Sentenza breve 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/03/2021, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00360/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del decreto della -OMISSIS- di Venezia N. -OMISSIS-. del 29.10.2020 di revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la -OMISSIS- di Venezia ha revocato il permesso n.-OMISSIS-, al medesimo rilasciato per motivi di lavoro autonomo.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sul rilievo che lo straniero, in data 7.9.2020, è stato tratto in arresto in quanto indagato per violazione degli artt. 81-110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; per tale ragione, lo straniero rientra nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. C), del D.Lgs n. 286/98, che richiama l’art. 1 del D.L. 159/2011.
Il ricorrente, premesso, in punto di fatto, di vivere e lavorare in Italia da oltre 10 anni, di risiedere nel Comune di -OMISSIS-con la propria famiglia di origine, la compagna e la figlia minore nata nel 2013 e di aver avviato nel 2015 un’impresa artigiana per svolgere lavori di muratura e pavimentazioni, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: -violazione dell’art. 5, comma 5, del TUI, per mancata considerazione dei legami familiari (in particolare con riferimento alla figlia minore) del ricorrente e della complessiva situazione lavorativa, dell’inserimento sociale del medesimo e della durata della permanenza sul territorio nazionale; -difetto istruttorio in relazione alla (solo presunta) pericolosità sociale stante anche la mancanza di condanne, violazione del principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi; -violazione del divieto di automatismi espulsivi.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Giova ricordare che il comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs n. 286 del 1998 dispone che “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (….).Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”; con sentenza n. 202/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
Dunque, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Infatti, sebbene la sussistenza sul territorio italiano di legami familiari non possa costituire una garanzia di “inamovibilità” a favore dello straniero socialmente pericoloso, compete comunque all’Amministrazione valutare se la pericolosità dello straniero sia tale da impedire ogni salvaguardia di quei legami “alla luce della specifica natura del reato per il quale è stato condannato e dell'intensità dei medesimi legami, dando adeguato riscontro dell'esito di quella valutazione nel contesto motivazionale del provvedimento adottato” ( Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2018, n. 5331 ; in senso analogo, di recente, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 ottobre 2020, n.1873 , che richiama Consiglio di Stato, III, 20 maggio 2019, n. 3227; id. 16 gennaio 2017, n. 117 ).
Ebbene, dal ricorso e dagli atti ad esso allegati emerge che il ricorrente ha legami familiari sul territorio nazionale, ivi compresa una figlia minore, ma il provvedimento gravato non prende in considerazione in alcun modo i suddetti legami di tipo familiare.
Al contrario, l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare detti legami, individuarne la consistenza e stabilirne il carattere prevalente o recessivo rispetto alla asserita pericolosità sociale, peraltro riconnessa esclusivamente alla sussistenza di un procedimento penale che –per quanto inerente a gravi illeciti penali –non risulta essere stato oggetto di particolari approfondimenti istruttori al fine di giustificare l’asserita “sicura” inclusione dello straniero nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. C), del D.Lgs n. 286/98.
In altre parole, l’Amministrazione, richiamato l’avvenuto arresto del ricorrente e la conseguente pendenza del procedimento penale, ha omesso qualunque valutazione delle specifiche circostanze inerenti al reato contestato, senza effettuare una effettiva, concreta e attuale valutazione della pericolosità sociale del ricorrente medesimo, in relazione alla sua complessiva personalità e alla sua condotta di vita.
Inoltre, l’Amministrazione non ha compiuto alcuna considerazione in ordine alla durata del soggiorno in Italia del ricorrente, né dell’inserimento e dell’integrazione sociale dell’interessato (oltre che, come detto, della sua situazione familiare), tutti elementi che, al contrario, avrebbero dovuto essere soppesati e contrapposti alla (solo asserita) pericolosità sociale.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando salvo il potere dell’Amministrazione di adeguatamente rivalutare la complessiva posizione del ricorrente, con particolare riferimento agli elementi sopra evidenziati.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, giusta la particolarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.