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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4640/2018 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.9.2024 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. BARISCIANO MICHELE (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Tomaciello, sito in Benevento, alla via Torretta n. 18;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), n.q. di erede di , nipote di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
ed a lei premorto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti RT rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti SILVIO FERRARA (c.f. ) e ALESSANDRO FERRARA (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso lo “Studio Legale Ferrara”, sito in C.F._4
Benevento, al Viale Principe di Napoli n. 118;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._5 _3
) e (c.f. ), il primo n.q. di erede di C.F._6 P_ C.F._7
1 il secondo n.q. di erede di e il terzo n.q. di erede di (fratelli Persona_2 Per_3 Persona_4
premorti a e, quindi, tutti n.q. di eredi di per rappresentazione), rappresentati RT RT
e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. SABRINA PASQUINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._8
presso il suo studio, sito in Perugia, alla Via Campo di Marte n. 10/B;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
e , n.q. rispettivamente di figlio e moglie di CP_5 Controparte_6 Persona_1
, nipote di e, quindi, a loro volta n.q. di eredi della stessa;
[...] RT RT
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
NONCHÉ
, n.q. di erede di , fratello premorto a e, quindi, n.q. di _7 Persona_4 RT
erede della stessa per rappresentazione;
RT
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentate pro Controparte_8 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed in virtù di determinazione Dirigenziale n. 440 dell'8.11.2018, dall'avv. MARIO CHIUSOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Moccia, sito C.F._9 in San Giorgio a Cremano (Na), alla Via S. Rosa n. 56;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
, n.q. di custode e amministratore giudiziario nel sequestro di eredità Controparte_9 Per_5
[...]
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_10
tempore, nella qualità di erede di Persona_5
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.1.1996, e esponendo di essere Parte_3 Persona_5
titolari di impresa agricola e comproprietari di un fondo ubicato in Benevento alla Via ON
(riportato in catasto alla p.ta 10192, foglio 100, p.lle 120 e 178, nonché alla p.ta 10191, foglio 101,
p.lla 12), occupato in via d'urgenza dal in virtù di atto di Giunta Municipale Controparte_8
n. 1317 del 3.4.1990, materialmente eseguito in data 27.7.1990 ed assegnato all'
[...]
[...] e ad rilevavano l'illegittimità della suddetta occupazione Controparte_11 Parte_1
per essere avvenuta in difetto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità e del successivo atto di esproprio, precisando che, mentre, parte dei loro terreni era stata irreversibilmente trasformata, altra parte, era rimasta inutilizzata a seguito del compimento delle opere. Sulla base di tali premesse, convenivano il , l' e Controparte_8 Controparte_11
l' innanzi al Tribunale di Benevento affinché, previo accertamento dell'illegittimità Parte_1 dell'occupazione dell'immobile, venissero condannati, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione delle aree non radicalmente trasformate e al risarcimento di tutti i danni cagionati ovvero, in subordine, previo accertamento dell'accessione invertita, al solo risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1650/2003, pronunciandosi in via preliminare sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle imprese convenute, dichiarava l'estraneità al giudizio della , poiché nei suoi confronti Controparte_11
non era stata avanzata alcuna domanda;
riconosceva, invece, la legittimazione passiva della
[...]
, avendo la stessa effettuato materialmente l'occupazione delle aree assegnatele dal Parte_1
e oggetto del giudizio. Nel merito, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie Controparte_8
(CTU espletata), rilevava che solo una piccola parte dell'area di proprietà degli attori era stata irreversibilmente trasformata, mentre la restante superficie era rimasta inutilizzata. Inoltre, accertato che l'occupazione d'urgenza era avvenuta in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità “implicita poiché in esecuzione ed attuazione di un Piano di Zona”, da ritenersi non valida “per la mancata approvazione del piano stesso” (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), e che, quindi, l'attività compiuta sul suolo attoreo era stata espletata in mancanza di un potere ablatorio, siccome il decreto di occupazione (n. 1317/1990) era stato eseguito dopo la scadenza del termine trimestrale di efficacia, dichiarava l'irrilevanza dell'eventuale esistenza di un decreto di espropriazione (che, nel caso di specie, tra l'altro il Tribunale riconosceva - laconicamente - essere stato “emesso il
28.7.1997 e quindi allorquando l'occupazione de qua, pur volendo considerare la proroga biennale, era già scaduta”). Fatte tali premesse, qualificava la fattispecie in termini di occupazione usurpativa, affetta da un vizio della procedura ab origine e, quindi, inidonea a determinare la perdita del diritto di proprietà anche in presenza di un'irreversibile trasformazione, con conseguente obbligo in capo alla P.A. di restituire il bene al privato ovvero di risarcirgli integralmente il danno, commisurato al valore venale del fondo al momento della perdita della proprietà, da ritenersi realizzata solo con la richiesta risarcitoria, costituente implicita rinuncia alla restituzione dell'area e dismissione del diritto dominicale da parte del privato. In ordine alla quantificazione del danno subito per le aree irreversibilmente trasformate, poi, il Tribunale, sulla base delle risultanze della
3 CTU espletata, in parziale accoglimento della pretesa attorea, accertava la natura edificatoria dell'area, l'estensione e il valore dei fondi occupati, come determinati dal consulente nominato (mq.
3044 per un valore di € 60,63 al mq) e condannava il e l in solido tra Controparte_8 Pt_1
loro, con riferimento all'area irreversibilmente trasformata, al pagamento dell'importo di €
184.557,72, oltre interessi al tasso equitativo del 3,5% dall'illecito al soddisfo. Riconosceva, altresì, in favore degli attori il danno per il mancato godimento dell'area (non venendo in rilievo un'ipotesi di occupazione legittima), determinandolo nell'importo complessivo di € 116.549,46 oltre interessi dall'illecito al soddisfo, in relazione al tasso degli interessi legali sul valore del fondo (pari ad €
9.227,88 per ogni anno di occupazione sino alla perdita della proprietà), condannando le convenute al pagamento. Condannava, infine, il alla restituzione dell'area occupata con Controparte_8
la delibera di Giunta Municipale n. 1317/1990 e non trasformata, pari a mq. 20837, nonché al pagamento, in solido con l del risarcimento per il mancato godimento della suddetta area, Pt_1 pari ad € 821.175,75 e di quello per le colture e i manufatti andati distrutti, pari ad € 10.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il . Controparte_8
Nel giudizio di secondo grado si costituivano - in proprio e quale erede di Persona_5 Pt_3
, deceduto nelle more del giudizio di primo grado -, l'
[...] Controparte_11
e l' spiegando ciascuno appello incidentale.
[...] Parte_1
Nelle more del giudizio di secondo grado decedeva anche e gli subentrava, quale Persona_5
successore, intervenuta in proprio e quale rappresentate della “ RT [...]
, quali eredi testamentari di Controparte_10 Persona_5
Con sentenza n. 2843 pubblicata il 9.9.2011, la Corte di Appello di Napoli, dopo aver ricostruito tutti gli atti di parte, i fatti svolti nel corso di giudizio di primo grado e gli esiti della relazione tecnica in esso espletata, nonché dopo aver sinteticamente riportato il contenuto della sentenza impugnata, esaminava i motivi di appello principale proposti dal e quelli CP_8 dell'appello incidentale proposti dalle altre parti. Quindi, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal e dalle aziende Controparte_8
appellate, ritenendola tardiva in quanto proposta per la prima volta nelle comparse conclusionali in appello;
esaminava, poi, rigettandole, le ulteriori questioni preliminari di rito sollevate dall'appellante e, nel merito, interpretando la domanda originariamente formulata da Pt_3
e (oggetto anche di specifico motivo di appello incidentale da quest'ultimo
[...] Persona_5
proposto), riconosceva che la pluralità di giudizi da questi intentati nei confronti del CP_8
erano afferenti ad altre procedure espropriative sugli stessi fondi, di cui beneficiari erano
[...]
altri soggetti estranei al giudizio in corso e, quindi, ne desumeva la chiara volontà dei privati incisi
4 dall'occupazione de quo di limitare l'oggetto del giudizio in corso ai soli terreni occupati dal con determina di Giunta Municipale n. 1317/1990 ed affidati alla società Controparte_8
In coerenza con tale ricostruzione fattuale, rigettava non solo il primo motivo di Parte_1
appello incidentale proposto da (cfr. pag. 23 sentenza appello), ma anche il primo Persona_5
motivo di appello principale proposto dal , dichiarando che non vi fosse Controparte_8
nessun possibile contrasto di giudicati rispetto agli altri giudizi pendenti. Rigettando anche il secondo motivo dell'appello principale del riteneva, sulla scorta della nuova CTU CP_8
espletata in secondo grado, che i terreni per cui è causa avevano una inequivoca natura edificatoria
(cfr. pag. 18 sentenza appello ove si legge: “la questione sub a) può essere agevolmente superata alla luce della lettura dello stesso atto di appello, nella parte in cui, a partire dal 1986, in area di piano di zona 167, classificata CP dal p.r.g. in variante adottato nel 1984 e vigente dal 1986, cui ha fatto seguito il piano di zona attuativo adottato nel 1989 ed approvato con la delibera consiliare del 1990. Siccome l'espropriazione e l'occupazione di che trattasi sono iniziate a far data dal 1990
è evidente che l'area poteva e doveva essere classificata come edificabile, ancorché ancora mancanti le infrastrutture primarie irrilevanti ai fini del distinguo tra aree agricole ed edificabili.
Prevalendo, come è noto, il criterio formale della classificazione, resta, perciò, anche irrilevante che sull'area interessata il privato preferisse mantenervi attività agricola anziché esercitare attività edificatoria”). Dichiarava, poi, ormai coperta da giudicato la qualificazione della procedura espropriativa in termini di occupazione usurpativa - così come accertata dal Tribunale di Benevento
-, rigettando sul punto il terzo motivo dell'appello principale e il motivo di appello incidentale formulato dal e, recependo gli esiti della nuova CTU espletata (cfr. pagg. 25 e 26 sentenza Per_5
appello); rilevava, quindi, che, a seguito dei molteplici interventi realizzati, le aree irreversibilmente trasformate erano pari a complessivi mq. 6441 di cui mq. 2082 nell'ambito dei lotti L e N affidati sin dall'inizio ad mq. 544 per aree a servizio dell'intervento precedente sul foglio 100, mq. Pt_1
2.098 per la realizzazione degli alloggi da parte della società , sempre sul foglio 100, Parte_4
mq. 597 per la realizzazione della strada di piano sul foglio 100 e mq. 1080 sul foglio 101, riconoscendo, altresì, che il valore delle aree irreversibilmente trasformate alla data della trasformazione (12.11.1993) era pari a € 428.486,35 (di cui solo € 169.245,70 di competenza anche di in solido con il . Tale somma era individuata quale risarcimento per la perdita Pt_1 CP_8
della proprietà delle aree sulla base del valore di mercato alla data di trasformazione, ritenendo la
Corte di ricondurre a tale data il momento in cui si era verificata la dismissione del diritto di proprietà (cfr. pagg. 26 e 29 sentenza di appello). Riconosceva, altresì: - il danno per il mancato utilizzo delle aree irreversibilmente trasformate, pari all'interesse medio liquidato “sul valore di mercato delle aree dalla data di occupazione fino alla sentenza di secondo grado e, da questa,
5 all'interesse legale, sulla somma così ottenuta, fino all'effettivo soddisfo ”, condannando il CP_8
e la in solido tra loro al relativo pagamento (lett. b) del dispositivo); - il diritto del sig. Pt_1 Per_5
alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate, pari a mq. 3866, con condanna del e, fino alla concorrenza di mq. 2448, anche della in solido, alla restituzione (lett. c) CP_8 Pt_1
del dispositivo); - il danno per il mancato utilizzo delle aree non irreversibilmente trasformate, pari all'interesse medio liquidato, dalla data di occupazione a quella di effettiva restituzione, condannando il e la in solido, al relativo pagamento (lett. d) del dispositivo); - CP_8 Pt_1
nonché il diritto degli eredi ad ottenere il pagamento, a cui condannava il e la Per_5 CP_8 Pt_1
in solido tra loro, della somma di € 67.380,48 quale ristoro per il deprezzamento della parte residua dei fondi ed € 44.919,50 quale danno al soprassuolo andato distrutto (cfr. pagg. 30 e 31 sentenza d'appello, lett. e) ed f) del dispositivo). In accoglimento dei motivi di appello incidentale del Per_5
e della rideterminava, infine, le spese di lite dovute alle suddette parti per il giudizio di CP_11
primo grado e provvedeva in ordine alle spese del giudizio di appello.
A seguito di ricorso presentato dalla e dal , nonché dei Parte_1 Controparte_8
ricorsi incidentali presentati da - nella qualità di custode e amministratore Controparte_9 giudiziario nel sequestro giudiziario dell' - e da in proprio e nella Controparte_12 RT
qualità di legale rappresentante della - (questi ultimi due Controparte_10
in qualità di eredi di , la Suprema Corte, con sentenza n. 12961/2018 pubblicata il Persona_5
24.5.2018, dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra il e Controparte_8
in virtù di atto di transazione stipulato tra le suddette parti in data 30.9.2014, RT
dichiarava l'inammissibilità dei motivi nn. 1, 2, 4, 5 e 6 del ricorso principale di Parte_1
(involgenti la statuizione di giudicato sulla natura usurpativa dell'occupazione, quella di accertamento della legittimazione passiva della l'individuazione dell'estensione dei terreni, il Pt_1 valore dei beni e il deposito dell'indennità di occupazione legittima), nonché di quelli proposti con i ricorsi incidentali degli eredi (riferiti all'identificazione della superficie occupata, alla Per_5 contestazione dell'ammissibilità della documentazione depositata da e all'individuazione dei Pt_1
criteri risarcitori applicabili in caso di occupazione sanante). Accoglieva, invece, il terzo motivo del ricorso principale di avente ad oggetto la contraddittorietà della motivazione della Corte di Pt_1
Appello di Napoli in relazione al momento in cui doveva essere determinato il valore venale del bene, atteso che la Corte partenopea, dapprima aveva affermato che tale momento doveva essere ancòrato alla perdita della proprietà e, poi, all'atto della liquidazione dell'importo dovuto, lo aveva ricondotto al tempo in cui si era verificata l'irreversibile trasformazione. La Corte di Cassazione, richiamandosi alla sentenza n. 735 del 2015 delle Sezioni Unite, statuiva, quindi, che “trattandosi, dunque, sempre, di un'ipotesi di illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della
6 restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. La sentenza numero 735 in esame ha precisato che “il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità attivabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno…per l'ipotesi in cui il proprietario abbia optato per a tutela per equivalente, l'illecito commesso con l'attività manipolativa del fondo – che ne abbia comportato l'irreversibilmente trasformazione nell'aspetto materiale, strutturale e funzionale e che si perpetua di momento in momento – va ristorato in riferimento al valore del bene al tempo della proposizione della domanda risarcitoria, che segna, appunto la perdita della proprietà, recando
l'implicita l'abdicazione del relativo diritto. Per il periodo antecedente e a decorrere dalla data in cui è intervenuta l'occupazione legittima, spetta, inoltre, al proprietario il danno per la perdita del godimento del bene. Trattandosi di crediti risarcitori, entrambe le anzidette componenti
(equivalente pecuniario del bene e danno da spossessamento) devono essere rivalutate fino alla data della decisione, e, sulla relativa risultante è, poi, dovuto al danneggiato anche il risarcimento per il relativo lucro cessante (che deve essere oggetto di prova, anche ricorrendo a presunzioni semplici) e che può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi, con decorrenza dalla data della domanda e non necessariamente al tasso legale, da determinarsi con riferimento ai singoli momenti con riguardo alla somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai precedenti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. Su
n. 1712 del 1995)” (pagg. 13, 14 e 15 sentenza n. 12961/2018 della Corte di Cassazione). Sulla base di tali principi e in accoglimento del solo terzo motivo di impugnazione principale della la Pt_1
Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la controversia alla Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, per valutare la controversia sulla base del motivo accolto, nonché per provvedere alla liquidazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
La società con atto di citazione tempestivamente notificato in data 26.9.2018, Parte_1
provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo: “a) di accertare e dichiarare che il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni, già di proprietà del signor Per_5
dante causa della signora e della ,
[...] RT Controparte_10
per la parte dei terreni occupati ed irreversibilmente trasformati dall , è intervenuto alla data Pt_1
di proposizione della domanda di risarcimento dei danni in forma equivalente;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'ammontare del risarcimento dei danni dovuto per la perdita dei terreni irreversibilmente trasformati per la parte occupata ed irreversibilmente
7 trasformata dalla società deve essere commisurato al valore che i detti terreni avevano al Pt_1
momento della proposizione della domanda risarcitoria, secondo i criteri individuati dalla
Suprema Corte di Cassazione…; c) accertare e dichiarare, altresì, che il danno per la mancata utilizzazione del terreno, per il periodo della sua occupazione, per la parte occupata ed irreversibilmente trasformata dalla deve essere parimenti rapportato al valore dei terreni, Pt_1
stimato al momento della proposizione della domanda risarcitoria;
d) ancora, rideterminare
l'ammontare del complessivo indennizzo risarcitorio spettante alla parte privata danneggiata, secondo i principi formulati dalla menzionata Suprema Corte…”, previa rinnovazione della CTU, al fine di individuare l'esatta estensione delle aree occupate alla stessa assegnate ed irreversibilmente trasformate, la natura ed il valore venale dei terreni.
Con atto depositato in data 4.12.2018, si costituiva in giudizio il , Controparte_8
chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni in favore degli eredi dei , Parte_1 Per_5
per la perdita della proprietà radicalmente e irreversibilmente trasformata e per il periodo di mancato utilizzo, secondo i criteri dettati dalla Suprema Corte, nonché la condanna alla restituzione in suo favore e poi da esso in favore dei proprietari delle aree assegnate ad e non CP_8 Pt_1
irreversibilmente trasformate.
Con atto depositato telematicamente in data 10.12.2018, si costituivano in giudizio anche i procuratori generali di e , nominati per atti Notaio RT CP_5 Controparte_1
di Corciano (rep. n. 200874, racc. n. 22017 del 17.4.2018), chiedendo il Persona_6
risarcimento dei danni per la parte del terreno irreversibilmente trasformata dalla pari al loro Pt_1
valore venale secondo i parametri enunciati dalla Suprema Corte, il risarcimento per l'occupazione di detti terreni, nonché la restituzione delle aree occupate da non irreversibilmente Pt_1
trasformate e il relativo risarcimento per il periodo di occupazione sino alla restituzione.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per gli altri convenuti in riassunzione ( , custode e amministratore giudiziario dell'eredità Controparte_9 Persona_5
e eredi e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. RT CP_10 CP_10
In data 22.9.2022, il procuratore di ne dichiarava il decesso avvenuto il 10.2.2019, RT
con conseguente interruzione del processo.
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 13.12.2022, Parte_1
riassumeva il giudizio.
Con atto depositato telematicamente in data 27.2.2024 si costituiva, quindi, nella qualità di erede di il sig. , riportandosi alla comparsa di costituzione della RT Controparte_1
dante causa di cui chiedeva l'accoglimento, con condanna in suo favore.
8 In data 25.3.2024 si costituivano, altresì, quali eredi di i sig.ri , RT Controparte_2
e , i quali si riportavano anch'essi alla comparsa di costituzione di P_ _3
di cui chiedevano l'accoglimento. RT
Nonostante la ritualità delle notifiche nessuno si è costituito per i sig.ri , _7 CP_5
e , anch'essi eredi di e, quindi, ne veniva dichiarata la
[...] Controparte_6 RT
contumacia.
Finalmente, all'udienza collegiale del 18.9.2024 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata da , e Controparte_2 P_
, in qualità di eredi di in ordine al difetto di legittimazione passiva di _3 RT
, costituitosi anch'esso quale erede della predetta de cuius. Invero, gli interventori Controparte_1
hanno precisato che non sarebbe erede per rappresentazione ex artt. 467 e ss., Controparte_1
essendo il pro nipote in linea collaterale di (poiché figlio di , a sua RT Persona_1
Pers volta nipote di per essere figlio della sorella e a lei premorto nel 2018). RT
L'eccezione è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che “l'art. 468 cod. civ. circoscrive rigorosamente i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima, sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio, e, in quella collaterale, fratello sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado (es. nipote ex fratre)”. In motivazione, si è precisato che “la rappresentazione (…) non ha luogo a favore dei discendenti legittimi di qualunque chiamato, ma solo dei discendenti legittimi del chiamato che sia figlio ovvero fratello o sorella del defunto. Ciò dispone l'art. 468 cod. civ., circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'istituto nei confronti dei soggetti a cui favore opera, e cioè della persona del rappresentante e del rappresentato. Sicché, per aversi rappresentazione nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio della persona della cui eredità si tratta, e nella linea collaterale sia fratello o sorella del de cuius. Sono invece esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado (…) né, deve aggiungersi, può valere a sostenere la diversa interpretazione il fatto (…) che l'art. 469 cod. civ. prevede che “la rappresentazione ha luogo in infinito (…)”, giacché tale disposizione non può non essere interpretata con riferimento alla previsione del precedente articolo, che, come visto, individua i rappresentabili precisando che essi debbano essere i figli, i fratelli o le sorelle del de cuius” (in tal senso, Cass. n. 22840/2009, ripresa anche da Cass. n. 8191/2024).
9 Applicando i menzionati principi al caso di specie, va dichiarato il difetto di legittimazione di in quanto legato ad da un vincolo di parentela collaterale di quarto Controparte_1 RT
grado.
Sempre in via preliminare, va evidenziata l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di rinvio, sollevata dal CP_8
e fondata sul mancato invio alle parti della bozza della relazione da parte del CTU, in
[...]
quanto tardivamente proposta.
L'eccezione, infatti, è stata prospettata per la prima volta con le note in sostituzione d'udienza del 27.3.2024, depositate in data 21.3.2024 e, quindi, oltre la prima difesa utile che coincideva per la suddetta parte con il deposito dalle note in sostituzione per l'udienza del 18.10.2023 (cfr. in tal senso, Cass., 16196/2023; Cass., 23493/2017).
Per quanto riguarda, poi, la medesima eccezione di nullità sollevata nella propria comparsa di costituzione dai sig.ri , e (nella qualità di eredi di Controparte_2 P_ _3
, osserva il collegio che, sebbene la stessa sia tempestiva nel senso anzidetto, RT
nondimeno il suo esame è superfluo, atteso che, valutati tutti gli atti di causa, il Collegio ritiene la predetta consulenza, comunque, non sia utilizzabile nella fattispecie in esame. Invero, il consulente tecnico nominato in questo giudizio di rinvio, nel rispondere ai quesiti oggetto del mandato, si è discostato dal criterio di valutazione indicato (quello sintetico-comparativo), pur in presenza di dati omogenei sufficientemente attendibili, chiaramente evincibili anche dalle relazioni peritali elaborate nei precedenti gradi di giudizio, in cui il suddetto criterio è stato invece utilizzato dai periti d'ufficio nominati.
Si osserva, sempre in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_8
Benevento n. 1650/2003, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, le domande originariamente proposte dai sig.ri con l'atto di citazione e per essi dagli attuali eredi di Per_5 RT
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce..., ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
10 sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti” (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021).
Ancora in via preliminare, per completezza, va rilevato anche che, così interpretato il giudizio di rinvio, nessun rilievo assume la contumacia di una delle parti, la quale non può acquisire i connotati di una rinuncia agli atti o di un abbandono delle richieste già specificamente rassegnate
(arg. ex Cass., n. 5741/2019).
Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, i punti delle originarie domande coperti dal giudicato e, quindi, non più valutabili. In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché da quella della Suprema Corte, sulla base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi passate in giudicato, in quanto o non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio o attinenti a motivi dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte, le seguenti circostanze:
a) l'accertamento della legittimazione passiva della pronunciata in primo Parte_1
grado e in appello e oggetto del secondo motivo del ricorso principale innanzi alla Corte di
Cassazione, dichiarato inammissibile e comunque infondato (pagg. 8 e 9 sentenza n. 12961/2018 della Corte di Cassazione);
b) l'estraneità al giudizio dell' , definitivamente Controparte_11 Controparte_11
accertata dal giudice di primo grado e mai oggetto di impugnazione nei gradi successivi, se non con riferimento alla liquidazione delle spese di lite in suo favore;
c) la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra il e Controparte_8
pronunciata dalla Corte di Cassazione in forza dell'atto di transazione stipulato tra le RT
parti in data 30.9.2014: ne consegue, quindi, nell'odierno giudizio di rinvio, l'impossibilità di rivalutare l'originaria domanda avanzata da e nei confronti del Parte_3 Persona_5
; Controparte_8
d) la qualificazione dell'occupazione quale “usurpativa”, accertata già dal Tribunale di
Benevento, non oggetto di appello (così come statuito della Corte di Appello di Napoli a pag. 24 della sentenza n. 2843/2011) e ribadito dalla Suprema Corte, che, sul punto, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo di ricorso principale della Pt_1 Parte_1
(cfr. pag. 8 della sentenza della Cassazione);
e) l'accertamento dell'estensione dei terreni irreversibilmente trasformati e la natura edificabile delle aree occupate: anche tali circostanze, infatti, sono state oggetto dei motivi nn.1, 4 e 5 del ricorso principale della in Cassazione e del ricorso incidentale di dichiarati Pt_1 RT
inammissibili dalla Suprema Corte (cfr. pag. 15, 16 e 17 sentenza). Sicché, all'esito di tale passaggio in giudicato, l'estensione della superficie irreversibilmente trasformata ed assegnata dal
11 ad va individuata in relazione all'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di CP_8 Pt_1
Napoli nella sentenza n. 2843/2011, sulla base della CTU espletata nel secondo grado dall'ing.
(cfr. pagg. 21- 22 relazione CTU depositata in grado di appello); Persona_7
f) le statuizioni di cui alle lett. c), d), e) ed f) del dispositivo della sentenza di appello n.
2843/2011 (cfr. pag. 29 e 30 sentenza n. 2843/2011 della Corte di Appello), anche nella parte relativa alle statuizioni pronunciate nei confronti della non aderente all'accordo transattivo Pt_1
tra il e dunque, deve ritenersi coperta da giudicato la condanna di CP_8 RT [...]
a restituire mq 2448 di superficie occupata e non irreversibilmente trasformata (lett. c); la Parte_1
condanna di a pagare il risarcimento per il mancato utilizzo dell'area di cui alla Parte_1 precedente lett. c), “pari all'interesse medio sul valore di mercato delle aree, dalla data di occupazione a quella di effettiva restituzione” (lett. d); la condanna di al pagamento della Pt_1 somma di € 67.380,48 per deprezzamento alla parte residua dei fondi (2° CTU pag. 14), “con la rivalutazione decorrente dalla prima data di definitiva trasformazione del suolo sino al deposito della sentenza di questo grado, con gli interessi legali sino al saldo” (lett. e); la condanna di Pt_1
al pagamento della somma di € 44.919,50 per soprassuolo (frutti pendenti ecc.) andato distrutto, con rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data dell'occupazione e sino alla presente sentenza (lett.
f).
Sulla scorta degli accertamenti già coperti da giudicato, questa Corte ritiene inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, la domanda formulata dal nel presente Controparte_8
giudizio di condanna della a risarcire il danno in favore degli eredi per le aree Pt_1 Per_5
irreversibilmente trasformate;
parimenti inammissibile, per carenza di interesse ad agire, è poi la domanda formulata sia dal che dagli eredi di di condanna della Controparte_8 RT
a restituire le aree non irreversibilmente trasformate, in quanto già pronunciata dalla Corte Pt_1
d'appello di Napoli con la sentenza n. 2843/2011 e non oggetto di motivo di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Resta, quindi, a questa Corte da esaminare, alla luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del terzo motivo del ricorso principale di sul quale il giudizio è stato Parte_1
riassunto, la determinazione del risarcimento per equivalente, dovuto agli eredi di in RT
relazione alla porzione di fondo irreversibilmente trasformata dalla nonché la Parte_1
quantificazione del danno per la perdita del godimento di tali aree, sulla base dei criteri risarcitori individuati dalla Suprema Corte alle pagg. 13-14 della sentenza, come sopra riportate.
Osserva al riguardo la Corte, come già sinteticamente illustrato sopra, che la perizia d'ufficio svolta nel corso del presente giudizio di rinvio non è utilizzabile, in quanto il CTU nominato, ing.
non si è attenuta al quesito formulatogli dalla Corte, avendo valutato le aree Persona_8
12 irreversibilmente trasformate non sulla base del metodo sintetico-comparativo, bensì sulla base del criterio analitico (cfr. CTU pag. 17).
Ritiene, tuttavia, la Corte che non sia necessario chiamare il suddetto CTU a chiarimenti o a un supplemento di perizia, potendosi utilizzare la perizia tecnica d'ufficio svolta nel precedente giudizio di appello dall'ing. , la quale non solo contiene anche i dati necessari Persona_7
alla valutazione del valore delle aree sulla base dei criteri enucleati dalla Suprema Corte, ma non è stata contestata da nessuna delle parti nei precedenti gradi di giudizio: nei motivi di impugnazione proposti dalla e dagli eredi dinanzi al giudice di legittimità, infatti, è stato contestato Pt_1 Per_5
unicamente il momento abdicativo della proprietà a cui doveva essere ancòrata la valutazione, come riconosciuto dal giudice di secondo grado, ma non anche l'erroneità dei criteri di determinazione utilizzati dal CTU nel corso del giudizio di appello.
Riprendendo, quindi, le condivisibili conclusioni della CTU svolta dall'ing. , va Per_7
riconosciuto - così come definitivamente accertato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi di impugnazione da parte della Suprema Corte - che le aree assegnate alla società dal , in forza dell'atto di G.M. del 3.4.1990 n. 1317, Parte_1 Controparte_8
consistono in complessivi mq. 2666, di cui “parte di terreno irreversibilmente trasformata a seguito dell'intervento operato dalla Soc. “ è pari a 2.082 mq (1.440 + 642) […] Parte_1 nell'ambito dei Lotti L e N del Piano di Zona Fontanelle per la realizzazione di alloggi” (pagg. 9,
21-22 relazione del CTU ing. )e un'altra porzione di superficie, irreversibilmente Persona_9 trasformata, pari a 584 mq (ricadenti nel foglio 100) “per aree a servizio dell'intervento di cui sopra anche se oggetto di una seconda assegnazione alla (pag. 17 relazione Parte_5
del CTU ing. ). Persona_9
Quanto al valore di mercato delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate, il medesimo ing. - che per la sua valutazione si è correttamente basato “sul metodo di stima sintetico- Per_7 comparativo, utilizzando quali valori di riferimento i valori indicati in atti formali”, facendo
“riferimento a 8 dati provenienti da atti tra privati ed ad ulteriori 8 dati provenienti da CTU redatte per cause di esproprio inerenti i fondi limitrofi a quelli in trattazione o similari come qualità” (pag. 9 relazione del CTU ing. ) - ha dato atto, operando la media aritmetica Persona_9
dei dati come riportati nella Tabella di cui a pag. 12 della propria relazione tecnica, che il valore unitario a mq alla data della proposizione della domanda di risarcimento era di € 72,14 (€/mq 54,94 alla data del 27.7.1990, data di occupazione del fondo, rivalutato alla data del 2.1.1996, data della domanda di risarcimento, in €/mq 72,14).
Pertanto, così delineata la superficie irreversibilmente trasformata e individuato il valore di mercato al mq. al momento della perdita della proprietà (coincidente con la data della proposizione
13 della domanda risarcitoria, così come indicato dalla Suprema Corte nella sentenza remittente), gli eredi di (a sua volta erede di hanno diritto, quale risarcimento per la RT Persona_5
perdita della proprietà delle aree irreversibilmente trasformate, al pagamento della somma complessiva di € 192.325,24 (€ 72,14 x 2666), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della debenza (2.1.1996) fino alla data della presente decisione, e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo pagamento.
Al pagamento di tale somma va condannata la in favore degli eredi di Parte_1 Pt_2
. L'imputazione del risarcimento, tuttavia, visto il decesso di va fatta per stirpi in
[...] RT
parti uguali e, quindi, 1/3 in favore degli eredi di (sorella premorta di ), Persona_2 RT
1/3 in favore degli eredi di (sorella premorta di e 1/3 in favore degli Per_3 RT
eredi di (sorella premorta di e nello specifico: - € 64.108,41 in favore Persona_4 RT
di (succeduto ad quale unico erede per rappresentazione della Controparte_2 RT madre;
- € 64.108,41 in favore di (succeduto ad per Persona_2 _3 RT rappresentazione della madre vista l'impossibilità degli eredi di Per_3 Persona_1
(premorto) di succedere alla pro zia per rappresentazione); - € 32.054,20 in favore di RT
(succeduto ad per rappresentazione del padre , nella P_ RT Persona_4 quota di metà del risarcimento di 1/3 spettante all'intera stirpe, considerata la contumacia del fratello ). _7
Oltre a tale somma, i predetti eredi di così come testé indicati e nelle misure RT
rispettivamente indicate, hanno, altresì, diritto al risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle aree irreversibilmente trasformate dalla data dell'occupazione (24.7.1990) sino alla data della rinuncia abdicativa, da individuarsi al tempo della proposizione della domanda in primo grado
(2.1.1996), liquidato in misura degli interessi legali vigenti per ogni anno di occupazione sino alla perdita della proprietà, sul valore di mercato delle aree di € 72,14 mq., come indicato al punto che precede;
sull'importo così liquidato alla data del 2.1.1996, spettano gli interessi legali dal 3.1.1996 fino al soddisfo.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 32906/2022) e quindi:
- in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dell'intervenuta transazione sottoscritta tra il e a cui la non ha aderito, che sussistono Controparte_8 RT Pt_1
14 eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra il e le altre Controparte_8
parti processuali;
- in considerazione della contumacia e della mancata proposizione di ulteriori domande nel presente giudizio di riassunzione, nonché la limitata partecipazione al complessivo giudizio che sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite di tutte le parti nei confronti dei resistenti , , e CP_5 Controparte_6 _7 Controparte_9
Controparte_10
- vista la costituzione solo nel presente giudizio di rinvio e il tenore della pronuncia, che sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra tutte le altre parti e
. Controparte_1
Le spese di lite tra la società e i sig.ri , e Parte_1 Controparte_2 _3
, seguono, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i P_
parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle posizioni processuali dei predetti resistenti.
Le spese della CTU redatta nel presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura già liquidata in separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12961 del 20.3.2018, introdotto da nei confronti di Parte_1
, , , , CP_5 Controparte_1 _7 P_ Controparte_6 CP_2
, tutti nella qualità di eredi di nonché nei confronti del ,
[...] RT Controparte_8
di e della in accoglimento della Controparte_9 Controparte_10
domanda originariamente avanzata da e , per la parte rimessa al Persona_5 Parte_3
presente giudizio di rinvio, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Controparte_1
2) condanna la società a corrispondere: - € 64.108,41 in favore di Parte_1 CP_2
; - € 64.108,41 in favore di;
- € 32.054,20 in favore di , quale
[...] _3 P_ valore di mercato dell'area complessiva sottratta a e e Parte_3 Persona_5
irreversibilmente trasformata (pari mq. 2666), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
3) condanna la società al pagamento, in favore dei predetti eredi di Parte_1 Pt_2
indicati al precedente capo 2), nella misura di 1/3 in favore di , di 1/3 in
[...] Controparte_2
favore di e della metà del restante 1/3 in favore di , del risarcimento del _3 P_
15 danno per il mancato godimento della suddetta area irreversibilmente trasformata, nella misura complessiva dell'interesse legale annuo sul valore di mercato delle aree (€ 192.325,24) dalla data dell'occupazione (24.7.1990) sino alla data della rinuncia abdicativa 2.1.1996, oltre da tale data, sugli importi così ottenuti, agli interessi legali sino al soddisfo;
4) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi Parte_1
del giudizio, in favore di , e , liquidate, per il giudizio Controparte_2 _3 P_ di primo grado in complessivi € 8.500,00 per compensi professionali, per il giudizio di secondo grado in € 150,00 per spese e complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e conclusosi con sentenza n.
12961/2018, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali e per il presente giudizio di rinvio in complessivi € 8.000,00, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite rispetto a tutte le altre parti processuali;
6) condanna la società al pagamento delle spese e competenze in favore del Parte_1
C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4640/2018 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.9.2024 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. BARISCIANO MICHELE (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Tomaciello, sito in Benevento, alla via Torretta n. 18;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), n.q. di erede di , nipote di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
ed a lei premorto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti RT rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti SILVIO FERRARA (c.f. ) e ALESSANDRO FERRARA (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso lo “Studio Legale Ferrara”, sito in C.F._4
Benevento, al Viale Principe di Napoli n. 118;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._5 _3
) e (c.f. ), il primo n.q. di erede di C.F._6 P_ C.F._7
1 il secondo n.q. di erede di e il terzo n.q. di erede di (fratelli Persona_2 Per_3 Persona_4
premorti a e, quindi, tutti n.q. di eredi di per rappresentazione), rappresentati RT RT
e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. SABRINA PASQUINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._8
presso il suo studio, sito in Perugia, alla Via Campo di Marte n. 10/B;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
e , n.q. rispettivamente di figlio e moglie di CP_5 Controparte_6 Persona_1
, nipote di e, quindi, a loro volta n.q. di eredi della stessa;
[...] RT RT
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
NONCHÉ
, n.q. di erede di , fratello premorto a e, quindi, n.q. di _7 Persona_4 RT
erede della stessa per rappresentazione;
RT
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentate pro Controparte_8 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed in virtù di determinazione Dirigenziale n. 440 dell'8.11.2018, dall'avv. MARIO CHIUSOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Moccia, sito C.F._9 in San Giorgio a Cremano (Na), alla Via S. Rosa n. 56;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
, n.q. di custode e amministratore giudiziario nel sequestro di eredità Controparte_9 Per_5
[...]
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_10
tempore, nella qualità di erede di Persona_5
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.1.1996, e esponendo di essere Parte_3 Persona_5
titolari di impresa agricola e comproprietari di un fondo ubicato in Benevento alla Via ON
(riportato in catasto alla p.ta 10192, foglio 100, p.lle 120 e 178, nonché alla p.ta 10191, foglio 101,
p.lla 12), occupato in via d'urgenza dal in virtù di atto di Giunta Municipale Controparte_8
n. 1317 del 3.4.1990, materialmente eseguito in data 27.7.1990 ed assegnato all'
[...]
[...] e ad rilevavano l'illegittimità della suddetta occupazione Controparte_11 Parte_1
per essere avvenuta in difetto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità e del successivo atto di esproprio, precisando che, mentre, parte dei loro terreni era stata irreversibilmente trasformata, altra parte, era rimasta inutilizzata a seguito del compimento delle opere. Sulla base di tali premesse, convenivano il , l' e Controparte_8 Controparte_11
l' innanzi al Tribunale di Benevento affinché, previo accertamento dell'illegittimità Parte_1 dell'occupazione dell'immobile, venissero condannati, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione delle aree non radicalmente trasformate e al risarcimento di tutti i danni cagionati ovvero, in subordine, previo accertamento dell'accessione invertita, al solo risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1650/2003, pronunciandosi in via preliminare sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle imprese convenute, dichiarava l'estraneità al giudizio della , poiché nei suoi confronti Controparte_11
non era stata avanzata alcuna domanda;
riconosceva, invece, la legittimazione passiva della
[...]
, avendo la stessa effettuato materialmente l'occupazione delle aree assegnatele dal Parte_1
e oggetto del giudizio. Nel merito, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie Controparte_8
(CTU espletata), rilevava che solo una piccola parte dell'area di proprietà degli attori era stata irreversibilmente trasformata, mentre la restante superficie era rimasta inutilizzata. Inoltre, accertato che l'occupazione d'urgenza era avvenuta in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità “implicita poiché in esecuzione ed attuazione di un Piano di Zona”, da ritenersi non valida “per la mancata approvazione del piano stesso” (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), e che, quindi, l'attività compiuta sul suolo attoreo era stata espletata in mancanza di un potere ablatorio, siccome il decreto di occupazione (n. 1317/1990) era stato eseguito dopo la scadenza del termine trimestrale di efficacia, dichiarava l'irrilevanza dell'eventuale esistenza di un decreto di espropriazione (che, nel caso di specie, tra l'altro il Tribunale riconosceva - laconicamente - essere stato “emesso il
28.7.1997 e quindi allorquando l'occupazione de qua, pur volendo considerare la proroga biennale, era già scaduta”). Fatte tali premesse, qualificava la fattispecie in termini di occupazione usurpativa, affetta da un vizio della procedura ab origine e, quindi, inidonea a determinare la perdita del diritto di proprietà anche in presenza di un'irreversibile trasformazione, con conseguente obbligo in capo alla P.A. di restituire il bene al privato ovvero di risarcirgli integralmente il danno, commisurato al valore venale del fondo al momento della perdita della proprietà, da ritenersi realizzata solo con la richiesta risarcitoria, costituente implicita rinuncia alla restituzione dell'area e dismissione del diritto dominicale da parte del privato. In ordine alla quantificazione del danno subito per le aree irreversibilmente trasformate, poi, il Tribunale, sulla base delle risultanze della
3 CTU espletata, in parziale accoglimento della pretesa attorea, accertava la natura edificatoria dell'area, l'estensione e il valore dei fondi occupati, come determinati dal consulente nominato (mq.
3044 per un valore di € 60,63 al mq) e condannava il e l in solido tra Controparte_8 Pt_1
loro, con riferimento all'area irreversibilmente trasformata, al pagamento dell'importo di €
184.557,72, oltre interessi al tasso equitativo del 3,5% dall'illecito al soddisfo. Riconosceva, altresì, in favore degli attori il danno per il mancato godimento dell'area (non venendo in rilievo un'ipotesi di occupazione legittima), determinandolo nell'importo complessivo di € 116.549,46 oltre interessi dall'illecito al soddisfo, in relazione al tasso degli interessi legali sul valore del fondo (pari ad €
9.227,88 per ogni anno di occupazione sino alla perdita della proprietà), condannando le convenute al pagamento. Condannava, infine, il alla restituzione dell'area occupata con Controparte_8
la delibera di Giunta Municipale n. 1317/1990 e non trasformata, pari a mq. 20837, nonché al pagamento, in solido con l del risarcimento per il mancato godimento della suddetta area, Pt_1 pari ad € 821.175,75 e di quello per le colture e i manufatti andati distrutti, pari ad € 10.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il . Controparte_8
Nel giudizio di secondo grado si costituivano - in proprio e quale erede di Persona_5 Pt_3
, deceduto nelle more del giudizio di primo grado -, l'
[...] Controparte_11
e l' spiegando ciascuno appello incidentale.
[...] Parte_1
Nelle more del giudizio di secondo grado decedeva anche e gli subentrava, quale Persona_5
successore, intervenuta in proprio e quale rappresentate della “ RT [...]
, quali eredi testamentari di Controparte_10 Persona_5
Con sentenza n. 2843 pubblicata il 9.9.2011, la Corte di Appello di Napoli, dopo aver ricostruito tutti gli atti di parte, i fatti svolti nel corso di giudizio di primo grado e gli esiti della relazione tecnica in esso espletata, nonché dopo aver sinteticamente riportato il contenuto della sentenza impugnata, esaminava i motivi di appello principale proposti dal e quelli CP_8 dell'appello incidentale proposti dalle altre parti. Quindi, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal e dalle aziende Controparte_8
appellate, ritenendola tardiva in quanto proposta per la prima volta nelle comparse conclusionali in appello;
esaminava, poi, rigettandole, le ulteriori questioni preliminari di rito sollevate dall'appellante e, nel merito, interpretando la domanda originariamente formulata da Pt_3
e (oggetto anche di specifico motivo di appello incidentale da quest'ultimo
[...] Persona_5
proposto), riconosceva che la pluralità di giudizi da questi intentati nei confronti del CP_8
erano afferenti ad altre procedure espropriative sugli stessi fondi, di cui beneficiari erano
[...]
altri soggetti estranei al giudizio in corso e, quindi, ne desumeva la chiara volontà dei privati incisi
4 dall'occupazione de quo di limitare l'oggetto del giudizio in corso ai soli terreni occupati dal con determina di Giunta Municipale n. 1317/1990 ed affidati alla società Controparte_8
In coerenza con tale ricostruzione fattuale, rigettava non solo il primo motivo di Parte_1
appello incidentale proposto da (cfr. pag. 23 sentenza appello), ma anche il primo Persona_5
motivo di appello principale proposto dal , dichiarando che non vi fosse Controparte_8
nessun possibile contrasto di giudicati rispetto agli altri giudizi pendenti. Rigettando anche il secondo motivo dell'appello principale del riteneva, sulla scorta della nuova CTU CP_8
espletata in secondo grado, che i terreni per cui è causa avevano una inequivoca natura edificatoria
(cfr. pag. 18 sentenza appello ove si legge: “la questione sub a) può essere agevolmente superata alla luce della lettura dello stesso atto di appello, nella parte in cui, a partire dal 1986, in area di piano di zona 167, classificata CP dal p.r.g. in variante adottato nel 1984 e vigente dal 1986, cui ha fatto seguito il piano di zona attuativo adottato nel 1989 ed approvato con la delibera consiliare del 1990. Siccome l'espropriazione e l'occupazione di che trattasi sono iniziate a far data dal 1990
è evidente che l'area poteva e doveva essere classificata come edificabile, ancorché ancora mancanti le infrastrutture primarie irrilevanti ai fini del distinguo tra aree agricole ed edificabili.
Prevalendo, come è noto, il criterio formale della classificazione, resta, perciò, anche irrilevante che sull'area interessata il privato preferisse mantenervi attività agricola anziché esercitare attività edificatoria”). Dichiarava, poi, ormai coperta da giudicato la qualificazione della procedura espropriativa in termini di occupazione usurpativa - così come accertata dal Tribunale di Benevento
-, rigettando sul punto il terzo motivo dell'appello principale e il motivo di appello incidentale formulato dal e, recependo gli esiti della nuova CTU espletata (cfr. pagg. 25 e 26 sentenza Per_5
appello); rilevava, quindi, che, a seguito dei molteplici interventi realizzati, le aree irreversibilmente trasformate erano pari a complessivi mq. 6441 di cui mq. 2082 nell'ambito dei lotti L e N affidati sin dall'inizio ad mq. 544 per aree a servizio dell'intervento precedente sul foglio 100, mq. Pt_1
2.098 per la realizzazione degli alloggi da parte della società , sempre sul foglio 100, Parte_4
mq. 597 per la realizzazione della strada di piano sul foglio 100 e mq. 1080 sul foglio 101, riconoscendo, altresì, che il valore delle aree irreversibilmente trasformate alla data della trasformazione (12.11.1993) era pari a € 428.486,35 (di cui solo € 169.245,70 di competenza anche di in solido con il . Tale somma era individuata quale risarcimento per la perdita Pt_1 CP_8
della proprietà delle aree sulla base del valore di mercato alla data di trasformazione, ritenendo la
Corte di ricondurre a tale data il momento in cui si era verificata la dismissione del diritto di proprietà (cfr. pagg. 26 e 29 sentenza di appello). Riconosceva, altresì: - il danno per il mancato utilizzo delle aree irreversibilmente trasformate, pari all'interesse medio liquidato “sul valore di mercato delle aree dalla data di occupazione fino alla sentenza di secondo grado e, da questa,
5 all'interesse legale, sulla somma così ottenuta, fino all'effettivo soddisfo ”, condannando il CP_8
e la in solido tra loro al relativo pagamento (lett. b) del dispositivo); - il diritto del sig. Pt_1 Per_5
alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate, pari a mq. 3866, con condanna del e, fino alla concorrenza di mq. 2448, anche della in solido, alla restituzione (lett. c) CP_8 Pt_1
del dispositivo); - il danno per il mancato utilizzo delle aree non irreversibilmente trasformate, pari all'interesse medio liquidato, dalla data di occupazione a quella di effettiva restituzione, condannando il e la in solido, al relativo pagamento (lett. d) del dispositivo); - CP_8 Pt_1
nonché il diritto degli eredi ad ottenere il pagamento, a cui condannava il e la Per_5 CP_8 Pt_1
in solido tra loro, della somma di € 67.380,48 quale ristoro per il deprezzamento della parte residua dei fondi ed € 44.919,50 quale danno al soprassuolo andato distrutto (cfr. pagg. 30 e 31 sentenza d'appello, lett. e) ed f) del dispositivo). In accoglimento dei motivi di appello incidentale del Per_5
e della rideterminava, infine, le spese di lite dovute alle suddette parti per il giudizio di CP_11
primo grado e provvedeva in ordine alle spese del giudizio di appello.
A seguito di ricorso presentato dalla e dal , nonché dei Parte_1 Controparte_8
ricorsi incidentali presentati da - nella qualità di custode e amministratore Controparte_9 giudiziario nel sequestro giudiziario dell' - e da in proprio e nella Controparte_12 RT
qualità di legale rappresentante della - (questi ultimi due Controparte_10
in qualità di eredi di , la Suprema Corte, con sentenza n. 12961/2018 pubblicata il Persona_5
24.5.2018, dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra il e Controparte_8
in virtù di atto di transazione stipulato tra le suddette parti in data 30.9.2014, RT
dichiarava l'inammissibilità dei motivi nn. 1, 2, 4, 5 e 6 del ricorso principale di Parte_1
(involgenti la statuizione di giudicato sulla natura usurpativa dell'occupazione, quella di accertamento della legittimazione passiva della l'individuazione dell'estensione dei terreni, il Pt_1 valore dei beni e il deposito dell'indennità di occupazione legittima), nonché di quelli proposti con i ricorsi incidentali degli eredi (riferiti all'identificazione della superficie occupata, alla Per_5 contestazione dell'ammissibilità della documentazione depositata da e all'individuazione dei Pt_1
criteri risarcitori applicabili in caso di occupazione sanante). Accoglieva, invece, il terzo motivo del ricorso principale di avente ad oggetto la contraddittorietà della motivazione della Corte di Pt_1
Appello di Napoli in relazione al momento in cui doveva essere determinato il valore venale del bene, atteso che la Corte partenopea, dapprima aveva affermato che tale momento doveva essere ancòrato alla perdita della proprietà e, poi, all'atto della liquidazione dell'importo dovuto, lo aveva ricondotto al tempo in cui si era verificata l'irreversibile trasformazione. La Corte di Cassazione, richiamandosi alla sentenza n. 735 del 2015 delle Sezioni Unite, statuiva, quindi, che “trattandosi, dunque, sempre, di un'ipotesi di illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della
6 restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. La sentenza numero 735 in esame ha precisato che “il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità attivabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno…per l'ipotesi in cui il proprietario abbia optato per a tutela per equivalente, l'illecito commesso con l'attività manipolativa del fondo – che ne abbia comportato l'irreversibilmente trasformazione nell'aspetto materiale, strutturale e funzionale e che si perpetua di momento in momento – va ristorato in riferimento al valore del bene al tempo della proposizione della domanda risarcitoria, che segna, appunto la perdita della proprietà, recando
l'implicita l'abdicazione del relativo diritto. Per il periodo antecedente e a decorrere dalla data in cui è intervenuta l'occupazione legittima, spetta, inoltre, al proprietario il danno per la perdita del godimento del bene. Trattandosi di crediti risarcitori, entrambe le anzidette componenti
(equivalente pecuniario del bene e danno da spossessamento) devono essere rivalutate fino alla data della decisione, e, sulla relativa risultante è, poi, dovuto al danneggiato anche il risarcimento per il relativo lucro cessante (che deve essere oggetto di prova, anche ricorrendo a presunzioni semplici) e che può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi, con decorrenza dalla data della domanda e non necessariamente al tasso legale, da determinarsi con riferimento ai singoli momenti con riguardo alla somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai precedenti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. Su
n. 1712 del 1995)” (pagg. 13, 14 e 15 sentenza n. 12961/2018 della Corte di Cassazione). Sulla base di tali principi e in accoglimento del solo terzo motivo di impugnazione principale della la Pt_1
Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la controversia alla Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, per valutare la controversia sulla base del motivo accolto, nonché per provvedere alla liquidazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
La società con atto di citazione tempestivamente notificato in data 26.9.2018, Parte_1
provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo: “a) di accertare e dichiarare che il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni, già di proprietà del signor Per_5
dante causa della signora e della ,
[...] RT Controparte_10
per la parte dei terreni occupati ed irreversibilmente trasformati dall , è intervenuto alla data Pt_1
di proposizione della domanda di risarcimento dei danni in forma equivalente;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'ammontare del risarcimento dei danni dovuto per la perdita dei terreni irreversibilmente trasformati per la parte occupata ed irreversibilmente
7 trasformata dalla società deve essere commisurato al valore che i detti terreni avevano al Pt_1
momento della proposizione della domanda risarcitoria, secondo i criteri individuati dalla
Suprema Corte di Cassazione…; c) accertare e dichiarare, altresì, che il danno per la mancata utilizzazione del terreno, per il periodo della sua occupazione, per la parte occupata ed irreversibilmente trasformata dalla deve essere parimenti rapportato al valore dei terreni, Pt_1
stimato al momento della proposizione della domanda risarcitoria;
d) ancora, rideterminare
l'ammontare del complessivo indennizzo risarcitorio spettante alla parte privata danneggiata, secondo i principi formulati dalla menzionata Suprema Corte…”, previa rinnovazione della CTU, al fine di individuare l'esatta estensione delle aree occupate alla stessa assegnate ed irreversibilmente trasformate, la natura ed il valore venale dei terreni.
Con atto depositato in data 4.12.2018, si costituiva in giudizio il , Controparte_8
chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni in favore degli eredi dei , Parte_1 Per_5
per la perdita della proprietà radicalmente e irreversibilmente trasformata e per il periodo di mancato utilizzo, secondo i criteri dettati dalla Suprema Corte, nonché la condanna alla restituzione in suo favore e poi da esso in favore dei proprietari delle aree assegnate ad e non CP_8 Pt_1
irreversibilmente trasformate.
Con atto depositato telematicamente in data 10.12.2018, si costituivano in giudizio anche i procuratori generali di e , nominati per atti Notaio RT CP_5 Controparte_1
di Corciano (rep. n. 200874, racc. n. 22017 del 17.4.2018), chiedendo il Persona_6
risarcimento dei danni per la parte del terreno irreversibilmente trasformata dalla pari al loro Pt_1
valore venale secondo i parametri enunciati dalla Suprema Corte, il risarcimento per l'occupazione di detti terreni, nonché la restituzione delle aree occupate da non irreversibilmente Pt_1
trasformate e il relativo risarcimento per il periodo di occupazione sino alla restituzione.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per gli altri convenuti in riassunzione ( , custode e amministratore giudiziario dell'eredità Controparte_9 Persona_5
e eredi e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. RT CP_10 CP_10
In data 22.9.2022, il procuratore di ne dichiarava il decesso avvenuto il 10.2.2019, RT
con conseguente interruzione del processo.
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 13.12.2022, Parte_1
riassumeva il giudizio.
Con atto depositato telematicamente in data 27.2.2024 si costituiva, quindi, nella qualità di erede di il sig. , riportandosi alla comparsa di costituzione della RT Controparte_1
dante causa di cui chiedeva l'accoglimento, con condanna in suo favore.
8 In data 25.3.2024 si costituivano, altresì, quali eredi di i sig.ri , RT Controparte_2
e , i quali si riportavano anch'essi alla comparsa di costituzione di P_ _3
di cui chiedevano l'accoglimento. RT
Nonostante la ritualità delle notifiche nessuno si è costituito per i sig.ri , _7 CP_5
e , anch'essi eredi di e, quindi, ne veniva dichiarata la
[...] Controparte_6 RT
contumacia.
Finalmente, all'udienza collegiale del 18.9.2024 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata da , e Controparte_2 P_
, in qualità di eredi di in ordine al difetto di legittimazione passiva di _3 RT
, costituitosi anch'esso quale erede della predetta de cuius. Invero, gli interventori Controparte_1
hanno precisato che non sarebbe erede per rappresentazione ex artt. 467 e ss., Controparte_1
essendo il pro nipote in linea collaterale di (poiché figlio di , a sua RT Persona_1
Pers volta nipote di per essere figlio della sorella e a lei premorto nel 2018). RT
L'eccezione è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che “l'art. 468 cod. civ. circoscrive rigorosamente i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima, sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio, e, in quella collaterale, fratello sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado (es. nipote ex fratre)”. In motivazione, si è precisato che “la rappresentazione (…) non ha luogo a favore dei discendenti legittimi di qualunque chiamato, ma solo dei discendenti legittimi del chiamato che sia figlio ovvero fratello o sorella del defunto. Ciò dispone l'art. 468 cod. civ., circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'istituto nei confronti dei soggetti a cui favore opera, e cioè della persona del rappresentante e del rappresentato. Sicché, per aversi rappresentazione nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio della persona della cui eredità si tratta, e nella linea collaterale sia fratello o sorella del de cuius. Sono invece esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado (…) né, deve aggiungersi, può valere a sostenere la diversa interpretazione il fatto (…) che l'art. 469 cod. civ. prevede che “la rappresentazione ha luogo in infinito (…)”, giacché tale disposizione non può non essere interpretata con riferimento alla previsione del precedente articolo, che, come visto, individua i rappresentabili precisando che essi debbano essere i figli, i fratelli o le sorelle del de cuius” (in tal senso, Cass. n. 22840/2009, ripresa anche da Cass. n. 8191/2024).
9 Applicando i menzionati principi al caso di specie, va dichiarato il difetto di legittimazione di in quanto legato ad da un vincolo di parentela collaterale di quarto Controparte_1 RT
grado.
Sempre in via preliminare, va evidenziata l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di rinvio, sollevata dal CP_8
e fondata sul mancato invio alle parti della bozza della relazione da parte del CTU, in
[...]
quanto tardivamente proposta.
L'eccezione, infatti, è stata prospettata per la prima volta con le note in sostituzione d'udienza del 27.3.2024, depositate in data 21.3.2024 e, quindi, oltre la prima difesa utile che coincideva per la suddetta parte con il deposito dalle note in sostituzione per l'udienza del 18.10.2023 (cfr. in tal senso, Cass., 16196/2023; Cass., 23493/2017).
Per quanto riguarda, poi, la medesima eccezione di nullità sollevata nella propria comparsa di costituzione dai sig.ri , e (nella qualità di eredi di Controparte_2 P_ _3
, osserva il collegio che, sebbene la stessa sia tempestiva nel senso anzidetto, RT
nondimeno il suo esame è superfluo, atteso che, valutati tutti gli atti di causa, il Collegio ritiene la predetta consulenza, comunque, non sia utilizzabile nella fattispecie in esame. Invero, il consulente tecnico nominato in questo giudizio di rinvio, nel rispondere ai quesiti oggetto del mandato, si è discostato dal criterio di valutazione indicato (quello sintetico-comparativo), pur in presenza di dati omogenei sufficientemente attendibili, chiaramente evincibili anche dalle relazioni peritali elaborate nei precedenti gradi di giudizio, in cui il suddetto criterio è stato invece utilizzato dai periti d'ufficio nominati.
Si osserva, sempre in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_8
Benevento n. 1650/2003, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, le domande originariamente proposte dai sig.ri con l'atto di citazione e per essi dagli attuali eredi di Per_5 RT
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce..., ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
10 sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti” (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021).
Ancora in via preliminare, per completezza, va rilevato anche che, così interpretato il giudizio di rinvio, nessun rilievo assume la contumacia di una delle parti, la quale non può acquisire i connotati di una rinuncia agli atti o di un abbandono delle richieste già specificamente rassegnate
(arg. ex Cass., n. 5741/2019).
Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, i punti delle originarie domande coperti dal giudicato e, quindi, non più valutabili. In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché da quella della Suprema Corte, sulla base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi passate in giudicato, in quanto o non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio o attinenti a motivi dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte, le seguenti circostanze:
a) l'accertamento della legittimazione passiva della pronunciata in primo Parte_1
grado e in appello e oggetto del secondo motivo del ricorso principale innanzi alla Corte di
Cassazione, dichiarato inammissibile e comunque infondato (pagg. 8 e 9 sentenza n. 12961/2018 della Corte di Cassazione);
b) l'estraneità al giudizio dell' , definitivamente Controparte_11 Controparte_11
accertata dal giudice di primo grado e mai oggetto di impugnazione nei gradi successivi, se non con riferimento alla liquidazione delle spese di lite in suo favore;
c) la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra il e Controparte_8
pronunciata dalla Corte di Cassazione in forza dell'atto di transazione stipulato tra le RT
parti in data 30.9.2014: ne consegue, quindi, nell'odierno giudizio di rinvio, l'impossibilità di rivalutare l'originaria domanda avanzata da e nei confronti del Parte_3 Persona_5
; Controparte_8
d) la qualificazione dell'occupazione quale “usurpativa”, accertata già dal Tribunale di
Benevento, non oggetto di appello (così come statuito della Corte di Appello di Napoli a pag. 24 della sentenza n. 2843/2011) e ribadito dalla Suprema Corte, che, sul punto, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo di ricorso principale della Pt_1 Parte_1
(cfr. pag. 8 della sentenza della Cassazione);
e) l'accertamento dell'estensione dei terreni irreversibilmente trasformati e la natura edificabile delle aree occupate: anche tali circostanze, infatti, sono state oggetto dei motivi nn.1, 4 e 5 del ricorso principale della in Cassazione e del ricorso incidentale di dichiarati Pt_1 RT
inammissibili dalla Suprema Corte (cfr. pag. 15, 16 e 17 sentenza). Sicché, all'esito di tale passaggio in giudicato, l'estensione della superficie irreversibilmente trasformata ed assegnata dal
11 ad va individuata in relazione all'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di CP_8 Pt_1
Napoli nella sentenza n. 2843/2011, sulla base della CTU espletata nel secondo grado dall'ing.
(cfr. pagg. 21- 22 relazione CTU depositata in grado di appello); Persona_7
f) le statuizioni di cui alle lett. c), d), e) ed f) del dispositivo della sentenza di appello n.
2843/2011 (cfr. pag. 29 e 30 sentenza n. 2843/2011 della Corte di Appello), anche nella parte relativa alle statuizioni pronunciate nei confronti della non aderente all'accordo transattivo Pt_1
tra il e dunque, deve ritenersi coperta da giudicato la condanna di CP_8 RT [...]
a restituire mq 2448 di superficie occupata e non irreversibilmente trasformata (lett. c); la Parte_1
condanna di a pagare il risarcimento per il mancato utilizzo dell'area di cui alla Parte_1 precedente lett. c), “pari all'interesse medio sul valore di mercato delle aree, dalla data di occupazione a quella di effettiva restituzione” (lett. d); la condanna di al pagamento della Pt_1 somma di € 67.380,48 per deprezzamento alla parte residua dei fondi (2° CTU pag. 14), “con la rivalutazione decorrente dalla prima data di definitiva trasformazione del suolo sino al deposito della sentenza di questo grado, con gli interessi legali sino al saldo” (lett. e); la condanna di Pt_1
al pagamento della somma di € 44.919,50 per soprassuolo (frutti pendenti ecc.) andato distrutto, con rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data dell'occupazione e sino alla presente sentenza (lett.
f).
Sulla scorta degli accertamenti già coperti da giudicato, questa Corte ritiene inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, la domanda formulata dal nel presente Controparte_8
giudizio di condanna della a risarcire il danno in favore degli eredi per le aree Pt_1 Per_5
irreversibilmente trasformate;
parimenti inammissibile, per carenza di interesse ad agire, è poi la domanda formulata sia dal che dagli eredi di di condanna della Controparte_8 RT
a restituire le aree non irreversibilmente trasformate, in quanto già pronunciata dalla Corte Pt_1
d'appello di Napoli con la sentenza n. 2843/2011 e non oggetto di motivo di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Resta, quindi, a questa Corte da esaminare, alla luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del terzo motivo del ricorso principale di sul quale il giudizio è stato Parte_1
riassunto, la determinazione del risarcimento per equivalente, dovuto agli eredi di in RT
relazione alla porzione di fondo irreversibilmente trasformata dalla nonché la Parte_1
quantificazione del danno per la perdita del godimento di tali aree, sulla base dei criteri risarcitori individuati dalla Suprema Corte alle pagg. 13-14 della sentenza, come sopra riportate.
Osserva al riguardo la Corte, come già sinteticamente illustrato sopra, che la perizia d'ufficio svolta nel corso del presente giudizio di rinvio non è utilizzabile, in quanto il CTU nominato, ing.
non si è attenuta al quesito formulatogli dalla Corte, avendo valutato le aree Persona_8
12 irreversibilmente trasformate non sulla base del metodo sintetico-comparativo, bensì sulla base del criterio analitico (cfr. CTU pag. 17).
Ritiene, tuttavia, la Corte che non sia necessario chiamare il suddetto CTU a chiarimenti o a un supplemento di perizia, potendosi utilizzare la perizia tecnica d'ufficio svolta nel precedente giudizio di appello dall'ing. , la quale non solo contiene anche i dati necessari Persona_7
alla valutazione del valore delle aree sulla base dei criteri enucleati dalla Suprema Corte, ma non è stata contestata da nessuna delle parti nei precedenti gradi di giudizio: nei motivi di impugnazione proposti dalla e dagli eredi dinanzi al giudice di legittimità, infatti, è stato contestato Pt_1 Per_5
unicamente il momento abdicativo della proprietà a cui doveva essere ancòrata la valutazione, come riconosciuto dal giudice di secondo grado, ma non anche l'erroneità dei criteri di determinazione utilizzati dal CTU nel corso del giudizio di appello.
Riprendendo, quindi, le condivisibili conclusioni della CTU svolta dall'ing. , va Per_7
riconosciuto - così come definitivamente accertato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi di impugnazione da parte della Suprema Corte - che le aree assegnate alla società dal , in forza dell'atto di G.M. del 3.4.1990 n. 1317, Parte_1 Controparte_8
consistono in complessivi mq. 2666, di cui “parte di terreno irreversibilmente trasformata a seguito dell'intervento operato dalla Soc. “ è pari a 2.082 mq (1.440 + 642) […] Parte_1 nell'ambito dei Lotti L e N del Piano di Zona Fontanelle per la realizzazione di alloggi” (pagg. 9,
21-22 relazione del CTU ing. )e un'altra porzione di superficie, irreversibilmente Persona_9 trasformata, pari a 584 mq (ricadenti nel foglio 100) “per aree a servizio dell'intervento di cui sopra anche se oggetto di una seconda assegnazione alla (pag. 17 relazione Parte_5
del CTU ing. ). Persona_9
Quanto al valore di mercato delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate, il medesimo ing. - che per la sua valutazione si è correttamente basato “sul metodo di stima sintetico- Per_7 comparativo, utilizzando quali valori di riferimento i valori indicati in atti formali”, facendo
“riferimento a 8 dati provenienti da atti tra privati ed ad ulteriori 8 dati provenienti da CTU redatte per cause di esproprio inerenti i fondi limitrofi a quelli in trattazione o similari come qualità” (pag. 9 relazione del CTU ing. ) - ha dato atto, operando la media aritmetica Persona_9
dei dati come riportati nella Tabella di cui a pag. 12 della propria relazione tecnica, che il valore unitario a mq alla data della proposizione della domanda di risarcimento era di € 72,14 (€/mq 54,94 alla data del 27.7.1990, data di occupazione del fondo, rivalutato alla data del 2.1.1996, data della domanda di risarcimento, in €/mq 72,14).
Pertanto, così delineata la superficie irreversibilmente trasformata e individuato il valore di mercato al mq. al momento della perdita della proprietà (coincidente con la data della proposizione
13 della domanda risarcitoria, così come indicato dalla Suprema Corte nella sentenza remittente), gli eredi di (a sua volta erede di hanno diritto, quale risarcimento per la RT Persona_5
perdita della proprietà delle aree irreversibilmente trasformate, al pagamento della somma complessiva di € 192.325,24 (€ 72,14 x 2666), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della debenza (2.1.1996) fino alla data della presente decisione, e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo pagamento.
Al pagamento di tale somma va condannata la in favore degli eredi di Parte_1 Pt_2
. L'imputazione del risarcimento, tuttavia, visto il decesso di va fatta per stirpi in
[...] RT
parti uguali e, quindi, 1/3 in favore degli eredi di (sorella premorta di ), Persona_2 RT
1/3 in favore degli eredi di (sorella premorta di e 1/3 in favore degli Per_3 RT
eredi di (sorella premorta di e nello specifico: - € 64.108,41 in favore Persona_4 RT
di (succeduto ad quale unico erede per rappresentazione della Controparte_2 RT madre;
- € 64.108,41 in favore di (succeduto ad per Persona_2 _3 RT rappresentazione della madre vista l'impossibilità degli eredi di Per_3 Persona_1
(premorto) di succedere alla pro zia per rappresentazione); - € 32.054,20 in favore di RT
(succeduto ad per rappresentazione del padre , nella P_ RT Persona_4 quota di metà del risarcimento di 1/3 spettante all'intera stirpe, considerata la contumacia del fratello ). _7
Oltre a tale somma, i predetti eredi di così come testé indicati e nelle misure RT
rispettivamente indicate, hanno, altresì, diritto al risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle aree irreversibilmente trasformate dalla data dell'occupazione (24.7.1990) sino alla data della rinuncia abdicativa, da individuarsi al tempo della proposizione della domanda in primo grado
(2.1.1996), liquidato in misura degli interessi legali vigenti per ogni anno di occupazione sino alla perdita della proprietà, sul valore di mercato delle aree di € 72,14 mq., come indicato al punto che precede;
sull'importo così liquidato alla data del 2.1.1996, spettano gli interessi legali dal 3.1.1996 fino al soddisfo.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 32906/2022) e quindi:
- in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dell'intervenuta transazione sottoscritta tra il e a cui la non ha aderito, che sussistono Controparte_8 RT Pt_1
14 eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra il e le altre Controparte_8
parti processuali;
- in considerazione della contumacia e della mancata proposizione di ulteriori domande nel presente giudizio di riassunzione, nonché la limitata partecipazione al complessivo giudizio che sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite di tutte le parti nei confronti dei resistenti , , e CP_5 Controparte_6 _7 Controparte_9
Controparte_10
- vista la costituzione solo nel presente giudizio di rinvio e il tenore della pronuncia, che sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra tutte le altre parti e
. Controparte_1
Le spese di lite tra la società e i sig.ri , e Parte_1 Controparte_2 _3
, seguono, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i P_
parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle posizioni processuali dei predetti resistenti.
Le spese della CTU redatta nel presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura già liquidata in separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12961 del 20.3.2018, introdotto da nei confronti di Parte_1
, , , , CP_5 Controparte_1 _7 P_ Controparte_6 CP_2
, tutti nella qualità di eredi di nonché nei confronti del ,
[...] RT Controparte_8
di e della in accoglimento della Controparte_9 Controparte_10
domanda originariamente avanzata da e , per la parte rimessa al Persona_5 Parte_3
presente giudizio di rinvio, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Controparte_1
2) condanna la società a corrispondere: - € 64.108,41 in favore di Parte_1 CP_2
; - € 64.108,41 in favore di;
- € 32.054,20 in favore di , quale
[...] _3 P_ valore di mercato dell'area complessiva sottratta a e e Parte_3 Persona_5
irreversibilmente trasformata (pari mq. 2666), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
3) condanna la società al pagamento, in favore dei predetti eredi di Parte_1 Pt_2
indicati al precedente capo 2), nella misura di 1/3 in favore di , di 1/3 in
[...] Controparte_2
favore di e della metà del restante 1/3 in favore di , del risarcimento del _3 P_
15 danno per il mancato godimento della suddetta area irreversibilmente trasformata, nella misura complessiva dell'interesse legale annuo sul valore di mercato delle aree (€ 192.325,24) dalla data dell'occupazione (24.7.1990) sino alla data della rinuncia abdicativa 2.1.1996, oltre da tale data, sugli importi così ottenuti, agli interessi legali sino al soddisfo;
4) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi Parte_1
del giudizio, in favore di , e , liquidate, per il giudizio Controparte_2 _3 P_ di primo grado in complessivi € 8.500,00 per compensi professionali, per il giudizio di secondo grado in € 150,00 per spese e complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e conclusosi con sentenza n.
12961/2018, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali e per il presente giudizio di rinvio in complessivi € 8.000,00, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite rispetto a tutte le altre parti processuali;
6) condanna la società al pagamento delle spese e competenze in favore del Parte_1
C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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