Sentenza 30 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01545/2025REG.PROV.COLL.
N. 06910/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6910 del 2024, proposto dal Politecnico di Bari, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
RI CO AR, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza n. 711 del 6 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti, che ha annullato la delibera n. 2/2023 del 15 novembre 2023, con cui il Senato accademico del Politecnico di Bari, nella composizione ristretta ai soli docenti di prima fascia, conformandosi al parere negativo del D.E.I. (Dipartimento Ingegneria Elettrica e Informazione), ha reiterato il diniego di conferimento al ricorrente, prof. RI CO AR, del titolo di professore emerito, con nuova motivazione.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato, prof. RI CO AR;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessun difensore è comparso personalmente;
viste altresì le conclusioni come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato RI CO AR, già professore ordinario di Optoelettronica SSD Ing-Inf/01, presso il Politecnico di Bari – in quiescenza dal 1° novembre 2013, studioso con all’attivo oltre 430 tra ricerche, lavori e pubblicazioni in materia di applicazioni spaziali, telecomunicazioni, sensoristica, elaborazione dei segnali, circuiti fotonici, guide e dispositivi ottici integrati – in data 22 maggio 2017 ha trasmesso al Politecnico di Bari – di qui in avanti, per brevità, anche solo il Politecnico – la propria candidatura per il titolo di “ Professore emerito ”, in asserita applicazione dell’art. 111 del R.D. n. 1592 del 1933, dell’art. 15 della l. n. 311 del 1958 e del Regolamento approvato dal Senato accademico del Politecnico di Bari il 20 febbraio 2017, avendo egli anzianità da ordinario di oltre 20 anni e ritenendo di aver « dato lustro all’Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca e della produzione scientifica » (ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento), nonché aspirando ai benefici previsti dall’art. 7 del Regolamento (diritto di accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella p.e.c., per un periodo di cinque anni, rinnovabili, nonché per tre anni uno spazio-studio all’interno del Dipartimento).
1.1. L’istanza del ricorrente è stata corredata dalla sottoscrizione di tredici professori ordinari del Politecnico di Bari, compresa quella del Rettore in carica, e da quattro lettere di referenze di altrettanti scienziati, professori ordinari di Università italiane ed estere.
1.2. Sulla proposta, il Politecnico ha serbato a lungo il silenzio, nonostante reiterati solleciti del ricorrente e a dispetto del fatto che, nel frattempo, erano stati nominati dal Politecnico quattro professori emeriti e un professore onorario.
1.3. Accogliendo il ricorso ex art. 117 c.p.a. proposto dal prof. AR, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con la sentenza n. 259 del 7 febbraio 2023 ha statuito l’obbligo del Politecnico di pronunciarsi espressamente sulla proposta di riconoscere al ricorrente il titolo richiesto.
2. Con la delibera del Senato accademico, nella composizione ristretta ai soli docenti di prima fascia, n. 1/2023 del 27 febbraio 2023, su conforme delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell’Informazione, n. 7/2023 del 24 febbraio 2023, il Politecnico ha stabilito di rigettare la proposta del ricorrente di candidatura al titolo.
2.1. Su proposizione di un nuovo ricorso del prof. AR, con la sentenza n. 1106 del 5 settembre 2023 (sul ricorso R.G. n. 511/2023), il Tribunale ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione, « non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche ».
2.2. Con la delibera n. 22/2023 del 6 novembre 2023, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell’Informazione, ristretto ai docenti di I fascia, ha espresso nuovo e motivato parere negativo al riconoscimento del titolo.
2.3. Con la delibera n. 2/2023 del 15 novembre 2023, il Senato accademico, nella composizione ristretta ai soli docenti di prima fascia, conformandosi al parere negativo del D.E.I. (Dipartimento Ingegneria Elettrica e Informazione), ha reiterato il diniego di conferimento al ricorrente del titolo, con nuova motivazione.
2.4. Il Rettore del Politecnico di Bari ha trasmesso i citati atti all’interessato, con la nota a propria firma del 22 novembre 2023.
3. È dunque insorto avverso tale ulteriore provvedimento l’odierno appellato, con il ricorso notificato il 4 gennaio 2024 e depositato il 9 gennaio 2024 avanti al Tribunale, per impugnare i nuovi atti adottati dal Politecnico.
3.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Politecnico per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Il Tribunale, con la sentenza n. 711 del 6 giugno 2024 qui impugnata, ha accolto il ricorso dell’odierno appellante.
4.1. Il primo giudice ha rilevato che la proposta è stata avanzata con una nota di trasmissione, a firma del diretto interessato, allegante quattro “ lettere di supporto ” sottoscritte da luminari del settore disciplinare (il presidente della Società italiana di elettronica, il Rettore dell’Università di Bolzano, un professore dell’Università di York e un altro dell’Università di Eindhoven), e recante nell’ultima pagina tredici sottoscrizioni di professori baresi di I fascia ancora in servizio, un numero invero sufficiente a integrare il rapporto di 1 a 10 con i professori in servizio presso il Politecnico barese.
4.2. L’amministrazione resistente ha sostenuto che la candidatura non sia stata propriamente avanzata da « un gruppo di professori di I fascia », bensì dallo stesso professore ricorrente, in termini di autocandidatura, ancorché corredata da “lettere di supporto” e sottoscrizioni di professori di prima fascia.
4.3. Nelle sue difese, la resistente ha osservato che vi sarebbe una differenza ontologica tra il “sostegno alla candidatura” fornito da alcuni docenti di varia provenienza e la “presentazione della candidatura” da parte di un “un gruppo di professori di I fascia non inferiore ad 1/10 degli stessi in servizio”.
4.4. Ciò sarebbe senz’altro vero, ha osservato il Tribunale, se il Regolamento avesse previsto particolari formalità per il confezionamento dell’atto di presentazione della candidatura o se l’amministrazione avesse predisposto uno specifico modello da compilare.
4.5. Così non sarebbe, tuttavia, perché non ci sono norme né disposizioni specifiche a disciplinare le modalità di redazione dell’atto di proposta del gruppo di professori di prima fascia.
4.6. In un’ottica sostanzialistica, scevra da rigidi formalismi e da indebiti aggravamenti procedimentali, il sostegno alla candidatura per un titolo onorifico non si distinguerebbe dalla proposta di candidatura.
4.7. Le quattro “lettere di supporto” di docenti di vari Atenei e le tredici sottoscrizioni in adesione da parte di professori baresi di prima fascia, nella sostanza, possono essere intese, secondo il primo giudice, come proposta collettiva di candidatura.
5. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo, con riguardo alla valutazione espressa sul conferimento del titolo di Professore emerito, ad avviso del primo giudice, non possono essere disattese le doglianze mosse dal ricorrente, in relazione alla rilevanza del percorso di studi e dell’attività scientifica svolta dallo stesso.
5.1. È vero che il provvedimento con il quale è conferito il titolo di professore emerito attribuisce un’onorificenza per la quale il merito scientifico è condizione necessaria, ma non sufficiente, ed è vero altresì che si tratta di una valutazione compiuta nell’esercizio di un potere di apprezzamento ampiamente discrezionale, non sindacabile se non nei casi di assoluto difetto di motivazione ovvero di manifesta illogicità.
5.2. Sennonché, ha osservato il Tribunale, il prof. AR ha all’attivo oltre 430 tra ricerche, lavori e pubblicazioni in materia di applicazioni spaziali, telecomunicazioni, sensoristica, elaborazione dei segnali, circuiti fotonici, guide e dispositivi ottici integrati; vanta un’anzianità da ordinario di oltre 20 anni; vanta collaborazioni all’estero; è stato Pro-Rettore del Politecnico, la qual cosa non è del tutto insignificante, come vorrebbe l’amministrazione resistente.
5.3. Affermare che i meriti accademici del ricorrente equivalgano a quelli di molti altri docenti ordinari del Politecnico di Bari significa affermare che tutti gli altri professori vantino simili curricula , la qual cosa si può supporre ma solo in via di mera congettura, senza che vi sia stata un’effettiva comparazione.
5.4. Peraltro, il Tribunale ha ribadito che proprio tra quei docenti di ugual valore sono stati nominati negli ultimi anni dal Politecnico barese quattro professori emeriti e un professore onorario.
5.5. Ciò consentirebbe di valorizzare e ritenere fondata la dedotta censura di difetto istruttorio, se non proprio la violazione dell’art. 2 del Regolamento.
6. Il Tribunale, pertanto, ha annullato la delibera n. 2/2003 del Senato accademico.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Politecnico, lamentandone l’erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure.
7.1. Si è costituito il prof. AR per chiedere il rigetto del gravame.
7.2. Nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L’appello va accolto.
9. Invero risultano decisive, e assorbenti, le censure a mezzo delle quali il Politecnico rileva che, nel caso di specie, ci si trova al cospetto di un’autocandidatura al titolo di professore emerito, da parte del diretto interessato, che non solo contrasta con le apposite previsioni del Regolamento di Ateneo (D.R. n.173/2017) e in particolare, con l’art. 3, commi 1 e 2, del detto Regolamento, ma con la natura stessa del titolo che, va qui ricordato, costituisce un’onorificenza, come ha anche di recente ribadito l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1 del 23 gennaio 2025, ascrivibile al « conseguimento di risultati eccezionali nello studio e nella ricerca ».
9.1. Tali censure, a differenza di quanto sostiene l’odierno appellato, sono pienamente ammissibili perché non coperte, in nessun modo, da precedente giudicato amministrativo e, in particolare, dalla sentenza n. 1106 del 5 settembre 2023 del medesimo Tribunale, dato che la questione della ritualità della candidatura, alla stregua del Regolamento, non era stata già nemmeno per implicito risolta, come invece sostiene l’appellato, dalla citata sentenza del Tribunale, che si era pronunciata nel merito.
9.2. Il richiamato Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi degli aspiranti al titolo di “Professore Emerito”.
9.3. Quindi, relativamente alla procedura, stabilisce nell’art. 3 che la candidatura dev’essere avanzata o direttamente dal Senato Accademico – organo collegiale centrale di governo dell’Ateneo – nella composizione ristretta ai professori di I fascia o, in alternativa, deve essere presentata al Senato da un gruppo di professori di I fascia in numero tale da rappresentare almeno 1/10 di tutti i docenti ordinari in servizio.
9.4. La candidatura, dunque, deve essere proposta in ogni caso non già da un singolo professore, bensì da un insieme numericamente significativo di componenti particolarmente qualificati della comunità universitaria.
9.5. Nella seconda opzione ora descritta – e, cioè, la presentazione da parte di un gruppo di professori – « il Dipartimento di ultima afferenza del candidato delibera a maggioranza dei professori di I fascia sull’ammissibilità del conferimento, e trasmette al Senato Accademico la propria delibera per i successivi adempimenti ».
9.6. La disamina in sede dipartimentale è evidentemente volta a meglio valutare, in virtù anche dell’ idem sentire dettato dall’affinità scientifica, «[…] il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca e della produzione scientifica », richiesto ex art. 1 dal Regolamento.
9.7. Dopo aver acquisito la delibera del Dipartimento, il Senato Accademico, in composizione ristretta ai soli professori di I fascia e con quorum qualificato di 2/3, vota sulla proposta di conferimento.
9.8. In caso di delibera favorevole alla concessione del titolo, il Senato trasmette la propria decisione a un comitato di garanti, presieduto dal Rettore e composto da cinque professori emeriti (ove presenti), per la debita valutazione, tenuto conto dei requisiti oggettivi e soggettivi del candidato e dei criteri del Regolamento, ed eventualmente anche acquisendo informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.
9.9. La delibera del comitato di garanti viene assunta con quorum qualificato di 5/6 e, ove favorevole, la proposta di conferimento viene trasmessa al Ministero competente per l’adozione del provvedimento finale, da emanarsi a seguito dei controlli di rito sul possesso dei requisiti e sulla congruenza della motivazione a corredo degli atti dell’Ateneo.
10. Com’è facilmente intuibile, tale complesso procedimento, espressione dell’autonomia di organizzazione degli atenei valorizzata dall’ordinamento (cfr. art. 1, comma 2, della l. n. 240 del 2010), prima della sua adozione è stato lungamente meditato in seno al Politecnico di Bari, con l’obiettivo di predisporre un meccanismo di verifica non meramente formale, ma rigoroso, partecipato e qualificato, per sovrintendere al conferimento del titolo in questione, che deve testimoniare una caratura accademica, scientifica e civile fuori dall’ordinario.
11. Il Tribunale, in modo non condivisibile, ha equiparato il « sostegno alla candidatura per un titolo onorifico », manifestato da un gruppo di docenti, alla « proposta di candidatura », ritualmente avanzata da questi ultimi e questo, in tesi, « in un’ottica sostanzialistica, scevra da rigidi formalismi e indebiti aggravamenti procedimentali ».
12. La lettura delle prescrizioni regolamentari fornita dal primo giudice tuttavia è erronea, non solo in base alla lettera della richiamata disciplina, ma anche considerando la “ ratio ” della stessa.
12.1. Il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di professoressa/professore emerita/o, prevede all’art. 3, come detto, esclusivamente due possibilità di impulso in subiecta materia : vale a dire, una mozione motu proprio del Senato Accademico in composizione ristretta ovvero la presentazione a tale organo di una candidatura, a opera di un gruppo di professori di I fascia non inferiore a 1/10 degli stessi in servizio.
12.2. Nella vicenda che ci occupa, invece, il prof. AR ha indirizzato al Rettore, a propria firma, una personale istanza di candidatura al titolo in argomento, limitandosi ad allegare, a supporto della medesima, un foglio recante le firme di tredici professori di I fascia.
12.3. Secondo la tesi dell’odierno appellato, seguita anche dal Tribunale, si sarebbe trattato di un elemento meramente accidentale, per cui il prof. AR avrebbe solamente curato la “consegna materiale” di una proposta avanzata da terzi, sicché, si afferma, il rilievo mosso a riguardo dal Consiglio del Dipartimento e dal Senato Accademico, che si sono comunque motivatamente espressi, sarebbe un « pretestuoso cavillo lessicale ».
12.4. Al contrario, la definizione del dettagliato iter per l’attivazione dell’articolata procedura di concessione del titolo, a cominciare dai soggetti che ne patrocinano l’impulso, non è frutto del caso né consente alternative.
12.5. La scelta del Senato Accademico – il più alto consesso rappresentativo in ambito universitario – quale sedes materiae è già di per sé indizio della necessità di raccogliere preventivamente un generale consenso per la concessione del titolo de quo da parte dell’Ateneo e lo stesso vale, come rileva l’Avvocatura Generale dello Stato nell’atto di appello, per la possibilità offerta a una rappresentanza – a ben vedere, tutt’altro che esigua – dei docenti appartenenti esclusivamente alla I fascia e, quindi, con il profilo accademico più elevato, di richiamare l’attenzione del medesimo Senato sul riconoscimento dell’onorificenza.
12.6. A titolo esemplificativo, si consideri che neppure il Rettore potrebbe, motu proprio , avviare il procedimento in discorso.
12.7. Il Politecnico ha inteso, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, prevedere un meccanismo che garantisca al Senato Accademico di non trovarsi ad affrontare candidature che non riescano a raccogliere, ex se , un riconoscimento collettivo qualificato, quale modalità di verifica ex ante del consenso all’onorificenza da parte della comunità di Ateneo.
12.8. È in quest’ottica, corretta e non certo espressione di « rigidi formalismi e indebiti aggravamenti procedimentali », che può affermarsi come la presentazione da parte di « un gruppo di professori di I fascia, non inferiore a 1/10 degli stessi in servizio » sia questione ontologicamente ben diversa dall’autocandidatura di un singolo docente, che abbia sollecitato alcuni ex colleghi a supportare la propria istanza, destinandola al Rettore perché la portasse in Senato Accademico.
12.9. Anche la circostanza della mancata previsione nel Regolamento di « particolari formalità per il confezionamento dell’atto di presentazione della candidatura » ovvero della « predisposizione di uno specifico modello da compilare », evidenziata dal Tribunale a supporto dell’asserita equivalenza tra fattispecie affatto differenti, non coglie nel segno.
13. Come sempre rileva l’appellante, far soggiacere la descrizione della meritevolezza scientifica, didattica, civile di un professore ordinario, giunto al termine di una pluridecennale carriera accademica, a una modulistica dedicata da compilarsi peraltro a cura non del QU de LO , ma di soggetti da cui è lecito aspettarsi una capacità descrittiva e motivazionale superiore alla media, appare un inutile formalismo burocratico.
13.1. In altre parole, l’assenza di puntuali prescrizioni di forma per l’atto in sé non equivale certo a un’abdicazione rispetto a requisiti procedurali, dalla ratio facilmente comprensibile.
14. Quale ulteriore comprova dell’indispensabile ruolo attivo che il gruppo dei proponenti è chiamato a svolgere, si deve del resto porre attenzione all’ultimo periodo del secondo comma del citato art. 3, a mente del quale « la presentazione formale della proposta di conferimento al Senato Accademico, al Dipartimento di ultima afferenza e la sua pubblicazione in un ambiente informatico competono al gruppo di docenti proponenti in collaborazione con gli uffici ».
14.1. Nel caso di specie, come bene rileva il Politecnico appellante, non risulta che i 13 professori ordinari, le cui firme sono state addotte a supporto dell’autocandidatura del Prof. AR, si siano successivamente spesi affinché la procedura per l’approvazione seguisse il suo iter: hanno assunto e conservato il ruolo (passivo) di generico sostegno formale all’istanza, senza mai assurgere – come invece sostiene il primo giudice – al ruolo di soggetti attori di una “proposta collettiva di candidatura”, nell’alveo di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento.
14.2. La riportata circostanza, pertanto, dimostra in modo sostanziale come il rilievo operato sul punto, nell’ambito del corredo motivazionale del diniego, non sia un cedimento al rigido formalismo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, bensì la valorizzazione funzionale della corretta esegesi del testo normativo.
14.3. D’altro canto, una onorificenza come quella di professore emerito è, sì, il coronamento di una carriera che si eleva al di sopra dell’ordinario, ma costituisce pur sempre l’esito di un riconoscimento, se non unanime, largamente condiviso da parte della comunità accademica per eccezionali meriti scientifici e non già l’obiettivo di un’aspirazione, pur comprensibile, vantata dal diretto interessato per mezzo di un’autocandidatura.
15. Né giova all’appellato, alla luce di quanto sin qui si è detto, obiettare che la questione sollevata dal Politecnico sarebbe speciosa o meramente lessicale, sostenendo che, qualsivoglia dizionario della lingua italiana voglia consultarsi, potrà constatarsi che proporre ha come sinonimi le parole presentare, indicare, esporre, offrire, suggerire, consigliare, prospettare, avanzare, lanciare l’idea, candidare, designare, perché, al contrario di quanto deduce l’appellato stesso, è ben evidente che egli abbia presentato, in proprio e direttamente, la propria autocandidatura, veicolando l’adesione ad essa sottoscritta dagli altri professori, che dunque non sono proponenti, in contrasto con la ratio dell’onorificenza stessa.
16. La censura del Politecnico, alla stregua di quanto detto, va dunque accolta.
17. Parimenti meritevole di accoglimento è l’appello laddove esso censura la sentenza impugnata per avere accolto anche il motivo con il quale il ricorrente in prime cure aveva dedotto la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990.
17.1. Invero, per quanto pure sin qui si è detto, risulta dirimente il rilievo per cui il procedimento di cui è causa in nessun modo può considerarsi ad impulso di parte, dove per parte deve intendersi il destinatario dell’onorificenza, dato che detto procedimento, o prenda avvio dal Senato accademico o da un gruppo di professori di I fascia, giammai può considerarsi ad impulso di parte, non essendo dunque applicabile l’invocata disposizione dell’art. 10- bis , appena citato.
17.2. Né certo vale a renderlo procedimento ad istanza di parte l’irrituale autocandidatura proposta, nel caso di specie, dal diretto interessato.
18. Le ragioni esposte sono pienamente e autonomamente sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza, irritualmente presentata dal diretto interessato, senza che sia necessario esaminare, stante l’autosufficienza, appunto, di tali ragioni poste a fondamento della delibera gravata in prime cure, gli ulteriori motivi inerenti alla correttezza, o meno, delle valutazioni tecniche, nel limite in cui esse fossero sindacabili dal giudice amministrativo, che hanno indotto il Politecnico a respingere la domanda, ragioni che possono dunque assorbirsi in questa sede.
19. In conclusione, per dette assorbenti ragioni, l’appello del Politecnico deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellato.
20. Le spese del doppio grado del giudizio, per la novità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
20.1. Rimane definitivamente a carico del prof. AR il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
20.2. Il medesimo prof. AR deve essere condannato a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Politecnico di Bari, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da RI CO AR.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di RI CO AR il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Condanna RI CO AR a corrispondere il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO