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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
6.10.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Eccher
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 38 in persona del presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Bernardi, dall'avv. Sabrina Azzolini e dall' avv. Maria Elena Merlino
pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Previo accertamento dell'illegittimità della deliberazione n. 1708dd. 23.09.2022,
disapplicare e/o annullare la citata deliberazione e condannare la Giunta della
all'immediato reintegro del dott. nelle Controparte_1 Pt_1
funzioni di Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale, per tutte le
ragioni esposte in narrativa;
- condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la Controparte_1
al risarcimento del danno morale, anche eventualmente ex art. 2043 cc., subito
[...]
da parte del dott. a seguito dell'illegittimo provvedimento di revoca con Pt_1
contestuale riassegnazione dello stesso presso il Controparte_2
costituito dalla deliberazione n. 1078 dd. 23.09.2022 da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
previo accertamento della infondatezza dei vizi di legittimità dedotti nel ricorso,
respingere integralmente le domande proposte dal Ricorrente di disapplicazione o
annullamento della deliberazione 1708/2022 e di reintegro nelle funzioni di dirigente
del Servizio polizia amministrativa provinciale e di condanna al risarcimento del
danno conseguente;
pagina 2 di 38 spese e compensi di causa integralmente rifusi”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di lavorare alle dipendenze della;
Controparte_1
✓ che, con deliberazione 928 del 3.7.2020, la Giunta provinciale di gli conferiva CP_1
l'incarico di dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale, per cinque anni, a decorrere dal 6.7.2020 (doc. 2 fasc. ric.);
✓ che, con deliberazione n. 976 del 31.5.2022 la Giunta provinciale gli revocava, con effetto dal 6.6.2022, l'incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa provinciale, deducendo una serie di violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e assegnandolo al Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo (doc. 4 fasc. ric.);
✓ che avverso tale deliberazione veniva proposto ricorso cautelare ex art. 700
cod.proc.civ. dd. 24.06.2022 presso il tribunale di Trento – sezione lavoro sub R.G.
266/2022 (doc. 5 fasc. ric.);
✓ che in data 22.08.2022 il tribunale di Trento, in funzione del giudice del lavoro,
emetteva ordinanza cautelare ex art. 669-octies cod.proc.civ., la quale accertava che
“i fatti posti a fondamento della revoca dell'incarico di dirigente del Servizio Polizia
amministrativa provinciale, disposta nei confronti del ricorrente Pt_1
della Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 976 del 31.5.2022,
[...]
pagina 3 di 38 non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi prescritti dall'art. 24 co.5, primo periodo L.P. 3.4.1997, n. 7” e ordinava alla Controparte_1
“di riattribuire al ricorrente l'incarico di
[...] Parte_1
dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale fino al 6.7.2025 e comunque di reintegrarlo nelle funzioni afferenti detto incarico” (doc. 6 fasc. ric.);
✓ che in data 6.9.2022 la presentava reclamo Controparte_1
al Collegio del Tribunale di Trento avverso l'ordinanza cautelare sub R.G. 398/2022
(doc. 8 fasc. ric.);
✓ che in data 14.9.2022 egli depositava istanza ex art.669-duodecies cod.proc.civ.
chiedendo al giudice di stabilire le modalità di attuazione dell'ordinanza emessa in data 22.8.2022 e il giudice fissava l'udienza del 06.10.2022 (doc. 9 fasc. ric.);
✓ che con decreto del 13.10.2022 il tribunale di Trento rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza cautelare;
✓ che, con deliberazione n. 1707 del 23.9.2022 la Giunta provinciale, in esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Trento del 22.8.2022, gli riassegnava l'incarico di dirigente del Servizio Polizia Ammnistrativa provinciale (doc. 10 fasc. ric.);
✓ che con deliberazione della Giunta provinciale del 23.9.2022, n. 1711, recante
“Modifiche all'atto organizzativo della Provincia e determinazioni in ordine a incarichi di direttore, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”, veniva istituita, con decorrenza dal 27.9.2022, l'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del Dipartimento istruzione e cultura (doc. 11 fasc. ric.);
✓ che, con deliberazione n. 1708 del 23.9.2022, n. 1708, recante “Determinazioni in
ordine a incarico di dirigente ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 e della legge pagina 4 di 38 provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.”, la Giunta provinciale disponeva nei confronti del ricorrente la revoca dell'incarico di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
provinciale e gli conferiva l'incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del
Dipartimento istruzione e cultura (doc. 1 fasc. ric.); –
ritenendo che con la deliberazione n. 1708 dd. 23.09.2022 la Giunta provinciale abbia inteso “ottemperare, solo apparentemente, all'ordinanza emessa dal Giudice del lavoro
in data 22.08.2022 mentre, di fatto, nessun adempimento è stato posto in essere da parte
Cont della ,
propone:
1) domanda volta ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta
della in data 23.9.2022 sub n. 1708 e di Controparte_1
conseguenza a condannare la a Controparte_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni di dirigente del Servizio Parte_1
Polizia Amministrativa Provinciale;
2) domanda volta a condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno morale derivato al ricorrente dalla Parte_1
deliberazione adottata dalla Giunta della Controparte_1
in data 23.9.2022 sub n. 1708, “da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
pagina 5 di 38 §2 le ragioni della decisione
§1. la deliberazione della Giunta provinciale n. 1708/2022
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1708 del 23.9.2022, recante
“Determinazioni in ordine a incarico di dirigente ai sensi di quanto previsto dal Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 e della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.” (doc. 1 fasc. ric.) è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca dall'incarico di dirigente del Servizio Polizia
Amministrativa provinciale, conferendo contestualmente allo stesso, con decorrenza dal
27 settembre 2022, l'incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del Dipartimento istruzione e cultura.
Il provvedimento reca motivazione del seguente tenore:
“Con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 22.8.2022 del Tribunale di Trento – Sezione lavoro
provvisoriamente esecutive e fatti salvi gli esiti delle successive fasi e degli ulteriori
gradi di giudizio, si è provveduto a attribuire al dott. già assegnato con Parte_1
delibera della Giunta provinciale n. 976 del 31.5.2022, con decorrenza 6.6.2022, al
, sport e turismo per lo svolgimento di Controparte_3
compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo, l'incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa con decorrenza,
agli effetti giuridici ed economici, dal 6.6.2022.
Il dott. è stato individuato nel citato cronoprogramma quale dirigente soggetto Pt_1
a rotazione in quanto preposto, in qualità di dirigente, al Servizio polizia amministrativa
dal 6 luglio 2009, registrandone il pensionamento previsto nel mese di agosto 2024. pagina 6 di 38 Come da foglio matricola, il dott. ha ricoperto, per quanto qui di rilievo, le Pt_1
seguenti posizioni:
- dall'1.3.1994 sostituto capo dell'Ufficio Polizia Amministrativa;
- dal 15.3.1995 capo ufficio dell' ; Controparte_4
- dall'1.5.1997 direttore dell'Ufficio polizia Amministrativa;
- dal 24.10.2002 sostituto dirigente Servizio Commercio e cooperazione (nel quale dall'1.9.1999 è stato incardinato l'Ufficio polizia amministrativa per l'innanzi
incardinato nel Servizio Affari giuridico-amministrativi: cfr. deliberazione Giunta
provinciale n. 3433 del 20.12.2002);
- dal 17.11.2003 dirigente del Servizio Commercio e cooperazione;
- dal 6.7.2009 dirigente del Servizio polizia amministrativa.
Ne consegue, in applicazione dei precitati criteri che considerano l'attività svolta in
concreto e a integrazione di quanto riportato nel citato cronoprogramma che ha fatto
riferimento alla data di preposizione alla struttura investita esclusivamente delle
funzioni di polizia amministrativa, che il dott. ha svolto attività direttive nelle Pt_1
strutture via via preposte all'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa complessivamente per oltre 28 anni, vale a dire dall'1.3.1994 al 5.5.2022.
Al fine del corretto perseguimento delle finalità contemplate dalla l. n. 190/2012 (come
rappresentato, volte in linea generale a limitare il consolidarsi di situazioni tali da
generare relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione della cosa
pubblica, conseguenti alla permanenza nel tempo dei funzionari nel medesimo ruolo o funzione) si ritiene dunque non ulteriormente rinviabile l'applicazione della rotazione
ordinaria nei confronti del dott. Si valuta infatti non praticabile l'opzione di Pt_1
non procedere alla rotazione in esercizio della suddetta facoltà eccezionalmente prevista
dalle suddette disposizioni laddove manchino non più di due anni al previsto pagina 7 di 38 pensionamento con contestuale adozione delle cd. “misure compensative”. Ciò alla luce
della particolare ampiezza del su indicato periodo effettivo di svolgimento delle funzioni
con conseguente intensificarsi dei rischi che la suddetta normativa tende a contenere.
[..]” (doc. 1 fasc. ric.).
§ 2. il contesto normativo
a)
Con L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni” è stato introdotto l'obbligo di cd. rotazione ordinaria dei dirigenti e funzionari pubblici, quale misura organizzativa di prevenzione della corruzione finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
La ratio sottesa alla norma è ravvisabile nel fatto che l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività̀, servizi,
procedimenti, e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.
L'art. 1 co. 2 dispone:
“La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità
nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la
Commissione… pagina 8 di 38 b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis…”, il quale prevede:
“Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui
al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato
annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini
dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri
soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle
adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione
alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di
corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”; ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. e) l' “definisce criteri per assicurare la rotazione CP_5
dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”;
l'art. 1 co. 8 dispone:
“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della pagina 9 di 38 trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione”.
Il co. 60 dello stesso articolo prevede:
“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
...”.
b)
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, di cui alla delibera adottata dall'ANAC sub n.
1064 del 13 novembre 2019, dispone con riferimento alle misure di rotazione ordinaria:
“Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT [Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza] come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e
il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio
l'attuazione della misura. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione
del personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati dalle
amministrazioni. È comunque necessario che il PTPCT chiarisca sempre qual è l'atto a cui si rinvia. Il compito di vigilare sull'attuazione della misura è del RPCT”.
pagina 10 di 38 Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia, inoltre, le principali criticità riscontrate dall' nell'esercizio dell'attività di vigilanza con riferimento alla predisposizione, CP_5
da parte delle amministrazioni, del PTPCT, contribuendo, in questo modo, all'individuazione dei contenuti che lo stesso deve possedere:
“… l'Autorità ha registrato, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, alcuni profili
critici. Da un lato si è rilevata la mancanza nei PTPCT di un'adeguata
programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa
(individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende
attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di
tipo funzionale o territoriale), nonché la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione”.
Con riferimento allo spazio di autonomia riconosciuto alle amministrazioni in ordine all'attuazione della misura di rotazione ordinaria, il Piano chiarisce:
“Resta fermo che l'attuazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa alla
autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell'organizzazione e degli uffici.
Il rinvio all'autonoma determinazione delle amministrazioni circa le modalità di
attuazione della misura non può tuttavia giustificare la mancata applicazione della
disciplina sulla rotazione ordinaria della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite con il presente PNA”.
c)
L'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 in materia di rotazione “ordinaria” del personale dispone in punto “Programmazione della rotazione e PTPCT”:
“Per l'attuazione della misura è necessario […] che l'amministrazione nel proprio
PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata pagina 11 di 38 programmazione della rotazione. Tali contenuti sono mirati ad evitare che la rotazione
sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o
effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di
fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione.
a) Criteri della rotazione e informativa sindacale
Il PTPCT deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio: a) quello dell'individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;
b) la fissazione della
periodicità della rotazione;
c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o
territoriale….
b) Atti organizzativi per la disciplina della rotazione
Se è necessario che il PTPCT di ogni amministrazione contenga i criteri di rotazione, lo
stesso, invece, può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi. A
tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri
provvedimenti di carattere generale già adottati. Il PTPCT è necessario chiarisca
sempre qual è l'atto a cui si rinvia.
Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, il PTPCT potrà rinviare alla disciplina più specifica quale la “direttiva incarichi” o atti equivalenti.
c) Programmazione pluriennale della rotazione
È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in
considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che sono state
individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli uffici maggiormente esposti
a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il processo di rotazione e di
stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della corruzione. La
programmazione della rotazione richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma
pagina 12 di 38 anche e soprattutto il forte coinvolgimento di tutti i dirigenti e dei referenti del RPCT, se presenti all'interno della struttura”.
In punto “Rotazione del personale dirigenziale” dispone:
“Per quanto riguarda i dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata
e sia prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo,
contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari
e oggettivi”.
d)
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla
PAT (PTPCT) per il triennio 2021-2023 così dispone all'art. 21:
“Modalità di attuazione della misura della rotazione ordinaria
1. Per l'attuazione della misura della rotazione ordinaria vengono indicati i seguenti
criteri generali:
1) Strumenti.
Il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, sentito il RPCT, con il
coinvolgimento di tutti i Dirigenti e dei Referenti, provvede alla redazione, per la
successiva approvazione da parte dell'organo politico, di un atto organizzativo di durata
quinquennale avente ad oggetto la programmazione della rotazione ordinaria di
dirigenti e direttori, nonché ulteriori indicazioni generali per la rotazione del restante
personale…
2) Ambito soggettivo.
… Per quanto riguarda i dirigenti e i direttori, l'atto organizzativo redatto dal
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, sentito il RPCT ed approvato
dalla Giunta Provinciale prevede una periodicità nella rotazione:
pagina 13 di 38 - di cinque anni di permanenza nel medesimo incarico per le strutture a maggior rischio
di corruzione;
- di 10 anni di permanenza nel medesimo incarico per le altre strutture.
Gli incarichi di dirigente e direttore possono, tuttavia, essere rinnovati fino ad un
massimo di dieci anni per le strutture con elevato rischio di corruzione e di venti anni
per le rimanenti strutture, previa valutazione, da parte del Dipartimento organizzazione,
personale e affari generali sentito il RPCT, dell'insussistenza in concreto del rischio
corruttivo della struttura, sulla base dell'esame delle eventuali segnalazioni di illecito
pervenute, degli eventuali procedimenti pendenti a carico della struttura o del personale
della struttura davanti alla giurisdizione civile, penale, contabile, amministrativa, dai
quali emergano profili di mala gestione o concreti rischi corruttivi. Ai fini di tale
valutazione si terrà altresì conto delle concrete misure adottate al fine di prevenire i
rischi corruttivi…
La rotazione ordinaria, di regola, avviene alla scadenza dell'incarico dirigenziale o direttivo”.
e)
L'Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021-2026, adottato con deliberazione, adottata dalla Giunta provinciale di
Trento in data 25 giugno 2021, sub n. 1046 (doc. 14 fasc. ric.), dispone, all'art. 3,
quanto ai presupposti e alle modalità della rotazione:
“1. … È soggetto a rotazione il personale con qualifica di dirigente e direttore che nel
quinquennio 2021-2026, alla scadenza dell'incarico, abbia maturato cinque anni di
permanenza nello stesso incarico nelle strutture a maggior rischio corruttivo o dieci
anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture, come previsto dal Piano
pagina 14 di 38 anticorruzione. La rotazione ordinaria, di regola, avviene alla scadenza dell'incarico
dirigenziale o direttivo.
2. Rimane ferma la possibilità, prevista dall'articolo 21, comma 1, numero 2), terzo
capoverso, del piano anticorruzione e quando ricorrano le condizioni ivi previste, di
rinnovare gli incarichi che rientrano nei presupposti per la rotazione, fino ad un
massimo di dieci anni per le strutture a maggior rischio corruttivo e di venti anni per le
rimanenti strutture, previa valutazione del dirigente generale del Dipartimento organizzazione personale e affari generali, sentito il RCPT….
4. Entro il periodo 2021-2026 è in ogni caso possibile la rotazione prima della scadenza
formale dell'incarico di dirigente e direttore qualora la permanenza nel medesimo
incarico, valutata ai sensi del comma cinque, comporti il superamento del periodo di
dieci anni per le strutture a maggior rischio o di venti anni per le alte strutture, periodo
oltre il quale la permanenza l'incarico non è più ammessa ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, numero 2) del Piano corruzione. In caso di rotazione prima della formale scadenza dell'incarico si applicano, rispettivamente per i dirigenti e per i direttori,
articolo 24, comma 5 e l'articolo 33, comma 3 della legge provinciale n. 7 del 1997….
6. La misura della rotazione ordinaria può non essere applicata nei seguenti casi, nei quali si applicano, comunque, le misure alternative previste dall'articolo 21, comma 5) del Piano e indicate nell'articolo 5 del presente Atto organizzativo: …
- azione di cessazione dal servizio per maturato diritto a pensione entro i due anni
successivi alla data di perfezionamento del periodo massimo di permanenza nell'incarico”.
Lo stesso Atto organizzativo, all'art. 4, prevede, in riferimento al “Cronoprogramma delle rotazioni”:
pagina 15 di 38 “1. Ferma restando la programmazione quinquennale, il Dipartimento organizzazione,
personale e affari generali invia al RPCT, entro il mese di gennaio di ogni anno, il crono
programma aggiornato delle rotazioni da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno
successivo con l'indicazione, per ogni posizione, della scadenza formale dell'incarico
dirigenziale o di direttore, nonché del periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni valutato secondo quanto previsto dall'articolo 21, punto 2) del PTPCT e del punto 5 dell'articolo 3 questo Atto organizzativo e della tempistica prevista per la
rotazione.
2. La misura della rotazione è attuata entro il periodo massimo di sei mesi dalla
maturazione del presupposto per la rotazione… ”.
§3. i presupposti previsti per l'esercizio del potere di rotazione ordinaria dei
dirigenti e l'interesse tutelato dalle norme
a)
La rotazione cd. ordinaria - che si estrinseca attraverso l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di un potere unilaterale che determina la cessazione di un incarico precedentemente ricoperto dal destinatario dell'atto e l'attribuzione di uno nuovo - è strumento diretto a realizzare l'interesse pubblico individuato nell'intestazione della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed evidenziato nel Piano
Nazionale Anticorruzione, che ne dà attuazione, quale “esigenz[a] di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Si tratta, dunque, di un potere che, sebbene si estrinsechi nella sua fase finale nell'adozione di un atto di natura negoziale di gestione del rapporto di lavoro, è
funzionale ad assicurare la piena attuazione ai principi di rilievo costituzionale di pagina 16 di 38 imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost..
Appare evidente, infatti, come il fenomeno corruttivo costituisca un ostacolo alla gestione della cosa pubblica in maniera imparziale, ossia equidistante e scevro da favoritismi e condizionamenti, e in ossequio al principio del buon andamento, rappresentato dalla corretta realizzazione dell'interesse pubblico, cui l'azione amministrativa è preordinata.
Atteso che la rotazione ordinaria si realizza attraverso l'esercizio di un potere unilaterale da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, si pone il rischio, che è stato evidenziato in maniera espressa nell'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, per cui la rotazione “possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale
alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto che lo stesso possa essere utilizzata quale strumento volto a condizionare l'agire del dirigente amministrativo rispetto alle azioni future o a reagire in relazione a condotte già poste in essere dal medesimo dirigente.
Proprio al fine di scongiurare tale eventualità, la legge impone la procedimentalizzazione dell'esercizio di tale potere attraverso l'individuazione, da parte delle amministrazioni, di criteri per l'attuazione della rotazione e lo sviluppo di un'adeguata programmazione su base pluriennale della stessa.
In tal senso, in punto “Rotazione del personale dirigenziale”, l'Allegato 2 al Piano
Nazionale Anticorruzione del 2019 dispone, in particolare, che ““Per quanto riguarda i
dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi”.
Ciò consente, si rileva nello stesso Allegato, “di rendere trasparente il processo di rotazione”. pagina 17 di 38 L'art. 1, co. 4, lett. e) L. 190/2012 demanda all'ANAC la definizione dei “criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2019 adottato dall' – il quale, come CP_5
prescrive espressamente l'art. 1 co.2bis L. 190/2012, “costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni tenute all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione” – prevede, con riferimento all'attività di programmazione della cd. rotazione ordinaria, che: “Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che
misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura”.
Viene, dunque, richiesto alle amministrazioni di predeterminare all'interno dei propri
Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza:
a) le modalità di ricorso al potere di rotazione;
b) la quantità del ricorso a tale misura, con la possibilità di specificare ulteriormente nell'ambito di atti di natura organizzativa, cui il Piano deve espressamente rinviare, il ricorso a tali misure.
Più nel dettaglio, viene evidenziata la necessità che nell'ambito dell'attività di programmazione della rotazione vengano individuati:
- “gli uffici da sottoporre a rotazione”;
- la “periodicità con la quale si intende attuare la misura”;
- le “caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale”.1 1 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ““[…] l'Autorità ha registrato, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, alcuni profili critici. Da un lato si è rilevata la mancanza nei PTPCT di un'adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa (individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè̀ se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale), nonché la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione”. pagina 18 di 38 L'importanza della programmazione della rotazione è espressamente evidenziata all'interno dell'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, dedicato proprio alla
“Programmazione della rotazione e PTPCT”, nel quale si evidenzia che “è necessario
[…] che l'amministrazione nel proprio PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di
disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione”.
L'Allegato sottolinea espressamente la necessità di “evitare che la rotazione sia
impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o
effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Quanto all'individuazione dei criteri della rotazione, così stabilisce:
“Il PTPCT deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio:
a) quello dell'individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;
b) la fissazione della periodicità della rotazione;
c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale”.
E ancora: “È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale,
tenendo in considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che
sono state individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli uffici
maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il
processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della
corruzione”.
Le indicazioni, fornite alle amministrazioni nell'ambito del Piano Nazionale
Anticorruzione e nell'Allegato 2 a tale Piano, sono chiare nell'evidenziare l'importanza della programmazione su base pluriennale della cd. rotazione ordinaria, al fine di rendere la stessa trasparente e rispondente in via esclusiva alla soddisfazione dell'interesse di pagina 19 di 38 prevenzione della corruzione che la norma di legge intende tutelare. Vanno, dunque,
ravvisati due momenti distinti:
I)
in primis, la programmazione della rotazione sulla base dei criteri individuati nel PTPCT,
volta a identificare gli uffici da sottoporre a rotazione, la periodicità della rotazione e le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale;
II)
successivamente, l'atto di esercizio del potere unilaterale posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro nei confronti del soggetto destinatario, che si configura quale attuazione di quanto programmato.
L'atto di programmazione a monte ha, dunque, la funzione di assicurare il corretto esercizio del potere esercitato a valle, attraverso un negozio idoneo a incidere in via unilaterale sul rapporto di lavoro intercorrente tra l'amministrazione e il dirigente destinatario.
b)
In attuazione delle norme richiamate, con delibera n. 492 del 26 marzo 2021, la Giunta
provinciale ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, il quale, all'art. 21, individua i criteri generali per la rotazione ordinaria dei dirigenti, demandando a un successivo “atto organizzativo di durata quinquennale” la “programmazione della rotazione ordinaria di dirigenti e
direttori, nonché ulteriori indicazioni generali per la rotazione del restante personale”.
La norma dispone che l'atto organizzativo approvato dalla Giunta Provinciale preveda una periodicità nella rotazione di:
- di cinque anni di permanenza nel medesimo incarico per le strutture a maggior rischio di corruzione;
pagina 20 di 38 - di dieci anni di permanenza nel medesimo incarico per le altre strutture.
È, tuttavia, riconosciuta la possibilità che gli incarichi di dirigenti e direttori possano essere rinnovati fino ad un massimo di dieci anni per le strutture con elevato rischio di corruzione e di venti anni per le rimanenti strutture, previa valutazione, da parte del
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, sentito il RPCT, in ordine all'insussistenza in concreto del rischio corruttivo della struttura, sulla base di alcuni indici individuati dalla norma (quali la sussistenza di eventuali segnalazioni di illecito pervenute, eventuali procedimenti pendenti a carico della struttura o del personale della struttura davanti alla giurisdizione civile, penale, contabile, amministrativa, dai quali emergano profili di mala gestione o concreti rischi corruttivi).
La norma dispone che la rotazione ordinaria avvenga, di regola, alla scadenza dell'incarico dirigenziale o direttivo.
c)
Con deliberazione del 25 giugno 2021, n. 1046 (doc. 14 fasc. ric.), la Giunta provinciale,
in ossequio alle prescrizioni contenute nel PTPCT, ha adottato L'Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021-2026, il quale,
quanto ai presupposti e alle modalità della rotazione, all'art. 3, assoggetta a rotazione per il quinquennio 2021-2026 i dirigenti e direttori secondo i seguenti criteri:
1) maturazione alla scadenza dell'incarico di
- cinque anni di permanenza nello stesso incarico nelle strutture a maggior rischio corruttivo;
- dieci anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture;
2) assoggettamento a rotazione di regola alla scadenza dell'incarico dirigenziale o direttivo;
pagina 21 di 38 3) possibilità di rinnovo fino ad un massimo di dieci anni per le strutture con elevato rischio di corruzione e di venti anni per le rimanenti strutture, qualora venga ravvisata dall'amministrazione l'insussistenza in concreto del rischio corruttivo della struttura.
Riconosce, inoltre, la possibilità che la rotazione avvenga prima della scadenza formale dell'incarico qualora la permanenza nel medesimo incarico comporti il superamento del periodo di dieci anni per le strutture a maggior rischio o di venti anni per le alte strutture.
Tra i casi eccezionali, nei quali può non essere adottata la misura della rotazione ordinaria, la norma include l'ipotesi in cui sia prevista la cessazione dal servizio del dirigente per maturato diritto alla pensione entro i due anni successivi alla data di perfezionamento del periodo massimo di permanenza nell'incarico.
L'art. 4 demanda all'amministrazione il compito di definire, con un ulteriore atto denominato cronoprogramma, l'individuazione dei soggetti che saranno concretamente interessati, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, alla misura di rotazione ordinaria.
Per ogni posizione considerata il cronoprogramma dovrà riportare:
a) la scadenza formale dell'incarico dirigenziale o di direttore;
b) il periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni;
c) la tempistica prevista per la rotazione.
La norma prescrive che la rotazione sia attuata entro il periodo massimo di sei mesi dalla maturazione del presupposto per la rotazione.
§ 4. i presupposti individuati nell'atto di revoca dell'incarico di dirigente del
Servizio Polizia Amministrativa provinciale
pagina 22 di 38 Con deliberazione n. 1708 del 23.9.2022, n. 1708 (doc. 1 fasc. ric.) la Giunta provinciale ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca dall'incarico di dirigente del Servizio
Polizia Amministrativa provinciale, conferendo contestualmente allo stesso, con decorrenza dal 27 settembre 2022, l'incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del Dipartimento
istruzione e cultura.
Come emerge dal testo della deliberazione n. 17082022, già richiamato sub §1, i presupposti, sui quali la Giunta provinciale fonda la misura di rotazione ordinaria adottata nei confronti del ricorrente, sono i seguenti:
a) l'individuazione del ricorrente nel cronoprogramma quale dirigente soggetto a rotazione;
b) lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia amministrativa complessivamente per oltre 28 anni dall'1.3.1994 al 5.5.2022;
c) l'inapplicabilità della facoltà di rinviare la rotazione ordinaria laddove manchi non più di due anni al previsto pensionamento “alla luce della particolare ampiezza del su indicato
periodo effettivo di svolgimento delle funzioni con conseguente intensificarsi dei rischi che la
suddetta normativa tende a contenere”.
ad a)
L'atto di rotazione ordinaria, adottato dalla Giunta provinciale nei confronti del ricorrente, è stato assunto, secondo quanto riportato nella motivazione della deliberazione n. 17082022, in attuazione del cronoprogramma sub doc. 15 fasc. ric. e doc. 7 fasc. conv..
Correttamente la Giunta cita il cronoprogramma, quale atto presupposto all'esercizio del potere di rotazione ordinaria, così come è stabilito nell'Atto organizzativo adottato dall'ente con deliberazione del 25 giugno 2021, n. 1046 (doc. 14 fasc. ric.) in attuazione pagina 23 di 38 del PTPCT, e al quale è demandato il compito di individuare i soggetti che saranno concretamente interessati dalla rotazione.
Secondo le prescrizioni contenute nell'Atto organizzativo del 25 giugno 2021 - che appaiono pienamente in linea con le indicazioni fornite dall' nel Piano Nazionale CP_5
Anticorruzione 2019 e nell'Allegato 2 al Piano - il cronoprogramma deve contenere, per ogni soggetto individuato come destinatario della misura di rotazione ordinaria,
l'indicazione in ordine:
a) alla scadenza formale dell'incarico dirigenziale o di direttore;
b) al periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni;
c) alla tempistica prevista per la rotazione.
Il primo elemento assume rilievo atteso che, ai sensi del PTPCT, “la rotazione ordinaria di regola avviene alla scadenza dell'incarico di dirigente o direttore”;
il secondo, in quanto la durata complessiva di permanenza nel medesimo incarico costituisce presupposto per l'esercizio del potere di rotazione;
il terzo rappresenta l'elemento identificato dal Piano Nazionale Anticorruzione quale garanzia essenziale per assicurare l'esercizio “trasparente” del potere di rotazione al fine di evitare che la rotazione “possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non
funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Orbene, nel caso di specie il cronoprogramma, allegato sub doc. 15 ric., è costituito da una tabella intitolata “Dirigenti che nel quinquennio 2021/2026 matura 5 o 10 anni di incarico”, la quale riporta:
- i nominativi dei dirigenti;
- l'indicazione del Dipartimento di attuale assegnazione;
pagina 24 di 38 - il periodo in cui hanno ricoperto l'incarico presso le strutture prese in considerazione con l'indicazione del termine previsto per l'incarico;
- l'anno in cui è previsto il pensionamento;
- un'eventuale nota recante “no rotazione”.
Il nominativo del ricorrente compare in tabella con l'indicazione di attuale assegnazione presso il Dipartimento artigianato, con ruolo di dirigente del Servizio polizia amministrativa provinciale dal 6/7/2009 con termine previsto per il 5/7/2025.
Viene riportato in nota l'anno di presunto pensionamento nel 2024.
Non viene riportata alcuna dicitura “no rotazione”.
Parte convenuta rileva nel proprio atto introduttivo (pag. 8) che “il nome del dott.
viene in realtà contemplato dal cronoprogramma…; nell'ambito della tabella Pt_1
del cronoprogramma, è chiaramente riportata la precisazione “no rotazione” in
corrispondenza del nominativo del personale dirigenziale per il quale il Dipartimento
organizzazione, personale e affari generali escludeva che si procedesse alla rotazione in
considerazione della prossimità del pensionamento;
questa espressa esclusione manca
invece in corrispondenza del nome del dott. per il quale non risultava pertanto Pt_1
espressamente proposta la disapplicazione della rotazione”.
Secondo la ricostruzione fornita da parte convenuta il ricorrente era stato individuato nell'ambito del cronoprogramma quale dirigente destinatario della rotazione.
Occorre, tuttavia, stabilire se il cronoprogramma, che costituisce l'atto presupposto per l'esercizio del potere di rotazione nei confronti del singolo lavoratore, possieda i requisiti sopra individuati.
Si rileva che, in conformità a quanto previsto nell'Atto organizzativo del 25 giugno 2021,
il cronoprogramma contiene sì le indicazioni della scadenza formale dell'incarico pagina 25 di 38 dirigenziale o di direttore e del periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni,
mentre, nulla specifica con riferimento alla tempistica prevista per la rotazione.
Come è stato evidenziato, tale indicazione costituisce un elemento essenziale del cronoprogramma in quanto funzionale al controllo in ordine al corretto esercizio del potere da parte dell'amministrazione.
La programmazione della rotazione deve, dunque, riportare, se non la data entro la quale il potere deve essere esercitato, quantomeno l'indicazione di un intervallo temporale sufficientemente circoscritto in modo da prevedere in largo anticipo, rispetto al momento di adozione del relativo atto, quando il potere di rotazione sarà esercitato, così da tutelare il dirigente destinatario dell'atto dall'utilizzo del potere per finalità estranee allo scopo di prevenzione del fenomeno corruttivo.
Come si è già evidenziato, lo stesso art. 4 dell'Atto organizzativo della
[...]
dispone che al cronoprogramma sia data attuazione entro il mese di Controparte_1
gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione e prescrive che nell'atto venga individuata la “tempistica prevista per la rotazione”.2
Non può, dunque, ritenersi sufficiente che il cronoprogramma riporti i nominativi dei dirigenti che nel quinquennio 2021/2026 maturano i 5 o 10 anni di incarico previsti quale presupposto per la rotazione.
pagina 26 di 38 Appare necessario, al contrario, che il cronoprogramma contenga l'indicazione di una data o di un intervallo temporale previsto per la rotazione dei dirigenti che maturino tale requisito.
In questo senso non appare per nulla persuasivo l'assunto, svolto dall'ente convenuto in memoria di costituzione (pag. 8), secondo cui: “In ogni caso, occorre considerare che il
cronoprogramma avrebbe dovuto costituire, nel 2021, un mero atto istruttorio rispetto
alla successiva assunzione del provvedimento di conferma ovvero del provvedimento di revoca per rotazione dell'incarico dirigenziale da parte dell'organo competente (la giunta provinciale), in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, dell'allegato
alla deliberazione 1046/2021 (doc. 4 fasc. conv.). Consegue che l'assunzione, da parte dell'organo competente a decidere, di una valutazione diversa da quella proposta in
sede istruttoria non può in ogni caso costituire un vizio di legittimità del provvedimento bensì l'espressione di una valutazione discrezionale rimessa all'organo competente a provvedere”.
Appare evidente che, se così fosse, verrebbe meno quella duplice fase che vede, a monte,
la predisposizione di un programma di rotazione elaborato sulla base dei criteri definiti all'interno del PTPCT e degli eventuali ulteriori atti organizzativi, e, a valle, l'effettivo e concreto esercizio del potere nei confronti del destinatario.
Qualora l'amministrazione potesse discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate al fine della predisposizione dell'atto a monte, un lavoratore potrebbe vedersi destinatario dell'esercizio del potere unilaterale di rotazione senza alcun limite e in ogni tempo, con evidente vanificazione delle garanzie volte ad assicurare il corretto esercizio del potere.
La difesa dell'ente convenuto richiama l'art. 3 co.4 dell'Atto organizzativo, ma trascura il più volte menzionato art. 4 co.1, il quale dispone che il “cronoprogramma delle pagina 27 di 38 rotazioni”, da redigere a cura del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, deve contenere “per ogni posizione” l'indicazione, tra l'altro, della “tempistica prevista per ogni rotazione”.
In definitiva, nel caso di specie appare evidente che l'esercizio del potere di rotazione nei confronti del ricorrente è avvenuto in maniera illegittima, stante il difetto del necessario presupposto costituito da un cronoprogramma contenente l'indicazione di una data o di un intervallo temporale previsto per la rotazione dei dirigenti.
a b)
La motivazione dell'atto che dispone la rotazione ordinaria del ricorrente riporta, quale presupposto della misura adottata, la durata dell'incarico da lui ricoperto in qualità di dirigente del Servizio polizia amministrativa.
Viene richiamato il periodo preso in considerazione nel cronoprogramma, ossia a partire dal 6 luglio 2009 con pensionamento previsto nel mese di agosto 2024, e, ad integrazione di questo, si individuano ulteriori periodi, che emergerebbero dal foglio matricola, nei quali il ricorrente avrebbe svolto in concreto attività direttive nelle strutture preposte all'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, arrivando a conteggiare un periodo di 28 anni di esercizio delle funzioni, compreso tra il 1/3/1994 e il 5/5/2022.
Parte convenuta nel proprio atto introduttivo precisa (pag. 8): “Per quanto riguarda il dott. all'atto dell'assunzione della deliberazione della Giunta provinciale Pt_1
1708/2022, è stato tenuto conto delle effettive mansioni svolte;
dunque, se il cronoprogramma aveva assunto quale dies a quo dell'esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa la data del 6 luglio 2009 di preposizione al Servizio polizia amministrativa, all'atto della riassegnazione dell'incarico di dirigente del Servizio
polizia amministrativa, dovendosi tenere conto delle effettive mansioni svolte dal dott. pagina 28 di 38 questa data doveva essere anticipata al 1 marzo 1994, momento iniziale di Pt_1
effettivo esercizio delle funzioni di polizia amministrativa. Risulta pertanto evidente che
il dott. aveva superato il periodo massimo di permanenza nel medesimo Pt_1
incarico di 20 anni”.
Invoca l'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 3, co. 4 dell'Atto
organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio
2021-2026 (doc. 14 fasc. ric. e doc. 4 fasc. conv.).
Tuttavia per le stesse ragioni sopra esposte - concernenti la garanzia in ordine al corretto esercizio del potere di rotazione sotteso al meccanismo della predisposizione di un programma volto a predeterminare i futuri atti di esercizio del potere di rotazione adottati nei confronti del singolo destinatario – si ritiene fosse precluso alla Giunta provinciale effettuare, in sede di concreto esercizio del potere unilaterale di rotazione, accertamenti e valutazioni differenti rispetto a quelle riportate nell'atto presupposto di cronoprogrammazione della rotazione.
Diversamente, la programmazione effettuata dall''amministrazione (che comporta accertamenti di fatti e valutazioni di opportunità) diverrebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta al momento del concreto esercizio del potere di rotazione, con la conseguenza che la Giunta provinciale potrebbe in qualsiasi momento rideterminare le proprie decisioni assumendo a fondamento fatti o valutazioni del tutto nuove,
svincolandosi dai limiti posti al potere, con evidente elusione delle garanzie ad esse sottese.
Nessun rilievo può, quindi, assumere il richiamo contenuto a pag. 8 dell'atto introduttivo di parte convenuta alla nota posta a piè di pagina del cronoprogramma (doc. 15 fasc. ric.
e doc. 7 fasc. conv.) che recita “trattasi di bozza, i dati vanno verificati nel dettaglio valutando le effettive mansioni svolte (declaratorie delle strutture)”, quanto meno nella pagina 29 di 38 misura in cui è precluso alla Giunta provinciale effettuare detta verifica al momento dell'adozione dell'atto negoziale di rotazione.
L'eventuale emersione di fatti non considerati nel cronoprogramma può certamente costituire oggetto di accertamento e valutazione da parte dell'amministrazione, ma deve necessariamente tradursi in una modifica dell'atto di programmazione, non potendo essere considerati per la prima volta quali presupposti da porre a fondamento dell'atto di rotazione adottato nei confronti del destinatario.
Nel caso di specie, la considerazione di ulteriori periodi, rispetto a quelli considerati nel cronoprogramma, in cui il ricorrente avrebbe esercitato le funzioni di polizia amministrativa, ha portato l'amministrazione, a ritenere maturato il requisito della permanenza dell'incarico oltre il limite di 20 anni, requisito che, al contrario, non risultava perfezionato prendendo in considerazione i periodi considerati nel cronoprogramma.
E' la stessa amministrazione convenuta che nel proprio atto introduttivo (pag. 6) espone:
“… al momento della reintegrazione del dott. nell'incarico di dirigente del Pt_1
Servizio polizia amministrativa, è stata rilevata la preposizione dello stesso alle
medesime funzioni di polizia amministrativa anteriormente alla data indicata nel cronoprogramma (6.7.2009) precisamente, senza soluzione di continuità, dall'1/3/1994,
e quindi non già da circa 13 anni ma ben da 28 anni;
pertanto, considerato il
superamento del limite massimo di 20 anni, si è provveduto tempestivamente alla rotazione del medesimo.”
Si tratta, evidentemente, di una modalità di esercizio del potere posta in essere in evidente contrasto con i limiti individuati dall' nel Piano Nazionale CP_5
Anticorruzione e recepiti dalla stessa convenuta nel proprio PTPCT e nell'Atto
pagina 30 di 38 organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio
2021-2026, adottato con deliberazione n. 1046/2021.
a c)
Nella motivazione dell'atto di rotazione adottato nei confronti del ricorrente l'amministrazione ha ritenuto “non ulteriormente rinviabile l'applicazione della
rotazione ordinaria nei confronti del dott. Si valuta infatti non praticabile Pt_1
l'opzione di non procedere alla rotazione in esercizio della suddetta facoltà
eccezionalmente prevista dalle suddette disposizioni laddove manchino non più di due anni al previsto pensionamento con contestuale adozione delle cd. “misure
compensative. Ciò alla luce della particolare ampiezza del su indicato periodo effettivo
di svolgimento delle funzioni con conseguente intensificarsi dei rischi che la suddetta normativa tende a contenere” (doc. 1 fasc. ric.).
Ai sensi dell'art. 3 co. 6 dell'Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021-2026 (doc. 14 fasc. ric.) “La misura della rotazione
ordinaria può non essere applicata nei seguenti casi, nei quali si applicano, comunque, le misure alternative previste dall'articolo 21, comma 5) del Piano e indicate nell'articolo 5 del presente Atto organizzativo:…
- azione di cessazione dal servizio per maturato diritto a pensione entro i due anni successivi
alla data di perfezionamento del periodo massimo di permanenza nell'incarico”.
Stante l'utilizzo della locuzione “può non essere applicata”, si deve ritenere che la disposizione attribuisca all'amministrazione un potere avente natura discrezionale,
comportante un'attività valutativa che implica la ponderazione dei diversi interessi in gioco: quello anticorruttivo e quello ad un'efficiente organizzazione dell'attività pubblica che potrebbe essere meglio perseguita consentendo al dirigente di terminare il proprio pagina 31 di 38 incarico con l'imminente pensionamento, in luogo di dare attuazione alla misura di rotazione nella fase terminale del rapporto di lavoro.
Si tratta, tuttavia, ancora una volta, di un'attività di tipo valutativo che l'amministrazione
è tenuta a compiere in sede di programmazione della rotazione, non già all'atto dell'adozione del negozio di rotazione posto in essere nei confronti del lavoratore.
Nel caso di specie, contravvenendo ai limiti posti all'esercizio del potere di rotazione, la
Giunta provinciale, non solo ha effettuato tale valutazione al momento dell'adozione dell'atto di rotazione del ricorrente, ma lo ha fatto ritenendo decisivi fatti (28 anni di svolgimento dell'incarico da parte del ricorrente) presi in considerazione per la prima volta in sede di adozione del negozio.
- - -
L'analisi potrebbe fermarsi qui.
Tuttavia appare rilevante considerare il contesto nel quale la deliberazione n. 1708/2022,
oggetto del presente giudizio, è stata assunta.
Precedentemente alla vicenda di cui è causa, con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 976 dd. 31.5.2022, al ricorrente era stato revocato l'incarico di dirigente del Servizio
polizia amministrativa provinciale, deducendo una serie di violazioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Con ordinanza cautelare del 22.8.2022, il tribunale di Trento, accertata l'illegittimità della revoca dell'incarico, ordinava alla di riattribuire al Controparte_1
ricorrente l'incarico di dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale fino al
6.7.2025 e, comunque, di reintegrarlo nelle funzioni afferenti detto incarico (doc. 6 fasc.
ric.).
A seguito di ciò, con due deliberazioni successive, adottate dalla Giunta provinciale nel medesimo contesto temporale (nello stesso giorno, in data 23.9.2022), l'amministrazione pagina 32 di 38 provvedeva, dapprima, a riassegnare al ricorrente l'incarico di dirigente del Servizio
Polizia Ammnistrativa provinciale, così come ordinato in sede giudiziale (doc. 10 fasc.
ric.), e immediatamente dopo a revocare l'incarico appena conferito e a assegnare al ricorrente quello di dirigente della neo-costituita (anch'essa con deliberazione della
Giunta Provinciale, adotta sempre in data 23.9.2022, sub n. 1711) Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del
Dipartimento istruzione e cultura.
L'amministrazione dava, quindi, attuazione all'ordinanza del Tribunale, riassegnando al dirigente l'incarico revocato in modo (ritenuto in sede giudiziale) illegittimo.
Tuttavia, con una deliberazione contestuale, provvedeva all'immediata revoca,
assegnandolo a diversa Unità, appena costituita.
In questo modo la Giunta provinciale ha conseguito il medesimo risultato che in precedenza aveva realizzato in modo illegittimo (come ritenuto in sede giudiziale), vale a dire la rimozione del ricorrente dalla dirigenza del Servizio polizia amministrativa provinciale.
Alla luce delle statuizioni contenute nella presente ordinanza, questo risultato rappresenta il frutto di una scorretta applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di rotazione dei dirigenti pubblici.
Nel contesto appena delineato il cattivo esercizio di quel potere non può ritenersi integrare una mera irregolarità, atteso che la violazione ha riguardato proprio la prescrizione volta a imporre che la rotazione sia precedentemente oggetto di programmazione, allo scopo di scongiurare quell'utilizzo distorto del potere – inteso come utilizzo “in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione” (rischio che è stato evidenziato dall' CP_5
nell'ambito dell'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione) – che nel caso di specie pagina 33 di 38 è consistito nel rimuovere il ricorrente dalla direzione del Servizio di polizia amministrativa provinciale in reazione a sue condotte legittime, ma sgradite alla Giunta
provinciale.
§5. conclusioni in ordine alle domande di parte ricorrente volte ad accertare
l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della
[...]
in data 23.9.2022 sub n. 1708 e a condannare la Controparte_1
a reintegrare il ricorrente Controparte_1 Pt_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
[...]
Provinciale.
In definitiva – alla luce delle statuizioni che precedono, le quali hanno evidenziato che la
Giunta provinciale di , mediante la deliberazione n. 1708/2022, ha fatto scorretta CP_1
applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di rotazione dei dirigenti pubblici – appaiono fondate e meritano, quindi accoglimento, le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della in data 23.9.2022 sub n. 1708 e di Controparte_1
conseguenza a condannare la a reintegrare il Controparte_1
ricorrente nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Parte_1
Amministrativa Provinciale.
§6. in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone domanda volta a condannare la Parte_1 [...]
al risarcimento del “danno morale” a lui assertamente Controparte_1
derivato dalla deliberazione adottata dalla Giunta della PROVINCIA CP_1
pagina 34 di 38 in data 23.9.2022 sub n. 1708, che chiede sia “da quantificarsi in via CP_1
forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”.
La domanda non è fondata.
Infatti il ricorrente non ha assolto l'onere, pacificamente a suo Parte_1
carico (ex plurimis Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. S.U. 24.3.2006, n. 6572; Cass.
18.7.2019, n. 19434;), di allegare e provare circostanze da cui sia possibile inferire la sussistenza dei danni di cui pretende il risarcimento.
Infatti, in proposito, il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche (“Si consideri come il dott. negli ultimi mesi sia stato trasferito tra diversi servizi, prima presso il Pt_1
Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del
Dipartimento medesimo (deliberazione 976 dd. 31.05.2022 sub doc. 4) dovendo peraltro frequentare un apposito corso di formazione ed oggi si trova nuovamente trasferito presso il Dipartimento Cultura. Pare quindi evidente la lesione della dignità
personale e professionale dell'odierno ricorrente il quale, considerata la brillante carriera svolta presso la PAT, a meno di due anni dalla pensione, si trova trasferito in pochi mesi a più Servizi con mansioni diverse, costretto ad affrontare nuovi percorsi di formazione, con tutto ciò che questo comporta sia in termini di impegno che di dignità
personale, dovendo confrontarsi anche con diversi Uffici e personale ed essendo costretto ad investire energie anche per instaurare nuovi rapporti con i Colleghi”)3, 3 Il ricorrente allega, altresì, che: “La pesante situazione professionale che sta vivendo il dott. Pt_1 inoltre, lo sta fortemente provando anche nel fisico. Il ricorrente infatti risulta affetto da patologie cardiache le quali si stanno aggravando a causa del forte stress a cui lo stesso risulta sottoposto a causa delle vicissitudini lavorative che sta vivendo (si producono certificati medici sub doc. 17)”; si tratta però di circostanze non conferenti alla domanda risarcitoria proposta, la quale riguarda esclusivamente il “danno morale”. pagina 35 di 38 peraltro svolte non già a sostegno della pretesa risarcitoria, ma per affermare la ricorrenza del presupposto cautelare rappresentato dal periculum in mora.
Tale mancanza non può essere sopperita invocando il potere di valutazione equitativa del danno che l'art. 1226 cod.civ. attribuisce al giudice;
infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 15.3.2024, n. 7072; Cass. 14.3.2024,
n. 6957; 0 Cass. 17.11.2020, n. 26051; Cass. 30.7.2020, n. 16344; Cass. 22.2.2018, n.
4310;) il giudice può esercitare tale potere solo ai fini della quantificazione di danni, la cui esistenza sia certa nella sua consistenza ontologica.
La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell' an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta,
e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né
può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno.
§7. in ordine all spese
pagina 36 di 38 Stante la soccombenza reciproca e considerato che in sede cautelare il ricorrente ha già percepito la somma di € 4.000,00 (maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2
d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA) a titolo di rifusione delle spese afferenti a quel giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta l'illegittimità, per violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di rotazione dei dirigenti pubblici, della deliberazione adottata dalla Giunta
della in data 23.9.2022 sub n. 1708. Controparte_1
2. Condanna la a reintegrare il ricorrente Controparte_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Parte_1
Provinciale.
3. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente , di condanna della Parte_1
al risarcimento del danno morale a lui Controparte_1
assertamente derivato dalla deliberazione adottata dalla Giunta della PROVINCIA
in data 23.9.2022 sub n. 1708. Controparte_1
4. Ferma restando la statuizione in punto spese adottata nel giudizio cautelare, dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento.
Trento, 9 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 37 di 38 pagina 38 di 38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “1. Ferma restando la programmazione quinquennale, il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali invia al RPCT, entro il mese di gennaio di ogni anno, il crono programma aggiornato delle rotazioni da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo con l'indicazione, per ogni posizione, della scadenza formale dell'incarico dirigenziale o di direttore, nonché del periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni valutato secondo quanto previsto dall'articolo 21, punto 2) del PTPCT e del punto 5 dell'articolo 3 questo Atto organizzativo e della tempistica prevista per la rotazione. [..]”
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
6.10.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Eccher
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 38 in persona del presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Bernardi, dall'avv. Sabrina Azzolini e dall' avv. Maria Elena Merlino
pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Previo accertamento dell'illegittimità della deliberazione n. 1708dd. 23.09.2022,
disapplicare e/o annullare la citata deliberazione e condannare la Giunta della
all'immediato reintegro del dott. nelle Controparte_1 Pt_1
funzioni di Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale, per tutte le
ragioni esposte in narrativa;
- condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la Controparte_1
al risarcimento del danno morale, anche eventualmente ex art. 2043 cc., subito
[...]
da parte del dott. a seguito dell'illegittimo provvedimento di revoca con Pt_1
contestuale riassegnazione dello stesso presso il Controparte_2
costituito dalla deliberazione n. 1078 dd. 23.09.2022 da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
previo accertamento della infondatezza dei vizi di legittimità dedotti nel ricorso,
respingere integralmente le domande proposte dal Ricorrente di disapplicazione o
annullamento della deliberazione 1708/2022 e di reintegro nelle funzioni di dirigente
del Servizio polizia amministrativa provinciale e di condanna al risarcimento del
danno conseguente;
pagina 2 di 38 spese e compensi di causa integralmente rifusi”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di lavorare alle dipendenze della;
Controparte_1
✓ che, con deliberazione 928 del 3.7.2020, la Giunta provinciale di gli conferiva CP_1
l'incarico di dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale, per cinque anni, a decorrere dal 6.7.2020 (doc. 2 fasc. ric.);
✓ che, con deliberazione n. 976 del 31.5.2022 la Giunta provinciale gli revocava, con effetto dal 6.6.2022, l'incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa provinciale, deducendo una serie di violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e assegnandolo al Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo (doc. 4 fasc. ric.);
✓ che avverso tale deliberazione veniva proposto ricorso cautelare ex art. 700
cod.proc.civ. dd. 24.06.2022 presso il tribunale di Trento – sezione lavoro sub R.G.
266/2022 (doc. 5 fasc. ric.);
✓ che in data 22.08.2022 il tribunale di Trento, in funzione del giudice del lavoro,
emetteva ordinanza cautelare ex art. 669-octies cod.proc.civ., la quale accertava che
“i fatti posti a fondamento della revoca dell'incarico di dirigente del Servizio Polizia
amministrativa provinciale, disposta nei confronti del ricorrente Pt_1
della Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 976 del 31.5.2022,
[...]
pagina 3 di 38 non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi prescritti dall'art. 24 co.5, primo periodo L.P. 3.4.1997, n. 7” e ordinava alla Controparte_1
“di riattribuire al ricorrente l'incarico di
[...] Parte_1
dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale fino al 6.7.2025 e comunque di reintegrarlo nelle funzioni afferenti detto incarico” (doc. 6 fasc. ric.);
✓ che in data 6.9.2022 la presentava reclamo Controparte_1
al Collegio del Tribunale di Trento avverso l'ordinanza cautelare sub R.G. 398/2022
(doc. 8 fasc. ric.);
✓ che in data 14.9.2022 egli depositava istanza ex art.669-duodecies cod.proc.civ.
chiedendo al giudice di stabilire le modalità di attuazione dell'ordinanza emessa in data 22.8.2022 e il giudice fissava l'udienza del 06.10.2022 (doc. 9 fasc. ric.);
✓ che con decreto del 13.10.2022 il tribunale di Trento rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza cautelare;
✓ che, con deliberazione n. 1707 del 23.9.2022 la Giunta provinciale, in esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Trento del 22.8.2022, gli riassegnava l'incarico di dirigente del Servizio Polizia Ammnistrativa provinciale (doc. 10 fasc. ric.);
✓ che con deliberazione della Giunta provinciale del 23.9.2022, n. 1711, recante
“Modifiche all'atto organizzativo della Provincia e determinazioni in ordine a incarichi di direttore, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”, veniva istituita, con decorrenza dal 27.9.2022, l'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del Dipartimento istruzione e cultura (doc. 11 fasc. ric.);
✓ che, con deliberazione n. 1708 del 23.9.2022, n. 1708, recante “Determinazioni in
ordine a incarico di dirigente ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 e della legge pagina 4 di 38 provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.”, la Giunta provinciale disponeva nei confronti del ricorrente la revoca dell'incarico di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
provinciale e gli conferiva l'incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del
Dipartimento istruzione e cultura (doc. 1 fasc. ric.); –
ritenendo che con la deliberazione n. 1708 dd. 23.09.2022 la Giunta provinciale abbia inteso “ottemperare, solo apparentemente, all'ordinanza emessa dal Giudice del lavoro
in data 22.08.2022 mentre, di fatto, nessun adempimento è stato posto in essere da parte
Cont della ,
propone:
1) domanda volta ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta
della in data 23.9.2022 sub n. 1708 e di Controparte_1
conseguenza a condannare la a Controparte_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni di dirigente del Servizio Parte_1
Polizia Amministrativa Provinciale;
2) domanda volta a condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno morale derivato al ricorrente dalla Parte_1
deliberazione adottata dalla Giunta della Controparte_1
in data 23.9.2022 sub n. 1708, “da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
pagina 5 di 38 §2 le ragioni della decisione
§1. la deliberazione della Giunta provinciale n. 1708/2022
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1708 del 23.9.2022, recante
“Determinazioni in ordine a incarico di dirigente ai sensi di quanto previsto dal Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 e della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.” (doc. 1 fasc. ric.) è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca dall'incarico di dirigente del Servizio Polizia
Amministrativa provinciale, conferendo contestualmente allo stesso, con decorrenza dal
27 settembre 2022, l'incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del Dipartimento istruzione e cultura.
Il provvedimento reca motivazione del seguente tenore:
“Con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 22.8.2022 del Tribunale di Trento – Sezione lavoro
provvisoriamente esecutive e fatti salvi gli esiti delle successive fasi e degli ulteriori
gradi di giudizio, si è provveduto a attribuire al dott. già assegnato con Parte_1
delibera della Giunta provinciale n. 976 del 31.5.2022, con decorrenza 6.6.2022, al
, sport e turismo per lo svolgimento di Controparte_3
compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo, l'incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa con decorrenza,
agli effetti giuridici ed economici, dal 6.6.2022.
Il dott. è stato individuato nel citato cronoprogramma quale dirigente soggetto Pt_1
a rotazione in quanto preposto, in qualità di dirigente, al Servizio polizia amministrativa
dal 6 luglio 2009, registrandone il pensionamento previsto nel mese di agosto 2024. pagina 6 di 38 Come da foglio matricola, il dott. ha ricoperto, per quanto qui di rilievo, le Pt_1
seguenti posizioni:
- dall'1.3.1994 sostituto capo dell'Ufficio Polizia Amministrativa;
- dal 15.3.1995 capo ufficio dell' ; Controparte_4
- dall'1.5.1997 direttore dell'Ufficio polizia Amministrativa;
- dal 24.10.2002 sostituto dirigente Servizio Commercio e cooperazione (nel quale dall'1.9.1999 è stato incardinato l'Ufficio polizia amministrativa per l'innanzi
incardinato nel Servizio Affari giuridico-amministrativi: cfr. deliberazione Giunta
provinciale n. 3433 del 20.12.2002);
- dal 17.11.2003 dirigente del Servizio Commercio e cooperazione;
- dal 6.7.2009 dirigente del Servizio polizia amministrativa.
Ne consegue, in applicazione dei precitati criteri che considerano l'attività svolta in
concreto e a integrazione di quanto riportato nel citato cronoprogramma che ha fatto
riferimento alla data di preposizione alla struttura investita esclusivamente delle
funzioni di polizia amministrativa, che il dott. ha svolto attività direttive nelle Pt_1
strutture via via preposte all'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa complessivamente per oltre 28 anni, vale a dire dall'1.3.1994 al 5.5.2022.
Al fine del corretto perseguimento delle finalità contemplate dalla l. n. 190/2012 (come
rappresentato, volte in linea generale a limitare il consolidarsi di situazioni tali da
generare relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione della cosa
pubblica, conseguenti alla permanenza nel tempo dei funzionari nel medesimo ruolo o funzione) si ritiene dunque non ulteriormente rinviabile l'applicazione della rotazione
ordinaria nei confronti del dott. Si valuta infatti non praticabile l'opzione di Pt_1
non procedere alla rotazione in esercizio della suddetta facoltà eccezionalmente prevista
dalle suddette disposizioni laddove manchino non più di due anni al previsto pagina 7 di 38 pensionamento con contestuale adozione delle cd. “misure compensative”. Ciò alla luce
della particolare ampiezza del su indicato periodo effettivo di svolgimento delle funzioni
con conseguente intensificarsi dei rischi che la suddetta normativa tende a contenere.
[..]” (doc. 1 fasc. ric.).
§ 2. il contesto normativo
a)
Con L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni” è stato introdotto l'obbligo di cd. rotazione ordinaria dei dirigenti e funzionari pubblici, quale misura organizzativa di prevenzione della corruzione finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
La ratio sottesa alla norma è ravvisabile nel fatto che l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività̀, servizi,
procedimenti, e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.
L'art. 1 co. 2 dispone:
“La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità
nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la
Commissione… pagina 8 di 38 b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis…”, il quale prevede:
“Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui
al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato
annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini
dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri
soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle
adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione
alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di
corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”; ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. e) l' “definisce criteri per assicurare la rotazione CP_5
dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”;
l'art. 1 co. 8 dispone:
“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della pagina 9 di 38 trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione”.
Il co. 60 dello stesso articolo prevede:
“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
...”.
b)
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, di cui alla delibera adottata dall'ANAC sub n.
1064 del 13 novembre 2019, dispone con riferimento alle misure di rotazione ordinaria:
“Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT [Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza] come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e
il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio
l'attuazione della misura. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione
del personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati dalle
amministrazioni. È comunque necessario che il PTPCT chiarisca sempre qual è l'atto a cui si rinvia. Il compito di vigilare sull'attuazione della misura è del RPCT”.
pagina 10 di 38 Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia, inoltre, le principali criticità riscontrate dall' nell'esercizio dell'attività di vigilanza con riferimento alla predisposizione, CP_5
da parte delle amministrazioni, del PTPCT, contribuendo, in questo modo, all'individuazione dei contenuti che lo stesso deve possedere:
“… l'Autorità ha registrato, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, alcuni profili
critici. Da un lato si è rilevata la mancanza nei PTPCT di un'adeguata
programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa
(individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende
attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di
tipo funzionale o territoriale), nonché la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione”.
Con riferimento allo spazio di autonomia riconosciuto alle amministrazioni in ordine all'attuazione della misura di rotazione ordinaria, il Piano chiarisce:
“Resta fermo che l'attuazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa alla
autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell'organizzazione e degli uffici.
Il rinvio all'autonoma determinazione delle amministrazioni circa le modalità di
attuazione della misura non può tuttavia giustificare la mancata applicazione della
disciplina sulla rotazione ordinaria della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite con il presente PNA”.
c)
L'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 in materia di rotazione “ordinaria” del personale dispone in punto “Programmazione della rotazione e PTPCT”:
“Per l'attuazione della misura è necessario […] che l'amministrazione nel proprio
PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata pagina 11 di 38 programmazione della rotazione. Tali contenuti sono mirati ad evitare che la rotazione
sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o
effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di
fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione.
a) Criteri della rotazione e informativa sindacale
Il PTPCT deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio: a) quello dell'individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;
b) la fissazione della
periodicità della rotazione;
c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o
territoriale….
b) Atti organizzativi per la disciplina della rotazione
Se è necessario che il PTPCT di ogni amministrazione contenga i criteri di rotazione, lo
stesso, invece, può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi. A
tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri
provvedimenti di carattere generale già adottati. Il PTPCT è necessario chiarisca
sempre qual è l'atto a cui si rinvia.
Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, il PTPCT potrà rinviare alla disciplina più specifica quale la “direttiva incarichi” o atti equivalenti.
c) Programmazione pluriennale della rotazione
È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in
considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che sono state
individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli uffici maggiormente esposti
a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il processo di rotazione e di
stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della corruzione. La
programmazione della rotazione richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma
pagina 12 di 38 anche e soprattutto il forte coinvolgimento di tutti i dirigenti e dei referenti del RPCT, se presenti all'interno della struttura”.
In punto “Rotazione del personale dirigenziale” dispone:
“Per quanto riguarda i dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata
e sia prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo,
contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari
e oggettivi”.
d)
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla
PAT (PTPCT) per il triennio 2021-2023 così dispone all'art. 21:
“Modalità di attuazione della misura della rotazione ordinaria
1. Per l'attuazione della misura della rotazione ordinaria vengono indicati i seguenti
criteri generali:
1) Strumenti.
Il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, sentito il RPCT, con il
coinvolgimento di tutti i Dirigenti e dei Referenti, provvede alla redazione, per la
successiva approvazione da parte dell'organo politico, di un atto organizzativo di durata
quinquennale avente ad oggetto la programmazione della rotazione ordinaria di
dirigenti e direttori, nonché ulteriori indicazioni generali per la rotazione del restante
personale…
2) Ambito soggettivo.
… Per quanto riguarda i dirigenti e i direttori, l'atto organizzativo redatto dal
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, sentito il RPCT ed approvato
dalla Giunta Provinciale prevede una periodicità nella rotazione:
pagina 13 di 38 - di cinque anni di permanenza nel medesimo incarico per le strutture a maggior rischio
di corruzione;
- di 10 anni di permanenza nel medesimo incarico per le altre strutture.
Gli incarichi di dirigente e direttore possono, tuttavia, essere rinnovati fino ad un
massimo di dieci anni per le strutture con elevato rischio di corruzione e di venti anni
per le rimanenti strutture, previa valutazione, da parte del Dipartimento organizzazione,
personale e affari generali sentito il RPCT, dell'insussistenza in concreto del rischio
corruttivo della struttura, sulla base dell'esame delle eventuali segnalazioni di illecito
pervenute, degli eventuali procedimenti pendenti a carico della struttura o del personale
della struttura davanti alla giurisdizione civile, penale, contabile, amministrativa, dai
quali emergano profili di mala gestione o concreti rischi corruttivi. Ai fini di tale
valutazione si terrà altresì conto delle concrete misure adottate al fine di prevenire i
rischi corruttivi…
La rotazione ordinaria, di regola, avviene alla scadenza dell'incarico dirigenziale o direttivo”.
e)
L'Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021-2026, adottato con deliberazione, adottata dalla Giunta provinciale di
Trento in data 25 giugno 2021, sub n. 1046 (doc. 14 fasc. ric.), dispone, all'art. 3,
quanto ai presupposti e alle modalità della rotazione:
“1. … È soggetto a rotazione il personale con qualifica di dirigente e direttore che nel
quinquennio 2021-2026, alla scadenza dell'incarico, abbia maturato cinque anni di
permanenza nello stesso incarico nelle strutture a maggior rischio corruttivo o dieci
anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture, come previsto dal Piano
pagina 14 di 38 anticorruzione. La rotazione ordinaria, di regola, avviene alla scadenza dell'incarico
dirigenziale o direttivo.
2. Rimane ferma la possibilità, prevista dall'articolo 21, comma 1, numero 2), terzo
capoverso, del piano anticorruzione e quando ricorrano le condizioni ivi previste, di
rinnovare gli incarichi che rientrano nei presupposti per la rotazione, fino ad un
massimo di dieci anni per le strutture a maggior rischio corruttivo e di venti anni per le
rimanenti strutture, previa valutazione del dirigente generale del Dipartimento organizzazione personale e affari generali, sentito il RCPT….
4. Entro il periodo 2021-2026 è in ogni caso possibile la rotazione prima della scadenza
formale dell'incarico di dirigente e direttore qualora la permanenza nel medesimo
incarico, valutata ai sensi del comma cinque, comporti il superamento del periodo di
dieci anni per le strutture a maggior rischio o di venti anni per le alte strutture, periodo
oltre il quale la permanenza l'incarico non è più ammessa ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, numero 2) del Piano corruzione. In caso di rotazione prima della formale scadenza dell'incarico si applicano, rispettivamente per i dirigenti e per i direttori,
articolo 24, comma 5 e l'articolo 33, comma 3 della legge provinciale n. 7 del 1997….
6. La misura della rotazione ordinaria può non essere applicata nei seguenti casi, nei quali si applicano, comunque, le misure alternative previste dall'articolo 21, comma 5) del Piano e indicate nell'articolo 5 del presente Atto organizzativo: …
- azione di cessazione dal servizio per maturato diritto a pensione entro i due anni
successivi alla data di perfezionamento del periodo massimo di permanenza nell'incarico”.
Lo stesso Atto organizzativo, all'art. 4, prevede, in riferimento al “Cronoprogramma delle rotazioni”:
pagina 15 di 38 “1. Ferma restando la programmazione quinquennale, il Dipartimento organizzazione,
personale e affari generali invia al RPCT, entro il mese di gennaio di ogni anno, il crono
programma aggiornato delle rotazioni da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno
successivo con l'indicazione, per ogni posizione, della scadenza formale dell'incarico
dirigenziale o di direttore, nonché del periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni valutato secondo quanto previsto dall'articolo 21, punto 2) del PTPCT e del punto 5 dell'articolo 3 questo Atto organizzativo e della tempistica prevista per la
rotazione.
2. La misura della rotazione è attuata entro il periodo massimo di sei mesi dalla
maturazione del presupposto per la rotazione… ”.
§3. i presupposti previsti per l'esercizio del potere di rotazione ordinaria dei
dirigenti e l'interesse tutelato dalle norme
a)
La rotazione cd. ordinaria - che si estrinseca attraverso l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di un potere unilaterale che determina la cessazione di un incarico precedentemente ricoperto dal destinatario dell'atto e l'attribuzione di uno nuovo - è strumento diretto a realizzare l'interesse pubblico individuato nell'intestazione della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed evidenziato nel Piano
Nazionale Anticorruzione, che ne dà attuazione, quale “esigenz[a] di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Si tratta, dunque, di un potere che, sebbene si estrinsechi nella sua fase finale nell'adozione di un atto di natura negoziale di gestione del rapporto di lavoro, è
funzionale ad assicurare la piena attuazione ai principi di rilievo costituzionale di pagina 16 di 38 imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost..
Appare evidente, infatti, come il fenomeno corruttivo costituisca un ostacolo alla gestione della cosa pubblica in maniera imparziale, ossia equidistante e scevro da favoritismi e condizionamenti, e in ossequio al principio del buon andamento, rappresentato dalla corretta realizzazione dell'interesse pubblico, cui l'azione amministrativa è preordinata.
Atteso che la rotazione ordinaria si realizza attraverso l'esercizio di un potere unilaterale da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, si pone il rischio, che è stato evidenziato in maniera espressa nell'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, per cui la rotazione “possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale
alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto che lo stesso possa essere utilizzata quale strumento volto a condizionare l'agire del dirigente amministrativo rispetto alle azioni future o a reagire in relazione a condotte già poste in essere dal medesimo dirigente.
Proprio al fine di scongiurare tale eventualità, la legge impone la procedimentalizzazione dell'esercizio di tale potere attraverso l'individuazione, da parte delle amministrazioni, di criteri per l'attuazione della rotazione e lo sviluppo di un'adeguata programmazione su base pluriennale della stessa.
In tal senso, in punto “Rotazione del personale dirigenziale”, l'Allegato 2 al Piano
Nazionale Anticorruzione del 2019 dispone, in particolare, che ““Per quanto riguarda i
dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi”.
Ciò consente, si rileva nello stesso Allegato, “di rendere trasparente il processo di rotazione”. pagina 17 di 38 L'art. 1, co. 4, lett. e) L. 190/2012 demanda all'ANAC la definizione dei “criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2019 adottato dall' – il quale, come CP_5
prescrive espressamente l'art. 1 co.2bis L. 190/2012, “costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni tenute all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione” – prevede, con riferimento all'attività di programmazione della cd. rotazione ordinaria, che: “Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che
misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura”.
Viene, dunque, richiesto alle amministrazioni di predeterminare all'interno dei propri
Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza:
a) le modalità di ricorso al potere di rotazione;
b) la quantità del ricorso a tale misura, con la possibilità di specificare ulteriormente nell'ambito di atti di natura organizzativa, cui il Piano deve espressamente rinviare, il ricorso a tali misure.
Più nel dettaglio, viene evidenziata la necessità che nell'ambito dell'attività di programmazione della rotazione vengano individuati:
- “gli uffici da sottoporre a rotazione”;
- la “periodicità con la quale si intende attuare la misura”;
- le “caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale”.1 1 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ““[…] l'Autorità ha registrato, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, alcuni profili critici. Da un lato si è rilevata la mancanza nei PTPCT di un'adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa (individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè̀ se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale), nonché la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione”. pagina 18 di 38 L'importanza della programmazione della rotazione è espressamente evidenziata all'interno dell'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, dedicato proprio alla
“Programmazione della rotazione e PTPCT”, nel quale si evidenzia che “è necessario
[…] che l'amministrazione nel proprio PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di
disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione”.
L'Allegato sottolinea espressamente la necessità di “evitare che la rotazione sia
impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o
effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Quanto all'individuazione dei criteri della rotazione, così stabilisce:
“Il PTPCT deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio:
a) quello dell'individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;
b) la fissazione della periodicità della rotazione;
c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale”.
E ancora: “È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale,
tenendo in considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che
sono state individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli uffici
maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il
processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della
corruzione”.
Le indicazioni, fornite alle amministrazioni nell'ambito del Piano Nazionale
Anticorruzione e nell'Allegato 2 a tale Piano, sono chiare nell'evidenziare l'importanza della programmazione su base pluriennale della cd. rotazione ordinaria, al fine di rendere la stessa trasparente e rispondente in via esclusiva alla soddisfazione dell'interesse di pagina 19 di 38 prevenzione della corruzione che la norma di legge intende tutelare. Vanno, dunque,
ravvisati due momenti distinti:
I)
in primis, la programmazione della rotazione sulla base dei criteri individuati nel PTPCT,
volta a identificare gli uffici da sottoporre a rotazione, la periodicità della rotazione e le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale;
II)
successivamente, l'atto di esercizio del potere unilaterale posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro nei confronti del soggetto destinatario, che si configura quale attuazione di quanto programmato.
L'atto di programmazione a monte ha, dunque, la funzione di assicurare il corretto esercizio del potere esercitato a valle, attraverso un negozio idoneo a incidere in via unilaterale sul rapporto di lavoro intercorrente tra l'amministrazione e il dirigente destinatario.
b)
In attuazione delle norme richiamate, con delibera n. 492 del 26 marzo 2021, la Giunta
provinciale ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, il quale, all'art. 21, individua i criteri generali per la rotazione ordinaria dei dirigenti, demandando a un successivo “atto organizzativo di durata quinquennale” la “programmazione della rotazione ordinaria di dirigenti e
direttori, nonché ulteriori indicazioni generali per la rotazione del restante personale”.
La norma dispone che l'atto organizzativo approvato dalla Giunta Provinciale preveda una periodicità nella rotazione di:
- di cinque anni di permanenza nel medesimo incarico per le strutture a maggior rischio di corruzione;
pagina 20 di 38 - di dieci anni di permanenza nel medesimo incarico per le altre strutture.
È, tuttavia, riconosciuta la possibilità che gli incarichi di dirigenti e direttori possano essere rinnovati fino ad un massimo di dieci anni per le strutture con elevato rischio di corruzione e di venti anni per le rimanenti strutture, previa valutazione, da parte del
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, sentito il RPCT, in ordine all'insussistenza in concreto del rischio corruttivo della struttura, sulla base di alcuni indici individuati dalla norma (quali la sussistenza di eventuali segnalazioni di illecito pervenute, eventuali procedimenti pendenti a carico della struttura o del personale della struttura davanti alla giurisdizione civile, penale, contabile, amministrativa, dai quali emergano profili di mala gestione o concreti rischi corruttivi).
La norma dispone che la rotazione ordinaria avvenga, di regola, alla scadenza dell'incarico dirigenziale o direttivo.
c)
Con deliberazione del 25 giugno 2021, n. 1046 (doc. 14 fasc. ric.), la Giunta provinciale,
in ossequio alle prescrizioni contenute nel PTPCT, ha adottato L'Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021-2026, il quale,
quanto ai presupposti e alle modalità della rotazione, all'art. 3, assoggetta a rotazione per il quinquennio 2021-2026 i dirigenti e direttori secondo i seguenti criteri:
1) maturazione alla scadenza dell'incarico di
- cinque anni di permanenza nello stesso incarico nelle strutture a maggior rischio corruttivo;
- dieci anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture;
2) assoggettamento a rotazione di regola alla scadenza dell'incarico dirigenziale o direttivo;
pagina 21 di 38 3) possibilità di rinnovo fino ad un massimo di dieci anni per le strutture con elevato rischio di corruzione e di venti anni per le rimanenti strutture, qualora venga ravvisata dall'amministrazione l'insussistenza in concreto del rischio corruttivo della struttura.
Riconosce, inoltre, la possibilità che la rotazione avvenga prima della scadenza formale dell'incarico qualora la permanenza nel medesimo incarico comporti il superamento del periodo di dieci anni per le strutture a maggior rischio o di venti anni per le alte strutture.
Tra i casi eccezionali, nei quali può non essere adottata la misura della rotazione ordinaria, la norma include l'ipotesi in cui sia prevista la cessazione dal servizio del dirigente per maturato diritto alla pensione entro i due anni successivi alla data di perfezionamento del periodo massimo di permanenza nell'incarico.
L'art. 4 demanda all'amministrazione il compito di definire, con un ulteriore atto denominato cronoprogramma, l'individuazione dei soggetti che saranno concretamente interessati, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, alla misura di rotazione ordinaria.
Per ogni posizione considerata il cronoprogramma dovrà riportare:
a) la scadenza formale dell'incarico dirigenziale o di direttore;
b) il periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni;
c) la tempistica prevista per la rotazione.
La norma prescrive che la rotazione sia attuata entro il periodo massimo di sei mesi dalla maturazione del presupposto per la rotazione.
§ 4. i presupposti individuati nell'atto di revoca dell'incarico di dirigente del
Servizio Polizia Amministrativa provinciale
pagina 22 di 38 Con deliberazione n. 1708 del 23.9.2022, n. 1708 (doc. 1 fasc. ric.) la Giunta provinciale ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca dall'incarico di dirigente del Servizio
Polizia Amministrativa provinciale, conferendo contestualmente allo stesso, con decorrenza dal 27 settembre 2022, l'incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del Dipartimento
istruzione e cultura.
Come emerge dal testo della deliberazione n. 17082022, già richiamato sub §1, i presupposti, sui quali la Giunta provinciale fonda la misura di rotazione ordinaria adottata nei confronti del ricorrente, sono i seguenti:
a) l'individuazione del ricorrente nel cronoprogramma quale dirigente soggetto a rotazione;
b) lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia amministrativa complessivamente per oltre 28 anni dall'1.3.1994 al 5.5.2022;
c) l'inapplicabilità della facoltà di rinviare la rotazione ordinaria laddove manchi non più di due anni al previsto pensionamento “alla luce della particolare ampiezza del su indicato
periodo effettivo di svolgimento delle funzioni con conseguente intensificarsi dei rischi che la
suddetta normativa tende a contenere”.
ad a)
L'atto di rotazione ordinaria, adottato dalla Giunta provinciale nei confronti del ricorrente, è stato assunto, secondo quanto riportato nella motivazione della deliberazione n. 17082022, in attuazione del cronoprogramma sub doc. 15 fasc. ric. e doc. 7 fasc. conv..
Correttamente la Giunta cita il cronoprogramma, quale atto presupposto all'esercizio del potere di rotazione ordinaria, così come è stabilito nell'Atto organizzativo adottato dall'ente con deliberazione del 25 giugno 2021, n. 1046 (doc. 14 fasc. ric.) in attuazione pagina 23 di 38 del PTPCT, e al quale è demandato il compito di individuare i soggetti che saranno concretamente interessati dalla rotazione.
Secondo le prescrizioni contenute nell'Atto organizzativo del 25 giugno 2021 - che appaiono pienamente in linea con le indicazioni fornite dall' nel Piano Nazionale CP_5
Anticorruzione 2019 e nell'Allegato 2 al Piano - il cronoprogramma deve contenere, per ogni soggetto individuato come destinatario della misura di rotazione ordinaria,
l'indicazione in ordine:
a) alla scadenza formale dell'incarico dirigenziale o di direttore;
b) al periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni;
c) alla tempistica prevista per la rotazione.
Il primo elemento assume rilievo atteso che, ai sensi del PTPCT, “la rotazione ordinaria di regola avviene alla scadenza dell'incarico di dirigente o direttore”;
il secondo, in quanto la durata complessiva di permanenza nel medesimo incarico costituisce presupposto per l'esercizio del potere di rotazione;
il terzo rappresenta l'elemento identificato dal Piano Nazionale Anticorruzione quale garanzia essenziale per assicurare l'esercizio “trasparente” del potere di rotazione al fine di evitare che la rotazione “possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non
funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”.
Orbene, nel caso di specie il cronoprogramma, allegato sub doc. 15 ric., è costituito da una tabella intitolata “Dirigenti che nel quinquennio 2021/2026 matura 5 o 10 anni di incarico”, la quale riporta:
- i nominativi dei dirigenti;
- l'indicazione del Dipartimento di attuale assegnazione;
pagina 24 di 38 - il periodo in cui hanno ricoperto l'incarico presso le strutture prese in considerazione con l'indicazione del termine previsto per l'incarico;
- l'anno in cui è previsto il pensionamento;
- un'eventuale nota recante “no rotazione”.
Il nominativo del ricorrente compare in tabella con l'indicazione di attuale assegnazione presso il Dipartimento artigianato, con ruolo di dirigente del Servizio polizia amministrativa provinciale dal 6/7/2009 con termine previsto per il 5/7/2025.
Viene riportato in nota l'anno di presunto pensionamento nel 2024.
Non viene riportata alcuna dicitura “no rotazione”.
Parte convenuta rileva nel proprio atto introduttivo (pag. 8) che “il nome del dott.
viene in realtà contemplato dal cronoprogramma…; nell'ambito della tabella Pt_1
del cronoprogramma, è chiaramente riportata la precisazione “no rotazione” in
corrispondenza del nominativo del personale dirigenziale per il quale il Dipartimento
organizzazione, personale e affari generali escludeva che si procedesse alla rotazione in
considerazione della prossimità del pensionamento;
questa espressa esclusione manca
invece in corrispondenza del nome del dott. per il quale non risultava pertanto Pt_1
espressamente proposta la disapplicazione della rotazione”.
Secondo la ricostruzione fornita da parte convenuta il ricorrente era stato individuato nell'ambito del cronoprogramma quale dirigente destinatario della rotazione.
Occorre, tuttavia, stabilire se il cronoprogramma, che costituisce l'atto presupposto per l'esercizio del potere di rotazione nei confronti del singolo lavoratore, possieda i requisiti sopra individuati.
Si rileva che, in conformità a quanto previsto nell'Atto organizzativo del 25 giugno 2021,
il cronoprogramma contiene sì le indicazioni della scadenza formale dell'incarico pagina 25 di 38 dirigenziale o di direttore e del periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni,
mentre, nulla specifica con riferimento alla tempistica prevista per la rotazione.
Come è stato evidenziato, tale indicazione costituisce un elemento essenziale del cronoprogramma in quanto funzionale al controllo in ordine al corretto esercizio del potere da parte dell'amministrazione.
La programmazione della rotazione deve, dunque, riportare, se non la data entro la quale il potere deve essere esercitato, quantomeno l'indicazione di un intervallo temporale sufficientemente circoscritto in modo da prevedere in largo anticipo, rispetto al momento di adozione del relativo atto, quando il potere di rotazione sarà esercitato, così da tutelare il dirigente destinatario dell'atto dall'utilizzo del potere per finalità estranee allo scopo di prevenzione del fenomeno corruttivo.
Come si è già evidenziato, lo stesso art. 4 dell'Atto organizzativo della
[...]
dispone che al cronoprogramma sia data attuazione entro il mese di Controparte_1
gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione e prescrive che nell'atto venga individuata la “tempistica prevista per la rotazione”.2
Non può, dunque, ritenersi sufficiente che il cronoprogramma riporti i nominativi dei dirigenti che nel quinquennio 2021/2026 maturano i 5 o 10 anni di incarico previsti quale presupposto per la rotazione.
pagina 26 di 38 Appare necessario, al contrario, che il cronoprogramma contenga l'indicazione di una data o di un intervallo temporale previsto per la rotazione dei dirigenti che maturino tale requisito.
In questo senso non appare per nulla persuasivo l'assunto, svolto dall'ente convenuto in memoria di costituzione (pag. 8), secondo cui: “In ogni caso, occorre considerare che il
cronoprogramma avrebbe dovuto costituire, nel 2021, un mero atto istruttorio rispetto
alla successiva assunzione del provvedimento di conferma ovvero del provvedimento di revoca per rotazione dell'incarico dirigenziale da parte dell'organo competente (la giunta provinciale), in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, dell'allegato
alla deliberazione 1046/2021 (doc. 4 fasc. conv.). Consegue che l'assunzione, da parte dell'organo competente a decidere, di una valutazione diversa da quella proposta in
sede istruttoria non può in ogni caso costituire un vizio di legittimità del provvedimento bensì l'espressione di una valutazione discrezionale rimessa all'organo competente a provvedere”.
Appare evidente che, se così fosse, verrebbe meno quella duplice fase che vede, a monte,
la predisposizione di un programma di rotazione elaborato sulla base dei criteri definiti all'interno del PTPCT e degli eventuali ulteriori atti organizzativi, e, a valle, l'effettivo e concreto esercizio del potere nei confronti del destinatario.
Qualora l'amministrazione potesse discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate al fine della predisposizione dell'atto a monte, un lavoratore potrebbe vedersi destinatario dell'esercizio del potere unilaterale di rotazione senza alcun limite e in ogni tempo, con evidente vanificazione delle garanzie volte ad assicurare il corretto esercizio del potere.
La difesa dell'ente convenuto richiama l'art. 3 co.4 dell'Atto organizzativo, ma trascura il più volte menzionato art. 4 co.1, il quale dispone che il “cronoprogramma delle pagina 27 di 38 rotazioni”, da redigere a cura del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, deve contenere “per ogni posizione” l'indicazione, tra l'altro, della “tempistica prevista per ogni rotazione”.
In definitiva, nel caso di specie appare evidente che l'esercizio del potere di rotazione nei confronti del ricorrente è avvenuto in maniera illegittima, stante il difetto del necessario presupposto costituito da un cronoprogramma contenente l'indicazione di una data o di un intervallo temporale previsto per la rotazione dei dirigenti.
a b)
La motivazione dell'atto che dispone la rotazione ordinaria del ricorrente riporta, quale presupposto della misura adottata, la durata dell'incarico da lui ricoperto in qualità di dirigente del Servizio polizia amministrativa.
Viene richiamato il periodo preso in considerazione nel cronoprogramma, ossia a partire dal 6 luglio 2009 con pensionamento previsto nel mese di agosto 2024, e, ad integrazione di questo, si individuano ulteriori periodi, che emergerebbero dal foglio matricola, nei quali il ricorrente avrebbe svolto in concreto attività direttive nelle strutture preposte all'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, arrivando a conteggiare un periodo di 28 anni di esercizio delle funzioni, compreso tra il 1/3/1994 e il 5/5/2022.
Parte convenuta nel proprio atto introduttivo precisa (pag. 8): “Per quanto riguarda il dott. all'atto dell'assunzione della deliberazione della Giunta provinciale Pt_1
1708/2022, è stato tenuto conto delle effettive mansioni svolte;
dunque, se il cronoprogramma aveva assunto quale dies a quo dell'esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa la data del 6 luglio 2009 di preposizione al Servizio polizia amministrativa, all'atto della riassegnazione dell'incarico di dirigente del Servizio
polizia amministrativa, dovendosi tenere conto delle effettive mansioni svolte dal dott. pagina 28 di 38 questa data doveva essere anticipata al 1 marzo 1994, momento iniziale di Pt_1
effettivo esercizio delle funzioni di polizia amministrativa. Risulta pertanto evidente che
il dott. aveva superato il periodo massimo di permanenza nel medesimo Pt_1
incarico di 20 anni”.
Invoca l'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 3, co. 4 dell'Atto
organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio
2021-2026 (doc. 14 fasc. ric. e doc. 4 fasc. conv.).
Tuttavia per le stesse ragioni sopra esposte - concernenti la garanzia in ordine al corretto esercizio del potere di rotazione sotteso al meccanismo della predisposizione di un programma volto a predeterminare i futuri atti di esercizio del potere di rotazione adottati nei confronti del singolo destinatario – si ritiene fosse precluso alla Giunta provinciale effettuare, in sede di concreto esercizio del potere unilaterale di rotazione, accertamenti e valutazioni differenti rispetto a quelle riportate nell'atto presupposto di cronoprogrammazione della rotazione.
Diversamente, la programmazione effettuata dall''amministrazione (che comporta accertamenti di fatti e valutazioni di opportunità) diverrebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta al momento del concreto esercizio del potere di rotazione, con la conseguenza che la Giunta provinciale potrebbe in qualsiasi momento rideterminare le proprie decisioni assumendo a fondamento fatti o valutazioni del tutto nuove,
svincolandosi dai limiti posti al potere, con evidente elusione delle garanzie ad esse sottese.
Nessun rilievo può, quindi, assumere il richiamo contenuto a pag. 8 dell'atto introduttivo di parte convenuta alla nota posta a piè di pagina del cronoprogramma (doc. 15 fasc. ric.
e doc. 7 fasc. conv.) che recita “trattasi di bozza, i dati vanno verificati nel dettaglio valutando le effettive mansioni svolte (declaratorie delle strutture)”, quanto meno nella pagina 29 di 38 misura in cui è precluso alla Giunta provinciale effettuare detta verifica al momento dell'adozione dell'atto negoziale di rotazione.
L'eventuale emersione di fatti non considerati nel cronoprogramma può certamente costituire oggetto di accertamento e valutazione da parte dell'amministrazione, ma deve necessariamente tradursi in una modifica dell'atto di programmazione, non potendo essere considerati per la prima volta quali presupposti da porre a fondamento dell'atto di rotazione adottato nei confronti del destinatario.
Nel caso di specie, la considerazione di ulteriori periodi, rispetto a quelli considerati nel cronoprogramma, in cui il ricorrente avrebbe esercitato le funzioni di polizia amministrativa, ha portato l'amministrazione, a ritenere maturato il requisito della permanenza dell'incarico oltre il limite di 20 anni, requisito che, al contrario, non risultava perfezionato prendendo in considerazione i periodi considerati nel cronoprogramma.
E' la stessa amministrazione convenuta che nel proprio atto introduttivo (pag. 6) espone:
“… al momento della reintegrazione del dott. nell'incarico di dirigente del Pt_1
Servizio polizia amministrativa, è stata rilevata la preposizione dello stesso alle
medesime funzioni di polizia amministrativa anteriormente alla data indicata nel cronoprogramma (6.7.2009) precisamente, senza soluzione di continuità, dall'1/3/1994,
e quindi non già da circa 13 anni ma ben da 28 anni;
pertanto, considerato il
superamento del limite massimo di 20 anni, si è provveduto tempestivamente alla rotazione del medesimo.”
Si tratta, evidentemente, di una modalità di esercizio del potere posta in essere in evidente contrasto con i limiti individuati dall' nel Piano Nazionale CP_5
Anticorruzione e recepiti dalla stessa convenuta nel proprio PTPCT e nell'Atto
pagina 30 di 38 organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio
2021-2026, adottato con deliberazione n. 1046/2021.
a c)
Nella motivazione dell'atto di rotazione adottato nei confronti del ricorrente l'amministrazione ha ritenuto “non ulteriormente rinviabile l'applicazione della
rotazione ordinaria nei confronti del dott. Si valuta infatti non praticabile Pt_1
l'opzione di non procedere alla rotazione in esercizio della suddetta facoltà
eccezionalmente prevista dalle suddette disposizioni laddove manchino non più di due anni al previsto pensionamento con contestuale adozione delle cd. “misure
compensative. Ciò alla luce della particolare ampiezza del su indicato periodo effettivo
di svolgimento delle funzioni con conseguente intensificarsi dei rischi che la suddetta normativa tende a contenere” (doc. 1 fasc. ric.).
Ai sensi dell'art. 3 co. 6 dell'Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021-2026 (doc. 14 fasc. ric.) “La misura della rotazione
ordinaria può non essere applicata nei seguenti casi, nei quali si applicano, comunque, le misure alternative previste dall'articolo 21, comma 5) del Piano e indicate nell'articolo 5 del presente Atto organizzativo:…
- azione di cessazione dal servizio per maturato diritto a pensione entro i due anni successivi
alla data di perfezionamento del periodo massimo di permanenza nell'incarico”.
Stante l'utilizzo della locuzione “può non essere applicata”, si deve ritenere che la disposizione attribuisca all'amministrazione un potere avente natura discrezionale,
comportante un'attività valutativa che implica la ponderazione dei diversi interessi in gioco: quello anticorruttivo e quello ad un'efficiente organizzazione dell'attività pubblica che potrebbe essere meglio perseguita consentendo al dirigente di terminare il proprio pagina 31 di 38 incarico con l'imminente pensionamento, in luogo di dare attuazione alla misura di rotazione nella fase terminale del rapporto di lavoro.
Si tratta, tuttavia, ancora una volta, di un'attività di tipo valutativo che l'amministrazione
è tenuta a compiere in sede di programmazione della rotazione, non già all'atto dell'adozione del negozio di rotazione posto in essere nei confronti del lavoratore.
Nel caso di specie, contravvenendo ai limiti posti all'esercizio del potere di rotazione, la
Giunta provinciale, non solo ha effettuato tale valutazione al momento dell'adozione dell'atto di rotazione del ricorrente, ma lo ha fatto ritenendo decisivi fatti (28 anni di svolgimento dell'incarico da parte del ricorrente) presi in considerazione per la prima volta in sede di adozione del negozio.
- - -
L'analisi potrebbe fermarsi qui.
Tuttavia appare rilevante considerare il contesto nel quale la deliberazione n. 1708/2022,
oggetto del presente giudizio, è stata assunta.
Precedentemente alla vicenda di cui è causa, con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 976 dd. 31.5.2022, al ricorrente era stato revocato l'incarico di dirigente del Servizio
polizia amministrativa provinciale, deducendo una serie di violazioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Con ordinanza cautelare del 22.8.2022, il tribunale di Trento, accertata l'illegittimità della revoca dell'incarico, ordinava alla di riattribuire al Controparte_1
ricorrente l'incarico di dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale fino al
6.7.2025 e, comunque, di reintegrarlo nelle funzioni afferenti detto incarico (doc. 6 fasc.
ric.).
A seguito di ciò, con due deliberazioni successive, adottate dalla Giunta provinciale nel medesimo contesto temporale (nello stesso giorno, in data 23.9.2022), l'amministrazione pagina 32 di 38 provvedeva, dapprima, a riassegnare al ricorrente l'incarico di dirigente del Servizio
Polizia Ammnistrativa provinciale, così come ordinato in sede giudiziale (doc. 10 fasc.
ric.), e immediatamente dopo a revocare l'incarico appena conferito e a assegnare al ricorrente quello di dirigente della neo-costituita (anch'essa con deliberazione della
Giunta Provinciale, adotta sempre in data 23.9.2022, sub n. 1711) Unità di missione semplice di supporto al coordinamento delle attività amministrative e giuridiche del
Dipartimento istruzione e cultura.
L'amministrazione dava, quindi, attuazione all'ordinanza del Tribunale, riassegnando al dirigente l'incarico revocato in modo (ritenuto in sede giudiziale) illegittimo.
Tuttavia, con una deliberazione contestuale, provvedeva all'immediata revoca,
assegnandolo a diversa Unità, appena costituita.
In questo modo la Giunta provinciale ha conseguito il medesimo risultato che in precedenza aveva realizzato in modo illegittimo (come ritenuto in sede giudiziale), vale a dire la rimozione del ricorrente dalla dirigenza del Servizio polizia amministrativa provinciale.
Alla luce delle statuizioni contenute nella presente ordinanza, questo risultato rappresenta il frutto di una scorretta applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di rotazione dei dirigenti pubblici.
Nel contesto appena delineato il cattivo esercizio di quel potere non può ritenersi integrare una mera irregolarità, atteso che la violazione ha riguardato proprio la prescrizione volta a imporre che la rotazione sia precedentemente oggetto di programmazione, allo scopo di scongiurare quell'utilizzo distorto del potere – inteso come utilizzo “in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione” (rischio che è stato evidenziato dall' CP_5
nell'ambito dell'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione) – che nel caso di specie pagina 33 di 38 è consistito nel rimuovere il ricorrente dalla direzione del Servizio di polizia amministrativa provinciale in reazione a sue condotte legittime, ma sgradite alla Giunta
provinciale.
§5. conclusioni in ordine alle domande di parte ricorrente volte ad accertare
l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della
[...]
in data 23.9.2022 sub n. 1708 e a condannare la Controparte_1
a reintegrare il ricorrente Controparte_1 Pt_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
[...]
Provinciale.
In definitiva – alla luce delle statuizioni che precedono, le quali hanno evidenziato che la
Giunta provinciale di , mediante la deliberazione n. 1708/2022, ha fatto scorretta CP_1
applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di rotazione dei dirigenti pubblici – appaiono fondate e meritano, quindi accoglimento, le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della in data 23.9.2022 sub n. 1708 e di Controparte_1
conseguenza a condannare la a reintegrare il Controparte_1
ricorrente nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Parte_1
Amministrativa Provinciale.
§6. in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone domanda volta a condannare la Parte_1 [...]
al risarcimento del “danno morale” a lui assertamente Controparte_1
derivato dalla deliberazione adottata dalla Giunta della PROVINCIA CP_1
pagina 34 di 38 in data 23.9.2022 sub n. 1708, che chiede sia “da quantificarsi in via CP_1
forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”.
La domanda non è fondata.
Infatti il ricorrente non ha assolto l'onere, pacificamente a suo Parte_1
carico (ex plurimis Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. S.U. 24.3.2006, n. 6572; Cass.
18.7.2019, n. 19434;), di allegare e provare circostanze da cui sia possibile inferire la sussistenza dei danni di cui pretende il risarcimento.
Infatti, in proposito, il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche (“Si consideri come il dott. negli ultimi mesi sia stato trasferito tra diversi servizi, prima presso il Pt_1
Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del
Dipartimento medesimo (deliberazione 976 dd. 31.05.2022 sub doc. 4) dovendo peraltro frequentare un apposito corso di formazione ed oggi si trova nuovamente trasferito presso il Dipartimento Cultura. Pare quindi evidente la lesione della dignità
personale e professionale dell'odierno ricorrente il quale, considerata la brillante carriera svolta presso la PAT, a meno di due anni dalla pensione, si trova trasferito in pochi mesi a più Servizi con mansioni diverse, costretto ad affrontare nuovi percorsi di formazione, con tutto ciò che questo comporta sia in termini di impegno che di dignità
personale, dovendo confrontarsi anche con diversi Uffici e personale ed essendo costretto ad investire energie anche per instaurare nuovi rapporti con i Colleghi”)3, 3 Il ricorrente allega, altresì, che: “La pesante situazione professionale che sta vivendo il dott. Pt_1 inoltre, lo sta fortemente provando anche nel fisico. Il ricorrente infatti risulta affetto da patologie cardiache le quali si stanno aggravando a causa del forte stress a cui lo stesso risulta sottoposto a causa delle vicissitudini lavorative che sta vivendo (si producono certificati medici sub doc. 17)”; si tratta però di circostanze non conferenti alla domanda risarcitoria proposta, la quale riguarda esclusivamente il “danno morale”. pagina 35 di 38 peraltro svolte non già a sostegno della pretesa risarcitoria, ma per affermare la ricorrenza del presupposto cautelare rappresentato dal periculum in mora.
Tale mancanza non può essere sopperita invocando il potere di valutazione equitativa del danno che l'art. 1226 cod.civ. attribuisce al giudice;
infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 15.3.2024, n. 7072; Cass. 14.3.2024,
n. 6957; 0 Cass. 17.11.2020, n. 26051; Cass. 30.7.2020, n. 16344; Cass. 22.2.2018, n.
4310;) il giudice può esercitare tale potere solo ai fini della quantificazione di danni, la cui esistenza sia certa nella sua consistenza ontologica.
La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell' an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta,
e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né
può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno.
§7. in ordine all spese
pagina 36 di 38 Stante la soccombenza reciproca e considerato che in sede cautelare il ricorrente ha già percepito la somma di € 4.000,00 (maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2
d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA) a titolo di rifusione delle spese afferenti a quel giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta l'illegittimità, per violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di rotazione dei dirigenti pubblici, della deliberazione adottata dalla Giunta
della in data 23.9.2022 sub n. 1708. Controparte_1
2. Condanna la a reintegrare il ricorrente Controparte_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Parte_1
Provinciale.
3. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente , di condanna della Parte_1
al risarcimento del danno morale a lui Controparte_1
assertamente derivato dalla deliberazione adottata dalla Giunta della PROVINCIA
in data 23.9.2022 sub n. 1708. Controparte_1
4. Ferma restando la statuizione in punto spese adottata nel giudizio cautelare, dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento.
Trento, 9 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 37 di 38 pagina 38 di 38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “1. Ferma restando la programmazione quinquennale, il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali invia al RPCT, entro il mese di gennaio di ogni anno, il crono programma aggiornato delle rotazioni da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo con l'indicazione, per ogni posizione, della scadenza formale dell'incarico dirigenziale o di direttore, nonché del periodo complessivo maturato nelle medesime funzioni valutato secondo quanto previsto dall'articolo 21, punto 2) del PTPCT e del punto 5 dell'articolo 3 questo Atto organizzativo e della tempistica prevista per la rotazione. [..]”