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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281-quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2832 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: , nato a [...] il 22 ottobre Parte_1 C.F._1
del 1964, elettivamente domiciliato a Messina, in via Cesare Battisti n. 191, presso e nello studio dell'Avv. Fulvio Sammartano, che lo rappresentata e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 27 maggio 1969, elettivamente domiciliata a Teramo, in via
Alfonso Gasbarrini n. 20, presso e nello studio degli Avv.ti Paola Filipponi e
Rodolfo Giampietro, i quali la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione del 23 settembre 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. depositato in data 11 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Teramo, la sig.ra ha chiesto ed ottenuto (nel Controparte_1
1 procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 2222/2024) il decreto ingiuntivo n. 942/2024, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare la Parte_1 somma di € 30.500,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto di ingiunzione, emesso in data 16 ottobre
2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024 e tempestivamente notificato dalla ricorrente il 20 novembre 2024, il sig.
ha spiegato opposizione mediante atto di citazione, ritualmente Pt_1 notificato, con il quale, convenendo in giudizio la sig.ra ha chiesto CP_1 all'intestato Tribunale di: “1) Preliminarmente, nell'ipotesi in cui fosse domandata la concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, si chiede sin d'ora che tale istanza sia ritenuta e dichiarata inammissibile e infondata, e come tale rigettata 2) Nel merito, revocare e/o comunque porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti;
3) Ritenere e dichiarare, non dovute le somme ingiunte;
4) In via istruttoria, si chiede ammettersi la documentazione versata in atti con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova nelle apposite scansioni processuali”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 12 febbraio 2025, dichiarata la contumacia della sig.ra è stata differita la prima Controparte_1 udienza di comparizione delle parti al giorno 13 maggio 2025.
A tale udienza, il Tribunale, (i) preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio, in data 2 aprile 2025, di parte opposta, (ii) dichiarata inammissibile la memoria di parte opponente n. I ex art. 171-ter c.p.c., siccome depositata in data 4 aprile 2025 e quindi in spregio al termine previsto “a pena di decadenza” dall'art. 171-ter c.p.c. e (iii) preso atto della mancata presentazione di richieste istruttorie, ha revocato la contumacia di parte opposta e fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23 settembre 2025, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
A tale udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta sostitutive d'udienza e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata non può essere accolta e, al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione ed alla conseguente integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa, ritiene il Tribunale proficuo ricostruire brevemente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto monitorio n. 942/2024 emesso in favore della sig.ra
[...]
con cui è stato ingiunto al sig. di pagare la somma di € CP_1 Parte_1
30.500,00 (oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge) per il mancato versamento, da gennaio 2020 a maggio 2024, di somme dovute a titolo di mantenimento economico delle figlie minori nate dalla cessata relazione sentimentale intrattenuta in passato con la parte ricorrente (oggi opposta).
Più nello specifico, nel ricorso monitorio, la sig.ra – premesso CP_1 che in data 26 novembre 2020 l'intestato Tribunale ha emesso il decreto collegiale n. 19999/2020 che ha, inter alia, posto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contributo al mantenimento delle figlie minori e per Per_1 Per_2 la somma complessiva mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2020 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% – ha rappresentato che il sig. , nel periodo ricompreso da gennaio 2020 a Pt_1 maggio 2024, ha provveduto a corrispondere complessivamente la sola somma di € 1.300,00, rimanendo pertanto debitore del rimanente importo pari a €
30.500,00; quindi, in data 13 marzo 2024, la sig.ra ha notificato al sig. CP_1
il decreto collegiale n. 19999/2020, contestualmente ad atto di precetto, Pt_1 con successiva richiesta, avanzata dalla sig.ra presso la Conservatoria CP_1 dei Registri Immobiliari di Catania, di iscrizione di ipoteca giudiziale in danno del sig. ; tuttavia, avendo la Conservatoria rifiutato la predetta Pt_1 formalità richiesta sul presupposto della inidoneità del decreto collegiale ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, la sig.ra per ottenere un titolo CP_1 utile in tal senso, ha proposto ricorso monitorio per la predetta somma di €
30.500,00 ex adverso non versata per il mantenimento della prole in relazione al periodo ricompreso da gennaio 2020 a maggio 2024, che è stato accolto dal
Tribunale.
3 Con l'opposizione interposta avverso il predetto decreto ingiuntivo, il sig. ha rappresentato e dedotto in sintesi che: Pt_1
- la sig.ra ha omesso di riferire al Tribunale che la stessa ha notificato CP_1 atto di precetto non soltanto ad esso resistente, ma anche, ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., in data 26 marzo 2024, alla società alle dipendenze della quale esso opponente presta attività lavorativa, e cioè Canon Italia S.p.A., la quale, infatti, da giugno 2024, provvede a trattenere la somma mensile di €
600,00 (come da buste paga allegate, risultando, alla data di redazione della presente opposizione, trattenuti complessivi € 3.000,00) ed a versarla direttamente sul conto corrente della sig.ra CP_1
- quanto alla “eventuale differenza, che non può che riguardare gli arretrati”, la sig.ra anziché “eseguire il titolo esecutivo già in suo possesso (decreto CP_1 del Tribunale di Teramo), ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo che oggi si oppone, al solo fine di vessare ulteriormente lo e gravarlo, tra l'altro, di Pt_1 ulteriori spese”;
- inoltre, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo, astrattamente non vietata, trova, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti principi dell'ordinamento, quali il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio, il principio dell'interesse ex art. 100 c.p.c., che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto ed il principio di divieto di abuso del diritto il desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- controparte, tra l'altro sottoponendo all'attenzione del Tribunale una versione non veritiera dei fatti, ha violato tutti i predetti principi, dovendosi in conclusione dichiarare inammissibile la duplicazione di un titolo esecutivo laddove il creditore non ne tragga un vantaggio effettivo come nel caso di specie, in cui la sig.ra sta già fruttuosamente agendo, in CP_1 forza del titolo in suo possesso, per il recupero delle somme dovute da esso opponente.
Costituendosi in giudizio, la sig.ra dopo aver precisato che le CP_1 distinte di bonifico depositate da controparte con il doc. 6 riguardano
4 pagamenti antecedenti rispetto alla data del gennaio 2020 e sono dunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, (i) ha evidenziato che, a ben vedere, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non è stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo a maggio 2024, proprio perché (riconosce pacificamente che) dal mese di giugno 2024 la Canon Italia S.p.A., datore di lavoro del sig.
, provvede al versamento diretto in favore di essa opposta di quanto Pt_1 disposto dal Tribunale di Teramo a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e inoltre (ii) ha sottolineato, con riferimento all'avversaria eccezione di duplicazione del titolo esecutivo, che l'azione monitoria intrapresa, lungi dal costituire “abuso del diritto con carattere vessatorio”, si è resa necessaria perché, come rappresentato già nel ricorso monitorio, la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania ha rifiutato l'iscrizione di ipoteca giudiziale richiesta in danno del sig. , in quanto il decreto Pt_1 collegiale n. 19999/2020 non è considerato idoneo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Ciò posto, va anzitutto ribadita la inammissibilità - già rilevata all'udienza del 13 maggio 2025 - della memoria di parte opponente n. I ex art. 171-ter c.p.c., siccome depositata in data 4 aprile 2025 e quindi in spregio al termine previsto “a pena di decadenza” dall'art. 171-ter c.p.c., giacché il deposito di tale memoria sarebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, almeno quaranta giorni prima dell'udienza del 13 maggio 2025 (come peraltro espressamente rammentato in sede di decreto ex art. 171-bis c.p.c.), e quindi entro il 3 aprile 2025.
Con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. tempestivamente depositata
(in data 23 aprile 2025), l'opponente, testualmente, “Come mezzo di prova, al fine di dimostrare quanto indicato nell'atto di opposizione e nelle successive memorie e, cioè, che la eventuale iscrizione ipotecaria non garantirebbe comunque quanto dalla CA paventato, si deposita accordo di separazione personale del 20.11.20217, depositato in
Cancelleria del Tribunale di Catania, il successivo 23.11.2017.” (questo il contenuto integralmente trascritto della predetta memoria): così facendo, la difesa del sig.
ha tentato di far “rientrare” nel processo la difesa coltivata nella – Pt_1 dichiarata inammissibile – memoria n. I e lo ha fatto surrettiziamente, giacché, contrariamente a quanto riferito, l'accordo di separazione personale (con altra donna) del 2 novembre 2017 allegato alla seconda memoria non è in alcun
5 modo volto a “dimostrare quanto indicato nell'atto di opposizione”, completamente silente sul punto, ma semmai quanto argomentato (solo) nella memoria n. I, dichiarata inammissibile.
Ciò chiarito, come anticipato, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
È in atti la prova che Canon Italia S.p.A., alle dipendenze della quale il sig. svolge attività lavorativa, è stata destinataria di una richiesta di Pt_1 pagamento diretto ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., motivo per cui, dal mese successivo alla notifica e quindi dal mese di giugno 2024, la citata datrice di lavoro trattiene la somma mensile di € 600,00 dallo stipendio del lavoratore, qui parte opponente (risultando, alla data di redazione dell'opposizione, trattenuto l'importo complessivo di € 3.000,00) e la versa direttamente su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
In particolare, il trattenimento, ad opera di Canon Italia S.p.A., della somma mensile di € 600,00 dallo stipendio del sig. è documentalmente Pt_1 dimostrato dall'allegato n. 4, contenente le buste paga di quest'ultimo relative ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2024, recanti tutte, al codice “7567”, la descrizione “ per Parte_2
l'importo appunto di € 600,00, oltre che dall'allegato n. 3, che contiene la comunicazione del terzo Canon Italia S.p.A., con la quale questa ha notiziato il proprio dipendente del fatto che, “come comunicato il 24 giugno 2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 37 e in ottemperanza a quanto previsto nel provvedimento del
Tribunale di Teramo N.R.C.2167 12019 e conseguente atto di precetto notificato in data 26.03.2024, a partire dal mese di giugno 2024 e sino a diversa comunicazione da parte degli organi giudiziari competenti, provvederemo a trattenere dalle Sue spettanze la somma netta di €. 600,00 per versarla direttamente alla Sua creditrice Sig.ra
[...] sul conto corrente reso noto alla Società, Ad oggi, l'importo Parte_3 complessivo trattenuto, e versato alla creditrice, ammonta a € 3.000,00”.
Ora, l'odierno opponente sostiene che, godendo già la sig.ra di CP_1 un titolo esecutivo, rappresentato dal decreto collegiale del Tribunale di
Teramo n. 19999/2020 che prevede l'obbligo di mantenimento per € 600,00 mensili, la stessa, con l'intrapresa azione monitoria, abbia inteso ottenere, ed ottenuto, un ulteriore titolo (qui opposto) “al solo fine di vessare ulteriormente lo
e gravarlo, tra l'altro, di ulteriori spese”, indulgendo “nell'abuso del diritto Pt_1
6 con carattere “vessatorio”, posto che “il titolo in suo possesso assicuri già il risultato intrapreso con la nuova azione”, citando, sul punto, giurisprudenza che ha individuato i limiti/principi entro i quali è consentita la duplicazione di un titolo esecutivo.
La difesa coltivata dall'opponente non coglie nel segno.
Anzitutto, è doveroso sottolineare quanto già enfatizzato nella comparsa di costituzione di parte opposta, e cioè che, “nel ricorso per decreto ingiuntivo, non
è stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo al maggio 2024, giacché dal mese di giugno 2024 la Canon Italia Spa, datore di lavoro di , provvede Parte_1 al versamento diretto in favore della di quanto disposto dal Tribunale di CP_1
Teramo a titolo di contributo al mantenimento” (cfr. p. 2 comparsa di costituzione;
p. 3 comparsa conclusionale), riferendosi quindi la somma oggetto di ingiunzione al periodo che va dal mese di gennaio 2020 (individuato come dies
a quo nel decreto collegiale di separazione n. 19999/2020) al mese di maggio
2024, posto che, invece, con riguardo alle mensilità successive - e quindi da giugno 2024 - è stato appunto attivato lo strumento stragiudiziale di tutela del pagamento diretto di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., che infatti prevede espressamente che il terzo (nel caso di specie, Canon Italia S.p.A.) è tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese successivo a quello in cui gli è stata effettuata la notificazione, e quindi, appunto, da giugno 2024.
In altri termini, la somma di cui la sig.ra ha chiesto e ottenuto CP_1
l'ingiunzione di pagamento, oggi opposta, concerne gli arretrati, come peraltro riconosciuto dallo stesso opponente in citazione, laddove afferma che la
“eventuale differenza” (rispetto alle somme trattenute dal datore di lavoro Canon
Italia S.p.A.) “non può che riguardare gli arretrati”.
Ciò precisato, con riguardo alle modalità di recupero di tali arretrati, il sig. , come anticipato, ha censurato la condotta della sig.ra la Pt_1 CP_1 quale, “piuttosto che eseguire il titolo esecutivo già in suo possesso (decreto del
Tribunale di Teramo), ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo che oggi si oppone, al solo fine di vessar”lo, bollando l'intrapresa azione monitoria come pretestuosa ed abusiva, dunque, in violazione dei limiti enucleati dalla giurisprudenza in tema di duplicazione di titoli esecutivi.
In verità, preme al Tribunale evidenziare che, proprio sulla base della giurisprudenza di legittimità e di merito citata sul punto dall'opponente,
7 l'azione monitoria avanzata dalla sig.ra è priva del paventato carattere CP_1 vessatorio e non conduce ad una illegittima duplicazione di titolo esecutivo.
Infatti, posto che “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli. Tale possibilità, tuttavia, incontra una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. In particolare, occorre che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l'introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l'ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo.” (cfr. da ultimo Cass. civ., 13 settembre 2021 n. 24646), nel caso di specie, la sig.ra sin dalla fase monitoria, ha effettivamente palesato CP_1 il proprio interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore - rispetto al predetto decreto collegiale n. 19999/2020 dell'intestato Tribunale - titolo esecutivo, interesse che è rappresentato dalla mancata (e debitamente documentata, cfr. doc. 2 allegato al ricorso monitorio) accettazione, da parte della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania, del citato decreto collegiale ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale (decreto, questo, che effettivamente è sì titolo esecutivo, ma non ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale), essendo stata per l'effetto “costretta” ad agire in via monitoria e ciò espressamente “al fine di ottenere un titolo utile in tal senso”.
Ancora, sempre la pronuncia di merito citata dall'opponente a pag. 4 dell'atto di citazione specifica che, “per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona. perché ha ormai consumato l'azione. e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato: non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta (n.d.r.: ma, come visto, non è questo il caso)
l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe”.
Di conseguenza, rispetto al primo titolo esecutivo rappresentato dal decreto collegiale di separazione n. 19999/2020, il successivo titolo conseguito dalla sig.ra che è appunto rappresentato dal decreto ingiuntivo (qui CP_1 opposto), è all'evidenza sorretto da un concreto ed autonomo interesse ad
8 agire, essendo volto a trarre un vantaggio concreto che invece l'altro titolo (il decreto collegiale) non è stato in grado di assicurarle, essendo stato infatti rifiutato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania per l'iscrizione di ipoteca giudiziale richiesta in danno del sig. , risultando così Pt_1 sconfessata la tesi coltivata dall'opponente in ordine alla presunta illegittima duplicazione di titoli.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va rigettata l'opposizione spiegata dal sig. ed integralmente confermato il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 942/2024.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa ed in applicazione, peraltro, dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della concreta attività difensiva espletata, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della istruttoria espletata in maniera eminentemente documentale;
inoltre, l'opponente, risultato integralmente soccombente, deve essere condannato anche alla refusione delle spese del procedimento monitorio (per € 685,00), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2832/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da vverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 942/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 16 ottobre 2024 e comunicato in data 5 novembre 2024, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA lla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22%
e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 685,00.
Così deciso in Teramo, il 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281-quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2832 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: , nato a [...] il 22 ottobre Parte_1 C.F._1
del 1964, elettivamente domiciliato a Messina, in via Cesare Battisti n. 191, presso e nello studio dell'Avv. Fulvio Sammartano, che lo rappresentata e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 27 maggio 1969, elettivamente domiciliata a Teramo, in via
Alfonso Gasbarrini n. 20, presso e nello studio degli Avv.ti Paola Filipponi e
Rodolfo Giampietro, i quali la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione del 23 settembre 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. depositato in data 11 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Teramo, la sig.ra ha chiesto ed ottenuto (nel Controparte_1
1 procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 2222/2024) il decreto ingiuntivo n. 942/2024, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare la Parte_1 somma di € 30.500,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto di ingiunzione, emesso in data 16 ottobre
2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024 e tempestivamente notificato dalla ricorrente il 20 novembre 2024, il sig.
ha spiegato opposizione mediante atto di citazione, ritualmente Pt_1 notificato, con il quale, convenendo in giudizio la sig.ra ha chiesto CP_1 all'intestato Tribunale di: “1) Preliminarmente, nell'ipotesi in cui fosse domandata la concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, si chiede sin d'ora che tale istanza sia ritenuta e dichiarata inammissibile e infondata, e come tale rigettata 2) Nel merito, revocare e/o comunque porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti;
3) Ritenere e dichiarare, non dovute le somme ingiunte;
4) In via istruttoria, si chiede ammettersi la documentazione versata in atti con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova nelle apposite scansioni processuali”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 12 febbraio 2025, dichiarata la contumacia della sig.ra è stata differita la prima Controparte_1 udienza di comparizione delle parti al giorno 13 maggio 2025.
A tale udienza, il Tribunale, (i) preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio, in data 2 aprile 2025, di parte opposta, (ii) dichiarata inammissibile la memoria di parte opponente n. I ex art. 171-ter c.p.c., siccome depositata in data 4 aprile 2025 e quindi in spregio al termine previsto “a pena di decadenza” dall'art. 171-ter c.p.c. e (iii) preso atto della mancata presentazione di richieste istruttorie, ha revocato la contumacia di parte opposta e fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23 settembre 2025, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
A tale udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta sostitutive d'udienza e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata non può essere accolta e, al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione ed alla conseguente integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa, ritiene il Tribunale proficuo ricostruire brevemente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto monitorio n. 942/2024 emesso in favore della sig.ra
[...]
con cui è stato ingiunto al sig. di pagare la somma di € CP_1 Parte_1
30.500,00 (oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge) per il mancato versamento, da gennaio 2020 a maggio 2024, di somme dovute a titolo di mantenimento economico delle figlie minori nate dalla cessata relazione sentimentale intrattenuta in passato con la parte ricorrente (oggi opposta).
Più nello specifico, nel ricorso monitorio, la sig.ra – premesso CP_1 che in data 26 novembre 2020 l'intestato Tribunale ha emesso il decreto collegiale n. 19999/2020 che ha, inter alia, posto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contributo al mantenimento delle figlie minori e per Per_1 Per_2 la somma complessiva mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2020 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% – ha rappresentato che il sig. , nel periodo ricompreso da gennaio 2020 a Pt_1 maggio 2024, ha provveduto a corrispondere complessivamente la sola somma di € 1.300,00, rimanendo pertanto debitore del rimanente importo pari a €
30.500,00; quindi, in data 13 marzo 2024, la sig.ra ha notificato al sig. CP_1
il decreto collegiale n. 19999/2020, contestualmente ad atto di precetto, Pt_1 con successiva richiesta, avanzata dalla sig.ra presso la Conservatoria CP_1 dei Registri Immobiliari di Catania, di iscrizione di ipoteca giudiziale in danno del sig. ; tuttavia, avendo la Conservatoria rifiutato la predetta Pt_1 formalità richiesta sul presupposto della inidoneità del decreto collegiale ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, la sig.ra per ottenere un titolo CP_1 utile in tal senso, ha proposto ricorso monitorio per la predetta somma di €
30.500,00 ex adverso non versata per il mantenimento della prole in relazione al periodo ricompreso da gennaio 2020 a maggio 2024, che è stato accolto dal
Tribunale.
3 Con l'opposizione interposta avverso il predetto decreto ingiuntivo, il sig. ha rappresentato e dedotto in sintesi che: Pt_1
- la sig.ra ha omesso di riferire al Tribunale che la stessa ha notificato CP_1 atto di precetto non soltanto ad esso resistente, ma anche, ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., in data 26 marzo 2024, alla società alle dipendenze della quale esso opponente presta attività lavorativa, e cioè Canon Italia S.p.A., la quale, infatti, da giugno 2024, provvede a trattenere la somma mensile di €
600,00 (come da buste paga allegate, risultando, alla data di redazione della presente opposizione, trattenuti complessivi € 3.000,00) ed a versarla direttamente sul conto corrente della sig.ra CP_1
- quanto alla “eventuale differenza, che non può che riguardare gli arretrati”, la sig.ra anziché “eseguire il titolo esecutivo già in suo possesso (decreto CP_1 del Tribunale di Teramo), ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo che oggi si oppone, al solo fine di vessare ulteriormente lo e gravarlo, tra l'altro, di Pt_1 ulteriori spese”;
- inoltre, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo, astrattamente non vietata, trova, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti principi dell'ordinamento, quali il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio, il principio dell'interesse ex art. 100 c.p.c., che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto ed il principio di divieto di abuso del diritto il desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- controparte, tra l'altro sottoponendo all'attenzione del Tribunale una versione non veritiera dei fatti, ha violato tutti i predetti principi, dovendosi in conclusione dichiarare inammissibile la duplicazione di un titolo esecutivo laddove il creditore non ne tragga un vantaggio effettivo come nel caso di specie, in cui la sig.ra sta già fruttuosamente agendo, in CP_1 forza del titolo in suo possesso, per il recupero delle somme dovute da esso opponente.
Costituendosi in giudizio, la sig.ra dopo aver precisato che le CP_1 distinte di bonifico depositate da controparte con il doc. 6 riguardano
4 pagamenti antecedenti rispetto alla data del gennaio 2020 e sono dunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, (i) ha evidenziato che, a ben vedere, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non è stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo a maggio 2024, proprio perché (riconosce pacificamente che) dal mese di giugno 2024 la Canon Italia S.p.A., datore di lavoro del sig.
, provvede al versamento diretto in favore di essa opposta di quanto Pt_1 disposto dal Tribunale di Teramo a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e inoltre (ii) ha sottolineato, con riferimento all'avversaria eccezione di duplicazione del titolo esecutivo, che l'azione monitoria intrapresa, lungi dal costituire “abuso del diritto con carattere vessatorio”, si è resa necessaria perché, come rappresentato già nel ricorso monitorio, la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania ha rifiutato l'iscrizione di ipoteca giudiziale richiesta in danno del sig. , in quanto il decreto Pt_1 collegiale n. 19999/2020 non è considerato idoneo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Ciò posto, va anzitutto ribadita la inammissibilità - già rilevata all'udienza del 13 maggio 2025 - della memoria di parte opponente n. I ex art. 171-ter c.p.c., siccome depositata in data 4 aprile 2025 e quindi in spregio al termine previsto “a pena di decadenza” dall'art. 171-ter c.p.c., giacché il deposito di tale memoria sarebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, almeno quaranta giorni prima dell'udienza del 13 maggio 2025 (come peraltro espressamente rammentato in sede di decreto ex art. 171-bis c.p.c.), e quindi entro il 3 aprile 2025.
Con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. tempestivamente depositata
(in data 23 aprile 2025), l'opponente, testualmente, “Come mezzo di prova, al fine di dimostrare quanto indicato nell'atto di opposizione e nelle successive memorie e, cioè, che la eventuale iscrizione ipotecaria non garantirebbe comunque quanto dalla CA paventato, si deposita accordo di separazione personale del 20.11.20217, depositato in
Cancelleria del Tribunale di Catania, il successivo 23.11.2017.” (questo il contenuto integralmente trascritto della predetta memoria): così facendo, la difesa del sig.
ha tentato di far “rientrare” nel processo la difesa coltivata nella – Pt_1 dichiarata inammissibile – memoria n. I e lo ha fatto surrettiziamente, giacché, contrariamente a quanto riferito, l'accordo di separazione personale (con altra donna) del 2 novembre 2017 allegato alla seconda memoria non è in alcun
5 modo volto a “dimostrare quanto indicato nell'atto di opposizione”, completamente silente sul punto, ma semmai quanto argomentato (solo) nella memoria n. I, dichiarata inammissibile.
Ciò chiarito, come anticipato, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
È in atti la prova che Canon Italia S.p.A., alle dipendenze della quale il sig. svolge attività lavorativa, è stata destinataria di una richiesta di Pt_1 pagamento diretto ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., motivo per cui, dal mese successivo alla notifica e quindi dal mese di giugno 2024, la citata datrice di lavoro trattiene la somma mensile di € 600,00 dallo stipendio del lavoratore, qui parte opponente (risultando, alla data di redazione dell'opposizione, trattenuto l'importo complessivo di € 3.000,00) e la versa direttamente su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
In particolare, il trattenimento, ad opera di Canon Italia S.p.A., della somma mensile di € 600,00 dallo stipendio del sig. è documentalmente Pt_1 dimostrato dall'allegato n. 4, contenente le buste paga di quest'ultimo relative ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2024, recanti tutte, al codice “7567”, la descrizione “ per Parte_2
l'importo appunto di € 600,00, oltre che dall'allegato n. 3, che contiene la comunicazione del terzo Canon Italia S.p.A., con la quale questa ha notiziato il proprio dipendente del fatto che, “come comunicato il 24 giugno 2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 37 e in ottemperanza a quanto previsto nel provvedimento del
Tribunale di Teramo N.R.C.2167 12019 e conseguente atto di precetto notificato in data 26.03.2024, a partire dal mese di giugno 2024 e sino a diversa comunicazione da parte degli organi giudiziari competenti, provvederemo a trattenere dalle Sue spettanze la somma netta di €. 600,00 per versarla direttamente alla Sua creditrice Sig.ra
[...] sul conto corrente reso noto alla Società, Ad oggi, l'importo Parte_3 complessivo trattenuto, e versato alla creditrice, ammonta a € 3.000,00”.
Ora, l'odierno opponente sostiene che, godendo già la sig.ra di CP_1 un titolo esecutivo, rappresentato dal decreto collegiale del Tribunale di
Teramo n. 19999/2020 che prevede l'obbligo di mantenimento per € 600,00 mensili, la stessa, con l'intrapresa azione monitoria, abbia inteso ottenere, ed ottenuto, un ulteriore titolo (qui opposto) “al solo fine di vessare ulteriormente lo
e gravarlo, tra l'altro, di ulteriori spese”, indulgendo “nell'abuso del diritto Pt_1
6 con carattere “vessatorio”, posto che “il titolo in suo possesso assicuri già il risultato intrapreso con la nuova azione”, citando, sul punto, giurisprudenza che ha individuato i limiti/principi entro i quali è consentita la duplicazione di un titolo esecutivo.
La difesa coltivata dall'opponente non coglie nel segno.
Anzitutto, è doveroso sottolineare quanto già enfatizzato nella comparsa di costituzione di parte opposta, e cioè che, “nel ricorso per decreto ingiuntivo, non
è stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo al maggio 2024, giacché dal mese di giugno 2024 la Canon Italia Spa, datore di lavoro di , provvede Parte_1 al versamento diretto in favore della di quanto disposto dal Tribunale di CP_1
Teramo a titolo di contributo al mantenimento” (cfr. p. 2 comparsa di costituzione;
p. 3 comparsa conclusionale), riferendosi quindi la somma oggetto di ingiunzione al periodo che va dal mese di gennaio 2020 (individuato come dies
a quo nel decreto collegiale di separazione n. 19999/2020) al mese di maggio
2024, posto che, invece, con riguardo alle mensilità successive - e quindi da giugno 2024 - è stato appunto attivato lo strumento stragiudiziale di tutela del pagamento diretto di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., che infatti prevede espressamente che il terzo (nel caso di specie, Canon Italia S.p.A.) è tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese successivo a quello in cui gli è stata effettuata la notificazione, e quindi, appunto, da giugno 2024.
In altri termini, la somma di cui la sig.ra ha chiesto e ottenuto CP_1
l'ingiunzione di pagamento, oggi opposta, concerne gli arretrati, come peraltro riconosciuto dallo stesso opponente in citazione, laddove afferma che la
“eventuale differenza” (rispetto alle somme trattenute dal datore di lavoro Canon
Italia S.p.A.) “non può che riguardare gli arretrati”.
Ciò precisato, con riguardo alle modalità di recupero di tali arretrati, il sig. , come anticipato, ha censurato la condotta della sig.ra la Pt_1 CP_1 quale, “piuttosto che eseguire il titolo esecutivo già in suo possesso (decreto del
Tribunale di Teramo), ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo che oggi si oppone, al solo fine di vessar”lo, bollando l'intrapresa azione monitoria come pretestuosa ed abusiva, dunque, in violazione dei limiti enucleati dalla giurisprudenza in tema di duplicazione di titoli esecutivi.
In verità, preme al Tribunale evidenziare che, proprio sulla base della giurisprudenza di legittimità e di merito citata sul punto dall'opponente,
7 l'azione monitoria avanzata dalla sig.ra è priva del paventato carattere CP_1 vessatorio e non conduce ad una illegittima duplicazione di titolo esecutivo.
Infatti, posto che “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli. Tale possibilità, tuttavia, incontra una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. In particolare, occorre che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l'introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l'ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo.” (cfr. da ultimo Cass. civ., 13 settembre 2021 n. 24646), nel caso di specie, la sig.ra sin dalla fase monitoria, ha effettivamente palesato CP_1 il proprio interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore - rispetto al predetto decreto collegiale n. 19999/2020 dell'intestato Tribunale - titolo esecutivo, interesse che è rappresentato dalla mancata (e debitamente documentata, cfr. doc. 2 allegato al ricorso monitorio) accettazione, da parte della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania, del citato decreto collegiale ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale (decreto, questo, che effettivamente è sì titolo esecutivo, ma non ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale), essendo stata per l'effetto “costretta” ad agire in via monitoria e ciò espressamente “al fine di ottenere un titolo utile in tal senso”.
Ancora, sempre la pronuncia di merito citata dall'opponente a pag. 4 dell'atto di citazione specifica che, “per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona. perché ha ormai consumato l'azione. e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato: non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta (n.d.r.: ma, come visto, non è questo il caso)
l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe”.
Di conseguenza, rispetto al primo titolo esecutivo rappresentato dal decreto collegiale di separazione n. 19999/2020, il successivo titolo conseguito dalla sig.ra che è appunto rappresentato dal decreto ingiuntivo (qui CP_1 opposto), è all'evidenza sorretto da un concreto ed autonomo interesse ad
8 agire, essendo volto a trarre un vantaggio concreto che invece l'altro titolo (il decreto collegiale) non è stato in grado di assicurarle, essendo stato infatti rifiutato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania per l'iscrizione di ipoteca giudiziale richiesta in danno del sig. , risultando così Pt_1 sconfessata la tesi coltivata dall'opponente in ordine alla presunta illegittima duplicazione di titoli.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va rigettata l'opposizione spiegata dal sig. ed integralmente confermato il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 942/2024.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa ed in applicazione, peraltro, dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della concreta attività difensiva espletata, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della istruttoria espletata in maniera eminentemente documentale;
inoltre, l'opponente, risultato integralmente soccombente, deve essere condannato anche alla refusione delle spese del procedimento monitorio (per € 685,00), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2832/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da vverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 942/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 16 ottobre 2024 e comunicato in data 5 novembre 2024, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA lla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22%
e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 685,00.
Così deciso in Teramo, il 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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