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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 827/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giada Manciulli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano CP_1 C.F._2
Sani;
RESISTENTE
Nell'interesse della minore nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
); C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
6.11.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
pagina 1 di 4 L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito della CTU a firma del dott. (cfr. perizia depositata in data Persona_2
12.08.2025); in particolare, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed Persona_1 economica (cfr. deposito del 30.10.2025).
Più precisamente, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a totale definizione dell'odierno contenzioso, chiedendo in particolare recepirsi le seguenti condizioni:
“1) La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1 genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore.
2) In relazione alle modalità di frequentazione, in conformità a quanto stabilito in sede di CTU, si stabilisce:
1 settimana: arà con il padre il lunedì dall'uscita dal nido (scuola) fino a dopo cena, quando il Per_1 padre la riaccompagnerà posso l'abitazione materna, il mercoledì dall'uscita dal nido (scuola) fino a giovedì mattina quando il padre la riaccompagnerà al nido (scuola) e venerdì dalle ore 18.30 (quando la madre la porterà presso l'abitazione paterna) fino a sabato alle ore 20 quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna (dopo cena);
2 settimana: arà con il padre il lunedì dall'uscita dal nido (scuola) fino a dopo cena, quando il Per_1 padre la riaccompagnerà posso l'abitazione materna, il mercoledì dall'uscita dal nido (scuola) fino a giovedì mattina quando la riaccompagnerà al nido (scuola) e il sabato dalle ore 7.20 quando la madre la porterà presso l'abitazione paterna fino alla domenica mattina alle 10 quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna;
- nei periodi di sospensione scolastica i genitori seguiranno il seguente dispositivo:
Prima settimana: il lunedì la bambina verrà presa dal padre alle ore 7:15 a casa della madre, e verrà da lui riportata dopo cena entro le ore 22:00; il mercoledì la bambina verrà presa dal padre alle ore
7.15 a casa della madre e verrà da lui riportata il giovedì mattina;
il venerdì il padre andrà a prendere la bambina dalla madre alle 18:00 e la riporterà il sabato dopo cena entro le ore 22:00;
Seconda settimana: il lunedì la bambina verrà presa dal padre alle ore 7:15 a casa della madre, e verrà da lui riportata dopo cena entro le ore 22:00; il mercoledì la bambina verrà presa dal padre alle ore 7.15 a casa della madre e verrà da lui riportata il giovedì mattina;
il sabato mattina la madre porterà la bambina alle 7:15 presso l'abitazione del padre, il quale la riporterà la domenica mattina pagina 2 di 4 alle 10:00 presso l'abitazione della madre - in caso di malattia della minore, la bambina deve stare presso l'abitazione della madre o del padre (in base al giorno di spettanza del genitore)
- Salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un Per_1 genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, l'ultimo dell'anno e l'epifania ad anni alterni con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di TT con l'altro genitore (Per il Natale 2025: La bambina trascorrerà il 24 sera con pernotto dalla madre, che il 25 Dicembre la accompagnerà dal padre entro le 10:00 dove pernotterà, il padre la riporterà dalla madre il 26 entro le 10:00. 31 Dicembre 2025 e epifania 2026: La bambina starà con il padre. Pasqua 2026: Il giorno di
Pasqua la bambina lo trascorrerà con il padre, e TT con la madre;
- A partire dal compimento dei 5 anni (o prima qualora i genitori si trovino in accordo) la minore potrà trascorrere 2 settimane di vacanza non consecutive con ciascun genitore (eventualmente suddivisibili anche tra estate e inverno) da concordare tra i genitori entro il 30.5;
- La minore potrà occasionalmente pernottare presso i nonni, materni o paterni, previa comunicazione tra i genitori.
3) In corrispondenza della previsione normativa di cui all'art. 337 ter comma IV c.c., in considerazione delle attuali esigenze di del tenore di vita dalla medesima goduto in costanza di Per_1 convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore- paritetici-, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il sig. verserà la somma di € 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Per_1 indici Istat, oltre al pagamento in ragione del 50% della retta mensile dell'asilo della minore.
Le altre spese straordinarie invece saranno suddivise in ragione del 50% ciascuno è per la loro qualificazione è fatto riferimento al “Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Grosseto.
L'Assegno Unico erogato dall'Inps per i figli minori sarà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
”
[...]
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, sottoscritti di proprio pugno dalle parti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dalla ricorrente e tenuto conto della pacifica volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della figlia minore, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del pagina 3 di 4 minore (cfr. Cass. Sent. 19/07/2016, n. 14728); il tutto anche in relazione al regime del diritto di visita, concordato in maniera sostanzialmente conforme alle indicazioni del CTU.
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento della minore ed al regime del diritto di visita, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze della figlia sia dei tempi di permanenza con ciascun genitore, oltre a risultare parametrate ai rispettivi redditi. Equilibrate risultano anche le ulteriori pattuizioni e/o condizioni, tra cui la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal “Protocollo di intesa tra i magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” nonché la previsione secondo cui la percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps per i figli minori. Per_1
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione della figlia minore nonché in merito agli aspetti di natura Persona_1 economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate in data 30.10.2025 vengano allegate alla presente
Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 827/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giada Manciulli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano CP_1 C.F._2
Sani;
RESISTENTE
Nell'interesse della minore nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
); C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
6.11.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
pagina 1 di 4 L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito della CTU a firma del dott. (cfr. perizia depositata in data Persona_2
12.08.2025); in particolare, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed Persona_1 economica (cfr. deposito del 30.10.2025).
Più precisamente, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a totale definizione dell'odierno contenzioso, chiedendo in particolare recepirsi le seguenti condizioni:
“1) La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1 genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore.
2) In relazione alle modalità di frequentazione, in conformità a quanto stabilito in sede di CTU, si stabilisce:
1 settimana: arà con il padre il lunedì dall'uscita dal nido (scuola) fino a dopo cena, quando il Per_1 padre la riaccompagnerà posso l'abitazione materna, il mercoledì dall'uscita dal nido (scuola) fino a giovedì mattina quando il padre la riaccompagnerà al nido (scuola) e venerdì dalle ore 18.30 (quando la madre la porterà presso l'abitazione paterna) fino a sabato alle ore 20 quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna (dopo cena);
2 settimana: arà con il padre il lunedì dall'uscita dal nido (scuola) fino a dopo cena, quando il Per_1 padre la riaccompagnerà posso l'abitazione materna, il mercoledì dall'uscita dal nido (scuola) fino a giovedì mattina quando la riaccompagnerà al nido (scuola) e il sabato dalle ore 7.20 quando la madre la porterà presso l'abitazione paterna fino alla domenica mattina alle 10 quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna;
- nei periodi di sospensione scolastica i genitori seguiranno il seguente dispositivo:
Prima settimana: il lunedì la bambina verrà presa dal padre alle ore 7:15 a casa della madre, e verrà da lui riportata dopo cena entro le ore 22:00; il mercoledì la bambina verrà presa dal padre alle ore
7.15 a casa della madre e verrà da lui riportata il giovedì mattina;
il venerdì il padre andrà a prendere la bambina dalla madre alle 18:00 e la riporterà il sabato dopo cena entro le ore 22:00;
Seconda settimana: il lunedì la bambina verrà presa dal padre alle ore 7:15 a casa della madre, e verrà da lui riportata dopo cena entro le ore 22:00; il mercoledì la bambina verrà presa dal padre alle ore 7.15 a casa della madre e verrà da lui riportata il giovedì mattina;
il sabato mattina la madre porterà la bambina alle 7:15 presso l'abitazione del padre, il quale la riporterà la domenica mattina pagina 2 di 4 alle 10:00 presso l'abitazione della madre - in caso di malattia della minore, la bambina deve stare presso l'abitazione della madre o del padre (in base al giorno di spettanza del genitore)
- Salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un Per_1 genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, l'ultimo dell'anno e l'epifania ad anni alterni con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di TT con l'altro genitore (Per il Natale 2025: La bambina trascorrerà il 24 sera con pernotto dalla madre, che il 25 Dicembre la accompagnerà dal padre entro le 10:00 dove pernotterà, il padre la riporterà dalla madre il 26 entro le 10:00. 31 Dicembre 2025 e epifania 2026: La bambina starà con il padre. Pasqua 2026: Il giorno di
Pasqua la bambina lo trascorrerà con il padre, e TT con la madre;
- A partire dal compimento dei 5 anni (o prima qualora i genitori si trovino in accordo) la minore potrà trascorrere 2 settimane di vacanza non consecutive con ciascun genitore (eventualmente suddivisibili anche tra estate e inverno) da concordare tra i genitori entro il 30.5;
- La minore potrà occasionalmente pernottare presso i nonni, materni o paterni, previa comunicazione tra i genitori.
3) In corrispondenza della previsione normativa di cui all'art. 337 ter comma IV c.c., in considerazione delle attuali esigenze di del tenore di vita dalla medesima goduto in costanza di Per_1 convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore- paritetici-, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il sig. verserà la somma di € 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Per_1 indici Istat, oltre al pagamento in ragione del 50% della retta mensile dell'asilo della minore.
Le altre spese straordinarie invece saranno suddivise in ragione del 50% ciascuno è per la loro qualificazione è fatto riferimento al “Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Grosseto.
L'Assegno Unico erogato dall'Inps per i figli minori sarà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
”
[...]
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, sottoscritti di proprio pugno dalle parti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dalla ricorrente e tenuto conto della pacifica volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della figlia minore, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del pagina 3 di 4 minore (cfr. Cass. Sent. 19/07/2016, n. 14728); il tutto anche in relazione al regime del diritto di visita, concordato in maniera sostanzialmente conforme alle indicazioni del CTU.
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento della minore ed al regime del diritto di visita, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze della figlia sia dei tempi di permanenza con ciascun genitore, oltre a risultare parametrate ai rispettivi redditi. Equilibrate risultano anche le ulteriori pattuizioni e/o condizioni, tra cui la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal “Protocollo di intesa tra i magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” nonché la previsione secondo cui la percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps per i figli minori. Per_1
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione della figlia minore nonché in merito agli aspetti di natura Persona_1 economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate in data 30.10.2025 vengano allegate alla presente
Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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