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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 10471/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10471/2024, instaurata tra le parti:
- titolare della POWDER CAT SKI IT (ricorrente), ass. Parte_1 avv. Mosso Giuseppe;
- (convenuta) ass. avv. Oddenino Olaf;
CP_1
premesso
• che parte opponente riceveva il decreto ingiuntivo 8181/2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare i crediti del lavoratore opposto contenuti nei prospetti paga prodotti;
• che proponeva opposizione allo stesso, sostenendo di aver effettuato pagamenti in contanti a tacitazione dei crediti;
• che parte opposta proponeva domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile per difetto di istanza di spostamento dell'udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.;
• che il decreto ingiuntivo, nelle more, veniva interamente pagato da parte dell'opponente; considera
1. Parte opponente ha pagato l'intero ammontare del decreto ingiuntivo;
si precisa che, a fronte dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale, oggetto del presente giudizio era, esclusivamente, l'opposizione a tale decreto e quindi il pagamento delle retribuzioni fino a agosto 2024. Con il pagamento integrale delle stesse (e delle spese del procedimento monitorio), la materia del contendere è cessata.
2. Le spese di lite sono da porre in capo alla parte opponente, la quale è soccombente;
peraltro, vi è una parziale soccombenza anche dell'opposto, la cui domanda riconvenzionale
è stata dichiarata inammissibile. Il valore della medesima, peraltro, è nettamente inferiore rispetto a quello della domanda principale, per cui si ritiene congruo compensare le spese di lite solo per metà.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
1 R.G.L. 10471/2024
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti, che liquida per intero in € 4.400, e pone il resto in capo a parte opponente, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
Torino, 9 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10471/2024, instaurata tra le parti:
- titolare della POWDER CAT SKI IT (ricorrente), ass. Parte_1 avv. Mosso Giuseppe;
- (convenuta) ass. avv. Oddenino Olaf;
CP_1
premesso
• che parte opponente riceveva il decreto ingiuntivo 8181/2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare i crediti del lavoratore opposto contenuti nei prospetti paga prodotti;
• che proponeva opposizione allo stesso, sostenendo di aver effettuato pagamenti in contanti a tacitazione dei crediti;
• che parte opposta proponeva domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile per difetto di istanza di spostamento dell'udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.;
• che il decreto ingiuntivo, nelle more, veniva interamente pagato da parte dell'opponente; considera
1. Parte opponente ha pagato l'intero ammontare del decreto ingiuntivo;
si precisa che, a fronte dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale, oggetto del presente giudizio era, esclusivamente, l'opposizione a tale decreto e quindi il pagamento delle retribuzioni fino a agosto 2024. Con il pagamento integrale delle stesse (e delle spese del procedimento monitorio), la materia del contendere è cessata.
2. Le spese di lite sono da porre in capo alla parte opponente, la quale è soccombente;
peraltro, vi è una parziale soccombenza anche dell'opposto, la cui domanda riconvenzionale
è stata dichiarata inammissibile. Il valore della medesima, peraltro, è nettamente inferiore rispetto a quello della domanda principale, per cui si ritiene congruo compensare le spese di lite solo per metà.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
1 R.G.L. 10471/2024
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti, che liquida per intero in € 4.400, e pone il resto in capo a parte opponente, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
Torino, 9 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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