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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4385/2022 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale,
promosso da
, difesa e rappresentata dall'avv. AGATA Parte_1
D'AURIA come da mandato in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
All'udienza del 15.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 26/07/2022, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 16/09/1993 in AN (TA) con CP_1
, che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente
[...] Per_1 Per_2
il 09/09/2003 e il 16/10/2009, chiedeva pronunziarsi giudizialmente la separazione dal marito, evidenziando l'irreversibile venir meno tra loro della comunione materiale e spirituale;
chiedeva quindi disporsi l'affido condiviso della figlia minore Per_2
con collocazione presso il suo domicilio e di porre a carico del l'obbligo di CP_1
concorrere al mantenimento delle figlie, versando in suo favore un assegno periodico mensile di euro 600,00 (nella misura di euro 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 100%
dell'assegno unico universale.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, il
Tribunale disponeva acquisirsi informative presso l' Controparte_2
di Taranto al fine di verificare l'entità dei ratei di pensione percepiti dal
[...] [...]
. CP_1
All'udienza del 15.01.2025 la ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito della controversia, occorre evidenziare che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale, non più
connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
La ricorrente non ha formulato alcuna istanza di addebito della separazione.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della controversia, ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori resi all'udienza del 29.11.2022 con riguardo all'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, alla sua Per_2
collocazione presso il domicilio della , alla assegnazione in favore di Pt_1
quest'ultima della casa coniugale ed alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario (il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché la prima, la terza e la eventuale quinta domenica del mese dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Inoltre, trascorrerà con il genitore non collocatario i seguenti periodi: dal 23 Per_2
dicembre (ore 9:00) al 30 dicembre successivo (ore 20:00) negli anni pari, dal 30
dicembre (ore 9:00) al 6 gennaio (ore 20:00) negli anni dispari;
dalle ore 9:00 del giovedì
santo alle ore 20:00 del martedì successivo negli anni dispari;
venti giorni consecutivi durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno entro il mese di giugno).
Tali provvedimenti sembrano rispecchiare la situazione personale delle parti, realizzando un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze.
Con riguardo agli aspetti economici della causa, osserva il Tribunale che dalle informative depositate dall' in data 20.05.2024 è emerso che il , ex militare della CP_2 CP_1
marina, percepisce una pensione netta mensile di € 2.382,34, mentre la ricorrente ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 9.938,00 nell'anno 2020 e pari ad euro
10.809,00 nell'anno 2021 (si veda dichiarazioni dei redditi- modello unico 2020-2021 e
2022 depositati dalla ricorrente in data 12.06.2023).
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti, dell'età delle figlie e , Per_1 Per_2
rispettivamente di anni 21 e 15, e delle loro presumibili esigenze di vita e di relazione,
ritiene il Collegio che appare congruo determinare in euro 600,00 mensili il contributo che il sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di concorso al CP_1
mantenimento delle due figlie, in ragione di euro 300,00 ciascuna;
oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istaat;
assegno unico come per legge.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/07/2022 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) PRONUNZIA la separazione dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato in Controparte_1
EMBRACH (SVIZZERA) il 30/01/1966, uniti in matrimonio in AN
(TA) il 16/09/1993 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di AN dell'anno 1993, Parte 2, serie A, numero 35;
2) AFFIDA la figlia minore , nata a [...] il [...], ad Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegna la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre secondo le modalità
previste in motivazione;
3) PONE a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie CP_1
versando alla l'assegno periodico mensile di euro 600,00 (nella misura Pt_1
di euro 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAAT;
assegno unico come per legge;
4) MANDA alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune
competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
5) COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 02/05/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola