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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 379/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Bordino del foro di Terni ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Mazzi sito in Perugia, Piazza Danti
n.28, come da procura a margine della comparsa costitutiva in I grado e
, e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 difesi dall'Avv. Antonio Cappelletti come da procura in atti nonche'
e , Controparte_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Paolo
Ruggeri come da procura in atti ed ancora
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_5 CP_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Masi
[...]
e
, in persona del Curatore Controparte_7 nonche'
e Controparte_8 Controparte_9 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.621/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.621/22 con cui il Tribunale di Perugia lo aveva condannato, in solido con , Controparte_9
e la , al pagamento in favore di , Controparte_8 CP_4 Controparte_3 Parte_2 CP_2
e , quali eredi di della somma di euro 787.438,00 a titolo di
[...] Controparte_1 Persona_1 risarcimento dei danni in relazione ad alcune operazioni asseritamente illecite da loro compiute sulle società del gruppo familiare Pt_1
L'appellante si doleva in questa sede dell'errata qualificazione dell'azione proposta in I grado, oltre che dell'incompetenza del Tribunale ribadendo poi in questa sede tutte le sue argomentazioni in punto di infondatezza, nel merito, delle deduzioni degli attori.
Si costituivano in II grado anche le altre parti illustrando le ragioni già svolte innanzi al Tribunale e concludendo come in atti.
All'esito della prima udienza, avendo la difesa dell'appellante comunicato l'intervenuto decesso del proprio assistito, il Collegio, con ordinanza in data 28/3/23, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 379/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Bordino del foro di Terni ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Mazzi sito in Perugia, Piazza Danti
n.28, come da procura a margine della comparsa costitutiva in I grado e
, e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 difesi dall'Avv. Antonio Cappelletti come da procura in atti nonche'
e , Controparte_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Paolo
Ruggeri come da procura in atti ed ancora
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_5 CP_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Masi
[...]
e
, in persona del Curatore Controparte_7 nonche'
e Controparte_8 Controparte_9 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.621/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.621/22 con cui il Tribunale di Perugia lo aveva condannato, in solido con , Controparte_9
e la , al pagamento in favore di , Controparte_8 CP_4 Controparte_3 Parte_2 CP_2
e , quali eredi di della somma di euro 787.438,00 a titolo di
[...] Controparte_1 Persona_1 risarcimento dei danni in relazione ad alcune operazioni asseritamente illecite da loro compiute sulle società del gruppo familiare Pt_1
L'appellante si doleva in questa sede dell'errata qualificazione dell'azione proposta in I grado, oltre che dell'incompetenza del Tribunale ribadendo poi in questa sede tutte le sue argomentazioni in punto di infondatezza, nel merito, delle deduzioni degli attori.
Si costituivano in II grado anche le altre parti illustrando le ragioni già svolte innanzi al Tribunale e concludendo come in atti.
All'esito della prima udienza, avendo la difesa dell'appellante comunicato l'intervenuto decesso del proprio assistito, il Collegio, con ordinanza in data 28/3/23, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)