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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 3 1 2 6 / 2 0 2 0 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3126 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020,
TRA
(C.F. ), nata a Duesseldorf (Germania) in [...] Parte_1 C.F._1
01.02.1976, residente a Termini Imerese (PA) in C. da San Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Aglieri Rinella, sito a Termini Imerese (PA) nella via Falcone e
Borsellino n. 79, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a Adliswil (Svizzera) in [...] Controparte_1 C.F._2
01.06.1976, residente a Termini Imerese (PA) in C. da San Girolamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Guglielmo Bellavista, sito a Palermo in via Catania n. 15, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 18.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2020, adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio con il 03.06.2011 a Sutera (CL), iscritto Controparte_1
nel registro dello stato civile del comune di Termini Imerese al n .10 P. 2 S. B anno 2011
(registro civile del comune di Sutera al n.1, parte II, serie A, anno 2011);
b) che dall'unione coniugale non nascevano figli;
c) che il rapporto coniugale tra le parti era divenuto insostenibile a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano comportato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
d) che erano imputabili al resistente talune condotte contrarie alla morale familiare e ciò sin dal mese di maggio 2019; condotte che, nonostante l'impegno dalla stessa profuso al fine di recuperare il rapporto coniugale, avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
e) di non lavorare e di non vantare reddito alcuno, essendosi dedicata interamente alla casa coniugale e alle esigenze della famiglia per tutta la durata della convivenza matrimoniale;
f) che il reddito del marito ammontava a € 1.800,00 mensili.
Tutto quanto esposto, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con obbligo per il resistente di corrisponderle l'importo mensile di € 750,00 per il proprio mantenimento, tenuto conto anche del fatto che la stessa avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale di proprietà del marito.
Il 20.10.2021 si costituiva in giudizio , deducendo: Controparte_1
a) che nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, e successivamente anche nel
2018, i coniugi avevano vissuto due momenti di crisi matrimoniale, tuttavia superati grazie alla solidità del rapporto coniugale;
b) che dal mese di agosto 2020, aveva iniziato a manifestare un Parte_1
atteggiamento ostile e di distacco nei suoi confronti, sottraendosi, a suo dire, ad ogni forma di condivisione familiare e di conduzione della vita comune, in special modo per ciò che riguardava la sfera intima dei coniugi e quella relazionale;
c) di non essere riuscito a recuperare il rapporto matrimoniale a causa dell'accentuarsi dell'assenza fisica, morale e spirituale della moglie, mostratasi disinteressata ed inerte rispetto ai tentativi in tal senso compiuti dal marito;
d) di non aver mai acconsentito ai diversi viaggi in Germania che aveva Parte_1
effettuato per prestare sostegno ai propri genitori, comportanti il suo allontanamento dalla casa coniugale per quasi un anno;
e) di aver appreso la volontà della moglie di separarsi soltanto una volta ricevuta la notifica del relativo ricorso, non avendo mai controparte rappresentatogli alcunché in precedenza;
f) di imputare alla moglie l'aver violato l'obbligo di coabitazione e di assistenza morale, così da determinare la crisi del rapporto coniugale.
Tutto ciò posto, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo a e con conseguente rigetto della domanda di mantenimento da Parte_1 quest'ultima avanzata con il ricorso introduttivo.
Chiedeva in ogni caso di valutare le potenzialità economiche della ricorrente e la sua capacità lavorativa, in considerazione: - dei titoli di studio che quest'ultima aveva nel tempo conseguito
(diploma artistico e linguistico, ottenuti, rispettivamente, in Germania e Italia); - della frequenza di un corso universitario a cui la moglie era iscritta presso l'università di Palermo;
dell'attività lavorativa dalla stessa svolta in costanza di convivenza e di matrimonio.
In tal senso, evidenziando anche che controparte aveva conseguito una somma di danaro, pari a € 50.000,00, ereditata da uno zio, nonché che la stessa era comproprietaria di un immobile da loro acquistato in costanza di matrimonio, riteneva, in ogni caso, non sussistenti i presupposti per disporre un assegno di mantenimento in favore della stessa.
Con ordinanza presidenziale del 16.01.2022, venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti mediante cui si autorizzavano i coniugi a vivere separatamente e disposto l'obbligo per di corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 200,00. Tale provvedimento Controparte_1
veniva reclamato dalla ricorrente e parzialmente modificato dalla Corte d'Appello di Palermo in data
15.12.2022 con conseguente incremento dell'importo posto a carico di per il Controparte_1
mantenimento di a € 300,00. Parte_1
Nel corso del giudizio veniva emanata sentenza parziale con cui si pronunciava la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 19.06.2024 parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di lavoro “part time” e a tempo determinato per la durata di un anno, con decorrenza dal 1° luglio 2024 e, pertanto, chiedeva un termine per il deposito della relativa documentazione.
All'udienza successiva (18.09.2024), le parti precisavano le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande dagli stessi poste con i propri scritti difensivi e chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di legge.
***** Tutto ciò premesso, stante la pronuncia parziale sullo “status”, occorre pronunciarsi sulle ulteriori domande avanzate dalle parti nel presente giudizio.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.
11929/2017).
Orbene, il resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla moglie in ragione della lamentata violazione degli obblighi di coabitazione e assistenza morale dallo stesso imputati a Parte_1
A fondamento di quanto richiesto, ha prodotto copia di una corrispondenza Controparte_1
intercorsa con la moglie da cui si evince che la stessa era partita in più occasioni per raggiungere i propri genitori in Germania al fine di assistere il di lei padre, con conseguente suo allontanamento dalla casa coniugale per quasi un anno. Periodo intercorso dal 29.09.2020 al 26.09.2021.
Tale allontanamento avrebbe reso intollerabile la convivenza matrimoniale la cui crisi sarebbe originata nel mese di agosto 2020; prima di allora, infatti, la vita familiare sarebbe stata pacifica e serena, avendo i coniugi superato le difficoltà insorte nel tempo immediatamente successivo al matrimonio e nel successivo 2018.
Tale ricostruzione è stata avversata da che, invece, ha ricondotto l'insorta crisi Pt_1
coniugale al maggio del 2019, a causa di talune condotte contrarie alla morale familiare imputate dalla stessa al di lei marito. Circostanze alla luce delle quali addiveniva alla volontà di separarsi dal coniuge.
Ebbene, le allegazioni del resistente, su cui incombeva l'onere di provare non soltanto la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ma anche l'incidenza causale tra i suddetti addebiti e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Non si ritiene, infatti, sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, quanto emerso dalla documentazione di messaggistica versata in atti da CP_1
Documentazione da cui nulla è dato evincere in maniera certa in merito a condotte della
[...]
ricorrente tali da porsi come causa efficiente della crisi coniugale, dimostrando tale corrispondenza solo la partenza della stessa per la Germania al fine di accudire il padre, in ragione dello stato di salute precario dello stesso.
Inoltre, deve tenersi conto che ha sostenuto che prima dell'agosto del 2020 Controparte_1
mai la moglie aveva manifestato la volontà di separarsi, asserendo di non aver mai avuto percezione di alcuna crisi in atto.
Ricostruzione, tuttavia, smentita dallo stesso resistente nella propria comparsa conclusionale dove ha asserito che già prima dell'agosto del 2020 era, in realtà in atto una crisi tra i coniugi, avendo ammesso di aver ricevuto dalla moglie una raccomandata nel giugno del 2020 in cui ella gli manifestava la volontà di separarsi (cfr. comparsa conclusionale dove è dato leggere: ““Vero è, infatti, che, improvvisamente ed inaspettatamente, mentre la vita coniugale procedeva con assoluta regolarità e serenità, nel giugno 2020 la ricorrente ha fatto recapitare al marito una convocazione dal proprio legale manifestando la volontà di separarsi. Il resistente, appresa con stupore la richiesta della moglie, ha affrontato il coniuge personalmente, senza conferire mandato ad alcun legale, manifestando la volontà di non interrompere il rapporto coniugale”).
Sul punto si precisa che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di separazione dei coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare, alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 1164/2014).
Il suddetto principio è stato recentemente confermato con l'ordinanza n. 11032/2024 del
24.04.2024 con cui il Giudice di Legittimità ha ribadito che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.
Tutto ciò ritenuto, ad avviso del Collegio, la domanda di addebito è infondata e, pertanto, va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c.
***
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che si ritiene di condividere,
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione (cfr. Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. n.
26835/2006).
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. n. 17134/2004).
Tanto perché, in sede separativa, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno ma trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi.
Occorre, quindi, accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (Cass. n.
9294/2018).
Raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, e tenuto conto, in particolare, della sopravvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo determinato (1 anno) da parte di con Pt_1
decorrenza dal 1° luglio 2024, deve ritenersi non sussistente il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 156, comma I, c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del richiedente, ossia la mancanza di redditi propri in capo all'istante, atti a garantirgli il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dalla produzione documentale in atti risulta, infatti, un tenore di vita matrimoniale corrispondente alla retribuzione percepita da , pari a circa € 1.800,00 mensili netti;
nessun CP_1
pregiudizio significativo potrà, quindi, derivare, allo stato, dall'avvenuta separazione, nella sfera giuridico-economica di la cui retribuzione è pari, al momento, ad € 1.700,00. Parte_1
Inoltre, tale circostanza è indicativa anche della potenzialità reddituale della ricorrente, elemento da valorizzare ai fini dell'attribuzione o meno dell'emolumento in parola.
Tuttavia, ritiene il collegio, per quanto concerne il periodo antecedente all'intervenuta assunzione della ricorrente, ed in ragione della rilevante durata della convivenza matrimoniale (9 anni), di riconoscere alla stessa un assegno di mantenimento, in quanto in tale periodo disoccupata e priva di adeguati redditi propri atti a garantirle il mantenimento del tenore di vita matrimoniale.
Emolumento quantificato nei limiti di quanto disposto con i provvedimenti provvisori e tenuto conto della disparità economica tra le parti.
Devono, pertanto, confermarsi le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa il 15.12.2022 dalla Corte d'Appello di Palermo in sede di reclamo, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio e sino al momento della cessazione dello stato di disoccupazione della ricorrente
(30.06.2024).
*****
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante il rigetto della domanda di addebito, nonché l'accoglimento solo per un dato periodo temporale della domanda di mantenimento, e considerata la particolare natura del presente giudizio, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dopo la sentenza parziale sullo “status”, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
[...]
b) dichiara l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento della stessa, esclusivamente per il periodo decorrente dalla data di introduzione del presente giudizio (30.11.2020) e sino al momento della cessazione dello stato di disoccupazione della ricorrente (30.06.2024), la somma mensile di € 300,00;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3126 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020,
TRA
(C.F. ), nata a Duesseldorf (Germania) in [...] Parte_1 C.F._1
01.02.1976, residente a Termini Imerese (PA) in C. da San Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Aglieri Rinella, sito a Termini Imerese (PA) nella via Falcone e
Borsellino n. 79, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a Adliswil (Svizzera) in [...] Controparte_1 C.F._2
01.06.1976, residente a Termini Imerese (PA) in C. da San Girolamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Guglielmo Bellavista, sito a Palermo in via Catania n. 15, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 18.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2020, adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio con il 03.06.2011 a Sutera (CL), iscritto Controparte_1
nel registro dello stato civile del comune di Termini Imerese al n .10 P. 2 S. B anno 2011
(registro civile del comune di Sutera al n.1, parte II, serie A, anno 2011);
b) che dall'unione coniugale non nascevano figli;
c) che il rapporto coniugale tra le parti era divenuto insostenibile a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano comportato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
d) che erano imputabili al resistente talune condotte contrarie alla morale familiare e ciò sin dal mese di maggio 2019; condotte che, nonostante l'impegno dalla stessa profuso al fine di recuperare il rapporto coniugale, avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
e) di non lavorare e di non vantare reddito alcuno, essendosi dedicata interamente alla casa coniugale e alle esigenze della famiglia per tutta la durata della convivenza matrimoniale;
f) che il reddito del marito ammontava a € 1.800,00 mensili.
Tutto quanto esposto, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con obbligo per il resistente di corrisponderle l'importo mensile di € 750,00 per il proprio mantenimento, tenuto conto anche del fatto che la stessa avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale di proprietà del marito.
Il 20.10.2021 si costituiva in giudizio , deducendo: Controparte_1
a) che nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, e successivamente anche nel
2018, i coniugi avevano vissuto due momenti di crisi matrimoniale, tuttavia superati grazie alla solidità del rapporto coniugale;
b) che dal mese di agosto 2020, aveva iniziato a manifestare un Parte_1
atteggiamento ostile e di distacco nei suoi confronti, sottraendosi, a suo dire, ad ogni forma di condivisione familiare e di conduzione della vita comune, in special modo per ciò che riguardava la sfera intima dei coniugi e quella relazionale;
c) di non essere riuscito a recuperare il rapporto matrimoniale a causa dell'accentuarsi dell'assenza fisica, morale e spirituale della moglie, mostratasi disinteressata ed inerte rispetto ai tentativi in tal senso compiuti dal marito;
d) di non aver mai acconsentito ai diversi viaggi in Germania che aveva Parte_1
effettuato per prestare sostegno ai propri genitori, comportanti il suo allontanamento dalla casa coniugale per quasi un anno;
e) di aver appreso la volontà della moglie di separarsi soltanto una volta ricevuta la notifica del relativo ricorso, non avendo mai controparte rappresentatogli alcunché in precedenza;
f) di imputare alla moglie l'aver violato l'obbligo di coabitazione e di assistenza morale, così da determinare la crisi del rapporto coniugale.
Tutto ciò posto, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo a e con conseguente rigetto della domanda di mantenimento da Parte_1 quest'ultima avanzata con il ricorso introduttivo.
Chiedeva in ogni caso di valutare le potenzialità economiche della ricorrente e la sua capacità lavorativa, in considerazione: - dei titoli di studio che quest'ultima aveva nel tempo conseguito
(diploma artistico e linguistico, ottenuti, rispettivamente, in Germania e Italia); - della frequenza di un corso universitario a cui la moglie era iscritta presso l'università di Palermo;
dell'attività lavorativa dalla stessa svolta in costanza di convivenza e di matrimonio.
In tal senso, evidenziando anche che controparte aveva conseguito una somma di danaro, pari a € 50.000,00, ereditata da uno zio, nonché che la stessa era comproprietaria di un immobile da loro acquistato in costanza di matrimonio, riteneva, in ogni caso, non sussistenti i presupposti per disporre un assegno di mantenimento in favore della stessa.
Con ordinanza presidenziale del 16.01.2022, venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti mediante cui si autorizzavano i coniugi a vivere separatamente e disposto l'obbligo per di corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 200,00. Tale provvedimento Controparte_1
veniva reclamato dalla ricorrente e parzialmente modificato dalla Corte d'Appello di Palermo in data
15.12.2022 con conseguente incremento dell'importo posto a carico di per il Controparte_1
mantenimento di a € 300,00. Parte_1
Nel corso del giudizio veniva emanata sentenza parziale con cui si pronunciava la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 19.06.2024 parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di lavoro “part time” e a tempo determinato per la durata di un anno, con decorrenza dal 1° luglio 2024 e, pertanto, chiedeva un termine per il deposito della relativa documentazione.
All'udienza successiva (18.09.2024), le parti precisavano le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande dagli stessi poste con i propri scritti difensivi e chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di legge.
***** Tutto ciò premesso, stante la pronuncia parziale sullo “status”, occorre pronunciarsi sulle ulteriori domande avanzate dalle parti nel presente giudizio.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.
11929/2017).
Orbene, il resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla moglie in ragione della lamentata violazione degli obblighi di coabitazione e assistenza morale dallo stesso imputati a Parte_1
A fondamento di quanto richiesto, ha prodotto copia di una corrispondenza Controparte_1
intercorsa con la moglie da cui si evince che la stessa era partita in più occasioni per raggiungere i propri genitori in Germania al fine di assistere il di lei padre, con conseguente suo allontanamento dalla casa coniugale per quasi un anno. Periodo intercorso dal 29.09.2020 al 26.09.2021.
Tale allontanamento avrebbe reso intollerabile la convivenza matrimoniale la cui crisi sarebbe originata nel mese di agosto 2020; prima di allora, infatti, la vita familiare sarebbe stata pacifica e serena, avendo i coniugi superato le difficoltà insorte nel tempo immediatamente successivo al matrimonio e nel successivo 2018.
Tale ricostruzione è stata avversata da che, invece, ha ricondotto l'insorta crisi Pt_1
coniugale al maggio del 2019, a causa di talune condotte contrarie alla morale familiare imputate dalla stessa al di lei marito. Circostanze alla luce delle quali addiveniva alla volontà di separarsi dal coniuge.
Ebbene, le allegazioni del resistente, su cui incombeva l'onere di provare non soltanto la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ma anche l'incidenza causale tra i suddetti addebiti e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Non si ritiene, infatti, sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, quanto emerso dalla documentazione di messaggistica versata in atti da CP_1
Documentazione da cui nulla è dato evincere in maniera certa in merito a condotte della
[...]
ricorrente tali da porsi come causa efficiente della crisi coniugale, dimostrando tale corrispondenza solo la partenza della stessa per la Germania al fine di accudire il padre, in ragione dello stato di salute precario dello stesso.
Inoltre, deve tenersi conto che ha sostenuto che prima dell'agosto del 2020 Controparte_1
mai la moglie aveva manifestato la volontà di separarsi, asserendo di non aver mai avuto percezione di alcuna crisi in atto.
Ricostruzione, tuttavia, smentita dallo stesso resistente nella propria comparsa conclusionale dove ha asserito che già prima dell'agosto del 2020 era, in realtà in atto una crisi tra i coniugi, avendo ammesso di aver ricevuto dalla moglie una raccomandata nel giugno del 2020 in cui ella gli manifestava la volontà di separarsi (cfr. comparsa conclusionale dove è dato leggere: ““Vero è, infatti, che, improvvisamente ed inaspettatamente, mentre la vita coniugale procedeva con assoluta regolarità e serenità, nel giugno 2020 la ricorrente ha fatto recapitare al marito una convocazione dal proprio legale manifestando la volontà di separarsi. Il resistente, appresa con stupore la richiesta della moglie, ha affrontato il coniuge personalmente, senza conferire mandato ad alcun legale, manifestando la volontà di non interrompere il rapporto coniugale”).
Sul punto si precisa che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di separazione dei coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare, alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 1164/2014).
Il suddetto principio è stato recentemente confermato con l'ordinanza n. 11032/2024 del
24.04.2024 con cui il Giudice di Legittimità ha ribadito che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.
Tutto ciò ritenuto, ad avviso del Collegio, la domanda di addebito è infondata e, pertanto, va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c.
***
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che si ritiene di condividere,
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione (cfr. Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. n.
26835/2006).
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. n. 17134/2004).
Tanto perché, in sede separativa, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno ma trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi.
Occorre, quindi, accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (Cass. n.
9294/2018).
Raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, e tenuto conto, in particolare, della sopravvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo determinato (1 anno) da parte di con Pt_1
decorrenza dal 1° luglio 2024, deve ritenersi non sussistente il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 156, comma I, c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del richiedente, ossia la mancanza di redditi propri in capo all'istante, atti a garantirgli il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dalla produzione documentale in atti risulta, infatti, un tenore di vita matrimoniale corrispondente alla retribuzione percepita da , pari a circa € 1.800,00 mensili netti;
nessun CP_1
pregiudizio significativo potrà, quindi, derivare, allo stato, dall'avvenuta separazione, nella sfera giuridico-economica di la cui retribuzione è pari, al momento, ad € 1.700,00. Parte_1
Inoltre, tale circostanza è indicativa anche della potenzialità reddituale della ricorrente, elemento da valorizzare ai fini dell'attribuzione o meno dell'emolumento in parola.
Tuttavia, ritiene il collegio, per quanto concerne il periodo antecedente all'intervenuta assunzione della ricorrente, ed in ragione della rilevante durata della convivenza matrimoniale (9 anni), di riconoscere alla stessa un assegno di mantenimento, in quanto in tale periodo disoccupata e priva di adeguati redditi propri atti a garantirle il mantenimento del tenore di vita matrimoniale.
Emolumento quantificato nei limiti di quanto disposto con i provvedimenti provvisori e tenuto conto della disparità economica tra le parti.
Devono, pertanto, confermarsi le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa il 15.12.2022 dalla Corte d'Appello di Palermo in sede di reclamo, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio e sino al momento della cessazione dello stato di disoccupazione della ricorrente
(30.06.2024).
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Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante il rigetto della domanda di addebito, nonché l'accoglimento solo per un dato periodo temporale della domanda di mantenimento, e considerata la particolare natura del presente giudizio, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dopo la sentenza parziale sullo “status”, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
[...]
b) dichiara l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento della stessa, esclusivamente per il periodo decorrente dalla data di introduzione del presente giudizio (30.11.2020) e sino al momento della cessazione dello stato di disoccupazione della ricorrente (30.06.2024), la somma mensile di € 300,00;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini