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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Daniela FEDELE Consigliere R. Gen. N. 333/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 333/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2022 dall'avv. Massimiliano Russo in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2023
d a OGGETTO: (c.f. e p. iva: ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 altri contratti d'opera dall' avv. RUSSO MASSIMILIANO (c.f.: ) del
C.F._1 codice: 142999 Foro di Milano elettivamente domiciliato in MILANO VIA C. HAJECH
n. 10, presso l' avv. MASSIMILIANO RUSSO come da procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
pagina 1 di 10 c o n t r o
(c.f.: e p. iva: Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. ISNARDI FEDERICA P.IVA_2
LAURA (c.f.: ) del Foro di Milano elettivamente C.F._2
domiciliata in MILANO VIA FONTANA n. 25 presso l'avv. FEDERICA
LAURA ISNARDI come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 25 / 26 gennaio 2022 n.° 155/2022.
CONCLUSIONI dell' appellante
- in via principale, nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
- in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate nel primo grado di giudizio (memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c.) e che si riportano integralmente ivi di seguito: “La scrivente difesa chiede che venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
“1) Vero che nell'agosto 2016 aveva inizio il rapporto commerciale tra la società e la società CP_1 CP_2
Controp 2) Vero che ommissionava a lavorazioni meccaniche CP_1
cosiddette “a disegno”?
3) Vero che il valore del corrispettivo da applicare per le lavorazioni pagina 2 di 10 veniva pattuito e calcolato a consuntivo in base al totale delle ore lavorate
e alle variazioni in corso d'opera richieste dalla committenza?
4) Vero che, in fase di formulazione dell'ordine, venivano formulati preventivi di spesa soggetti a variazione in corso d'opera?
5) Vero che il Sig. nel 2016, era socio e lavoratore Parte_1
dipendente della società CP_1
6) Vero che le decisioni inerenti la determinazione dei prezzi da applicare, dalla data di costituzione della società vengono prese dal CP_1
legale rappresentante di quest'ultima, Sig. Parte_2
7) Vero che, in relazione alle lavorazioni richieste con ordini n. 1013 e n. Controp Contr 1061 da e fatturati da con fattura n. 35 del 13.10.2016, venivano domandate in corso d'opera variazioni dalla committenza?
8) Vero che la fattura n. 35/2016 veniva formulata tenendo conto del totale delle ore lavorate, delle variazioni richieste dalla committenza e delle variazioni in corso d'opera eseguite da CP_1
9) Vero che con la fattura n. 42 del 30.11.2016 veniva richiesto il pagamento delle lavorazioni ordinate con ordini nr. 1090, OA-2060-16, nr. 2258?
10) Vero che la fattura n. 42 del 30.11.2016 veniva formulata tenendo Controp conto del totale delle ore lavorate, delle variazioni richieste da e delle variazioni in corso d'opera eseguite da ” CP_1
Si indica quale teste, su tutti i capitoli di prova formulati, il Sig.
[...]
residente in [...]. Tes_1
La scrivente difesa chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito disponga
CTU al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati alle lavorazioni effettivamente eseguite dalla società odierna parte convenuta, nonché la congruità ai valori di mercato degli importi richiesti con fatture n. 42 e pagina 3 di 10 35 del 2016 dalla società ; CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
i gradi di giudizio.” dell'appellata
“IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; Contr IN VIA PRINCIPALE: a) rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 155/2022, emessa il 25.01.2022 e pubblicata in data 26.01.2022, resa in esito al giudizio n. 3817/2017 R.G., notificata il 16.02.2022, poiché illegittimo e, comunque, infondato in fatto
e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. b) Controp respingersi ogni domanda comunque proposta nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto, anche a fronte del passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non espressamente impugnati.
IN VIA ISTRUTTORIA: per quanto attiene i mezzi istruttori formulati da controparte fin dal giudizio di primo grado, ci si oppone alla loro ammissione, per le ragioni di cui alla narrativa degli atti di prime cure.
In via del tutto subordinata, all'occorrenza e senza inversione dell'onere della prova, si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 non ammesse, chiedendone
l'ingresso con specifico riguardo alla prova orale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, con i relativi testi, da sentire anche a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte nonché su quelli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n. 3.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di pagina 4 di 10 giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad un contenzioso fra imprese per contestazioni sulla debenza di alcune fatture.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
Controp ha evocato in giudizio avanti il Controparte_2
Tribunale di Brescia chiedendo declaratoria di inesistenza Controparte_1
di vari crediti che quest'ultima sosteneva di vantare nei confronti dell'attrice.
La convenuta ha contestato la richiesta attorea affermando che le varie somme richieste in pagamento erano relative a lavorazioni ulteriori eseguite in favore dell'attrice, oltre a quelle originariamente pattuite e regolarmente pagate dalla committente Controparte_2
[...]
Il giudizio era stato istruito solo documentalmente ed era stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto la domanda attorea condannando la società convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che nessuna delle richieste di pagamento di somme ulteriori, rispetto a quelle originariamente pattuite fra le parti, era dovuto da parte di
[...]
in quanto non aveva fornito la Controparte_2 Controparte_1
prova di avere eseguito lavorazioni supplementari.
Avverso la decisione è stato proposto appello da a cui Controparte_1
resisteva Controparte_2
pagina 5 di 10 All'udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni cinquanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo ed unico motivo
Va preliminarmente rilevato che con l'atto d'appello ha Controparte_1
impugnato, esclusivamente, il capo n. 1 del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale (“dichiara che non sono dovute dall'attrice le somme di €. 8.800, oltre Iva di cui alla fattura n. 35/2016 emessa dalla convenuta e di €. 16.842, oltre Iva di cui alla fattura n. 42/2016, emessa dalla convenuta”) con conseguente passaggio in giudicato dei restanti capi.
Con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provata la pattuizione ed esecuzione di lavorazioni aggiuntive da parte di CP_1
in favore di
[...] Controparte_2
Argomenta al riguardo sostenendo che, essendo stato il giudizio instaurato da parte di gravava su essa attrice Controparte_2
l'onere di fornire la prova del proprio assunto.
Ragione per cui il Tribunale avrebbe errato nell'indicare che era invece onere di quello di fornire la dimostrazione di avere Controparte_1
effettivamente pattuito ed eseguito le lavorazioni aggiuntive per le quali erano state emesse le fatture che ha Controparte_2
contestato.
Osserva al riguardo la Corte che l'atto appello si sostanzia in due pagina 6 di 10 asserzioni: la prima, che vi sarebbe stato disconoscimento formale, da parte di del documento n. 9 di parte attrice Controparte_1 [...]
che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato Controparte_2
non essere ammissibile in quanto eseguito tardivamente;
la seconda, che sarebbe stata erroneamente disposta la non ammissione dei capitoli di prova richiesti da Controparte_1
Quanto al disconoscimento del doc. 9 va detto che esso è costituito dall'
”ordine fornitore” n.° 1013 del 27/09/16 su carta intestata della
[...]
in calce al quale vi è la seguente Controparte_2
indicazione a penna: “18-10-2016 concordato (due parole incomprensibili) anno euro 7.000,00 totali” cui seguono due sottoscrizioni illeggibili fra le quali si legge un “ok”.
Il primo dato di rilievo è che non indica, nemmeno nel Controparte_1
suo atto d'appello, a chi siano riconducibili le due sottoscrizioni;
circostanza che rende già di per sé del tutto inutilizzabile il documento.
Peraltro, con coerenza quantomeno opinabile, l'appellante CP_1
poco prima di avere argomentato in ordine all'asserita erroneità del
[...]
Tribunale nel non avere considerato il disconoscimento del doc. 9, ne aveva, invece, sostenuto la rilevanza e l'utilizzabilità in giudizio.
Quanto alle prove si osserva che l'appellante si limita a dolersi della loro non ammissione, ma non indica le ragioni per le quali esse, ove ammesse, avrebbero consentito di ritenere provata la tesi sostenuta da CP_1
[...]
La non ammissione dei capitoli di prova già disposta dal Tribunale va, peraltro, condivisa.
pagina 7 di 10 I capitoli nn. 1), 2), 5) e 6) sono irrilevanti;
quelli ai nn. 3), 4), 7), 8), 9) e
10) sono formulati in modo generico.
Con quest'ultimi, infatti, si fa riferimento a “variazioni” richieste dalla committenza, a “totale di ore lavorate”, a “lavorazioni ordinate”, senza che di esse sia stata fornita precisa indicazione in ordine al loro totale e all'oggetto delle lavorazioni supplementari che sarebbero state chieste da
Controparte_3
Deve, pertanto, concludersi che non ha fornito la prova Controparte_1
delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali si fonderebbe la sua richiesta di pagamento formulata nei confronti di Controparte_3
[...]
Corretta è, quindi, la decisione assunta dal Tribunale che risulta essere conforme alle statuizioni di legittimità in materia.
Ha, invero, indicato la Suprema Corte che in caso di azione formulata da soggetto che chiede l'accertamento dell'inesistenza di un credito asseritamente vantato nei suoi confronti, compete al creditore di fornire la prova della sua esistenza: “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale pagina 8 di 10 della pretesa né l'adempimento della prestazione)” (Cass. Civ. sez. III^
3/10 aprile 2024 n.° 9706).
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante Controparte_1
a rimborsare all'appellata le spese Controparte_3
di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile – complessità media).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza Controparte_1
n.° 155/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 26.1.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_3
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei pagina 9 di 10 confronti dell'appellante Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Daniela FEDELE Consigliere R. Gen. N. 333/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 333/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2022 dall'avv. Massimiliano Russo in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2023
d a OGGETTO: (c.f. e p. iva: ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 altri contratti d'opera dall' avv. RUSSO MASSIMILIANO (c.f.: ) del
C.F._1 codice: 142999 Foro di Milano elettivamente domiciliato in MILANO VIA C. HAJECH
n. 10, presso l' avv. MASSIMILIANO RUSSO come da procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
pagina 1 di 10 c o n t r o
(c.f.: e p. iva: Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. ISNARDI FEDERICA P.IVA_2
LAURA (c.f.: ) del Foro di Milano elettivamente C.F._2
domiciliata in MILANO VIA FONTANA n. 25 presso l'avv. FEDERICA
LAURA ISNARDI come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 25 / 26 gennaio 2022 n.° 155/2022.
CONCLUSIONI dell' appellante
- in via principale, nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
- in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate nel primo grado di giudizio (memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c.) e che si riportano integralmente ivi di seguito: “La scrivente difesa chiede che venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
“1) Vero che nell'agosto 2016 aveva inizio il rapporto commerciale tra la società e la società CP_1 CP_2
Controp 2) Vero che ommissionava a lavorazioni meccaniche CP_1
cosiddette “a disegno”?
3) Vero che il valore del corrispettivo da applicare per le lavorazioni pagina 2 di 10 veniva pattuito e calcolato a consuntivo in base al totale delle ore lavorate
e alle variazioni in corso d'opera richieste dalla committenza?
4) Vero che, in fase di formulazione dell'ordine, venivano formulati preventivi di spesa soggetti a variazione in corso d'opera?
5) Vero che il Sig. nel 2016, era socio e lavoratore Parte_1
dipendente della società CP_1
6) Vero che le decisioni inerenti la determinazione dei prezzi da applicare, dalla data di costituzione della società vengono prese dal CP_1
legale rappresentante di quest'ultima, Sig. Parte_2
7) Vero che, in relazione alle lavorazioni richieste con ordini n. 1013 e n. Controp Contr 1061 da e fatturati da con fattura n. 35 del 13.10.2016, venivano domandate in corso d'opera variazioni dalla committenza?
8) Vero che la fattura n. 35/2016 veniva formulata tenendo conto del totale delle ore lavorate, delle variazioni richieste dalla committenza e delle variazioni in corso d'opera eseguite da CP_1
9) Vero che con la fattura n. 42 del 30.11.2016 veniva richiesto il pagamento delle lavorazioni ordinate con ordini nr. 1090, OA-2060-16, nr. 2258?
10) Vero che la fattura n. 42 del 30.11.2016 veniva formulata tenendo Controp conto del totale delle ore lavorate, delle variazioni richieste da e delle variazioni in corso d'opera eseguite da ” CP_1
Si indica quale teste, su tutti i capitoli di prova formulati, il Sig.
[...]
residente in [...]. Tes_1
La scrivente difesa chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito disponga
CTU al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati alle lavorazioni effettivamente eseguite dalla società odierna parte convenuta, nonché la congruità ai valori di mercato degli importi richiesti con fatture n. 42 e pagina 3 di 10 35 del 2016 dalla società ; CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
i gradi di giudizio.” dell'appellata
“IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; Contr IN VIA PRINCIPALE: a) rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 155/2022, emessa il 25.01.2022 e pubblicata in data 26.01.2022, resa in esito al giudizio n. 3817/2017 R.G., notificata il 16.02.2022, poiché illegittimo e, comunque, infondato in fatto
e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. b) Controp respingersi ogni domanda comunque proposta nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto, anche a fronte del passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non espressamente impugnati.
IN VIA ISTRUTTORIA: per quanto attiene i mezzi istruttori formulati da controparte fin dal giudizio di primo grado, ci si oppone alla loro ammissione, per le ragioni di cui alla narrativa degli atti di prime cure.
In via del tutto subordinata, all'occorrenza e senza inversione dell'onere della prova, si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 non ammesse, chiedendone
l'ingresso con specifico riguardo alla prova orale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, con i relativi testi, da sentire anche a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte nonché su quelli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n. 3.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di pagina 4 di 10 giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad un contenzioso fra imprese per contestazioni sulla debenza di alcune fatture.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
Controp ha evocato in giudizio avanti il Controparte_2
Tribunale di Brescia chiedendo declaratoria di inesistenza Controparte_1
di vari crediti che quest'ultima sosteneva di vantare nei confronti dell'attrice.
La convenuta ha contestato la richiesta attorea affermando che le varie somme richieste in pagamento erano relative a lavorazioni ulteriori eseguite in favore dell'attrice, oltre a quelle originariamente pattuite e regolarmente pagate dalla committente Controparte_2
[...]
Il giudizio era stato istruito solo documentalmente ed era stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto la domanda attorea condannando la società convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che nessuna delle richieste di pagamento di somme ulteriori, rispetto a quelle originariamente pattuite fra le parti, era dovuto da parte di
[...]
in quanto non aveva fornito la Controparte_2 Controparte_1
prova di avere eseguito lavorazioni supplementari.
Avverso la decisione è stato proposto appello da a cui Controparte_1
resisteva Controparte_2
pagina 5 di 10 All'udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni cinquanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo ed unico motivo
Va preliminarmente rilevato che con l'atto d'appello ha Controparte_1
impugnato, esclusivamente, il capo n. 1 del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale (“dichiara che non sono dovute dall'attrice le somme di €. 8.800, oltre Iva di cui alla fattura n. 35/2016 emessa dalla convenuta e di €. 16.842, oltre Iva di cui alla fattura n. 42/2016, emessa dalla convenuta”) con conseguente passaggio in giudicato dei restanti capi.
Con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provata la pattuizione ed esecuzione di lavorazioni aggiuntive da parte di CP_1
in favore di
[...] Controparte_2
Argomenta al riguardo sostenendo che, essendo stato il giudizio instaurato da parte di gravava su essa attrice Controparte_2
l'onere di fornire la prova del proprio assunto.
Ragione per cui il Tribunale avrebbe errato nell'indicare che era invece onere di quello di fornire la dimostrazione di avere Controparte_1
effettivamente pattuito ed eseguito le lavorazioni aggiuntive per le quali erano state emesse le fatture che ha Controparte_2
contestato.
Osserva al riguardo la Corte che l'atto appello si sostanzia in due pagina 6 di 10 asserzioni: la prima, che vi sarebbe stato disconoscimento formale, da parte di del documento n. 9 di parte attrice Controparte_1 [...]
che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato Controparte_2
non essere ammissibile in quanto eseguito tardivamente;
la seconda, che sarebbe stata erroneamente disposta la non ammissione dei capitoli di prova richiesti da Controparte_1
Quanto al disconoscimento del doc. 9 va detto che esso è costituito dall'
”ordine fornitore” n.° 1013 del 27/09/16 su carta intestata della
[...]
in calce al quale vi è la seguente Controparte_2
indicazione a penna: “18-10-2016 concordato (due parole incomprensibili) anno euro 7.000,00 totali” cui seguono due sottoscrizioni illeggibili fra le quali si legge un “ok”.
Il primo dato di rilievo è che non indica, nemmeno nel Controparte_1
suo atto d'appello, a chi siano riconducibili le due sottoscrizioni;
circostanza che rende già di per sé del tutto inutilizzabile il documento.
Peraltro, con coerenza quantomeno opinabile, l'appellante CP_1
poco prima di avere argomentato in ordine all'asserita erroneità del
[...]
Tribunale nel non avere considerato il disconoscimento del doc. 9, ne aveva, invece, sostenuto la rilevanza e l'utilizzabilità in giudizio.
Quanto alle prove si osserva che l'appellante si limita a dolersi della loro non ammissione, ma non indica le ragioni per le quali esse, ove ammesse, avrebbero consentito di ritenere provata la tesi sostenuta da CP_1
[...]
La non ammissione dei capitoli di prova già disposta dal Tribunale va, peraltro, condivisa.
pagina 7 di 10 I capitoli nn. 1), 2), 5) e 6) sono irrilevanti;
quelli ai nn. 3), 4), 7), 8), 9) e
10) sono formulati in modo generico.
Con quest'ultimi, infatti, si fa riferimento a “variazioni” richieste dalla committenza, a “totale di ore lavorate”, a “lavorazioni ordinate”, senza che di esse sia stata fornita precisa indicazione in ordine al loro totale e all'oggetto delle lavorazioni supplementari che sarebbero state chieste da
Controparte_3
Deve, pertanto, concludersi che non ha fornito la prova Controparte_1
delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali si fonderebbe la sua richiesta di pagamento formulata nei confronti di Controparte_3
[...]
Corretta è, quindi, la decisione assunta dal Tribunale che risulta essere conforme alle statuizioni di legittimità in materia.
Ha, invero, indicato la Suprema Corte che in caso di azione formulata da soggetto che chiede l'accertamento dell'inesistenza di un credito asseritamente vantato nei suoi confronti, compete al creditore di fornire la prova della sua esistenza: “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale pagina 8 di 10 della pretesa né l'adempimento della prestazione)” (Cass. Civ. sez. III^
3/10 aprile 2024 n.° 9706).
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante Controparte_1
a rimborsare all'appellata le spese Controparte_3
di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile – complessità media).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza Controparte_1
n.° 155/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 26.1.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_3
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei pagina 9 di 10 confronti dell'appellante Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10