Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1290/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. RIVI MILENA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 25/03/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 6
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 8/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 293/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
1) Confermare l'affidamento delle figlie minorenni e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con obbligo per gli stessi di tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita delle medesime e le loro condizioni di salute, di assumere di comune accordo tutte le scelte relative alla loro istruzione, educazione e salute.
La responsabilità genitoriale viene pertanto esercitata di comune accordo tra i coniugi che assumeranno per le minori le decisioni di maggiore rilievo seguendo le loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni nella crescita.
pagina 2 di 6 In particolare, per le decisioni relative alla gestione ordinaria della conduzione della vita delle figlie, tale responsabilità genitoriale potrà essere condotta anche disgiuntamente, ma sempre nel rispetto del preminente interesse alla giusta crescita di e . Per_1 Per_2
I coniugi si riconoscono reciproca autonomia per accudire le figlie, allorquando si troveranno presso l'uno o l'altro genitore, ma con impegno di adottare la medesima metodologia di cura, educazione ed istruzione assunte sino ad oggi, evitando ogni comportamento che possa comportare nelle figlie una carenza di orientamento.
2) Confermare la collocazione prevalente e residenza delle figlie presso la madre nella casa ex familiare in
Fiorano Modenese (MO), via Volturno 25.
I coniugi si obbligano a comunicarsi ogni mutamento del proprio domicilio e/o della propria residenza fino al compimento della maggiore età di e . Per_1 Per_2
3) Disporre che, salvo diversi accordi, il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie secondo i seguenti tempi e modalità:
- a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il padre avrà cura di accompagnare le figlie presso l'abitazione della madre;
- ogni lunedì dalle ore 17,00 fino alle ore 21,00;
- ogni giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 21,00;
- quando la madre sarà impegnata in riunioni scolastiche;
- nel periodo natalizio, durante le festività natalizie ad anni alterni il giorno di Natale e della Vigilia nonché sempre ad anni alterni il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
- nel periodo estivo, ciascun genitore passerà con le figlie un periodo pari a una settimana, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno (nel caso di sovrapposizione delle settimane di vacanze, negli anni pari la scelta spetterà alla madre e negli anni dispari al padre).
4) Confermare che il Signor sino al raggiungimento della indipendenza economica delle figlie, Parte_2
è obbligato a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie stesse, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), e così euro 200,00 per ciascuna figlia, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla SI , entro il giorno 15 di ogni mese, per numero 12 Parte_1 mensilità annue.
La suddetta somma dovrà essere automaticamente rivaluta annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di preventiva richiesta ad opera della SI , decorso un anno dal deposito della Parte_1 sentenza di divorzio.
pagina 3 di 6 L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla IG.ra . Parte_1
5) Le spese straordinarie per le figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i seguenti criteri:
- spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, fisiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche da professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze (laddove i minori viaggino senza l'accompagno dei genitori).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa come rappresentata dal genitore che ha formulato la richiesta. Il rimborso pro quota al genitore, che abbia anticipato talune o tutte le predette spese e che abbia fornito la relativa documentazione, dovrà essere effettuato entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non vantare reciproche pretese di carattere economico salvo quanto previsto nel presente ricorso, di avere già definito e regolato ogni altra questione patrimoniale non menzionata nel presente atto;
rinunciano inoltre vicendevolmente alla corresponsione di assegno divorzile.
7) I coniugi si impegnano a rilasciarsi, avanti gli Uffici competenti, l'assenso al rilascio e/o rinnovo del pagina 4 di 6 documento valido per l'espatrio (carta di identità e passaporto) per sé stessi e per le minori, impegnandosi a sottoscrivere altresì ogni necessario documento.
8) Le spese vive e le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORMIGINE (MO) il
02/07/2017 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 5 di 6 Anno 2017 Atto n. 67 Parte II Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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