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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 64/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti ANTONINO Parte_1 C.F._1
CREA e FEDERICA MANFROI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ANTONINO CP_1 C.F._2
CREA e FEDERICA MANFROI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente alla madre e al Persona_1 CP_1 padre , con collocamento dello stesso, in via prevalente, presso la madre, con cui Parte_1 continuerà a vivere presso la casa familiare, sita in Calco (LC), via Alessandro Manzoni, n. 7.
4) In ragione del collocamento prevalente del minore presso la madre, la casa familiare, sita in
Calco (LC), via Alessandro Manzoni, n. 7, interamente di proprietà del sig. viene Pt_1 assegnata alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda e correda, nella quale continuerà a vivere CP_1 con il figlio minore.
5) Conseguentemente, i coniugi convengono che il sig. si impegnerà a trasferire la propria Pt_1 residenza presso altra abitazione. 6) I coniugi convengono che il sig. corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 400,00 Persona_1
(quattrocento//00) da versarsi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) I coniugi convengono altresì che il sig. corrisponderà in favore della sig.ra Pt_1 CP_1 attesa la forte disparità economica esistente tra le parti, la somma mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta//00) a titolo di mantenimento per la medesima, da versarsi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il conto corrente n. [...] acceso presso Banca BNL S.p.a., attualmente intestato ad entrambe le parti, verrà mantenuto in essere, convenendo i coniugi che il saldo presente su di esso verrà interamente assegnato alla sig.ra CP_1
9) Con riferimento alle cosiddette spese straordinarie, da individuarsi seguendo il Protocollo del Tribunale di Lecco, i coniugi convengono che le stesse vengano ripartite nella misura del
70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra fatto salvo per le seguenti voci Pt_1 Pt_2 di spesa delle quali si farà interamente carico il sig. Pt_1
➢ Retta scolastica annuale per l'istituto frequentato da (Collegio Villoresi IBVM Per_1 di Merate);
➢ Spese per attività sportive frequentate da (attualmente corso di nuoto e corso Per_1 di kung fu);
➢ Qualsivoglia spesa scolastica connessa e conseguente all'istituto frequentato da
(a mero titolo esemplificativo e non esaustivo spese per libri, materiale Per_1 scolastico, uscite didattiche, gite scolastiche, etc.).
10) Con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale sito in Calco (LC), alla via
Alessandro Manzoni, n. 7, il quale come specificato ai punti n. 2) e 3) che precedono viene assegnato alla sig.ra affinché vi risieda insieme al figlio minore , i coniugi CP_1 Per_1 convengono che tutte le spese relative alle utenze (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo luce, acqua, gas, riscaldamento, tassa sui rifiuti ed in generale qualsivoglia utenza) sarà interamente a carico del sig. come anche ogni e qualsivoglia spesa straordinaria relativa Pt_1 al predetto immobile (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni, sostituzione di impianti e ristrutturazioni).
Rimangono a carico della sig.ra le ulteriori spese ordinarie non ricomprese nelle utenze. CP_1
11) Con riferimento alle utenze dell'abitazione coniugale le Parti convengono che la relativa voltura venga effettuata dalla sig.ra fermo restando il pagamento ed addebito delle CP_1 medesime in capo al sig. con addebito diretto su conto corrente bancario di quest'ultimo. Pt_1
12) Il sig. si impegna a garantire il proprio aiuto e sostegno economico alla moglie in Pt_1 caso di necessità, attesa la forte disparità economica esistente tra le parti, fintanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione.
13) Ogni decisione rilevante riguardante il figlio minore quali gli indirizzi Persona_1 educativi, le scelte scolastiche, quelle relative alla salute, nonché alle attività culturali dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto anche della volontà, delle inclinazioni e degli interessi del minore stesso.
14) Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita Per_1 da scuola e sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà a scuola, fermo restando che dati i pacifici rapporti tra le parti e la vicinanza delle rispettive abitazioni, i coniugi concordano sin da ora che quanto pattuito nel presente accordo possa subire modifiche, nel rispetto degli impegni di ciascun coniuge e previo accordo, oltre che nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici del minore.
In tal senso le Parti si impegnano a collaborare al fine di riconoscersi l'un l'altro flessibilità nella determinazione degli orari e giorni di visita del figlio minore parte del sig. Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di oltre che di ciascun Per_1 genitore.
15) I coniugi convengono che nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé il figlio minore almeno un giorno a settimana, dall'uscita da scuola e sino a dopo l'orario di Per_1 cena, ferma restando la possibilità di prendere maggiori visite compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore oltre che dell'altro genitore.
16) Entrambi i coniugi si impegnano per collaborare fattivamente alla gestione del figlio minore, con particolare attenzione agli impegni scolastici, seguendo e curando gli interessi nello studio e nello svolgimento dei compiti.
17) Per quanto riguarda festività e vacanze, i coniugi convengono quanto segue:
➢ Vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore un peridio di vacanza di n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
➢ Festività natalizie: i coniugi convengono che il figlio minore trascorrerà i Per_1 periodi 23/12-30/12 e 30/12-6/01 a turno con l'uno e con l'altro genitore, con turno inziale per il periodo 23/12-30/12 alla sig.ra e così via seguendo il principio CP_1 dell'alternanza.
➢ vacanze pasquali: l'intero periodo di vacanza (solitamente di n. 7 giorni) con l'uno o con l'altro genitore, con turno iniziale assegnato al sig. e così via seguendo il Pt_1 principio dell'alternanza per gli anni successivi.
18) Per quanto riguarda ponti scolastici, rispettivi compleanni ed altre festività, i coniugi convengono che gli stessi verranno stabiliti di volta in volta, fermo restando un congruo preavviso (di almeno due settimane) per l'organizzazione di eventuali viaggi e/o trasferte.
19) Resta inteso che, nel caso in cui il minore trascorra un periodo di vacanza con l'altro genitore, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica del figlio minore con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza, oltre che nei weekend di spettanza.
20) I coniugi convengono che sia la signora a percepire integralmente l'assegno unico CP_1
INPS per il figlio minore , anche con riferimento alla quota parte di spettanza del marito Per_1 il quale, sin da ora, si impegna a porre in essere quanto di necessità a permettere alla moglie di percepire l'assegno nella sua interezza, rinunciando espressamente allo stesso.
21) I coniugi espressamente si riservano di rivedere in futuro le condizioni concordate nel presente ricorso.
22) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione attestante rapporti bancari e finanziari.
23) I coniugi danno atto di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro.
24) I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 18/10/2014 a Parte_1 CP_1
CALCO e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 15/07/2016. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Calco il 18/10/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, Serie A, numero 33; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 64/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti ANTONINO Parte_1 C.F._1
CREA e FEDERICA MANFROI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ANTONINO CP_1 C.F._2
CREA e FEDERICA MANFROI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente alla madre e al Persona_1 CP_1 padre , con collocamento dello stesso, in via prevalente, presso la madre, con cui Parte_1 continuerà a vivere presso la casa familiare, sita in Calco (LC), via Alessandro Manzoni, n. 7.
4) In ragione del collocamento prevalente del minore presso la madre, la casa familiare, sita in
Calco (LC), via Alessandro Manzoni, n. 7, interamente di proprietà del sig. viene Pt_1 assegnata alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda e correda, nella quale continuerà a vivere CP_1 con il figlio minore.
5) Conseguentemente, i coniugi convengono che il sig. si impegnerà a trasferire la propria Pt_1 residenza presso altra abitazione. 6) I coniugi convengono che il sig. corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 400,00 Persona_1
(quattrocento//00) da versarsi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) I coniugi convengono altresì che il sig. corrisponderà in favore della sig.ra Pt_1 CP_1 attesa la forte disparità economica esistente tra le parti, la somma mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta//00) a titolo di mantenimento per la medesima, da versarsi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il conto corrente n. [...] acceso presso Banca BNL S.p.a., attualmente intestato ad entrambe le parti, verrà mantenuto in essere, convenendo i coniugi che il saldo presente su di esso verrà interamente assegnato alla sig.ra CP_1
9) Con riferimento alle cosiddette spese straordinarie, da individuarsi seguendo il Protocollo del Tribunale di Lecco, i coniugi convengono che le stesse vengano ripartite nella misura del
70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra fatto salvo per le seguenti voci Pt_1 Pt_2 di spesa delle quali si farà interamente carico il sig. Pt_1
➢ Retta scolastica annuale per l'istituto frequentato da (Collegio Villoresi IBVM Per_1 di Merate);
➢ Spese per attività sportive frequentate da (attualmente corso di nuoto e corso Per_1 di kung fu);
➢ Qualsivoglia spesa scolastica connessa e conseguente all'istituto frequentato da
(a mero titolo esemplificativo e non esaustivo spese per libri, materiale Per_1 scolastico, uscite didattiche, gite scolastiche, etc.).
10) Con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale sito in Calco (LC), alla via
Alessandro Manzoni, n. 7, il quale come specificato ai punti n. 2) e 3) che precedono viene assegnato alla sig.ra affinché vi risieda insieme al figlio minore , i coniugi CP_1 Per_1 convengono che tutte le spese relative alle utenze (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo luce, acqua, gas, riscaldamento, tassa sui rifiuti ed in generale qualsivoglia utenza) sarà interamente a carico del sig. come anche ogni e qualsivoglia spesa straordinaria relativa Pt_1 al predetto immobile (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni, sostituzione di impianti e ristrutturazioni).
Rimangono a carico della sig.ra le ulteriori spese ordinarie non ricomprese nelle utenze. CP_1
11) Con riferimento alle utenze dell'abitazione coniugale le Parti convengono che la relativa voltura venga effettuata dalla sig.ra fermo restando il pagamento ed addebito delle CP_1 medesime in capo al sig. con addebito diretto su conto corrente bancario di quest'ultimo. Pt_1
12) Il sig. si impegna a garantire il proprio aiuto e sostegno economico alla moglie in Pt_1 caso di necessità, attesa la forte disparità economica esistente tra le parti, fintanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione.
13) Ogni decisione rilevante riguardante il figlio minore quali gli indirizzi Persona_1 educativi, le scelte scolastiche, quelle relative alla salute, nonché alle attività culturali dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto anche della volontà, delle inclinazioni e degli interessi del minore stesso.
14) Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita Per_1 da scuola e sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà a scuola, fermo restando che dati i pacifici rapporti tra le parti e la vicinanza delle rispettive abitazioni, i coniugi concordano sin da ora che quanto pattuito nel presente accordo possa subire modifiche, nel rispetto degli impegni di ciascun coniuge e previo accordo, oltre che nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici del minore.
In tal senso le Parti si impegnano a collaborare al fine di riconoscersi l'un l'altro flessibilità nella determinazione degli orari e giorni di visita del figlio minore parte del sig. Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di oltre che di ciascun Per_1 genitore.
15) I coniugi convengono che nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé il figlio minore almeno un giorno a settimana, dall'uscita da scuola e sino a dopo l'orario di Per_1 cena, ferma restando la possibilità di prendere maggiori visite compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore oltre che dell'altro genitore.
16) Entrambi i coniugi si impegnano per collaborare fattivamente alla gestione del figlio minore, con particolare attenzione agli impegni scolastici, seguendo e curando gli interessi nello studio e nello svolgimento dei compiti.
17) Per quanto riguarda festività e vacanze, i coniugi convengono quanto segue:
➢ Vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore un peridio di vacanza di n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
➢ Festività natalizie: i coniugi convengono che il figlio minore trascorrerà i Per_1 periodi 23/12-30/12 e 30/12-6/01 a turno con l'uno e con l'altro genitore, con turno inziale per il periodo 23/12-30/12 alla sig.ra e così via seguendo il principio CP_1 dell'alternanza.
➢ vacanze pasquali: l'intero periodo di vacanza (solitamente di n. 7 giorni) con l'uno o con l'altro genitore, con turno iniziale assegnato al sig. e così via seguendo il Pt_1 principio dell'alternanza per gli anni successivi.
18) Per quanto riguarda ponti scolastici, rispettivi compleanni ed altre festività, i coniugi convengono che gli stessi verranno stabiliti di volta in volta, fermo restando un congruo preavviso (di almeno due settimane) per l'organizzazione di eventuali viaggi e/o trasferte.
19) Resta inteso che, nel caso in cui il minore trascorra un periodo di vacanza con l'altro genitore, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica del figlio minore con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza, oltre che nei weekend di spettanza.
20) I coniugi convengono che sia la signora a percepire integralmente l'assegno unico CP_1
INPS per il figlio minore , anche con riferimento alla quota parte di spettanza del marito Per_1 il quale, sin da ora, si impegna a porre in essere quanto di necessità a permettere alla moglie di percepire l'assegno nella sua interezza, rinunciando espressamente allo stesso.
21) I coniugi espressamente si riservano di rivedere in futuro le condizioni concordate nel presente ricorso.
22) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione attestante rapporti bancari e finanziari.
23) I coniugi danno atto di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro.
24) I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 18/10/2014 a Parte_1 CP_1
CALCO e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 15/07/2016. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Calco il 18/10/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, Serie A, numero 33; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada