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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2024, n. 21975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21975 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: RI MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AR;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore, Avv. Salvatore Mirabile, anche in sostituzione dell'Avv. AN MA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
192- Penale Sent. Sez. 2 Num. 21975 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Mantova, emessa il 19 maggio 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di concorso in rapina aggravata, lesioni personali e tentata estorsione. 2. Secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito, il ricorrente, attraverso un accordo con il correo OL LI, aveva a questi procurato tre esecutori materiali, rimasti ignoti, di una richiesta estorsiva in danno di AL AN, avvenuta in una specifica occasione nella quale il AL era stato anche aggredito riportando lesioni personali. Il fatto si era verificato alla presenza del teste IN MI (collaboratore del OL) e di altri due soggetti, AR ND e BA ER, i quali, in quella circostanza, erano stati anche depredati del denaro che portavano indosso. 3. Ricorre per cassazione MA RI, a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti. 3.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. AN MA, deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità del decreto di giudizio immediato dovuta al difetto di allegazione, da parte del Pubblico ministero nella sua richiesta di giudizio immediato, dell'elenco delle conversazioni telefoniche ed ambientali delle quali era stata chiesta la trascrizione, ai sensi dell'art. 454, comma 2-bis cod. proc. pen. Il mancato assolvimento da parte del Pubblico ministero del descritto onere, avrebbe violato le prerogative difensive e avrebbe determinato una nullità anche inerente alla iniziativa della parte pubblica;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del testimone oculare IN MI, esclusiva fonte di accusa a carico del ricorrente. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato il possibile coinvolgimento del testimone nella vicenda, essendo egli stato edotto di quanto sarebbe accaduto davanti a lui, come risultante dalle dichiarazioni di una delle vittime (BA) e dal fatto che egli aveva scattato una fotografia dell'imputato al fine di tirarsi fuori da possibili coinvolgimenti nel fatto, nonché dalla circostanza che il teste era interessato economicamente a rilevare l'azienda del OL. Nel ricorso si criticano, dal punto di vista logico-ricostruttivo, tutti i passaggi argomentativi della sentenza impugnata;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto di applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. oltre che al reato di 2 rapina, anche al reato di lesioni personali di cui al capo B, dal momento che l'azione delittuosa, in ipotesi a monte programmata, sarebbe stata esclusivamente quella di spaventare la vittima ma non di ledere la sua integrità fisica, evento non prevedibile da parte del ricorrente, che non aveva partecipato all'azione esecutiva e dovuto ad una estemporanea volontà del OL;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso l'applicazione della recidiva, dovendosene comunque escludere la natura infraquinquennale e la sua residuale rilevanza, alla luce dei precedenti penali remoti nel tempo del ricorrente e delle modalità della sua condotta. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Salvatore Mirabile si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso, a proposito dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e della posizione processuale e attendibilità di IN MI, mettendo anche in luce circostanze oggettive legate alle condizioni di salute del ricorrente che ne avrebbero impedito il concorso nei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti e, comunque, generici. 1. Quanto alla eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso a firma dell'Avv. AN MA, se ne deve rilevare la non deducibilità, dal momento che con essa si enuclea una presunta (ed, in realtà, per quanto specificato dalla Corte non sussistente) nullità che, in ogni caso, non avrebbe carattere assoluto e, pertanto, sarebbe sanata dalla scelta del rito abbreviato. A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorso riconosce, la responsabilità del ricorrente è stata fondata in principalità sulle dichiarazioni del testimone IN, ritenuto attendibile. Per il che, l'eccezione non supererebbe, in ogni caso, la prova di resistenza, con la quale non si cimenta. 2. Quanto ai motivi di entrambi i ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente e che sono volti a censurare il giudizio di responsabilità dell'imputato, essi rimangono relegati al merito del giudizio, avendo la Corte territoriale ampiamente spiegato ai fgg. 22-31 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali dovevano ritenersi attendibili le dichiarazioni del testimone oculare IN, che aveva assistito alla fase esecutiva della vicenda illecita, avendo avuto anche successivi diretti contatti con il ricorrente in base ai quali aveva compreso il ruolo di concorrente nel reato da costui svolto e consistito nel procurare al OL tre soggetti, rimasti sconosciuti, che avrebbero dovuto minacciare la vittima e intimidirla. 3 Il giudizio di attendibilità è stato supportato da una elencazione di riscontri estrinseci al narrato del testimone, idonei ad escludere ogni intento calunnioso nei confronti del ricorrente, elementi oggettivi - come i dati dei tabulati telefonici dimostrativi dell'effettività dei rapporti tra OL e l'imputato e altro soggetto, Del AU, coinvolto in ulteriore segmento delittuoso della vicenda oggetto di separato giudizio - che il ricorso non richiama se non genericamente (come con riguardo alle concordi testimonianze delle altre vittime presenti), perfettamente collimanti con il racconto del testimone. La Corte ha anche affrontato e superato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la questione di una possibile implicazione personale del testimone IN nella vicenda, escludendola perché non supportata da evidenze probatorie rilevanti, che i ricorsi tendono a ripescare reiterando osservazioni in punto di fatto che non possono essere oggetto di nuova valutazione in questa sede. 3. Quanto al terzo ed al quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. MA, occorre precisare che al ricorrente, contrariamente a quanto indica il ricorso, era stata contestata la recidiva reiterata e specifica, sicché le censure inerenti al carattere infraquinquennale della circostanza aggravante risultano del tutto eccentriche e non deducibili. La Corte, inoltre, con specifici argomenti contenuti a fg. 31 della sentenza, ha giustificato l'applicazione della recidiva, come contestata, ritenendo i reati espressione di una spiccata pericolosità sociale del ricorrente, rinnovatasi a seguito della commissione dei fatti per cui si procede rispetto ai precedenti penali. La motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Le diverse argomentazioni difensive risultano generiche. 4. L'avere operato, nel senso della equivalenza, il giudizio di bilanciamento tra la recidiva reiterata specifica e le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 116 cod.pen. ritenuta in ordine al reato di rapina, non consente alcuna valutazione ancora più favorevole al ricorrente, ostandovi quanto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod.pen.; sicché l'imputato non può dolersi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. anche con riferimento al reato di lesioni personali, questione, peraltro, correttamente affrontata e superata dalla Corte di appello con argomenti contenuti ai fgg. 30 e 31 della sentenza impugnata che il ricorso non richiama. 4 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.05.2024. Il Consigliere estensore Il Pr sidente PP AR Sergi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AR;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore, Avv. Salvatore Mirabile, anche in sostituzione dell'Avv. AN MA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
192- Penale Sent. Sez. 2 Num. 21975 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Mantova, emessa il 19 maggio 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di concorso in rapina aggravata, lesioni personali e tentata estorsione. 2. Secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito, il ricorrente, attraverso un accordo con il correo OL LI, aveva a questi procurato tre esecutori materiali, rimasti ignoti, di una richiesta estorsiva in danno di AL AN, avvenuta in una specifica occasione nella quale il AL era stato anche aggredito riportando lesioni personali. Il fatto si era verificato alla presenza del teste IN MI (collaboratore del OL) e di altri due soggetti, AR ND e BA ER, i quali, in quella circostanza, erano stati anche depredati del denaro che portavano indosso. 3. Ricorre per cassazione MA RI, a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti. 3.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. AN MA, deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità del decreto di giudizio immediato dovuta al difetto di allegazione, da parte del Pubblico ministero nella sua richiesta di giudizio immediato, dell'elenco delle conversazioni telefoniche ed ambientali delle quali era stata chiesta la trascrizione, ai sensi dell'art. 454, comma 2-bis cod. proc. pen. Il mancato assolvimento da parte del Pubblico ministero del descritto onere, avrebbe violato le prerogative difensive e avrebbe determinato una nullità anche inerente alla iniziativa della parte pubblica;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del testimone oculare IN MI, esclusiva fonte di accusa a carico del ricorrente. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato il possibile coinvolgimento del testimone nella vicenda, essendo egli stato edotto di quanto sarebbe accaduto davanti a lui, come risultante dalle dichiarazioni di una delle vittime (BA) e dal fatto che egli aveva scattato una fotografia dell'imputato al fine di tirarsi fuori da possibili coinvolgimenti nel fatto, nonché dalla circostanza che il teste era interessato economicamente a rilevare l'azienda del OL. Nel ricorso si criticano, dal punto di vista logico-ricostruttivo, tutti i passaggi argomentativi della sentenza impugnata;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto di applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. oltre che al reato di 2 rapina, anche al reato di lesioni personali di cui al capo B, dal momento che l'azione delittuosa, in ipotesi a monte programmata, sarebbe stata esclusivamente quella di spaventare la vittima ma non di ledere la sua integrità fisica, evento non prevedibile da parte del ricorrente, che non aveva partecipato all'azione esecutiva e dovuto ad una estemporanea volontà del OL;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso l'applicazione della recidiva, dovendosene comunque escludere la natura infraquinquennale e la sua residuale rilevanza, alla luce dei precedenti penali remoti nel tempo del ricorrente e delle modalità della sua condotta. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Salvatore Mirabile si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso, a proposito dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e della posizione processuale e attendibilità di IN MI, mettendo anche in luce circostanze oggettive legate alle condizioni di salute del ricorrente che ne avrebbero impedito il concorso nei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti e, comunque, generici. 1. Quanto alla eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso a firma dell'Avv. AN MA, se ne deve rilevare la non deducibilità, dal momento che con essa si enuclea una presunta (ed, in realtà, per quanto specificato dalla Corte non sussistente) nullità che, in ogni caso, non avrebbe carattere assoluto e, pertanto, sarebbe sanata dalla scelta del rito abbreviato. A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorso riconosce, la responsabilità del ricorrente è stata fondata in principalità sulle dichiarazioni del testimone IN, ritenuto attendibile. Per il che, l'eccezione non supererebbe, in ogni caso, la prova di resistenza, con la quale non si cimenta. 2. Quanto ai motivi di entrambi i ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente e che sono volti a censurare il giudizio di responsabilità dell'imputato, essi rimangono relegati al merito del giudizio, avendo la Corte territoriale ampiamente spiegato ai fgg. 22-31 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali dovevano ritenersi attendibili le dichiarazioni del testimone oculare IN, che aveva assistito alla fase esecutiva della vicenda illecita, avendo avuto anche successivi diretti contatti con il ricorrente in base ai quali aveva compreso il ruolo di concorrente nel reato da costui svolto e consistito nel procurare al OL tre soggetti, rimasti sconosciuti, che avrebbero dovuto minacciare la vittima e intimidirla. 3 Il giudizio di attendibilità è stato supportato da una elencazione di riscontri estrinseci al narrato del testimone, idonei ad escludere ogni intento calunnioso nei confronti del ricorrente, elementi oggettivi - come i dati dei tabulati telefonici dimostrativi dell'effettività dei rapporti tra OL e l'imputato e altro soggetto, Del AU, coinvolto in ulteriore segmento delittuoso della vicenda oggetto di separato giudizio - che il ricorso non richiama se non genericamente (come con riguardo alle concordi testimonianze delle altre vittime presenti), perfettamente collimanti con il racconto del testimone. La Corte ha anche affrontato e superato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la questione di una possibile implicazione personale del testimone IN nella vicenda, escludendola perché non supportata da evidenze probatorie rilevanti, che i ricorsi tendono a ripescare reiterando osservazioni in punto di fatto che non possono essere oggetto di nuova valutazione in questa sede. 3. Quanto al terzo ed al quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. MA, occorre precisare che al ricorrente, contrariamente a quanto indica il ricorso, era stata contestata la recidiva reiterata e specifica, sicché le censure inerenti al carattere infraquinquennale della circostanza aggravante risultano del tutto eccentriche e non deducibili. La Corte, inoltre, con specifici argomenti contenuti a fg. 31 della sentenza, ha giustificato l'applicazione della recidiva, come contestata, ritenendo i reati espressione di una spiccata pericolosità sociale del ricorrente, rinnovatasi a seguito della commissione dei fatti per cui si procede rispetto ai precedenti penali. La motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Le diverse argomentazioni difensive risultano generiche. 4. L'avere operato, nel senso della equivalenza, il giudizio di bilanciamento tra la recidiva reiterata specifica e le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 116 cod.pen. ritenuta in ordine al reato di rapina, non consente alcuna valutazione ancora più favorevole al ricorrente, ostandovi quanto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod.pen.; sicché l'imputato non può dolersi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. anche con riferimento al reato di lesioni personali, questione, peraltro, correttamente affrontata e superata dalla Corte di appello con argomenti contenuti ai fgg. 30 e 31 della sentenza impugnata che il ricorso non richiama. 4 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.05.2024. Il Consigliere estensore Il Pr sidente PP AR Sergi