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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 864/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.5.2025, promossa con ricorso ex art. 268 e 51 c.c.i.i. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione controllata da
(c.f. ), con sede legale in San Donà di PI (VE), Parte_1 P.IV_1
Piazza Trevisan n. 2, in persona del legale rappresentante e amministratore unico CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Portantiolo;
[...]
appellante contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_2 C.F._1
Baccaro; appellata
1 Oggetto: “Altri istituti di diritto fallimentare”; reclamo avverso la sentenza n. 63/2025 pronunciata dal Tribunale di Venezia, pubblicata il 10.4.2025, con cui è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio della società Pt_1 Parte_1
CONCLUSIONI
- per parte reclamante:
“• IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, la violazione nel corso del procedimento di primo grado del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio
(art. 111 Cost.) e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società (P.IV , con sede Parte_1 P.IV_1
legale in San Donà di PI (VE), emanando ogni conseguente provvedimento;
• SEMPRE, IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, la presenza di gravi e fondati motivi, e per l'effetto, dichiarare sospesa la liquidazione controllata della società Parte_1
(P.IV , con sede legale in San Donà di PI (VE)ai sensi dell'art. 52, D.
[...] P.IV_1
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, l'insussistenza dell'attivo ricavabile da destinare ai creditori e, per l'effetto, dichiarare la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società (P.IV ), Parte_1 P.IV_1
con sede legale in San Donà di PI (VE), emanando ogni conseguente provvedimento di legge;
2 • IN OGNI CASO: con condanna alla rifusione delle spese, competenza, diritti ed onorari del presente giudizio di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”;
- per parte reclamata:
“rigettare il reclamo perchè infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese legali per tutta l'attività prestata, di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 31.7.2024, presentava istanza al Tribunale di Venezia per Controparte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale della società della quale era creditrice Parte_1
per l'importo di oltre € 51.000,00 per retribuzione, ferie, permessi residui, indennità sostitutiva di preavviso e T.F.R. in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato protrattosi da dicembre
2022 a settembre 2023 e risolto per inadempimento del datore di lavoro.
Il Tribunale di Venezia, accertato che, nei tre esercizi precedenti, la non Parte_1
superava le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett d) c.c.i.i., rigettava l'istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con successivo ricorso ex art. 268 c.c.i.i. datato 28.1.2025, ricorreva allora Controparte_2
allo stesso Tribunale di Venezia per sentir dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della società Parte_1
si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente Parte_1
a fronte dell'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Il Tribunale di Venezia dichiarava l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della con sentenza n. 63/2025. Parte_1
proponeva tempestivo reclamo sulla base dei motivi che saranno di seguito Parte_1
esaminati.
3 Si costituiva la creditrice reclamata sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza le parti costituite hanno concluso nei termini riportati in epigrafe riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Il reclamo è infondato.
Col primo motivo la reclamante denuncia violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in relazione allo svolgimento del giudizio di primo grado, in quanto il Tribunale non le avrebbe concesso un termine per replicare alla nota depositata dalla controparte il giorno prima dell'udienza e per produrre il bilancio al 31.12.2024.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel decreto di fissazione dell'udienza il Tribunale, avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza ed invitato lo stesso, nel costituirsi, a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, aveva assegnato al creditore istante termine sino all'udienza per depositare eventuale replica alla memoria del debitore.
Costituitosi il debitore, il creditore istante ha depositato il giorno prima dell'udienza nota di replica, senza peraltro introdurre temi o elementi nuovi rispetto a quelli che già appartenevano alla causa, e che le parti erano evidentemente chiamate a trattare e discutere all'udienza.
All'udienza del 26.3.2025 (v. verbale) il procuratore della resistente non ha chiesto termine per note ma si è riportato alla memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, e ha evidenziato che non era stato possibile produrre l'ultimo bilancio in quanto in corso di approvazione e pubblicazione entro il 30.4.2025.
Risulta poco comprensibile “l'opinione” del procuratore della reclamante secondo cui, sarebbero
4 stati evitati “una violazione del diritto di difesa, art. 24 Cost., e del correlato principio del contraddittorio, art. 111 Cost., fondamenti del giusto processo” “se il Tribunale di primo grado avesse atteso il giorno della pubblicazione del bilancio, consentendo alla di Parte_1
presentare una nota integrativa contenente anche brevi repliche”: le parti avevano infatti depositato ciascuna il proprio atto introduttivo ed il contraddittorio si era compiutamente realizzato all'udienza; il Tribunale ha assunto la decisione ritenendo - correttamente - di avere acquisito tutti gli elementi a tal fine necessari.
Con il secondo motivo di gravame la reclamante ha evidenziato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata della non avrebbe dovuto essere disposta dal Parte_1
Tribunale di Venezia in quanto la stessa “è sic et simpliciter antieconomica”. Secondo la reclamante, che cita conforme giurisprudenza di merito, posto che l'obiettivo della procedura de qua è duplice - da una parte, l'almeno parziale soddisfazione dei creditori;
dall'altra l'esdebitazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura - la stessa sarebbe inammissibile o comunque impedita laddove l'obiettivo non possa essere in concreto perseguito per assenza di elementi patrimoniali liquidabili.
Il motivo è infondato in diritto ed in fatto.
La debitrice risulta soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 c.c.i.i., che non esentano dalla procedura controllata le persone giuridiche per le quali la procedura stessa possa rivelarsi antieconomica: l'art. 268 c.c.i.i. prevede solo, in tal senso, che nel caso in cui sia un creditore a proporre domanda per l'avvio della liquidazione controllata, se il debitore è una persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'Organismo di
Composizione della Crisi, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ciò significa
5 che la valutazione di antieconomicità (nel senso ora precisato) della procedura è determinante solo nel caso di debitore persona fisica e solo in presenza dell'attestazione dell'O.C.C., presupposti entrambi mancanti nella specie.
In ogni caso: anche nel bilancio al 31.12.2024 di sono iscritte Parte_1
immobilizzazioni immateriali per oltre € 96.000,00 e il liquidatore sarà chiamato a verificare se in concreto, come sostenuto dalla debitrice, non vi sia nessuna possibilità per la procedura di conseguirne un ricavato;
non è possibile escludere l'esercizio di azioni giudiziali (ad esempio risarcitorie) da parte del liquidatore, nulla avendo in proposito dedotto la stessa reclamante.
Col terzo motivo di reclamo, connesso al precedente, la reclamante indica che “nell'ipotesi in cui si volesse non interpretare in modo estensivo la disposizione per le persone giuridiche, non prevedendo alcuna preventiva valutazione dell'OCC sulla antieconomicità della procedura di liquidazione del patrimonio, si verificherebbe un'ingiustificata disparita di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche che accedono alla procedura, con violazione del principio costituzionale di eguaglianza formale art. 3 Cost, a fronte del quale tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, sono uguali davanti alla legge”.
Il motivo rimane assorbito in considerazione delle ragioni di rigetto anche in fatto del motivo che precede.
Sol per completezza, dunque, si osserva che il richiamo all'art. 3 della Costituzione è infondato: il principio di eguaglianza sancito da tale disposizione (di per sé riferita alle persone fisiche) non consente una meccanica trasposizione delle posizioni vantate dalla persona fisica alla persona giuridica (v. Cort. cost., 7 gennaio 2000, n. 1, circa la legittimità costituzionale del privilegio mobiliare dell'agente per l'agente-società di capitali), né il principio di uguaglianza richiede sempre uguaglianza di trattamento tra tipi sociali, potendosi semmai di volta in volta indagare la
6 ragionevolezza del diverso trattamento eventualmente previsto dalla normativa.
Con riguardo alla questione rilevante nel caso di specie, l'esenzione anche dalla liquidazione controllata concessa al debitore persona fisica incapiente munito di attestazione dell'OCC costituisce eccezione - giustificata dall'esigenza di evitare al soggetto l'afflittività della procedura e dalla maggiore facilità di verificarne il presupposto (per l'imprenditore persona fisica non si pone ad esempio la necessità di accertare se via siano i presupposti per esperire azioni di responsabilità verso gli amministratori) - alla regola generale secondo cui la mancanza di attivo non è ragione di inammissibilità della procedura, ma integra un'ipotesi di chiusura anticipata della stessa. L'art. 276 c.c.i.i. sulla liquidazione controllata rinvia, al proposito, all'art. 233
c.c.i.i., in quanto compatibile. L'art. 233, tra i casi di chiusura anticipata, al comma 1 lett. d) disciplina quello in cui venga accertato che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. Ciò significa che l'ordinamento non prevede di regola che sia fatta una valutazione ex ante sull'utilità dell'apertura della procedura per i creditori, ma ravvisa un'ipotesi di definizione anticipata quando la prosecuzione della stessa non porta ad alcun soddisfacimento dei crediti concorsuali e delle spese di procedura (v. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 21/2023).
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Se ne deve altresì disporre la distrazione in favore del procuratore della reclamata avv. Enrico
Baccaro, dichiaratosi antistatario.
7 Attesa la manifesta infondatezza del reclamo, che si evince da quanto sopra esposto, la condanna alla rifusione delle spese processuali è pronunciata, ai sensi dell'art. 51 comma 15 c.c.i.i., anche nei confronti del legale rappresentante personalmente. Ciò si rende necessario per non gravare esclusivamente la società in liquidazione delle spese che sarebbero state evitate da una diligente ponderazione circa l'inconsistenza delle ragioni di reclamo.
Per le stesse ragioni, oltre che per la mancata allegazione di elementi che evidenzino l'opportunità della misura richiesta, dev'essere rigettata l'istanza di “dichiarare sospesa la liquidazione controllata” per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
63/25 emessa dal Tribunale di Venezia;
2. rigetta l'istanza di sospensione della liquidazione aperta con la sentenza di cui al capo che precede;
3. condanna la reclamante nonché personalmente il suo legale Parte_1
rappresentante alla rifusione in favore dell'istante reclamata Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto
8 dovute per legge, con distrazione in favore del procuratore della reclamata avv. Enrico Baccaro, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 864/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.5.2025, promossa con ricorso ex art. 268 e 51 c.c.i.i. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione controllata da
(c.f. ), con sede legale in San Donà di PI (VE), Parte_1 P.IV_1
Piazza Trevisan n. 2, in persona del legale rappresentante e amministratore unico CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Portantiolo;
[...]
appellante contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_2 C.F._1
Baccaro; appellata
1 Oggetto: “Altri istituti di diritto fallimentare”; reclamo avverso la sentenza n. 63/2025 pronunciata dal Tribunale di Venezia, pubblicata il 10.4.2025, con cui è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio della società Pt_1 Parte_1
CONCLUSIONI
- per parte reclamante:
“• IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, la violazione nel corso del procedimento di primo grado del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio
(art. 111 Cost.) e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società (P.IV , con sede Parte_1 P.IV_1
legale in San Donà di PI (VE), emanando ogni conseguente provvedimento;
• SEMPRE, IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, la presenza di gravi e fondati motivi, e per l'effetto, dichiarare sospesa la liquidazione controllata della società Parte_1
(P.IV , con sede legale in San Donà di PI (VE)ai sensi dell'art. 52, D.
[...] P.IV_1
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, l'insussistenza dell'attivo ricavabile da destinare ai creditori e, per l'effetto, dichiarare la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società (P.IV ), Parte_1 P.IV_1
con sede legale in San Donà di PI (VE), emanando ogni conseguente provvedimento di legge;
2 • IN OGNI CASO: con condanna alla rifusione delle spese, competenza, diritti ed onorari del presente giudizio di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”;
- per parte reclamata:
“rigettare il reclamo perchè infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese legali per tutta l'attività prestata, di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 31.7.2024, presentava istanza al Tribunale di Venezia per Controparte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale della società della quale era creditrice Parte_1
per l'importo di oltre € 51.000,00 per retribuzione, ferie, permessi residui, indennità sostitutiva di preavviso e T.F.R. in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato protrattosi da dicembre
2022 a settembre 2023 e risolto per inadempimento del datore di lavoro.
Il Tribunale di Venezia, accertato che, nei tre esercizi precedenti, la non Parte_1
superava le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett d) c.c.i.i., rigettava l'istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con successivo ricorso ex art. 268 c.c.i.i. datato 28.1.2025, ricorreva allora Controparte_2
allo stesso Tribunale di Venezia per sentir dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della società Parte_1
si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente Parte_1
a fronte dell'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Il Tribunale di Venezia dichiarava l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della con sentenza n. 63/2025. Parte_1
proponeva tempestivo reclamo sulla base dei motivi che saranno di seguito Parte_1
esaminati.
3 Si costituiva la creditrice reclamata sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza le parti costituite hanno concluso nei termini riportati in epigrafe riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Il reclamo è infondato.
Col primo motivo la reclamante denuncia violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in relazione allo svolgimento del giudizio di primo grado, in quanto il Tribunale non le avrebbe concesso un termine per replicare alla nota depositata dalla controparte il giorno prima dell'udienza e per produrre il bilancio al 31.12.2024.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel decreto di fissazione dell'udienza il Tribunale, avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza ed invitato lo stesso, nel costituirsi, a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, aveva assegnato al creditore istante termine sino all'udienza per depositare eventuale replica alla memoria del debitore.
Costituitosi il debitore, il creditore istante ha depositato il giorno prima dell'udienza nota di replica, senza peraltro introdurre temi o elementi nuovi rispetto a quelli che già appartenevano alla causa, e che le parti erano evidentemente chiamate a trattare e discutere all'udienza.
All'udienza del 26.3.2025 (v. verbale) il procuratore della resistente non ha chiesto termine per note ma si è riportato alla memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, e ha evidenziato che non era stato possibile produrre l'ultimo bilancio in quanto in corso di approvazione e pubblicazione entro il 30.4.2025.
Risulta poco comprensibile “l'opinione” del procuratore della reclamante secondo cui, sarebbero
4 stati evitati “una violazione del diritto di difesa, art. 24 Cost., e del correlato principio del contraddittorio, art. 111 Cost., fondamenti del giusto processo” “se il Tribunale di primo grado avesse atteso il giorno della pubblicazione del bilancio, consentendo alla di Parte_1
presentare una nota integrativa contenente anche brevi repliche”: le parti avevano infatti depositato ciascuna il proprio atto introduttivo ed il contraddittorio si era compiutamente realizzato all'udienza; il Tribunale ha assunto la decisione ritenendo - correttamente - di avere acquisito tutti gli elementi a tal fine necessari.
Con il secondo motivo di gravame la reclamante ha evidenziato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata della non avrebbe dovuto essere disposta dal Parte_1
Tribunale di Venezia in quanto la stessa “è sic et simpliciter antieconomica”. Secondo la reclamante, che cita conforme giurisprudenza di merito, posto che l'obiettivo della procedura de qua è duplice - da una parte, l'almeno parziale soddisfazione dei creditori;
dall'altra l'esdebitazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura - la stessa sarebbe inammissibile o comunque impedita laddove l'obiettivo non possa essere in concreto perseguito per assenza di elementi patrimoniali liquidabili.
Il motivo è infondato in diritto ed in fatto.
La debitrice risulta soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 c.c.i.i., che non esentano dalla procedura controllata le persone giuridiche per le quali la procedura stessa possa rivelarsi antieconomica: l'art. 268 c.c.i.i. prevede solo, in tal senso, che nel caso in cui sia un creditore a proporre domanda per l'avvio della liquidazione controllata, se il debitore è una persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'Organismo di
Composizione della Crisi, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ciò significa
5 che la valutazione di antieconomicità (nel senso ora precisato) della procedura è determinante solo nel caso di debitore persona fisica e solo in presenza dell'attestazione dell'O.C.C., presupposti entrambi mancanti nella specie.
In ogni caso: anche nel bilancio al 31.12.2024 di sono iscritte Parte_1
immobilizzazioni immateriali per oltre € 96.000,00 e il liquidatore sarà chiamato a verificare se in concreto, come sostenuto dalla debitrice, non vi sia nessuna possibilità per la procedura di conseguirne un ricavato;
non è possibile escludere l'esercizio di azioni giudiziali (ad esempio risarcitorie) da parte del liquidatore, nulla avendo in proposito dedotto la stessa reclamante.
Col terzo motivo di reclamo, connesso al precedente, la reclamante indica che “nell'ipotesi in cui si volesse non interpretare in modo estensivo la disposizione per le persone giuridiche, non prevedendo alcuna preventiva valutazione dell'OCC sulla antieconomicità della procedura di liquidazione del patrimonio, si verificherebbe un'ingiustificata disparita di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche che accedono alla procedura, con violazione del principio costituzionale di eguaglianza formale art. 3 Cost, a fronte del quale tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, sono uguali davanti alla legge”.
Il motivo rimane assorbito in considerazione delle ragioni di rigetto anche in fatto del motivo che precede.
Sol per completezza, dunque, si osserva che il richiamo all'art. 3 della Costituzione è infondato: il principio di eguaglianza sancito da tale disposizione (di per sé riferita alle persone fisiche) non consente una meccanica trasposizione delle posizioni vantate dalla persona fisica alla persona giuridica (v. Cort. cost., 7 gennaio 2000, n. 1, circa la legittimità costituzionale del privilegio mobiliare dell'agente per l'agente-società di capitali), né il principio di uguaglianza richiede sempre uguaglianza di trattamento tra tipi sociali, potendosi semmai di volta in volta indagare la
6 ragionevolezza del diverso trattamento eventualmente previsto dalla normativa.
Con riguardo alla questione rilevante nel caso di specie, l'esenzione anche dalla liquidazione controllata concessa al debitore persona fisica incapiente munito di attestazione dell'OCC costituisce eccezione - giustificata dall'esigenza di evitare al soggetto l'afflittività della procedura e dalla maggiore facilità di verificarne il presupposto (per l'imprenditore persona fisica non si pone ad esempio la necessità di accertare se via siano i presupposti per esperire azioni di responsabilità verso gli amministratori) - alla regola generale secondo cui la mancanza di attivo non è ragione di inammissibilità della procedura, ma integra un'ipotesi di chiusura anticipata della stessa. L'art. 276 c.c.i.i. sulla liquidazione controllata rinvia, al proposito, all'art. 233
c.c.i.i., in quanto compatibile. L'art. 233, tra i casi di chiusura anticipata, al comma 1 lett. d) disciplina quello in cui venga accertato che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. Ciò significa che l'ordinamento non prevede di regola che sia fatta una valutazione ex ante sull'utilità dell'apertura della procedura per i creditori, ma ravvisa un'ipotesi di definizione anticipata quando la prosecuzione della stessa non porta ad alcun soddisfacimento dei crediti concorsuali e delle spese di procedura (v. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 21/2023).
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Se ne deve altresì disporre la distrazione in favore del procuratore della reclamata avv. Enrico
Baccaro, dichiaratosi antistatario.
7 Attesa la manifesta infondatezza del reclamo, che si evince da quanto sopra esposto, la condanna alla rifusione delle spese processuali è pronunciata, ai sensi dell'art. 51 comma 15 c.c.i.i., anche nei confronti del legale rappresentante personalmente. Ciò si rende necessario per non gravare esclusivamente la società in liquidazione delle spese che sarebbero state evitate da una diligente ponderazione circa l'inconsistenza delle ragioni di reclamo.
Per le stesse ragioni, oltre che per la mancata allegazione di elementi che evidenzino l'opportunità della misura richiesta, dev'essere rigettata l'istanza di “dichiarare sospesa la liquidazione controllata” per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
63/25 emessa dal Tribunale di Venezia;
2. rigetta l'istanza di sospensione della liquidazione aperta con la sentenza di cui al capo che precede;
3. condanna la reclamante nonché personalmente il suo legale Parte_1
rappresentante alla rifusione in favore dell'istante reclamata Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto
8 dovute per legge, con distrazione in favore del procuratore della reclamata avv. Enrico Baccaro, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
9