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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/04/2024, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata in data 23/4/2024
a seguito di trattazione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 796/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. DONATELLA VICARI Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
DOTT.SSA CRISTINA SCALAMANDRE' resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.2.2022, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/80 a decorrere dal data
2.10.2019, dovuti in virtù del decreto di omologa emesso il 24.8.2021 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta all'esito del procedimento per ATP in data 24.8.2021, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 6.9.2021 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa in data 10.9.2021 alla sede provinciale dell'Ente resistente.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data 21.2.2022 e soltanto nel mese di aprile 2022 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 796/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.865,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23 aprile 2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata in data 23/4/2024
a seguito di trattazione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 796/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. DONATELLA VICARI Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
DOTT.SSA CRISTINA SCALAMANDRE' resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.2.2022, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/80 a decorrere dal data
2.10.2019, dovuti in virtù del decreto di omologa emesso il 24.8.2021 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta all'esito del procedimento per ATP in data 24.8.2021, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 6.9.2021 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa in data 10.9.2021 alla sede provinciale dell'Ente resistente.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data 21.2.2022 e soltanto nel mese di aprile 2022 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 796/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.865,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23 aprile 2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni