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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4048/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Armando Talarico Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c del 23.10.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando, in particolare, che l'ausiliare non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui era affetto.
Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Istruita a mezzo CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è tempestiva in quanto, a fronte del decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. - comunicato il 15.9.2024 - la parte ricorrente ha depositato in data 18.9.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU e introdotto il presente giudizio con ricorso del 23.10.2024.
Ciò detto, giova rilevare, quanto al merito, che l'art. 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118 prevede il diritto alla pensione di inabilità per soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che siano invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100% che non possiedano redditi superiori a quelli stabiliti in via legislativa periodicamente aggiornati.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per la pensione di invalidità civile sussiste.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – Persona_1 vedi elaborato depositato il 6.4.2025) ha accertato che le patologie da cui parte ricorrente è affetta comportano una invalidità al 100% e secondo il consulente detto quadro clinico può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa (7.9.2023).
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine allo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 riconosciuto nella consulenza tecnica siccome non oggetto di domanda giudiziale (e di quesito peritale) né in merito alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2 dichiara che parte ricorrente è persona con invalidità in misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa (7.9.2023); condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.933,50 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza medica alla cui liquidazione provvede CP_1 con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4048/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Armando Talarico Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c del 23.10.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando, in particolare, che l'ausiliare non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui era affetto.
Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Istruita a mezzo CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è tempestiva in quanto, a fronte del decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. - comunicato il 15.9.2024 - la parte ricorrente ha depositato in data 18.9.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU e introdotto il presente giudizio con ricorso del 23.10.2024.
Ciò detto, giova rilevare, quanto al merito, che l'art. 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118 prevede il diritto alla pensione di inabilità per soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che siano invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100% che non possiedano redditi superiori a quelli stabiliti in via legislativa periodicamente aggiornati.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per la pensione di invalidità civile sussiste.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – Persona_1 vedi elaborato depositato il 6.4.2025) ha accertato che le patologie da cui parte ricorrente è affetta comportano una invalidità al 100% e secondo il consulente detto quadro clinico può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa (7.9.2023).
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine allo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 riconosciuto nella consulenza tecnica siccome non oggetto di domanda giudiziale (e di quesito peritale) né in merito alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2 dichiara che parte ricorrente è persona con invalidità in misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa (7.9.2023); condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.933,50 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza medica alla cui liquidazione provvede CP_1 con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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