TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6901/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
06.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 01.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6901/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 6901/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Ciro Picca, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia, in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via B. Cozzolino n. 49, il tutto come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1
Rosella, elettivamente domiciliato in presso la Casa comunale, alla Piazza Municipio, il tutto CP_1
come da procura in calce all'atto di citazione notificato
APPELLATO
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1419/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1419/2017 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale veniva rigettata la domanda da lei proposta nei confronti di
(poi ed oggi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, nel prosieguo per semplicità ) e del avente ad oggetto
[...] CP_6 Controparte_1
l'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120150072791672.
Avverso tale pronuncia proponeva appello deducendo sia la violazione Parte_1
dell'art. 149 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 della L. 890/1982, stante la presenza di vizi attinenti alla notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata (VEPU 1426/11 e
VEPU 1307/11) in considerazione della carenza di prova del rituale recapito della raccomandata informativa c.d. C.A.D. (ossia la Comunicazione di Avvenuto Deposito della prima raccomandata, prevista in caso di temporanea assenza del destinatario o di assenza/inidoneità di altre persone a riceverla, come risulta dall'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento della stessa, spedita per notifica a mezzo posta), sia la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, essendosi il giudice di prime cure pronunciato solo sul punto 3 dell'opposizione, ossia sulla omessa notifica degli atti presupposti della cartella esattoriale impugnata, disattendendo tutte le ulteriori censure mosse, riguardanti l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 e la violazione dell'art. 3 della L. 241/90. L'appellante, con il gravame in esame insiste, quindi, per la declaratoria di annullamento della cartella di pagamento impugnata, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che, senza proporre appello incidentale, eccepiva, preliminarmente, CP_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le dedotte questioni, sottoposte al vaglio del giudicante, dell'omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione del diritto alla
3 riscossione dei crediti, afferirebbero alla sfera di competenza esclusiva dell'ente della riscossione, chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'appello per infondatezza della proposta opposizione.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, invece, l' , di cui va pertanto CP_6
dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
24.3.2017, a fronte dell'atto di appello notificato l'11.10.2017 ed iscritto a ruolo in data 19.10.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione - proposta dal in primo grado e riproposta in appello – di CP_1
difetto di legittimazione passiva.
Invero, ai fini della configurazione del litisconsorzio tra ente della riscossione ed ente impositore, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra opposizioni esecutive (proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ed opposizioni c.d. recuperatorie (proposte ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che: «l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
4 sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada» (cfr. Cass. Sezioni Unite 22 settembre 2017 n. 22080).
In tal modo, la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata mediante il cd. rimedio “recuperatorio” dell'opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui al d.lgs. n. 150/2011.
Dall'altro lato, è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contestino tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, ossia la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante, oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice ordinario nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.).
Invece, i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi quelli strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, sono deducibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello ordinario a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617, comma
2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
In punto di litisconsorzio necessario, nelle ipotesi di opposizioni esecutive proposte ex artt. 615 e 617
c.p.c., la Corte di Cassazione ha statuito che «l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa» (Cassazione civile sez. III, 29.12.2023, n. 36505).
5 Per quanto riguarda, invece, le opposizioni c.d. recuperatorie, la Cassazione ha affermato la sussistenza del litisconsorzio necessario tra ente impositore ed ente della riscossione. Pertanto, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III,
30.4.2024, n. 11661 e Cassazione civile sez. un., 08.3.2022, n. 7514).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha proposto, in primo grado, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui ha contestato l'inesistenza della cartella di pagamento per notifica a mezzo posta e per mancanza della relata e, pertanto, l'irregolarità del procedimento notificatorio;
ma ha, altresì, azionato un'opposizione ex art. 615 c.p.c. nella parte in cui ha contestato la maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689/1981 e la prescrizione del credito e, ancora, un'opposizione recuperatoria ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui ha censurato l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici alla cartella esattoriale in questione.
Dall'intimazione di pagamento depositata in atti, risulta poi come l'ente impositore delle sanzioni amministrative (per violazione del Codice della Strada) sottese alla cartella n. 07120150072791672, sia effettivamente l'ente amministrativo citato in primo e in secondo grado (cfr. cartella di pagamento, ove si legge, sotto la dicitura “Ente che ha emesso il ruolo”, la scritta ”). CP_1 Controparte_7
Ne consegue che, trattandosi di opposizione anche di natura recuperatoria, il (quale ente CP_1
impositore) deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti, nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha erroneamente affermato che “dall'esame della documentazione depositata esiste la prova dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento per violazione al C.d.s.
n. A05195, elevato dal Comune di il 11/07/2011. Detto verbale veniva difatti notificato il 14/07/2011 CP_1
ovvero 3 giorni dopo la sua elevazione” (cfr. terza pagina della sentenza impugnata).
6 Di contro, rileva il Tribunale che, dall'analisi della documentazione depositata dal appellato, CP_1
emerge che, pur essendovi la prova dell'invio della manca la produzione in giudizio del suo Pt_2
avviso di ricevimento, ovvero la prova che la seconda raccomandata fosse stata consegnata o, quantomeno, fosse pervenuta all'indirizzo della destinataria.
Giova, infatti, osservare che, con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica postale in caso di temporanea assenza del destinatario - come nel caso di cui trattasi - la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che per considerare perfezionata la notificazione è necessario verificare, in concreto,
l'avvenuta ricezione della C.A.D. e, a tal fine, il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, hanno sancito il principio di diritto secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Cassazione civile sez. un., 15.4.2021, n. 10012).
La comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo centrale per tale modalità di notifica, in quanto ha la finalità di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito, a cura dell'operatore postale, presso il punto di deposito più vicino.
Peraltro, la stessa pronuncia a Sezioni Unite ha precisato che «è senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata o irrituale notificazione dell'atto prodromico della cartella medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito».
Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il non abbia provato il CP_1
perfezionamento della notifica dei verbali di accertamento della violazione al Codice della Strada sottesi
7 alla cartella di pagamento nei termini sopra tratteggiati e, conseguentemente, nemmeno dell'interruzione della prescrizione in relazione al credito erariale azionato che può, pertanto, dirsi prescritto.
Segnatamente, sono state prodotte in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
777738878466, non consegnata per assenza temporanea del destinatario, nonché l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 777738881687, tuttavia manca la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per ciascuna di esse.
Pertanto, l'appello deve essere accolto, giacché la mancata prova del perfezionamento della notifica dei due verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada determina la loro inefficacia (per decadenza ex art. 201 C.d.S. per mancata valida notifica entro 90 giorni) e, di conseguenza, anche della cartella di pagamento n. 07120150072791672, di cui va pertanto dichiarato l'annullamento, in totale riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di censura.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, a carico dell' e del in solido tra loro. CP_6 CP_1
Va precisato che la liquidazione dei compensi va effettuata come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato, per il presente grado, al D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, ridotti in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Ciro Picca, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
8 2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120150072791672, per le ragioni esposte in parte motiva;
3. Condanna l e il in solido, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida, per il Parte_1
giudizio di primo grado, in € 98,00 per spese ed in € 680,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il presente giudizio, in € 147,00 per spese ed in € 1.290,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Ciro Picca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, l'1.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
06.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 01.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6901/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 6901/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Ciro Picca, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia, in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via B. Cozzolino n. 49, il tutto come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1
Rosella, elettivamente domiciliato in presso la Casa comunale, alla Piazza Municipio, il tutto CP_1
come da procura in calce all'atto di citazione notificato
APPELLATO
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1419/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1419/2017 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale veniva rigettata la domanda da lei proposta nei confronti di
(poi ed oggi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, nel prosieguo per semplicità ) e del avente ad oggetto
[...] CP_6 Controparte_1
l'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120150072791672.
Avverso tale pronuncia proponeva appello deducendo sia la violazione Parte_1
dell'art. 149 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 della L. 890/1982, stante la presenza di vizi attinenti alla notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata (VEPU 1426/11 e
VEPU 1307/11) in considerazione della carenza di prova del rituale recapito della raccomandata informativa c.d. C.A.D. (ossia la Comunicazione di Avvenuto Deposito della prima raccomandata, prevista in caso di temporanea assenza del destinatario o di assenza/inidoneità di altre persone a riceverla, come risulta dall'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento della stessa, spedita per notifica a mezzo posta), sia la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, essendosi il giudice di prime cure pronunciato solo sul punto 3 dell'opposizione, ossia sulla omessa notifica degli atti presupposti della cartella esattoriale impugnata, disattendendo tutte le ulteriori censure mosse, riguardanti l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 e la violazione dell'art. 3 della L. 241/90. L'appellante, con il gravame in esame insiste, quindi, per la declaratoria di annullamento della cartella di pagamento impugnata, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che, senza proporre appello incidentale, eccepiva, preliminarmente, CP_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le dedotte questioni, sottoposte al vaglio del giudicante, dell'omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione del diritto alla
3 riscossione dei crediti, afferirebbero alla sfera di competenza esclusiva dell'ente della riscossione, chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'appello per infondatezza della proposta opposizione.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, invece, l' , di cui va pertanto CP_6
dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
24.3.2017, a fronte dell'atto di appello notificato l'11.10.2017 ed iscritto a ruolo in data 19.10.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione - proposta dal in primo grado e riproposta in appello – di CP_1
difetto di legittimazione passiva.
Invero, ai fini della configurazione del litisconsorzio tra ente della riscossione ed ente impositore, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra opposizioni esecutive (proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ed opposizioni c.d. recuperatorie (proposte ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che: «l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
4 sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada» (cfr. Cass. Sezioni Unite 22 settembre 2017 n. 22080).
In tal modo, la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata mediante il cd. rimedio “recuperatorio” dell'opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui al d.lgs. n. 150/2011.
Dall'altro lato, è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contestino tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, ossia la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante, oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice ordinario nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.).
Invece, i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi quelli strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, sono deducibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello ordinario a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617, comma
2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
In punto di litisconsorzio necessario, nelle ipotesi di opposizioni esecutive proposte ex artt. 615 e 617
c.p.c., la Corte di Cassazione ha statuito che «l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa» (Cassazione civile sez. III, 29.12.2023, n. 36505).
5 Per quanto riguarda, invece, le opposizioni c.d. recuperatorie, la Cassazione ha affermato la sussistenza del litisconsorzio necessario tra ente impositore ed ente della riscossione. Pertanto, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III,
30.4.2024, n. 11661 e Cassazione civile sez. un., 08.3.2022, n. 7514).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha proposto, in primo grado, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui ha contestato l'inesistenza della cartella di pagamento per notifica a mezzo posta e per mancanza della relata e, pertanto, l'irregolarità del procedimento notificatorio;
ma ha, altresì, azionato un'opposizione ex art. 615 c.p.c. nella parte in cui ha contestato la maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689/1981 e la prescrizione del credito e, ancora, un'opposizione recuperatoria ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui ha censurato l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici alla cartella esattoriale in questione.
Dall'intimazione di pagamento depositata in atti, risulta poi come l'ente impositore delle sanzioni amministrative (per violazione del Codice della Strada) sottese alla cartella n. 07120150072791672, sia effettivamente l'ente amministrativo citato in primo e in secondo grado (cfr. cartella di pagamento, ove si legge, sotto la dicitura “Ente che ha emesso il ruolo”, la scritta ”). CP_1 Controparte_7
Ne consegue che, trattandosi di opposizione anche di natura recuperatoria, il (quale ente CP_1
impositore) deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti, nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha erroneamente affermato che “dall'esame della documentazione depositata esiste la prova dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento per violazione al C.d.s.
n. A05195, elevato dal Comune di il 11/07/2011. Detto verbale veniva difatti notificato il 14/07/2011 CP_1
ovvero 3 giorni dopo la sua elevazione” (cfr. terza pagina della sentenza impugnata).
6 Di contro, rileva il Tribunale che, dall'analisi della documentazione depositata dal appellato, CP_1
emerge che, pur essendovi la prova dell'invio della manca la produzione in giudizio del suo Pt_2
avviso di ricevimento, ovvero la prova che la seconda raccomandata fosse stata consegnata o, quantomeno, fosse pervenuta all'indirizzo della destinataria.
Giova, infatti, osservare che, con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica postale in caso di temporanea assenza del destinatario - come nel caso di cui trattasi - la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che per considerare perfezionata la notificazione è necessario verificare, in concreto,
l'avvenuta ricezione della C.A.D. e, a tal fine, il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, hanno sancito il principio di diritto secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Cassazione civile sez. un., 15.4.2021, n. 10012).
La comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo centrale per tale modalità di notifica, in quanto ha la finalità di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito, a cura dell'operatore postale, presso il punto di deposito più vicino.
Peraltro, la stessa pronuncia a Sezioni Unite ha precisato che «è senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata o irrituale notificazione dell'atto prodromico della cartella medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito».
Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il non abbia provato il CP_1
perfezionamento della notifica dei verbali di accertamento della violazione al Codice della Strada sottesi
7 alla cartella di pagamento nei termini sopra tratteggiati e, conseguentemente, nemmeno dell'interruzione della prescrizione in relazione al credito erariale azionato che può, pertanto, dirsi prescritto.
Segnatamente, sono state prodotte in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
777738878466, non consegnata per assenza temporanea del destinatario, nonché l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 777738881687, tuttavia manca la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per ciascuna di esse.
Pertanto, l'appello deve essere accolto, giacché la mancata prova del perfezionamento della notifica dei due verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada determina la loro inefficacia (per decadenza ex art. 201 C.d.S. per mancata valida notifica entro 90 giorni) e, di conseguenza, anche della cartella di pagamento n. 07120150072791672, di cui va pertanto dichiarato l'annullamento, in totale riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di censura.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, a carico dell' e del in solido tra loro. CP_6 CP_1
Va precisato che la liquidazione dei compensi va effettuata come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato, per il presente grado, al D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, ridotti in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Ciro Picca, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
8 2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120150072791672, per le ragioni esposte in parte motiva;
3. Condanna l e il in solido, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida, per il Parte_1
giudizio di primo grado, in € 98,00 per spese ed in € 680,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il presente giudizio, in € 147,00 per spese ed in € 1.290,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Ciro Picca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, l'1.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9