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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCORBATTI ELENA e dell'avv. OLIVA DAVIDE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZORATI _1 C.F._1
SILVIA
C.F. ) - contumace Controparte_2 C.F._2
C.F. ) - contumace Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni pronuncia ritenuta di giustizia, ogni contraria istanza rigettata:
- in via principale, accertata la fondatezza della domanda attorea, per il caso di ritenuta corresponsabilità del Dott. determinare la quota di colpa specificamente addebitabile CP_2
pagina 1 di 7 a quest'ultimo ed allo nei termini descritti in atti (50% Controparte_3
ciascuno) o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- conseguentemente, accertare che è tenuta ad indennizzare il Dott. Parte_1
nei limiti della quota di responsabilità a lui direttamente ascrivibile (di cui si chiede CP_2
la determinazione nella misura del 50% del totale, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), con applicazione di uno scoperto contrattuale del 10% ex art. 23 c.g.c., nonché degli ulteriori limiti contenuti in polizza, comunque con esclusione dei compensi che il sanitario dovrà eventualmente restituire alla paziente;
- in via eventuale subordinata, nonché nella denegata ipotesi in cui la manleva di Parte_1
non sia limitata alla quota di responsabilità direttamente ascrivibile al Dott.
[...]
in funzione del diritto di rivalsa e/o regresso di anche in via CP_2 Parte_1
di surrogazione ex art. 1916 c.c., previo accertamento della quota di colpa direttamente imputabile al Dott. accertare l'obbligo dello (o comunque condannare lo) CP_2 [...]
a rimborsare ad quanto la stessa dovesse Controparte_3 Parte_1 pagare in misura superiore all'importo dovuto per la quota direttamente ed esclusivamente di competenza del Dott. CP_2
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
in via istruttoria […]”
Conclusioni per _1
“Nel merito: dare atto che nessuna domanda è stata formulata nei confronti della comparente, che non vi è alcuna connessione né soggettiva né oggettiva della stessa con le altre parti e conseguentemente ritenere del tutto indebita ed arbitraria la sua evocazione in giudizio con condanna della chiamante alla rifusione delle spese di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il dott. e lo al _1 Controparte_2 Controparte_3
fine di far accertare il riparto interno di responsabilità tra il dott. e lo CP_2 CP_3
pagina 2 di 7 in relazione all'intervento chirurgico di lifting a cui si è sottoposta Controparte_3 [...]
in data 28.10.2020. _1
Con comparsa depositata in data 2.7.2024 si è costituita la quale ha chiesto la _1
condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, non avendo Parte_1
formulato alcuna domanda nei suoi confronti né potendosi ritenere la stessa litisconsorte necessaria nel presente giudizio.
e lo , benché regolarmente citati, non Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
2. Al fine di decidere in ordine alla domanda di parte attrice, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa.
In data 28.10.2020 si è sottoposta a un intervento di lifting eseguito dal dott. _1
presso lo (doc. 3 parte attrice). Controparte_2 Controparte_3
A seguito di una complicanza dell'intervento LA si è sottoposta, sempre presso lo _1
, a un secondo intervento in data 28.4.2021 (doc. 8 parte attrice). Controparte_3
poi, con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato avanti al Tribunale _1
di Lodi in data 20.9.2022, ha domandato la nomina di un CTU al fine di far accertare la responsabilità, per negligenza imprudenza e imperizia, del dott. in relazione CP_2 all'intervento chirurgico del 28.10.2020 e i conseguenti i danni dalla stessa subiti (doc. 1 parte attrice).
Nell'ambito del procedimento di ATP (RG n. 2254/2022), nel quale si sono costituiti il dott.
e (compagnia assicurativa del medico, Controparte_2 Parte_1 chiamata in causa da quest'ultimo), è stata disposta CTU medico legale, per la quale sono stati nominati il dott. e il dott. . Persona_1 Persona_2
In data 21.1.2024 i consulenti hanno depositato l'elaborato peritale, nel quale si legge:
“L'intervento chirurgico, proposto alla sig. doveva avere la finalità non solo di _1 sottendere e trazionare lateralmente l'eccesso cutaneo cervicale, ma anche quello di strutturare medialmente le bande platismatiche, facilitando il ritorno elastico cutaneo e migliorando la curvatura mentocervicale, poco visibile prima dell'intervento chirurgico a causa della lassità dei tessuti cervicali interessati. In presenza di grandi lassità cervicali è utile e descritto un intervento chirurgico di lifting cervicale che prevede incisione attorno al padiglione auricolare e retro- auricolare, atta a rimuovere gli eccessi cutanei che si localizzano nella parte centrale del collo.
pagina 3 di 7 Quanto alla correzione del platisma, la medesima dovrebbe prevedere un accesso cutaneo sottomentoniero, eseguendo poi un duplice scollamento sottocutaneo e sottoplatismatico, mirato
a evidenziare le corde platismatiche ed a strutturarle medialmente, correggendo la diastasi centrale. Può essere inoltre utile talora una asportazione parziale di tali corde platismatiche longitudinalmente, se risultano essere tropo evidenti e lasse. Anche la rimozione del tessuto sottocutaneo e sotto-platismatico può dare in alcuni casi un buon risultato allo spessore di cute e platisma. Nel caso l'intervento è stato eseguito mediante una sola aggressione chirurgica cutanea sottomentoniera, correggendo l'angolo mento-cervicale. Se si osserva l'esito dell'intervento, eseguito dal dr. si evince che l'aggressione chirurgica sia stata CP_2
perpetuata solo in regione sottomentoniera e non anche periauricolare, correggendo la rimozione dell'eccesso cutaneo. Inoltre, lo scollamento tra cute e platisma è stato piuttosto limitato e questo ha permesso alla cute sotto-mentoniera di “arricciarsi”, dando aspetto visibilmente disomogeneo alla cute medesima. Per quanto attiene il platisma, esso è stato probabilmente inciso in più parti e risuturato con plastiche a Z multiple, come da disegno pre- operatorio, ciò avendo comportato una guarigione con retrazione cicatriziale che impedisce alla
p.te di estendere completamente il capo” (cfr. pag. 11 elaborato peritale). Secondo i CTU, quindi, “L'esito sfavorevole dell'intervento chirurgico, non emendato dal secondo accesso operatorio, deve individuarsi non già in una inevitabile complicanza dell'intervento, ma in un errore di progettazione dell'intervento chirurgico, da ascrivere dunque in via unica ed esclusiva
a colpa per imperizia del chirurgo plastico dr. (cfr. pag. 11 elaborato Controparte_2
peritale).
2.1 – quale compagnia assicurativa professionale del dott. – Parte_1 CP_2
con il presente giudizio chiede che sia accertato il riparto interno di responsabilità tra il medico chirurgo che ha eseguito l'intervento di lifting su e la struttura presso la quale è _1 stata eseguita l'operazione, ossia lo . Controparte_3
2.2 Nelle more del presente giudizio ha introdotto il giudizio di merito nei confronti _1
del dott. domandando la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito CP_2 dell'intervento di lifting del 28.10.2020 (RG n. 539/2024); in quel giudizio il dott. è CP_2
stato autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
3. Preliminarmente occorre dare atto che – come correttamente evidenziato dalla convenuta –
, pur avendo convenuto in giudizio non ha formulato alcuna Parte_1 _1
pagina 4 di 7 domanda nei suoi confronti. Né del resto può ritenersi che sia litisconsorte _1
necessaria in ordine alla domanda di accertamento del riparto interno di responsabilità svolta dalla compagnia assicurativa nei confronti del medico e della struttura sanitaria.
4. Ciò posto, venendo alla domanda di accertamento formulata da nei Parte_1
confronti del dott. e dello valgano le Controparte_2 Controparte_3
seguenti considerazioni.
4.1 In punto di diritto si osserva anzitutto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico ovvero, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario sia medico “di fiducia” del paziente o comunque sia stato scelto dal medesimo (cfr. Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. civ. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. civ. 26 giugno 2012 n. 10616; Cass. civ. 22 settembre 2015 n.
18610). In questo secondo caso la responsabilità della struttura trova il proprio fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento: l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, infatti, comporta l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
Per quanto riguarda poi il rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico opera il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che sia dimostrata un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. Civ. 34516/2023). In altri termini, anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura sanitaria e medico, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (Cass. Civ. n.
28987/2019).
pagina 5 di 7 4.2 Nel caso in esame la CTU espletata in sede di ATP ha consentito di accertare la responsabilità del dott. per i danni riportati da a seguito dell'intervento chirurgico del CP_2 _1
28.10.2020.
Risulta poi documentalmente provato che l'operazione è stata eseguita dal dott. presso CP_2
lo (cfr. cartelle cliniche;
doc. 3 e 8 parte attrice). Controparte_3
Ciò posto, non avendo la struttura assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, essendo la stessa rimasta contumace, opera la presunzione di colpa paritaria in capo a medico e struttura. Ed infatti, sarebbe stato onere della struttura sanitaria dimostrare, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dalla paziente, altresì la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario inescusabilmente grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile, nonché l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
5. Quanto all'ulteriore domanda di parte attrice volta a far accertare l'obbligo dell'assicurazione di tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del 50%, la stessa risulta inammissibile, non avendo il dott. formulato alcuna domanda di manleva in tale sede e dovendo questa CP_2 questione essere decisa nell'ambito del giudizio n. 539/2024 tutt'ora pendente avanti al Tribunale di Lodi.
6. Quanto alle spese di lite occorre tenere distinta la posizione dei convenuti.
Quanto al rapporto tra e avendo parte attrice convenuto in Parte_1 _1
giudizio senza tuttavia formulare alcuna domanda nei suoi confronti, le spese di lite, _1
liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti e applicata la riduzione di cui all'art. 4 co. 4, sono interamente a carico di
. Parte_1
Quanto al rapporto tra , da una parte, e il dott. Parte_1 Controparte_2
e lo , dall'altra parte, le spese di lite, liquidate come in
[...] Controparte_3
dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti, sono interamente a carico dei due convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara la contumacia di e dello Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
- accerta la pari responsabilità del dott. e dello Controparte_2 [...]
nella causazione dell'evento per le ragioni indicate in parte motiva;
Controparte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di Parte_1 parte opposta in complessivi € 2.034,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e cpa;
- condanna e lo , in solido tra Controparte_2 Controparte_3
loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte attrice in complessivi €
3.000,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e cpa.
Tribunale di Lodi, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCORBATTI ELENA e dell'avv. OLIVA DAVIDE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZORATI _1 C.F._1
SILVIA
C.F. ) - contumace Controparte_2 C.F._2
C.F. ) - contumace Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni pronuncia ritenuta di giustizia, ogni contraria istanza rigettata:
- in via principale, accertata la fondatezza della domanda attorea, per il caso di ritenuta corresponsabilità del Dott. determinare la quota di colpa specificamente addebitabile CP_2
pagina 1 di 7 a quest'ultimo ed allo nei termini descritti in atti (50% Controparte_3
ciascuno) o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- conseguentemente, accertare che è tenuta ad indennizzare il Dott. Parte_1
nei limiti della quota di responsabilità a lui direttamente ascrivibile (di cui si chiede CP_2
la determinazione nella misura del 50% del totale, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), con applicazione di uno scoperto contrattuale del 10% ex art. 23 c.g.c., nonché degli ulteriori limiti contenuti in polizza, comunque con esclusione dei compensi che il sanitario dovrà eventualmente restituire alla paziente;
- in via eventuale subordinata, nonché nella denegata ipotesi in cui la manleva di Parte_1
non sia limitata alla quota di responsabilità direttamente ascrivibile al Dott.
[...]
in funzione del diritto di rivalsa e/o regresso di anche in via CP_2 Parte_1
di surrogazione ex art. 1916 c.c., previo accertamento della quota di colpa direttamente imputabile al Dott. accertare l'obbligo dello (o comunque condannare lo) CP_2 [...]
a rimborsare ad quanto la stessa dovesse Controparte_3 Parte_1 pagare in misura superiore all'importo dovuto per la quota direttamente ed esclusivamente di competenza del Dott. CP_2
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
in via istruttoria […]”
Conclusioni per _1
“Nel merito: dare atto che nessuna domanda è stata formulata nei confronti della comparente, che non vi è alcuna connessione né soggettiva né oggettiva della stessa con le altre parti e conseguentemente ritenere del tutto indebita ed arbitraria la sua evocazione in giudizio con condanna della chiamante alla rifusione delle spese di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il dott. e lo al _1 Controparte_2 Controparte_3
fine di far accertare il riparto interno di responsabilità tra il dott. e lo CP_2 CP_3
pagina 2 di 7 in relazione all'intervento chirurgico di lifting a cui si è sottoposta Controparte_3 [...]
in data 28.10.2020. _1
Con comparsa depositata in data 2.7.2024 si è costituita la quale ha chiesto la _1
condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, non avendo Parte_1
formulato alcuna domanda nei suoi confronti né potendosi ritenere la stessa litisconsorte necessaria nel presente giudizio.
e lo , benché regolarmente citati, non Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
2. Al fine di decidere in ordine alla domanda di parte attrice, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa.
In data 28.10.2020 si è sottoposta a un intervento di lifting eseguito dal dott. _1
presso lo (doc. 3 parte attrice). Controparte_2 Controparte_3
A seguito di una complicanza dell'intervento LA si è sottoposta, sempre presso lo _1
, a un secondo intervento in data 28.4.2021 (doc. 8 parte attrice). Controparte_3
poi, con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato avanti al Tribunale _1
di Lodi in data 20.9.2022, ha domandato la nomina di un CTU al fine di far accertare la responsabilità, per negligenza imprudenza e imperizia, del dott. in relazione CP_2 all'intervento chirurgico del 28.10.2020 e i conseguenti i danni dalla stessa subiti (doc. 1 parte attrice).
Nell'ambito del procedimento di ATP (RG n. 2254/2022), nel quale si sono costituiti il dott.
e (compagnia assicurativa del medico, Controparte_2 Parte_1 chiamata in causa da quest'ultimo), è stata disposta CTU medico legale, per la quale sono stati nominati il dott. e il dott. . Persona_1 Persona_2
In data 21.1.2024 i consulenti hanno depositato l'elaborato peritale, nel quale si legge:
“L'intervento chirurgico, proposto alla sig. doveva avere la finalità non solo di _1 sottendere e trazionare lateralmente l'eccesso cutaneo cervicale, ma anche quello di strutturare medialmente le bande platismatiche, facilitando il ritorno elastico cutaneo e migliorando la curvatura mentocervicale, poco visibile prima dell'intervento chirurgico a causa della lassità dei tessuti cervicali interessati. In presenza di grandi lassità cervicali è utile e descritto un intervento chirurgico di lifting cervicale che prevede incisione attorno al padiglione auricolare e retro- auricolare, atta a rimuovere gli eccessi cutanei che si localizzano nella parte centrale del collo.
pagina 3 di 7 Quanto alla correzione del platisma, la medesima dovrebbe prevedere un accesso cutaneo sottomentoniero, eseguendo poi un duplice scollamento sottocutaneo e sottoplatismatico, mirato
a evidenziare le corde platismatiche ed a strutturarle medialmente, correggendo la diastasi centrale. Può essere inoltre utile talora una asportazione parziale di tali corde platismatiche longitudinalmente, se risultano essere tropo evidenti e lasse. Anche la rimozione del tessuto sottocutaneo e sotto-platismatico può dare in alcuni casi un buon risultato allo spessore di cute e platisma. Nel caso l'intervento è stato eseguito mediante una sola aggressione chirurgica cutanea sottomentoniera, correggendo l'angolo mento-cervicale. Se si osserva l'esito dell'intervento, eseguito dal dr. si evince che l'aggressione chirurgica sia stata CP_2
perpetuata solo in regione sottomentoniera e non anche periauricolare, correggendo la rimozione dell'eccesso cutaneo. Inoltre, lo scollamento tra cute e platisma è stato piuttosto limitato e questo ha permesso alla cute sotto-mentoniera di “arricciarsi”, dando aspetto visibilmente disomogeneo alla cute medesima. Per quanto attiene il platisma, esso è stato probabilmente inciso in più parti e risuturato con plastiche a Z multiple, come da disegno pre- operatorio, ciò avendo comportato una guarigione con retrazione cicatriziale che impedisce alla
p.te di estendere completamente il capo” (cfr. pag. 11 elaborato peritale). Secondo i CTU, quindi, “L'esito sfavorevole dell'intervento chirurgico, non emendato dal secondo accesso operatorio, deve individuarsi non già in una inevitabile complicanza dell'intervento, ma in un errore di progettazione dell'intervento chirurgico, da ascrivere dunque in via unica ed esclusiva
a colpa per imperizia del chirurgo plastico dr. (cfr. pag. 11 elaborato Controparte_2
peritale).
2.1 – quale compagnia assicurativa professionale del dott. – Parte_1 CP_2
con il presente giudizio chiede che sia accertato il riparto interno di responsabilità tra il medico chirurgo che ha eseguito l'intervento di lifting su e la struttura presso la quale è _1 stata eseguita l'operazione, ossia lo . Controparte_3
2.2 Nelle more del presente giudizio ha introdotto il giudizio di merito nei confronti _1
del dott. domandando la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito CP_2 dell'intervento di lifting del 28.10.2020 (RG n. 539/2024); in quel giudizio il dott. è CP_2
stato autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
3. Preliminarmente occorre dare atto che – come correttamente evidenziato dalla convenuta –
, pur avendo convenuto in giudizio non ha formulato alcuna Parte_1 _1
pagina 4 di 7 domanda nei suoi confronti. Né del resto può ritenersi che sia litisconsorte _1
necessaria in ordine alla domanda di accertamento del riparto interno di responsabilità svolta dalla compagnia assicurativa nei confronti del medico e della struttura sanitaria.
4. Ciò posto, venendo alla domanda di accertamento formulata da nei Parte_1
confronti del dott. e dello valgano le Controparte_2 Controparte_3
seguenti considerazioni.
4.1 In punto di diritto si osserva anzitutto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico ovvero, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario sia medico “di fiducia” del paziente o comunque sia stato scelto dal medesimo (cfr. Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. civ. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. civ. 26 giugno 2012 n. 10616; Cass. civ. 22 settembre 2015 n.
18610). In questo secondo caso la responsabilità della struttura trova il proprio fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento: l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, infatti, comporta l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
Per quanto riguarda poi il rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico opera il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che sia dimostrata un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. Civ. 34516/2023). In altri termini, anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura sanitaria e medico, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (Cass. Civ. n.
28987/2019).
pagina 5 di 7 4.2 Nel caso in esame la CTU espletata in sede di ATP ha consentito di accertare la responsabilità del dott. per i danni riportati da a seguito dell'intervento chirurgico del CP_2 _1
28.10.2020.
Risulta poi documentalmente provato che l'operazione è stata eseguita dal dott. presso CP_2
lo (cfr. cartelle cliniche;
doc. 3 e 8 parte attrice). Controparte_3
Ciò posto, non avendo la struttura assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, essendo la stessa rimasta contumace, opera la presunzione di colpa paritaria in capo a medico e struttura. Ed infatti, sarebbe stato onere della struttura sanitaria dimostrare, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dalla paziente, altresì la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario inescusabilmente grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile, nonché l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
5. Quanto all'ulteriore domanda di parte attrice volta a far accertare l'obbligo dell'assicurazione di tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del 50%, la stessa risulta inammissibile, non avendo il dott. formulato alcuna domanda di manleva in tale sede e dovendo questa CP_2 questione essere decisa nell'ambito del giudizio n. 539/2024 tutt'ora pendente avanti al Tribunale di Lodi.
6. Quanto alle spese di lite occorre tenere distinta la posizione dei convenuti.
Quanto al rapporto tra e avendo parte attrice convenuto in Parte_1 _1
giudizio senza tuttavia formulare alcuna domanda nei suoi confronti, le spese di lite, _1
liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti e applicata la riduzione di cui all'art. 4 co. 4, sono interamente a carico di
. Parte_1
Quanto al rapporto tra , da una parte, e il dott. Parte_1 Controparte_2
e lo , dall'altra parte, le spese di lite, liquidate come in
[...] Controparte_3
dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti, sono interamente a carico dei due convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara la contumacia di e dello Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
- accerta la pari responsabilità del dott. e dello Controparte_2 [...]
nella causazione dell'evento per le ragioni indicate in parte motiva;
Controparte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di Parte_1 parte opposta in complessivi € 2.034,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e cpa;
- condanna e lo , in solido tra Controparte_2 Controparte_3
loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte attrice in complessivi €
3.000,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e cpa.
Tribunale di Lodi, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7