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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 761/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , elettivamente domiciliati in Macomer nello Parte_4 C.F._4
studio degli avvocati Debora AL e Angela Cappai, che li difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti,
attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._5
in Castel Mella (BS) nello studio dell'avv. Manuele Canigiula, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
convenuta contro
, e , in qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 erede di (nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il Persona_1
31.03.1978), , , , CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
e , nella loro qualità di eredi di CP_8 Controparte_9 [...]
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 08.05.2003), , in Per_2 Parte_5
qualità di erede di (nato a [...] il [...] e deceduto in bosa il 01.07.2010), Persona_3
, , in qualità di eredi di CP_10 Controparte_11
, fu Persona_4 Controparte_12 Per_1 CP_13
fu fu
[...] Per_1 Controparte_14 Per_1 CP_15
fu , fu ,
[...] CP_7 Controparte_16 CP_7 CP_17
[..
[...] fu , fu , , eredi di
[...] Per_5 Controparte_18 Per_5 CP_19
ed eredi di , Persona_6 Persona_7
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “Piaccia all'Ill.mo Giudice competente adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: 1) Verificata l'usucapione a favore degli attori , Parte_1 [...]
, per decorso del termine, dichiarando essi Parte_2 Parte_3 Parte_4
attori unici ed esclusivi proprietari degli immobili, costituiti da due unità abitative e relativa pertinenza cortilizia e garage, siti nel comune di Suni e distinti in Catasto fabbricati al Foglio 22
Mappale 3987 • sub 1: pertinenza cortilizia sita in via Sebastiano Satta s.n.c. piano T, a confini con Per_ proprietà , proprietà , proprietà e via Satta • sub 2: garage sito in via Sebastiano Pt_5 Pt_6
Satta s.n.c. piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza 23 mq, superficie catastale 29 mq, rendita
€ 29,70 • sub 3: abitazione sita in via Sebastiano Satta n. 3A piano T, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 156 mq (totale escluse aree scoperte: 156 mq), rendita € 322,27, • sub 4: abitazione sita in via Sebastiano Satta n. 3 piano T-1, categoria A/3, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 190 mq, totale escluse aree scoperte: 184 mq, redita € 347,06, 2) Ordinando al competente Conservatore la trascrizione della sentenza. 3)
Con vittoria di spese ed onorari solamente in caso di opposizione.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, al fine di sentire dichiarare l'acquisto, in proprio favore, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., dei beni indicati nelle conclusioni sopra trascritte – che hanno affermato di avere posseduto uti dominus, pubblicamente, pacificamente e, anche attraverso i propri danti causa, senza soluzione di continuità per oltre vent'anni – e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio i formali intestatari degli immobili oggetto della domanda o i loro aventi causa.
2. Con comparsa del 10.05.2023, si è costituita in giudizio che ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento della domanda proposta dagli attori, con integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
I restanti convenuti non si sono costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica e,
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia alle udienze del 21.03.2022 e del 09.05.2022 e con ordinanza del 28.03.2023.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
2 §§§
4. Con riguardo ai soggetti chiamati a partecipare al processo, giova premettere che, dall'analisi dei documenti depositati in atti (segnatamente, visure catastali e di ispezione ipotecaria e certificati storici di famiglia), gli immobili di cui gli attori hanno chiesto che, in proprio favore, fosse dichiarata l'usucapione risultano formalmente intestati ai convenuti o ai loro danti causa;
inoltre, non risulta che siano state eseguite trascrizioni, in favore di terzi creditori, contro i formali intestatari dei beni, sicché, essendo gli immobili liberi da garanzie reali, il contraddittorio è, anche sotto tale profilo, integro.
5. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto di citazione hanno trovato riscontro in quanto riferito dai testimoni – tutti personalmente indifferenti agli esiti del processo –
(sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 dell'11.12.2023) e (sentita all'udienza del 23.03.2024), le cui dichiarazioni Testimone_5 sono pienamente credibili, poiché intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine.
I testimoni, esaminate le fotografie loro esibite, hanno dichiarato, per conoscenza diretta, che e , genitori degli attori e originari di Suni, seppur residenti in Corsica, CP_17 Persona_9 all'inizio degli anni Sessanta avevano avviato l'edificazione dei beni oggetto della domanda
(costituiti da un fabbricato, composto da due unità abitative, con il cortile pertinenziale, e da un locale adibito a garage), che, da quel momento, avevano sempre utilizzato durante le vacanze di
Natale e nel periodo estivo (quando facevano rientro in Sardegna insieme ai figli) e, a partire dal
1982, con maggiore assiduità, anche per svariati mesi all'anno.
I testimoni hanno, altresì, riferito che i coniugi AL e avevano sempre curato, a proprie Pt_1
spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, provvedendo, nel corso degli anni, alla tinteggiatura delle pareti, al rifacimento del tetto, alla sostituzione degli infissi e delle grondaie,
alla manutenzione degli impianti idrico ed elettrico, alla ristrutturazione di un forno a legna, all'installazione delle stufe per il riscaldamento, alla realizzazione di una vasca in muratura nell'area esterna, alla recinzione del cortile.
I testimoni , e AL hanno, infine, confermato che dal 2000 al 2014 gli Per_3 Tes_3 Testimone_2
attori, insieme alla madre , avevano concesso l'appartamento al piano terra in Persona_9
locazione a tale (circostanza che trova riscontro anche nel contratto di locazione e Persona_10
nelle ricevute dei relativi canoni, prodotti sub docc. da 1 a 3 allegati alla memoria ex art. 183,
comma 6, n., 2 cod. proc. civ. di parte attrice).
6. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
3 6.1. Quanto al corpus possidendi, i beni oggetto della domanda – corrispondenti a quelli rappresentati nelle fotografie e nelle visure allegate agli atti di causa – sono stati correttamente identificati dai testimoni, che hanno saputo collocarli nello spazio e che li hanno riconosciuti nelle foto loro esibite.
6.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – per la soddisfazione di proprie esigenze abitative o di diretto sfruttamento, anche mediante locazione a un terzo di una porzione del fabbricato – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, dall'inizio degli anni Sessanta (e, dunque, ormai da oltre sessant'anni), gli immobili indicati nell'atto di citazione sono stati utilizzato in via esclusiva prima dai coniugi e e, deceduti questi ultimi, dai loro figli e aventi causa CP_17 Persona_9
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
6.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che tutti i testimoni escussi hanno riconosciuto in e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le persone che da oltre vent'anni, prima ancora attraverso i propri danti Parte_4
causa e precedenti possessori, utilizzano, con esclusione di terzi, gli immobili oggetto della domanda.
7. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni dei testimoni, che e e, in seguito al CP_17 Persona_9
decesso di questi, , e da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 oltre vent'anni, possiedono uti dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente i beni oggetto della domanda, deve ritenersi che gli stessi, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 cod. civ., ne abbiano acquistato la proprietà a titolo originario.
8. Poiché dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti (oltre che dalla mancata opposizione dell'unica convenuta costituitasi) può dedursi la volontà di non opporsi all'accoglimento della domanda proposta dagli attori, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. hanno acquistato, per usucapione, nella misura di Parte_4 C.F._4
un quarto a testa, la proprietà dei seguenti beni:
4 a. cortile, distinto nel Catasto del Comune di Suni al foglio 22, mappale 3987,
subalterno 1;
b. garage, distinto nel Catasto del Comune di Suni al foglio 22, mappale 3987,
subalterno 2;
c. abitazione, distinta nel Catasto del Comune di Suni – ove è ubicata al piano terra,
nella via Sebastiano Satta n. 3 – al foglio 22, mappale 3987, subalterno 3;
d. abitazione, distinta nel Catasto del Comune di Suni – ove è ubicata ai piani terra e primo, nella via Sebastiano Satta n. 3 – al foglio 22, mappale 3987, subalterno 4;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'esecuzione delle prescritte trascrizioni;
3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 18.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , elettivamente domiciliati in Macomer nello Parte_4 C.F._4
studio degli avvocati Debora AL e Angela Cappai, che li difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti,
attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._5
in Castel Mella (BS) nello studio dell'avv. Manuele Canigiula, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
convenuta contro
, e , in qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 erede di (nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il Persona_1
31.03.1978), , , , CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
e , nella loro qualità di eredi di CP_8 Controparte_9 [...]
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 08.05.2003), , in Per_2 Parte_5
qualità di erede di (nato a [...] il [...] e deceduto in bosa il 01.07.2010), Persona_3
, , in qualità di eredi di CP_10 Controparte_11
, fu Persona_4 Controparte_12 Per_1 CP_13
fu fu
[...] Per_1 Controparte_14 Per_1 CP_15
fu , fu ,
[...] CP_7 Controparte_16 CP_7 CP_17
[..
[...] fu , fu , , eredi di
[...] Per_5 Controparte_18 Per_5 CP_19
ed eredi di , Persona_6 Persona_7
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “Piaccia all'Ill.mo Giudice competente adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: 1) Verificata l'usucapione a favore degli attori , Parte_1 [...]
, per decorso del termine, dichiarando essi Parte_2 Parte_3 Parte_4
attori unici ed esclusivi proprietari degli immobili, costituiti da due unità abitative e relativa pertinenza cortilizia e garage, siti nel comune di Suni e distinti in Catasto fabbricati al Foglio 22
Mappale 3987 • sub 1: pertinenza cortilizia sita in via Sebastiano Satta s.n.c. piano T, a confini con Per_ proprietà , proprietà , proprietà e via Satta • sub 2: garage sito in via Sebastiano Pt_5 Pt_6
Satta s.n.c. piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza 23 mq, superficie catastale 29 mq, rendita
€ 29,70 • sub 3: abitazione sita in via Sebastiano Satta n. 3A piano T, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 156 mq (totale escluse aree scoperte: 156 mq), rendita € 322,27, • sub 4: abitazione sita in via Sebastiano Satta n. 3 piano T-1, categoria A/3, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 190 mq, totale escluse aree scoperte: 184 mq, redita € 347,06, 2) Ordinando al competente Conservatore la trascrizione della sentenza. 3)
Con vittoria di spese ed onorari solamente in caso di opposizione.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, al fine di sentire dichiarare l'acquisto, in proprio favore, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., dei beni indicati nelle conclusioni sopra trascritte – che hanno affermato di avere posseduto uti dominus, pubblicamente, pacificamente e, anche attraverso i propri danti causa, senza soluzione di continuità per oltre vent'anni – e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio i formali intestatari degli immobili oggetto della domanda o i loro aventi causa.
2. Con comparsa del 10.05.2023, si è costituita in giudizio che ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento della domanda proposta dagli attori, con integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
I restanti convenuti non si sono costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica e,
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia alle udienze del 21.03.2022 e del 09.05.2022 e con ordinanza del 28.03.2023.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
2 §§§
4. Con riguardo ai soggetti chiamati a partecipare al processo, giova premettere che, dall'analisi dei documenti depositati in atti (segnatamente, visure catastali e di ispezione ipotecaria e certificati storici di famiglia), gli immobili di cui gli attori hanno chiesto che, in proprio favore, fosse dichiarata l'usucapione risultano formalmente intestati ai convenuti o ai loro danti causa;
inoltre, non risulta che siano state eseguite trascrizioni, in favore di terzi creditori, contro i formali intestatari dei beni, sicché, essendo gli immobili liberi da garanzie reali, il contraddittorio è, anche sotto tale profilo, integro.
5. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto di citazione hanno trovato riscontro in quanto riferito dai testimoni – tutti personalmente indifferenti agli esiti del processo –
(sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 dell'11.12.2023) e (sentita all'udienza del 23.03.2024), le cui dichiarazioni Testimone_5 sono pienamente credibili, poiché intrinsecamente coerenti e all'apparenza genuine.
I testimoni, esaminate le fotografie loro esibite, hanno dichiarato, per conoscenza diretta, che e , genitori degli attori e originari di Suni, seppur residenti in Corsica, CP_17 Persona_9 all'inizio degli anni Sessanta avevano avviato l'edificazione dei beni oggetto della domanda
(costituiti da un fabbricato, composto da due unità abitative, con il cortile pertinenziale, e da un locale adibito a garage), che, da quel momento, avevano sempre utilizzato durante le vacanze di
Natale e nel periodo estivo (quando facevano rientro in Sardegna insieme ai figli) e, a partire dal
1982, con maggiore assiduità, anche per svariati mesi all'anno.
I testimoni hanno, altresì, riferito che i coniugi AL e avevano sempre curato, a proprie Pt_1
spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, provvedendo, nel corso degli anni, alla tinteggiatura delle pareti, al rifacimento del tetto, alla sostituzione degli infissi e delle grondaie,
alla manutenzione degli impianti idrico ed elettrico, alla ristrutturazione di un forno a legna, all'installazione delle stufe per il riscaldamento, alla realizzazione di una vasca in muratura nell'area esterna, alla recinzione del cortile.
I testimoni , e AL hanno, infine, confermato che dal 2000 al 2014 gli Per_3 Tes_3 Testimone_2
attori, insieme alla madre , avevano concesso l'appartamento al piano terra in Persona_9
locazione a tale (circostanza che trova riscontro anche nel contratto di locazione e Persona_10
nelle ricevute dei relativi canoni, prodotti sub docc. da 1 a 3 allegati alla memoria ex art. 183,
comma 6, n., 2 cod. proc. civ. di parte attrice).
6. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
3 6.1. Quanto al corpus possidendi, i beni oggetto della domanda – corrispondenti a quelli rappresentati nelle fotografie e nelle visure allegate agli atti di causa – sono stati correttamente identificati dai testimoni, che hanno saputo collocarli nello spazio e che li hanno riconosciuti nelle foto loro esibite.
6.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – per la soddisfazione di proprie esigenze abitative o di diretto sfruttamento, anche mediante locazione a un terzo di una porzione del fabbricato – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, dall'inizio degli anni Sessanta (e, dunque, ormai da oltre sessant'anni), gli immobili indicati nell'atto di citazione sono stati utilizzato in via esclusiva prima dai coniugi e e, deceduti questi ultimi, dai loro figli e aventi causa CP_17 Persona_9
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
6.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che tutti i testimoni escussi hanno riconosciuto in e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le persone che da oltre vent'anni, prima ancora attraverso i propri danti Parte_4
causa e precedenti possessori, utilizzano, con esclusione di terzi, gli immobili oggetto della domanda.
7. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni dei testimoni, che e e, in seguito al CP_17 Persona_9
decesso di questi, , e da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 oltre vent'anni, possiedono uti dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente i beni oggetto della domanda, deve ritenersi che gli stessi, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 cod. civ., ne abbiano acquistato la proprietà a titolo originario.
8. Poiché dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti (oltre che dalla mancata opposizione dell'unica convenuta costituitasi) può dedursi la volontà di non opporsi all'accoglimento della domanda proposta dagli attori, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. hanno acquistato, per usucapione, nella misura di Parte_4 C.F._4
un quarto a testa, la proprietà dei seguenti beni:
4 a. cortile, distinto nel Catasto del Comune di Suni al foglio 22, mappale 3987,
subalterno 1;
b. garage, distinto nel Catasto del Comune di Suni al foglio 22, mappale 3987,
subalterno 2;
c. abitazione, distinta nel Catasto del Comune di Suni – ove è ubicata al piano terra,
nella via Sebastiano Satta n. 3 – al foglio 22, mappale 3987, subalterno 3;
d. abitazione, distinta nel Catasto del Comune di Suni – ove è ubicata ai piani terra e primo, nella via Sebastiano Satta n. 3 – al foglio 22, mappale 3987, subalterno 4;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'esecuzione delle prescritte trascrizioni;
3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 18.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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