Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8389/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8389/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall' Parte_1 C.F._1
proc RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Lanzara Olinda, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.3.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.11.2025 [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 28.04.1977 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nato a CP_1
Mercato San Severino (SA) in data 11.04.1973 (C.F. )] in CodiceFiscale_2 data 10.9.2000 in Castel San Giorno (SA), dal quale erano nati due figli, Per_1
(03.07.2001) e (17.10.2003), esponendo che la comunione spirituale e Per_2 materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dall' accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in data
6.4.2022 (trascritto nei registri di stato al n° 15 part. II sez. C in data 22.4.2022).
La ricorrente chiedeva: 1) la conferma dell'obbligo in capo al resistente di versare l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento per i figli, maggiorenni ma non autosufficienti, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
2) la conferma del diritto di godimento della casa coniugale in suo favore.
si costituiva con comparsa del giorno 8.1.2025, con la quale aderiva CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle altre richieste accessorie avanzate dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 13.3.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) la casa coniugale sita in Castel San Giorgio alla Via F. D'Amato nr. 14 resta assegnata alla IG.ra ; Parte_1
2) il IG. verserà per il mantenimento dei due figli maggiorenni non CP_1 autosufficienti un assegno di euro 300,00 (150,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla IG.ra ; Parte_1
3) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
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È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi disposta con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il
Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in data 6.4.2022, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] in C.F._1 CP_1 data 11.04.1973 (C.F. )] in data 10.9.2000 in Castel San CodiceFiscale_2
Giorno (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2000, Atto n. 50 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13.3.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San Giorno (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la
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semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 17.3.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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