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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/09/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Elisabetta Tarquini presidente dott. Stefania Carlucci consigliera rel. dott. Nicoletta Taiti consigliera
nella causa iscritta al N. RG. 627/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Massimo Capialbi contro
- appellata Controparte_1
Avv. Loriana Ninci Avv. Camilla Pastore
- appellata- Controparte_2
Avv. Isetta Barsanti Mauceri
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 756/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 13.09.2023, notificata il 22.09.2023. All'udienza del 13.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso di
, vincitrice di bando di concorso per Collaboratore ed Parte_1
Esperto Linguistico (CEL) di madrelingua araba (con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.), col quale era chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Direttore Generale dell' Parte_2
di decadenza dall'impiego a tempo pieno e indeterminato;
[...] pagina 1 di 14 dichiarare l'inadempimento dell all'obbligo di eseguire il Parte_2 contratto di lavoro stipulato con la ricorrente a tempo pieno ed indeterminato;
condannare l' alla Parte_2 riammissione/reintegrazione in servizio nel posto di lavoro e nelle funzioni e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di mancata esecuzione del contratto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase cautelare, liquidate nell'importo di € 5.000,00, oltre accessori, a favore di ciascuno dei convenuti. In primo grado la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'operato dell' , che, all'esito dei controlli ex art. 71 e 72 del Parte_2
D.P ativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), con decreto del Direttore Generale n. 400 del 23.03.2022, aveva dichiarato la decadenza dall'impiego, ex art. 127 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 3/1957 (TU Impiegati civili dello Stato), per difetto del dichiarato requisito di ammissione alla procedura concorsuale, previsto dal bando (24 mesi di comprovata esperienza e attività formative, didattiche e di insegnamento della lingua araba presso Università italiane o estere anche non continuativa). In particolare ha dedotto che:
- l' avrebbe esaurito il proprio potere di controllo ex art. 2 Parte_2 del bando, circa la sussistenza in capo alla candidata del requisito previsto dell'art. 2 comma 1 lett. e) del bando, nel corso della procedura concorsuale, allorché aveva decretato la sua esclusione dalla graduatoria, per mancanza del requisito in contestazione, per poi, a seguito delle sue osservazioni, reinserirla nuovamente nell'elenco dei candidati ammessi, prima dello svolgimento dei colloqui, condotta lesiva del proprio affidamento riposto nella stabilità dell'azione amministrativa;
- i titoli allegati alla domanda integrerebbero il requisito dei 24 mesi di comprovata esperienza e attività formative, didattiche e di insegnamento della lingua araba presso Università italiane o estere ed il più lungo periodo dichiarato nella domanda presso University Unicollege SSMM 01.2020-12.2020 era dovuto ad un mero frainteso della dichiarante, che aveva confuso il temine “annuale” come riferito all'anno solare e non a quello accademico (conclusosi il 31.08.2020), circostanza che escludeva il dolo nella mendacio di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- non ricorrerebbe la fattispecie di cui all'art. 127 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 3/1957 inerente alla produzione di documenti falsi o pagina 2 di 14 viziati da invalidità non sanabile, mai intervenuta nel caso in esame;
risultava non rispettata la sequenza procedimentale prevista dalla norma (per l'omesso coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo) ed era stata omessa ogni valutazione circa la gravità del comportamento ai fini della impossibilità di concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato (come dovuto in base a Corte Cost. sent. n. 329/2007); al più, ricorrerebbe la diversa fattispecie relativa alle dichiarazioni sostitutive rese dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione alla falsità delle quali, l'art. 75 del medesimo D.P.R. stabilisce la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Previa informativa dell'Università, è stato integrato il contradditorio nei confronti del secondo classificato ( , che aveva Controparte_2 impugnato dinanzi al Tar la graduatoria del concorso, relativamente al requisito in contestazione. L' , in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione. Nel Parte_2 merito ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo:
1 non si sarebbe consumato il potere di controllo con il primo provvedimento di esclusione, essendo stata riammessa con riserva nella procedura concorsuale in applicazione del favor partecipationis, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma del bando;
la seconda verifica aveva interessato controlli diversi dalla prima (che ha avuto ad oggetto i periodi come risultanti nella autodichiarazione, dai quali erano stati espunti i periodi lavorativi sovrapposti, decisione rivista su istanza della interessata), mediante la verifica delle dichiarate attività formative nella lingua araba presso gli enti interessati;
2 sarebbe errata la contabilizzazione della ricorrente alternativa a quella dell'Università (aveva conteggiato periodi non certificati dagli istituti, cioè quelli indicati nelle e-mail indirizzate dalla ricorrente agli istituti e non confermati ed attività non dichiarate nella domanda), a fronte di quella analiticamente dedotta sulla base delle certificazioni pervenute dagli enti interessati (che portava ad un totale di 20 mesi e 4 giorni);
3 sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 lett. d) D.P.R. n. 3/1957; in ogni caso, ai sensi del DPR n. 445/2000 alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori non confermate era da applicare la sanzione di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e quindi la decadenza del dichiarante dai benefici pagina 3 di 14 eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, disposizione assimilabile alla decadenza dall'impiego in esame;
l'infedeltà dichiarativa avrebbe inciso direttamente sulla carenza del requisito, impeditivo della instaurazione del rapporto di impiego pubblico;
sarebbe irrilevante il dedotto vizio procedimentale, atteso che lo Statuto di Ateneo non attribuisce al Consiglio di Amministrazione dell'ateneo il compito di rilasciare il citato parere. ha dedotto il possesso dei titoli dichiarati nella propria CP_2 integranti il requisito prescritto dal bando e l'insussistenza del requisito in capo alla ricorrente, con analisi critica dei titoli da questa dichiarati. Il Tribunale, superata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sulla quale l' non ha insistito nella memoria di costituzione nel giudizio di Parte_2 merito, ha ritenuto infondato il ricorso, motivando che: era da escludere che la riammissione della ricorrente tra i candidati ammessi alla procedura avesse consumato il potere di controllo della veridicità dei titoli indicati nella domanda, sia in base all'art. 2 ultimo comma del bando, che alla luce della previsione del contratto, per i quali l'ammissione e la successiva assunzione avveniva con riserva di verificare la veridicità dei titoli dichiarati, nel rispetto del DPR n. 445/2000; inoltre la verifica dei requisiti per l'ammissione al concorso, successiva alla stipula del contratto, poteva rilevare solo a titolo risarcitorio e non per consentire lo svolgimento di un rapporto di lavoro in assenza dei requisiti previsti dal bando ( Cass. 4057/2021); i periodi indicati in domanda e confermati dalle comunicazioni degli istituti, analiticamente elencati, non integravano il requisito di 24 mesi di comprovata esperienza (periodo presso University College SSML doc. 25bis Unifi, senza considerare il doc. 20 ricorrente priva di sottoscrizione;
Centro Linguistico di Ateneo Unifi periodo non contestato, ed escluse 3 conferenze non inserite tra i titoli di cui alla domanda;
periodo tutor presso European University Institute doc. 22 Unifi, esclusi i periodi indicati nelle email indirizzate dalla ricorrente doc. 30 ricorrente). Non potevano considerarsi i mesi di novembre e dicembre 2018, risultando solo dalla dichiarazione di un docente privo di ruolo rappresentativo dell'Università; neppure sarebbero integrati i 24 mesi di comprovata esperienza considerando le tre conferenze citate e il periodo di cui al doc. 20 ricorrente). Il Tribunale ha ritenuto corretto l'effetto caducatorio del contratto, perché i requisiti dichiarati e non riscontrati erano decisivi ai fini dell'assunzione, senza che possa avere rilevanza la mancata audizione pagina 4 di 14 del Consiglio di Amministrazione, spettando al Direttore Generale il potere di gestione del personale e costituendo al più un vizio procedimentale, non legittimante la riammissione/reintegrazione in servizio. Anche fosse stato applicato l'art. 75 DPR n. 445/2000 (in luogo dell'art. 127 lett. d) DPR 3/1957) la ricorrente sarebbe stata destinataria di un provvedimento di decadenza dall'impiego, impeditivo della riammissione/reintegrazione in servizio.
Con l'appello formula 4 motivi di impugnazione: Parte_1
1. E' censurata l'erronea statuizione sulla non consumazione da parte di del potere di controllo circa la sussistenza del requisito di CP_3 ammissione al concorso, mediante il controllo della veridicità dei titoli dichiarati nella domanda. Secondo l'appellante l'amministrazione è tenuta a procedere alla tempestiva verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione ad un concorso, da concludere prima dell'immissione in ruolo dell'interessato. Nel caso in esame il controllo era già stato effettuato, tempestivamente, nel corso della procedura concorsuale, con esito positivo in favore della candidata, della quale doveva tutelarsi l'affidamento nella certezza dell'azione amministrativa.
2. Secondo l'appellante sarebbe erronea la valutazione probatoria da parte del Tribunale delle attestazioni acquisite dalla Università e l'accertata insussistenza del requisito previsto dal bando, ai fini della maturazione del periodo di 24 mesi. In particolare il Giudice avrebbe errato ad escludere il valore probatorio dei doc. 20, 25, e 41: il doc. 20 (relativo a 10 mesi di attività, che converte in 330 giorni), da solo determinerebbe il superamento dei 24 mesi;
il doc. 25 (relativo a incontri in 3 giorni); il doc. 41 ( relativo a docenza nei mesi di ottobre e novembre 2018) dichiarazione del prof. Per_1 dell' rilasciata alla ricorrente. CP_3
3. Lamenta che sia stata omessa l'istruttoria orale e reitera la richiesta.
4. Secondo l'appellante non sussisterebbero i presupposti della decadenza ex art. 127 lett. d) DPR. n. 3/1957 (produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile), al più attenendo le falsità a dichiarazioni sostitutive regolate dagli artt. 45 e 46 DPR 445/2000 (di cui alla domanda che richiama l'art. 76) e sarebbe stata erroneamente omessa la pronuncia sulla illegittimità del DD n. 400/2022, anche sotto il profilo della inosservanza dell'iter procedimentale per l'assenza del parere dal C.di.A., al fine di pagina 5 di 14 rimuovere il pregiudizio derivante dalla preclusione alla partecipazione a concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 128 D.P.R. n. 53/1967. L' contrasta ciascuno dei motivi di appello, Parte_2 ribadisce tutte le proprie difese formulate nel primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello. a sua volta, ritenuto pienamente ed adeguatamente Controparte_2 motivata la sentenza di primo grado, chiede il rigetto dell'appello.
Il Collegio ritiene non accoglibile alcuno dei motivi di appello formulati da . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura l'erronea statuizione sulla non consumazione, da parte di del potere di controllo circa la CP_3 veridicità dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione concorsuale, ai fini del requisito di ammissibilità alla procedura, costituito da 24 mesi di comprovata esperienza e attività formative, didattiche e di insegnamento della lingua araba presso Università italiane o estere, anche non continuativa. Secondo l'appellante, poiché aveva già proceduto alla verifica positiva della sussistenza del CP_3 requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del bando di concorso pubblico, anteriormente allo svolgimento dei colloqui (la candidata era stata esclusa per difetto del requisito in esame, pendente la procedura, poi, era stata riammessa prima dei colloqui su sua istanza), l'Amministrazione aveva esercitato ed esaurito il proprio potere di controllo, in senso favorevole alla candidata. La censura dell'appellante non si confronta, né prende posizione sugli argomenti, correttamente enunciati dal Tribunale. L'ammissione alla procedura concorsuale pubblica era avvenuta alla luce dell'art. 2 ultimo comma del bando di concorso per titoli e colloqui, che prevede l'ammissione con riserva al concorso e che l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della prova, con motivato provvedimento. Pertanto l'avvenuto reinserimento nell'elenco dei candidati ammessi al colloquio, non implica alcun accertamento definitivo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura pubblica. Tanto che la successiva assunzione è avvenuta, anche essa, con riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come espressamente dichiarato nel contratto sottoscritto, ove si legge “ l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici pagina 6 di 14 eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art.76 D.P.R. n. 445/2000”. Quindi, non vi è stata consumazione definitiva del potere di controllo, né poteva sorgere un affidamento tutelabile in ordine alla “stabilità dell'azione amministrativa”, come preteso dall'appellante, ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegra/riammissione in servizio. In questo senso anche Cass. sez. L. sent. n. 4057/2021, citata dalla stessa appellante, ha chiarito che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa”, circoscrivendo la tutela a quella risarcitoria. Con il secondo motivo è censurato l'accertamento di insussistenza del requisito previsto dal bando. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dei doc. 20, 25, e 41 prodotti in primo grado, ritenuti utili al fine della maturazione dei 24 mesi. In particolare, erroneamente, il Giudice avrebbe omesso di considerare il doc. 20 (indicante 10 mesi di attività formative e didattiche a favore di University Unicollege SSM, convertite dall'appellante in 330 giorni, che da solo determinerebbe il superamento dei 24 mesi); il doc. 25 (attestante 3 incontri in 3 giorni presso il doc. 41 attestante la docenza di CP_3 supplente presso tra il 10/11/2018 e il 21/12/2018 e la CP_3 preparazione e la correzione esami a gennaio 2019. Deve premettersi che in primo grado non era stato specificamente contestato il conteggio dedotto da nello sviluppo di calcolo e nel CP_3 criterio applicato, pertanto deve e itenuto pacifico che i periodi ritenuti provati dalle attestazioni degli enti interessate dalle attività formative e didattiche della appellata siano pari a 20 mesi e 4 giorni, ai quali, secondo l'appellante dovrebbero aggiungersi i periodi indicati nei documenti 20, 25, 41. Ritiene il Collegio che il Tribunale ne abbia correttamente escluso la rilevanza e il computo, in quanto non idonei a provare il requisito in pagina 7 di 14 esame, come emerso dalle attestazione acquisite dagli enti interessati, a seguito dei controlli attuati mediante la richiesta diretta agli enti interessati, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda con le risultanze dei dati da essa custoditi, ovvero perché relativi a periodi non ricompresi nella autodichiarazione di cui alla domanda. Con riferimento all'attività prestata presso University Unicollege SSML, di cui ai titoli nn. 1 e 5 indicati nella domanda (doc. 2 , a fronte CP_3 dei periodi autodichiarati (1 docente supplente 06.2021 21 presso University College SSML, 5 docente universitario 01.2020-12.2020 presso University College SSML) l'Università cit. ha espressamente attestato le attività e gli specifici periodi di collaborazione occasionale:
“dal 24 marzo 2020 al 6 giugno 2020 per le lezioni;
esami fatti nella sessione estiva (dal 8 giugno al 24 luglio) e nella sessione autunnale (dal 24 agosto al 25 settembre) - 3 e 4 giugno 2021 per le lezioni;
esami fatti nella sessione estiva (dal 14 giugno al 23 luglio 2021)” (cfr. doc. 25bis UniFi, in risposta alla richiesta dell'11.01.2022 di dettagliare i periodi di servizio rispetto a quanto indicato nella domanda doc. 25 UniFi). L'autenticità e provenienza dalla University College SSML del doc. 25bis è incontestata e non attesta 10 mesi (bensì complessivi 6 mesi e 9 giorni), come invece indicato nel doc. 20 prodotto dalla appellante, “così suddivisi: gennaio-agosto 2020 (incarico di docenza che da contratto comprende preparazione ed effettuazione delle lezioni, preparazione ed effettuazione degli esami, correzione delle prove scritte, oltre ad ulteriori attività connesse e previste contrattualmente) e giugno-luglio 2021 (incarico di supplenza breve che comprende preparazione ed effettuazione delle lezioni, preparazione ed effettuazione esami, nonché attività connesse e previste contrattualmente”. A fronte della specifica contestazione in primo grado da parte di circa il soggetto che CP_3
l'abbia redatto, la provenienza e la riferibilità alla azienda (cfr. p. 16,17 memoria di costituzione , non è stata tempestivamente fornita la CP_3 prova che il documento, privo di sottoscrizione, provenga da University College SSML e a chi sia riferibile la casella di posta Email_1 di trasmissione dello stesso, non a ma ai precedenti difensori CP_3 della appellante. Viene pertanto confermata la valutazione del Tribunale di inidoneità del documento ad attestare in nome e per conto di University College SSML i periodi di attività formative, didattiche e di insegnamento della lingua araba ivi svolti dalla appellante. Con riferimento all'attività svolta presso il Centro Linguistico di Ateneo, di cui ai titoli al n. 3 della domanda, a fronte del periodo autodichiarato pagina 8 di 14 (docente 10.2020-05.2021 presso il Centro Linguistico di Ateneo UniFI), non è contestata l'attività di docenza dal 05.10.2020 al 31.05.2021, attestata dal Direttore Tecnico del Centro Linguistico di Ateneo
(doc. 23 contratto di lavoro autonomo nella Parte_2 CP_3 forma coordinata e continuativa); anche considerato, come preteso dall'appellante il doc. 25 da essa prodotto (tre giorni di coordinamento quale tutor, di due ore ciascuna, il 12, 19 e 29 maggio 2021, autodichiarata al n. 2), l'esiguo periodo non consente di raggiungere il requisito di 24 mesi in contestazione. Infine, con riferimento alla attività prestata presso l'Università di
, a fronte dell'attività autodichiarata al n. 7 della domanda Pt_2
(libera docenza 11.2018-12/2018 presso ), non è Parte_2 stato prodotto il relativo contratto, mentre il doc. 41, proveniente dal Prof. (attestante il servizio gratuito quale Persona_2 supplente di altra docente incaricata, per il periodo 10.11.2018- 21.12.2018, oltre preparazione e correzione esami scritti per la sessione di esame gennaio 2019), attività tempestivamente contestata da CP_3 non è idoneo a provare il servizio prestato e la durata, in quanto il professore associato non riveste un ruolo rappresentativo dell'Università, né ha poteri certificativi di attività svolte da docenti. Per altro verso, la dichiarazione del professore associato laddove attiene al periodo gennaio 2019 (non presente nella autodichiarazione di cui al n. 7, né in altra autodichiarazione di attività a favore dell' Parte_2
di cui al n. 2, già esaminata relativa al 12, 19, e 29 maggio
[...]
2021), è ultronea alle autodichiarazioni contenute nella domanda e non può considerarsi. Quanto sopra esposto è assorbente del rilievo relativo al conteggio del requisito a giorni effettuato dalla appellante (anziché a mesi, criterio di misura espressamente previsto dal bando del concorso all'art. 2 comma 1 lett. e) e indicato a mesi dalla stessa appellante nella domanda e nel ricorso in primo grado) contestato da Del resto, l'accertamento di CP_3 insussistenza del requisito in esame (24 mesi), non muta anche applicando il criterio a giorni, ai periodi ritenuti da in quanto CP_3 riscontrati dalle attestazioni provenienti dagli Istituti, di complessivi 618 giorni, sempre inferiori ai 24 mesi, quantificati in 730 giorni (365x2). Quanto esposto implica il rigetto del terzo motivo di appello inerente la mancata ammissione delle prove orali dedotte, poiché ha CP_3 effettuato i controlli delle autocertificazioni in osservanza delle modalità di cui all'art. 71 e 43 D.P.R. n. 405/2000. Con il quarto motivo l'appellante l'appellante afferma l'insussistenza dei presupposti della decadenza ex art. 127 lett. d) DPR. n. 3/1957, pagina 9 di 14 mancando la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ritenendo che, al più la vicenda inerisca la falsità delle dichiarazioni sostitutive resa dalla appellante nella domanda di partecipazione dal concorso, regolata dagli artt. 45 e 46 DPR 445/2000. Infine lamenta che sarebbe stata erroneamente omessa la pronuncia sulla illegittimità del DD n. 400/2022 del 23.03.2022 del Direttore Generale dell' , anche in forza della Parte_3 ribadita inosservanza dell'iter procedimentale, che richiede, ai sensi dell'art. 127 lett. d) DPR. n. 3/1957, il parere preventivo del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, al fine di rimuovere l'effetto ostativo di cui all'art 128 D.P.R. n. 53/1953. In sede di discussione orale ha inoltre contestato l'applicabilità del D.lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 3/1957, nella loro integralità, al rapporto di lavoro del richiamando in proposito Cass. Sez. L. sent. n. 13490/2024, intervenuta ad escludere la sussistenza dell'obbligo di esclusività nel lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici, in forza della natura privatistica. Il Collegio ritiene quest'ultimo argomento non decisivo e non accoglibile, nel caso in esame, che attiene, diversamente, alla fase precedente alla instaurazione del rapporto di lavoro, regolato da disciplina speciale e a vizi che attengono alla fase genetica del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro dei CEL, per quanto definito di diritto privato dall'art. 4 D.L. n. 120/1995 convertito nella L. n. 236/1995, configura una disciplina peculiare delle istituzioni universitarie, che, se non perfettamente omologabile a quella del pubblico impiego, neppure può esserlo a quella del rapporto di lavoro subordinato, come declinato nel regime dell'autonomia privata. La natura peculiare del regime dei CEL si evince dallo stesso art. 4 D.L. n. 120/1995 cit. che prevede l'assunzione per selezione pubblica, secondo modalità disciplinata dalle Università secondo i rispettivi ordinamenti, a garanzia di imparziale valutazione meritocratica. Inoltre la norma impone che le assunzioni siano compatibili con le risorse disponibili nei propri bilanci, individuando un ambito di valutazione riservata all'ente pubblico non economico, secondo criteri di impiego efficiente delle finanze pubbliche, di buona amministrazione, non solo economica, ma anche di rispondenza ad un interesse generale. Entrambe le previsioni convergono nell'individuare un'area di discrezionalità, in funzione di buona amministrazione finanziaria e di qualità del servizio di pubblica istruzione, reso dall'ente, che risponde al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost e rende palese la non pagina 10 di 14 omogeneità dei rapporti di lavoro in esame con la disciplina del lavoro privato. Sempre nel solco della non omogeneità depongono inoltre, sia i plurimi richiami contenuti nel bando di concorso alle previsioni del D.lgs. n. 165/2001 e alla norme che regolano il lavoro pubblico (premesse che richiamano l'art. 30 e 34bis D.lgs. n. 165/2001; art. 4 n. 11 requisito negativo di non essere stato dichiarato decaduto ex art. 127 lett. d) T.U. n. 3/1957; art. 4 di recepimento della disciplina valida solo per le Pubbliche Amministrazioni in tema di autocertificazioni del D.P.R. n 445/2000; art. 10 che prevede il vincolo di permanenza quinquennale ai sensi dell'art. 35 comma 5bis D.lgs. n. 165/2001), che i rinvii contenuti nel Contratto Collettivo Integrativo UniFi al medesimo apparato normativo proprio delle Pubbliche Amministrazioni (art. 13 che richiama in tema di incompatibilità l'art. 60 TU n. 53/1957, l'art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e la L. n. 662/1996; art. 18 ultimo comma che richiama in tema di disciplina del rapporto di lavoro in via residuale il D.lgs. n. 165/2001) e nel contratto di lavoro sottoscritto (art. 1 che richiama l'art. 2 comma 3 D.lgs. n. 165/20001; art. 4 che richiama in tema di l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/201 convertito in L. n. Parte_5
135/20122; art. 7 che richiama in tema di incompatibilità l'art. 53 D.lgs. n. 165/2002 e l'art. 6 comma 1 lett. a e b D.P.R. n. 62/2013; art. 8 che in tema di fonte della disciplina del rapporto di lavoro richiama il D.lgs. n. 165/2001; art. 11 che richiama in tema di disciplinare l'art. 55 e 55septies D.lgs. n. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013; nella premessa la riserva per l'Amministrazione di procedere ai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con gli effetti ivi previsti). Pertanto la fase antecedente alla stipula del rapporto di lavoro risulta disciplinata, per previsione di legge speciale, dalle norme che regolano i concorsi pubblici (e dai principi conseguenti circa gli effetti dei vizi della procedura concorsuale pubblica) e ricomprende l'istituto della decadenza di cui ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. d) DPR. n. 3/1957, che ricorre quando l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, costituiti da diversi eterogeni fatti presupposti, connotati da gravità oggettiva, dal reato di falso, alle invalidità documentali insanabili (così la definizione di Corte Cost n. 329/2007). Nel caso in esame non risulta che l'appellante abbia commesso il reato di falso mediante la produzione di un documento, né l'Università ha puntualmente dedotto quale sia stato il documento falso o invalido in pagina 11 di 14 via assoluta da essa prodotto, sulla base del quale ha proceduto all'assunzione. Tuttavia il fatto della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, che ricorre nella fattispecie in esame, come ammesso dalla stessa appellante, rileva e comporta la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere”, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, per il solo fatto oggettivo della falsità, come avviene nella decadenza ex 127 comma 1 lett. d) DPR. n. 3/1957. In questo senso si è pronunciata Cass. sez. L. sent. n. 186999/2019 laddove afferma “4. Il tema delle falsità documentali che si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito. Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d), in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego “quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”. Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la “non veridicità del contenuto” comporti la decadenza del dichiarante” dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità. …Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e art. 75 cit.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente e in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico”. Quella contenuta nella domanda de quo è una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000: è collocata nella parte della domanda riservata alle dichiarazioni precedute dall'assunto “di essere consapevole di essere soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)”. Attiene specificamente alla maturata esperienza in attività formative nella lingua indicata nel bando presso università italiane o estere, con espressa indicazione delle attività formative svolte, data inizio, data fine e sede di svolgimento, che costituisce requisito di accesso al concorso pubblico, in assenza della quale l'impiego non sarebbe stato ottenuto, risultando l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva, diretta conseguenza del mendacio. pagina 12 di 14 Ne consegue che la decadenza in questione si risolva in un vizio genetico del contratto, affetto da nullità (in questo senso Cass. sez. L. sent n. 30992/2019). Non è dubitabile nel caso in esame che le dichiarazioni non veritiere determinassero il difetto del requisito di accesso alla procedura concorsuale, presupposto di validità del contratto di lavoro, risultando affetto da un vizio genetico, impeditivo della instaurazione del rapporto di lavoro, (pertanto anche della pretesa riammissione/reintegrazione). Non può accogliersi la censura relativa alla mancata/omessa pronuncia di illegittimità del provvedimento del Direttore Generale dell' Parte_2
di decadenza dall'impiego, per l'insussistenza dei presupposti
[...] dell'art. 127 comma 1 lett. d) D.P.R., anche sotto il profilo del vizio procedurale della mancata audizione del Consiglio di Amministrazione e al fine di rimuovere l'effetto impeditivo alla partecipazione a concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 128 D.P.R. n. 53/1957. In tema la pronuncia di diniego è intervenuta correttamente. L'assenza del parere preventivo del C. di A. non risulta ostativa all'esercizio, da parte del Direttore Generale, del potere gestorio del personale contrattualizzato, attribuito dall'art. 19 dello Statuto, trattandosi al più di un vizio procedurale, che non legittima, stante il vizio genetico del contratto, la pretesa di riammissione/reintegrazione in servizio. Quanto all'effetto scaturente dall'art. 128 D.P.R. n. 53/1957, non rileva nella presente causa nella quale la domanda di illegittimità del provvedimento del Direttore Generale dell' di Parte_2 decadenza dall'impiego, è finalizzata esclusivamente alla riammissione/reintegrazione servizio nel posto di lavoro e nella funzione, che non può accogliersi per il difetto del requisito di accesso alla procedura concorsuale, comportante la decadenza esaminata e il vizio genetico del contratto, impeditivo della instaurazione del rapporto di lavoro. Le spese di lite del secondo grado sono poste a carico della appellante, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa (indeterminabile), l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), applicati i minimi, nell'importo di € 3.473,00, oltre accessori, a favor di ciascuna delle parti appellate. Sussistono i presupposti del raddoppio del C.U. a carico della appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore di ciascuna delle parti appellate, che liquida, in € 3.473,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.03.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
La Presidente
Dott. Elisabetta Tarquini
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