CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 879/2020 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICCICHE' Parte_1 C.F._1
LUCA, giusta procura in atti
Appellante
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
pagina 1 di 22 (C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._3 Controparte_5
, tutti con il patrocinio dell'avv. RECUPERO PIETRO, giusta procura in atti C.F._4
(C.F. ) Controparte_6
(EREDE ) E_ Controparte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLICA GASPARE, CP_7 C.F._5
giusta procura in atti
Appellati
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania l' , Controparte_2 _9
, e (quest'ultima
[...] Controparte_5 Controparte_1 E_
quale erede di ) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_6
Tribunale adito, rejectis contrariis, ritenere e dichiarare: - la esclusiva responsabilità e colpa per le rispettive competenze dei convenuti OT.SA , OT. , OT. Controparte_5 Controparte_6 CP
, OT. nella causazione del danno alla salute e della possibilità futura di
[...] Controparte_9
procreare della IG.ra a seguito dell'asportazione dell'utero e delle ovaie avuta in Parte_1
conseguenza della perdita del feto alla 17° settimana di gravidanza e degli esiti cicatriziali conseguenti all'intervento di asporto con danno biologico e morale;
- L'obbligo dell'AZ.
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., presso cui i convenuti Controparte_2
OT.ri , , e prestavano servizio Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
all'epoca dei fatti, di risarcire in solido con essi tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati pagina 2 di 22 all'attrice a seguito dell'errata diagnosi e degli interventi subiti;
- di conseguenza, la condanna, in solido, dei OT.ri , e e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
Cont dell' in persona del suo Controparte_11
legale rappresentante p.t. in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 422.126,37 a titolo di integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti in narrativa o nella diversa somma che il tribunale dovesse ravvisare. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti e l' , Controparte_2 _9
, che così concludevano: “Il Tribunale adito,
[...] Controparte_5 Controparte_1
contrariis rejectis, voglia, nel merito - ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e, per l'effetto rigettarla;
- in subordine, ridurla a quanto di ragione in esito alle risultanze processuali. – rigettare la domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi”.
In corso di causa venivano assunte le prove orali chieste dalle parti e veniva disposta una ctu medico legale allo scopo di accertare la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai convenuti.
Il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso di e tempestivamente riassunto Controparte_6
dall'attrice. Si costituiva in giudizio n.q. di erede del , e E_ CP_6
così concludeva: “ Voglia l'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale, cotrariis rejectis, - in primo luogo ritenere e dichiarare l'estraneità del OT. , ed oggi della sua unica erede, alle pretese Controparte_6
risarcitorie connesse a quanto narrato nella citazione ai punti da 3 a 7, ivi comprese quelle motivate su una supposta inadeguatezza dell'informazione alla paziente;
- rigettare, perché infondata e sfornita di prova, ogni altra pretesa avanzata dall'attrice; - condannarla a spese e compensi del giudizio, ivi compreso quelle relative all'espletata CTU medico legale. Salvis iuribus”.
Con sentenza n. 871/2020 il Tribunale di Catania così decideva: “ Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 4538/12 R.G.; in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice con atto di citazione notificato in data 13.04.2012: condanna la Controparte_2
pagina 3 di 22 ” , quale erede di Controparte_2 CP2 E_
, e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
della somma di €.2.740,89, con la rivalutazione monetaria dall'agosto 2007 e Parte_1
gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente sentenza e, sul coacervo, con gli interessi legali fino al soddisfo;
rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_5
condanna la CO
quale erede di , e E_ Controparte_6 Controparte_1 _9
, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA, in favore dell'erario. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento, in via definitiva ed in solido, a carico della
[...]
, quale erede di CO E_
, e ”. Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - nel merito: confermare la responsabilità, così come accertata, dell' RT
e dei OT.ri , e della IG.ra
[...] Controparte_9 Controparte_1
(quale erede del OT. ), per l'omeSA Controparte_15 Controparte_6
predisposizione del drenaggio in occasione dell'intervento chirurgico a cui la sig.ra è stata Parte_1
sottoposta in data 14.08.2007; in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, altresì, la responsabilità
della OT.SA e dell' CP_5 RT
presso la quale la steSA prestava servizio all'epoca dei fatti per il danno da omeSA informazione ed il danno alla salute, così come descritti nei motivi di appello, cagionati alla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto - condannare l' , in persona RT
del suo legale rappresentante p.t., presso cui i OT.ri , Controparte_9 Controparte_5 CP
pagina 4 di 22 e prestavano servizio all'epoca dei fatti, e questi ultimi, in solido, al CP Controparte_6
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla sig.ra che si Parte_1
quantificano in €422.126,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti narrati sino al soddisfo ovvero al pagamento della diversa somma che Codesta Ill.ma Corte di Appello ritenga congrua. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati per contestare la fondatezza del proposto gravame, del quale hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza parziale del 31.10.2022, depositata il 3.11.2022, questa Corte ha così statuito: “rigetta l'appello nei confronti di e , Controparte_9 Controparte_1 E_
erede di;
condanna a rifondere ad ed a Controparte_6 Parte_1 Controparte_9 CP
le spese del presente grado di giudizio che quantifica in complessive € 6.780,00 per compensi,
[...]
di cui euro 2.090,00 per la fase di studio, € 1.215,00 per la fase introduttiva, € 3.475,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che quantifica in € 6.780,00 per E_
compensi, di cui euro 2.090,00 per la fase di studio, € 1.215,00 per la fase introduttiva, € 3.475,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Dpr 30 maggio 2002, n. 115. Rimette sul ruolo, come da separata ordinanza, la causa relativa all'appello proposto nei confronti di e dell' Controparte_5 CO
”.
[...]
Con ordinanza in pari data, inoltre, questa Corte, “ritenuto che è pacifico tra le parti, così come affermato dal primo giudice e non contestato da alcuno, che: a) la presenta la Parte_1
malformazione nota come “utero bicorne unicolle”; b) l'anzidetta malformazione avrebbe potuto esserle diagnosticata dalla dott.SA nel giugno 2007 durante i controlli a cui la steSA si era Per_1
sottoposta dopo l'insorgere dello stato di gravidanza;
c) nessuna informazione sulle sue condizioni di pagina 5 di 22 salute e sui pericoli a cui poteva andare incontro le fu fornita dalla dott.SA ”, ha disposto la Per_1
rinnovazione della ctu, nominando un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista in ginecologia, al quale ha conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “- accertare il motivo della rottura dell'utero della Imbrogliera;
- accertare se detta rottura è una possibile conseguenza della malformazione dell'utero da cui l'appellante è affetta;
in caso di risposta positiva,
indicare se vi sono trattamenti sanitari che si sarebbero potuti adottare per evitare la suddetta rottura ovvero ridurne il rischio e quali sarebbero stati gli effetti (se neceSAriamente perdita del feto); se tra detti trattamenti vi era anche quello di interruzione volontaria della gravidanza”.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituito seppure Controparte_6
ritualmente citato.
L'appello proposto da per quanto non già deciso con la sentenza parziale del Parte_1
31.10/3.11.2022, è parzialmente fondato e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, così come esposti anche dal primo Giudice, risulta che:
1) nel mese di maggio del 2007 l' , già madre di due figli, scopriva di essere incinta;
Parte_1
2) in data 1.6.2007 si sottoponeva ad ecografia eseguita dal dott. presso l'AOU V. Persona_2
Emanuele, all'esito della quale veniva informata di essere affetta dalla malformazione uterina nota come “Utero unicolle e bicorne”;
3) in data 28.6.2007 si sottoponeva ad ecografia eseguita dal medico sempre Controparte_5
presso la medesima struttura sanitaria, la quale non confermava la diagnosi di “Utero unicolle e bicorne”;
4) in data 23.7.2007 si sottoponeva ad altra ecografia eseguita sempre dalla presso la steSA CP_5
struttura sanitaria, all'esito della quale le veniva confermato il decorso normale della gravidanza;
pagina 6 di 22 5) in data 13.8.2007 a causa di dolori acuti alla regione addominale si recava presso la II Divisione di
Ostetricia e Ginecologia della struttura ospedaliera appellata ove i sanitari diagnosticavano la malformazione sopra indicata “con rottura del collo uterino destro” e procedevano (nelle persone degli appellati , e ), nella notte tra il 13 ed il 14.8.2007, ad Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
intervento di urgenza di “Isterectomia totale ed annessiectomia bilaterale con conseguente perdita dell'utero e del feto alla diciassettesima settimana di gravidanza”;
6) i predetti medici chirurghi “omettevano, nella fase post operatoria di applicare gli opportuni sistemi di drenaggio” causando “la formazione di un coagulo di liquidi interni”;
7) al fine di eliminare l'anzidetto coagulo l' si ricoverava presso l'Ospedale con Parte_1 CP6
diagnosi di “maSA addominale” per la cui eliminazione si rendeva neceSArio nuovo intervento chirurgico eseguito in data 5.9.2007, con diagnosi di dimissioni di “ematoma intraperitoneale”.
Per come esposto in precedenza, il Tribunale di Catania ha riconosciuto ed affermato soltanto la responsabilità dei medici , e per la condotta dagli stessi posta in essere in CP_6 CP _9
occasione dell'intervento eseguito in data 14.8.2007 senza adottare idonei meccanismi di drenaggio e li ha condannati al risarcimento del danno nella misura indicata in sentenza;
ha, invece, rigettato le domande proposte nei confronti di in forza delle conclusioni rassegnate dal CTU Controparte_5
nominato nel corso di quel giudizio, motivando nei seguenti termini: “In estrema sintesi il CTU ha
premesso che la malformazione di “Utero bicorne unicolle” incide in maniera consistente sulla
possibilità di portare a buon esito la gravidanza ma non comporta di per sé un aumento del rischio di
rottura dell'utero, in caso di gravidanza, che ricorre, soltanto, nel caso in cui l'embrione si annidi nel
corno atresico (circostanza, questa, di cui non sussiste evidenza nel caso a mani), ed ha quindi
osservato che i trattamenti sanitari della cui mancata esecuzione l'attrice si è doluta non avrebbero
mai potuto essere effettuati durante lo stato di gravidanza e sarebbero serviti soltanto (se, come detto,
fossero stati eseguiti prima dell'insorgenza della gravidanza) ad aumentare la prognosi favorevole
della steSA, in tal modo escludendo che la mancata esecuzione dei trattamenti sanitari in questione
pagina 7 di 22 presentasse quale che sia incidenza sul rischio (come detto di per sé non connaturato alla
malformazione di cui l'attrice soffriva e nemmeno dipendente dal sopraggiunto stato di gravidanza) di
rottura dell'utero. Il CTU quindi concludeva sostenendo che: “1. non siano ravvisabili profili di
responsabilità in capo agli odierni convenuti riguardo la gestione dello stato di gravidanza presentato
dalla . Le condotte poste in essere sono adeguate alle esigenze che il caso in oggetto Parte_1
concretamente presentava, essendosi essi limitati alla effettuazione di periodici controlli clinico-
strumentali, così come, peraltro, indicato dalla letteratura scientifica internazionale;
2. non può non
segnalarsi l'omeSA informazione riguardo la cattiva prognosi gravidica conneSA alla presenza di
utero bicorne unicolle. In tal modo, l' è stata privata della possibilità di abortire Parte_1
volontariamente, prima che la gravidanza spontaneamente di interrompesse a causa della patologia
malformativa che la affliggeva”.
Il CTP dell'attrice, nelle sue osservazioni (poi riprese anche in sede di comparsa conclusionale), ha
sostenuto invece che, in generale, l'utero bicorne unicolle sarebbe esposto a maggiore rischio di
rottura e che comunque, nel caso in esame, ricorreva la specifica situazione connotata da rischio di
rottura, già evidenziata dal CTU, in quanto l'embrione si era annidato nel corno piccolo dell'utero
della , sì come era dato evincere dal certificato a firma del dott. in data 1.6.2007 Parte_1 Per_2
(già sopra riportato), in cui è scritto che la camera gestazionale con l'embrione era contenuta
all'interno “di piccolo corno uterino destro”.
Sul punto il CTU ha però risposto soddisfacentemente alle osservazioni, evidenziando che, nella
letteratura scientifica (ed anche secondo quella citata dall'attrice), l'aumento del rischio di rottura
dell'utero unicorne e bicolle, in caso di gravidanza, sussiste nel solo caso di annidamento
dell'embrione nel corno atresico (ossia mancante di pervietà), e che non sussistono evidenze, nemmeno
desumibili dagli esami effettuati sull'utero della dopo la sua asportazione, tali da Parte_1
dimostrare che il “piccolo” corno rilevato dal dott. nella ecografia dallo stesso eseguita Per_2
(all'interno del quale era annidato l'embrione), fosse un corno atresico (v. relazione finale di CTU e
pagina 8 di 22 chiarimenti resi a seguito di richiamo da parte del g.i. che, nella loro parte conclusiva, di seguito si
trascrivono: “La condizione malformativa presentata dalla (utero bicorne unicolle) è Parte_1
caratterizzata da una scarsa prognosi gravidica, per l'elevata incidenza di aborto che la caratterizza.
Secondo uno studio effettuato alcuni anni addietro su 486 gravidanze, solo il 49.9% di esse è stato
portato regolarmente a termine con la nascita di un feto vivo. In tutti gli altri casi, si è verificata
gravidanza ectopica (2.7%), aborto nel primo trimestre (24.3%), aborto nel secondo trimestre (9.7%),
parto prematuro (20.1%), morte intrauterina del feto (10.5%). Per quanto, invece, riguarda il
verificarsi della rottura dell'utero, giova rilevare come tale temibile complicanza rappresenti una
evenienza rarissima riscontrabile soltanto in caso di gravidanze decorse all'interno di un corno
atresico. Come già riportato nella risposta alle note controdeduttive a firma del dott. Persona_3
non v'è prova, neanche attingendo alle risultanze dell'esame istologico effettuato sul pezzo anatomico
asportato alla Imbrogliera, che, nel caso di specie, si sia verificata una tale evenienza. Ovvero, non v'è
evidenza della presenza di un corno atresico).
Nessuna ulteriore obiezione al ragionamento esposto dal CTU è stata formulata dall'attrice di talché,
apparendo logico ed anche adeguatamente fondato sulla scienza medica di settore e sulle evidenze
concrete del caso di specie (difetto di prova della presenza di corno uterino atresico) quanto sostenuto
dal predetto consulente, le anzidette conclusioni meritano di essere assunte e condivise dal tribunale.
Ne consegue che deve ritenersi infondato l'assunto dell'attrice secondo cui alla omeSA diagnosi della
malformazione uterina sarebbe conseguita la mancata somministrazione delle cure adeguate al caso di
specie che, qualora praticate, avrebbero potuto evitare la morte del feto e l'asportazione dell'utero e
delle ovaie, atteso che, come evidenziato dal CTU (senza che sul punto sia stata avanzata alcuna
osservazione) a gravidanza in corso, non si sarebbe potuto praticare alcuno dei trattamenti indicati
dalla e considerato che comunque gli stessi – qualora eseguiti prima della gravidanza – Parte_1
avrebbero potuto incidere soltanto sulla prognosi di parto di un feto vivo (e non già sul rischio di
rottura dell'utero).
pagina 9 di 22 Ciò posto va poi osservato come non soltanto difettino i presupposti per l'attribuzione, alla
responsabilità dei convenuti, del danno alla persona consistente nella perdita dell'utero e delle ovaie
conseguente alla operazione resasi neceSAria in via d'urgenza in relazione alle condizioni in cui la
steSA versava al momento del ricovero in data 13.8.2007, bensì difettino anche i presupposti per il
riconoscimento del risarcimento richiesto in relazione alla omeSA informazione dell' in Parte_1
merito alle ipotetiche conseguenze che sarebbero potute derivare dal progredire della gravidanza in
presenza della malformazione da cui la steSA era affetta.
Sul punto va preliminarmente ribadito come l'attrice ancori espreSAmente in citazione (ed anche nella
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., mentre è appena il caso di evidenziare come a nulla valga il
richiamo fatto soltanto in comparsa conclusionale, peraltro attraverso la mera trascrizione di alcune
massime giurisprudenziali, al generale diritto all'autodeterminazione) il difetto di informazione alla
impossibilità conseguitane di scegliere di interrompere la gravidanza “per evitare di andare incontro
alla rischio di perdere l'utero”.
A fronte di ciò, tuttavia, come sopra detto, l'esistenza della malformazione non comportava di per sé il
rischio di perdere l'utero con il progredire della gravidanza, tanto che lo stesso CTU, nel muovere
censura in merito alla omeSA informazione fornita alla paziente, chiariva che il difetto di
informazione riguardava la “cattiva prognosi gravidica conneSA alla presenza di utero bicorne
unicolle” e che la mancata informazione aveva privato l' “della possibilità di abortire Parte_1
volontariamente, prima che la gravidanza spontaneamente si interrompesse a causa della patologia
malformativa che la affliggeva”.
In altri termini, se l'attrice fosse stata informata che data la presenza di utero bicorne unicolle la
possibilità di partorire un feto vivo era inferiore al 50%, secondo il CTU avrebbe potuto scegliere di
abortire spontaneamente per evitare di proseguire una gravidanza la cui prognosi favorevole era
quella appena ricordata, e non già per evitare la rottura dell'utero (il cui, rischio, come ripetutamente
ricordato, era indipendente dalla malformazione).
pagina 10 di 22 L'anzidetta conclusione, però, non vale a dare ragione alla domanda attorea secondo la quale la
, qualora fosse stata informata, avrebbe abortito così evitando il rischio di perdere l'utero, Parte_1
atteso che, lo si ribadisce, non sussiste evidenza scientifica che il rischio in questione fosse connesso
alla malformazione.
Sotto diverso, concorrente, profilo, poi, va persino escluso che nella situazione data l'attrice avrebbe
potuto ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza anche ai sensi dell'art. 4, L. 194/78
(dovendosi osservare come alla detta norma vada fatto riferimento e non già a quella contenuta
nell'art 6, richiamato dai convenuti, atteso che la prima visita della dott.SA è avvenuta CP_5
entro i gg. 90 dall'insorgere della gravidanza e non dopo).
Invero, l'art. 4 citato stabilisce che: “Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi
novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto
o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al
suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è
avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un
consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a) , della legge 29 luglio 1975 numero
405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia” e
tuttavia, atteso che, come più volte ricordato, va scientificamente escluso che in presenza di utero
bicorne unicolle la prosecuzione della gravidanza di per sé comportasse il pericolo alla salute della
attrice nei termini dalla steSA prospettato (ossia pericolo di rottura dell'utero), si deve
conseguentemente escludere che, anche qualora l'attrice fosse stata informata, avrebbe potuto
interrompere volontariamente la gravidanza adducendo la presenza della malformazione ed il rischio
in questione.
Il rigetto, anche con riferimento al profilo in esame, della domanda attorea, tiene conto della
elaborazione della S.C. in tema di conseguenze del difetto di consenso informato nell'ambito
dell'attività medica, in cui si distingue l'incidenza dello stesso sulla salute del paziente e sul suo diritto
pagina 11 di 22 all'autodeterminazione (v. da ultimo Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985, secondo cui: “In
tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il
paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia
ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente
informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché
un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit
informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale
ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi
di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia
impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà
risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze
soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova
contraria”; e v. anche, sempre in tema di distinzione del diritto alla salute dal diritto
all'autodeterminazione, Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16892 e Cass., sez. III, 29 marzo 2019, n.
8756).
Nel caso di specie, come detto, l'attrice ha sostenuto che se fosse stata informata avrebbe scelto di
abortire per evitare il danno biologico alla sua persona, di cui ha chiesto il risarcimento, derivante
dalla perdita dell'utero e delle ovaie.
Come detto, però, questo danno non è conseguenza della mancata informazione perché la rottura
dell'utero (la quale secondo il CTU costituisce “evenienza rarissima”), si è determinata a prescindere
dalla malformazione e quindi il danno alla persona lamentato dall'attrice non dipende dalla mancanza
di informazione.
Di contro, la ha omesso di dolersi della mancanza di informazioni sul suo stato di salute e CP7
sulle prospettive della gravidanza lamentandosi, in ipotesi, della impossibilità, per questo motivo, di
accedere a più accurati ed attendibili accertamenti e della violazione del suo semplice diritto alla
pagina 12 di 22 autodeterminazione, di talché, anche a volere ammettere che la mera possibilità di evitare
l'interruzione spontanea della gravidanza poSA giustificarne la interruzione volontaria ai sensi degli
artt. 4 e 6 L. 194/78, resta fermo che l'anzidetto diritto non è stato azionato dall'attrice.
In parte qua, conseguentemente, la domanda giudiziale dell'attrice (rivolta alla dott.SA ed CP_5
alla ), va rigettata”. CO
Ciò esposto, con il primo motivo di appello l' ha censurato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui non si è tenuto conto che “l'omeSA informazione si pone certamente in rapporto di
causalità con la lesione della libertà di autodeterminazione che si è concretizzata, nel caso di specie,
nell'aver impedito alla sig.ra di valutare in maniera consapevole la scelta di proseguire la Parte_1
gravidanza, con conseguente danno non patrimoniale. L'omeSA/errata diagnosi, e la conseguente
mancata attuazione dei trattamenti previsti dalla scienza medica al ricorrere delle illustrate
circostanze, invece, hanno determinato, oltre alla perdita del frutto del concepimento, la lesione del
diritto alla salute rendendo indispensabile l'intervento chirurgico demolitorio consistito
nell'asportazione dell'utero e delle ovaie, determinando il conseguente danno biologico”.
Con il secondo motivo l' si è doluta della pronuncia del primo Giudice nella parte in cui ha Parte_1
escluso la responsabilità di . Controparte_5
Con il terzo motivo la sentenza di primo grado è stata criticata nella parte in cui ha escluso la sussistenza delle condizioni normativamente previste per consentire alla appellante di accedere all'interruzione di gravidanza ex art. 4 legge n. 194/1978.
I superiori motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione,
appaiono fondati e meritano di essere accolti tenuto conto delle conclusioni cui sono pervenuti i
CCTTU nominati nel corso del presente grado di giudizio.
Ed invero, i CCTTU, dopo avere ricostruito l'iter diagnostico e clinico sulla base dell'esame della documentazione in atti e dopo avere descritto la malformazione uterina della quale soffriva l' , hanno accertato che: Parte_1
pagina 13 di 22 - “la diagnosi posta dai sanitari dell'Ospedale S. Bambino del tipo di malformazione uterina di cui
parte attrice era affetta fu errata in quanto la grave complicanza emorragica che si realizzava non è
da attribuire alla rottura del corno uterino di un utero bicorne ma bensì alla rottura di un corno
rudimentario di utero unicorne sul quale si era impiantata la gravidanza. Ciò è dimostrato dall'esame
istologico che rileva l'assenza della cervice uterina nel corno uterino in cui si era impiantata la
gravidanza. Come è descritto nelle premesse cliniche l'utero bicorne presenta sempre la continuità
anatomica dei corni uterini con la cervice mentre il corno uterino rudimentario ne è privo”.
- “La rottura del corno uterino rudimentario fu conseguenza della malformazione uterina di cui parte
appellante era inconsapevolmente affetta causata dall'impianto della gravidanza in un abbozzo uterino
malformato. Come si riporta nelle considerazioni cliniche la rottura del corno uterino gravido
costituisce l'evoluzione clinica più frequente che si verifica nell'80-90% dei casi similari pur
dovendosi menzionare che l'evento clinico è estremamente raro”.
- “La vicenda clinica in esame appare caratterizzata da un negligente mancato approfondimento
diagnostico del tipo di malformazione uterina di cui parte attrice era affetta e la cui esistenza appare
documentata dall'esame ecografico eseguito nel corso della 7a settimana di amenorrea. La dott.SA
, che prese in carico la a partire dalla 11a settimana, trascurò di approfondire CP_5 Parte_1
con accertamenti mirati, quali l'ecografia 3-D, il tipo di malformazione uterina e se tale condizione
era compatibile con il proseguimento della gravidanza. Tale comportamento espose la al Parte_1
rischio della grave complicanza emorragica della gravidanza data dalla rottura del corno
rudimentario malformato che ebbe luogo nel corso della 17a settimana di gravidanza. Una corretta
diagnosi del tipo di malformazione uterina avrebbe comportato l'indicazione ad interrompere
volontariamente la gravidanza prima dell'evento emorragico con un intervento laparotomico o
laparoscopico demolitivo parziale limitato all'asportazione del corno uterino rudimentario gravido
con conservazione dell'emiutero non gravido e delle ovaie. Il ritardo nella diagnosi del tipo di
malformazione uterina e l'esecuzione dell'intervento a complicanza emorragica insorta comportò
pagina 14 di 22 l'asportazione in toto dell'utero e delle ovaie causando una sterilità permanente ed una menopausa
iatrogena. Nel caso in esame non trovavano indicazione interventi di tipo conservativo sul corno
rudimentario né tantomeno interventi di metroplastica che sono effettuabili nei casi di utero bicorne
con corni simmetrici se sussistono le indicazioni cliniche (aborti ripetuti)”.
I CCTTU hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Analizzando l'intero iter clinico della
IG.ra , è sostenibile ipotizzare profili di malpractice sanitaria da parte degli Parte_1
operatori sanitari, in particolare nella figura della OT.SA , la quale con un Controparte_5
comportamento negligente non diagnosticava correttamente la malformazione uterina di cui era affetta
la appellante, gestante all'epoca dei fatti di cui si discute, con conseguente rottura di utero e necessità
di ricorrere ad intervento di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale. L'appellante risultava
affetta da stato gravidico con impianto su utero unicorne con corno uterino rudimentario, diagnosi non
approfondita dal sospetto di utero bicorne posto dalla OT.SA alla 11^ settimana di CP_5
gestazione della paziente. Tale malformazione esitava in rottura dell'utero conseguenza diretta del tipo
di malformazione uterina di cui la era affetta. Tale malformazione, infatti, essendo ad alto Parte_1
rischio per rottura del corno rudimentario (e conseguente perdita del feto), è un'indicazione per
l'interruzione volontaria della gravidanza quale opportuna scelta terapeutica, non proposta alla IG.ra
, al fine di evitare le complicanze che poi inevitabilmente si verificarono nel caso di specie. Parte_2
L'interruzione di gravidanza avrebbe evitato l'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia
totale bilaterale, cui la appellante si sottopose in urgenza”.
Rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte dell'AOU appellata in merito alla sensibilità e specificità diagnostica della ecografia 3-D all'epoca dei fatti (2007) nell'ambito di tale evenienza diagnostica, i CCTTU hanno chiarito che “Le osservazioni mosse appaiono parzialmente condivisibili
nella parte in cui si afferma che all'epoca dei fatti la ecografia 2-D era più diffusa rispetto a quella 3-
D e che le sonde ecografiche ed i software di ricostruzione tridimensionale siano stati migliorati in
epoche successive rispetto al fatto in esame. Tuttavia una corposa letteratura smentisce i CC.TT.PP.
pagina 15 di 22 nella parte in cui affermano che la diagnosi di impianto della gravidanza su corno uterino
rudimentario fatta con ecografia 3-D è poco attendibile. A tal riguardo, vanno citati diversi lavori
pubblicati in letteratura, coevi all'epoca del fatto in esame, sia sull'impiego della ecografia 2-D3 che
su quella 3-D. Nella pubblicazione di Jayasinghe la diagnosi di gravidanza su corno uterino
rudimentario con ecografia 2-D fu effettuata nel 26% dei casi in fase acuta (in corso di sintomi da
rottura di utero) e nel 14% in fase preclinica (prima che la malformazione divenisse sintomatica). Da
ciò si evince che la sensibilità diagnostica cumulativa della malformazione con ecografia 2-D fu del
40% con una migliore performance diagnostica in fase acuta. Ciò che l'avvento della ecografia 3-D ha
modificato è la possibilità di far diagnosi delle anomalie mulleriane in fase preclinica, ancor prima del
verificarsi di eventi acuti. e in una pubblicazione del 2005, che ha per CP8 CP9
oggetto un ampio spettro di malformazioni uterine indagate con eco 3-D, affermano che questa
metodica ha un ruolo preminente nella diagnosi preclinica delle malformazioni uterine ed una
indicazione elettiva. Anche RA e coll., agli albori della ecografia 3-D nel 1996, riferivano che questa
metodica aveva il 100% di specificità diagnostica nelle malformazioni uterine essendo in grado di
differenziarne la natura con elevato grado di riproducibilità. È ovvio che il progresso tecnologico nel
corso degli anni abbia notevolmente migliorato la sensibilità e specificità della metodica tanto che
EU nel 2008, appena 1 anno dopo i fatti di cui si discute, mettendo a confronto RMN ed eco 3-D
nella diagnosi delle malformazioni mulleriane, riporta una sensibilità della RMN del 95,3% di poco
superiore a quella della ecografia 3-D, che si attestava al 88,7%. Questa review, coeva al fatto in
esame dimostra che le metodiche erano disponibili ed ampiamente utilizzate nella pratica clinica per
valutare le malformazioni uterine e che, già all'epoca del fatto in esame, sia la RMN che la ecografia
3-D erano divenute le metodiche di scelta nei casi di sospetta malformazione uterina. Quanto sopra ci
fa dissentire dalla posizione espreSA dai CC.TT.PP. nelle loro note e motiva le censure mosse
all'operato della OT.SA ”. CP_5
pagina 16 di 22 Le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTU nominati nel corso del presente grado di giudizio meritano di essere pienamente condivise e preferite rispetto a quelle esposte dal CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio e ciò in ragione della presenza nel collegio peritale di un esperto in ginecologia, specialista, questo, non nominato dal primo Giudice che si era avvalso esclusivamente della collaborazione di un medico legale.
Da quanto esposto dai CCTTU si traggono le seguenti conclusioni idonee a dimostrare la responsabilità
dell' : Controparte_20 CP_5
1) vi è stato un errore di diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale S. Bambino, in quanto il tipo di malformazione uterina di cui era affetta l' e che ha provocato la grave complicanza Parte_1
emorragica non è da attribuire alla rottura del corno uterino di un utero bicorne, ma bensì alla rottura di un corno rudimentario di utero unicorne sul quale si era impiantata la gravidanza;
2) la rottura del corno uterino rudimentario è stata conseguenza della malformazione uterina di cui parte appellante era inconsapevolmente affetta causata dall'impianto della gravidanza in un abbozzo uterino malformato;
3) vi è stato un comportamento chiaramente negligente della , che non ha diagnosticato la CP_5
malformazione uterina, che ha provocato la rottura dell'utero e la necessità di ricorrere ad intervento di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale;
4) una tempestiva e corretta diagnosi della malformazione, essendo ad alto rischio per rottura del corno rudimentario (e conseguente perdita del feto), costituisce un'indicazione per l'interruzione volontaria della gravidanza quale opportuna scelta terapeutica, non proposta alla , al fine di evitare le Parte_1
complicanze che poi inevitabilmente si verificarono nel caso di specie;
5) l'interruzione volontaria della gravidanza avrebbe evitato l'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale, cui la appellante fu sottoposta in condizioni di urgenza.
pagina 17 di 22 Risulta, quindi, provata tanto la colpa del medico, consistente nella negligenza mostrata in fase diagnostica, quanto il nesso causale fra la detta condotta e l'evento, consistente nell'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale.
Di ciò devono rispondere in via solidale e l'AOU V. Emanuele presso la quale la Controparte_5
steSA prestava servizio.
In punto di diritto, deve, infatti, evidenziarsi che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale;
nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità
contrattuale, viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere;
il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità ha così argomentato con sent. n. 589/1999: “ … "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale.”; la natura contrattuale della responsabilità
della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. Cass. SSUU sent. n. 577/2008: "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di pagina 18 di 22 responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058)”) ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria con l'entrata in vigore della L n. 24/2017 (cfr. art. 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Inoltre, giova ribadire che in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è
idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (Cass. Civ., n.8826/2007).
È noto come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228
c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà
del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
pagina 19 di 22 Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn. 28987/2019, 16488/2017).
Con il quarto motivo di appello l' ha censurato la sentenza del Tribunale di Catania nella Parte_1
parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento danni solo nei confronti dei medici , Controparte_6
e , rigettandola per il resto. Controparte_9 Controparte_1
Anche questo motivo merita di essere accolto.
Ed invero, per come già in precedenza esposto, risulta provata nel caso di specie la responsabilità
solidale di e dell'AOU V. Emanuele dipendente dall'errore diagnostico che rese Controparte_5
neceSArio l'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale, praticato alla in condizioni di urgenza. Intervento chirurgico che ha causato alla appellante un evidente Parte_1
danno biologico permanente, conseguente alla asportazione dell'utero e delle ovaie, cui ha fatto seguito una sterilità permanente ed una menopausa iatrogena.
Danno biologico che può essere determinato in percentuale secondo il barème rappresentato dalle tabelle SIMLA e quantificato applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 nei seguenti termini:
percentuale di invalidità permanente pari al 40%: €.205.988,00 (valore del punto €.6.204,45);
invalidità temporanea al 100% per giorni 90 (dato non contestato dagli appellati): €.8.190,00;
invalidità temporanea al 50% per giorni 60 (dato non contestato dagli appellati): €.2.730,00.
pagina 20 di 22 Il danno complessivamente liquidato in €.216.908,00 dovrà essere devalutato alla data dell'evento
(14.8.2007) e sul risultato andranno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data della presente sentenza, da tale ultima data decorreranno gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.
Meritano, invece, di essere rigettate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'appellante (danno morale e danno esistenziale) attesa l'assoluta carenza probatoria.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno versate in favore dell'Erario
dello Stato attesa l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante. Quelle liquidate in corso di causa in favore dei nominati CCTTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati Controparte_21
e in solido tra loro. Controparte_2
Le spese nei confronti degli altri appellati costituiti vanno interamente compensate, in quanto nei loro confronti non è stata proposta alcuna domanda e la notifica dell'atto di appello è avvenuta a titolo di
“litis denuntiatio”.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.871/20 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e fermo quanto già deciso con la sentenza parziale del 31.10/3.11.2022, così statuisce:
accoglie l'appello e condanna e l' Controparte_21 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di di €.216.908,00,
[...] Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna e l' . in Controparte_21 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate in €.14.000,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed oltre spese iscritte a debito e spese anticipate dall'Erario, da corrispondere in favore dell'Erario dello Stato;
compensa le tra l'appellante e gli altri appellati costituiti;
pagina 21 di 22 pone definitivamente a carico di e dell' Controparte_21 Controparte_2
, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate in corso di causa
[...]
in favore dei nominati CCTTU.
Catania 7.5.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 879/2020 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICCICHE' Parte_1 C.F._1
LUCA, giusta procura in atti
Appellante
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
pagina 1 di 22 (C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._3 Controparte_5
, tutti con il patrocinio dell'avv. RECUPERO PIETRO, giusta procura in atti C.F._4
(C.F. ) Controparte_6
(EREDE ) E_ Controparte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLICA GASPARE, CP_7 C.F._5
giusta procura in atti
Appellati
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania l' , Controparte_2 _9
, e (quest'ultima
[...] Controparte_5 Controparte_1 E_
quale erede di ) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_6
Tribunale adito, rejectis contrariis, ritenere e dichiarare: - la esclusiva responsabilità e colpa per le rispettive competenze dei convenuti OT.SA , OT. , OT. Controparte_5 Controparte_6 CP
, OT. nella causazione del danno alla salute e della possibilità futura di
[...] Controparte_9
procreare della IG.ra a seguito dell'asportazione dell'utero e delle ovaie avuta in Parte_1
conseguenza della perdita del feto alla 17° settimana di gravidanza e degli esiti cicatriziali conseguenti all'intervento di asporto con danno biologico e morale;
- L'obbligo dell'AZ.
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., presso cui i convenuti Controparte_2
OT.ri , , e prestavano servizio Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
all'epoca dei fatti, di risarcire in solido con essi tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati pagina 2 di 22 all'attrice a seguito dell'errata diagnosi e degli interventi subiti;
- di conseguenza, la condanna, in solido, dei OT.ri , e e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
Cont dell' in persona del suo Controparte_11
legale rappresentante p.t. in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 422.126,37 a titolo di integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti in narrativa o nella diversa somma che il tribunale dovesse ravvisare. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti e l' , Controparte_2 _9
, che così concludevano: “Il Tribunale adito,
[...] Controparte_5 Controparte_1
contrariis rejectis, voglia, nel merito - ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e, per l'effetto rigettarla;
- in subordine, ridurla a quanto di ragione in esito alle risultanze processuali. – rigettare la domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi”.
In corso di causa venivano assunte le prove orali chieste dalle parti e veniva disposta una ctu medico legale allo scopo di accertare la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai convenuti.
Il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso di e tempestivamente riassunto Controparte_6
dall'attrice. Si costituiva in giudizio n.q. di erede del , e E_ CP_6
così concludeva: “ Voglia l'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale, cotrariis rejectis, - in primo luogo ritenere e dichiarare l'estraneità del OT. , ed oggi della sua unica erede, alle pretese Controparte_6
risarcitorie connesse a quanto narrato nella citazione ai punti da 3 a 7, ivi comprese quelle motivate su una supposta inadeguatezza dell'informazione alla paziente;
- rigettare, perché infondata e sfornita di prova, ogni altra pretesa avanzata dall'attrice; - condannarla a spese e compensi del giudizio, ivi compreso quelle relative all'espletata CTU medico legale. Salvis iuribus”.
Con sentenza n. 871/2020 il Tribunale di Catania così decideva: “ Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 4538/12 R.G.; in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice con atto di citazione notificato in data 13.04.2012: condanna la Controparte_2
pagina 3 di 22 ” , quale erede di Controparte_2 CP2 E_
, e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
della somma di €.2.740,89, con la rivalutazione monetaria dall'agosto 2007 e Parte_1
gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente sentenza e, sul coacervo, con gli interessi legali fino al soddisfo;
rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_5
condanna la CO
quale erede di , e E_ Controparte_6 Controparte_1 _9
, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA, in favore dell'erario. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento, in via definitiva ed in solido, a carico della
[...]
, quale erede di CO E_
, e ”. Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - nel merito: confermare la responsabilità, così come accertata, dell' RT
e dei OT.ri , e della IG.ra
[...] Controparte_9 Controparte_1
(quale erede del OT. ), per l'omeSA Controparte_15 Controparte_6
predisposizione del drenaggio in occasione dell'intervento chirurgico a cui la sig.ra è stata Parte_1
sottoposta in data 14.08.2007; in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, altresì, la responsabilità
della OT.SA e dell' CP_5 RT
presso la quale la steSA prestava servizio all'epoca dei fatti per il danno da omeSA informazione ed il danno alla salute, così come descritti nei motivi di appello, cagionati alla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto - condannare l' , in persona RT
del suo legale rappresentante p.t., presso cui i OT.ri , Controparte_9 Controparte_5 CP
pagina 4 di 22 e prestavano servizio all'epoca dei fatti, e questi ultimi, in solido, al CP Controparte_6
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla sig.ra che si Parte_1
quantificano in €422.126,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti narrati sino al soddisfo ovvero al pagamento della diversa somma che Codesta Ill.ma Corte di Appello ritenga congrua. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati per contestare la fondatezza del proposto gravame, del quale hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza parziale del 31.10.2022, depositata il 3.11.2022, questa Corte ha così statuito: “rigetta l'appello nei confronti di e , Controparte_9 Controparte_1 E_
erede di;
condanna a rifondere ad ed a Controparte_6 Parte_1 Controparte_9 CP
le spese del presente grado di giudizio che quantifica in complessive € 6.780,00 per compensi,
[...]
di cui euro 2.090,00 per la fase di studio, € 1.215,00 per la fase introduttiva, € 3.475,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che quantifica in € 6.780,00 per E_
compensi, di cui euro 2.090,00 per la fase di studio, € 1.215,00 per la fase introduttiva, € 3.475,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Dpr 30 maggio 2002, n. 115. Rimette sul ruolo, come da separata ordinanza, la causa relativa all'appello proposto nei confronti di e dell' Controparte_5 CO
”.
[...]
Con ordinanza in pari data, inoltre, questa Corte, “ritenuto che è pacifico tra le parti, così come affermato dal primo giudice e non contestato da alcuno, che: a) la presenta la Parte_1
malformazione nota come “utero bicorne unicolle”; b) l'anzidetta malformazione avrebbe potuto esserle diagnosticata dalla dott.SA nel giugno 2007 durante i controlli a cui la steSA si era Per_1
sottoposta dopo l'insorgere dello stato di gravidanza;
c) nessuna informazione sulle sue condizioni di pagina 5 di 22 salute e sui pericoli a cui poteva andare incontro le fu fornita dalla dott.SA ”, ha disposto la Per_1
rinnovazione della ctu, nominando un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista in ginecologia, al quale ha conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “- accertare il motivo della rottura dell'utero della Imbrogliera;
- accertare se detta rottura è una possibile conseguenza della malformazione dell'utero da cui l'appellante è affetta;
in caso di risposta positiva,
indicare se vi sono trattamenti sanitari che si sarebbero potuti adottare per evitare la suddetta rottura ovvero ridurne il rischio e quali sarebbero stati gli effetti (se neceSAriamente perdita del feto); se tra detti trattamenti vi era anche quello di interruzione volontaria della gravidanza”.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituito seppure Controparte_6
ritualmente citato.
L'appello proposto da per quanto non già deciso con la sentenza parziale del Parte_1
31.10/3.11.2022, è parzialmente fondato e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, così come esposti anche dal primo Giudice, risulta che:
1) nel mese di maggio del 2007 l' , già madre di due figli, scopriva di essere incinta;
Parte_1
2) in data 1.6.2007 si sottoponeva ad ecografia eseguita dal dott. presso l'AOU V. Persona_2
Emanuele, all'esito della quale veniva informata di essere affetta dalla malformazione uterina nota come “Utero unicolle e bicorne”;
3) in data 28.6.2007 si sottoponeva ad ecografia eseguita dal medico sempre Controparte_5
presso la medesima struttura sanitaria, la quale non confermava la diagnosi di “Utero unicolle e bicorne”;
4) in data 23.7.2007 si sottoponeva ad altra ecografia eseguita sempre dalla presso la steSA CP_5
struttura sanitaria, all'esito della quale le veniva confermato il decorso normale della gravidanza;
pagina 6 di 22 5) in data 13.8.2007 a causa di dolori acuti alla regione addominale si recava presso la II Divisione di
Ostetricia e Ginecologia della struttura ospedaliera appellata ove i sanitari diagnosticavano la malformazione sopra indicata “con rottura del collo uterino destro” e procedevano (nelle persone degli appellati , e ), nella notte tra il 13 ed il 14.8.2007, ad Controparte_6 Controparte_1 Controparte_9
intervento di urgenza di “Isterectomia totale ed annessiectomia bilaterale con conseguente perdita dell'utero e del feto alla diciassettesima settimana di gravidanza”;
6) i predetti medici chirurghi “omettevano, nella fase post operatoria di applicare gli opportuni sistemi di drenaggio” causando “la formazione di un coagulo di liquidi interni”;
7) al fine di eliminare l'anzidetto coagulo l' si ricoverava presso l'Ospedale con Parte_1 CP6
diagnosi di “maSA addominale” per la cui eliminazione si rendeva neceSArio nuovo intervento chirurgico eseguito in data 5.9.2007, con diagnosi di dimissioni di “ematoma intraperitoneale”.
Per come esposto in precedenza, il Tribunale di Catania ha riconosciuto ed affermato soltanto la responsabilità dei medici , e per la condotta dagli stessi posta in essere in CP_6 CP _9
occasione dell'intervento eseguito in data 14.8.2007 senza adottare idonei meccanismi di drenaggio e li ha condannati al risarcimento del danno nella misura indicata in sentenza;
ha, invece, rigettato le domande proposte nei confronti di in forza delle conclusioni rassegnate dal CTU Controparte_5
nominato nel corso di quel giudizio, motivando nei seguenti termini: “In estrema sintesi il CTU ha
premesso che la malformazione di “Utero bicorne unicolle” incide in maniera consistente sulla
possibilità di portare a buon esito la gravidanza ma non comporta di per sé un aumento del rischio di
rottura dell'utero, in caso di gravidanza, che ricorre, soltanto, nel caso in cui l'embrione si annidi nel
corno atresico (circostanza, questa, di cui non sussiste evidenza nel caso a mani), ed ha quindi
osservato che i trattamenti sanitari della cui mancata esecuzione l'attrice si è doluta non avrebbero
mai potuto essere effettuati durante lo stato di gravidanza e sarebbero serviti soltanto (se, come detto,
fossero stati eseguiti prima dell'insorgenza della gravidanza) ad aumentare la prognosi favorevole
della steSA, in tal modo escludendo che la mancata esecuzione dei trattamenti sanitari in questione
pagina 7 di 22 presentasse quale che sia incidenza sul rischio (come detto di per sé non connaturato alla
malformazione di cui l'attrice soffriva e nemmeno dipendente dal sopraggiunto stato di gravidanza) di
rottura dell'utero. Il CTU quindi concludeva sostenendo che: “1. non siano ravvisabili profili di
responsabilità in capo agli odierni convenuti riguardo la gestione dello stato di gravidanza presentato
dalla . Le condotte poste in essere sono adeguate alle esigenze che il caso in oggetto Parte_1
concretamente presentava, essendosi essi limitati alla effettuazione di periodici controlli clinico-
strumentali, così come, peraltro, indicato dalla letteratura scientifica internazionale;
2. non può non
segnalarsi l'omeSA informazione riguardo la cattiva prognosi gravidica conneSA alla presenza di
utero bicorne unicolle. In tal modo, l' è stata privata della possibilità di abortire Parte_1
volontariamente, prima che la gravidanza spontaneamente di interrompesse a causa della patologia
malformativa che la affliggeva”.
Il CTP dell'attrice, nelle sue osservazioni (poi riprese anche in sede di comparsa conclusionale), ha
sostenuto invece che, in generale, l'utero bicorne unicolle sarebbe esposto a maggiore rischio di
rottura e che comunque, nel caso in esame, ricorreva la specifica situazione connotata da rischio di
rottura, già evidenziata dal CTU, in quanto l'embrione si era annidato nel corno piccolo dell'utero
della , sì come era dato evincere dal certificato a firma del dott. in data 1.6.2007 Parte_1 Per_2
(già sopra riportato), in cui è scritto che la camera gestazionale con l'embrione era contenuta
all'interno “di piccolo corno uterino destro”.
Sul punto il CTU ha però risposto soddisfacentemente alle osservazioni, evidenziando che, nella
letteratura scientifica (ed anche secondo quella citata dall'attrice), l'aumento del rischio di rottura
dell'utero unicorne e bicolle, in caso di gravidanza, sussiste nel solo caso di annidamento
dell'embrione nel corno atresico (ossia mancante di pervietà), e che non sussistono evidenze, nemmeno
desumibili dagli esami effettuati sull'utero della dopo la sua asportazione, tali da Parte_1
dimostrare che il “piccolo” corno rilevato dal dott. nella ecografia dallo stesso eseguita Per_2
(all'interno del quale era annidato l'embrione), fosse un corno atresico (v. relazione finale di CTU e
pagina 8 di 22 chiarimenti resi a seguito di richiamo da parte del g.i. che, nella loro parte conclusiva, di seguito si
trascrivono: “La condizione malformativa presentata dalla (utero bicorne unicolle) è Parte_1
caratterizzata da una scarsa prognosi gravidica, per l'elevata incidenza di aborto che la caratterizza.
Secondo uno studio effettuato alcuni anni addietro su 486 gravidanze, solo il 49.9% di esse è stato
portato regolarmente a termine con la nascita di un feto vivo. In tutti gli altri casi, si è verificata
gravidanza ectopica (2.7%), aborto nel primo trimestre (24.3%), aborto nel secondo trimestre (9.7%),
parto prematuro (20.1%), morte intrauterina del feto (10.5%). Per quanto, invece, riguarda il
verificarsi della rottura dell'utero, giova rilevare come tale temibile complicanza rappresenti una
evenienza rarissima riscontrabile soltanto in caso di gravidanze decorse all'interno di un corno
atresico. Come già riportato nella risposta alle note controdeduttive a firma del dott. Persona_3
non v'è prova, neanche attingendo alle risultanze dell'esame istologico effettuato sul pezzo anatomico
asportato alla Imbrogliera, che, nel caso di specie, si sia verificata una tale evenienza. Ovvero, non v'è
evidenza della presenza di un corno atresico).
Nessuna ulteriore obiezione al ragionamento esposto dal CTU è stata formulata dall'attrice di talché,
apparendo logico ed anche adeguatamente fondato sulla scienza medica di settore e sulle evidenze
concrete del caso di specie (difetto di prova della presenza di corno uterino atresico) quanto sostenuto
dal predetto consulente, le anzidette conclusioni meritano di essere assunte e condivise dal tribunale.
Ne consegue che deve ritenersi infondato l'assunto dell'attrice secondo cui alla omeSA diagnosi della
malformazione uterina sarebbe conseguita la mancata somministrazione delle cure adeguate al caso di
specie che, qualora praticate, avrebbero potuto evitare la morte del feto e l'asportazione dell'utero e
delle ovaie, atteso che, come evidenziato dal CTU (senza che sul punto sia stata avanzata alcuna
osservazione) a gravidanza in corso, non si sarebbe potuto praticare alcuno dei trattamenti indicati
dalla e considerato che comunque gli stessi – qualora eseguiti prima della gravidanza – Parte_1
avrebbero potuto incidere soltanto sulla prognosi di parto di un feto vivo (e non già sul rischio di
rottura dell'utero).
pagina 9 di 22 Ciò posto va poi osservato come non soltanto difettino i presupposti per l'attribuzione, alla
responsabilità dei convenuti, del danno alla persona consistente nella perdita dell'utero e delle ovaie
conseguente alla operazione resasi neceSAria in via d'urgenza in relazione alle condizioni in cui la
steSA versava al momento del ricovero in data 13.8.2007, bensì difettino anche i presupposti per il
riconoscimento del risarcimento richiesto in relazione alla omeSA informazione dell' in Parte_1
merito alle ipotetiche conseguenze che sarebbero potute derivare dal progredire della gravidanza in
presenza della malformazione da cui la steSA era affetta.
Sul punto va preliminarmente ribadito come l'attrice ancori espreSAmente in citazione (ed anche nella
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., mentre è appena il caso di evidenziare come a nulla valga il
richiamo fatto soltanto in comparsa conclusionale, peraltro attraverso la mera trascrizione di alcune
massime giurisprudenziali, al generale diritto all'autodeterminazione) il difetto di informazione alla
impossibilità conseguitane di scegliere di interrompere la gravidanza “per evitare di andare incontro
alla rischio di perdere l'utero”.
A fronte di ciò, tuttavia, come sopra detto, l'esistenza della malformazione non comportava di per sé il
rischio di perdere l'utero con il progredire della gravidanza, tanto che lo stesso CTU, nel muovere
censura in merito alla omeSA informazione fornita alla paziente, chiariva che il difetto di
informazione riguardava la “cattiva prognosi gravidica conneSA alla presenza di utero bicorne
unicolle” e che la mancata informazione aveva privato l' “della possibilità di abortire Parte_1
volontariamente, prima che la gravidanza spontaneamente si interrompesse a causa della patologia
malformativa che la affliggeva”.
In altri termini, se l'attrice fosse stata informata che data la presenza di utero bicorne unicolle la
possibilità di partorire un feto vivo era inferiore al 50%, secondo il CTU avrebbe potuto scegliere di
abortire spontaneamente per evitare di proseguire una gravidanza la cui prognosi favorevole era
quella appena ricordata, e non già per evitare la rottura dell'utero (il cui, rischio, come ripetutamente
ricordato, era indipendente dalla malformazione).
pagina 10 di 22 L'anzidetta conclusione, però, non vale a dare ragione alla domanda attorea secondo la quale la
, qualora fosse stata informata, avrebbe abortito così evitando il rischio di perdere l'utero, Parte_1
atteso che, lo si ribadisce, non sussiste evidenza scientifica che il rischio in questione fosse connesso
alla malformazione.
Sotto diverso, concorrente, profilo, poi, va persino escluso che nella situazione data l'attrice avrebbe
potuto ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza anche ai sensi dell'art. 4, L. 194/78
(dovendosi osservare come alla detta norma vada fatto riferimento e non già a quella contenuta
nell'art 6, richiamato dai convenuti, atteso che la prima visita della dott.SA è avvenuta CP_5
entro i gg. 90 dall'insorgere della gravidanza e non dopo).
Invero, l'art. 4 citato stabilisce che: “Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi
novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto
o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al
suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è
avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un
consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a) , della legge 29 luglio 1975 numero
405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia” e
tuttavia, atteso che, come più volte ricordato, va scientificamente escluso che in presenza di utero
bicorne unicolle la prosecuzione della gravidanza di per sé comportasse il pericolo alla salute della
attrice nei termini dalla steSA prospettato (ossia pericolo di rottura dell'utero), si deve
conseguentemente escludere che, anche qualora l'attrice fosse stata informata, avrebbe potuto
interrompere volontariamente la gravidanza adducendo la presenza della malformazione ed il rischio
in questione.
Il rigetto, anche con riferimento al profilo in esame, della domanda attorea, tiene conto della
elaborazione della S.C. in tema di conseguenze del difetto di consenso informato nell'ambito
dell'attività medica, in cui si distingue l'incidenza dello stesso sulla salute del paziente e sul suo diritto
pagina 11 di 22 all'autodeterminazione (v. da ultimo Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985, secondo cui: “In
tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il
paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia
ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente
informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché
un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit
informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale
ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi
di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia
impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà
risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze
soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova
contraria”; e v. anche, sempre in tema di distinzione del diritto alla salute dal diritto
all'autodeterminazione, Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16892 e Cass., sez. III, 29 marzo 2019, n.
8756).
Nel caso di specie, come detto, l'attrice ha sostenuto che se fosse stata informata avrebbe scelto di
abortire per evitare il danno biologico alla sua persona, di cui ha chiesto il risarcimento, derivante
dalla perdita dell'utero e delle ovaie.
Come detto, però, questo danno non è conseguenza della mancata informazione perché la rottura
dell'utero (la quale secondo il CTU costituisce “evenienza rarissima”), si è determinata a prescindere
dalla malformazione e quindi il danno alla persona lamentato dall'attrice non dipende dalla mancanza
di informazione.
Di contro, la ha omesso di dolersi della mancanza di informazioni sul suo stato di salute e CP7
sulle prospettive della gravidanza lamentandosi, in ipotesi, della impossibilità, per questo motivo, di
accedere a più accurati ed attendibili accertamenti e della violazione del suo semplice diritto alla
pagina 12 di 22 autodeterminazione, di talché, anche a volere ammettere che la mera possibilità di evitare
l'interruzione spontanea della gravidanza poSA giustificarne la interruzione volontaria ai sensi degli
artt. 4 e 6 L. 194/78, resta fermo che l'anzidetto diritto non è stato azionato dall'attrice.
In parte qua, conseguentemente, la domanda giudiziale dell'attrice (rivolta alla dott.SA ed CP_5
alla ), va rigettata”. CO
Ciò esposto, con il primo motivo di appello l' ha censurato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui non si è tenuto conto che “l'omeSA informazione si pone certamente in rapporto di
causalità con la lesione della libertà di autodeterminazione che si è concretizzata, nel caso di specie,
nell'aver impedito alla sig.ra di valutare in maniera consapevole la scelta di proseguire la Parte_1
gravidanza, con conseguente danno non patrimoniale. L'omeSA/errata diagnosi, e la conseguente
mancata attuazione dei trattamenti previsti dalla scienza medica al ricorrere delle illustrate
circostanze, invece, hanno determinato, oltre alla perdita del frutto del concepimento, la lesione del
diritto alla salute rendendo indispensabile l'intervento chirurgico demolitorio consistito
nell'asportazione dell'utero e delle ovaie, determinando il conseguente danno biologico”.
Con il secondo motivo l' si è doluta della pronuncia del primo Giudice nella parte in cui ha Parte_1
escluso la responsabilità di . Controparte_5
Con il terzo motivo la sentenza di primo grado è stata criticata nella parte in cui ha escluso la sussistenza delle condizioni normativamente previste per consentire alla appellante di accedere all'interruzione di gravidanza ex art. 4 legge n. 194/1978.
I superiori motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione,
appaiono fondati e meritano di essere accolti tenuto conto delle conclusioni cui sono pervenuti i
CCTTU nominati nel corso del presente grado di giudizio.
Ed invero, i CCTTU, dopo avere ricostruito l'iter diagnostico e clinico sulla base dell'esame della documentazione in atti e dopo avere descritto la malformazione uterina della quale soffriva l' , hanno accertato che: Parte_1
pagina 13 di 22 - “la diagnosi posta dai sanitari dell'Ospedale S. Bambino del tipo di malformazione uterina di cui
parte attrice era affetta fu errata in quanto la grave complicanza emorragica che si realizzava non è
da attribuire alla rottura del corno uterino di un utero bicorne ma bensì alla rottura di un corno
rudimentario di utero unicorne sul quale si era impiantata la gravidanza. Ciò è dimostrato dall'esame
istologico che rileva l'assenza della cervice uterina nel corno uterino in cui si era impiantata la
gravidanza. Come è descritto nelle premesse cliniche l'utero bicorne presenta sempre la continuità
anatomica dei corni uterini con la cervice mentre il corno uterino rudimentario ne è privo”.
- “La rottura del corno uterino rudimentario fu conseguenza della malformazione uterina di cui parte
appellante era inconsapevolmente affetta causata dall'impianto della gravidanza in un abbozzo uterino
malformato. Come si riporta nelle considerazioni cliniche la rottura del corno uterino gravido
costituisce l'evoluzione clinica più frequente che si verifica nell'80-90% dei casi similari pur
dovendosi menzionare che l'evento clinico è estremamente raro”.
- “La vicenda clinica in esame appare caratterizzata da un negligente mancato approfondimento
diagnostico del tipo di malformazione uterina di cui parte attrice era affetta e la cui esistenza appare
documentata dall'esame ecografico eseguito nel corso della 7a settimana di amenorrea. La dott.SA
, che prese in carico la a partire dalla 11a settimana, trascurò di approfondire CP_5 Parte_1
con accertamenti mirati, quali l'ecografia 3-D, il tipo di malformazione uterina e se tale condizione
era compatibile con il proseguimento della gravidanza. Tale comportamento espose la al Parte_1
rischio della grave complicanza emorragica della gravidanza data dalla rottura del corno
rudimentario malformato che ebbe luogo nel corso della 17a settimana di gravidanza. Una corretta
diagnosi del tipo di malformazione uterina avrebbe comportato l'indicazione ad interrompere
volontariamente la gravidanza prima dell'evento emorragico con un intervento laparotomico o
laparoscopico demolitivo parziale limitato all'asportazione del corno uterino rudimentario gravido
con conservazione dell'emiutero non gravido e delle ovaie. Il ritardo nella diagnosi del tipo di
malformazione uterina e l'esecuzione dell'intervento a complicanza emorragica insorta comportò
pagina 14 di 22 l'asportazione in toto dell'utero e delle ovaie causando una sterilità permanente ed una menopausa
iatrogena. Nel caso in esame non trovavano indicazione interventi di tipo conservativo sul corno
rudimentario né tantomeno interventi di metroplastica che sono effettuabili nei casi di utero bicorne
con corni simmetrici se sussistono le indicazioni cliniche (aborti ripetuti)”.
I CCTTU hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Analizzando l'intero iter clinico della
IG.ra , è sostenibile ipotizzare profili di malpractice sanitaria da parte degli Parte_1
operatori sanitari, in particolare nella figura della OT.SA , la quale con un Controparte_5
comportamento negligente non diagnosticava correttamente la malformazione uterina di cui era affetta
la appellante, gestante all'epoca dei fatti di cui si discute, con conseguente rottura di utero e necessità
di ricorrere ad intervento di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale. L'appellante risultava
affetta da stato gravidico con impianto su utero unicorne con corno uterino rudimentario, diagnosi non
approfondita dal sospetto di utero bicorne posto dalla OT.SA alla 11^ settimana di CP_5
gestazione della paziente. Tale malformazione esitava in rottura dell'utero conseguenza diretta del tipo
di malformazione uterina di cui la era affetta. Tale malformazione, infatti, essendo ad alto Parte_1
rischio per rottura del corno rudimentario (e conseguente perdita del feto), è un'indicazione per
l'interruzione volontaria della gravidanza quale opportuna scelta terapeutica, non proposta alla IG.ra
, al fine di evitare le complicanze che poi inevitabilmente si verificarono nel caso di specie. Parte_2
L'interruzione di gravidanza avrebbe evitato l'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia
totale bilaterale, cui la appellante si sottopose in urgenza”.
Rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte dell'AOU appellata in merito alla sensibilità e specificità diagnostica della ecografia 3-D all'epoca dei fatti (2007) nell'ambito di tale evenienza diagnostica, i CCTTU hanno chiarito che “Le osservazioni mosse appaiono parzialmente condivisibili
nella parte in cui si afferma che all'epoca dei fatti la ecografia 2-D era più diffusa rispetto a quella 3-
D e che le sonde ecografiche ed i software di ricostruzione tridimensionale siano stati migliorati in
epoche successive rispetto al fatto in esame. Tuttavia una corposa letteratura smentisce i CC.TT.PP.
pagina 15 di 22 nella parte in cui affermano che la diagnosi di impianto della gravidanza su corno uterino
rudimentario fatta con ecografia 3-D è poco attendibile. A tal riguardo, vanno citati diversi lavori
pubblicati in letteratura, coevi all'epoca del fatto in esame, sia sull'impiego della ecografia 2-D3 che
su quella 3-D. Nella pubblicazione di Jayasinghe la diagnosi di gravidanza su corno uterino
rudimentario con ecografia 2-D fu effettuata nel 26% dei casi in fase acuta (in corso di sintomi da
rottura di utero) e nel 14% in fase preclinica (prima che la malformazione divenisse sintomatica). Da
ciò si evince che la sensibilità diagnostica cumulativa della malformazione con ecografia 2-D fu del
40% con una migliore performance diagnostica in fase acuta. Ciò che l'avvento della ecografia 3-D ha
modificato è la possibilità di far diagnosi delle anomalie mulleriane in fase preclinica, ancor prima del
verificarsi di eventi acuti. e in una pubblicazione del 2005, che ha per CP8 CP9
oggetto un ampio spettro di malformazioni uterine indagate con eco 3-D, affermano che questa
metodica ha un ruolo preminente nella diagnosi preclinica delle malformazioni uterine ed una
indicazione elettiva. Anche RA e coll., agli albori della ecografia 3-D nel 1996, riferivano che questa
metodica aveva il 100% di specificità diagnostica nelle malformazioni uterine essendo in grado di
differenziarne la natura con elevato grado di riproducibilità. È ovvio che il progresso tecnologico nel
corso degli anni abbia notevolmente migliorato la sensibilità e specificità della metodica tanto che
EU nel 2008, appena 1 anno dopo i fatti di cui si discute, mettendo a confronto RMN ed eco 3-D
nella diagnosi delle malformazioni mulleriane, riporta una sensibilità della RMN del 95,3% di poco
superiore a quella della ecografia 3-D, che si attestava al 88,7%. Questa review, coeva al fatto in
esame dimostra che le metodiche erano disponibili ed ampiamente utilizzate nella pratica clinica per
valutare le malformazioni uterine e che, già all'epoca del fatto in esame, sia la RMN che la ecografia
3-D erano divenute le metodiche di scelta nei casi di sospetta malformazione uterina. Quanto sopra ci
fa dissentire dalla posizione espreSA dai CC.TT.PP. nelle loro note e motiva le censure mosse
all'operato della OT.SA ”. CP_5
pagina 16 di 22 Le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTU nominati nel corso del presente grado di giudizio meritano di essere pienamente condivise e preferite rispetto a quelle esposte dal CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio e ciò in ragione della presenza nel collegio peritale di un esperto in ginecologia, specialista, questo, non nominato dal primo Giudice che si era avvalso esclusivamente della collaborazione di un medico legale.
Da quanto esposto dai CCTTU si traggono le seguenti conclusioni idonee a dimostrare la responsabilità
dell' : Controparte_20 CP_5
1) vi è stato un errore di diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale S. Bambino, in quanto il tipo di malformazione uterina di cui era affetta l' e che ha provocato la grave complicanza Parte_1
emorragica non è da attribuire alla rottura del corno uterino di un utero bicorne, ma bensì alla rottura di un corno rudimentario di utero unicorne sul quale si era impiantata la gravidanza;
2) la rottura del corno uterino rudimentario è stata conseguenza della malformazione uterina di cui parte appellante era inconsapevolmente affetta causata dall'impianto della gravidanza in un abbozzo uterino malformato;
3) vi è stato un comportamento chiaramente negligente della , che non ha diagnosticato la CP_5
malformazione uterina, che ha provocato la rottura dell'utero e la necessità di ricorrere ad intervento di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale;
4) una tempestiva e corretta diagnosi della malformazione, essendo ad alto rischio per rottura del corno rudimentario (e conseguente perdita del feto), costituisce un'indicazione per l'interruzione volontaria della gravidanza quale opportuna scelta terapeutica, non proposta alla , al fine di evitare le Parte_1
complicanze che poi inevitabilmente si verificarono nel caso di specie;
5) l'interruzione volontaria della gravidanza avrebbe evitato l'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale, cui la appellante fu sottoposta in condizioni di urgenza.
pagina 17 di 22 Risulta, quindi, provata tanto la colpa del medico, consistente nella negligenza mostrata in fase diagnostica, quanto il nesso causale fra la detta condotta e l'evento, consistente nell'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale.
Di ciò devono rispondere in via solidale e l'AOU V. Emanuele presso la quale la Controparte_5
steSA prestava servizio.
In punto di diritto, deve, infatti, evidenziarsi che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale;
nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità
contrattuale, viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere;
il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità ha così argomentato con sent. n. 589/1999: “ … "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale.”; la natura contrattuale della responsabilità
della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. Cass. SSUU sent. n. 577/2008: "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di pagina 18 di 22 responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058)”) ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria con l'entrata in vigore della L n. 24/2017 (cfr. art. 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Inoltre, giova ribadire che in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è
idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (Cass. Civ., n.8826/2007).
È noto come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228
c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà
del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
pagina 19 di 22 Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn. 28987/2019, 16488/2017).
Con il quarto motivo di appello l' ha censurato la sentenza del Tribunale di Catania nella Parte_1
parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento danni solo nei confronti dei medici , Controparte_6
e , rigettandola per il resto. Controparte_9 Controparte_1
Anche questo motivo merita di essere accolto.
Ed invero, per come già in precedenza esposto, risulta provata nel caso di specie la responsabilità
solidale di e dell'AOU V. Emanuele dipendente dall'errore diagnostico che rese Controparte_5
neceSArio l'intervento chirurgico di isterectomia e annessiectomia totale bilaterale, praticato alla in condizioni di urgenza. Intervento chirurgico che ha causato alla appellante un evidente Parte_1
danno biologico permanente, conseguente alla asportazione dell'utero e delle ovaie, cui ha fatto seguito una sterilità permanente ed una menopausa iatrogena.
Danno biologico che può essere determinato in percentuale secondo il barème rappresentato dalle tabelle SIMLA e quantificato applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 nei seguenti termini:
percentuale di invalidità permanente pari al 40%: €.205.988,00 (valore del punto €.6.204,45);
invalidità temporanea al 100% per giorni 90 (dato non contestato dagli appellati): €.8.190,00;
invalidità temporanea al 50% per giorni 60 (dato non contestato dagli appellati): €.2.730,00.
pagina 20 di 22 Il danno complessivamente liquidato in €.216.908,00 dovrà essere devalutato alla data dell'evento
(14.8.2007) e sul risultato andranno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data della presente sentenza, da tale ultima data decorreranno gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.
Meritano, invece, di essere rigettate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'appellante (danno morale e danno esistenziale) attesa l'assoluta carenza probatoria.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno versate in favore dell'Erario
dello Stato attesa l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante. Quelle liquidate in corso di causa in favore dei nominati CCTTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati Controparte_21
e in solido tra loro. Controparte_2
Le spese nei confronti degli altri appellati costituiti vanno interamente compensate, in quanto nei loro confronti non è stata proposta alcuna domanda e la notifica dell'atto di appello è avvenuta a titolo di
“litis denuntiatio”.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.871/20 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e fermo quanto già deciso con la sentenza parziale del 31.10/3.11.2022, così statuisce:
accoglie l'appello e condanna e l' Controparte_21 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di di €.216.908,00,
[...] Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna e l' . in Controparte_21 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate in €.14.000,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed oltre spese iscritte a debito e spese anticipate dall'Erario, da corrispondere in favore dell'Erario dello Stato;
compensa le tra l'appellante e gli altri appellati costituiti;
pagina 21 di 22 pone definitivamente a carico di e dell' Controparte_21 Controparte_2
, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate in corso di causa
[...]
in favore dei nominati CCTTU.
Catania 7.5.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 22 di 22