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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Rossana Villani Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza dei termini a difesa assegnati all'udienza del 23 gennaio 2025 nella causa iscritta al n. R.G.al n. 3169/2024
promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Francavilla al Parte_1 C.F._1
Mare alla Via Venezia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Di Tizio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ) e (CF: ) elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4
domiciliati in Pescara alla via Catania n.12, presso lo studio dell'avv. Claudia Di Carmine, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 56, comma 3 L. 392/78 e art. 6, commi 4 e 5, L. n. 431/98, depositato in data 03/10/2024, esponeva che su istanza dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
e , in qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_3 Persona_1
veniva emesso dal Tribunale di Pescara provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione relativamente all'immobile sito in Pescara Strada del Palazzo n. 73, in catasto fabbricati del
Comune di Pescara al foglio 7 particella 1174 sub 2 cat A/2 R.C.E.1.012,26, fissandosi per l'esecuzione il giorno 30/10/2024 (proc. n. 2716/2024 R.G., doc. n. 1 allegato al ricorso)
2. Richiamando il comma 5 dell'art. 6 della legge 431/98, chiedeva che l'On.le Tribunale adito differisse il giorno dell'esecuzione del provvedimento di rilascio sopra descritto, per i casi socialmente disagiati, nel limite massimo dei diciotto mesi, in quanto del nucleo familiare della richiedente fa parte la figlia minore , nata a [...] il [...], c.f. Persona_2
invalida e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. C.F._5
104/92, a causa di patologie (malformazioni congenite e disabilità mentale) che la affliggono sin dalla nascita (docc. nn.
4-5 allegati al ricorso).
3. Si costituiva in giudizio la parte resistente insistendo per la reiezione della domanda per illegittimità ed infondatezza e/o inammissibilità per carenza dei presupposti di legge, salvo -in subordine- concedere un termine minimo ai fini dell'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile in oggetto.
4. All'udienza del 23 gennaio 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo termini a difesi, concessi anche per il deposito di eventuali repliche.
5. La essenzialità del ricorso, riportato interamente e per esteso nei primi due punti della narrativa che precede, impediscono di rinvenire presupposti utili all'accoglimento della domanda nella misura richiesta, anche a seguito delle note difensive conclusionali.
6. L'analisi della presente controversia si restringe a valutare l'ammissibilità della domanda, in quanto la parte resistente argomentava che l'invalidità civile non fosse espressamente menzionata nel testo della legge tra i motivi che, ex art. 6 comma 5 L. 431/1998, giustificano il differimento del termine dell'esecuzione.
7. Costituisce fatto pacifico che lo stato di “portatore di handicap” (seppure non in stato di gravità) previsto dalla norma in oggetto risulta formalmente accertato, ai sensi dell'art. 4 L. n. 104/1992, dalla apposita commissione medica in capo a uno dei componenti del nucleo familiare della pagina 2 di 4 parte ricorrente.
8. Peraltro, ai sensi dell'art.6 comma 5 L.392/98 legittimato a richiedere il differimento dell'esecuzione è il soggetto che versi in uno stato di salute compreso in una forbice ampissima, che si alza dal mero portatore di handicap tout court al malato terminale, pertanto il sindacato che il tribunale è chiamato a svolgere, in assenza di ulteriori requisiti legislativamente previsti, muove a contemperare l'esigenza che la procedura esecutiva non possa essere paralizzata oltre un ragionevole limite di tollerabilità e che l'handicap di riferimento debba avere una incidenza rispetto all'esigenza della casa (almeno nell'immediatezza, costituendo fatto pacifico la morosità che ha determinato il provvedimento di rilascio del bene non oggetto di impugnazione)
9. Giova a tal punto sottolineare che merita di essere emarginata la censura mossa dalla parte resistente e volta a tacciare di inammissibilità la presente domanda sulla scorta del fatto che lo stato di handicap debba obbligatoriamente essere grave “ richiamando la categoria di cui alla
L.104/92 art.3 comma 3, nella quale viene indicato che la situazione di handicap assume connotazione di gravità qualora la minorazione fisica, pschica o sensoriale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (in armonia tra l'altro alla richiamata sentenza C.Cost. del 7.10.2003 n.310).
10. Riscontrato lo status di portatore di handicap da parte della figlia della ricorrente, avuto riguardo alla portata dello stesso, sicuramente sprovvisto dei canoni della gravità, né incidente sulla deambulazione della stessa, né sulla necessità di cure domiciliari, ritiene il Collegio di adottare una misura contenuta del differimento della data di esecuzione dello sfratto ex art. 6 comma 5 L. 431/1998.
11. Esulano, ai fini della soluzione della presente controversia, l'indagine sullo stato di attuale persistenza o meno della morosità del conduttore, ma semplicemente dell'applicabilità o meno ad una situazione concreta di una normativa che differisce il termine di un'esecuzione già fissata a seguito di uno sfratto incontestato.
12. Sulla scorta di quanto precede, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile relativamente all'immobile sito in Pescara Strada del Palazzo n. 73, in catasto fabbricati del
Comune di Pescara al foglio 7 particella 1174 sub 2 cat A/2 R.C.E.1.012,26, fissato per il giorno 30 ottobre 2024 merita di essere differito di mesi tre.
pagina 3 di 4 13. Il parziale minimo accoglimento della domanda, in armonia alle conclusioni, dedotte in via subordinata, dalla parte resistente, consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 56, comma 3 L. 392/78 e art. 6, commi 4
e 5, L. n. 431/98, depositato in data 03/10/2024, , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- differisce l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile relativamente all'immobile sito in
Pescara Strada del Palazzo n. 73, in catasto fabbricati del Comune di Pescara al foglio 7 particella 1174 sub 2 cat A/2 R.C.E.1.012,26, fissato per il giorno 30 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025
- spese compensate
Pescara 30 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Rossana Villani Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza dei termini a difesa assegnati all'udienza del 23 gennaio 2025 nella causa iscritta al n. R.G.al n. 3169/2024
promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Francavilla al Parte_1 C.F._1
Mare alla Via Venezia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Di Tizio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ) e (CF: ) elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4
domiciliati in Pescara alla via Catania n.12, presso lo studio dell'avv. Claudia Di Carmine, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 56, comma 3 L. 392/78 e art. 6, commi 4 e 5, L. n. 431/98, depositato in data 03/10/2024, esponeva che su istanza dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
e , in qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_3 Persona_1
veniva emesso dal Tribunale di Pescara provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione relativamente all'immobile sito in Pescara Strada del Palazzo n. 73, in catasto fabbricati del
Comune di Pescara al foglio 7 particella 1174 sub 2 cat A/2 R.C.E.1.012,26, fissandosi per l'esecuzione il giorno 30/10/2024 (proc. n. 2716/2024 R.G., doc. n. 1 allegato al ricorso)
2. Richiamando il comma 5 dell'art. 6 della legge 431/98, chiedeva che l'On.le Tribunale adito differisse il giorno dell'esecuzione del provvedimento di rilascio sopra descritto, per i casi socialmente disagiati, nel limite massimo dei diciotto mesi, in quanto del nucleo familiare della richiedente fa parte la figlia minore , nata a [...] il [...], c.f. Persona_2
invalida e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. C.F._5
104/92, a causa di patologie (malformazioni congenite e disabilità mentale) che la affliggono sin dalla nascita (docc. nn.
4-5 allegati al ricorso).
3. Si costituiva in giudizio la parte resistente insistendo per la reiezione della domanda per illegittimità ed infondatezza e/o inammissibilità per carenza dei presupposti di legge, salvo -in subordine- concedere un termine minimo ai fini dell'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile in oggetto.
4. All'udienza del 23 gennaio 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo termini a difesi, concessi anche per il deposito di eventuali repliche.
5. La essenzialità del ricorso, riportato interamente e per esteso nei primi due punti della narrativa che precede, impediscono di rinvenire presupposti utili all'accoglimento della domanda nella misura richiesta, anche a seguito delle note difensive conclusionali.
6. L'analisi della presente controversia si restringe a valutare l'ammissibilità della domanda, in quanto la parte resistente argomentava che l'invalidità civile non fosse espressamente menzionata nel testo della legge tra i motivi che, ex art. 6 comma 5 L. 431/1998, giustificano il differimento del termine dell'esecuzione.
7. Costituisce fatto pacifico che lo stato di “portatore di handicap” (seppure non in stato di gravità) previsto dalla norma in oggetto risulta formalmente accertato, ai sensi dell'art. 4 L. n. 104/1992, dalla apposita commissione medica in capo a uno dei componenti del nucleo familiare della pagina 2 di 4 parte ricorrente.
8. Peraltro, ai sensi dell'art.6 comma 5 L.392/98 legittimato a richiedere il differimento dell'esecuzione è il soggetto che versi in uno stato di salute compreso in una forbice ampissima, che si alza dal mero portatore di handicap tout court al malato terminale, pertanto il sindacato che il tribunale è chiamato a svolgere, in assenza di ulteriori requisiti legislativamente previsti, muove a contemperare l'esigenza che la procedura esecutiva non possa essere paralizzata oltre un ragionevole limite di tollerabilità e che l'handicap di riferimento debba avere una incidenza rispetto all'esigenza della casa (almeno nell'immediatezza, costituendo fatto pacifico la morosità che ha determinato il provvedimento di rilascio del bene non oggetto di impugnazione)
9. Giova a tal punto sottolineare che merita di essere emarginata la censura mossa dalla parte resistente e volta a tacciare di inammissibilità la presente domanda sulla scorta del fatto che lo stato di handicap debba obbligatoriamente essere grave “ richiamando la categoria di cui alla
L.104/92 art.3 comma 3, nella quale viene indicato che la situazione di handicap assume connotazione di gravità qualora la minorazione fisica, pschica o sensoriale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (in armonia tra l'altro alla richiamata sentenza C.Cost. del 7.10.2003 n.310).
10. Riscontrato lo status di portatore di handicap da parte della figlia della ricorrente, avuto riguardo alla portata dello stesso, sicuramente sprovvisto dei canoni della gravità, né incidente sulla deambulazione della stessa, né sulla necessità di cure domiciliari, ritiene il Collegio di adottare una misura contenuta del differimento della data di esecuzione dello sfratto ex art. 6 comma 5 L. 431/1998.
11. Esulano, ai fini della soluzione della presente controversia, l'indagine sullo stato di attuale persistenza o meno della morosità del conduttore, ma semplicemente dell'applicabilità o meno ad una situazione concreta di una normativa che differisce il termine di un'esecuzione già fissata a seguito di uno sfratto incontestato.
12. Sulla scorta di quanto precede, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile relativamente all'immobile sito in Pescara Strada del Palazzo n. 73, in catasto fabbricati del
Comune di Pescara al foglio 7 particella 1174 sub 2 cat A/2 R.C.E.1.012,26, fissato per il giorno 30 ottobre 2024 merita di essere differito di mesi tre.
pagina 3 di 4 13. Il parziale minimo accoglimento della domanda, in armonia alle conclusioni, dedotte in via subordinata, dalla parte resistente, consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 56, comma 3 L. 392/78 e art. 6, commi 4
e 5, L. n. 431/98, depositato in data 03/10/2024, , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- differisce l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile relativamente all'immobile sito in
Pescara Strada del Palazzo n. 73, in catasto fabbricati del Comune di Pescara al foglio 7 particella 1174 sub 2 cat A/2 R.C.E.1.012,26, fissato per il giorno 30 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025
- spese compensate
Pescara 30 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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