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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 141/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a
e , OGGETTO: Parte_1 Parte_2
Prestazione d'opera rappresentati e difesi dall'avv. MARENGONI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA MILANO, 29 25086 REZZATO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTI
c o n t r o
e QUALI EX SOCI DELLA CP_1 CP_2
CANCELLATA MONTI rappresentati e difesi Controparte_3
dall'avv. PANZA OMAR e dall'avv. RAGLIO MARCELLA, elettivamente domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE II 42 BRESCIA presso lo studio di quest'ultima APPELLATI pagina 1 di 13 In punto: appello a sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di Bergamo in data
13/07/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello proposti con
il presente atto, in accoglimento delle stesse domande proposte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2
e da per le presunte attività poste a fondamento del credito azionato Parte_1
in sede monitoria, stante l'inesistenza del credito fatto valere o comunque la sua
mancata prova, qualora si ritenga non assolto l'onere della prova ex art.2697 cc e/o
in qualsiasi altro caso in cui risulti infondata la pretesa azionata, anche a seguito
dell'eventuale rilievo di ufficio di cui al paragrafo 1 PARTE TERZA o di
quantificazione pari a zero del corrispettivo ai sensi del D.M. 140 del 2012, come da
paragrafo 1 PARTE QUINTA;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'effettivo corrispettivo che risulti
effettivamente dovuto, in misura superiore a zero, per le sole prestazioni
effettivamente provate da parte convenuta come suo onere ex art.2697 cc, in ogni
caso facendo applicazione del D.M. 140 del 2012 ed eventuali modifiche successive
o comunque in applicazione delle norme ritenute applicabili nella fattispecie;
IN OGNI CASO: revocare, dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace e/o
annullare il decreto ingiuntivo opposto n.3578 del 2019.
Degli appellati: In via preliminare: dichiarare inammissibile e rigettare tutte le
domande formulate dagli appellanti solo con l'atto di citazione in appello e mai in
precedenza, in quanto tardive.
pagina 2 di 13 In via principale e di merito: per tutti i motivi narrati ed i motivi esposti, a cui ci si
riporta integralmente, confermare in ogni suo punto la sentenza di primo grado oggi
impugnata e, per l'effetto, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda degli appellanti
e da , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante, in qualità di socio accomandatario, , con sede in Parte_1
Clusone, Via Imvico, n. 7, codice fiscale e P. Iva . Con la sola P.IVA_1
precisazione che gli effetti della medesima sentenza dovranno prodursi in capo agli
ex soci della , c.f. , Controparte_4 P.IVA_2
ovvero le somme di cui si richiede il pagamento dovranno essere corrisposte a
favore del Sig. per la quota del 30% e a favore della Sig.ra CP_2 CP_1
per la quota del 70%.
[...]
In ogni caso e comunque con vittoria di compensi professionali e spese sia per il
presente giudizio che per il giudizio di I Grado.
In via subordinata: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare
di , nonché il sig. personalmente, Parte_2 Parte_1 Parte_1
quale socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile, a pagare
in via tra loro solidale al Sig. per la quota del 30% e alla Sig.ra CP_2 [...]
per la quota del 70%, quali ex soci della la CP_1 Controparte_4
somma capitale di € 26.840,00=, o quella maggiore o minore che apparirà di
giustizia, con interessi maturati e maturandi sino al saldo;
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate dagli
appellanti e si chiede l'ammissione di tutte le prove tempestivamente richieste in
primo grado dalla ciò nel caso in cui l'On.le Controparte_4
pagina 3 di 13 Corte d'Appello accolga le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e/o
accolga anche solo parzialmente la domanda di riforma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 27/10/2019 Parte_2
, nonché quale socio accomandatario, chiedevano la Parte_1 Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 3578/2019 del Tribunale di Bergamo con il quale era stato ingiunto loro di pagare in solido a favore di Controparte_4
la somma di € 26.840,00, oltre interessi, e spese di lite, a saldo della
[...]
perizia contrattuale eseguita presso l'immobile condotto da Parte_2
Deducevano gli opponenti che:
l'incarico conferito a aveva ad oggetto la partecipazione, nell'interesse di CP_4
ad ogni accertamento e/o valutazione tecnica, in contraddittorio con il Parte_2
perito dell'assicurazione ed altro perito, per la stima dei danni tutti (inerenti al fabbricato, a quanto ivi contenuto, alle merci ect) occorsi nell'incendio dell'immobile condotto in locazione, finalizzati alla redazione di una perizia contrattuale;
la documentazione prodotta nulla provava in ordine all'attività effettivamente svolta dall'opposta in particolare l'estratto conto 15.10.2013 (doc.3 fs era solamente CP_2
una sorta di parcella o pro forma;
l'annotazione in calce alla stessa (“sta bene con pagamento al momento della
liquidazione assicurativa”) scritta da (tra l'altro in mancanza della Parte_1
contemplatio domini), non equivaleva a riconoscimento di debito, ma al contrario pagina 4 di 13 ribadiva il ruolo centrale della liquidazione assicurativa, al cui esito le parti avevano concordemente deciso di parametrare il compenso;
la mancanza di una perizia contrattuale o di un atto di liquidazione dell'assicurazione, avendo la compagnia sostenuto l'inoperatività della polizza,
rendeva inesegibili le richieste dell'opposta fondate sulla percentuale CP_4
(7,8%) riferita al valore dell'indennizzo;
l'eventuale compenso, ammesso che fosse stata provata l'esecuzione almeno parziale dell'incarico doveva essere quantificata in base alle tariffe vigenti
Si costituiva la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rilevava di aver svolto l'incarico secondo i termini pattuiti come comprovato dalla documentazione prodotta (verbali di sopralluoghi, fotografie, elenco beni e relativa quantificazione dei danni, mail, nomina del terzo perito, estratto conto 15/03/13
condiviso da . CP_5
Rimarcava che il diritto al compenso non era in alcun modo condizionato all'effettiva liquidazione, peraltro ormai demandata all'autorità giudiziaria, e che nessuna contestazione del suo operato era stata avanzata (prima dell'azione monitoria) e neppure l'entità dei compensi come sottoscritto da nel citato Parte_1
estratto conto (doc.3).
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo con condanna di parte opponente al rimborso delle spese di lite.
pagina 5 di 13 Rilevava il giudice che:
l'attività compiuta dall'opposta era stata ampiamente provata dalla documentazione depositata (in particolare dall'atto di nomina dei periti, dai verbali, foto, incontri,
mail e verbale di perizia contrattuale del 19/11/09);
l'incarico riguardava l'indagine e la gestione della perizia sui danni causati dall'incendio, ma non prevedeva il raggiungimento di un accordi tra i periti;
nessuna contestazione era emersa in ordine all'adempimento dell'incarico;
il compenso era stato fissato a percentuale (6% +30% spese pari a 7,8%) sul valore dei beni stimati, come in effetti riportato nell'estratto conto indirizzato a Parte_2
sottoscritto da ma non era stato condizionato all'effettivo incasso Parte_1
dell'indennizzo;
l'indicazione di pagamento del compenso non oltre 30 gg dalla sottoscrizione degli atti di liquidazione (vd incarico-doc. 1) o al momento della liquidazione (vd estratto conto-doc.3) costituivano solo una agevolazione a favore del cliente;
l'avvenuta liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia, seppure stabilita in sentenza (nel procedimento instaurato dalla proprietà contro .4 fs Vae) CP_6
a favore del danneggiato, equivale comunque all'avverarsi del termine ultimo per il pagamento concesso da CP_4
Avverso la sentenza e proponevano appello reiterando le Parte_1 Parte_2
domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituivano e , in qualità di soci della cancellata CP_1 CP_2
che insistevano per il rigetto dell'appello e la Controparte_4
pagina 6 di 13 conferma della sentenza impugnata e comunque in via subordinata per la condanna degli appellanti al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo suddivisa pro quota tra i due ex soci.
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, seppure suddiviso in molteplici parti, gli appellanti censurano la sentenza che rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, per errata interpretazione del contratto di incarico e del compenso ivi pattuito.
L'incarico del 02/01/09 (doc-1 fs , a loro avviso, deve essere CP_2
indissolubilmente collegato con l'atto di nomina del 04/03/09 (doc.2) dei periti,
pertanto il compenso richiesto a percentuale doveva essere corrisposto solo nell'eventualità in cui i periti fossero arrivati a redigere, quanto meno a maggioranza,
una perizia contrattuale vincolante per le parti e/o la sottoscrizione di atti liquidatori in sede stragiudiziale, non potendo considerarsi equivalente la liquidazione compiuta da un Giudice all'esito di un giudizio.
Già il significato delle parole utilizzate nell'incarico (Rimane fin d'ora inteso che il
costo della perizia è determinato nella misura del 6% +30% spese pari a 7,8%
riferito al valore degli enti stessi, al lordo di degradi e regole proporzionali)
dimostra che il corrispettivo a percentuale doveva essere proporzionato al valore dei beni (o enti), andati distrutti dall'incendio, come liquidato in una perizia (o negli atti liquidativi) vincolante per tutti.
pagina 7 di 13 Anche la previsione di un obbligo di pagamento da effettuarsi non oltre 30 giorni
dalla sottoscrizione “atti liquidativi” rafforza l'assunto, ovvero la corresponsione a del compenso a percentuale solo all'esito della perizia contrattuale. CP_4
Avuto poi riguardo alle norme in materia di interpretazione dei contratti si deve altresì valutare la ragione pratica e gli interessi che le parti intendevano perseguire,
ovvero lo svolgimento di attività esclusivamente di tipo stragiudiziale, finalizzata,
con la redazione di una perizia contrattuale, ad evitare l'azione giudiziaria.
Gli appellanti contestano quindi l'applicazione non di un qualsiasi compenso (sulla base delle tariffe professionali) per l'attività svolta, ma di quello richiesto a percentuale dovuto solo nell'eventualità, non verificatasi, in cui l'incarico fosse stato adempiuto completamente.
Gli appellanti lamentano altresì che il giudice non abbia comunque valutato che la sottoscrizione degli atti liquidatori era un avvenimento futuro ed incerto pertanto anche la liquidazione (entro 30 giorni dagli “atti liquidativi”) doveva intendersi non come termine ma come condizione, come tale, non avveratasi.
Il compenso a percentuale sarebbe comunque nullo se per valore degli enti si potesse intendere esclusivamente quello stabilito unilateralmente da senza il CP_4
raggiunto accordo con le altre parti (quantomeno a maggioranza), dato che nulla era previsto circa i criteri in virtù dei quali quel valore doveva essere stimato.
Rilevano infine che la richiesta di è basata sull'estratto conto 15/10/2013 CP_4
(doc. 3), una sorta di parcella o pro forma in cui si elencano tutte le prestazioni dalla medesima compiute, e che l'annotazione posta in calce da (Lì 19/12/2013 Parte_1
pagina 8 di 13 sta bene con pagamento al momento della liquidazione assicurativa), a parte i dubbi sulla contemplatio domnini, non può considerarsi come riconoscimento di debito, ma al contrario deve essere intesa come condizionata al verificarsi (se e quando) del pagamento da parte dell'assicurazione.
La documentazione prodotta (tra cui corrispondenza tra periti, stime di danni unilateralmente proposte dal perito assicurazione, dichiarazione di riconoscimento debito non sottoscritta- docc. 21-26) non confuta il fatto che comunque la perizia contrattuale non è mai stata sottoscritta.
Gli appellanti infine insistono per l'eventuale espletamento di ctu atta a quantificare l'importo eventualmente dovuto per l'attività compiuta, nel caso in cui si ritenga che il relativo diritto debba considerarsi compreso nella domanda proposta in sede monitoria, malgrado la diversità dei fatti costitutivi.
***
L'appello va rigettato.
e non contestano tanto l'attività svolta da a Parte_2 Parte_1 CP_4
seguito dell'incarico sottoscritto il 02/01/2009, ma l'errata interpretazione del medesimo da parte del giudice di primo grado, che riconosceva il compenso dovuto sulla base della percentuale pattuita, collegato, a loro avviso, solo all'effettiva redazione di una perizia contrattuale stragiudiziale vincolante per le parti o alla sottoscrizione di atti liquidatori della compagnia assicuratrice.
L'assunto non può dirsi fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti l'incarico del 02/01/2009 e l'atto pagina 9 di 13 di nomina del 04/03/2009 (doc.3) non possono considerarsi intrinsecamente collegati tra loro, perchè l'incarico a (doc.1) era si affidato per la gestione della CP_4
perizia incendio con il perito dell'assicuratore, ma non era espressamente condizionato al raggiungimento ed alla sottoscrizione di una polizza contrattuale vincolante.
Anche la pattuizione contrattuale del pagamento del compenso “non oltre 30gg dalla
sottoscrizione atti liquidativi” non può interpretarsi come condizione del pagamento,
ma appunto come termine previsto a favore del cliente.
Gli appellanti infatti dapprima affidavano il 02/01/2009 (doc.1) a CP_4
“l'incarico di perizia incendio che aveva interessato la loro attività in Clusone ed in
particolare la gestione della perizia con il perito incaricato dalla compagnia”,
concordando il costo della perizia in percentuale (nella misura del 6% +30% spese pari a 7,8%) al valore degli enti stessi (al lordo di degradi e regole proporzionali).
Poi in data 04/03/2009, nel tentativo di giungere ad una soluzione della vertenza,
sottoscrivevano Atto di nomina e mandato di periti, nominando nella CP_4
persona dell'arch quale perito di parte. CP_2
Tale atto prevedeva la formazione di un collegio peritale a due, poi divenuto a tre,
con la nomina di un terzo perito il 19/05/2009, finalizzato alla redazione di una perizia collegiale da approvarsi anche a maggioranza.
L'atto di nomina dei periti (doc. 2) aveva ad oggetto l'indagine sulle modalità del sinistro, sulle sue possibili cause, sulla verifica della quantità e valore delle cose assicurate (punto 4) e sulla stima e liquidazione del danno (punto 5), ma come si pagina 10 di 13 evince dal verbale di perizia del 19/11/2009 (doc. 18) il mancato raggiungimento di una perizia collegiale non era dipeso da divergenze in ordine ai punti 4-5 sopra indicati (facilmente superabili con un'approvazione a maggioranza), ma dalla causa dell'incendio che poteva essere di origine dolosa.
Va comunque evidenziato che l'incarico per la gestione del sinistro veniva espletato dall'appellato.
Dal nominato verbale del 19/11/2009 (unitamente a tutta la documentazione depositata-docc. 7-18) si evince tutta la copiosa attività svolta dai periti: i sopralluoghi, gli incontri, l'analisi della documentazione (tra cui rapporto dei Vigili
del fuoco), reperimento di campioni, analisi di laboratorio (fatte eseguire da ciascuna parte), le discussioni in merito alla quantificazione dei danni ect.
La presenza tuttavia di elementi rilevanti (l'individuazione di gasolio in alcune parti dell'edificio, l'assenza di effrazione, l'iscrizione di nel registro degli Parte_1
indagati) induceva i periti, per la determinazione delle cause all'origine dell'incendio, a rimettersi all'esito delle indagini da parte della Magistratura
inquirente.
La possibilità di addivenire poi ad una soluzione stragiudiziale veniva meno per effetto dell'instaurazione della causa per danni intrapresa nel 2010 dai proprietari dell'immobile ( 13010163/2010) contro a cui anche le Persona_1 Parte_2
differenti compagnie assicurative prendevano parte.
Non può non considerarsi che anche l'estratto conto del 15/10/2013 indirizzato a
[...]
(doc. 3 fs , contenente l'elencazione dell'attività compiuta e della Pt_2 CP_2
pagina 11 di 13 complessiva stima dei danni, era in data 19/12/2013 espressamente sottoscritto da per approvazione (sta bene con pagamento al momento della liquidazione Parte_1
assicurativa).
Nessuna contestazione era quindi sollevata (dopo tre anni) dagli appellanti per l'attività compiuta da e neppure per l'inevitabile mancata redazione di una CP_4
perizia contrattuale, ma, approvato l'importo evidenziato nell'estratto conto, questi ribadivano unicamente il differimento del pagamento, in pendenza della causa, al momento della liquidazione da parte della loro compagnia assicurativa ( CP_7
ex .
[...] CP_8
La liquidazione, come già evidenziato dal giudice di primo grado, avveniva direttamente per ordine del giudice (vd. ordinanza assegnazione del 26/07/2019- rg
727/2019) in parte a favore del danneggiato creditore ed in parte in favore della compagnia Generali sua surrogataria (docc. 10-11 fs , pertanto anche il Parte_1
termine concesso a favore degli appellanti, può considerarsi spirato.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati,
soci della , le spese del grado, alla cui Controparte_4
liquidazione nei valori massimi dello scaglione di riferimento, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di
Bergamo in data 13/07/2022 così dispone:
respinge l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare agli appellati, soci della
[...]
, le spese del grado, che liquida in euro 1.701 per la Controparte_4
“fase di studio”, euro 1.382 per la “fase introduttiva” ed euro 2.867 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 141/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a
e , OGGETTO: Parte_1 Parte_2
Prestazione d'opera rappresentati e difesi dall'avv. MARENGONI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA MILANO, 29 25086 REZZATO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTI
c o n t r o
e QUALI EX SOCI DELLA CP_1 CP_2
CANCELLATA MONTI rappresentati e difesi Controparte_3
dall'avv. PANZA OMAR e dall'avv. RAGLIO MARCELLA, elettivamente domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE II 42 BRESCIA presso lo studio di quest'ultima APPELLATI pagina 1 di 13 In punto: appello a sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di Bergamo in data
13/07/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello proposti con
il presente atto, in accoglimento delle stesse domande proposte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2
e da per le presunte attività poste a fondamento del credito azionato Parte_1
in sede monitoria, stante l'inesistenza del credito fatto valere o comunque la sua
mancata prova, qualora si ritenga non assolto l'onere della prova ex art.2697 cc e/o
in qualsiasi altro caso in cui risulti infondata la pretesa azionata, anche a seguito
dell'eventuale rilievo di ufficio di cui al paragrafo 1 PARTE TERZA o di
quantificazione pari a zero del corrispettivo ai sensi del D.M. 140 del 2012, come da
paragrafo 1 PARTE QUINTA;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'effettivo corrispettivo che risulti
effettivamente dovuto, in misura superiore a zero, per le sole prestazioni
effettivamente provate da parte convenuta come suo onere ex art.2697 cc, in ogni
caso facendo applicazione del D.M. 140 del 2012 ed eventuali modifiche successive
o comunque in applicazione delle norme ritenute applicabili nella fattispecie;
IN OGNI CASO: revocare, dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace e/o
annullare il decreto ingiuntivo opposto n.3578 del 2019.
Degli appellati: In via preliminare: dichiarare inammissibile e rigettare tutte le
domande formulate dagli appellanti solo con l'atto di citazione in appello e mai in
precedenza, in quanto tardive.
pagina 2 di 13 In via principale e di merito: per tutti i motivi narrati ed i motivi esposti, a cui ci si
riporta integralmente, confermare in ogni suo punto la sentenza di primo grado oggi
impugnata e, per l'effetto, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda degli appellanti
e da , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante, in qualità di socio accomandatario, , con sede in Parte_1
Clusone, Via Imvico, n. 7, codice fiscale e P. Iva . Con la sola P.IVA_1
precisazione che gli effetti della medesima sentenza dovranno prodursi in capo agli
ex soci della , c.f. , Controparte_4 P.IVA_2
ovvero le somme di cui si richiede il pagamento dovranno essere corrisposte a
favore del Sig. per la quota del 30% e a favore della Sig.ra CP_2 CP_1
per la quota del 70%.
[...]
In ogni caso e comunque con vittoria di compensi professionali e spese sia per il
presente giudizio che per il giudizio di I Grado.
In via subordinata: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare
di , nonché il sig. personalmente, Parte_2 Parte_1 Parte_1
quale socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile, a pagare
in via tra loro solidale al Sig. per la quota del 30% e alla Sig.ra CP_2 [...]
per la quota del 70%, quali ex soci della la CP_1 Controparte_4
somma capitale di € 26.840,00=, o quella maggiore o minore che apparirà di
giustizia, con interessi maturati e maturandi sino al saldo;
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate dagli
appellanti e si chiede l'ammissione di tutte le prove tempestivamente richieste in
primo grado dalla ciò nel caso in cui l'On.le Controparte_4
pagina 3 di 13 Corte d'Appello accolga le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e/o
accolga anche solo parzialmente la domanda di riforma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 27/10/2019 Parte_2
, nonché quale socio accomandatario, chiedevano la Parte_1 Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 3578/2019 del Tribunale di Bergamo con il quale era stato ingiunto loro di pagare in solido a favore di Controparte_4
la somma di € 26.840,00, oltre interessi, e spese di lite, a saldo della
[...]
perizia contrattuale eseguita presso l'immobile condotto da Parte_2
Deducevano gli opponenti che:
l'incarico conferito a aveva ad oggetto la partecipazione, nell'interesse di CP_4
ad ogni accertamento e/o valutazione tecnica, in contraddittorio con il Parte_2
perito dell'assicurazione ed altro perito, per la stima dei danni tutti (inerenti al fabbricato, a quanto ivi contenuto, alle merci ect) occorsi nell'incendio dell'immobile condotto in locazione, finalizzati alla redazione di una perizia contrattuale;
la documentazione prodotta nulla provava in ordine all'attività effettivamente svolta dall'opposta in particolare l'estratto conto 15.10.2013 (doc.3 fs era solamente CP_2
una sorta di parcella o pro forma;
l'annotazione in calce alla stessa (“sta bene con pagamento al momento della
liquidazione assicurativa”) scritta da (tra l'altro in mancanza della Parte_1
contemplatio domini), non equivaleva a riconoscimento di debito, ma al contrario pagina 4 di 13 ribadiva il ruolo centrale della liquidazione assicurativa, al cui esito le parti avevano concordemente deciso di parametrare il compenso;
la mancanza di una perizia contrattuale o di un atto di liquidazione dell'assicurazione, avendo la compagnia sostenuto l'inoperatività della polizza,
rendeva inesegibili le richieste dell'opposta fondate sulla percentuale CP_4
(7,8%) riferita al valore dell'indennizzo;
l'eventuale compenso, ammesso che fosse stata provata l'esecuzione almeno parziale dell'incarico doveva essere quantificata in base alle tariffe vigenti
Si costituiva la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rilevava di aver svolto l'incarico secondo i termini pattuiti come comprovato dalla documentazione prodotta (verbali di sopralluoghi, fotografie, elenco beni e relativa quantificazione dei danni, mail, nomina del terzo perito, estratto conto 15/03/13
condiviso da . CP_5
Rimarcava che il diritto al compenso non era in alcun modo condizionato all'effettiva liquidazione, peraltro ormai demandata all'autorità giudiziaria, e che nessuna contestazione del suo operato era stata avanzata (prima dell'azione monitoria) e neppure l'entità dei compensi come sottoscritto da nel citato Parte_1
estratto conto (doc.3).
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo con condanna di parte opponente al rimborso delle spese di lite.
pagina 5 di 13 Rilevava il giudice che:
l'attività compiuta dall'opposta era stata ampiamente provata dalla documentazione depositata (in particolare dall'atto di nomina dei periti, dai verbali, foto, incontri,
mail e verbale di perizia contrattuale del 19/11/09);
l'incarico riguardava l'indagine e la gestione della perizia sui danni causati dall'incendio, ma non prevedeva il raggiungimento di un accordi tra i periti;
nessuna contestazione era emersa in ordine all'adempimento dell'incarico;
il compenso era stato fissato a percentuale (6% +30% spese pari a 7,8%) sul valore dei beni stimati, come in effetti riportato nell'estratto conto indirizzato a Parte_2
sottoscritto da ma non era stato condizionato all'effettivo incasso Parte_1
dell'indennizzo;
l'indicazione di pagamento del compenso non oltre 30 gg dalla sottoscrizione degli atti di liquidazione (vd incarico-doc. 1) o al momento della liquidazione (vd estratto conto-doc.3) costituivano solo una agevolazione a favore del cliente;
l'avvenuta liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia, seppure stabilita in sentenza (nel procedimento instaurato dalla proprietà contro .4 fs Vae) CP_6
a favore del danneggiato, equivale comunque all'avverarsi del termine ultimo per il pagamento concesso da CP_4
Avverso la sentenza e proponevano appello reiterando le Parte_1 Parte_2
domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituivano e , in qualità di soci della cancellata CP_1 CP_2
che insistevano per il rigetto dell'appello e la Controparte_4
pagina 6 di 13 conferma della sentenza impugnata e comunque in via subordinata per la condanna degli appellanti al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo suddivisa pro quota tra i due ex soci.
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, seppure suddiviso in molteplici parti, gli appellanti censurano la sentenza che rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, per errata interpretazione del contratto di incarico e del compenso ivi pattuito.
L'incarico del 02/01/09 (doc-1 fs , a loro avviso, deve essere CP_2
indissolubilmente collegato con l'atto di nomina del 04/03/09 (doc.2) dei periti,
pertanto il compenso richiesto a percentuale doveva essere corrisposto solo nell'eventualità in cui i periti fossero arrivati a redigere, quanto meno a maggioranza,
una perizia contrattuale vincolante per le parti e/o la sottoscrizione di atti liquidatori in sede stragiudiziale, non potendo considerarsi equivalente la liquidazione compiuta da un Giudice all'esito di un giudizio.
Già il significato delle parole utilizzate nell'incarico (Rimane fin d'ora inteso che il
costo della perizia è determinato nella misura del 6% +30% spese pari a 7,8%
riferito al valore degli enti stessi, al lordo di degradi e regole proporzionali)
dimostra che il corrispettivo a percentuale doveva essere proporzionato al valore dei beni (o enti), andati distrutti dall'incendio, come liquidato in una perizia (o negli atti liquidativi) vincolante per tutti.
pagina 7 di 13 Anche la previsione di un obbligo di pagamento da effettuarsi non oltre 30 giorni
dalla sottoscrizione “atti liquidativi” rafforza l'assunto, ovvero la corresponsione a del compenso a percentuale solo all'esito della perizia contrattuale. CP_4
Avuto poi riguardo alle norme in materia di interpretazione dei contratti si deve altresì valutare la ragione pratica e gli interessi che le parti intendevano perseguire,
ovvero lo svolgimento di attività esclusivamente di tipo stragiudiziale, finalizzata,
con la redazione di una perizia contrattuale, ad evitare l'azione giudiziaria.
Gli appellanti contestano quindi l'applicazione non di un qualsiasi compenso (sulla base delle tariffe professionali) per l'attività svolta, ma di quello richiesto a percentuale dovuto solo nell'eventualità, non verificatasi, in cui l'incarico fosse stato adempiuto completamente.
Gli appellanti lamentano altresì che il giudice non abbia comunque valutato che la sottoscrizione degli atti liquidatori era un avvenimento futuro ed incerto pertanto anche la liquidazione (entro 30 giorni dagli “atti liquidativi”) doveva intendersi non come termine ma come condizione, come tale, non avveratasi.
Il compenso a percentuale sarebbe comunque nullo se per valore degli enti si potesse intendere esclusivamente quello stabilito unilateralmente da senza il CP_4
raggiunto accordo con le altre parti (quantomeno a maggioranza), dato che nulla era previsto circa i criteri in virtù dei quali quel valore doveva essere stimato.
Rilevano infine che la richiesta di è basata sull'estratto conto 15/10/2013 CP_4
(doc. 3), una sorta di parcella o pro forma in cui si elencano tutte le prestazioni dalla medesima compiute, e che l'annotazione posta in calce da (Lì 19/12/2013 Parte_1
pagina 8 di 13 sta bene con pagamento al momento della liquidazione assicurativa), a parte i dubbi sulla contemplatio domnini, non può considerarsi come riconoscimento di debito, ma al contrario deve essere intesa come condizionata al verificarsi (se e quando) del pagamento da parte dell'assicurazione.
La documentazione prodotta (tra cui corrispondenza tra periti, stime di danni unilateralmente proposte dal perito assicurazione, dichiarazione di riconoscimento debito non sottoscritta- docc. 21-26) non confuta il fatto che comunque la perizia contrattuale non è mai stata sottoscritta.
Gli appellanti infine insistono per l'eventuale espletamento di ctu atta a quantificare l'importo eventualmente dovuto per l'attività compiuta, nel caso in cui si ritenga che il relativo diritto debba considerarsi compreso nella domanda proposta in sede monitoria, malgrado la diversità dei fatti costitutivi.
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L'appello va rigettato.
e non contestano tanto l'attività svolta da a Parte_2 Parte_1 CP_4
seguito dell'incarico sottoscritto il 02/01/2009, ma l'errata interpretazione del medesimo da parte del giudice di primo grado, che riconosceva il compenso dovuto sulla base della percentuale pattuita, collegato, a loro avviso, solo all'effettiva redazione di una perizia contrattuale stragiudiziale vincolante per le parti o alla sottoscrizione di atti liquidatori della compagnia assicuratrice.
L'assunto non può dirsi fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti l'incarico del 02/01/2009 e l'atto pagina 9 di 13 di nomina del 04/03/2009 (doc.3) non possono considerarsi intrinsecamente collegati tra loro, perchè l'incarico a (doc.1) era si affidato per la gestione della CP_4
perizia incendio con il perito dell'assicuratore, ma non era espressamente condizionato al raggiungimento ed alla sottoscrizione di una polizza contrattuale vincolante.
Anche la pattuizione contrattuale del pagamento del compenso “non oltre 30gg dalla
sottoscrizione atti liquidativi” non può interpretarsi come condizione del pagamento,
ma appunto come termine previsto a favore del cliente.
Gli appellanti infatti dapprima affidavano il 02/01/2009 (doc.1) a CP_4
“l'incarico di perizia incendio che aveva interessato la loro attività in Clusone ed in
particolare la gestione della perizia con il perito incaricato dalla compagnia”,
concordando il costo della perizia in percentuale (nella misura del 6% +30% spese pari a 7,8%) al valore degli enti stessi (al lordo di degradi e regole proporzionali).
Poi in data 04/03/2009, nel tentativo di giungere ad una soluzione della vertenza,
sottoscrivevano Atto di nomina e mandato di periti, nominando nella CP_4
persona dell'arch quale perito di parte. CP_2
Tale atto prevedeva la formazione di un collegio peritale a due, poi divenuto a tre,
con la nomina di un terzo perito il 19/05/2009, finalizzato alla redazione di una perizia collegiale da approvarsi anche a maggioranza.
L'atto di nomina dei periti (doc. 2) aveva ad oggetto l'indagine sulle modalità del sinistro, sulle sue possibili cause, sulla verifica della quantità e valore delle cose assicurate (punto 4) e sulla stima e liquidazione del danno (punto 5), ma come si pagina 10 di 13 evince dal verbale di perizia del 19/11/2009 (doc. 18) il mancato raggiungimento di una perizia collegiale non era dipeso da divergenze in ordine ai punti 4-5 sopra indicati (facilmente superabili con un'approvazione a maggioranza), ma dalla causa dell'incendio che poteva essere di origine dolosa.
Va comunque evidenziato che l'incarico per la gestione del sinistro veniva espletato dall'appellato.
Dal nominato verbale del 19/11/2009 (unitamente a tutta la documentazione depositata-docc. 7-18) si evince tutta la copiosa attività svolta dai periti: i sopralluoghi, gli incontri, l'analisi della documentazione (tra cui rapporto dei Vigili
del fuoco), reperimento di campioni, analisi di laboratorio (fatte eseguire da ciascuna parte), le discussioni in merito alla quantificazione dei danni ect.
La presenza tuttavia di elementi rilevanti (l'individuazione di gasolio in alcune parti dell'edificio, l'assenza di effrazione, l'iscrizione di nel registro degli Parte_1
indagati) induceva i periti, per la determinazione delle cause all'origine dell'incendio, a rimettersi all'esito delle indagini da parte della Magistratura
inquirente.
La possibilità di addivenire poi ad una soluzione stragiudiziale veniva meno per effetto dell'instaurazione della causa per danni intrapresa nel 2010 dai proprietari dell'immobile ( 13010163/2010) contro a cui anche le Persona_1 Parte_2
differenti compagnie assicurative prendevano parte.
Non può non considerarsi che anche l'estratto conto del 15/10/2013 indirizzato a
[...]
(doc. 3 fs , contenente l'elencazione dell'attività compiuta e della Pt_2 CP_2
pagina 11 di 13 complessiva stima dei danni, era in data 19/12/2013 espressamente sottoscritto da per approvazione (sta bene con pagamento al momento della liquidazione Parte_1
assicurativa).
Nessuna contestazione era quindi sollevata (dopo tre anni) dagli appellanti per l'attività compiuta da e neppure per l'inevitabile mancata redazione di una CP_4
perizia contrattuale, ma, approvato l'importo evidenziato nell'estratto conto, questi ribadivano unicamente il differimento del pagamento, in pendenza della causa, al momento della liquidazione da parte della loro compagnia assicurativa ( CP_7
ex .
[...] CP_8
La liquidazione, come già evidenziato dal giudice di primo grado, avveniva direttamente per ordine del giudice (vd. ordinanza assegnazione del 26/07/2019- rg
727/2019) in parte a favore del danneggiato creditore ed in parte in favore della compagnia Generali sua surrogataria (docc. 10-11 fs , pertanto anche il Parte_1
termine concesso a favore degli appellanti, può considerarsi spirato.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati,
soci della , le spese del grado, alla cui Controparte_4
liquidazione nei valori massimi dello scaglione di riferimento, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di
Bergamo in data 13/07/2022 così dispone:
respinge l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare agli appellati, soci della
[...]
, le spese del grado, che liquida in euro 1.701 per la Controparte_4
“fase di studio”, euro 1.382 per la “fase introduttiva” ed euro 2.867 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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