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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 30236/2012
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30236/2012 R.G.a.c. vertente tra
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...],
, (c.f.: ), nato a [...] il 3 Parte_2 C.F._2
marzo 1949 ed ivi residente a[...],
, (c.f.: ), nata a Parte_3 C.F._3
Napoli il 6 settembre 1947 ed ivi residente a[...]4,
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_4
alla via del Parco Margherita, n. 73, gli ultimi tre nella qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Starace Persona_1
(c.f.: e Domenico Romano (c.f.: C.F._4
), presso il cui studio in Napoli, alla Riviera di C.F._5
Chiaia, n. 207, eleggono domicilio, in virtù di procura in atti,
ATTORI
E
Controparte_1
(p. IVA: ) con sede in Bologna, alla Via Marco
[...] P.IVA_1 Emilio Lepido, 182/C, in persona del legale rappresentante p.t., il
Presidente dott. rappresentato e difeso, Parte_5
giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato, dal Prof.
Avv. Felice Laudadio (c.f.: , con studio in Napoli, C.F._6 alla via F. Caracciolo, n. 15, presso il quale elegge domicilio
CONVENUTO
E
Controparte_2
e
[...] [...] in persona Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, alla via
Diaz, n. 11, eleggono domicilio
CONVENUTO
E
(c.f.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Mario
Ciancio (c.f.: ) presso il cui studio in Napoli, C.F._7 alla via Stendhal n. 23 elegge domicilio, come da mandato in atti,
CONVENUTO
All' udienza del tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato istanze e conclusioni da intendersi qui ripetute e trascritte e all' esito del termine di legge la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all' art. 190 decorrenti dalla data della comunicazione del verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2012, gli attori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Parte_4
il Funzionario Delegato del Controparte_1
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
( e il e la CP_3 Controparte_4 Controparte_3
in persona de Presidente pt al fine di determinare le
[...] indennità di espropriazione e di occupazione dei beni di proprietà degli attori e veder condannati i convenuti in solido al pagamento delle medesime, oltre al danno da ritardo nel pagamento ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Nell'atto di citazione gli istanti deducevano di vantare la proprietà di alcuni fondi siti in Torre UN, i quali erano stati inseriti, con ordinanza n. 1934/EST del 29 settembre 1992, dal
Funzionario delegato del Comitato tra gli immobili interessati dai lavori di allargamento e sistemazione dell'alveo Penniniello. Con il medesimo atto, l'amministrazione apponeva sui beni di proprietà degli istanti vincolo di destinazione fino al 18 dicembre 1995 e autorizzava l'occupazione temporanea degli stessi fino al 31 dicembre
1993.
In data 29 luglio 1992 il concessionario dell'opera, il
[...]
si immetteva nel possesso dei beni. Controparte_1
A seguito del mancato completamento della procedura espropriativa, e , preso Persona_1 Parte_1
atto dell'illiceità dell'occupazione, convenivano con altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il concessionario dell'opera, il
Funzionario della Presidenza del Consiglio e i Comuni di Torre
UN e . Il giudizio così incardinato veniva definito CP_4
- 3 - con sentenza n. 12792/2002 con cui il Tribunale di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
A seguito di gravame, la Prima Sezione della Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 423/2007, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e accogliendo l'appello, rimetteva la causa al giudice di prime cure.
Il processo pertanto veniva riassunto dinanzi al Tribunale di
Napoli Seconda Sezione che ammetteva ctu per l' accertamento dell' indennità di occupazione spettanti. Il Ctu nominato diversamente da quanto era stato determinato dal sulla base di un criterio CP_4
contenuto in una disposizione censurata da parte della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 181/2010 e contestata dai proprietari, ricalcolava gli importi tenendo conto del valore edificabile dell'area di cui facevano parte i riferiti terreni anche sulla base di allegazioni di altre ctu che attribuivano un valore dei terreni diverso perché inseriti nella zona 167 in parte urbanizzata e come desumibile dallo stralcio di zonizzazione vigente, dal piano grafico di esproprio e dallo stralcio della mappa catastale.
All' esito del deposito dell' elaborato peritale e nell' attesa della definizione del giudizio dinanzi al GU dr.ssa Fiore, gli istanti proponevano con il presente giudizio che ci occupa, nuova domanda contro i medesimi convenuti affinchè previa fissazione del valore venale degli immobili espropriati, sulla scorta della ctu dell' ing o a mezzo nuova ctu, di cui chiedevano espletamento- Per_2
chiedendo di: 1) determinare l' indennità di espropriazione dei cespiti di cui in premessa, tenendo conto della destinazione e della natura di beni degli ingenti danni subiti dalle porzioni residue e della perdita dei frutti pendenti dei soprassuoli e manufatti insistenti sulle aree
- 4 - suddette;
2) nonché determinare l' indennità di occupazione legittima in misura pari a 1/12 per ogni anno di occupazione, dell'indennità di espropriazione, ovvero, in subordine in misura pari del saggio interessi legali per ogni anno di occupazione, sull' indennità di espropriazione medesima. 3)Condannare i convenuti al deposito presso la Cassa DD. PP in favore degli attori, dell'indennità di espropriazione e di occupazione, il tutto oltre interessi legali, decorrenti per l' indennità di occupazione legittima dalla scadenza di ogni annualità al soddisfo, oltre condanna dei convenuti al pagamento da ritardato pagamento e alle spese e competenze di causa.
Il si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione spiegata dagli attori, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le causali attivate, chiedendo di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. sino all'esito del ricorso promosso dagli attori avverso gli atti della procedura espropriativa innanzi al TAR Campania R.G. n° 4847/2012, alla luce della sua natura pregiudiziale per la decisione del presente giudizio;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità per litispendenza delle domande attoree già proposte nel giudizio ancora pendente dinanzi a codesto Tribunale, r.g. n. 15689/2008, II Sezione civile, G.U. dott.
Filomena Fiore e segnatamente della domanda inerente la determinazione della indennità per il periodo di occupazione legittima;
Nel merito, per i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...] rispetto a tutte le domande proposte;
Controparte_1 rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e
- 5 - non provate, e/o limitare l'ammontare dell'indennità eventualmente riconosciuta come spettante,
Nel merito, il convenuto precisava che l'occupazione temporanea era terminata in data 25 ottobre 2002 a seguito dell'emissione del decreto di espropriazione n. 24440, con il quale si definiva la procedura espropriativa e veniva trasferita la proprietà degli immobili in capo al Comune di . CP_4
Con comparsa del 12 febbraio 2013 si costituiva la
[...]
che eccepiva, in via pregiudiziale, previa Controparte_3 pendenza del giudizio recante n. 15689/2008 R.G.a.c.,
l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, il difetto di legittimazione passiva della e nel merito, invece, Controparte_3
contestava la fondatezza della domanda.
Con comparsa del 13 febbraio 2013 si costituiva in giudizio anche il che reiterava le eccezioni già formulate Controparte_4
nei precedenti giudizi già svoltesi tra le parti formulando nuovamente domanda riconvenzionale per potersi rivalere di tutto quanto fosse eventualmente stato tenuto a pagare per effetto della spiegata azione, nei confronti della dei Ministri – Funzionario Controparte_3
Delegato C.I.P.E. ex art. 84 L. 219/81, del Controparte_1
(in proprio e nella qualità di mandatario dell'
[...] CP_5
costituita con il e del CP_6 Controparte_7
Il Giudice verificata la regolarità del contraddittorio tra tutte le parti concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., sospendendo il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pregiudizialità della controversia avente ad oggetto il decreto di esproprio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo competente.
- 6 - Conclusosi il giudizio amministrativo, le parti interessate proponevano ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 297 c.p.c.
A seguito della riassunzione del giudizio civile, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il G I dr. Pappalardo con sentenza non definitiva n.° 8352/2022 resa inter partes, previa declaratoria dell'accertamento del Giudice
Amministrativo, culminato nella richiamata decisione n.2122/2021 del
C.d.S., che consentiva di ritenere superata ogni questione in punto di legittimità del procedimento ablatorio, e conseguentemente fugato ogni dubbio in punto di proponibilità della domanda, nel merito dichiarava inammissibile la domanda degli attori di cui al capo 2) dell' atto di citazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione legittima per la litispendenza con altro giudizio del
Tribunale di Napoli, e rigettava la domanda contro i convenuti e Controparte_2 Controparte_8
e con compensazione delle
[...] Controparte_9
spese di lite;
dichiarava l' ammissibilità della domanda avente ad oggetto la mera indennità di esproprio atteso che come già riferito dal
Giudice Amministrativo, risulta certamente fondata nell'an, giacché
l'avvenuta adozione del decreto di espropriazione è circostanza non contestata.
Inoltre relativamente alla questione della plurima chiamata in giudizio riteneva sussistente la legittimazione passiva del CP_1 relativamente alle domande proposte dagli attori ( sul presupposto che
“L'attuazione del programma era demandata al Commissario straordinario di cui all'art. 84; le modalità dell'intervento erano invece fissate dall'art. 81, nel senso che ai sensi del comma 2 di esso, “Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione
- 7 - delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico imprenditoriale precisandosi al comma 3, che formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge,….”. Il convenuto dagli attori in questo CP_1 giudizio è uno dei consorzi affidatari in base alle disposizioni citate, si
è immesso nel possesso dei terreni il 29 luglio1992).
Con successiva ordinanza, il GI rimetteva la causa sul ruolo ai fini della sola determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta agli attori e nominando ctu l'ing. quale consulente tecnico Persona_3
d'ufficio, disponendo che previa ricostruzione della vicenda espropriativa procedesse a quantificare l'indennità di espropriazione spettante agli attori sulla base della legislazione vigente in materia comprensiva di interessi e rivalutazione, assumendo come riferimento il valore venale del bene all' epoca del decreto di esproprio.
Acquisita la relazione del consulente tecnico, il giudice rinviava la causa per precisazione conclusioni che venivano rassegnate dalle parti all' udienza di precisazione delle conclusioni in modalità ex art. 127 ter cpc del 17.03.2025, e nel termine di legge, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dalla data della comunicazione del verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve premettersi che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che
- 8 - il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata dagli attori contro i convenuti e relativamente ai diversi provvedimenti amministrativi che hanno interessato i beni di proprietà degli attori.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione attiva delle parti attrici avendo dimostrato per tabulas di essere titolari del diritto di proprietà, anche per successione sui terreni di cui avevano chiesto l'accertamento delle indennità spettanti e di essere state destinatarie di provvedimenti limitativi del loro diritto di proprietà.
Deve invece ribadirsi in ossequio a quanto già accertato dal
Tribunale nella prefata sentenza parziale che le domande proposte in danno dei convenuti Controparte_10
e e non Controparte_3 Controparte_9 potevano essere accolte per difetto di titolarità dal lato passivo, dell'obbligazione dedotta in giudizio, restando la legittimazione passiva solo in capo al convenuto rispetto a cui va accertata CP_1
la quantificazione dell'indennità di esproprio come dedotta in citazione e relativamente al capo 1) della domanda giudiziale sul presupposto che “Ai sensi degli art. 80, 81, 84 della legge n. 219 del
1981, quando le opere sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici (ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie) il concessionario medesimo, nella spiegata qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare di tutte le obbligazioni indennitarie riconducibili al rapporto. Quindi costituisce
- 9 - l'unico legittimato passivo nella controversia avente ad oggetto l'accertamento della stima.
La domanda del presente giudizio riguarda l'accertamento del diritto delle parti attrici all'indennizzo di espropriazione dei terreni individuati nell'atto di citazione, e oggetto di provvedimenti di ablazione alla PA e quindi sottratti definitivamente alla disponibilità del privato.
Invero la controversia scaturisce dalla vicenda amministrativa che aveva coinvolto i terreni di proprietà degli istanti, vicenda che è stata puntualmente ricostruita dalle parti nei rispettivi atti e dal consulente tecnico (quesito n. 1 dell' ordinanza ammissiva ctu), e il cui ambito anche in ordine all' indagine e al thema decidendum è stato delineato dal GI laddove precisa in motivazione che “onde definire la controversia, serve avvalersi della collaborazione di un consulente tecnico di ufficio affinché questi, esaminati gli atti di causa, ricostruito l'iter amministrativo della procedura espropriativa, quantifichi l'indennità di espropriazione dovuta. A parere del Giudice, non appare infatti sufficiente l'accertamento compiuto dall'ausiliare nominato nel procedimento attualmente pendente innanzi alla
Corte di Appello di Napoli.
Infatti la domanda degli attori su cui la Corte di Appello di Napoli è chiamata
a pronunciarsi, ha avuto ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, domanda, questa, affatto diversa rispetto a quella per cui è causa, che attiene, nella formulazione risultante all'esito dell'accertata inammissibilità di parte delle richieste attoree, alla corretta liquidazione dell'indennità di espropriazione. Sebbene il calcolo dell'una come dell'altra posta indennitaria presupponga la determinazione del valore del cespite, gli accertamenti all'uopo necessari restano comunque profondamente differenti, stante la divergenza, sia sotto il profilo temporale che giuridico, tra
- 10 - l'occupazione legittima (che, per sua natura, presuppone la permanenza in capo al privato della proprietà del bene) e la successiva espropriazione (che a sua volta, per definizione, comporta la definitiva perdita del diritto di proprietà).
Divergenza da cui deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di ritenere che i criteri di liquidazione seguiti per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima debbano necessariamente coincidere con quelli assunti a base della determinazione dell'indennità di espropriazione. Ciò in quanto, come chiarito nel medesimo arresto della Corte di Cassazione. (Cass. Sez. I,
18.07.2013 n. 17604) precedentemente citato, contestualmente all'emanazione del decreto di espropriazione “sorge e diviene azionabile il diritto del proprietario a percepire il citato indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa, identificandosi così la vicenda ablatoria, anche quanto agli effetti favorevoli al proprietario, con la data di detto decreto, conseguendone altresì che la sua entità definitiva deve essere determinata con riguardo a tale data e tenendo conto delle caratteristiche, in quel momento, del bene espropriato”.
Orbene come precisato in motivazione della prefata sentenza parziale e risultante dagli atti, la vicenda comune anche al giudizio riguardante l'indennità di occupazione prende origine dall'ordinanza n. 1934/EST, datata 29 aprile 1992 del , emessa ai sensi dell'art. 84 legge n. CP_3
219/1981, con cui vennero individuate le aree necessarie alla realizzazione dell'allargamento e sistemazione dell'alveo Penniniello.
Tra le superfici interessate rientravano anche le aree dei cespiti di proprietà degli odierni attori siti nel Comune di Torre UN. Il vincolo di destinazione delle aree veniva imposto fino al 18 dicembre
1995, mentre le occupazioni temporanee avrebbero avuto efficacia fino al 31 dicembre 1993.
- 11 - Alla scadenza dei termini fissati dall'ordinanza n. 1934/EST del 29 aprile 1992 non veniva emesso alcun provvedimento di proroga dell'occupazione d'urgenza dei suoli legittimamente occupati, sia con riferimento all'emissione del decreto di esproprio che relativamente ad eventuali verbali di restituzione delle aree apprese. Dalla produzione documentale di parte, infatti, emerge che i lavori venivano ultimati il
31 agosto 1996.
Con decreto legislativo n. 354/1999 (art. 9, comma 2) i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219
(tra cui rientra anche l'ipotesi oggetto della controversia) venivano prorogati di due anni e poi al 30 ottobre 2002.
Nel caso che ci occupa, intanto con provvedimento del 19 settembre
2002, la approvava il Piano Territoriale Paesistico Controparte_11
relativamente alla zona vesuviana, (e tra essa vi ricadeva anche la zona sulla quale insistono i terreni delle parti attrici) il quale recava con sé il divieto assoluto di eseguire qualsiasi intervento che comportasse incremento di volumi esistenti. In pratica, trattavasi di un vincolo paesaggistico che vietava incrementi volumetrici della zona di terreno individuata a prescindere dalla sua destinazione pregressa.
In data 25 ottobre 2002, con provvedimento prot. n. 24449, il
[...]
emetteva decreto di esproprio definitivo avente ad CP_4
oggetto i terreni di proprietà della parte attrice.
Dalla scansione cronologica dei fatti si evince che la procedura espropriativa non era stata definita nei termini e l'occupazione dei terreni si è protratta oltre il 31 dicembre 1993; con il d.lgs. n. 354 del 20 settembre 1999 si è avuta una proroga dei termini delle occupazioni d'urgenza di due anni (nonostante fossero scadute le ordinanze a suo
- 12 - tempo emanate); nell'ottobre del 2002 si è registrato un decreto di esproprio in danno degli attori.
Ad ogni buon conto, ai fini della controversia che ci occupa e avendo il precedente Giudice indicato in sentenza e ribadito nell' ordinanza ammissiva della ctu ( non contestata dall' attrice) in modo specifico il thema di indagine, è sottratto alla scrivente Giudice l' ulteriore riforma sia in ordine all' individuazione di periodo di occupazione sine titulo del bene sia agli effetti ad esso collegati sia ad eventuali ulteriori danni subiti dagli attori per provvedimenti emessi relativamente ai cespiti di proprietà.
Tanto anche riguardo alla circostanza che la domanda avanzata dagli attori dinanzi al presente ufficio ricomprende, come delimitato dal
Giudice, solo l' accertamento dell'indennità di esproprio alla data del decreto e la condanna al pagamento della stessa nella misura determinata a seguito della nuova ctu, che è stata ammessa dal GI sul presupposto del differente thema di indagine rispetto al precedente giudizio.
Detta indennità consiste nella somma spettante al titolare (in questo caso, ai titolari) del bene o dei beni oggetto della procedura ablativa da parte dell'amministrazione procedente per il sacrificio da questi subito che consiste nell' effettiva perdita del possesso del bene.
In prima battuta, occorre evidenziare che sia la Carta costituzionale
(art, 42, comma terzo) che le disposizioni sovranazionali ed europee che il nostro ordinamento ha recepito (art. 1, prot. add. n. 1 CEDU;
art. 17 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), nonché la consolidata interpretazione delle Corti superiori nazionali e internazionali delle suddette norme sanciscono il diritto del titolare del bene espropriato ad un'indennità spettante per la perdita subita che
- 13 - debba essere “giusta”. Occorre, cioè, che essa sia non meramente simbolica e che, al contempo, sia in grado di contemperare l'interesse generale della comunità ad un limitato dispendio di risorse pubbliche con quelle di salvaguardia dei diritti soggettivi riconosciuti espressamente dall'ordinamento, tra i quali rientra senza dubbio il diritto di proprietà dell' espropriando.
In particolare, nell'addivenire all'individuazione dell'indennità di espropriazione, ritiene la Corte Costituzionale, bisogna tener presente che «l'indennizzo cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene» (Corte Cost., n. 348/2007).
Appurato che nella quantificazione dell'indennizzo non può prescindersi dal valore venale del medesimo, occorre verificare a quanto ammonti il valore dei cespiti oggetto del provvedimento e quali siano gli elementi in grado di incidere su di esso. Tra tutti i fattori in grado di far diminuire o di accrescere il valore venale del bene, quello maggiormente rilevante è senza dubbio la sua destinazione urbanistica, se agricola o edificabile.
Gli accertamenti demandati al ctu ing. hanno infatti richiesto 1) Per_3
che il Ctu previo esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, ricostruisca il CTU l'iter del procedimento di espropriazione avente ad oggetto i cespiti di cui gli attori erano proprietari e verifichi se lo stesso si sia ritualmente perfezionato;
2) Determini l'importo dell'indennità di espropriazione spettante agli attori sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, assumendo come riferimento il valore venale del cespite all'epoca del decreto di esproprio.
- 14 - Peraltro con l'emanata ordinanza di rimessione del ruolo il Giudice aveva inteso espressamente individuare la delimitazione dell'indagine dell'accertamento peritale demandato al ctu previa dichiarazione della litispendenza con le altre domande presentate nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale.
Ed in ossequio ai quesiti posti dal Tribunale il consulente tecnico di ufficio ha in effetti precisato che «l'accertamento delle possibilità di edificazione o meno deve prescindere dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tenere conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, ( come d' altronde chiesto dal Giudice nel quesito 2)) conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale e nel caso di specie, da quello che lo sovraintende»
(relazione peritale, pg. 8).
A tal fine devono recepirsi le motivazioni del perito che, nell'individuare il regime urbanistico del bene e il suo valore, ha affermato che il Piano Territoriale Paesistico della Controparte_11
per l'area Vesuviana « ha comportato per l'area in cui si trovano le due particelle espropriate agli attori il divieto assoluto di eseguire qualsiasi intervento che comporti incremento di volumi esistenti. In pratica un vincolo paesistico assoluto che vieta incrementi volumetrici atteso che essa ricade in una zona definita di Protezione Integrale con Restauro
Paesistico-Ambientale (P.I.R.). […] Tenuto conto che il P.T.P. (di competenza regionale) è dal punto di vista gerarchico uno strumento di ordine superiore rispetto al P.R.G. (di competenza comunale) e che la determinazione dell'indennità di esproprio deve essere fatta alla data del 25 ottobre 2002, ovvero alla data di emissione del decreto di esproprio, successiva a quella di approvazione dello strumento
- 15 - territoriale (19 settembre 2002), il più probabile valore di mercato delle consistenze superficiarie delle due particelle di cui è causa va stimato considerando il fondo come agricolo e non come edificabile».
La qualificazione del terreno come agricolo e con valore venale differente rispetto al precedente accertamento giudiziario, (in particolare quello determinato dal CTU cui gli attori si Per_2
sono in effetti basati nel proporre anche la nuova domanda), ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte degli attori, sulla base di motivate osservazioni del ctp che sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti finali. In particolare, gli attori richiamano i criteri individuati dall' ing. nella causa Per_2
tra le parti odierne svoltasi dinanzi alla Seconda Sezione di questo
Tribunale e avente ad oggetto però una diversa posta indennitaria richiesta dalle medesime parti in relazione agli stessi fondi, ossia l'indennità di occupazione con decorrenza dalla data in cui i beni venivano interessati dal primo provvedimento della PA.
Le conclusioni cui giunge il tecnico nel pregresso contenzioso divergono rispetto a quelle tratte dal consulente ing. Persona_3
nel presente giudizio, in quanto si affermava che «i beni immobili occupati per la realizzazione delle opere di allargamento e sistemazione dell'Alveo Penniniello di proprietà delle parti […] sono inseriti integralmente in zona “167”, delimitata a Nord dall'asse autostradale della Napoli ed ad Est dalla comunale Via Parte_6
Penniniello, come inequivocabilmente desumibile dallo stralcio di zonizzazione dello strumento urbanistico vigente, dal piano grafico di esproprio e dallo stralcio di mappa catastale del foglio n. 12 di Torre
UN: zona già da tempo avanti l'occupazione d'urgenza
- 16 - urbanizzata, ed in gran parte edificata, contornata praticamente da Pt_ tutti i da altre zone edificate cittadine”.
Ebbene, le contestazioni sul valore dato ai cespiti come reiterate dagli attori non possono trovare accoglimento considerata la diversità di valutazione cui sono pervenuti i consulenti nelle rispettive ctu, per cui il valore non può che essere differente come d' altronde già decretato dal Giudice della sentenza parziale, secondo cui il criterio di valutazione non poteva che essere diverso, considerata anche l'accertata inammissibilità della domanda degli attori sub 2) e il presupposto secondo cui “stante la divergenza, sia sotto il profilo temporale che giuridico, tra l'occupazione legittima (che, per sua natura, presuppone la permanenza in capo al privato della proprietà del bene) e la successiva espropriazione (che a sua volta, per definizione, comporta la definitiva perdita del diritto di proprietà).
Divergenza da cui deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di ritenere che i criteri di liquidazione seguiti per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima debbano necessariamente coincidere con quelli assunti a base della determinazione dell'indennità di espropriazione “.
D' altronde il ctu non ha dato prova di aver valutato anche Per_2 il provvedimento regionale del piano di individuazione della zona rossa, che alla data del decreto risultava già emesso, operando la sua valutazione ex ante dalla data di decorrenza del primo provvedimento di occupazione dei terreni a seguire.
D'altronde il ctu rispondendo adeguatamente alle osservazioni Per_3 del consulente di parte degli attori ha in effetti precisato il motivo per cui riteneva di attribuire ai medesimi beni un valore venale diverso, prendendo in considerazione la destinazione del fondo alla data del
- 17 - decreto di espropriazione. (“ Essa è stata inevitabilmente ma formalmente condizionata dal provvedimento emesso dalla CP_11
in data 19 settembre 2002 e consistente nell' adozione
[...]
vincolata del piano paesaggistico regionale. Detto provvedimento generale ha determinato una conformazione dei diritti di proprietà insistenti su intere classi di beni, definendone i limiti e la portata. Esso costituisce espressione del potere in capo all'autorità amministrativa di gestire il territorio, di guidarne lo sviluppo urbanistico e di assicurare che quest'ultimo non si ponga in contrasto con la tutela del bene giuridico “ambiente e paesaggio”).
L'imposizione ad un determinato fondo di un vincolo che ne impedisce l'edificazione comporta, quale inevitabile conseguenza, un abbattimento del valore venale dell'immobile, valore che è stato individuato nella consulenza tecnica di ufficio resa dall'ing. Per_3
discostandosi dal valore accertato dal primo ctu e riguardante i
[...] periodi di occupazione ante decreto di esproprio anche se sugli stessi beni.
Nella relazione peritale di questo giudizio, infatti, si tiene conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali in ordine alla quantificazione dell'indennità di espropriazione, il cui importo non può più coincidere
(in caso di terreno inedificabile) nel valore agricolo medio, ma che deve essere agganciato al valore venale dello stesso. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 5900, secondo la quale in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 181/2011, ai suoli inedificabili).
- 18 - Non possono trovare accoglimento in questa sede le censure alla ctu della parte attrice verso il consulente che non avrebbe tenuto in considerazione che “la destinazione dal 19.09.02 in zona Parte_8
del PTP con destinazione Zona PIR Protezione Integrale” sia intervenuta appena un mese prima del decreto di esproprio delle aree e oltre dieci anni dopo l'occupazione delle stesse, quando il Per_1
Piano di Zona 167 era stato ormai attuato e completato e le aree in proprietà avevano contribuito, con la loro estensione, alla Per_1
quantificazione dei volumi e delle superfici delle opere realizzabili e realizzate per l'indicata finalità”, in quanto trattasi, questa invocata, di una domanda meramente risarcitoria non ammessa dal GI nel presente giudizio e che avrebbe dovuto trovare una collocazione diversa nei confronti di altri legittimati passivi che viceversa hanno potuto beneficiare anche della consistenza catastale dei terreni per la Per_1
realizzazione delle opere edificabili. In tal caso il Tribunale, prima dell'istruttoria avrebbe dovuto estendere l'indagine e l' accertamento determinando una pronuncia ultra petita.
In ogni caso allo stato degli atti, difetta la prova che la determinazione del valore dell' indennità di occupazione accertata dall' Ing Per_2
sia divenuta immodificabile per effetto di pronuncia definitiva della liquidazione del valore riconosciuto ai terreni della parte attrice, non avendo le parti data alcuna notizia dell' avvenuta liquidazione di queste indennità.
Ne possono trovare pertanto accogliersi le reiterate richieste degli attori di chiedere al CTU ulteriori chiarimenti sulla base delle osservazioni del ctp o il rinnovo delle operazioni peritali, sia perché il consulente ha giustificato esaurientemente che le conclusioni degli elaborati sono sostanzialmente diverse sia per la differente indagine e
- 19 - sia perché nel rapportare il valore del bene alla data dell' esproprio non poteva che tenere in conto dell' intervenuto provvedimento regionale paesaggistico in ossequio all' indagine conferitagli dal
Giudice finalizzata a conoscere il valore dei cespiti alla data del decreto di esproprio. Circostanza questa che deve tener conto dell' intervenuto provvedimento della che istituendo la Controparte_11
zona di salvaguardia, cosiddetta zona rossa individua in effetti il vincolo sui beni che ne limitano il sostanziale valore, come precisato nella ctu a pag 7 laddove “Del resto l'accertamento delle possibilità di edificazione o meno deve prescindere dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tenere conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale e nel caso di specie, da quello che lo sovraintende”.
L'imposizione di un vincolo, come quello di zona rossa da parte della può alterare in effetti la valutazione dei cespiti. La Controparte_11
zona rossa, infatti, indica un'area soggetta a particolari restrizioni o divieti, spesso per problemi ambientali o di rischio evacuazione, come precisato nel provvedimento, comunque per uno stato di necessità che non può ammettere deroghe o differenze. Questo vincolo può ridurre il valore dell'area, rendendola meno appetibile per attività edificatorie o commerciali, ma rispondente ad interessi generali dello Stato e della collettività di rango superiore rispetto a quelli dell'indice di edificabilità di una zona comunale, trattandosi di norma sovraordinata e per un territorio molto più vasto rispetto alle disposizioni del Prg concernente in effetti il singolo Comune.
Né possono ritenersi non contestati i riferimenti stralcio de relato di altre valutazioni tecniche in altri giudizi richiamati dal Ctu Per_2
- 20 - in quanto non essendone precisati con chiarezza i quesiti e le effettive conclusioni o i riferimenti temporali dei provvedimenti amministrativi sui terreni non consentono al Giudice di valutare se essi fossero coevi al vincolo regionale della istituzione della zona rossa che ha in effetti determinato la nuova classificazione dei terreni delle parti attrici.
Di conseguenza, l'indennità di esproprio, calcolata tenendo conto del valore venale del terreno, è in effetti risultata inferiore all'indennità di occupazione, che invece viene calcolata in base a una percentuale del valore venale e può essere più alta se l'occupazione si prolunga nel tempo.
D' altronde mentre l'indennità di esproprio è legata alla perdita definitiva della proprietà, l'indennità di occupazione è legata alla temporanea sottrazione del godimento del bene. L'intervento di un vincolo come quello di zona rossa può ridurre il valore dell'area espropriata, rendendo possibile che l'indennità di esproprio sia inferiore a quella di occupazione. D' altronde il CTU nell' Per_2
individuare il valore dell'indennità di occupazione quale indennità virtuale di esproprio ci riferisce in effetti il valore dei terreni durante il periodo dell' occupazione come inseriti nella zona 167 e in cui si stavano realizzando edificazioni, non facendo però alcuna menzione del provvedimento limitativo emesso dalla Regione.
Ebbene, il Tribunale, nell'accertare la quantificazione dell'indennità di espropriazione oggetto della domanda, ritiene di poter confermare i criteri indicati dal ctu perché basati su presupposti e criteri validi e vincolati dal provvedimento della che costituisce Controparte_11 antecedente normativo superiore e vincolante, e che pertanto possono essere posti a base della decisione. Ciò significa che in relazione al fondo posto al foglio 12, particella 1714 (oggi 2311), l'indennità deve
- 21 - essere pari a euro 4.803,63, mentre in relazione al fondo individuato al foglio 12, particella 909, l'indennità deve essere pari a euro 38.499,31.
Complessivamente, agli attori spettano a titolo di indennità di esproprio l' importo complessivo determinato dal ctu nella misura di euro 43.303,00.
Sulle singole somme come determinate in ctu competono gli interessi in misura legale decorrenti dalla data del decreto di esproprio del
25.10.2022, oltre la rivalutazione monetaria, fino all' effettivo soddisfo,
( sul punto si precisa che a seguito della la pronuncia della Corte
E.D.U. del 14.4.2015 (caso c. Italia) si è stabilito Per_4
inequivocabilmente che l'indennità di espropriazione di un'area per pubblica utilità, quand'anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria, sul presupposto che le somme indennitarie, quand'anche dovute a titolo di esproprio
“legittimo”, debbano essere adeguatamente attualizzate tenuto conto del fenomeno inflattivo e questo lo avevano già sancito, fra l'altro, nelle sentenze c/Italia del 2006 (ric. n. 36813/1997) nonché in Per_5
Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de
Narbonne c. Francia del 2002, precisando che il valore venale del suolo ablato deve essere rivalutato per compensare gli effetti devastanti dell'inflazione e su questa somma andranno calcolati gli interessi legali). Conforme anche Cassazione civile sez. I, 17/07/2024,
n.19775: secondo cui “Nel contesto delle indennità di espropriazione, il diritto alla rivalutazione dell'importo liquidato è condizionato alla dimostrazione del maggior danno causato dal ritardo nel pagamento del debito.” Che nel caso in esame è in re ipsa.
Riguardo invece alla liquidazione del maggior danno ex art. 1224 cc il creditore deve domandare specificamente il risarcimento del danno,
- 22 - anche in via presuntiva, dimostrando che il rendimento dei titoli di
Stato durante la mora supera gli interessi legali, prova che nel caso in esame non può dirsi raggiunta.
Le spese di lite tra attore e convenuto legittimato passivo, tenuto conto dell' accoglimento parziale delle suindicate domande devono essere compensate per 1/3 e per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto ministeriale n. 147/22, in ragione del valore della controversia, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e della complessità del giudizio nel valore massimo, aumentate del 20% per il patrocinio prestato per più parti.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separata ordinanza, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
-rigetta le domande proposte in danno del , della Controparte_2
del Commissario Straordinario Controparte_3
di Governo e del Funzionario Delegato C.I.P.E. e del CP_4
e compensa interamente le spese di lite tra i predetti e gli
[...] attori;
-in accoglimento della domanda di indennità dell' esproprio dei cespiti di proprietà degli attori condanna il Controparte_1 in persona del legale rappresentante pt al pagamento
[...]
della somma complessiva di euro 43.303,00 a titolo di indennità di
- 23 - espropriazione in favore degli attori, per le motivazioni espresse e secondo le determinazioni delle indennità di esproprio dei terreni di loro proprietà, già precedentemente occupati, come meglio precisate e quantificate singolarmente nella CTU dell' ing. oltre interessi Per_3 legali dalla decorrenza del decreto di esproprio e rivalutazione monetaria sulle singole somme fino alla data dell' effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico del Controparte_1 al pagamento delle spese di ctu come liquidate al
[...]
consulente tecnico di ufficio, ing. Persona_3
- compensa le spese e competenze di lite tra le parti per 1/3 e per il residuo condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si quantificano in euro 7.500,00, (già operata la compensazione) aumentata del 20%e pertanto nella misura complessiva di € 9000,00, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e IVA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Cosi deciso in Napoli, il 5 luglio 2025
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
- 24 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30236/2012 R.G.a.c. vertente tra
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...],
, (c.f.: ), nato a [...] il 3 Parte_2 C.F._2
marzo 1949 ed ivi residente a[...],
, (c.f.: ), nata a Parte_3 C.F._3
Napoli il 6 settembre 1947 ed ivi residente a[...]4,
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_4
alla via del Parco Margherita, n. 73, gli ultimi tre nella qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Starace Persona_1
(c.f.: e Domenico Romano (c.f.: C.F._4
), presso il cui studio in Napoli, alla Riviera di C.F._5
Chiaia, n. 207, eleggono domicilio, in virtù di procura in atti,
ATTORI
E
Controparte_1
(p. IVA: ) con sede in Bologna, alla Via Marco
[...] P.IVA_1 Emilio Lepido, 182/C, in persona del legale rappresentante p.t., il
Presidente dott. rappresentato e difeso, Parte_5
giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato, dal Prof.
Avv. Felice Laudadio (c.f.: , con studio in Napoli, C.F._6 alla via F. Caracciolo, n. 15, presso il quale elegge domicilio
CONVENUTO
E
Controparte_2
e
[...] [...] in persona Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, alla via
Diaz, n. 11, eleggono domicilio
CONVENUTO
E
(c.f.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Mario
Ciancio (c.f.: ) presso il cui studio in Napoli, C.F._7 alla via Stendhal n. 23 elegge domicilio, come da mandato in atti,
CONVENUTO
All' udienza del tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato istanze e conclusioni da intendersi qui ripetute e trascritte e all' esito del termine di legge la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all' art. 190 decorrenti dalla data della comunicazione del verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2012, gli attori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Parte_4
il Funzionario Delegato del Controparte_1
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
( e il e la CP_3 Controparte_4 Controparte_3
in persona de Presidente pt al fine di determinare le
[...] indennità di espropriazione e di occupazione dei beni di proprietà degli attori e veder condannati i convenuti in solido al pagamento delle medesime, oltre al danno da ritardo nel pagamento ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Nell'atto di citazione gli istanti deducevano di vantare la proprietà di alcuni fondi siti in Torre UN, i quali erano stati inseriti, con ordinanza n. 1934/EST del 29 settembre 1992, dal
Funzionario delegato del Comitato tra gli immobili interessati dai lavori di allargamento e sistemazione dell'alveo Penniniello. Con il medesimo atto, l'amministrazione apponeva sui beni di proprietà degli istanti vincolo di destinazione fino al 18 dicembre 1995 e autorizzava l'occupazione temporanea degli stessi fino al 31 dicembre
1993.
In data 29 luglio 1992 il concessionario dell'opera, il
[...]
si immetteva nel possesso dei beni. Controparte_1
A seguito del mancato completamento della procedura espropriativa, e , preso Persona_1 Parte_1
atto dell'illiceità dell'occupazione, convenivano con altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il concessionario dell'opera, il
Funzionario della Presidenza del Consiglio e i Comuni di Torre
UN e . Il giudizio così incardinato veniva definito CP_4
- 3 - con sentenza n. 12792/2002 con cui il Tribunale di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
A seguito di gravame, la Prima Sezione della Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 423/2007, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e accogliendo l'appello, rimetteva la causa al giudice di prime cure.
Il processo pertanto veniva riassunto dinanzi al Tribunale di
Napoli Seconda Sezione che ammetteva ctu per l' accertamento dell' indennità di occupazione spettanti. Il Ctu nominato diversamente da quanto era stato determinato dal sulla base di un criterio CP_4
contenuto in una disposizione censurata da parte della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 181/2010 e contestata dai proprietari, ricalcolava gli importi tenendo conto del valore edificabile dell'area di cui facevano parte i riferiti terreni anche sulla base di allegazioni di altre ctu che attribuivano un valore dei terreni diverso perché inseriti nella zona 167 in parte urbanizzata e come desumibile dallo stralcio di zonizzazione vigente, dal piano grafico di esproprio e dallo stralcio della mappa catastale.
All' esito del deposito dell' elaborato peritale e nell' attesa della definizione del giudizio dinanzi al GU dr.ssa Fiore, gli istanti proponevano con il presente giudizio che ci occupa, nuova domanda contro i medesimi convenuti affinchè previa fissazione del valore venale degli immobili espropriati, sulla scorta della ctu dell' ing o a mezzo nuova ctu, di cui chiedevano espletamento- Per_2
chiedendo di: 1) determinare l' indennità di espropriazione dei cespiti di cui in premessa, tenendo conto della destinazione e della natura di beni degli ingenti danni subiti dalle porzioni residue e della perdita dei frutti pendenti dei soprassuoli e manufatti insistenti sulle aree
- 4 - suddette;
2) nonché determinare l' indennità di occupazione legittima in misura pari a 1/12 per ogni anno di occupazione, dell'indennità di espropriazione, ovvero, in subordine in misura pari del saggio interessi legali per ogni anno di occupazione, sull' indennità di espropriazione medesima. 3)Condannare i convenuti al deposito presso la Cassa DD. PP in favore degli attori, dell'indennità di espropriazione e di occupazione, il tutto oltre interessi legali, decorrenti per l' indennità di occupazione legittima dalla scadenza di ogni annualità al soddisfo, oltre condanna dei convenuti al pagamento da ritardato pagamento e alle spese e competenze di causa.
Il si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione spiegata dagli attori, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le causali attivate, chiedendo di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. sino all'esito del ricorso promosso dagli attori avverso gli atti della procedura espropriativa innanzi al TAR Campania R.G. n° 4847/2012, alla luce della sua natura pregiudiziale per la decisione del presente giudizio;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità per litispendenza delle domande attoree già proposte nel giudizio ancora pendente dinanzi a codesto Tribunale, r.g. n. 15689/2008, II Sezione civile, G.U. dott.
Filomena Fiore e segnatamente della domanda inerente la determinazione della indennità per il periodo di occupazione legittima;
Nel merito, per i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...] rispetto a tutte le domande proposte;
Controparte_1 rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e
- 5 - non provate, e/o limitare l'ammontare dell'indennità eventualmente riconosciuta come spettante,
Nel merito, il convenuto precisava che l'occupazione temporanea era terminata in data 25 ottobre 2002 a seguito dell'emissione del decreto di espropriazione n. 24440, con il quale si definiva la procedura espropriativa e veniva trasferita la proprietà degli immobili in capo al Comune di . CP_4
Con comparsa del 12 febbraio 2013 si costituiva la
[...]
che eccepiva, in via pregiudiziale, previa Controparte_3 pendenza del giudizio recante n. 15689/2008 R.G.a.c.,
l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, il difetto di legittimazione passiva della e nel merito, invece, Controparte_3
contestava la fondatezza della domanda.
Con comparsa del 13 febbraio 2013 si costituiva in giudizio anche il che reiterava le eccezioni già formulate Controparte_4
nei precedenti giudizi già svoltesi tra le parti formulando nuovamente domanda riconvenzionale per potersi rivalere di tutto quanto fosse eventualmente stato tenuto a pagare per effetto della spiegata azione, nei confronti della dei Ministri – Funzionario Controparte_3
Delegato C.I.P.E. ex art. 84 L. 219/81, del Controparte_1
(in proprio e nella qualità di mandatario dell'
[...] CP_5
costituita con il e del CP_6 Controparte_7
Il Giudice verificata la regolarità del contraddittorio tra tutte le parti concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., sospendendo il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pregiudizialità della controversia avente ad oggetto il decreto di esproprio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo competente.
- 6 - Conclusosi il giudizio amministrativo, le parti interessate proponevano ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 297 c.p.c.
A seguito della riassunzione del giudizio civile, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il G I dr. Pappalardo con sentenza non definitiva n.° 8352/2022 resa inter partes, previa declaratoria dell'accertamento del Giudice
Amministrativo, culminato nella richiamata decisione n.2122/2021 del
C.d.S., che consentiva di ritenere superata ogni questione in punto di legittimità del procedimento ablatorio, e conseguentemente fugato ogni dubbio in punto di proponibilità della domanda, nel merito dichiarava inammissibile la domanda degli attori di cui al capo 2) dell' atto di citazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione legittima per la litispendenza con altro giudizio del
Tribunale di Napoli, e rigettava la domanda contro i convenuti e Controparte_2 Controparte_8
e con compensazione delle
[...] Controparte_9
spese di lite;
dichiarava l' ammissibilità della domanda avente ad oggetto la mera indennità di esproprio atteso che come già riferito dal
Giudice Amministrativo, risulta certamente fondata nell'an, giacché
l'avvenuta adozione del decreto di espropriazione è circostanza non contestata.
Inoltre relativamente alla questione della plurima chiamata in giudizio riteneva sussistente la legittimazione passiva del CP_1 relativamente alle domande proposte dagli attori ( sul presupposto che
“L'attuazione del programma era demandata al Commissario straordinario di cui all'art. 84; le modalità dell'intervento erano invece fissate dall'art. 81, nel senso che ai sensi del comma 2 di esso, “Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione
- 7 - delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico imprenditoriale precisandosi al comma 3, che formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge,….”. Il convenuto dagli attori in questo CP_1 giudizio è uno dei consorzi affidatari in base alle disposizioni citate, si
è immesso nel possesso dei terreni il 29 luglio1992).
Con successiva ordinanza, il GI rimetteva la causa sul ruolo ai fini della sola determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta agli attori e nominando ctu l'ing. quale consulente tecnico Persona_3
d'ufficio, disponendo che previa ricostruzione della vicenda espropriativa procedesse a quantificare l'indennità di espropriazione spettante agli attori sulla base della legislazione vigente in materia comprensiva di interessi e rivalutazione, assumendo come riferimento il valore venale del bene all' epoca del decreto di esproprio.
Acquisita la relazione del consulente tecnico, il giudice rinviava la causa per precisazione conclusioni che venivano rassegnate dalle parti all' udienza di precisazione delle conclusioni in modalità ex art. 127 ter cpc del 17.03.2025, e nel termine di legge, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dalla data della comunicazione del verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve premettersi che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che
- 8 - il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata dagli attori contro i convenuti e relativamente ai diversi provvedimenti amministrativi che hanno interessato i beni di proprietà degli attori.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione attiva delle parti attrici avendo dimostrato per tabulas di essere titolari del diritto di proprietà, anche per successione sui terreni di cui avevano chiesto l'accertamento delle indennità spettanti e di essere state destinatarie di provvedimenti limitativi del loro diritto di proprietà.
Deve invece ribadirsi in ossequio a quanto già accertato dal
Tribunale nella prefata sentenza parziale che le domande proposte in danno dei convenuti Controparte_10
e e non Controparte_3 Controparte_9 potevano essere accolte per difetto di titolarità dal lato passivo, dell'obbligazione dedotta in giudizio, restando la legittimazione passiva solo in capo al convenuto rispetto a cui va accertata CP_1
la quantificazione dell'indennità di esproprio come dedotta in citazione e relativamente al capo 1) della domanda giudiziale sul presupposto che “Ai sensi degli art. 80, 81, 84 della legge n. 219 del
1981, quando le opere sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici (ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie) il concessionario medesimo, nella spiegata qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare di tutte le obbligazioni indennitarie riconducibili al rapporto. Quindi costituisce
- 9 - l'unico legittimato passivo nella controversia avente ad oggetto l'accertamento della stima.
La domanda del presente giudizio riguarda l'accertamento del diritto delle parti attrici all'indennizzo di espropriazione dei terreni individuati nell'atto di citazione, e oggetto di provvedimenti di ablazione alla PA e quindi sottratti definitivamente alla disponibilità del privato.
Invero la controversia scaturisce dalla vicenda amministrativa che aveva coinvolto i terreni di proprietà degli istanti, vicenda che è stata puntualmente ricostruita dalle parti nei rispettivi atti e dal consulente tecnico (quesito n. 1 dell' ordinanza ammissiva ctu), e il cui ambito anche in ordine all' indagine e al thema decidendum è stato delineato dal GI laddove precisa in motivazione che “onde definire la controversia, serve avvalersi della collaborazione di un consulente tecnico di ufficio affinché questi, esaminati gli atti di causa, ricostruito l'iter amministrativo della procedura espropriativa, quantifichi l'indennità di espropriazione dovuta. A parere del Giudice, non appare infatti sufficiente l'accertamento compiuto dall'ausiliare nominato nel procedimento attualmente pendente innanzi alla
Corte di Appello di Napoli.
Infatti la domanda degli attori su cui la Corte di Appello di Napoli è chiamata
a pronunciarsi, ha avuto ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, domanda, questa, affatto diversa rispetto a quella per cui è causa, che attiene, nella formulazione risultante all'esito dell'accertata inammissibilità di parte delle richieste attoree, alla corretta liquidazione dell'indennità di espropriazione. Sebbene il calcolo dell'una come dell'altra posta indennitaria presupponga la determinazione del valore del cespite, gli accertamenti all'uopo necessari restano comunque profondamente differenti, stante la divergenza, sia sotto il profilo temporale che giuridico, tra
- 10 - l'occupazione legittima (che, per sua natura, presuppone la permanenza in capo al privato della proprietà del bene) e la successiva espropriazione (che a sua volta, per definizione, comporta la definitiva perdita del diritto di proprietà).
Divergenza da cui deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di ritenere che i criteri di liquidazione seguiti per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima debbano necessariamente coincidere con quelli assunti a base della determinazione dell'indennità di espropriazione. Ciò in quanto, come chiarito nel medesimo arresto della Corte di Cassazione. (Cass. Sez. I,
18.07.2013 n. 17604) precedentemente citato, contestualmente all'emanazione del decreto di espropriazione “sorge e diviene azionabile il diritto del proprietario a percepire il citato indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa, identificandosi così la vicenda ablatoria, anche quanto agli effetti favorevoli al proprietario, con la data di detto decreto, conseguendone altresì che la sua entità definitiva deve essere determinata con riguardo a tale data e tenendo conto delle caratteristiche, in quel momento, del bene espropriato”.
Orbene come precisato in motivazione della prefata sentenza parziale e risultante dagli atti, la vicenda comune anche al giudizio riguardante l'indennità di occupazione prende origine dall'ordinanza n. 1934/EST, datata 29 aprile 1992 del , emessa ai sensi dell'art. 84 legge n. CP_3
219/1981, con cui vennero individuate le aree necessarie alla realizzazione dell'allargamento e sistemazione dell'alveo Penniniello.
Tra le superfici interessate rientravano anche le aree dei cespiti di proprietà degli odierni attori siti nel Comune di Torre UN. Il vincolo di destinazione delle aree veniva imposto fino al 18 dicembre
1995, mentre le occupazioni temporanee avrebbero avuto efficacia fino al 31 dicembre 1993.
- 11 - Alla scadenza dei termini fissati dall'ordinanza n. 1934/EST del 29 aprile 1992 non veniva emesso alcun provvedimento di proroga dell'occupazione d'urgenza dei suoli legittimamente occupati, sia con riferimento all'emissione del decreto di esproprio che relativamente ad eventuali verbali di restituzione delle aree apprese. Dalla produzione documentale di parte, infatti, emerge che i lavori venivano ultimati il
31 agosto 1996.
Con decreto legislativo n. 354/1999 (art. 9, comma 2) i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219
(tra cui rientra anche l'ipotesi oggetto della controversia) venivano prorogati di due anni e poi al 30 ottobre 2002.
Nel caso che ci occupa, intanto con provvedimento del 19 settembre
2002, la approvava il Piano Territoriale Paesistico Controparte_11
relativamente alla zona vesuviana, (e tra essa vi ricadeva anche la zona sulla quale insistono i terreni delle parti attrici) il quale recava con sé il divieto assoluto di eseguire qualsiasi intervento che comportasse incremento di volumi esistenti. In pratica, trattavasi di un vincolo paesaggistico che vietava incrementi volumetrici della zona di terreno individuata a prescindere dalla sua destinazione pregressa.
In data 25 ottobre 2002, con provvedimento prot. n. 24449, il
[...]
emetteva decreto di esproprio definitivo avente ad CP_4
oggetto i terreni di proprietà della parte attrice.
Dalla scansione cronologica dei fatti si evince che la procedura espropriativa non era stata definita nei termini e l'occupazione dei terreni si è protratta oltre il 31 dicembre 1993; con il d.lgs. n. 354 del 20 settembre 1999 si è avuta una proroga dei termini delle occupazioni d'urgenza di due anni (nonostante fossero scadute le ordinanze a suo
- 12 - tempo emanate); nell'ottobre del 2002 si è registrato un decreto di esproprio in danno degli attori.
Ad ogni buon conto, ai fini della controversia che ci occupa e avendo il precedente Giudice indicato in sentenza e ribadito nell' ordinanza ammissiva della ctu ( non contestata dall' attrice) in modo specifico il thema di indagine, è sottratto alla scrivente Giudice l' ulteriore riforma sia in ordine all' individuazione di periodo di occupazione sine titulo del bene sia agli effetti ad esso collegati sia ad eventuali ulteriori danni subiti dagli attori per provvedimenti emessi relativamente ai cespiti di proprietà.
Tanto anche riguardo alla circostanza che la domanda avanzata dagli attori dinanzi al presente ufficio ricomprende, come delimitato dal
Giudice, solo l' accertamento dell'indennità di esproprio alla data del decreto e la condanna al pagamento della stessa nella misura determinata a seguito della nuova ctu, che è stata ammessa dal GI sul presupposto del differente thema di indagine rispetto al precedente giudizio.
Detta indennità consiste nella somma spettante al titolare (in questo caso, ai titolari) del bene o dei beni oggetto della procedura ablativa da parte dell'amministrazione procedente per il sacrificio da questi subito che consiste nell' effettiva perdita del possesso del bene.
In prima battuta, occorre evidenziare che sia la Carta costituzionale
(art, 42, comma terzo) che le disposizioni sovranazionali ed europee che il nostro ordinamento ha recepito (art. 1, prot. add. n. 1 CEDU;
art. 17 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), nonché la consolidata interpretazione delle Corti superiori nazionali e internazionali delle suddette norme sanciscono il diritto del titolare del bene espropriato ad un'indennità spettante per la perdita subita che
- 13 - debba essere “giusta”. Occorre, cioè, che essa sia non meramente simbolica e che, al contempo, sia in grado di contemperare l'interesse generale della comunità ad un limitato dispendio di risorse pubbliche con quelle di salvaguardia dei diritti soggettivi riconosciuti espressamente dall'ordinamento, tra i quali rientra senza dubbio il diritto di proprietà dell' espropriando.
In particolare, nell'addivenire all'individuazione dell'indennità di espropriazione, ritiene la Corte Costituzionale, bisogna tener presente che «l'indennizzo cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene» (Corte Cost., n. 348/2007).
Appurato che nella quantificazione dell'indennizzo non può prescindersi dal valore venale del medesimo, occorre verificare a quanto ammonti il valore dei cespiti oggetto del provvedimento e quali siano gli elementi in grado di incidere su di esso. Tra tutti i fattori in grado di far diminuire o di accrescere il valore venale del bene, quello maggiormente rilevante è senza dubbio la sua destinazione urbanistica, se agricola o edificabile.
Gli accertamenti demandati al ctu ing. hanno infatti richiesto 1) Per_3
che il Ctu previo esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, ricostruisca il CTU l'iter del procedimento di espropriazione avente ad oggetto i cespiti di cui gli attori erano proprietari e verifichi se lo stesso si sia ritualmente perfezionato;
2) Determini l'importo dell'indennità di espropriazione spettante agli attori sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, assumendo come riferimento il valore venale del cespite all'epoca del decreto di esproprio.
- 14 - Peraltro con l'emanata ordinanza di rimessione del ruolo il Giudice aveva inteso espressamente individuare la delimitazione dell'indagine dell'accertamento peritale demandato al ctu previa dichiarazione della litispendenza con le altre domande presentate nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale.
Ed in ossequio ai quesiti posti dal Tribunale il consulente tecnico di ufficio ha in effetti precisato che «l'accertamento delle possibilità di edificazione o meno deve prescindere dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tenere conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, ( come d' altronde chiesto dal Giudice nel quesito 2)) conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale e nel caso di specie, da quello che lo sovraintende»
(relazione peritale, pg. 8).
A tal fine devono recepirsi le motivazioni del perito che, nell'individuare il regime urbanistico del bene e il suo valore, ha affermato che il Piano Territoriale Paesistico della Controparte_11
per l'area Vesuviana « ha comportato per l'area in cui si trovano le due particelle espropriate agli attori il divieto assoluto di eseguire qualsiasi intervento che comporti incremento di volumi esistenti. In pratica un vincolo paesistico assoluto che vieta incrementi volumetrici atteso che essa ricade in una zona definita di Protezione Integrale con Restauro
Paesistico-Ambientale (P.I.R.). […] Tenuto conto che il P.T.P. (di competenza regionale) è dal punto di vista gerarchico uno strumento di ordine superiore rispetto al P.R.G. (di competenza comunale) e che la determinazione dell'indennità di esproprio deve essere fatta alla data del 25 ottobre 2002, ovvero alla data di emissione del decreto di esproprio, successiva a quella di approvazione dello strumento
- 15 - territoriale (19 settembre 2002), il più probabile valore di mercato delle consistenze superficiarie delle due particelle di cui è causa va stimato considerando il fondo come agricolo e non come edificabile».
La qualificazione del terreno come agricolo e con valore venale differente rispetto al precedente accertamento giudiziario, (in particolare quello determinato dal CTU cui gli attori si Per_2
sono in effetti basati nel proporre anche la nuova domanda), ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte degli attori, sulla base di motivate osservazioni del ctp che sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti finali. In particolare, gli attori richiamano i criteri individuati dall' ing. nella causa Per_2
tra le parti odierne svoltasi dinanzi alla Seconda Sezione di questo
Tribunale e avente ad oggetto però una diversa posta indennitaria richiesta dalle medesime parti in relazione agli stessi fondi, ossia l'indennità di occupazione con decorrenza dalla data in cui i beni venivano interessati dal primo provvedimento della PA.
Le conclusioni cui giunge il tecnico nel pregresso contenzioso divergono rispetto a quelle tratte dal consulente ing. Persona_3
nel presente giudizio, in quanto si affermava che «i beni immobili occupati per la realizzazione delle opere di allargamento e sistemazione dell'Alveo Penniniello di proprietà delle parti […] sono inseriti integralmente in zona “167”, delimitata a Nord dall'asse autostradale della Napoli ed ad Est dalla comunale Via Parte_6
Penniniello, come inequivocabilmente desumibile dallo stralcio di zonizzazione dello strumento urbanistico vigente, dal piano grafico di esproprio e dallo stralcio di mappa catastale del foglio n. 12 di Torre
UN: zona già da tempo avanti l'occupazione d'urgenza
- 16 - urbanizzata, ed in gran parte edificata, contornata praticamente da Pt_ tutti i da altre zone edificate cittadine”.
Ebbene, le contestazioni sul valore dato ai cespiti come reiterate dagli attori non possono trovare accoglimento considerata la diversità di valutazione cui sono pervenuti i consulenti nelle rispettive ctu, per cui il valore non può che essere differente come d' altronde già decretato dal Giudice della sentenza parziale, secondo cui il criterio di valutazione non poteva che essere diverso, considerata anche l'accertata inammissibilità della domanda degli attori sub 2) e il presupposto secondo cui “stante la divergenza, sia sotto il profilo temporale che giuridico, tra l'occupazione legittima (che, per sua natura, presuppone la permanenza in capo al privato della proprietà del bene) e la successiva espropriazione (che a sua volta, per definizione, comporta la definitiva perdita del diritto di proprietà).
Divergenza da cui deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di ritenere che i criteri di liquidazione seguiti per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima debbano necessariamente coincidere con quelli assunti a base della determinazione dell'indennità di espropriazione “.
D' altronde il ctu non ha dato prova di aver valutato anche Per_2 il provvedimento regionale del piano di individuazione della zona rossa, che alla data del decreto risultava già emesso, operando la sua valutazione ex ante dalla data di decorrenza del primo provvedimento di occupazione dei terreni a seguire.
D'altronde il ctu rispondendo adeguatamente alle osservazioni Per_3 del consulente di parte degli attori ha in effetti precisato il motivo per cui riteneva di attribuire ai medesimi beni un valore venale diverso, prendendo in considerazione la destinazione del fondo alla data del
- 17 - decreto di espropriazione. (“ Essa è stata inevitabilmente ma formalmente condizionata dal provvedimento emesso dalla CP_11
in data 19 settembre 2002 e consistente nell' adozione
[...]
vincolata del piano paesaggistico regionale. Detto provvedimento generale ha determinato una conformazione dei diritti di proprietà insistenti su intere classi di beni, definendone i limiti e la portata. Esso costituisce espressione del potere in capo all'autorità amministrativa di gestire il territorio, di guidarne lo sviluppo urbanistico e di assicurare che quest'ultimo non si ponga in contrasto con la tutela del bene giuridico “ambiente e paesaggio”).
L'imposizione ad un determinato fondo di un vincolo che ne impedisce l'edificazione comporta, quale inevitabile conseguenza, un abbattimento del valore venale dell'immobile, valore che è stato individuato nella consulenza tecnica di ufficio resa dall'ing. Per_3
discostandosi dal valore accertato dal primo ctu e riguardante i
[...] periodi di occupazione ante decreto di esproprio anche se sugli stessi beni.
Nella relazione peritale di questo giudizio, infatti, si tiene conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali in ordine alla quantificazione dell'indennità di espropriazione, il cui importo non può più coincidere
(in caso di terreno inedificabile) nel valore agricolo medio, ma che deve essere agganciato al valore venale dello stesso. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 5900, secondo la quale in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 181/2011, ai suoli inedificabili).
- 18 - Non possono trovare accoglimento in questa sede le censure alla ctu della parte attrice verso il consulente che non avrebbe tenuto in considerazione che “la destinazione dal 19.09.02 in zona Parte_8
del PTP con destinazione Zona PIR Protezione Integrale” sia intervenuta appena un mese prima del decreto di esproprio delle aree e oltre dieci anni dopo l'occupazione delle stesse, quando il Per_1
Piano di Zona 167 era stato ormai attuato e completato e le aree in proprietà avevano contribuito, con la loro estensione, alla Per_1
quantificazione dei volumi e delle superfici delle opere realizzabili e realizzate per l'indicata finalità”, in quanto trattasi, questa invocata, di una domanda meramente risarcitoria non ammessa dal GI nel presente giudizio e che avrebbe dovuto trovare una collocazione diversa nei confronti di altri legittimati passivi che viceversa hanno potuto beneficiare anche della consistenza catastale dei terreni per la Per_1
realizzazione delle opere edificabili. In tal caso il Tribunale, prima dell'istruttoria avrebbe dovuto estendere l'indagine e l' accertamento determinando una pronuncia ultra petita.
In ogni caso allo stato degli atti, difetta la prova che la determinazione del valore dell' indennità di occupazione accertata dall' Ing Per_2
sia divenuta immodificabile per effetto di pronuncia definitiva della liquidazione del valore riconosciuto ai terreni della parte attrice, non avendo le parti data alcuna notizia dell' avvenuta liquidazione di queste indennità.
Ne possono trovare pertanto accogliersi le reiterate richieste degli attori di chiedere al CTU ulteriori chiarimenti sulla base delle osservazioni del ctp o il rinnovo delle operazioni peritali, sia perché il consulente ha giustificato esaurientemente che le conclusioni degli elaborati sono sostanzialmente diverse sia per la differente indagine e
- 19 - sia perché nel rapportare il valore del bene alla data dell' esproprio non poteva che tenere in conto dell' intervenuto provvedimento regionale paesaggistico in ossequio all' indagine conferitagli dal
Giudice finalizzata a conoscere il valore dei cespiti alla data del decreto di esproprio. Circostanza questa che deve tener conto dell' intervenuto provvedimento della che istituendo la Controparte_11
zona di salvaguardia, cosiddetta zona rossa individua in effetti il vincolo sui beni che ne limitano il sostanziale valore, come precisato nella ctu a pag 7 laddove “Del resto l'accertamento delle possibilità di edificazione o meno deve prescindere dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tenere conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale e nel caso di specie, da quello che lo sovraintende”.
L'imposizione di un vincolo, come quello di zona rossa da parte della può alterare in effetti la valutazione dei cespiti. La Controparte_11
zona rossa, infatti, indica un'area soggetta a particolari restrizioni o divieti, spesso per problemi ambientali o di rischio evacuazione, come precisato nel provvedimento, comunque per uno stato di necessità che non può ammettere deroghe o differenze. Questo vincolo può ridurre il valore dell'area, rendendola meno appetibile per attività edificatorie o commerciali, ma rispondente ad interessi generali dello Stato e della collettività di rango superiore rispetto a quelli dell'indice di edificabilità di una zona comunale, trattandosi di norma sovraordinata e per un territorio molto più vasto rispetto alle disposizioni del Prg concernente in effetti il singolo Comune.
Né possono ritenersi non contestati i riferimenti stralcio de relato di altre valutazioni tecniche in altri giudizi richiamati dal Ctu Per_2
- 20 - in quanto non essendone precisati con chiarezza i quesiti e le effettive conclusioni o i riferimenti temporali dei provvedimenti amministrativi sui terreni non consentono al Giudice di valutare se essi fossero coevi al vincolo regionale della istituzione della zona rossa che ha in effetti determinato la nuova classificazione dei terreni delle parti attrici.
Di conseguenza, l'indennità di esproprio, calcolata tenendo conto del valore venale del terreno, è in effetti risultata inferiore all'indennità di occupazione, che invece viene calcolata in base a una percentuale del valore venale e può essere più alta se l'occupazione si prolunga nel tempo.
D' altronde mentre l'indennità di esproprio è legata alla perdita definitiva della proprietà, l'indennità di occupazione è legata alla temporanea sottrazione del godimento del bene. L'intervento di un vincolo come quello di zona rossa può ridurre il valore dell'area espropriata, rendendo possibile che l'indennità di esproprio sia inferiore a quella di occupazione. D' altronde il CTU nell' Per_2
individuare il valore dell'indennità di occupazione quale indennità virtuale di esproprio ci riferisce in effetti il valore dei terreni durante il periodo dell' occupazione come inseriti nella zona 167 e in cui si stavano realizzando edificazioni, non facendo però alcuna menzione del provvedimento limitativo emesso dalla Regione.
Ebbene, il Tribunale, nell'accertare la quantificazione dell'indennità di espropriazione oggetto della domanda, ritiene di poter confermare i criteri indicati dal ctu perché basati su presupposti e criteri validi e vincolati dal provvedimento della che costituisce Controparte_11 antecedente normativo superiore e vincolante, e che pertanto possono essere posti a base della decisione. Ciò significa che in relazione al fondo posto al foglio 12, particella 1714 (oggi 2311), l'indennità deve
- 21 - essere pari a euro 4.803,63, mentre in relazione al fondo individuato al foglio 12, particella 909, l'indennità deve essere pari a euro 38.499,31.
Complessivamente, agli attori spettano a titolo di indennità di esproprio l' importo complessivo determinato dal ctu nella misura di euro 43.303,00.
Sulle singole somme come determinate in ctu competono gli interessi in misura legale decorrenti dalla data del decreto di esproprio del
25.10.2022, oltre la rivalutazione monetaria, fino all' effettivo soddisfo,
( sul punto si precisa che a seguito della la pronuncia della Corte
E.D.U. del 14.4.2015 (caso c. Italia) si è stabilito Per_4
inequivocabilmente che l'indennità di espropriazione di un'area per pubblica utilità, quand'anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria, sul presupposto che le somme indennitarie, quand'anche dovute a titolo di esproprio
“legittimo”, debbano essere adeguatamente attualizzate tenuto conto del fenomeno inflattivo e questo lo avevano già sancito, fra l'altro, nelle sentenze c/Italia del 2006 (ric. n. 36813/1997) nonché in Per_5
Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de
Narbonne c. Francia del 2002, precisando che il valore venale del suolo ablato deve essere rivalutato per compensare gli effetti devastanti dell'inflazione e su questa somma andranno calcolati gli interessi legali). Conforme anche Cassazione civile sez. I, 17/07/2024,
n.19775: secondo cui “Nel contesto delle indennità di espropriazione, il diritto alla rivalutazione dell'importo liquidato è condizionato alla dimostrazione del maggior danno causato dal ritardo nel pagamento del debito.” Che nel caso in esame è in re ipsa.
Riguardo invece alla liquidazione del maggior danno ex art. 1224 cc il creditore deve domandare specificamente il risarcimento del danno,
- 22 - anche in via presuntiva, dimostrando che il rendimento dei titoli di
Stato durante la mora supera gli interessi legali, prova che nel caso in esame non può dirsi raggiunta.
Le spese di lite tra attore e convenuto legittimato passivo, tenuto conto dell' accoglimento parziale delle suindicate domande devono essere compensate per 1/3 e per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto ministeriale n. 147/22, in ragione del valore della controversia, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e della complessità del giudizio nel valore massimo, aumentate del 20% per il patrocinio prestato per più parti.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separata ordinanza, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
-rigetta le domande proposte in danno del , della Controparte_2
del Commissario Straordinario Controparte_3
di Governo e del Funzionario Delegato C.I.P.E. e del CP_4
e compensa interamente le spese di lite tra i predetti e gli
[...] attori;
-in accoglimento della domanda di indennità dell' esproprio dei cespiti di proprietà degli attori condanna il Controparte_1 in persona del legale rappresentante pt al pagamento
[...]
della somma complessiva di euro 43.303,00 a titolo di indennità di
- 23 - espropriazione in favore degli attori, per le motivazioni espresse e secondo le determinazioni delle indennità di esproprio dei terreni di loro proprietà, già precedentemente occupati, come meglio precisate e quantificate singolarmente nella CTU dell' ing. oltre interessi Per_3 legali dalla decorrenza del decreto di esproprio e rivalutazione monetaria sulle singole somme fino alla data dell' effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico del Controparte_1 al pagamento delle spese di ctu come liquidate al
[...]
consulente tecnico di ufficio, ing. Persona_3
- compensa le spese e competenze di lite tra le parti per 1/3 e per il residuo condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si quantificano in euro 7.500,00, (già operata la compensazione) aumentata del 20%e pertanto nella misura complessiva di € 9000,00, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e IVA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Cosi deciso in Napoli, il 5 luglio 2025
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
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