Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1730
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della pretesa fiscale e responsabilità del socio

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento presupposto non sia stato validamente notificato né alla società né al socio. Inoltre, non risulta che nei confronti del socio sia stato emesso un autonomo avviso di accertamento che delinei la sua responsabilità specifica, né che vi sia stata distribuzione di utili nel bilancio finale di liquidazione. Pertanto, l'atto prodromico e quelli conseguenti sono ritenuti illegittimi.

  • Accolto
    Nullità delle notifiche degli atti presupposti

    La Corte rileva la mancanza di prova certa dell'avvenuta notifica del pignoramento presso terzi. Quanto all'intimazione di pagamento, pur ritenendo che la notifica a mezzo PEC con deposito telematico e raccomandata informativa possa essere valida, la Corte osserva che manca la prova della previa infruttuosa notifica PEC e che la lettera informativa reca un numero di raccomandata ma non vi è prova della sua spedizione. Pertanto, le notifiche degli atti presupposti non sono considerate valide.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1730
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1730
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo