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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1730/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6324/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 158/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 14/01/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025774139000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025774139000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025774139000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 158\8\2025, pronunciata il 10\12\2024 e depositata il 14\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Caserta in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 028 2024 90257741 39/000 notificata il 28/05/2024 per euro complessivi di 6.275.973,78, in relazione solo alla pretesa di cui all'avviso di accertamento n. TF7030202520 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni anno 2013 pari ad € 4.977.392,72 . In primo grado il contribuente aveva evidenziato che trattavasi di avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società Società_1 srl attualmente estinta e cancellata dal registro delle imprese di cui era socio, nell'anno 2013, nella misura del 50%. Il ricorrente ha contestato la mancata notifica personale dell'avviso di accertamento citato e la mancanza di alcuna norma di legge che preveda la responsabilità solidale del socio per debiti della società di capitali, richiamando giurisprudenza di legittimità. Ha contestato, inoltre, la pretesa elevata nei rispettivi confronti per l'intero debito tributario nonostante lo stesso fosse socio nella misura del 50%, nonché la richiesta delle sanzioni.
Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di prime cure evidenziano che nel caso che qui ci occupa, può affermarsi che la pretesa può essere considerata definitivamente consolidata nei confronti dell'odierno ricorrente, al quale prima
2 dell'intimazione di pagamento n.07120249025774139 in questa sede impugnata, è stato notificato: in data 19/10/2019 il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 0718420190000528001 con deposito presso la camera di Commercio in data 01/10/2019 e invio raccomandata informativa in data 04/10/2019; l'avviso di intimazione n. 07120229014220543000 con deposito presso la camera di Commercio in data 05/07/2022 e invio raccomandata informativa di avvenuta notifica il 07/07/2022, entrambi volti alla realizzazione dei crediti già vantati in forza dello stesso avviso di accertamento come si evince dalla documentazione agli atti, non impugnati dal ricorrente e, quindi, divenuti definitivi. Infine risulta che, in data 17/04/2023, il ricorrente ha trasmesso istanza ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 cosiddetta “rottamazione-quater”, con ricevuta della richiesta di definizione agevolata n. W2023041705407097 del 17/04/2023. A tale istanza è seguita la comunicazione somme dovute dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni documento rif. n. AT - 02890202300858896180 del 31/08/2023 con pagamento del debito rateizzato, avente ad oggetto la definizione agevolata anche delle somme riportate nell'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018. In altri termini, con riferimento alla procedura condonistica di cui al D.L. n. 119 del 2018, per effetto della dichiarazione del contribuente di riconoscimento di debiti erariali, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, la procedura di "rottamazione" si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito. Le eccezioni mosse dal ricorrente sull'accertamento n. TF7030202520/2018 sono inammissibili per violazione degli artt. 18, comma 4, e 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, perché non indica nessun motivo specifico di censura tipicamente riferibile all'atto impugnato e perché , l'intimazione di pagamento, in quanto preceduta da altri atti autonomamente impugnabili, può essere impugnata solo per vizi propri.
Nell'atto di appello il contribuente impugnante contesta l'avvenuta definitività della pretesa come indicato nella motivazione dei primi giudici.
In particolare La Corte di primo grado ha ritenuto che la pretesa nei confronti del Ric_1sig. fosse divenuta definitiva in virtù della avvenuta notifica dei seguenti atti: -
“… in data 19/10/2019 il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 0718420190000528001 con deposito presso la camera di commercio in data 01/10/2019 e invio della raccomandata informativa in data 04/10/2019;”; - “… l'avviso di intimazione n. 07120229014220543000 con deposito presso la camera di commercio in
3 data 05/07/2022 e invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica il 07/07/2022 entrambi volti alla realizzazione dei crediti già vantati in forza dello stesso avviso di accertamento come si evince dalla documentazione in atti non impugnati dal ricorrente e quindi divenuti definitivi. …”; (cfr. pagina 3 sentenza impugnata). Quindi, entrambe gli atti sarebbero stati validamente notificati “mediante deposito presso la Camera di commercio ed invio della raccomandata informativa” e ciò sarebbe stato sufficiente a comprovare la regolarità delle notifiche. Affinchè le predette notifiche potessero considerarsi validamente eseguite “mediante deposito telematico presso Infocamere e spedizione della raccomandata informativa”, sarebbe stato necessario, non solo, provare l'esito negativo della notifica a mezzo pec su un indirizzo di posta elettronica valido presente sui registri INI-PEC, ma anche dimostrare la avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa, trattandosi di procedura equipollente ad una irreperibilità relativa, così come previsto dal medesimo articolo, ai commi precedenti, in applicazione del consolidato principio per cui “…a prova è data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando non essendo a tal fine sufficiente la prova della avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (cfr. Cass. SSUU n. 10012/2021). Nel caso di specie, dunque, la totale mancanza di prova in ordine alla avvenuta notifica a mezzo pec, all'indirizzo cui la pec sarebbe stata inviata, al suo esito negativo ed alla avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata, non possono che determinare la nullità delle notifiche e degli atti che, dunque, alcun effetto preclusivo potevano produrre.
Quanto al presunto riconoscimento del debito fiscale non si comprende come il Giudice abbia ritenuto che la richiesta di rottamazione avesse ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018, lì dove il contribuente aveva individuato, quali carichi iscritti a ruolo da rottamare espressamente ed esclusivamente gli atti nn. 62819016014850008001, 62819016220828004001, 67118015495096008000 e 6719016195247008000 (cfr. ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata allegata in I grado dalla Agenzia delle entrate DP Caserta). Inoltre in nessuna parte della richiesta di rottamazione il contribuente aveva sottoscritto di riconoscere la legittimità della pretesa relativa agli atti specificamente individuati, avendo solo inteso chiedere di potere definire, con un cospicuo risparmio, gli importi iscritti a ruolo, definizione che non si perfezionava stante il mancato pagamento sin dalla prima rata. Se, infatti, la richiesta di rottamazione così come quella 4 di rateizzazione comporta certamente l'interruzione di una eventuale prescrizione in quanto il contribuente è senz'altro reso edotto dell'esistenza di una certa pretesa, non potendola, però, impugnare in mancanza di un atto rientrante tra quelli di cui all'art. 19 DLgs n. 546/1992, la sua legittimità potrà essere contestata solo in un momento successivo senza che la stessa debba ritenersi definitiva. Ragionando diversamente il contribuente si troverebbe nella condizione di non potere porre in essere giammai alcun pagamento o richiesta di pagamento in forma agevolata, pena la definitività della pretesa.
Ric_1Quanto alla legittimità della pretesa fiscale Il sig. nella annualità in Società_1questione (2013) era socio al 50% della società SRL cancellata dal registro imprese il 19/06/2017 senza distribuzione di utili ai soci, non avendo al suo attivo beni o somme liquidabili, in seguito alla messa in liquidazione avvenuta in data 5 giugno 2017 con nomina di un liquidatore (cfr. pagina 3 Bilancio Finale di liquidazione società e visura società depositati in primo grado). Come confermato dalla Agenzia delle entrate costituitasi in giudizio in primo grado, le somme pretese erano relative al debito della società in virtù di avviso di accertamento mai notificato personalmente al Ric_1, ma di cui lo stesso sarebbe stato responsabile in ragione dell'effetto successorio che si era venuto a creare in seguito alla cancellazione della società (cfr. pagina 7 controdeduzioni ufficio). Anche del predetto avviso, però, la agenzia entrate non forniva la prova della avvenuta notifica all'ultimo legale rappresentante. Invocava quindi l'applicazione alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 2495 c.c. rubricato
“Cancellazione della società”, secondo il quale «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società» A sua volta l'art. 36 DPR 602/73 rubricato “Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci” statuisce, invece, che “... I soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai 5 soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume … Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato …”. Dalla lettura delle norme richiamate i soggetti per i quali è prevista una potenziale responsabilità per i debiti tributari di una società di capitali sono, dunque, i liquidatori, i soci e gli amministratori, tutti, però, in ben delimitati casi da contestarsi con autonomo atto, giammai notificato. La Agenzia delle entrate, con la richiesta delle somme che sarebbero state accertate nei confronti della società -ma di cui agli atti non vi è alcuna prova in ordine alla notifica- (le imposte richieste sono IRES, IRAP ed IVA), Ric_1illegittimamente ha inteso, non solo estendere al sig. , quale socio al 50%, Società_1l'intero debito della società SRL per le imposte dirette, ma finanche per IVA e sanzioni (cfr. descrizione degli importi iscritti a ruolo a pagine 3 e 4 dell'atto impugnato) -estensione non prevista dalla legge-; e ciò senza avere preventivamente notificato un atto di contestazione finalizzato ad individuare la peculiare responsabilità addebitata e le somme da addebitare in virtù della individuata responsabilità e delle quote di partecipazione. Nel caso di specie, però non ci troviamo di fronte alla medesima fattispecie. Non vi è stato, infatti, alcun accertamento fondato sulla ben nota presunzione di “distribuzione di utili in presenza di una società a ristretta base azionaria”, ma, come ammesso dalla stessa Agenzia, la pretesa contestata scaturisce integralmente da un avviso di accertamento emesso esclusivamente nei confronti della Società_1società SRL, di cui peraltro non vi è prova agli atti della notifica. Le Società_1maggiori imposte contestate alla società SRL, dunque, sarebbero state Ric_1interamente ribaltate sul socio titolare del 50% delle quote. Nel caso di specie, alcun accertamento conseguente quello societario (di cui comunque non vi è prova alcuna di avvenuta notifica) è giammai stato notificato e la Agenzia ha esclusivamente attivato una illegittima coobligazione nei confronti del socio, senza, peraltro, nemmeno rispettare il principio di proporzionalità legato alla quota dallo stesso posseduta. Ric_1Evidenziava ancora che la pretesa avanzata nei confronti del sig. non solo era la medesima di quella avanzata nei confronti della società cessata a cui, però, alcun atto risulta essere mai stato notificato, sicchè, in questa fase della riscossione, stante il
6 limite di responsabilità previsto dal 2495 c.c. per cui il Giudice, alla luce del bilancio finale di liquidazione riportante la mancata distribuzione di somme, dovranno essere annullati tutti gli atti impositivi illegittimamente annullarla. Rappresentava infine che per annualità successive al 2013 erano intervenute sentenze di annullamento, già depositate in primo grado. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese da attribuirsi all'erario in quanto il ricorrente avendo presentato istanza di gratuito patrocinio sussistendone i presupposti.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che nelle sue controdeduzioni ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha contestato tutti i motivi di appello proposti dal contribuente. In particolare ha ribadito che la notifica degli atti interruttivi è avvenuta ritualmente e regolarmente con il deposito presso la camera di commercio e successivo inoltro di lettera raccomandata, come documentato nel primo grado di giudizio e correttamente accertato dai primi giudici. L'Ufficio ha quindi depositato le ricevute di accettazione del sistema delle PEC Email_4inoltrate all'indirizzo del contribuente ("posta certificata") e le ricevute di mancata consegna, in quanto risulta rilevato il Soc_2seguente errore “ 5.1.1 - S.r.l. - indirizzo non valido”. L'Ufficio ha altresì dimostrato di aver proceduto al deposito presso la Camera di commercio ed all'inoltro della raccomandata. La norma innanzi richiamata non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento, pertanto, si ritiene ampliamente dimostrato il perfezionamento dell'intero iter procedimentale. Del resto, anche la norma specifica che “l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. Pertanto alla luce della rituale notifica di atti prodromici recanti la pretesa scaturita dall'avviso di accertamento n.TF7030202520, la mancata impugnazione degli stessi, ha comportato la cristallizzazione della pretesa, come rilevato correttamente dai primi giudici, circostanza che conduce alla corretta declaratoria di inammissibilità delle censure sollevate dalla parte non attinenti vizi propri dell'atto di intimazione in questa sede impugnato. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025 ha fissato il principio secondo l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva. Evidenziava quindi che la 7 documentazione prodotta in questa sede era indispensabile per superare le specifiche censure sollevate dall'odierno appellante avverso la sentenza di primo grado che già aveva ritenuto rituale e regolare la notifica dei citati atti, sulla base della documentazione già prodotta dall'Ufficio. L'indiscussa ricezione dell'avviso di accertamento esecutivo n. TF7030202520/2018, così come la notifica al contribuente di altri atti della riscossione recanti la pretesa in esso riportata e dallo stesso non impugnati, rende altresì inammissibile il ricorso avverso la presente intimazione di pagamento, della quale non è stato evidenziato alcun “vizio proprio”, benché atto
“autonomamente impugnabile” con deliberata violazione art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, essendo i motivi spesi pertinenti ad un atto prodromico notificato alla società e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Del tutto inconferente si rivela l'ulteriore motivo di appello del contribuente teso a censurare la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici hanno riscontrato un riconoscimento di debito nella istanza di definizione agevolata presentata all'Agente della riscossione avente ad oggetto diversi carichi tra cui quello relativo alla pretesa scaturente dall'avviso di accertamento in contestazione. Dalla documentazione in atti si evince che tra i carichi oggetto di richiesta di definizione agevolata ricorre il carico contraddistinto dal numero 6 67119016195247008, riconducibile alla partita di ruolo 2019/0359, relativo all'avviso di accertamento citato n. TF7030202520. Con la presentazione, a nome proprio, dell'istanza di definizione agevolata (cosiddetta Ricorrente_1“rottamazione-quater”) - ricevuta n. W-2023041705407097 - il sig. ha pertanto riconosciuto di essere debitore in proprio verso l'erario dei crediti da quest'ultimo vantati con l'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018 (67119016195247008).Quanto alle altre questioni poste dall'appellante riguardanti la legittimità della pretesa erariale ribadiva le eccezioni e le argomentazioni già svolte in primo grado evidenziando che al contrario di quanto affermato dal contribuente, deve Ricorrente_1ritenersi che il sig. sia tenuto in solido per i debiti della compagine sociale, in quanto ne è considerato successore. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 6\2\2026 il contribuente appellante ha presentato una memoria integrativa nella quale ha contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale depositata da controparte in violazione dell'art. 58 del Dlgs nr. 546\1992 che ha esplicitamente sancito, secondo il testo riformato del predetto articolo, la inammissibilità della
8 produzione documentale in appello con particolare riferimento alla prova del perfezionamento della notifica degli atti presupposti a quello impugnato. Rappresentava inoltre che ii tentativi di notifica, sia della intimazione di pagamento del 5/07/2022, che del pignoramento presso terzi del 01/10/2019, sono stati effettuati ad un indirizzo pec errato in quanto il sig. Ricorrente_1 non era titolare di alcun indirizzo pec e tanto meno lo era di quello indicato erroneamente nel messaggio pec Email_4; né agli atti risulta prova alcuna che il predetto indirizzo fosse riferibile al suo codice fiscale, spettando tale prova al soggetto notificante. Ancora manca la prova in ordine, sia al deposito telematico presso Infocamere, sia alla spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito telematico presso Infocamere;
quanto alla intimazione, infatti, risulta unicamente un foglio non sottoscritto contenente l'attestazione di deposito telematico, mentre, circostanza determinante, quanto alla raccomandata informativa risulta una lettera priva di qualsivoglia prova in ordine alla sua avvenuta spedizione;
quanto al pignoramento, invece, risulta unicamente una lettera priva di qualsivoglia prova in ordine alla sua spedizione, mentre è del tutto mancante il documento in ordine al deposito telematico presso infocamere;
-in terzo luogo, quanto al pignoramento, manca del tutto la prova che lo stesso contenesse il credito per cui è causa, quindi, del tutto irrilevante sarebbe la prova della sua avvenuta notifica. In conclusione, quand'anche fosse presa in considerazione la documentazione prodotta nel presente grado, mancherebbe del tutto la prova in ordine alla regolarità delle notifiche degli atti premessi alla intimazione impugnata. In ordine all'asserito riconoscimento del debito per cui è causa alcuna prova è stata addotta in ordine al fatto che, come asserito dalla agenzia, il carico iscritto a ruolo n. 6719016195247008000, di cui si chiedeva la definizione agevolata, fosse il medesimo di quello relativo all'accertamento. Alcuna notifica sia mai avvenuta, tanto Ric_1nei confronti della società, quanto nei confronti del sig. , per cui alcuna solidarietà -ammesso che alcuna norma la preveda- avrebbe potuto attuarsi nei confronti Società_1dello stesso quale già socio della società di capitali srl. La Agenzia Ric_1evidentemente non si è avveduta del fatto che il sig. aveva contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento, sia con ricorso introduttivo a pagina 3, sia con la successiva memoria ove, sempre a pagina 3, così evidenziava: “Sarà, pertanto, utile preliminarmente precisare che l'avviso di accertamento n. TF 7030202520/2018 Ric_1non solo non è stato mai notificato al sig. , ma nemmeno vi è prova che sia mai stato notificato alla società presso l'ultimo legale rappresentante o presso qualsivoglia
9 altro soggetto legittimato;
l'agenzia, infatti, ha allegato l'avviso di accertamento senza alcuna prova della notifica, con la conseguenza che, in assenza di un debito accertato, alcuna responsabilità solidale poteva sussistere. Deduceva infine la Illegittimità della pretesa in presenza di bilancio finale di liquidazione senza distribuzione di utili ex art. 2495 cpc ed in assenza di atto di contestazione ex art. 36 DPR 602/1973. A supporto delle proprie ragioni citava l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte Cassazione in tema di “responsabilità dei soci di società estinte”, che con la sentenza n. 3625/2025, resa a Sezioni unite, ha così sancito: “Tirando le fila del discorso, a fronte dei dubbi sollevati dall'ordinanza di rimessione – per vero ingenerati non tanto da un conclamato contrasto di orientamenti quanto da talune incertezze insite nell'adattamento all'ambito tributario di un assetto ricostruttivo già consolidatosi in quello civilistico – va stabilito che: -nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3" (già 2") co. dell'art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, …; - la verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, … .” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 3625/2025); poi con la sentenza n. 1650/2026 ha così confermato:
“La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali insoddisfatti trasferendo gli stessi in capo ai soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.” (cfr. Cass. civ. sez. V sentenza 25/01/2026 n. 1650). Assolutamente illegittima, pertanto, deve ritenersi la pretesa avanzata nei confronti del socio di società estinta in presenza del bilancio finale di liquidazione dal quale emerga la mancata riscossione di somme (cfr. Bilancio finale di liquidazione depositato in primo grado). Ribadiva pertanto le conclusioni già rassegnate.
10 All'esito della udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione da affrontare attiene alla ammissibilità della domanda, dal momento che l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che prima della notifica della intimazione impugnata al contribuente fossero stati notificati nr. 2 atti contenenti la pretesa creditoria non impugnati dal contribuente, sicchè il credito si era solidificato con conseguente inammissibilità di ulteriori contestazioni se non per vizi propri dell'atto da ultimo impugnato intimazione di pagamento n. 028 2024 90257741 39/000 notificata il 28/05/2024). Gli atti pregressi sono i seguenti: in data 19/10/2019 il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 0718420190000528001 con deposito presso la camera di commercio in data 01/10/2019 e invio della raccomandata informativa in data 04/10/2019;”; -
“… l'avviso di intimazione n. 07120229014220543000 con deposito presso la camera di commercio in data 05/07/2022 e invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica il 07/07/2022 entrambi volti alla realizzazione dei crediti già vantati in forza dello stesso avviso di accertamento ( l'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018) come si evince dalla documentazione in atti non impugnati dal ricorrente e quindi divenuti definitivi.
Il contribuente ha eccepito a sua volta l'irregolarità delle notifiche espletate dall'Agenzia e ha contestato l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale depositata in questo grado di appello per violazione del divieto posto dall'art. 58 del Dlgs nr. 546\1992 come riformato.
Dalla documentazione esistente agli atti del primo grado di giudizio risulta che:
- Quanto al pignoramento presso terzi è in atti una mail inviata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a Poste Italiane datata 1\10\20219 avente ad oggetto: Invio PPT 07184201900005280000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 P.IVA_1 Codice Fiscale Terzo , avente come testo: “ con la presente si notifica il file in oggetto. Dunque da tale 11 documentazione non emerge alcun elemento certo da cui dedurre che il contribuente sia stato posto a conoscenza della pretesa erariale.
- Quanto alla notifica della intimazione nr. 07120229014220543000 è in atti una lettera recante un nr. di raccomandata, (57291393309-0) datata 7\7\2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione informa il contribuente che Poiché il 05/07/2022, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido e attivo abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973: a depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a. https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società. Gli atti, nel rispetto della normativa sulla privacy, sono secretati e possono essere da Lei recuperati seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Informazioni utili” di questa comunicazione.
Orbene nella fattispecie in esame quanto alla notifica del pignoramento presso terzi, la mail depositata non fornisce alcuna prova certa della avvenuta notifica. Quanto invece alla notifica della intimazione di pagamento, questa risulterebbe correttamente effettuata con l'invio della raccomandata semplice , come ribadito da recente giurisprudenza della S.C. secondo cui In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD). Sez. 5 - , Ordinanza n. 1621 del 22/01/2025 (Rv. 673580
- 01. Senonchè va qui osservato che: a) Manca la prova della previa infruttuosa notifica al contribuente a mezzo pec, la cui documentazione è stata depositata solo in questo grado di appello;
12 b) In ogni caso la lettera informativa depositata in primo grado reca un nr. di raccomandata, ma non vi è prova che quella raccomandata sia stata spedita. Anche in relazione a tale questione soccorre recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'ufficiale postale che ha sottoscritto l'atto di notifica. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21947 del 30/07/2025 (Rv. 676120 - 01).
Dunque alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che effettivamente il contribuente sia stato posto a conoscenza della pretesa erariale solo con l'intimazione qui impugnata, non risultando valide le precedenti notifiche degli atti indicati dalla Agenzia di Riscossione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del primo grado.
Va a questo punto esaminata la questione relativa alla ricognizione del debito effettuata dal contribuente attraverso l'istanza di rateizzazione ai sensi della c.d. rottamazione quater. Orbene la istanza di adesione se implica che il contribuente era a conoscenza del debito, non ha come ulteriore effetto anche la rinuncia a futuri giudizi quando non ci sono liti pendenti al momento della istanza, soprattutto quando, come nel caso di specie, il successivo piano di rateizzazione non è stato onorato nemmeno con il pagamento della prima rata. Nella fattispecie in esame il contribuente ha presentato in data 17\4\2023 istanza di adesione. In essa chiedeva di i aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, trasmettendo la richiesta mediante il servizio disponibile sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione per tutti i carichi tra cui quello contraddistinto dal numero 6 67119016195247008, riconducibile alla partita di ruolo 2019/0359, relativo all'avviso di accertamento citato n. TF7030202520. Dunque possiamo affermare che il contribuente da quella data era certamente a conoscenza del debito fiscale qui contestato. Solo che tale conoscenza non implica a parere di questa Corte anche la rinuncia alla contestazione del debito, sicchè deve ritenersi ammissibile
13 il successivo ricorso avverso la intimazione a lui notificata in data 28\5\2024, primo atto a lui notificato dopo la presentazione della istanza di adesione.
Va a questo punto esaminata la legittimità dell'atto presupposto, vale a dire dell'avviso di accertamento nr. TF7030202520 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni anno Società_12013 pari ad € 4.977.392,72. L'atto risulta indirizzato alla Indirizzo_1S.R.L. con sede in - SPARANISE (CE) Nominativo_2 Data nascita_1rappresentata dal nato a [...] il Indirizzo_2con residenza in VIA - NAPOLI(NA) Accertamento asseritamente notificato l'8/10/2018. Società_1Va qui ricordato in punto di fatto che la società SRL, risulta cancellata dal Registro delle Imprese, sicchè i debiti societari sono stati richiesti a Ricorrente_1, in forza del combinato disposto degli articoli 36 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 del codice civile, in quanto suo socio al 50% nonché “gestore Ricorrente_1di fatto”. Deve ritenersi che il sig. sia tenuto in solido per i debiti della compagine sociale, in quanto ne è considerato successore. Il regime generale di tale responsabilità dei soci viene disciplinato dall'art. 2495 c.c., il quale prevede che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Con specifico riferimento all'ambito dei debiti tributari della società estinta, l'art 36 dpr 602/73 dispone che “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile
La tematica concernente la responsabilità patrimoniale degli ex soci per le obbligazioni tributarie di una società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese rappresenta una questione di particolare rilevanza e complessità nel diritto tributario, da tempo al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale. Ciò in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente 14 l'estinzione dei debiti tributari, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi agli ex soci per il recupero dei debiti fiscali residui.
Tuttavia, tale possibilità non è illimitata, ma è soggetta a precisi presupposti giuridici e limiti applicativi. La questione della responsabilità del socio per i debiti sociali è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza con soluzioni spesso contrastanti. Da ultimo è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 3625/2025 si è recentemente pronunciata sulla responsabilità dei soci di società di capitali per debiti tributari della stessa società estinta.
In questo contesto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, sono intervenute a dirimere le contrastanti interpretazioni emerse negli anni, delineando un quadro normativo più chiaro e stabilendo le condizioni che devono ricorrere affinché l'Amministrazione finanziaria possa chiamare gli ex soci a rispondere dei debiti fiscali della società estinta. In primo luogo le Sezioni Unite hanno ribadito come la riscossione delle somme non configura solo il limiti della responsabilità personale dei soci, ma la condizione attinente all'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria nel caso di debiti tributari di società estinta.
Ulteriormente, la Cassazione ritiene che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non sia subordinato alla sussistenza di sole somme riscosse dal socio in base al bilancio di liquidazione, potendo radicarsi anche in ulteriori evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero anche il caso di escussione di garanzie.
In tal modo, la mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci non è sufficiente ad escludere l'interesse ad agire del fisco.
Così pronunciandosi, dando seguito al proprio precedente orientamento del 2013 (6070-6071-6072), le Sezioni Unite forniscono un'interpretazione estensiva del dato normativo ex art 2495 cc, il quale fa riferimento alle sole somme dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
15 Infine, le Sezioni Unite delineano la necessità che la verifica della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione sia oggetto di specifico accertamento ad opera dell'Agenzia delle Entrate, indirizzato singolarmente agli ex soci.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulle suddette questioni, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
• gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato. Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società. Pertanto, gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili dei debiti fiscali della società, ma devono rispondere nei limiti delle somme effettivamente percepite;
• il suddetto presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.) deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito avviso di accertamento (ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73);
• l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
Le conclusioni cui sono giunte le SS.UU. possono così sintetizzarsi:
− l'avvenuta riscossione, da parte dei soci, di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., rappresenta non solo il limite massimo dell'esposizione debitoria personale dei soci, ma anche una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
− il suddetto presupposto, se contestato, deve essere dimostrato dall'Amministrazione finanziaria mediante apposito avviso di accertamento notificato ai soci ai sensi degli artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73;
16 − la verifica del suddetto presupposto (ossia dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione) costituisce un elemento che deve essere espressamente dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci e non può, pertanto, essere introdotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione promosso dalla società avverso l'originario avviso di accertamento a essa notificato, anche qualora tale giudizio prosegua nei confronti dei soci, subentrati quale effetto dell'estinzione della società.
Ricorrente_1Nella fattispecie in esame non risulta che nei confronti del socio sia stato emesso alcun avviso di accertamento in cui sia ben specificata la sua responsabilità in relazione alle vicende societarie, né, tanto meno, risulta che nel bilancio di chiusura vi sia stato un utile distribuito ai soci.
Dunque l'atto prodromico emesso dalla Agenzia delle Entrate deve ritenersi illegittimo non avendo la stessa delineato il titolo della responsabilità del socio. Di conseguenza risultano illegittimi anche tutti gli atti conseguenti.
Pertanto l'appello del contribuente va accolto.
Quanto alla ripartizione delle spese, la complessità delle questioni trattate deducentesi anche dal recentissimo intervento delle Sezioni Unite, costituisce causa legittimante la loro totale compensazione .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
17
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6324/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 158/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 14/01/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025774139000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025774139000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025774139000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 158\8\2025, pronunciata il 10\12\2024 e depositata il 14\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Caserta in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 028 2024 90257741 39/000 notificata il 28/05/2024 per euro complessivi di 6.275.973,78, in relazione solo alla pretesa di cui all'avviso di accertamento n. TF7030202520 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni anno 2013 pari ad € 4.977.392,72 . In primo grado il contribuente aveva evidenziato che trattavasi di avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società Società_1 srl attualmente estinta e cancellata dal registro delle imprese di cui era socio, nell'anno 2013, nella misura del 50%. Il ricorrente ha contestato la mancata notifica personale dell'avviso di accertamento citato e la mancanza di alcuna norma di legge che preveda la responsabilità solidale del socio per debiti della società di capitali, richiamando giurisprudenza di legittimità. Ha contestato, inoltre, la pretesa elevata nei rispettivi confronti per l'intero debito tributario nonostante lo stesso fosse socio nella misura del 50%, nonché la richiesta delle sanzioni.
Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di prime cure evidenziano che nel caso che qui ci occupa, può affermarsi che la pretesa può essere considerata definitivamente consolidata nei confronti dell'odierno ricorrente, al quale prima
2 dell'intimazione di pagamento n.07120249025774139 in questa sede impugnata, è stato notificato: in data 19/10/2019 il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 0718420190000528001 con deposito presso la camera di Commercio in data 01/10/2019 e invio raccomandata informativa in data 04/10/2019; l'avviso di intimazione n. 07120229014220543000 con deposito presso la camera di Commercio in data 05/07/2022 e invio raccomandata informativa di avvenuta notifica il 07/07/2022, entrambi volti alla realizzazione dei crediti già vantati in forza dello stesso avviso di accertamento come si evince dalla documentazione agli atti, non impugnati dal ricorrente e, quindi, divenuti definitivi. Infine risulta che, in data 17/04/2023, il ricorrente ha trasmesso istanza ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 cosiddetta “rottamazione-quater”, con ricevuta della richiesta di definizione agevolata n. W2023041705407097 del 17/04/2023. A tale istanza è seguita la comunicazione somme dovute dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni documento rif. n. AT - 02890202300858896180 del 31/08/2023 con pagamento del debito rateizzato, avente ad oggetto la definizione agevolata anche delle somme riportate nell'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018. In altri termini, con riferimento alla procedura condonistica di cui al D.L. n. 119 del 2018, per effetto della dichiarazione del contribuente di riconoscimento di debiti erariali, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, la procedura di "rottamazione" si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito. Le eccezioni mosse dal ricorrente sull'accertamento n. TF7030202520/2018 sono inammissibili per violazione degli artt. 18, comma 4, e 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, perché non indica nessun motivo specifico di censura tipicamente riferibile all'atto impugnato e perché , l'intimazione di pagamento, in quanto preceduta da altri atti autonomamente impugnabili, può essere impugnata solo per vizi propri.
Nell'atto di appello il contribuente impugnante contesta l'avvenuta definitività della pretesa come indicato nella motivazione dei primi giudici.
In particolare La Corte di primo grado ha ritenuto che la pretesa nei confronti del Ric_1sig. fosse divenuta definitiva in virtù della avvenuta notifica dei seguenti atti: -
“… in data 19/10/2019 il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 0718420190000528001 con deposito presso la camera di commercio in data 01/10/2019 e invio della raccomandata informativa in data 04/10/2019;”; - “… l'avviso di intimazione n. 07120229014220543000 con deposito presso la camera di commercio in
3 data 05/07/2022 e invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica il 07/07/2022 entrambi volti alla realizzazione dei crediti già vantati in forza dello stesso avviso di accertamento come si evince dalla documentazione in atti non impugnati dal ricorrente e quindi divenuti definitivi. …”; (cfr. pagina 3 sentenza impugnata). Quindi, entrambe gli atti sarebbero stati validamente notificati “mediante deposito presso la Camera di commercio ed invio della raccomandata informativa” e ciò sarebbe stato sufficiente a comprovare la regolarità delle notifiche. Affinchè le predette notifiche potessero considerarsi validamente eseguite “mediante deposito telematico presso Infocamere e spedizione della raccomandata informativa”, sarebbe stato necessario, non solo, provare l'esito negativo della notifica a mezzo pec su un indirizzo di posta elettronica valido presente sui registri INI-PEC, ma anche dimostrare la avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa, trattandosi di procedura equipollente ad una irreperibilità relativa, così come previsto dal medesimo articolo, ai commi precedenti, in applicazione del consolidato principio per cui “…a prova è data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando non essendo a tal fine sufficiente la prova della avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (cfr. Cass. SSUU n. 10012/2021). Nel caso di specie, dunque, la totale mancanza di prova in ordine alla avvenuta notifica a mezzo pec, all'indirizzo cui la pec sarebbe stata inviata, al suo esito negativo ed alla avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata, non possono che determinare la nullità delle notifiche e degli atti che, dunque, alcun effetto preclusivo potevano produrre.
Quanto al presunto riconoscimento del debito fiscale non si comprende come il Giudice abbia ritenuto che la richiesta di rottamazione avesse ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018, lì dove il contribuente aveva individuato, quali carichi iscritti a ruolo da rottamare espressamente ed esclusivamente gli atti nn. 62819016014850008001, 62819016220828004001, 67118015495096008000 e 6719016195247008000 (cfr. ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata allegata in I grado dalla Agenzia delle entrate DP Caserta). Inoltre in nessuna parte della richiesta di rottamazione il contribuente aveva sottoscritto di riconoscere la legittimità della pretesa relativa agli atti specificamente individuati, avendo solo inteso chiedere di potere definire, con un cospicuo risparmio, gli importi iscritti a ruolo, definizione che non si perfezionava stante il mancato pagamento sin dalla prima rata. Se, infatti, la richiesta di rottamazione così come quella 4 di rateizzazione comporta certamente l'interruzione di una eventuale prescrizione in quanto il contribuente è senz'altro reso edotto dell'esistenza di una certa pretesa, non potendola, però, impugnare in mancanza di un atto rientrante tra quelli di cui all'art. 19 DLgs n. 546/1992, la sua legittimità potrà essere contestata solo in un momento successivo senza che la stessa debba ritenersi definitiva. Ragionando diversamente il contribuente si troverebbe nella condizione di non potere porre in essere giammai alcun pagamento o richiesta di pagamento in forma agevolata, pena la definitività della pretesa.
Ric_1Quanto alla legittimità della pretesa fiscale Il sig. nella annualità in Società_1questione (2013) era socio al 50% della società SRL cancellata dal registro imprese il 19/06/2017 senza distribuzione di utili ai soci, non avendo al suo attivo beni o somme liquidabili, in seguito alla messa in liquidazione avvenuta in data 5 giugno 2017 con nomina di un liquidatore (cfr. pagina 3 Bilancio Finale di liquidazione società e visura società depositati in primo grado). Come confermato dalla Agenzia delle entrate costituitasi in giudizio in primo grado, le somme pretese erano relative al debito della società in virtù di avviso di accertamento mai notificato personalmente al Ric_1, ma di cui lo stesso sarebbe stato responsabile in ragione dell'effetto successorio che si era venuto a creare in seguito alla cancellazione della società (cfr. pagina 7 controdeduzioni ufficio). Anche del predetto avviso, però, la agenzia entrate non forniva la prova della avvenuta notifica all'ultimo legale rappresentante. Invocava quindi l'applicazione alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 2495 c.c. rubricato
“Cancellazione della società”, secondo il quale «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società» A sua volta l'art. 36 DPR 602/73 rubricato “Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci” statuisce, invece, che “... I soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai 5 soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume … Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato …”. Dalla lettura delle norme richiamate i soggetti per i quali è prevista una potenziale responsabilità per i debiti tributari di una società di capitali sono, dunque, i liquidatori, i soci e gli amministratori, tutti, però, in ben delimitati casi da contestarsi con autonomo atto, giammai notificato. La Agenzia delle entrate, con la richiesta delle somme che sarebbero state accertate nei confronti della società -ma di cui agli atti non vi è alcuna prova in ordine alla notifica- (le imposte richieste sono IRES, IRAP ed IVA), Ric_1illegittimamente ha inteso, non solo estendere al sig. , quale socio al 50%, Società_1l'intero debito della società SRL per le imposte dirette, ma finanche per IVA e sanzioni (cfr. descrizione degli importi iscritti a ruolo a pagine 3 e 4 dell'atto impugnato) -estensione non prevista dalla legge-; e ciò senza avere preventivamente notificato un atto di contestazione finalizzato ad individuare la peculiare responsabilità addebitata e le somme da addebitare in virtù della individuata responsabilità e delle quote di partecipazione. Nel caso di specie, però non ci troviamo di fronte alla medesima fattispecie. Non vi è stato, infatti, alcun accertamento fondato sulla ben nota presunzione di “distribuzione di utili in presenza di una società a ristretta base azionaria”, ma, come ammesso dalla stessa Agenzia, la pretesa contestata scaturisce integralmente da un avviso di accertamento emesso esclusivamente nei confronti della Società_1società SRL, di cui peraltro non vi è prova agli atti della notifica. Le Società_1maggiori imposte contestate alla società SRL, dunque, sarebbero state Ric_1interamente ribaltate sul socio titolare del 50% delle quote. Nel caso di specie, alcun accertamento conseguente quello societario (di cui comunque non vi è prova alcuna di avvenuta notifica) è giammai stato notificato e la Agenzia ha esclusivamente attivato una illegittima coobligazione nei confronti del socio, senza, peraltro, nemmeno rispettare il principio di proporzionalità legato alla quota dallo stesso posseduta. Ric_1Evidenziava ancora che la pretesa avanzata nei confronti del sig. non solo era la medesima di quella avanzata nei confronti della società cessata a cui, però, alcun atto risulta essere mai stato notificato, sicchè, in questa fase della riscossione, stante il
6 limite di responsabilità previsto dal 2495 c.c. per cui il Giudice, alla luce del bilancio finale di liquidazione riportante la mancata distribuzione di somme, dovranno essere annullati tutti gli atti impositivi illegittimamente annullarla. Rappresentava infine che per annualità successive al 2013 erano intervenute sentenze di annullamento, già depositate in primo grado. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese da attribuirsi all'erario in quanto il ricorrente avendo presentato istanza di gratuito patrocinio sussistendone i presupposti.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che nelle sue controdeduzioni ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha contestato tutti i motivi di appello proposti dal contribuente. In particolare ha ribadito che la notifica degli atti interruttivi è avvenuta ritualmente e regolarmente con il deposito presso la camera di commercio e successivo inoltro di lettera raccomandata, come documentato nel primo grado di giudizio e correttamente accertato dai primi giudici. L'Ufficio ha quindi depositato le ricevute di accettazione del sistema delle PEC Email_4inoltrate all'indirizzo del contribuente ("posta certificata") e le ricevute di mancata consegna, in quanto risulta rilevato il Soc_2seguente errore “ 5.1.1 - S.r.l. - indirizzo non valido”. L'Ufficio ha altresì dimostrato di aver proceduto al deposito presso la Camera di commercio ed all'inoltro della raccomandata. La norma innanzi richiamata non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento, pertanto, si ritiene ampliamente dimostrato il perfezionamento dell'intero iter procedimentale. Del resto, anche la norma specifica che “l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. Pertanto alla luce della rituale notifica di atti prodromici recanti la pretesa scaturita dall'avviso di accertamento n.TF7030202520, la mancata impugnazione degli stessi, ha comportato la cristallizzazione della pretesa, come rilevato correttamente dai primi giudici, circostanza che conduce alla corretta declaratoria di inammissibilità delle censure sollevate dalla parte non attinenti vizi propri dell'atto di intimazione in questa sede impugnato. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025 ha fissato il principio secondo l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva. Evidenziava quindi che la 7 documentazione prodotta in questa sede era indispensabile per superare le specifiche censure sollevate dall'odierno appellante avverso la sentenza di primo grado che già aveva ritenuto rituale e regolare la notifica dei citati atti, sulla base della documentazione già prodotta dall'Ufficio. L'indiscussa ricezione dell'avviso di accertamento esecutivo n. TF7030202520/2018, così come la notifica al contribuente di altri atti della riscossione recanti la pretesa in esso riportata e dallo stesso non impugnati, rende altresì inammissibile il ricorso avverso la presente intimazione di pagamento, della quale non è stato evidenziato alcun “vizio proprio”, benché atto
“autonomamente impugnabile” con deliberata violazione art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, essendo i motivi spesi pertinenti ad un atto prodromico notificato alla società e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Del tutto inconferente si rivela l'ulteriore motivo di appello del contribuente teso a censurare la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici hanno riscontrato un riconoscimento di debito nella istanza di definizione agevolata presentata all'Agente della riscossione avente ad oggetto diversi carichi tra cui quello relativo alla pretesa scaturente dall'avviso di accertamento in contestazione. Dalla documentazione in atti si evince che tra i carichi oggetto di richiesta di definizione agevolata ricorre il carico contraddistinto dal numero 6 67119016195247008, riconducibile alla partita di ruolo 2019/0359, relativo all'avviso di accertamento citato n. TF7030202520. Con la presentazione, a nome proprio, dell'istanza di definizione agevolata (cosiddetta Ricorrente_1“rottamazione-quater”) - ricevuta n. W-2023041705407097 - il sig. ha pertanto riconosciuto di essere debitore in proprio verso l'erario dei crediti da quest'ultimo vantati con l'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018 (67119016195247008).Quanto alle altre questioni poste dall'appellante riguardanti la legittimità della pretesa erariale ribadiva le eccezioni e le argomentazioni già svolte in primo grado evidenziando che al contrario di quanto affermato dal contribuente, deve Ricorrente_1ritenersi che il sig. sia tenuto in solido per i debiti della compagine sociale, in quanto ne è considerato successore. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 6\2\2026 il contribuente appellante ha presentato una memoria integrativa nella quale ha contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale depositata da controparte in violazione dell'art. 58 del Dlgs nr. 546\1992 che ha esplicitamente sancito, secondo il testo riformato del predetto articolo, la inammissibilità della
8 produzione documentale in appello con particolare riferimento alla prova del perfezionamento della notifica degli atti presupposti a quello impugnato. Rappresentava inoltre che ii tentativi di notifica, sia della intimazione di pagamento del 5/07/2022, che del pignoramento presso terzi del 01/10/2019, sono stati effettuati ad un indirizzo pec errato in quanto il sig. Ricorrente_1 non era titolare di alcun indirizzo pec e tanto meno lo era di quello indicato erroneamente nel messaggio pec Email_4; né agli atti risulta prova alcuna che il predetto indirizzo fosse riferibile al suo codice fiscale, spettando tale prova al soggetto notificante. Ancora manca la prova in ordine, sia al deposito telematico presso Infocamere, sia alla spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito telematico presso Infocamere;
quanto alla intimazione, infatti, risulta unicamente un foglio non sottoscritto contenente l'attestazione di deposito telematico, mentre, circostanza determinante, quanto alla raccomandata informativa risulta una lettera priva di qualsivoglia prova in ordine alla sua avvenuta spedizione;
quanto al pignoramento, invece, risulta unicamente una lettera priva di qualsivoglia prova in ordine alla sua spedizione, mentre è del tutto mancante il documento in ordine al deposito telematico presso infocamere;
-in terzo luogo, quanto al pignoramento, manca del tutto la prova che lo stesso contenesse il credito per cui è causa, quindi, del tutto irrilevante sarebbe la prova della sua avvenuta notifica. In conclusione, quand'anche fosse presa in considerazione la documentazione prodotta nel presente grado, mancherebbe del tutto la prova in ordine alla regolarità delle notifiche degli atti premessi alla intimazione impugnata. In ordine all'asserito riconoscimento del debito per cui è causa alcuna prova è stata addotta in ordine al fatto che, come asserito dalla agenzia, il carico iscritto a ruolo n. 6719016195247008000, di cui si chiedeva la definizione agevolata, fosse il medesimo di quello relativo all'accertamento. Alcuna notifica sia mai avvenuta, tanto Ric_1nei confronti della società, quanto nei confronti del sig. , per cui alcuna solidarietà -ammesso che alcuna norma la preveda- avrebbe potuto attuarsi nei confronti Società_1dello stesso quale già socio della società di capitali srl. La Agenzia Ric_1evidentemente non si è avveduta del fatto che il sig. aveva contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento, sia con ricorso introduttivo a pagina 3, sia con la successiva memoria ove, sempre a pagina 3, così evidenziava: “Sarà, pertanto, utile preliminarmente precisare che l'avviso di accertamento n. TF 7030202520/2018 Ric_1non solo non è stato mai notificato al sig. , ma nemmeno vi è prova che sia mai stato notificato alla società presso l'ultimo legale rappresentante o presso qualsivoglia
9 altro soggetto legittimato;
l'agenzia, infatti, ha allegato l'avviso di accertamento senza alcuna prova della notifica, con la conseguenza che, in assenza di un debito accertato, alcuna responsabilità solidale poteva sussistere. Deduceva infine la Illegittimità della pretesa in presenza di bilancio finale di liquidazione senza distribuzione di utili ex art. 2495 cpc ed in assenza di atto di contestazione ex art. 36 DPR 602/1973. A supporto delle proprie ragioni citava l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte Cassazione in tema di “responsabilità dei soci di società estinte”, che con la sentenza n. 3625/2025, resa a Sezioni unite, ha così sancito: “Tirando le fila del discorso, a fronte dei dubbi sollevati dall'ordinanza di rimessione – per vero ingenerati non tanto da un conclamato contrasto di orientamenti quanto da talune incertezze insite nell'adattamento all'ambito tributario di un assetto ricostruttivo già consolidatosi in quello civilistico – va stabilito che: -nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3" (già 2") co. dell'art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, …; - la verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, … .” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 3625/2025); poi con la sentenza n. 1650/2026 ha così confermato:
“La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali insoddisfatti trasferendo gli stessi in capo ai soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.” (cfr. Cass. civ. sez. V sentenza 25/01/2026 n. 1650). Assolutamente illegittima, pertanto, deve ritenersi la pretesa avanzata nei confronti del socio di società estinta in presenza del bilancio finale di liquidazione dal quale emerga la mancata riscossione di somme (cfr. Bilancio finale di liquidazione depositato in primo grado). Ribadiva pertanto le conclusioni già rassegnate.
10 All'esito della udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione da affrontare attiene alla ammissibilità della domanda, dal momento che l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che prima della notifica della intimazione impugnata al contribuente fossero stati notificati nr. 2 atti contenenti la pretesa creditoria non impugnati dal contribuente, sicchè il credito si era solidificato con conseguente inammissibilità di ulteriori contestazioni se non per vizi propri dell'atto da ultimo impugnato intimazione di pagamento n. 028 2024 90257741 39/000 notificata il 28/05/2024). Gli atti pregressi sono i seguenti: in data 19/10/2019 il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 0718420190000528001 con deposito presso la camera di commercio in data 01/10/2019 e invio della raccomandata informativa in data 04/10/2019;”; -
“… l'avviso di intimazione n. 07120229014220543000 con deposito presso la camera di commercio in data 05/07/2022 e invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica il 07/07/2022 entrambi volti alla realizzazione dei crediti già vantati in forza dello stesso avviso di accertamento ( l'avviso di accertamento n. TF7030202520/2018) come si evince dalla documentazione in atti non impugnati dal ricorrente e quindi divenuti definitivi.
Il contribuente ha eccepito a sua volta l'irregolarità delle notifiche espletate dall'Agenzia e ha contestato l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale depositata in questo grado di appello per violazione del divieto posto dall'art. 58 del Dlgs nr. 546\1992 come riformato.
Dalla documentazione esistente agli atti del primo grado di giudizio risulta che:
- Quanto al pignoramento presso terzi è in atti una mail inviata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a Poste Italiane datata 1\10\20219 avente ad oggetto: Invio PPT 07184201900005280000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 P.IVA_1 Codice Fiscale Terzo , avente come testo: “ con la presente si notifica il file in oggetto. Dunque da tale 11 documentazione non emerge alcun elemento certo da cui dedurre che il contribuente sia stato posto a conoscenza della pretesa erariale.
- Quanto alla notifica della intimazione nr. 07120229014220543000 è in atti una lettera recante un nr. di raccomandata, (57291393309-0) datata 7\7\2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione informa il contribuente che Poiché il 05/07/2022, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido e attivo abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973: a depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a. https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società. Gli atti, nel rispetto della normativa sulla privacy, sono secretati e possono essere da Lei recuperati seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Informazioni utili” di questa comunicazione.
Orbene nella fattispecie in esame quanto alla notifica del pignoramento presso terzi, la mail depositata non fornisce alcuna prova certa della avvenuta notifica. Quanto invece alla notifica della intimazione di pagamento, questa risulterebbe correttamente effettuata con l'invio della raccomandata semplice , come ribadito da recente giurisprudenza della S.C. secondo cui In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD). Sez. 5 - , Ordinanza n. 1621 del 22/01/2025 (Rv. 673580
- 01. Senonchè va qui osservato che: a) Manca la prova della previa infruttuosa notifica al contribuente a mezzo pec, la cui documentazione è stata depositata solo in questo grado di appello;
12 b) In ogni caso la lettera informativa depositata in primo grado reca un nr. di raccomandata, ma non vi è prova che quella raccomandata sia stata spedita. Anche in relazione a tale questione soccorre recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'ufficiale postale che ha sottoscritto l'atto di notifica. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21947 del 30/07/2025 (Rv. 676120 - 01).
Dunque alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che effettivamente il contribuente sia stato posto a conoscenza della pretesa erariale solo con l'intimazione qui impugnata, non risultando valide le precedenti notifiche degli atti indicati dalla Agenzia di Riscossione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del primo grado.
Va a questo punto esaminata la questione relativa alla ricognizione del debito effettuata dal contribuente attraverso l'istanza di rateizzazione ai sensi della c.d. rottamazione quater. Orbene la istanza di adesione se implica che il contribuente era a conoscenza del debito, non ha come ulteriore effetto anche la rinuncia a futuri giudizi quando non ci sono liti pendenti al momento della istanza, soprattutto quando, come nel caso di specie, il successivo piano di rateizzazione non è stato onorato nemmeno con il pagamento della prima rata. Nella fattispecie in esame il contribuente ha presentato in data 17\4\2023 istanza di adesione. In essa chiedeva di i aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, trasmettendo la richiesta mediante il servizio disponibile sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione per tutti i carichi tra cui quello contraddistinto dal numero 6 67119016195247008, riconducibile alla partita di ruolo 2019/0359, relativo all'avviso di accertamento citato n. TF7030202520. Dunque possiamo affermare che il contribuente da quella data era certamente a conoscenza del debito fiscale qui contestato. Solo che tale conoscenza non implica a parere di questa Corte anche la rinuncia alla contestazione del debito, sicchè deve ritenersi ammissibile
13 il successivo ricorso avverso la intimazione a lui notificata in data 28\5\2024, primo atto a lui notificato dopo la presentazione della istanza di adesione.
Va a questo punto esaminata la legittimità dell'atto presupposto, vale a dire dell'avviso di accertamento nr. TF7030202520 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni anno Società_12013 pari ad € 4.977.392,72. L'atto risulta indirizzato alla Indirizzo_1S.R.L. con sede in - SPARANISE (CE) Nominativo_2 Data nascita_1rappresentata dal nato a [...] il Indirizzo_2con residenza in VIA - NAPOLI(NA) Accertamento asseritamente notificato l'8/10/2018. Società_1Va qui ricordato in punto di fatto che la società SRL, risulta cancellata dal Registro delle Imprese, sicchè i debiti societari sono stati richiesti a Ricorrente_1, in forza del combinato disposto degli articoli 36 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 del codice civile, in quanto suo socio al 50% nonché “gestore Ricorrente_1di fatto”. Deve ritenersi che il sig. sia tenuto in solido per i debiti della compagine sociale, in quanto ne è considerato successore. Il regime generale di tale responsabilità dei soci viene disciplinato dall'art. 2495 c.c., il quale prevede che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Con specifico riferimento all'ambito dei debiti tributari della società estinta, l'art 36 dpr 602/73 dispone che “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile
La tematica concernente la responsabilità patrimoniale degli ex soci per le obbligazioni tributarie di una società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese rappresenta una questione di particolare rilevanza e complessità nel diritto tributario, da tempo al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale. Ciò in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente 14 l'estinzione dei debiti tributari, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi agli ex soci per il recupero dei debiti fiscali residui.
Tuttavia, tale possibilità non è illimitata, ma è soggetta a precisi presupposti giuridici e limiti applicativi. La questione della responsabilità del socio per i debiti sociali è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza con soluzioni spesso contrastanti. Da ultimo è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 3625/2025 si è recentemente pronunciata sulla responsabilità dei soci di società di capitali per debiti tributari della stessa società estinta.
In questo contesto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, sono intervenute a dirimere le contrastanti interpretazioni emerse negli anni, delineando un quadro normativo più chiaro e stabilendo le condizioni che devono ricorrere affinché l'Amministrazione finanziaria possa chiamare gli ex soci a rispondere dei debiti fiscali della società estinta. In primo luogo le Sezioni Unite hanno ribadito come la riscossione delle somme non configura solo il limiti della responsabilità personale dei soci, ma la condizione attinente all'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria nel caso di debiti tributari di società estinta.
Ulteriormente, la Cassazione ritiene che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non sia subordinato alla sussistenza di sole somme riscosse dal socio in base al bilancio di liquidazione, potendo radicarsi anche in ulteriori evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero anche il caso di escussione di garanzie.
In tal modo, la mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci non è sufficiente ad escludere l'interesse ad agire del fisco.
Così pronunciandosi, dando seguito al proprio precedente orientamento del 2013 (6070-6071-6072), le Sezioni Unite forniscono un'interpretazione estensiva del dato normativo ex art 2495 cc, il quale fa riferimento alle sole somme dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
15 Infine, le Sezioni Unite delineano la necessità che la verifica della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione sia oggetto di specifico accertamento ad opera dell'Agenzia delle Entrate, indirizzato singolarmente agli ex soci.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulle suddette questioni, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
• gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato. Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società. Pertanto, gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili dei debiti fiscali della società, ma devono rispondere nei limiti delle somme effettivamente percepite;
• il suddetto presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.) deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito avviso di accertamento (ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73);
• l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
Le conclusioni cui sono giunte le SS.UU. possono così sintetizzarsi:
− l'avvenuta riscossione, da parte dei soci, di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., rappresenta non solo il limite massimo dell'esposizione debitoria personale dei soci, ma anche una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
− il suddetto presupposto, se contestato, deve essere dimostrato dall'Amministrazione finanziaria mediante apposito avviso di accertamento notificato ai soci ai sensi degli artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73;
16 − la verifica del suddetto presupposto (ossia dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione) costituisce un elemento che deve essere espressamente dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci e non può, pertanto, essere introdotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione promosso dalla società avverso l'originario avviso di accertamento a essa notificato, anche qualora tale giudizio prosegua nei confronti dei soci, subentrati quale effetto dell'estinzione della società.
Ricorrente_1Nella fattispecie in esame non risulta che nei confronti del socio sia stato emesso alcun avviso di accertamento in cui sia ben specificata la sua responsabilità in relazione alle vicende societarie, né, tanto meno, risulta che nel bilancio di chiusura vi sia stato un utile distribuito ai soci.
Dunque l'atto prodromico emesso dalla Agenzia delle Entrate deve ritenersi illegittimo non avendo la stessa delineato il titolo della responsabilità del socio. Di conseguenza risultano illegittimi anche tutti gli atti conseguenti.
Pertanto l'appello del contribuente va accolto.
Quanto alla ripartizione delle spese, la complessità delle questioni trattate deducentesi anche dal recentissimo intervento delle Sezioni Unite, costituisce causa legittimante la loro totale compensazione .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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