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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 162/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 03/06/2025, vertente
T R A
(cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf. ) e (cf. C.F._2 Parte_3
), tutti eredi legittimi di , rappresentati e difesi C.F._3 Persona_1 dall'Avv. Vincenzo Parato attori in riassunzione contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze convenuto in riassunzione
OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 3 giugno 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione del 21.1.2010, conveniva in giudizio Persona_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella CP_2 complessiva somma di euro 955.321,00, patiti da quest'ultimo a causa della condotta negligente dei sanitari operanti presso l'Ospedale VI FA di . L'attore CP_1 esponeva che: -in data 20.9.2005 si recava presso il Pronto Soccorso del citato nosocomio lamentando forti dolori addominali per poi essere dimesso dopo una visita generica con relativa prescrizione di esami ematici ed ecografici;
-dopo tre giorni, ritornato in Pronto Soccorso, veniva sottoposto ad intervento di angioplastica coronarica essendogli stato diagnosticato un infarto acuto al miocardio;
-a causa del persistere del malessere, il successivo 6.10.2005 si recava nuovamente presso l'Ospedale di dove, a conclusione della visita cardiologica, veniva invitato ad CP_1 eseguire il successivo controllo dopo 10-15 giorni;
-il 10.10.2005 veniva nuovamente ricoverato presso il nosocomio presentando una grave insufficienza respiratoria derivante da reinfarto miocardico acuto;
-decideva infine di dimettersi dall'Ospedale di scegliendo di recarsi presso la clinica Città di Lecce dove subiva intervento di CP_1 bypass aortocoronarico, anuloplatica mitralica, aneuirsmectomia post infartuante, con impianto di defibrillatore automatico interno per la bassa frazione di eiezione del ventricolo sinistro;
per tali motivi, riteneva di aver subito, a causa della condotta dei sanitari intervenuti, un'invalidità permanente nella misura del 100% e temporanea totale di 4 anni;
da tale condizione inoltre era scaturito uno stato depressivo cronicizzato con un severo decadimento della sua qualità di vita.
Si costituiva deducendo l'infondatezza delle pretese di parte attrice, CP_2 delle quali chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio decedeva il Sig. e la causa veniva proseguita dai Per_1 suoi eredi, , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale e CTU, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 16.5.2013, ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di euro 6.890,00 in favore di CP_2 parte attrice a titolo di risarcimento danni per invalidità temporanea.
Il primo giudice, condividendo le conclusioni della espletata CTU, ha evidenziato che: - la mancata diagnosi verificatasi in occasione del primo accesso in Pronto
Soccorso non poteva attribuirsi ad una condotta negligente dei sanitari intervenuti considerato che il dolore addominale di tipo colico lamentato dal paziente non costituisce manifestazione tipica della sindrome coronarica acuta;
- infatti l'inizio dell'infarto si era verificato successivamente a tale visita come dimostra l'esistenza di un ulteriore evento accaduto il giorno successivo che determinava sintomi compatibili con una sindrome coronarica acuta;
- l'intervento di angioplastica del 25.09.2005 è stato eseguito correttamente e tempestivamente;
- l'unico profilo di censura attribuibile ai sanitari era la mancata tempestiva diagnosi di reinfarto al momento
pag. 2/18 della visita cardiologica di controllo eseguita il 6.10.2005, allorquando i sanitari avrebbero dovuto completare il quadro diagnostico eseguendo un dosaggio ematico per escludere una necrosi miocardica, trattandosi di paziente che aveva subito recentemente un infarto miocardico. Ha dunque concluso che il ritardo nella diagnosi di reinfarto omosede, pur non avendo aggravato ulteriormente la già compromessa funzione contrattile del muscolo cardiaco, ha determinato una dilatazione dei tempi di malattia e convalescenza cagionando un danno biologico temporaneo da valutarsi in
30 giorni di invalidità temporanea totale e in 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
3.-Avverso detta sentenza, proponevano appello , Parte_1
e , lamentando l'erroneità della decisione Parte_2 Parte_3 del Tribunale e formulando unico ed articolato motivo di gravame.
In particolare, deducevano omessa motivazione nonché erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, in quanto il Tribunale per un verso aveva condiviso le conclusioni dei consulenti tecnici in maniera apodittica e acritica, omettendo di motivare in ordine alle specifiche censure svolte da parte attrice, e, per altro verso, non aveva adeguatamente valutato le prove documentali prodotte in giudizio. Parte appellante rilevava che, quanto alle condizioni del paziente, il quale, secondo il giudice, presentava una già compromessa funzione contrattile del muscolo cardiaco per cui l'omessa diagnosi del 06.10.2005 non avrebbe determinato un'ulteriore aggravamento delle condizioni dello stesso, dalla cartella clinica emergeva un quadro differente: ed in effetti, i rilievi strumentali eseguiti evidenziavano una funzione cardiaca tutto sommato poco compromessa dal primo infarto essendo il valore della frazione di eiezione pari al 45% su 50% di coefficiente di normalità, mentre l'insufficienza mitralica era stimata come “lieve”, da ciò derivando che il ritardo nel diagnosticare il reinfarto del 06.10.2005 ha determinato un grave danno biologico permanente da ischemia non trattata protratta di quattro giorni.
Parte appellante censurava la decisione del primo giudice anche nella parte in cui non aveva rilevato l'erroneità delle conclusioni dei consulenti, secondo i quali non si è verificata una mancata diagnosi in occasione del primo accesso in Pronto Soccorso: invece, già in detta occasione i sanitari hanno tenuto una condotta negligente, posto che le condizioni dell' avrebbero dovuto indurre ad un'analisi più Per_1 approfondita, presentando quest'ultimo dolore addominale ed essendo soggetto pag. 3/18 ultracinquantenne, sedentario, obeso, fumatore, iperteso e con diatesi familiare per infarto miocardico.
Si era costituita deducendo l'infondatezza delle doglianze esposte CP_2 nell'atto di gravame e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, veniva espletata nuova CTU e all'udienza del
24.10.2018 la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4.-La Corte d'Appello di Lecce, I sezione, con sentenza pubblicata il 29.01.2019, ha rigettato l'appello compensando integralmente le spese fra le parti.
Il Collegio, anche sulla scorta delle risultanze delle rinnovate indagini peritali, ha ritenuto corretto il percorso motivazionale della sentenza di primo grado e, precisamente, ha evidenziato che: -in relazione alla prima visita, il 20.09.2005, non può attribuirsi alcuna condotta negligente ai sanitari, dato che i sintomi lamentati dal paziente non potevano indurre questi ultimi a ricercare una cardiopatia essendo compatibili con una generica patologia addominale;
-neppure la circostanza per cui dopo tre giorni veniva diagnosticato l'infarto miocardico acuto è sufficiente a provare che questo fosse in atto già nei giorni precedenti;
-gli esami, compreso quello coronografico, e l'intervento di angioplastica, erano stati eseguiti correttamente e tempestivamente;
-in occasione del secondo accesso in ospedale, alla data del
06.10.2005, invece, doveva rilevarsi un atteggiamento diagnostico-terapeutico incompleto posto che si trattava di un paziente con recente infarto miocardico e intervento di angioplastica, condizione che, assieme ai sintomi lamentati di dispnea notturna con ortopnea, avrebbe giustificato un'indagine da subito più approfondita;
-il ritardo con cui è stata eseguita la coronografia dell'11.10.2005 non ha comunque determinato alcun danno;
-comunque, le omissioni consistite nella incompletezza delle indagini effettuate il 06.10.2005, nonché il ritardo nell'eseguire la coronografia, hanno determinato un danno valutabile in termini di sola invalidità temporanea, così come già statuito dal primo giudice.
5. -Avverso detta sentenza, , e Parte_1 Parte_2
hanno opposto ricorso per Cassazione ritenendo la Parte_3 decisione impugnata meritevole di censura.
Più precisamente, con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dei principi in tema di danno non pag. 4/18 patrimoniale da “perdita di chance” avendo la Corte d'Appello del tutto omesso di motivare circa le specifiche censure avanzate da parte appellante e limitandosi a riportare le conclusioni elaborate nella relazione di CTU in maniera del tutto acritica sino a ritenere inammissibile la domanda di risarcimento del danno cd. da “perdita di chance” espressamente formulata dagli impugnanti.
Con il secondo motivo di ricorso, i deducenti hanno rilevato l'omessa pronuncia nonché la violazione dei principi in materia di danno da responsabilità medica avendo la Corte d'Appello escluso la sussistenza del danno biologico permanente sulla base di quanto riportato nell'elaborato peritale, secondo cui non poteva dirsi sussistente tale voce di danno stante il fatto che il paziente, al momento della mancata diagnosi risalente al 06.10.2005, presentava una condizione preesistente di compromissione del miocardio. Ebbene, i ricorrenti hanno evidenziato che detta deduzione è in contrasto con quanto emerge dalla cartella clinica secondo cui la funzione cardiaca del sig. risultava poco compromessa dal primo infarto essendo il valore della Per_1
F.E. (frazione di eiezione) pari al 45% e dunque di poco inferiore al coefficiente di normalità pari al 50-55% e il valore dell'insufficienza mitralica di tipo “lieve” da tanto derivando che il ritardo nel diagnosticare il reinfarto alla data del 06.10.2005 ha sicuramente determinato un danno biologico permanente stante il peggioramento della funzionalità cardiaca verificatosi in quel lasso di tempo, dal 6 al 10 ottobre, tanto che a tale ultima data la F.E. risultava pari al 25% e l'insufficienza mitralica veniva indicata come “severa”: considerati tali rilievi strumentali, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'errore in cui sono caduti i periti incaricati non potendosi considerare la funzione cardiaca come già compromessa tanto da far sì che il ritardo diagnostico del
06.10.2005 non avesse determinato un aggravamento valutabile in termini di danno biologico permanente.
6.- La Suprema Corte, con sentenza pubblicata il 23.12.2022 ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando con rinvio l'impugnato provvedimento. Più precisamente, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, mentre ha accolto il secondo, rilevando che la Corte d'Appello ha omesso di valutare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti. Ed in effetti, ha rilevato la Corte di Cassazione, parte appellante aveva evidenziato che dalla cartella clinica emergevano precisi dati il cui esame avrebbe potuto effettivamente sovvertire il convincimento in ordine all'incidenza del secondo infarto sulla stessa area necrotica interessata dal primo episodio e dunque far pag. 5/18 ritenere configurabile un danno biologico permanente patito in ragione del ritenuto aggravamento a carico della funzionalità del cuore: ebbene, detto punto non sembra essere stato oggetto di analisi da parte della Corte d'Appello la quale invece su di esso avrebbe dovuto specificamente soffermarsi e motivare.
7.-Con atto del 22.02.2023, dunque, , Parte_1 Parte_2
e hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. Parte_3 riproponendo le doglianze fatte valere nel precedente giudizio di appello e chiedendo di accertare e dichiarare che il loro congiunto ha subito un danno Persona_1 biologico nella misura del 100% e conseguente danno morale e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni patiti. CP_2
Con comparsa depositata il 05.07.2023, si è costituita , la quale ha CP_2 contestato la fondatezza delle pretese avanzate da parte avversa.
Nel corso del presente è stata espletata nuova CTU e all'udienza del 03.06.2025 la
è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
8.- La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
In ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza di legittimità, occorre approfondire i dati emergenti dalla cartella clinica in ordine all'incidenza del secondo infarto sulla stessa area necrotica interessata dal primo episodio, e quindi valutare la sussistenza di un danno biologico permanente quale conseguenza dell'aggravamento a carico della funzionalità del cuore.
8.1. Orbene, su questi espetti risultano decisive le osservazioni svolte nella CTU espletata nel corso del presente giudizio di rinvio dal dott. (medico Persona_2 legale) e dal dott. (cardiologo). Persona_3
I consulenti hanno puntualmente ricostruito innanzitutto la storia clinica del paziente, dal primo ingresso in Pronto Soccorso sino al decesso, e hanno rilevato che:
-in data 23.09.2005 veniva effettuato il primo ricovero durante il quale è stato effettuato un primo esame ecocardiografico ad esito del quale veniva refertata una
“dilatazione del ventricolo sinistro con ipo-acinesia postero inferiore laterale, ipertrofia del setto interventricolare, dilatazione atrio sinistro, lieve rigurgito mitralico, frazione di eiezione 28%”; veniva inoltre eseguito un esame coronarografico selettivo che ha evidenziato una situazione di diffusa ateromasia e in particolare: “... occlusione totale
pag. 6/18 del tratto distale della coronaria destra, la circonflessa inizialmente di buon calibro, è totalmente occlusa subito dopo l'emergenza di un precocissimo MO1...”; per tale motivo si è eseguito all'impianto di stenting medicati su arteria coronaria destra e su arteria circonflessa;
-in data 27.09.2005 veniva eseguito un esame ecocardiografico di controllo che mostrava una dilatazione del ventricolo sinistro e una frazione di eiezione pari al 45%;
-in data 10.10.2005, fu eseguito un nuovo ricovero presso il reparto di cardiologia dell'ospedale VI FA di , con diagnosi di ingresso di “scompenso cardiaco”; nel CP_1 corso della degenza veniva inoltre refertato: “… ventricolo sinistro dilatato, frazione di eiezione 35% acinesia della parete inferiore, medio basale e posteriore… insufficienza mitralica moderato severa. Movimento restrittivo del LPM tipo II di con Parte_4 importante area di tenting... il peggioramento del quadro respiratorio consiglia un trasferimento in rianimazione...”;
-in data 12.10.2005 le condizioni emodinamiche si aggravavano
(l'ecocardiogramma dimostrò una frazione di eiezione molto ridotta e pari a circa 25 per cento) e pertanto veniva impiantato un supporto meccanico definito contro pulsatore aortico;
-in data 15.10.2005 veniva rimosso il contro pulsatore aortico e nei giorni successivi, esattamente in data 18.10.2005, dal referto di ecocardiogramma emergeva
“.. aumento di volume delle sezioni di sinistra, acinesia della parete inferiore e posteriore, frazione di eiezione 38%, rigurgito mitralico di grado moderato severo ...”;
-nel prosieguo della degenza fu annotata una buona efficacia clinico\ terapeutica, come dimostrato dai vari controlli ecocardiografici (controllo ventricolo sinistro dilatato globoso frazione eiezione 35% lieve rigurgito mitralico residuo...);
-ulteriore ricovero avveniva in data 24.02.2006 e nella dimissione dalla clinica
Città di Lecce si riportava: “… ciclo di riabilitazione cardiologica, …. episodi di TVS, …. portatore di ICD - Referto di ecocardiogramma in dimissione: lieve dilatazione dell'atrio sinistro, ventricolo sinistro dilatato, frazione di eiezione 35-40%... Reperto di walk test 550 m senza complicanze…”;
-un nuovo ricovero si verificava dal 16.11.2009 al 23.11.2009 e nella relativa dimissione ospedaliera ( si evidenziava “… edema polmonare acuto in Persona_4 corso di flutter atriale tipico… cardiomiopatia dilatativa… portatore di ICD bicamerale,
BPCO, ipertensione arteriosa, obesità, reimpianto di elettrodo atriale…”.
pag. 7/18 -in data 02.02.2011 vi era un altro ricovero la cui dimissione ospedaliera (Clinica
Città di Lecce) riportava “... tachicardia a complessi larghi in paziente con CMD post infartuale, portatore di protesi biologica mitralica, portatore di ICD...”.
8.2. Ripercorso in tal modo l'iter clinico del paziente, i consulenti evidenziano che nel periodo dal 6 al 10 ottobre si è verificato un peggioramento della funzione cardiaca essendo la Frazione di Eiezione scesa dal 45% al 25% ed essendosi anche verificata un'occlusione degli stent precedentemente impiantati;
nei giorni successivi vi era poi un lieve miglioramento tanto che detto valore saliva al 38%, per poi stabilizzarsi al
35%, pur essendo ancora presente un lieve rigurgito mitralico.
I periti dunque, dall'analisi di tutti i dati a disposizione, deducono che si è avuto un ritardo terapeutico dal quale è derivato un ulteriore danno miocardico con sofferenza contrattile e riduzione della frazione di eiezione che, con elevata probabilità, ha ridotto la funzionalità cardiaca sinistra di una importante quota tanto da incidere sulla classe funzionale NYHA al quale il paziente apparteneva (New York
Heart Association). Quest'ultima, da ritenersi in II (seconda) classe nel periodo antecedente al 6 ottobre 2005, si è modificata passando in una III (terza) classe comprendente il complesso disfunzionale derivante dalla ulteriore necrosi miocardica con riduzione della frazione di eiezione e dalla insufficienza mitralica moderata-severa parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica con impianto di anello.
Tutto tanto premesso, i periti in risposta al quesito posto secondo cui “letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta con particolare riferimento alle cartelle cliniche in data 27.9.05 e 6.10.05, fermi i profili di responsabilità in relazione al “reinfarto” nella condotta dei sanitari dell'ospedale VI FA che ebbero in cura
come accertati nelle sentenze del Tribunale di Lecce n. 1591/2013 Persona_1
e della Corte d'Appello di Lecce n. 109/2019, dicano i ctu se l'incompletezza del trattamento diagnostico-terapeutico (vedi pagina 9/10 della sentenza d'appello) abbia causato un danno all'integrità psico-fisica del paziente, in termini di aggravamento a carico della funzionalità del cuore, determinato dal “reinfarto” (segnatamente la riduzione dal 45% sino al 25% della FE e grado di IM passato da lieve a severo, come risultanti dalla cartella clinica del ricovero del 10.10.2005); in caso di accertamento positivo, stimino in percentuale il danno biologico permanente collegabile causalmente alle predette condotte”, concludono sostenendo che:
pag. 8/18 -l'incompletezza del trattamento diagnostico-terapeutico ha causato un danno all'integrità psico-fisica del paziente, in termini di aggravamento a carico della funzionalità del cuore, determinato dal “reinfarto” (segnatamente la riduzione dal 45% sino al 30-35% della FE e il grado di IM passato da lieve a severo e parzialmente ridotto dall'intervento di plastica mitralica);
- con riferimento al danno biologico permanente collegabile causalmente alle predette condotte, ritenuta sussistente l'elevata probabilità del passaggio da una classe funzionale NYHA II medio-alta ad una classe NYHA III (terza) alta (alla luce della ridotta frazione di eiezione dal 45% al 30-35% e della moderata-severa insufficienza mitralica parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica), si considera fondata la percentualizzazione del danno biologico permanente conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico del 6 ottobre 2005 nella misura del 35%
(trentacinque per cento).
Le conclusioni dei ccttuu sono ampiamente condivisibili, in quanto basate su una scrupolosa analisi dell'iter clinico del paziente e prive di errori logici.
8.3. Gli attori hanno contestato dette conclusioni, ritenendole riduttive.
A sostegno hanno dedotto, in primo luogo, che dopo il 6 ottobre 2005 l' Per_1 non è mai stato in classe NYHA II, che – se ciò mai fosse accaduto – lo avrebbe restituito alla consueta attività lavorativa o a una normale vita di relazione. Non vi sono elementi per poter parlare di classe NYHA II, né sulla base delle limitazioni funzionali lamentate durante la vita quotidiana, né sulla base dei valori di F.E. ventricolare sinistra. Inoltre, tutti i ricoveri ospedalieri identificano una classe NYHA
IV, per cui non appare comprensibile che il paziente sia passato da una classe NYHA II
a una classe IV saltando completamente la classe III. Gli stessi consulenti d'ufficio - a pagina 30 - dichiarano che l' si trovava in classe NYHA II solo prima del 6 Per_1 ottobre 2005, allorchè dicono: Quest'ultima (la classificazione NYHA), da ritenersi in II
(seconda) classe nel periodo antecedente al 6 ottobre 2005, si è modificata passando in una III (terza) classe comprendente il complesso disfunzionale derivante dalla ulteriore necrosi miocardica con riduzione della frazione di eiezione e dalla insufficienza mitralica moderata-severa parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica con impianto di anello. Ciò sottintende che dal 6 ottobre 2005 in poi, la classe NYHA è stata costantemente la III, con passaggi alla IV allorchè intervenivano i pag. 9/18 ricoveri ospedalieri. Da ciò dovrebbe conseguire una stima del danno biologico permanente tra 61 e 80% per una classe NYHA III con passaggi alla IV.
Gli attori lamentano inoltre che i cc.tt.uu. non hanno preso in considerazione, nella valutazione complessiva, alcuni eventi clinici di primaria importanza ai fini della quantificazione del danno patito dall'ing. , e precisamente: Per_1
a) la sostituzione del defibrillatore da bicamerale a biventricolare, circostanza non evidenziata dai cc.tt.uu;
b) la sostituzione della valvola mitrale: anche in questo caso, secondo gli attori, i consulenti tecnici sarebbero incorsi in un grave errore, confondendo l'intervento di plastica valvolare con quello di sostituzione, o addirittura trascurando quest'ultimo.
8.4. Le censure risultano infondate.
Con riferimento alla esatta individuazione della classe NYHA, in primo luogo, non risultano contestate le osservazioni preliminari dei consulenti di ufficio, i quali hanno sottolineato che l'attribuzione della classe NYHA è una evidenza soggettiva, che scaturisce dalla valutazione del medico il quale tiene conto di tutte le condizioni psico- fisiche del paziente e, a differenza di quanto sostenuto dalla parte, l'abbandono del lavoro da parte del sig. appartiene più alla sfera decisionale dello stesso che Per_1 ad un'obiettiva limitazione.
In secondo luogo, dalla relazione di CTU emerge che la classe funzionale NYHA al quale il paziente apparteneva, da ritenersi in II (seconda) classe nel periodo antecedente al 6 ottobre 2005, si è modificata passando in una III (terza) classe comprendente il complesso disfunzionale derivante dalla ulteriore necrosi miocardica con riduzione della frazione di eiezione e dalla insufficienza mitralica moderata-severa parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica con impianto di anello. I consulenti hanno riportato le indicazioni ricavate dalla documentazione relativa ai ricoveri effettuati negli anni successivi: il referto cardiologico Città di Lecce Hospital del 10.11.2011 (“… Attualmente il paziente è in classe NYHA IV con EF=15-20% presente insufficienza cardiaca refrattaria a terapia. Sono stati presi contatti con il centro trapianti del S. Orsola di Bologna…”) e la lettera di dimissione dalla stessa struttura 04.11.2011 - 11.11.2011, con diagnosi “ciclo di riabilitazione cardiologica in soggetto con scompenso cardiaco. Miocardiopatia dilatativa post-infartuale, già
pag. 10/18 sottoposta a rivascolarizzazione chirurgica e a sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e plastica della tricuspide. Pregressa ablazione di circuito di flutter atriale.
Portatore di ICD biventricolare. IRC. Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia.
Pregressa ablazione di circuito di tachicardia ventricolare con precoce recidiva… attualmente sintomatico per la dispnea da sforzo in classe NYHA IV si ricovera per ciclo di riabilitazione cardiologica…”; analoghe indicazioni nella cartella clinica
27.01.2012 – 24.02.2012 di Città di Lecce Hospital: “… diagnosi ingresso: Scompenso cardiaco congestizio refrattario… diagnosi uscita: Exitus… motivi del ricovero: scompenso cardiaco refrattario. NYHA IV…”.
Questi ultimi dati riguardano un periodo di molto successivo rispetto al momento in cui vi fu il ritardo diagnostico e terapeutico (6.10.2005), per cui appare fondata la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio, secondo i quali nella specie “ritenuta sussistente l'elevata probabilità del passaggio da una classe funzionale NYHA II medio-alta (danno biologico 25% circa) ad una classe NYHA terza alta (danno biologico 60%, alla luce della ridotta frazione di eiezione dal 45% al 30-35% e della moderata-severa insufficienza mitralica parzialmente ridotta dall'intervento di plastica) si considera fondata la percentualizzazione del danno biologico permanente conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico del 6 ottobre 2005 nella misura del
35%”.
I consulenti d'ufficio hanno inoltre osservato, in ordine alla valutazione del danno complessivamente riportato, che il paziente (attività lavorativa ingegnere) nell'anno
2005 aveva un'età di 51 anni ed era gravato da fattori di rischio molteplici ed estremamente pericolosi: oltre all'età correlata al genere maschile, era fumatore di circa 20 sigarette al giorno, con ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e con una Pers importantissima familiarità per (malattia arteriosa coronarica): 4 zii materni deceduti per cause cardiache, padre 44enne deceduto per morte improvvisa;
coesisteva inoltre una broncopatia cronica (BPCO) ed anche una situazione di Per_ depressione del tono dell'umore (vedi CTU del dott. ); vi erano inoltre altri fattori di rischio di secondo livello che sommati ai precedenti costituiscono una sinergia importante come rilievo di rischio globale, ossia la sedentarietà e l'obesità. Tutte tali condizioni lo ponevano in una posizione di rischio per evento vascolare acuto (ictus o infarto ) del 30% in più rispetto ad un soggetto di pari età e scevro dai quei fattori e questo profilo di rischio, presente già ab inizio, ha molto probabilmente giocato un pag. 11/18 ruolo continuo e pressante nella successione degli accadimenti patologici, tracciandone una continua vulnerabilità; esso ha determinato, dunque, una minore efficacia degli approcci terapeutici e ha legittimato un prognosi più sfavorevole.
Per le ulteriori censure, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna omessa considerazione degli eventi clinici denunciati dagli attori.
Come si evince dal contenuto della relazione (v. pagg.13-14), i consulenti hanno tenuto ben presente che il paziente fu sottoposto ad intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola mitrale. Si legge infatti nella parte dell'elaborato dedicata alla ricostruzione della sequenza degli accadimenti documentati: “01.04.2008 –
28.04.2008. Lettera dimissione Città di Lecce Hospital: “… diagnosi: Insufficienza valvolare mitralica di grado severo. Insufficienza valvolare tricuspidalica di grado moderato in paziente con pregresso intervento di BPAC e plastica valvolare mitralica.
Portatore di ICD. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. BPCO. Ipotiroidismo iatrogeni.
Intervento: 04.04.2008: sostituzione valvolare mitralica con protesi biologica
Medtronic Mosaic n 31, plastica valvolare tricuspidalica con anello Sovering n 34…
Riassunto anamnestico: si ricovera in data 01.04.2008 per dispnea parossistica notturna ed evidenza strumentale di insufficienza mitralica severa. Il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico in data 4 aprile 2008… ecocardiogramma preintervento: Sclerosi delle cuspidi della valvola aortica. Sclerosi dei lembi della valvola mitralica. IM severa. IT lieve. Ventricolo sinistro dilatato. EF= 30%. Ventricolo destro ai limiti. Globalmente e severamente ipocinetico… Ecocardiogramma post- intervento: Non versamento pericardico. Valvola mitralica biologica normofunzionante.
EF= 35%...”.
Sulla insufficienza mitralica (che ha comportato l'intervento di sostituzione della valvola), i consulenti tecnici d'ufficio si sono soffermati espressamente nella valutazione delle condizioni cliniche del paziente. Hanno infatti evidenziato che “la insufficienza valvolare mitralica è da considerarsi proporzionata alla situazione anatomo patologica cardiaca e diventa, quindi, indice della gravità del quadro clinico unitamente alla frazione di eiezione. Passaggio temporale quello sopra descritto
(27.09.2005 – 10.10.2005) da tenere in speciale considerazione in quanto fondamentale per poter dare una risposta ai quesiti posti” (relazione pag. 23).
E così anche per quanto riguarda la sostituzione del defibrillatore da bicamerale a biventricolare, occorre osservare che dell'impianto del defibrillatore si da atto nella pag. 12/18 anamnesi al momento di ricovero nella clinica Città di Lecce in data 4.9.2006 (v. pag.
13 relazione di CTU); nella lettera di dimissione dal ricovero presso l'ospedale VI
FA in data 6 e 7 maggio 2009 viene dato atto che il paziente è “portatore di AICD bicamerale con disfunzione dell'elettrodo da dislocazione…. si sottopone il paziente a cardioversione elettrica con ripristino del ritmo sinusale. Si propone al paziente di sottoporsi a procedura di riposizionamento dell'elettrodo atriale dislocato ma lo stesso rifiuta…” (pag. 15 relazione cit.); nella dimissione ospedaliera da UTIC VI FA Lecce
16.11.2009 – 23.11.2009., si legge che il paziente è “portatore di ICD bicamerale con elettrodo atriale dislocato. BPCO. Ipertensione arteriosa. Obesità. Reimpianto di elettrodo atriale ed inserzione di catetere in ramo del seno coronarico (up-grading del sistema). Ventilazione meccanica non invasiva transitoria… motivo del ricovero e decorso clinico: ricoverato per edema polmonare con grave insufficienza respiratoria che necessitato di assistenza respiratoria e terapia ev. Dopo il recupero del compenso di circolo up-grading del defibrillatore con sistema di stimolazione biventricolare…”
(pag.16 relazione cit.); nella lettera dimissione Città di Lecce Hospital 06.03.2011 –
08.03.2011, si legge “… diagnosi di dimissione: Rimozione di elettrodo atriale dislocato
e posizionamento di nuovo elettrodo in soggetto portatore di ICD per miocardiopatia dilatativa ad eziologia ischemica postinfartuale, già sottoposta a rivascolarizzazione chirurgica e a sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e plastica della tricuspide…attualmente gli è stato diagnosticato una dislocazione dell'elettrodo atriale durante un controllo cardiologico”; nella lettera di dimissione dell'aprile 2011 di Città di Lecce Hospital, si dà atto del “ confezionamento di nuova tasca del defibrillatore sotto il muscolo grande pettorale sinistro. Toilette e chiusura della precedente tasca.
Mio cardiopatia dilatativa post-infartuale, già sottoposta a rivascolarizzazione chirurgica e a sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e plastica della tricuspide.
Pregressa ablazione di circuito di flutter atriale. IRC. Ipertensione arteriosa.
Ipercolesterolemia. Fibrillazione atriale permanente… Intervento 15 aprile 2011: decubito di defibrillatore… ECG alla dimissione: ritmo stimolato dal PM in VVI…”
(pag.17 relazione cit.). Nella documentazione relativa ai ricoveri successivi si dà atto che è portatore di ICD biventricolare. Per_1
Sul punto, nella parte valutativa della relazione i consulenti si sono così espressi:
“Appare utile evidenziare come nel corso o in epoca precedente a quest'ultimo ricovero, fu necessario impiantare un defibrillatore sottocutaneo (ICD- implantable
pag. 13/18 cardioverter defibrillator), la cui data di impianto non è presente in atti. Trattasi di un dispositivo inserito chirurgicamente e capace di rilevare il battito cardiaco irregolare o pericoloso e capace di erogare uno shock salvavita riportando il ritmo alla normalità.(pagg.24-25 relazione cit.).
8.5. Nella comparsa conclusionale, gli attori introducono il tema del danno da morte e del danno c.d. catastrofale o da lucida agonia (al punto 15 della comparsa si legge infatti: “Se il danno biologico permanente cui si riferiscono i CTU è riferito al periodo temporale ottobre 2005 – febbraio 2012, rimane da ricondurre a una STIMA il danno derivante dalla MORTE del paziente. Il danno da morte richiede, di fatto una stima specifica, e non può essere omessa dai CTU…Altra tipologia di danno da accertare - nel caso de qua - è il danno morale catastrofale…Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende
l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso. Tale sofferenza è ampiamente riscontrabile e dimostrabile nel Sig. negli ultimi 12 mesi di vita, da gennaio Per_1
2011 a febbraio 2012”). Hanno inoltre dedotto l'esistenza di una terza categoria di danno, conseguente alla perdita del rapporto parentale, che configura un danno iure proprio dei congiunti del danneggiato.
Si tratta evidentemente di voci di danno del tutto nuove rispetto alla stessa domanda avanzata con l'atto di citazione in riassunzione, in cui si fa menzione soltanto del “danno biologico pari al 100% e correlativo danno morale” (v. pag.71 atto di citazione, punti 1 e 3). Dette voci di danno possono essere rivendicate dai familiari superstiti o iure proprio (conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla morte del congiunto) oppure iure successionis, in quanto eredi della vittima primaria, che direttamente ha subito il danno (biologico, morale o catastrofale), ha acquisito nel proprio patrimonio il diritto al relativo risarcimento e ha trasmesso tale diritto agli eredi.
Nel caso specifico, gli attori in riassunzione sono subentrati nella posizione del loro dante causa, originario attore, a seguito della morte di questi, e hanno proseguito la causa dal medesimo introdotta, riportandosi alle deduzioni, difese e conclusioni dallo stesso formulate (v. comparsa di costituzione in data 2.5.2012).
pag. 14/18 9. In ordine alla liquidazione del danno biologico permanente, determinato in base alla CTU nella misura del 35%, il Collegio ritiene di applicare come criterio equitativo le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 2024, vigenti al momento della presente decisione (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485), le quali comprendono sia il danno biologico/dinamico- relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore (danno morale). Il danno astrattamente liquidabile nel caso che ci occupa va determinato sulla base dei seguenti elementi:
- alla data della condotta illecita omissiva (6-10-2005) il danneggiato Per_1
aveva 51 anni;
[...]
- tenuto conto dell'età di 51 anni, il punto relativo al complessivo danno non patrimoniale è pari ad euro 8.409,32 (di cui € 5.606,21 di danno biologico in senso stretto ed € 2.803,11 di danno morale o sofferenza soggettiva);
- totale danno non patrimoniale € 220.745,00 (€ 147.163 a titolo di danno biologico dinamico relazionale + 73.582 a titolo di sofferenza soggettiva interiore), il quale va incrementato nella misura del 10% del solo danno biologico a titolo di personalizzazione: nel caso concreto, pur valorizzando l'incidenza del danno sull'attività professionale (come evidenziato dalla parte attrice), appare congrua tale percentuale, inferiore a quella massima del 25%, sia perché la condotta illecita è inserita in una situazione clinica già compromessa in conseguenza dei due infarti (che di per sé hanno comportato ricoveri e cure), e sia perché tale situazione è correlata alle pregresse condizioni del paziente, caratterizzate da fattori di rischio molteplici ed estremamente pericolosi (v. sopra § 8.4.); ne consegue un danno complessivo astrattamente risarcibile pari ad euro 235.461,30 (= 220.745 + 147.163/10).
10.2. Nel caso in esame, occorre tuttavia tenere conto della circostanza che
è deceduto, prima della definizione del giudizio, per causa non Persona_1 ricollegabile all'aggravamento conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico imputabile ai sanitari del VI FA. Risulta infatti pacifico che la causa del decesso di
è da individuarsi nella devastante cardiopatia di cui lo stesso era Persona_1 affetto, la quale ha cagionato, tra l'altro, due infarti a breve distanza.
Secondo la giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in pag. 15/18 conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis – definito come danno da premorienza - va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913).
Il ordine alla liquidazione del danno da premorienza, la S.C. ha precisato che
“l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. n. 41933/2021, Rv. 663500–
01). Con argomentazioni puntuali dalle quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo
(non risulta pertanto fondata la richiesta degli appellanti di applicare tali tabelle).
Nella pronuncia n.15112/2024 (Rv. 671181-01) la Corte di Cassazione ha così precisato il criterio di calcolo applicabile per il danno da premorienza: «il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età
e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva».
In conformità ai criteri dettati dal giudice di legittimità, nel caso di specie il calcolo va effettuato sulla base dei seguenti elementi:
pag. 16/18 - la lesione direttamente connessa alla condotta omissiva è consistita nel peggioramento delle condizioni di vita, valutabile in termini di danno biologico permanente nella misura del 35 %;
- detta lesione si è verificata in relazione alla omessa tempestiva diagnosi del secondo infarto, posta in essere in occasione del ricovero del 6.10.2005, quando la persona danneggiata (nato il [...]) aveva un'età di 51 anni;
Persona_1
- l'aspettativa di vita media in base all'Istat (v. “Indicatori Demografici anno 2005 sul sito internet dell'Istat) era nel 2005 in Italia di 78,1 anni per la popolazione maschile;
- come sopra indicato, il danno biologico complessivo (compreso l'aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 10%) direttamente correlato alla omessa diagnosi risulta quantificabile in euro 235.461,30;
- rispetto a tale cifra (dividendo), assumendo come divisore gli anni residui rispetto all'anzidetta aspettativa di vita calcolata dall'ISTAT, nella specie pari a 27,1 (=
78,1 - 51), per ogni anno di sopravvivenza spetta un importo di euro 8.688,60 (=
235.462,30 : 27,1);
- tale importo va moltiplicato per gli anni di vita effettiva, dalla data della lesione
(6.10.2005) al decesso (24.2.2012), pari a 6 anni e 141 giorni: (8.688,60 x 6) +
(8.688,60 x 141 : 365) = 52.131,60 + 3.356,41 = 55.488,01;
- risulta pertanto dovuto, a titolo di danno biologico definito da premorienza, direttamente imputabile alla condotta colposa dei sanitari, l'importo di euro
55.488,01.
A tale importo va aggiunta la somma di euro 6.890,00 (oltre interessi legali dal
6.10.2005 al soddisfo), già liquidata con la sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea. Risulta pertanto dovuta la somma complessiva di euro 62.378,01, oltre accessori.
Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza con parametrazione del compenso sulla base del decisum (scaglione da
52.001 a 260.000), con esclusione dell'aumento per la difesa di più parti, in quanto gli attori hanno identica posizione processuale, essendo subentrati iure successionis all'unica persona danneggiata.
P.Q.M.
pag. 17/18 La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1591/2013 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 16.05.2013, a seguito di giudizio di rinvio, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, in riforma alla sentenza di primo grado, condanna a pagare a CP_2
, e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , la somma complessiva di euro 62.378,01, di cui euro Persona_1
55.488,01 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto (6.10.2005) ed annualmente rivalutata fino al soddisfo, ed euro 6.890,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, oltre interessi legali dal 6.10.2005 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
, e delle spese di lite, liquidate
[...] Parte_2 Parte_3 per il giudizio di primo grado in euro 7.000,00, per il giudizio di secondo grado in euro
8.000,00, per il giudizio di cassazione in euro 4.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 8.000,00, oltre rimborso somme versate per contributo unificato, nonché, per tutti gli importi, le spese di studio nella misura forfettaria del 15%, iva e cap come per legge.
Lecce, 26 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 162/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 03/06/2025, vertente
T R A
(cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf. ) e (cf. C.F._2 Parte_3
), tutti eredi legittimi di , rappresentati e difesi C.F._3 Persona_1 dall'Avv. Vincenzo Parato attori in riassunzione contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze convenuto in riassunzione
OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 3 giugno 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione del 21.1.2010, conveniva in giudizio Persona_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella CP_2 complessiva somma di euro 955.321,00, patiti da quest'ultimo a causa della condotta negligente dei sanitari operanti presso l'Ospedale VI FA di . L'attore CP_1 esponeva che: -in data 20.9.2005 si recava presso il Pronto Soccorso del citato nosocomio lamentando forti dolori addominali per poi essere dimesso dopo una visita generica con relativa prescrizione di esami ematici ed ecografici;
-dopo tre giorni, ritornato in Pronto Soccorso, veniva sottoposto ad intervento di angioplastica coronarica essendogli stato diagnosticato un infarto acuto al miocardio;
-a causa del persistere del malessere, il successivo 6.10.2005 si recava nuovamente presso l'Ospedale di dove, a conclusione della visita cardiologica, veniva invitato ad CP_1 eseguire il successivo controllo dopo 10-15 giorni;
-il 10.10.2005 veniva nuovamente ricoverato presso il nosocomio presentando una grave insufficienza respiratoria derivante da reinfarto miocardico acuto;
-decideva infine di dimettersi dall'Ospedale di scegliendo di recarsi presso la clinica Città di Lecce dove subiva intervento di CP_1 bypass aortocoronarico, anuloplatica mitralica, aneuirsmectomia post infartuante, con impianto di defibrillatore automatico interno per la bassa frazione di eiezione del ventricolo sinistro;
per tali motivi, riteneva di aver subito, a causa della condotta dei sanitari intervenuti, un'invalidità permanente nella misura del 100% e temporanea totale di 4 anni;
da tale condizione inoltre era scaturito uno stato depressivo cronicizzato con un severo decadimento della sua qualità di vita.
Si costituiva deducendo l'infondatezza delle pretese di parte attrice, CP_2 delle quali chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio decedeva il Sig. e la causa veniva proseguita dai Per_1 suoi eredi, , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale e CTU, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 16.5.2013, ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di euro 6.890,00 in favore di CP_2 parte attrice a titolo di risarcimento danni per invalidità temporanea.
Il primo giudice, condividendo le conclusioni della espletata CTU, ha evidenziato che: - la mancata diagnosi verificatasi in occasione del primo accesso in Pronto
Soccorso non poteva attribuirsi ad una condotta negligente dei sanitari intervenuti considerato che il dolore addominale di tipo colico lamentato dal paziente non costituisce manifestazione tipica della sindrome coronarica acuta;
- infatti l'inizio dell'infarto si era verificato successivamente a tale visita come dimostra l'esistenza di un ulteriore evento accaduto il giorno successivo che determinava sintomi compatibili con una sindrome coronarica acuta;
- l'intervento di angioplastica del 25.09.2005 è stato eseguito correttamente e tempestivamente;
- l'unico profilo di censura attribuibile ai sanitari era la mancata tempestiva diagnosi di reinfarto al momento
pag. 2/18 della visita cardiologica di controllo eseguita il 6.10.2005, allorquando i sanitari avrebbero dovuto completare il quadro diagnostico eseguendo un dosaggio ematico per escludere una necrosi miocardica, trattandosi di paziente che aveva subito recentemente un infarto miocardico. Ha dunque concluso che il ritardo nella diagnosi di reinfarto omosede, pur non avendo aggravato ulteriormente la già compromessa funzione contrattile del muscolo cardiaco, ha determinato una dilatazione dei tempi di malattia e convalescenza cagionando un danno biologico temporaneo da valutarsi in
30 giorni di invalidità temporanea totale e in 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
3.-Avverso detta sentenza, proponevano appello , Parte_1
e , lamentando l'erroneità della decisione Parte_2 Parte_3 del Tribunale e formulando unico ed articolato motivo di gravame.
In particolare, deducevano omessa motivazione nonché erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, in quanto il Tribunale per un verso aveva condiviso le conclusioni dei consulenti tecnici in maniera apodittica e acritica, omettendo di motivare in ordine alle specifiche censure svolte da parte attrice, e, per altro verso, non aveva adeguatamente valutato le prove documentali prodotte in giudizio. Parte appellante rilevava che, quanto alle condizioni del paziente, il quale, secondo il giudice, presentava una già compromessa funzione contrattile del muscolo cardiaco per cui l'omessa diagnosi del 06.10.2005 non avrebbe determinato un'ulteriore aggravamento delle condizioni dello stesso, dalla cartella clinica emergeva un quadro differente: ed in effetti, i rilievi strumentali eseguiti evidenziavano una funzione cardiaca tutto sommato poco compromessa dal primo infarto essendo il valore della frazione di eiezione pari al 45% su 50% di coefficiente di normalità, mentre l'insufficienza mitralica era stimata come “lieve”, da ciò derivando che il ritardo nel diagnosticare il reinfarto del 06.10.2005 ha determinato un grave danno biologico permanente da ischemia non trattata protratta di quattro giorni.
Parte appellante censurava la decisione del primo giudice anche nella parte in cui non aveva rilevato l'erroneità delle conclusioni dei consulenti, secondo i quali non si è verificata una mancata diagnosi in occasione del primo accesso in Pronto Soccorso: invece, già in detta occasione i sanitari hanno tenuto una condotta negligente, posto che le condizioni dell' avrebbero dovuto indurre ad un'analisi più Per_1 approfondita, presentando quest'ultimo dolore addominale ed essendo soggetto pag. 3/18 ultracinquantenne, sedentario, obeso, fumatore, iperteso e con diatesi familiare per infarto miocardico.
Si era costituita deducendo l'infondatezza delle doglianze esposte CP_2 nell'atto di gravame e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, veniva espletata nuova CTU e all'udienza del
24.10.2018 la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4.-La Corte d'Appello di Lecce, I sezione, con sentenza pubblicata il 29.01.2019, ha rigettato l'appello compensando integralmente le spese fra le parti.
Il Collegio, anche sulla scorta delle risultanze delle rinnovate indagini peritali, ha ritenuto corretto il percorso motivazionale della sentenza di primo grado e, precisamente, ha evidenziato che: -in relazione alla prima visita, il 20.09.2005, non può attribuirsi alcuna condotta negligente ai sanitari, dato che i sintomi lamentati dal paziente non potevano indurre questi ultimi a ricercare una cardiopatia essendo compatibili con una generica patologia addominale;
-neppure la circostanza per cui dopo tre giorni veniva diagnosticato l'infarto miocardico acuto è sufficiente a provare che questo fosse in atto già nei giorni precedenti;
-gli esami, compreso quello coronografico, e l'intervento di angioplastica, erano stati eseguiti correttamente e tempestivamente;
-in occasione del secondo accesso in ospedale, alla data del
06.10.2005, invece, doveva rilevarsi un atteggiamento diagnostico-terapeutico incompleto posto che si trattava di un paziente con recente infarto miocardico e intervento di angioplastica, condizione che, assieme ai sintomi lamentati di dispnea notturna con ortopnea, avrebbe giustificato un'indagine da subito più approfondita;
-il ritardo con cui è stata eseguita la coronografia dell'11.10.2005 non ha comunque determinato alcun danno;
-comunque, le omissioni consistite nella incompletezza delle indagini effettuate il 06.10.2005, nonché il ritardo nell'eseguire la coronografia, hanno determinato un danno valutabile in termini di sola invalidità temporanea, così come già statuito dal primo giudice.
5. -Avverso detta sentenza, , e Parte_1 Parte_2
hanno opposto ricorso per Cassazione ritenendo la Parte_3 decisione impugnata meritevole di censura.
Più precisamente, con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dei principi in tema di danno non pag. 4/18 patrimoniale da “perdita di chance” avendo la Corte d'Appello del tutto omesso di motivare circa le specifiche censure avanzate da parte appellante e limitandosi a riportare le conclusioni elaborate nella relazione di CTU in maniera del tutto acritica sino a ritenere inammissibile la domanda di risarcimento del danno cd. da “perdita di chance” espressamente formulata dagli impugnanti.
Con il secondo motivo di ricorso, i deducenti hanno rilevato l'omessa pronuncia nonché la violazione dei principi in materia di danno da responsabilità medica avendo la Corte d'Appello escluso la sussistenza del danno biologico permanente sulla base di quanto riportato nell'elaborato peritale, secondo cui non poteva dirsi sussistente tale voce di danno stante il fatto che il paziente, al momento della mancata diagnosi risalente al 06.10.2005, presentava una condizione preesistente di compromissione del miocardio. Ebbene, i ricorrenti hanno evidenziato che detta deduzione è in contrasto con quanto emerge dalla cartella clinica secondo cui la funzione cardiaca del sig. risultava poco compromessa dal primo infarto essendo il valore della Per_1
F.E. (frazione di eiezione) pari al 45% e dunque di poco inferiore al coefficiente di normalità pari al 50-55% e il valore dell'insufficienza mitralica di tipo “lieve” da tanto derivando che il ritardo nel diagnosticare il reinfarto alla data del 06.10.2005 ha sicuramente determinato un danno biologico permanente stante il peggioramento della funzionalità cardiaca verificatosi in quel lasso di tempo, dal 6 al 10 ottobre, tanto che a tale ultima data la F.E. risultava pari al 25% e l'insufficienza mitralica veniva indicata come “severa”: considerati tali rilievi strumentali, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'errore in cui sono caduti i periti incaricati non potendosi considerare la funzione cardiaca come già compromessa tanto da far sì che il ritardo diagnostico del
06.10.2005 non avesse determinato un aggravamento valutabile in termini di danno biologico permanente.
6.- La Suprema Corte, con sentenza pubblicata il 23.12.2022 ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando con rinvio l'impugnato provvedimento. Più precisamente, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, mentre ha accolto il secondo, rilevando che la Corte d'Appello ha omesso di valutare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti. Ed in effetti, ha rilevato la Corte di Cassazione, parte appellante aveva evidenziato che dalla cartella clinica emergevano precisi dati il cui esame avrebbe potuto effettivamente sovvertire il convincimento in ordine all'incidenza del secondo infarto sulla stessa area necrotica interessata dal primo episodio e dunque far pag. 5/18 ritenere configurabile un danno biologico permanente patito in ragione del ritenuto aggravamento a carico della funzionalità del cuore: ebbene, detto punto non sembra essere stato oggetto di analisi da parte della Corte d'Appello la quale invece su di esso avrebbe dovuto specificamente soffermarsi e motivare.
7.-Con atto del 22.02.2023, dunque, , Parte_1 Parte_2
e hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. Parte_3 riproponendo le doglianze fatte valere nel precedente giudizio di appello e chiedendo di accertare e dichiarare che il loro congiunto ha subito un danno Persona_1 biologico nella misura del 100% e conseguente danno morale e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni patiti. CP_2
Con comparsa depositata il 05.07.2023, si è costituita , la quale ha CP_2 contestato la fondatezza delle pretese avanzate da parte avversa.
Nel corso del presente è stata espletata nuova CTU e all'udienza del 03.06.2025 la
è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
8.- La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
In ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza di legittimità, occorre approfondire i dati emergenti dalla cartella clinica in ordine all'incidenza del secondo infarto sulla stessa area necrotica interessata dal primo episodio, e quindi valutare la sussistenza di un danno biologico permanente quale conseguenza dell'aggravamento a carico della funzionalità del cuore.
8.1. Orbene, su questi espetti risultano decisive le osservazioni svolte nella CTU espletata nel corso del presente giudizio di rinvio dal dott. (medico Persona_2 legale) e dal dott. (cardiologo). Persona_3
I consulenti hanno puntualmente ricostruito innanzitutto la storia clinica del paziente, dal primo ingresso in Pronto Soccorso sino al decesso, e hanno rilevato che:
-in data 23.09.2005 veniva effettuato il primo ricovero durante il quale è stato effettuato un primo esame ecocardiografico ad esito del quale veniva refertata una
“dilatazione del ventricolo sinistro con ipo-acinesia postero inferiore laterale, ipertrofia del setto interventricolare, dilatazione atrio sinistro, lieve rigurgito mitralico, frazione di eiezione 28%”; veniva inoltre eseguito un esame coronarografico selettivo che ha evidenziato una situazione di diffusa ateromasia e in particolare: “... occlusione totale
pag. 6/18 del tratto distale della coronaria destra, la circonflessa inizialmente di buon calibro, è totalmente occlusa subito dopo l'emergenza di un precocissimo MO1...”; per tale motivo si è eseguito all'impianto di stenting medicati su arteria coronaria destra e su arteria circonflessa;
-in data 27.09.2005 veniva eseguito un esame ecocardiografico di controllo che mostrava una dilatazione del ventricolo sinistro e una frazione di eiezione pari al 45%;
-in data 10.10.2005, fu eseguito un nuovo ricovero presso il reparto di cardiologia dell'ospedale VI FA di , con diagnosi di ingresso di “scompenso cardiaco”; nel CP_1 corso della degenza veniva inoltre refertato: “… ventricolo sinistro dilatato, frazione di eiezione 35% acinesia della parete inferiore, medio basale e posteriore… insufficienza mitralica moderato severa. Movimento restrittivo del LPM tipo II di con Parte_4 importante area di tenting... il peggioramento del quadro respiratorio consiglia un trasferimento in rianimazione...”;
-in data 12.10.2005 le condizioni emodinamiche si aggravavano
(l'ecocardiogramma dimostrò una frazione di eiezione molto ridotta e pari a circa 25 per cento) e pertanto veniva impiantato un supporto meccanico definito contro pulsatore aortico;
-in data 15.10.2005 veniva rimosso il contro pulsatore aortico e nei giorni successivi, esattamente in data 18.10.2005, dal referto di ecocardiogramma emergeva
“.. aumento di volume delle sezioni di sinistra, acinesia della parete inferiore e posteriore, frazione di eiezione 38%, rigurgito mitralico di grado moderato severo ...”;
-nel prosieguo della degenza fu annotata una buona efficacia clinico\ terapeutica, come dimostrato dai vari controlli ecocardiografici (controllo ventricolo sinistro dilatato globoso frazione eiezione 35% lieve rigurgito mitralico residuo...);
-ulteriore ricovero avveniva in data 24.02.2006 e nella dimissione dalla clinica
Città di Lecce si riportava: “… ciclo di riabilitazione cardiologica, …. episodi di TVS, …. portatore di ICD - Referto di ecocardiogramma in dimissione: lieve dilatazione dell'atrio sinistro, ventricolo sinistro dilatato, frazione di eiezione 35-40%... Reperto di walk test 550 m senza complicanze…”;
-un nuovo ricovero si verificava dal 16.11.2009 al 23.11.2009 e nella relativa dimissione ospedaliera ( si evidenziava “… edema polmonare acuto in Persona_4 corso di flutter atriale tipico… cardiomiopatia dilatativa… portatore di ICD bicamerale,
BPCO, ipertensione arteriosa, obesità, reimpianto di elettrodo atriale…”.
pag. 7/18 -in data 02.02.2011 vi era un altro ricovero la cui dimissione ospedaliera (Clinica
Città di Lecce) riportava “... tachicardia a complessi larghi in paziente con CMD post infartuale, portatore di protesi biologica mitralica, portatore di ICD...”.
8.2. Ripercorso in tal modo l'iter clinico del paziente, i consulenti evidenziano che nel periodo dal 6 al 10 ottobre si è verificato un peggioramento della funzione cardiaca essendo la Frazione di Eiezione scesa dal 45% al 25% ed essendosi anche verificata un'occlusione degli stent precedentemente impiantati;
nei giorni successivi vi era poi un lieve miglioramento tanto che detto valore saliva al 38%, per poi stabilizzarsi al
35%, pur essendo ancora presente un lieve rigurgito mitralico.
I periti dunque, dall'analisi di tutti i dati a disposizione, deducono che si è avuto un ritardo terapeutico dal quale è derivato un ulteriore danno miocardico con sofferenza contrattile e riduzione della frazione di eiezione che, con elevata probabilità, ha ridotto la funzionalità cardiaca sinistra di una importante quota tanto da incidere sulla classe funzionale NYHA al quale il paziente apparteneva (New York
Heart Association). Quest'ultima, da ritenersi in II (seconda) classe nel periodo antecedente al 6 ottobre 2005, si è modificata passando in una III (terza) classe comprendente il complesso disfunzionale derivante dalla ulteriore necrosi miocardica con riduzione della frazione di eiezione e dalla insufficienza mitralica moderata-severa parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica con impianto di anello.
Tutto tanto premesso, i periti in risposta al quesito posto secondo cui “letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta con particolare riferimento alle cartelle cliniche in data 27.9.05 e 6.10.05, fermi i profili di responsabilità in relazione al “reinfarto” nella condotta dei sanitari dell'ospedale VI FA che ebbero in cura
come accertati nelle sentenze del Tribunale di Lecce n. 1591/2013 Persona_1
e della Corte d'Appello di Lecce n. 109/2019, dicano i ctu se l'incompletezza del trattamento diagnostico-terapeutico (vedi pagina 9/10 della sentenza d'appello) abbia causato un danno all'integrità psico-fisica del paziente, in termini di aggravamento a carico della funzionalità del cuore, determinato dal “reinfarto” (segnatamente la riduzione dal 45% sino al 25% della FE e grado di IM passato da lieve a severo, come risultanti dalla cartella clinica del ricovero del 10.10.2005); in caso di accertamento positivo, stimino in percentuale il danno biologico permanente collegabile causalmente alle predette condotte”, concludono sostenendo che:
pag. 8/18 -l'incompletezza del trattamento diagnostico-terapeutico ha causato un danno all'integrità psico-fisica del paziente, in termini di aggravamento a carico della funzionalità del cuore, determinato dal “reinfarto” (segnatamente la riduzione dal 45% sino al 30-35% della FE e il grado di IM passato da lieve a severo e parzialmente ridotto dall'intervento di plastica mitralica);
- con riferimento al danno biologico permanente collegabile causalmente alle predette condotte, ritenuta sussistente l'elevata probabilità del passaggio da una classe funzionale NYHA II medio-alta ad una classe NYHA III (terza) alta (alla luce della ridotta frazione di eiezione dal 45% al 30-35% e della moderata-severa insufficienza mitralica parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica), si considera fondata la percentualizzazione del danno biologico permanente conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico del 6 ottobre 2005 nella misura del 35%
(trentacinque per cento).
Le conclusioni dei ccttuu sono ampiamente condivisibili, in quanto basate su una scrupolosa analisi dell'iter clinico del paziente e prive di errori logici.
8.3. Gli attori hanno contestato dette conclusioni, ritenendole riduttive.
A sostegno hanno dedotto, in primo luogo, che dopo il 6 ottobre 2005 l' Per_1 non è mai stato in classe NYHA II, che – se ciò mai fosse accaduto – lo avrebbe restituito alla consueta attività lavorativa o a una normale vita di relazione. Non vi sono elementi per poter parlare di classe NYHA II, né sulla base delle limitazioni funzionali lamentate durante la vita quotidiana, né sulla base dei valori di F.E. ventricolare sinistra. Inoltre, tutti i ricoveri ospedalieri identificano una classe NYHA
IV, per cui non appare comprensibile che il paziente sia passato da una classe NYHA II
a una classe IV saltando completamente la classe III. Gli stessi consulenti d'ufficio - a pagina 30 - dichiarano che l' si trovava in classe NYHA II solo prima del 6 Per_1 ottobre 2005, allorchè dicono: Quest'ultima (la classificazione NYHA), da ritenersi in II
(seconda) classe nel periodo antecedente al 6 ottobre 2005, si è modificata passando in una III (terza) classe comprendente il complesso disfunzionale derivante dalla ulteriore necrosi miocardica con riduzione della frazione di eiezione e dalla insufficienza mitralica moderata-severa parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica con impianto di anello. Ciò sottintende che dal 6 ottobre 2005 in poi, la classe NYHA è stata costantemente la III, con passaggi alla IV allorchè intervenivano i pag. 9/18 ricoveri ospedalieri. Da ciò dovrebbe conseguire una stima del danno biologico permanente tra 61 e 80% per una classe NYHA III con passaggi alla IV.
Gli attori lamentano inoltre che i cc.tt.uu. non hanno preso in considerazione, nella valutazione complessiva, alcuni eventi clinici di primaria importanza ai fini della quantificazione del danno patito dall'ing. , e precisamente: Per_1
a) la sostituzione del defibrillatore da bicamerale a biventricolare, circostanza non evidenziata dai cc.tt.uu;
b) la sostituzione della valvola mitrale: anche in questo caso, secondo gli attori, i consulenti tecnici sarebbero incorsi in un grave errore, confondendo l'intervento di plastica valvolare con quello di sostituzione, o addirittura trascurando quest'ultimo.
8.4. Le censure risultano infondate.
Con riferimento alla esatta individuazione della classe NYHA, in primo luogo, non risultano contestate le osservazioni preliminari dei consulenti di ufficio, i quali hanno sottolineato che l'attribuzione della classe NYHA è una evidenza soggettiva, che scaturisce dalla valutazione del medico il quale tiene conto di tutte le condizioni psico- fisiche del paziente e, a differenza di quanto sostenuto dalla parte, l'abbandono del lavoro da parte del sig. appartiene più alla sfera decisionale dello stesso che Per_1 ad un'obiettiva limitazione.
In secondo luogo, dalla relazione di CTU emerge che la classe funzionale NYHA al quale il paziente apparteneva, da ritenersi in II (seconda) classe nel periodo antecedente al 6 ottobre 2005, si è modificata passando in una III (terza) classe comprendente il complesso disfunzionale derivante dalla ulteriore necrosi miocardica con riduzione della frazione di eiezione e dalla insufficienza mitralica moderata-severa parzialmente ridotta dall'intervento di plastica mitralica con impianto di anello. I consulenti hanno riportato le indicazioni ricavate dalla documentazione relativa ai ricoveri effettuati negli anni successivi: il referto cardiologico Città di Lecce Hospital del 10.11.2011 (“… Attualmente il paziente è in classe NYHA IV con EF=15-20% presente insufficienza cardiaca refrattaria a terapia. Sono stati presi contatti con il centro trapianti del S. Orsola di Bologna…”) e la lettera di dimissione dalla stessa struttura 04.11.2011 - 11.11.2011, con diagnosi “ciclo di riabilitazione cardiologica in soggetto con scompenso cardiaco. Miocardiopatia dilatativa post-infartuale, già
pag. 10/18 sottoposta a rivascolarizzazione chirurgica e a sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e plastica della tricuspide. Pregressa ablazione di circuito di flutter atriale.
Portatore di ICD biventricolare. IRC. Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia.
Pregressa ablazione di circuito di tachicardia ventricolare con precoce recidiva… attualmente sintomatico per la dispnea da sforzo in classe NYHA IV si ricovera per ciclo di riabilitazione cardiologica…”; analoghe indicazioni nella cartella clinica
27.01.2012 – 24.02.2012 di Città di Lecce Hospital: “… diagnosi ingresso: Scompenso cardiaco congestizio refrattario… diagnosi uscita: Exitus… motivi del ricovero: scompenso cardiaco refrattario. NYHA IV…”.
Questi ultimi dati riguardano un periodo di molto successivo rispetto al momento in cui vi fu il ritardo diagnostico e terapeutico (6.10.2005), per cui appare fondata la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio, secondo i quali nella specie “ritenuta sussistente l'elevata probabilità del passaggio da una classe funzionale NYHA II medio-alta (danno biologico 25% circa) ad una classe NYHA terza alta (danno biologico 60%, alla luce della ridotta frazione di eiezione dal 45% al 30-35% e della moderata-severa insufficienza mitralica parzialmente ridotta dall'intervento di plastica) si considera fondata la percentualizzazione del danno biologico permanente conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico del 6 ottobre 2005 nella misura del
35%”.
I consulenti d'ufficio hanno inoltre osservato, in ordine alla valutazione del danno complessivamente riportato, che il paziente (attività lavorativa ingegnere) nell'anno
2005 aveva un'età di 51 anni ed era gravato da fattori di rischio molteplici ed estremamente pericolosi: oltre all'età correlata al genere maschile, era fumatore di circa 20 sigarette al giorno, con ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e con una Pers importantissima familiarità per (malattia arteriosa coronarica): 4 zii materni deceduti per cause cardiache, padre 44enne deceduto per morte improvvisa;
coesisteva inoltre una broncopatia cronica (BPCO) ed anche una situazione di Per_ depressione del tono dell'umore (vedi CTU del dott. ); vi erano inoltre altri fattori di rischio di secondo livello che sommati ai precedenti costituiscono una sinergia importante come rilievo di rischio globale, ossia la sedentarietà e l'obesità. Tutte tali condizioni lo ponevano in una posizione di rischio per evento vascolare acuto (ictus o infarto ) del 30% in più rispetto ad un soggetto di pari età e scevro dai quei fattori e questo profilo di rischio, presente già ab inizio, ha molto probabilmente giocato un pag. 11/18 ruolo continuo e pressante nella successione degli accadimenti patologici, tracciandone una continua vulnerabilità; esso ha determinato, dunque, una minore efficacia degli approcci terapeutici e ha legittimato un prognosi più sfavorevole.
Per le ulteriori censure, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna omessa considerazione degli eventi clinici denunciati dagli attori.
Come si evince dal contenuto della relazione (v. pagg.13-14), i consulenti hanno tenuto ben presente che il paziente fu sottoposto ad intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola mitrale. Si legge infatti nella parte dell'elaborato dedicata alla ricostruzione della sequenza degli accadimenti documentati: “01.04.2008 –
28.04.2008. Lettera dimissione Città di Lecce Hospital: “… diagnosi: Insufficienza valvolare mitralica di grado severo. Insufficienza valvolare tricuspidalica di grado moderato in paziente con pregresso intervento di BPAC e plastica valvolare mitralica.
Portatore di ICD. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. BPCO. Ipotiroidismo iatrogeni.
Intervento: 04.04.2008: sostituzione valvolare mitralica con protesi biologica
Medtronic Mosaic n 31, plastica valvolare tricuspidalica con anello Sovering n 34…
Riassunto anamnestico: si ricovera in data 01.04.2008 per dispnea parossistica notturna ed evidenza strumentale di insufficienza mitralica severa. Il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico in data 4 aprile 2008… ecocardiogramma preintervento: Sclerosi delle cuspidi della valvola aortica. Sclerosi dei lembi della valvola mitralica. IM severa. IT lieve. Ventricolo sinistro dilatato. EF= 30%. Ventricolo destro ai limiti. Globalmente e severamente ipocinetico… Ecocardiogramma post- intervento: Non versamento pericardico. Valvola mitralica biologica normofunzionante.
EF= 35%...”.
Sulla insufficienza mitralica (che ha comportato l'intervento di sostituzione della valvola), i consulenti tecnici d'ufficio si sono soffermati espressamente nella valutazione delle condizioni cliniche del paziente. Hanno infatti evidenziato che “la insufficienza valvolare mitralica è da considerarsi proporzionata alla situazione anatomo patologica cardiaca e diventa, quindi, indice della gravità del quadro clinico unitamente alla frazione di eiezione. Passaggio temporale quello sopra descritto
(27.09.2005 – 10.10.2005) da tenere in speciale considerazione in quanto fondamentale per poter dare una risposta ai quesiti posti” (relazione pag. 23).
E così anche per quanto riguarda la sostituzione del defibrillatore da bicamerale a biventricolare, occorre osservare che dell'impianto del defibrillatore si da atto nella pag. 12/18 anamnesi al momento di ricovero nella clinica Città di Lecce in data 4.9.2006 (v. pag.
13 relazione di CTU); nella lettera di dimissione dal ricovero presso l'ospedale VI
FA in data 6 e 7 maggio 2009 viene dato atto che il paziente è “portatore di AICD bicamerale con disfunzione dell'elettrodo da dislocazione…. si sottopone il paziente a cardioversione elettrica con ripristino del ritmo sinusale. Si propone al paziente di sottoporsi a procedura di riposizionamento dell'elettrodo atriale dislocato ma lo stesso rifiuta…” (pag. 15 relazione cit.); nella dimissione ospedaliera da UTIC VI FA Lecce
16.11.2009 – 23.11.2009., si legge che il paziente è “portatore di ICD bicamerale con elettrodo atriale dislocato. BPCO. Ipertensione arteriosa. Obesità. Reimpianto di elettrodo atriale ed inserzione di catetere in ramo del seno coronarico (up-grading del sistema). Ventilazione meccanica non invasiva transitoria… motivo del ricovero e decorso clinico: ricoverato per edema polmonare con grave insufficienza respiratoria che necessitato di assistenza respiratoria e terapia ev. Dopo il recupero del compenso di circolo up-grading del defibrillatore con sistema di stimolazione biventricolare…”
(pag.16 relazione cit.); nella lettera dimissione Città di Lecce Hospital 06.03.2011 –
08.03.2011, si legge “… diagnosi di dimissione: Rimozione di elettrodo atriale dislocato
e posizionamento di nuovo elettrodo in soggetto portatore di ICD per miocardiopatia dilatativa ad eziologia ischemica postinfartuale, già sottoposta a rivascolarizzazione chirurgica e a sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e plastica della tricuspide…attualmente gli è stato diagnosticato una dislocazione dell'elettrodo atriale durante un controllo cardiologico”; nella lettera di dimissione dell'aprile 2011 di Città di Lecce Hospital, si dà atto del “ confezionamento di nuova tasca del defibrillatore sotto il muscolo grande pettorale sinistro. Toilette e chiusura della precedente tasca.
Mio cardiopatia dilatativa post-infartuale, già sottoposta a rivascolarizzazione chirurgica e a sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e plastica della tricuspide.
Pregressa ablazione di circuito di flutter atriale. IRC. Ipertensione arteriosa.
Ipercolesterolemia. Fibrillazione atriale permanente… Intervento 15 aprile 2011: decubito di defibrillatore… ECG alla dimissione: ritmo stimolato dal PM in VVI…”
(pag.17 relazione cit.). Nella documentazione relativa ai ricoveri successivi si dà atto che è portatore di ICD biventricolare. Per_1
Sul punto, nella parte valutativa della relazione i consulenti si sono così espressi:
“Appare utile evidenziare come nel corso o in epoca precedente a quest'ultimo ricovero, fu necessario impiantare un defibrillatore sottocutaneo (ICD- implantable
pag. 13/18 cardioverter defibrillator), la cui data di impianto non è presente in atti. Trattasi di un dispositivo inserito chirurgicamente e capace di rilevare il battito cardiaco irregolare o pericoloso e capace di erogare uno shock salvavita riportando il ritmo alla normalità.(pagg.24-25 relazione cit.).
8.5. Nella comparsa conclusionale, gli attori introducono il tema del danno da morte e del danno c.d. catastrofale o da lucida agonia (al punto 15 della comparsa si legge infatti: “Se il danno biologico permanente cui si riferiscono i CTU è riferito al periodo temporale ottobre 2005 – febbraio 2012, rimane da ricondurre a una STIMA il danno derivante dalla MORTE del paziente. Il danno da morte richiede, di fatto una stima specifica, e non può essere omessa dai CTU…Altra tipologia di danno da accertare - nel caso de qua - è il danno morale catastrofale…Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende
l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso. Tale sofferenza è ampiamente riscontrabile e dimostrabile nel Sig. negli ultimi 12 mesi di vita, da gennaio Per_1
2011 a febbraio 2012”). Hanno inoltre dedotto l'esistenza di una terza categoria di danno, conseguente alla perdita del rapporto parentale, che configura un danno iure proprio dei congiunti del danneggiato.
Si tratta evidentemente di voci di danno del tutto nuove rispetto alla stessa domanda avanzata con l'atto di citazione in riassunzione, in cui si fa menzione soltanto del “danno biologico pari al 100% e correlativo danno morale” (v. pag.71 atto di citazione, punti 1 e 3). Dette voci di danno possono essere rivendicate dai familiari superstiti o iure proprio (conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla morte del congiunto) oppure iure successionis, in quanto eredi della vittima primaria, che direttamente ha subito il danno (biologico, morale o catastrofale), ha acquisito nel proprio patrimonio il diritto al relativo risarcimento e ha trasmesso tale diritto agli eredi.
Nel caso specifico, gli attori in riassunzione sono subentrati nella posizione del loro dante causa, originario attore, a seguito della morte di questi, e hanno proseguito la causa dal medesimo introdotta, riportandosi alle deduzioni, difese e conclusioni dallo stesso formulate (v. comparsa di costituzione in data 2.5.2012).
pag. 14/18 9. In ordine alla liquidazione del danno biologico permanente, determinato in base alla CTU nella misura del 35%, il Collegio ritiene di applicare come criterio equitativo le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 2024, vigenti al momento della presente decisione (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485), le quali comprendono sia il danno biologico/dinamico- relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore (danno morale). Il danno astrattamente liquidabile nel caso che ci occupa va determinato sulla base dei seguenti elementi:
- alla data della condotta illecita omissiva (6-10-2005) il danneggiato Per_1
aveva 51 anni;
[...]
- tenuto conto dell'età di 51 anni, il punto relativo al complessivo danno non patrimoniale è pari ad euro 8.409,32 (di cui € 5.606,21 di danno biologico in senso stretto ed € 2.803,11 di danno morale o sofferenza soggettiva);
- totale danno non patrimoniale € 220.745,00 (€ 147.163 a titolo di danno biologico dinamico relazionale + 73.582 a titolo di sofferenza soggettiva interiore), il quale va incrementato nella misura del 10% del solo danno biologico a titolo di personalizzazione: nel caso concreto, pur valorizzando l'incidenza del danno sull'attività professionale (come evidenziato dalla parte attrice), appare congrua tale percentuale, inferiore a quella massima del 25%, sia perché la condotta illecita è inserita in una situazione clinica già compromessa in conseguenza dei due infarti (che di per sé hanno comportato ricoveri e cure), e sia perché tale situazione è correlata alle pregresse condizioni del paziente, caratterizzate da fattori di rischio molteplici ed estremamente pericolosi (v. sopra § 8.4.); ne consegue un danno complessivo astrattamente risarcibile pari ad euro 235.461,30 (= 220.745 + 147.163/10).
10.2. Nel caso in esame, occorre tuttavia tenere conto della circostanza che
è deceduto, prima della definizione del giudizio, per causa non Persona_1 ricollegabile all'aggravamento conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico imputabile ai sanitari del VI FA. Risulta infatti pacifico che la causa del decesso di
è da individuarsi nella devastante cardiopatia di cui lo stesso era Persona_1 affetto, la quale ha cagionato, tra l'altro, due infarti a breve distanza.
Secondo la giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in pag. 15/18 conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis – definito come danno da premorienza - va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913).
Il ordine alla liquidazione del danno da premorienza, la S.C. ha precisato che
“l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. n. 41933/2021, Rv. 663500–
01). Con argomentazioni puntuali dalle quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo
(non risulta pertanto fondata la richiesta degli appellanti di applicare tali tabelle).
Nella pronuncia n.15112/2024 (Rv. 671181-01) la Corte di Cassazione ha così precisato il criterio di calcolo applicabile per il danno da premorienza: «il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età
e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva».
In conformità ai criteri dettati dal giudice di legittimità, nel caso di specie il calcolo va effettuato sulla base dei seguenti elementi:
pag. 16/18 - la lesione direttamente connessa alla condotta omissiva è consistita nel peggioramento delle condizioni di vita, valutabile in termini di danno biologico permanente nella misura del 35 %;
- detta lesione si è verificata in relazione alla omessa tempestiva diagnosi del secondo infarto, posta in essere in occasione del ricovero del 6.10.2005, quando la persona danneggiata (nato il [...]) aveva un'età di 51 anni;
Persona_1
- l'aspettativa di vita media in base all'Istat (v. “Indicatori Demografici anno 2005 sul sito internet dell'Istat) era nel 2005 in Italia di 78,1 anni per la popolazione maschile;
- come sopra indicato, il danno biologico complessivo (compreso l'aumento a titolo di personalizzazione nella misura del 10%) direttamente correlato alla omessa diagnosi risulta quantificabile in euro 235.461,30;
- rispetto a tale cifra (dividendo), assumendo come divisore gli anni residui rispetto all'anzidetta aspettativa di vita calcolata dall'ISTAT, nella specie pari a 27,1 (=
78,1 - 51), per ogni anno di sopravvivenza spetta un importo di euro 8.688,60 (=
235.462,30 : 27,1);
- tale importo va moltiplicato per gli anni di vita effettiva, dalla data della lesione
(6.10.2005) al decesso (24.2.2012), pari a 6 anni e 141 giorni: (8.688,60 x 6) +
(8.688,60 x 141 : 365) = 52.131,60 + 3.356,41 = 55.488,01;
- risulta pertanto dovuto, a titolo di danno biologico definito da premorienza, direttamente imputabile alla condotta colposa dei sanitari, l'importo di euro
55.488,01.
A tale importo va aggiunta la somma di euro 6.890,00 (oltre interessi legali dal
6.10.2005 al soddisfo), già liquidata con la sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea. Risulta pertanto dovuta la somma complessiva di euro 62.378,01, oltre accessori.
Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza con parametrazione del compenso sulla base del decisum (scaglione da
52.001 a 260.000), con esclusione dell'aumento per la difesa di più parti, in quanto gli attori hanno identica posizione processuale, essendo subentrati iure successionis all'unica persona danneggiata.
P.Q.M.
pag. 17/18 La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1591/2013 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 16.05.2013, a seguito di giudizio di rinvio, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, in riforma alla sentenza di primo grado, condanna a pagare a CP_2
, e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , la somma complessiva di euro 62.378,01, di cui euro Persona_1
55.488,01 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto (6.10.2005) ed annualmente rivalutata fino al soddisfo, ed euro 6.890,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, oltre interessi legali dal 6.10.2005 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
, e delle spese di lite, liquidate
[...] Parte_2 Parte_3 per il giudizio di primo grado in euro 7.000,00, per il giudizio di secondo grado in euro
8.000,00, per il giudizio di cassazione in euro 4.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 8.000,00, oltre rimborso somme versate per contributo unificato, nonché, per tutti gli importi, le spese di studio nella misura forfettaria del 15%, iva e cap come per legge.
Lecce, 26 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
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