TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Gorgoni Maria Cristina;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “pensione di inabilità”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 08.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito della rinnovata indagine resasi necessaria, il consulente tecnico dott.
sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, dopo aver Persona_1 significativamente evidenziato che “la Sig.ra è affetta dalle seguenti Parte_1 infermità -segni di spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con discopatie multiple, di gonartrosi bilaterale, rizoartrosi bilaterale e artrosi intersomatica metatarso- falangea con speroni calcaneari ed alluce valgo bilaterale in soggetto con reumatismo fibromialgico ed osteopenia;
cardiopatia ipertensiva ed aritmogena con sindrome di WO SO WH in soggetto co insufficienza venosa cronica degli arti inferiori;
broncopneumopatia cronica ostruttiva a carattere asmatiforme di grado moderato con disventilopatia cronica ostruttiva, di grado intermedio (GOLD II); tireopatia nodulare in eutiroidismo;
malattia da reflusso gastroesofageo con gastrite erosiva e duodenite in soggetto con epatopatia cronica steatosica;
depressione endogena maggiore cronica grave” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Sig.ra risulta affetta da tutto un complesso Parte_1 menomativo che determina un grado di riduzione permanente della capacità lavorativa configurante una percentuale d'invalidità pari al 100% (cento per cento) a far data dal mese di dicembre 2024 […]periodo in cui con sufficiente nesso logico e rigore scientifico è possibile asserire che l'attuale quadro fisiopatologico della periziata si sia concretizzato in un aggravamento.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di revisione - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 14/09/2025, (ud. 13/05/2025, dep. 14/09/2025), n.25182 secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (cfr. Cass. ord. n.26565/2016, n.31783/2018, n.23063/2020, n.21641/2020, n.35089/2022)). Le spese di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono da porre definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 08.10.2024, da Parte_1
nei confronti dell' così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara
[...] CP_1 che si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla pensione di Parte_1 inabilità, con decorrenza dal mese di dicembre 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto. Lecce, 05 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Gorgoni Maria Cristina;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “pensione di inabilità”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 08.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito della rinnovata indagine resasi necessaria, il consulente tecnico dott.
sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, dopo aver Persona_1 significativamente evidenziato che “la Sig.ra è affetta dalle seguenti Parte_1 infermità -segni di spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con discopatie multiple, di gonartrosi bilaterale, rizoartrosi bilaterale e artrosi intersomatica metatarso- falangea con speroni calcaneari ed alluce valgo bilaterale in soggetto con reumatismo fibromialgico ed osteopenia;
cardiopatia ipertensiva ed aritmogena con sindrome di WO SO WH in soggetto co insufficienza venosa cronica degli arti inferiori;
broncopneumopatia cronica ostruttiva a carattere asmatiforme di grado moderato con disventilopatia cronica ostruttiva, di grado intermedio (GOLD II); tireopatia nodulare in eutiroidismo;
malattia da reflusso gastroesofageo con gastrite erosiva e duodenite in soggetto con epatopatia cronica steatosica;
depressione endogena maggiore cronica grave” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Sig.ra risulta affetta da tutto un complesso Parte_1 menomativo che determina un grado di riduzione permanente della capacità lavorativa configurante una percentuale d'invalidità pari al 100% (cento per cento) a far data dal mese di dicembre 2024 […]periodo in cui con sufficiente nesso logico e rigore scientifico è possibile asserire che l'attuale quadro fisiopatologico della periziata si sia concretizzato in un aggravamento.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di revisione - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 14/09/2025, (ud. 13/05/2025, dep. 14/09/2025), n.25182 secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (cfr. Cass. ord. n.26565/2016, n.31783/2018, n.23063/2020, n.21641/2020, n.35089/2022)). Le spese di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono da porre definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 08.10.2024, da Parte_1
nei confronti dell' così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara
[...] CP_1 che si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla pensione di Parte_1 inabilità, con decorrenza dal mese di dicembre 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto. Lecce, 05 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma