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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 294/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/04/2021 da (C.F. ) e (C.F. e P.I.V.A. n. ) Pt_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2 ntato e . ani, con il medesimo di ente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellante contro
CodiceFiscale_1
Padova, via Zabarella 81, con domicilio eletto presso il difensore, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 474/2020 RG 3400/2018 del Tribunale di Padova. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Sezione Lavoro così decidere: - in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado. - vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per parte appellata: Nel merito: - Rigettarsi l'appello, confermandosi la sentenza impugnata;
- Spese del grado rifuse.
1 Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. CP_1
37720180002849476000 notificato il 30/10/2018 per il pagamento della somma di 3.562,47 € a titolo di contributi per note di rettifica da DM10 per il periodo luglio-novembre 2017.
In particolare, ha osservato che:
➢ L'impresa individuale ha usufruito per il periodo aprile-dicembre CP_1
2014 di agevolazioni contributive “legge Stabilità 190/2014” e per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2018 di “agevolazioni apprendistato”;
➢ Non è contestato il fatto che il mancato invio della dichiarazione non ha causato alcun mancato versamento dei contributi per Pt_3 il periodo dicembre 2015 considerato che il relativo importo era stato tempestivamente pagato;
➢ Mai prima di marzo 2018 l' aveva proceduto a contestare alcunché CP_2 all'impresa;
➢ La regolarità cui è sottesa la ratio del rilascio del DURC regolare quale requisito ai fini della spettanza delle agevolazioni contributive sia quella del pagamento dei contributi dovuti e che, quindi, l'omessa presentazione della denuncia potrebbe giustificare il mancato rilascio del Parte_4
DURC solo se ad essa corrispondesse anche un mancato tempestivo versamento dei contributi (cosa che nel caso di specie non è accaduta posto che i contributi di dicembre 2015 sono stati regolarmente pagati nonostante non fosse stata inviata la suddetta denuncia);
➢ La regolarità che il DURC deve attestare è solo quella relativa alla correttezza dei pagamenti e non la mera irregolarità formale attinente ad altri adempimenti che non abbia avuto quale conseguenza una omissione o irregolarità nel pagamento dei contributi;
➢ Il presupposto per il riconoscimento delle agevolazioni contributive è rappresentato unicamente dalla regolarità dei pagamenti, considerato che comunque l'impresa ha provveduto – seppur fuori termine – a regolarizzare la propria posizione in ordine alla denuncia Pt_3 senza quindi che si concretizzasse effettivamente un danno all' ; CP_2
2 ➢ In ogni caso l'invito a regolarizzare ex art. 4 c. 1 DM 30.01.2015 eventualmente non eseguito nei termini assegnati può avere rilevanza esclusivamente ai fini del mancato rilascio del DURC regolare per il futuro, non potendo per contro avere l'effetto di rendere indebite le percezioni a titolo di agevolazioni contributive autorizzate dall' sulla base della Pt_1
(allora) verificata regolarità contributiva;
➢ Una eventuale decadenza o revoca di benefici già autorizzati potrebbe avvenire solo in seguito ad una specifica e ordinaria procedura di contestazione/accertamento dell'irregolarità pregressa che, se non sanata in termini, porta il contribuente a non essere più in possesso del requisito della regolarità contributiva.
➢ Parte delle agevolazioni contributive di cui ha goduto l'impresa sono relative a rapporti di apprendistato non potendosi, in ragione della specialità del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 1 co 1175 L. 296/2006 quali benefici contributivi.
Sulla scorta di queste considerazioni ha quindi accolto l'opposizione proposta annullando l'avviso di addebito impugnato.
2. Ha appellato la sentenza con un unico motivo di gravame. Pt_1
2.1. In primo luogo, a parere dell'istituto, la sentenza sarebbe errata ove questa ha statuito che l'invito a regolarizzare ex art. 4 c.1 DM 30.01.2015 può valere esclusivamente per il futuro, in ragione del fatto che le agevolazioni contributive relative ai periodi contestate non sarebbero mai state autorizzate in quanto l'azienda non risultava in possesso di DURC regolare.
Espone l' che fino all'entrata in vigore del DM 30.01.2015 il DURC era Pt_1 un provvedimento che poteva essere emesso anche “ora per allora” e poteva pertanto attestare la regolarità contributiva di una certa impresa ad una certa data.
Con l'introduzione del suddetto decreto, invece, la verifica della regolarità contributiva può avvenire solo in modalità telematica attraverso il codice fiscale dell'impresa. Tale modifica ha prodotto due effetti sostanziali:
- Non esiste più un provvedimento dell'istituto ma esclusivamente una consultazione telematica in tempo reale;
- Il DURC ONLINE non permette di stabilire se un soggetto è regolare
“ora per allora” ma solo se lo è nel momento della consultazione.
3 La sentenza di prime cure non avrebbe tenuto conto degli effetti predetti lasciando quindi irrisolta la questione relativa alla mancanza del DURC richiesto dalla L. 296/2006 al momento della verifica.
2.2. Ulteriormente rileva l'istituto che la sentenza ha affermato che l'irregolarità in cui era incorsa l'impresa era meramente formale e come tale doveva considerarsi irrilevante ai fini del rilascio del DURC, non tenendo quindi conto che – come affermato da varie pronunce del Consiglio di Stato – non è possibile stabilire in assenza della denuncia se la somma Pt_3 versata per un certo periodo corrisponda o meno a quanto dovuto dall'impresa.
Rileva quindi che regolarità contributiva>>.
2.3. Lamenta inoltre l'istituto l'erroneità della sentenza ove afferma che l'invito a regolarizzare non eseguito nei termini assegnati non può rendere automaticamente indebite tout court con efficacia retroattiva agevolazioni già precedentemente usufruite in quanto riconosciute e autorizzate dall' sulla Pt_1 base di una già verificata regolarità contributiva.
Rileva, a tal proposito, che:
- La L. 296/2006 subordina espressamente al possesso del DURC il diritto al godimento delle agevolazioni contributive;
- La richiesta del DURC al fine dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10 il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore, come esplicato nella circolare 51/2008; Pt_1
- Dal 01.07.2015 solo con DURC ONLINE viene concluso iter autorizzativo dei benefici contributivi.
Evidenzia in particolare che il DURC menzionato in atti è il primo che è stato richiesto per l'azienda ai fini di autorizzare i benefici richiesti. Per questo sarebbe errata la statuizione di primo grado per cui i benefici goduti dall'impresa per i periodi pregressi sarebbero state oggetto di verifica di regolarità da parte dell' Pt_1
2.4. Lamenta infine l'istituto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha evidenziato che parte dei benefici contributivi goduti dall'impresa non avrebbero potuto essere qualificati come tali in ragione del fatto che si trattava di rapporti di apprendistato.
4 Rileva in particolare che tale tipo di rapporto ha subito delle sostanziali modifiche in ragione delle quali, tra l'altro, non vi sarebbe alcuna deroga nemmeno per il rapporto di apprendistato in materia di sgravi contributivi (cita circolare n. 128/2012).
3. Con memoria depositata l'8.7.2022 si è costituito CP_1 avversando l'appello dell' e insistendo per l'integrale conferma della Pt_1 sentenza di prime cure.
3.1. Rimarcando la correttezza della ricostruzione delle circostanze di causa incontestate e pacifiche come operata dal giudice di primo grado, l'appellato sottolinea la validità dell'interpretazione data nella sentenza della normativa introduttiva del DURC ai sensi del DM 30.01.2015.
Evidenzia, specificamente, che le cause ostative al rilascio del DURC sono tassativamente elencate dall'art. 8 del DM cit., e che nessuna di esse ha una specifica attinenza al caso di specie.
Sottolinea ulteriormente che la regolarità che deve essere attestata dal DURC è unicamente quella relativa alla correttezza dei pagamenti, quindi, all'adempimento dell'obbligo relativo ai versamenti contributivi e non alle regolarità formali diverse dalle predette che non abbiano avuto quale conseguenza un'omissione di versamento. Ciò si dovrebbe peraltro evincere dalla stessa lettera dell'art. 4 del DM citato che non fa riferimento alle irregolarità in generale ma unicamente a quelle relative ai pagamenti.
Rileva, inoltre, che – a differenza di quanto affermato nel proprio atto di appello – l' nella propria memoria di primo grado avrebbe affermato Pt_1 che l'azienda sarebbe risultata regolare a tutto il 03/2016 in base ai controlli automatizzati effettuati, dovendosi quindi concludere che tale regolarità per forza di cose doveva ritenersi sussistente a prescindere dal ritardo nella comunicazione della denuncia del dicembre 2015. Pt_3
Si richiama poi ad alcune pronunce di merito riguardanti la nozione di regolarità contributiva1 che avallano la tesi sostenuta nel proprio scritto
5 difensivo e sostanzialmente coincidente con la motivazione della sentenza di primo grado.
3.2. In ordine alla doglianza svolta dall'istituto avverso la sentenza di primo grado ove questa avrebbe statuito l'impossibilità di recuperare agevolazioni già autorizzate, evidenzia che in realtà il Tribunale non si sarebbe pronunciato in senso assoluto, avendo invece specificato – diversamente – che non può essere ammesso un automatismo recuperatorio delle suddette basato esclusivamente sul meccanismo ex art. 4 co. 1 DM 30.01.2015, ossia come conseguenza automatica e diretta del tardivo adempimento dell'invito a regolarizzare.
In sostanza, come avrebbe affermato il tribunale, secondo l'appellato, la revoca dei benefici goduti potrebbe derivare solamente da un atto di accertamento di irregolarità divenuto definitivo a seguito di mancata e definitiva sanatoria.
Afferma che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 DM cit., infatti, l' Pt_1 può rilevare nell'ambito della procedura DURC solamente inadempienze che siano state formalmente accertate, senza che il contribuente abbia agito avverso tali accertamenti attraverso i rimedi amministrativi e giurisdizionali che ha a disposizione.
Se così non fosse, infatti, la mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni decorrenti dall'invito comporterebbe automaticamente la revoca dei benefici già goduti, e questa non deriverebbe invece dalla normale procedura di accertamento e contestazione dell'irregolarità, addivenendosi così a contraddire l'utilità stessa della procedura di rilascio del DURC.
3.3. Quanto al profilo delle agevolazioni per i rapporti di apprendistato sostiene la correttezza della decisione del giudice di primo grado richiamandosi ad una pronuncia della Corte d'Appello di Milano che richiama Cass. 6428/2018 per cui: <Il trattamento contributivo per qualsiasi forma di apprendistato, quanto alla fonte edittale dell'aliquota contributiva dovuta, si è dunque sempre differenziato all'interno del sistema generale di regolamentazione del finanziamento della previdenza sociale- da quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti con ciò inevitabilmente connotandosi per un indubbio vantaggio economico, strettamente legato alla peculiare tipologia lavorativa...”; “Tale ricostruzione trova conferma anche nella L. n. 296
contribuente del tutto adempiente sotto il profilo contributivo, non si determina per parte ricorrente nemmeno alcuna decadenza ex art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 dai benefici contributivi dei quali illo tempore aveva fruito”.
6 del 2006, art. 1, comma 1175, che, in riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, subordina al possesso del medesimo "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" come interpretata dalla circolare n. 5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge>>; nonché alla circolare 5/2008 del Ministero del lavoro per cui non rientrerebbero nel novero delle agevolazioni i regimi di sottocontribuzione che caratterizzano alcune specifiche tipologie contrattuali tra cui, per l'appunto, l'apprendistato.
3.4. Insiste pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4. La causa iscritta a ruolo in data 29/4/2021 con prima udienza fissata al 21/7/2022 (decreto dell'11/5/2021) e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreti del 12/7/2022, dell'1/3/2023 e del 10/4/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 12/12/2024.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. La vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.
, esercente attività imprenditoriale, ha goduto di CP_1 agevolazioni contributive attinenti al periodo 1/2015 – 12/2018 (agevolazioni inerenti a contratti di apprendistato e di altra natura non meglio chiarita dalle parti).
Il aveva però, antecedentemente, commesso irregolarità oggetto di CP_1 invito a regolarizzare del 19/3/2018. Queste le irregolarità contestate che davano la stura alla emissione di c.d. DURC interno negativo:
7 a. Denuncia non presentata: 12/2015 (irregolarità pacificamente solo formale in quanto non correlata al mancato versamento di contributi dovuti);
b. Insoluti per € 124 con riferimento al periodo 9/2017.
Le suddette irregolarità venivano quindi sanate a settembre 2018 per quanto attiene al pagamento di € 124 e a novembre 2018 in merito all'invio della dichiarazione per il periodo 12/2015 (quindi oltre il termine di 15 Pt_5 giorni di cui all'art. 4 del DM 30/1/2015 del Min. Lav.). quindi, invero solo con riferimento all'omessa dichiarazione Pt_1 Pt_5 per il periodo 12/2015 (che pacificamente non ha determinato un mancato pagamento di contributi dovuti), ha emesso note di rettifica inerenti i DM10 dal 7/2017 al 11/2017 (note di rettifica quindi inerenti la differenza tra i contributi versati godendo delle agevolazioni e quelli che il avrebbe CP_1 dovuto versare senza godere delle agevolazioni).
Conseguenza delle suddette note di rettifica è stata l'emissione dell'opposto avviso di addebito.
7. Ora, se quello sopra ricostruito è il fatto essenziale, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/20182, l'appello dovrebbe essere accolto, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30- 11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa
8 dall' in sede di discussione, riporta affermazione del principio tuttavia Pt_1 non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
Ciò detto, occorre ora evidenziare come le due violazioni che hanno determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dal e, CP_1 quindi, l'emissione di DURC interno negativo, sono una di carattere formale e l'altra di irrisoria entità (€ 124,00).
7.1. Con riferimento a quella di irrisoria entità – in ogni caso sanata seppur oltre i 15 giorni di cui all'art. 4, DM 30/11/2015 - vale la regola di cui all'art. 3, co. 3 DM 30/11/2015 secondo cui <La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge>>.
Nel caso di specie si discute di una violazione che ha determinato un mancato pagamento di € 124,00 che è somma evidentemente inferiore alla soglia di € 150,00 individuata dal nuovo DM 30/11/2015.
Ergo, in applicazione dell'art. 3, DM 30/11/2015, non può dirsi sussistente alcuna irregolarità che potesse e possa determinare l'emanazione di un DURC interno negativo e, quindi, la perdita del beneficio contributivo di cui il ha goduto. CP_1
7.2. Quanto alla irregolarità formale sempre posta da a fondamento Pt_1 dell'emissione del DURC negativo e, quindi, dell'opposto avviso di addebito, questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <Non assume rilevanza il richiamo dell' al precedente di legittimità (Cass. 27108/2018) nel CP_2 quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc,
9 da parte dell' non può determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto Pt_1 agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro, giungendo ad affermare che la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi (ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno), atteso che nella fattispecie di causa non si è verificata alcuna omissione contributiva da parte della società ma solo una minore e meno grave violazione consistita nel mancato invio del mod. DM 10 che la società avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza della irregolarità riscontrata, e senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la “regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Non si considera Parte_6 grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica
10 ben possono, seppur non in termini agevoli, essere dalla stessa Pt_1 verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- integralmente compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Tribunale di Roma sent. 1490/2019: “non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo dell'impresa a provvedere alla presentazione della denuncia uniemens -piuttosto che al successivo all'invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale. Tanto non si ritiene Pt_1 possa discendere dall'art. 4 D.L. 34/14 pur invocato dalla resistente. Per vero le argomentazioni di muovono da una Pt_1 interpretazione estensiva e decontestualizzata del disposto di cui all'art. 3 del DM 2015 in correlazione a quello di cui all'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006, e dunque non convincono. Ne consegue che, non sussistendo presupposti sostanziali di irregolarità contributiva, né potendo quindi l'Ente conseguentemente emettere Durc irregolare, non a fronte del mero ritardo del 2 In buona sostanza, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, la perdita del beneficio contributivo è correlata ad una qualunque irregolarità contributiva che si sia verificata in data antecedente il godimento del beneficio ovvero in concomitanza o nel corso del suo godimento. Secondo la pronuncia della Cassazione il DURC interno negativo avrà quindi ha effetto ampiamente retroattivo (così anche cass. civ. 12591/2024). In particolare, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, comporteranno irregolarità contributiva: a) le violazioni sostanziali (mancati pagamenti di contributi) che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare;
b) le mere violazioni formali che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare. Inoltre la perdita del beneficio contributivo non sarebbe, non è, esclusa da errori/irregolarità/inadempienze che abbiano impedito la regolarizzazione (così anche cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024) né è Pt_1 possibile una regolarizzazione tardiva oltre il termine di 15 giorni (<In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità Pt_ contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi>>).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/04/2021 da (C.F. ) e (C.F. e P.I.V.A. n. ) Pt_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2 ntato e . ani, con il medesimo di ente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellante contro
CodiceFiscale_1
Padova, via Zabarella 81, con domicilio eletto presso il difensore, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 474/2020 RG 3400/2018 del Tribunale di Padova. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Sezione Lavoro così decidere: - in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado. - vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per parte appellata: Nel merito: - Rigettarsi l'appello, confermandosi la sentenza impugnata;
- Spese del grado rifuse.
1 Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. CP_1
37720180002849476000 notificato il 30/10/2018 per il pagamento della somma di 3.562,47 € a titolo di contributi per note di rettifica da DM10 per il periodo luglio-novembre 2017.
In particolare, ha osservato che:
➢ L'impresa individuale ha usufruito per il periodo aprile-dicembre CP_1
2014 di agevolazioni contributive “legge Stabilità 190/2014” e per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2018 di “agevolazioni apprendistato”;
➢ Non è contestato il fatto che il mancato invio della dichiarazione non ha causato alcun mancato versamento dei contributi per Pt_3 il periodo dicembre 2015 considerato che il relativo importo era stato tempestivamente pagato;
➢ Mai prima di marzo 2018 l' aveva proceduto a contestare alcunché CP_2 all'impresa;
➢ La regolarità cui è sottesa la ratio del rilascio del DURC regolare quale requisito ai fini della spettanza delle agevolazioni contributive sia quella del pagamento dei contributi dovuti e che, quindi, l'omessa presentazione della denuncia potrebbe giustificare il mancato rilascio del Parte_4
DURC solo se ad essa corrispondesse anche un mancato tempestivo versamento dei contributi (cosa che nel caso di specie non è accaduta posto che i contributi di dicembre 2015 sono stati regolarmente pagati nonostante non fosse stata inviata la suddetta denuncia);
➢ La regolarità che il DURC deve attestare è solo quella relativa alla correttezza dei pagamenti e non la mera irregolarità formale attinente ad altri adempimenti che non abbia avuto quale conseguenza una omissione o irregolarità nel pagamento dei contributi;
➢ Il presupposto per il riconoscimento delle agevolazioni contributive è rappresentato unicamente dalla regolarità dei pagamenti, considerato che comunque l'impresa ha provveduto – seppur fuori termine – a regolarizzare la propria posizione in ordine alla denuncia Pt_3 senza quindi che si concretizzasse effettivamente un danno all' ; CP_2
2 ➢ In ogni caso l'invito a regolarizzare ex art. 4 c. 1 DM 30.01.2015 eventualmente non eseguito nei termini assegnati può avere rilevanza esclusivamente ai fini del mancato rilascio del DURC regolare per il futuro, non potendo per contro avere l'effetto di rendere indebite le percezioni a titolo di agevolazioni contributive autorizzate dall' sulla base della Pt_1
(allora) verificata regolarità contributiva;
➢ Una eventuale decadenza o revoca di benefici già autorizzati potrebbe avvenire solo in seguito ad una specifica e ordinaria procedura di contestazione/accertamento dell'irregolarità pregressa che, se non sanata in termini, porta il contribuente a non essere più in possesso del requisito della regolarità contributiva.
➢ Parte delle agevolazioni contributive di cui ha goduto l'impresa sono relative a rapporti di apprendistato non potendosi, in ragione della specialità del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 1 co 1175 L. 296/2006 quali benefici contributivi.
Sulla scorta di queste considerazioni ha quindi accolto l'opposizione proposta annullando l'avviso di addebito impugnato.
2. Ha appellato la sentenza con un unico motivo di gravame. Pt_1
2.1. In primo luogo, a parere dell'istituto, la sentenza sarebbe errata ove questa ha statuito che l'invito a regolarizzare ex art. 4 c.1 DM 30.01.2015 può valere esclusivamente per il futuro, in ragione del fatto che le agevolazioni contributive relative ai periodi contestate non sarebbero mai state autorizzate in quanto l'azienda non risultava in possesso di DURC regolare.
Espone l' che fino all'entrata in vigore del DM 30.01.2015 il DURC era Pt_1 un provvedimento che poteva essere emesso anche “ora per allora” e poteva pertanto attestare la regolarità contributiva di una certa impresa ad una certa data.
Con l'introduzione del suddetto decreto, invece, la verifica della regolarità contributiva può avvenire solo in modalità telematica attraverso il codice fiscale dell'impresa. Tale modifica ha prodotto due effetti sostanziali:
- Non esiste più un provvedimento dell'istituto ma esclusivamente una consultazione telematica in tempo reale;
- Il DURC ONLINE non permette di stabilire se un soggetto è regolare
“ora per allora” ma solo se lo è nel momento della consultazione.
3 La sentenza di prime cure non avrebbe tenuto conto degli effetti predetti lasciando quindi irrisolta la questione relativa alla mancanza del DURC richiesto dalla L. 296/2006 al momento della verifica.
2.2. Ulteriormente rileva l'istituto che la sentenza ha affermato che l'irregolarità in cui era incorsa l'impresa era meramente formale e come tale doveva considerarsi irrilevante ai fini del rilascio del DURC, non tenendo quindi conto che – come affermato da varie pronunce del Consiglio di Stato – non è possibile stabilire in assenza della denuncia se la somma Pt_3 versata per un certo periodo corrisponda o meno a quanto dovuto dall'impresa.
Rileva quindi che regolarità contributiva>>.
2.3. Lamenta inoltre l'istituto l'erroneità della sentenza ove afferma che l'invito a regolarizzare non eseguito nei termini assegnati non può rendere automaticamente indebite tout court con efficacia retroattiva agevolazioni già precedentemente usufruite in quanto riconosciute e autorizzate dall' sulla Pt_1 base di una già verificata regolarità contributiva.
Rileva, a tal proposito, che:
- La L. 296/2006 subordina espressamente al possesso del DURC il diritto al godimento delle agevolazioni contributive;
- La richiesta del DURC al fine dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10 il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore, come esplicato nella circolare 51/2008; Pt_1
- Dal 01.07.2015 solo con DURC ONLINE viene concluso iter autorizzativo dei benefici contributivi.
Evidenzia in particolare che il DURC menzionato in atti è il primo che è stato richiesto per l'azienda ai fini di autorizzare i benefici richiesti. Per questo sarebbe errata la statuizione di primo grado per cui i benefici goduti dall'impresa per i periodi pregressi sarebbero state oggetto di verifica di regolarità da parte dell' Pt_1
2.4. Lamenta infine l'istituto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha evidenziato che parte dei benefici contributivi goduti dall'impresa non avrebbero potuto essere qualificati come tali in ragione del fatto che si trattava di rapporti di apprendistato.
4 Rileva in particolare che tale tipo di rapporto ha subito delle sostanziali modifiche in ragione delle quali, tra l'altro, non vi sarebbe alcuna deroga nemmeno per il rapporto di apprendistato in materia di sgravi contributivi (cita circolare n. 128/2012).
3. Con memoria depositata l'8.7.2022 si è costituito CP_1 avversando l'appello dell' e insistendo per l'integrale conferma della Pt_1 sentenza di prime cure.
3.1. Rimarcando la correttezza della ricostruzione delle circostanze di causa incontestate e pacifiche come operata dal giudice di primo grado, l'appellato sottolinea la validità dell'interpretazione data nella sentenza della normativa introduttiva del DURC ai sensi del DM 30.01.2015.
Evidenzia, specificamente, che le cause ostative al rilascio del DURC sono tassativamente elencate dall'art. 8 del DM cit., e che nessuna di esse ha una specifica attinenza al caso di specie.
Sottolinea ulteriormente che la regolarità che deve essere attestata dal DURC è unicamente quella relativa alla correttezza dei pagamenti, quindi, all'adempimento dell'obbligo relativo ai versamenti contributivi e non alle regolarità formali diverse dalle predette che non abbiano avuto quale conseguenza un'omissione di versamento. Ciò si dovrebbe peraltro evincere dalla stessa lettera dell'art. 4 del DM citato che non fa riferimento alle irregolarità in generale ma unicamente a quelle relative ai pagamenti.
Rileva, inoltre, che – a differenza di quanto affermato nel proprio atto di appello – l' nella propria memoria di primo grado avrebbe affermato Pt_1 che l'azienda sarebbe risultata regolare a tutto il 03/2016 in base ai controlli automatizzati effettuati, dovendosi quindi concludere che tale regolarità per forza di cose doveva ritenersi sussistente a prescindere dal ritardo nella comunicazione della denuncia del dicembre 2015. Pt_3
Si richiama poi ad alcune pronunce di merito riguardanti la nozione di regolarità contributiva1 che avallano la tesi sostenuta nel proprio scritto
5 difensivo e sostanzialmente coincidente con la motivazione della sentenza di primo grado.
3.2. In ordine alla doglianza svolta dall'istituto avverso la sentenza di primo grado ove questa avrebbe statuito l'impossibilità di recuperare agevolazioni già autorizzate, evidenzia che in realtà il Tribunale non si sarebbe pronunciato in senso assoluto, avendo invece specificato – diversamente – che non può essere ammesso un automatismo recuperatorio delle suddette basato esclusivamente sul meccanismo ex art. 4 co. 1 DM 30.01.2015, ossia come conseguenza automatica e diretta del tardivo adempimento dell'invito a regolarizzare.
In sostanza, come avrebbe affermato il tribunale, secondo l'appellato, la revoca dei benefici goduti potrebbe derivare solamente da un atto di accertamento di irregolarità divenuto definitivo a seguito di mancata e definitiva sanatoria.
Afferma che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 DM cit., infatti, l' Pt_1 può rilevare nell'ambito della procedura DURC solamente inadempienze che siano state formalmente accertate, senza che il contribuente abbia agito avverso tali accertamenti attraverso i rimedi amministrativi e giurisdizionali che ha a disposizione.
Se così non fosse, infatti, la mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni decorrenti dall'invito comporterebbe automaticamente la revoca dei benefici già goduti, e questa non deriverebbe invece dalla normale procedura di accertamento e contestazione dell'irregolarità, addivenendosi così a contraddire l'utilità stessa della procedura di rilascio del DURC.
3.3. Quanto al profilo delle agevolazioni per i rapporti di apprendistato sostiene la correttezza della decisione del giudice di primo grado richiamandosi ad una pronuncia della Corte d'Appello di Milano che richiama Cass. 6428/2018 per cui: <Il trattamento contributivo per qualsiasi forma di apprendistato, quanto alla fonte edittale dell'aliquota contributiva dovuta, si è dunque sempre differenziato all'interno del sistema generale di regolamentazione del finanziamento della previdenza sociale- da quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti con ciò inevitabilmente connotandosi per un indubbio vantaggio economico, strettamente legato alla peculiare tipologia lavorativa...”; “Tale ricostruzione trova conferma anche nella L. n. 296
contribuente del tutto adempiente sotto il profilo contributivo, non si determina per parte ricorrente nemmeno alcuna decadenza ex art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 dai benefici contributivi dei quali illo tempore aveva fruito”.
6 del 2006, art. 1, comma 1175, che, in riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, subordina al possesso del medesimo "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" come interpretata dalla circolare n. 5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge>>; nonché alla circolare 5/2008 del Ministero del lavoro per cui non rientrerebbero nel novero delle agevolazioni i regimi di sottocontribuzione che caratterizzano alcune specifiche tipologie contrattuali tra cui, per l'appunto, l'apprendistato.
3.4. Insiste pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4. La causa iscritta a ruolo in data 29/4/2021 con prima udienza fissata al 21/7/2022 (decreto dell'11/5/2021) e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreti del 12/7/2022, dell'1/3/2023 e del 10/4/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 12/12/2024.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. La vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.
, esercente attività imprenditoriale, ha goduto di CP_1 agevolazioni contributive attinenti al periodo 1/2015 – 12/2018 (agevolazioni inerenti a contratti di apprendistato e di altra natura non meglio chiarita dalle parti).
Il aveva però, antecedentemente, commesso irregolarità oggetto di CP_1 invito a regolarizzare del 19/3/2018. Queste le irregolarità contestate che davano la stura alla emissione di c.d. DURC interno negativo:
7 a. Denuncia non presentata: 12/2015 (irregolarità pacificamente solo formale in quanto non correlata al mancato versamento di contributi dovuti);
b. Insoluti per € 124 con riferimento al periodo 9/2017.
Le suddette irregolarità venivano quindi sanate a settembre 2018 per quanto attiene al pagamento di € 124 e a novembre 2018 in merito all'invio della dichiarazione per il periodo 12/2015 (quindi oltre il termine di 15 Pt_5 giorni di cui all'art. 4 del DM 30/1/2015 del Min. Lav.). quindi, invero solo con riferimento all'omessa dichiarazione Pt_1 Pt_5 per il periodo 12/2015 (che pacificamente non ha determinato un mancato pagamento di contributi dovuti), ha emesso note di rettifica inerenti i DM10 dal 7/2017 al 11/2017 (note di rettifica quindi inerenti la differenza tra i contributi versati godendo delle agevolazioni e quelli che il avrebbe CP_1 dovuto versare senza godere delle agevolazioni).
Conseguenza delle suddette note di rettifica è stata l'emissione dell'opposto avviso di addebito.
7. Ora, se quello sopra ricostruito è il fatto essenziale, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/20182, l'appello dovrebbe essere accolto, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30- 11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa
8 dall' in sede di discussione, riporta affermazione del principio tuttavia Pt_1 non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
Ciò detto, occorre ora evidenziare come le due violazioni che hanno determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dal e, CP_1 quindi, l'emissione di DURC interno negativo, sono una di carattere formale e l'altra di irrisoria entità (€ 124,00).
7.1. Con riferimento a quella di irrisoria entità – in ogni caso sanata seppur oltre i 15 giorni di cui all'art. 4, DM 30/11/2015 - vale la regola di cui all'art. 3, co. 3 DM 30/11/2015 secondo cui <La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge>>.
Nel caso di specie si discute di una violazione che ha determinato un mancato pagamento di € 124,00 che è somma evidentemente inferiore alla soglia di € 150,00 individuata dal nuovo DM 30/11/2015.
Ergo, in applicazione dell'art. 3, DM 30/11/2015, non può dirsi sussistente alcuna irregolarità che potesse e possa determinare l'emanazione di un DURC interno negativo e, quindi, la perdita del beneficio contributivo di cui il ha goduto. CP_1
7.2. Quanto alla irregolarità formale sempre posta da a fondamento Pt_1 dell'emissione del DURC negativo e, quindi, dell'opposto avviso di addebito, questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <Non assume rilevanza il richiamo dell' al precedente di legittimità (Cass. 27108/2018) nel CP_2 quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc,
9 da parte dell' non può determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto Pt_1 agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro, giungendo ad affermare che la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi (ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno), atteso che nella fattispecie di causa non si è verificata alcuna omissione contributiva da parte della società ma solo una minore e meno grave violazione consistita nel mancato invio del mod. DM 10 che la società avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza della irregolarità riscontrata, e senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la “regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Non si considera Parte_6 grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica
10 ben possono, seppur non in termini agevoli, essere dalla stessa Pt_1 verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- integralmente compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Tribunale di Roma sent. 1490/2019: “non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo dell'impresa a provvedere alla presentazione della denuncia uniemens -piuttosto che al successivo all'invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale. Tanto non si ritiene Pt_1 possa discendere dall'art. 4 D.L. 34/14 pur invocato dalla resistente. Per vero le argomentazioni di muovono da una Pt_1 interpretazione estensiva e decontestualizzata del disposto di cui all'art. 3 del DM 2015 in correlazione a quello di cui all'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006, e dunque non convincono. Ne consegue che, non sussistendo presupposti sostanziali di irregolarità contributiva, né potendo quindi l'Ente conseguentemente emettere Durc irregolare, non a fronte del mero ritardo del 2 In buona sostanza, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, la perdita del beneficio contributivo è correlata ad una qualunque irregolarità contributiva che si sia verificata in data antecedente il godimento del beneficio ovvero in concomitanza o nel corso del suo godimento. Secondo la pronuncia della Cassazione il DURC interno negativo avrà quindi ha effetto ampiamente retroattivo (così anche cass. civ. 12591/2024). In particolare, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, comporteranno irregolarità contributiva: a) le violazioni sostanziali (mancati pagamenti di contributi) che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare;
b) le mere violazioni formali che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare. Inoltre la perdita del beneficio contributivo non sarebbe, non è, esclusa da errori/irregolarità/inadempienze che abbiano impedito la regolarizzazione (così anche cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024) né è Pt_1 possibile una regolarizzazione tardiva oltre il termine di 15 giorni (<In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità Pt_ contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi>>).