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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 26 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1032/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, al viale dei Romani, n. Parte_1
1, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine C.F._1
dell'atto di appello, dagli avv.ti Carmelo Bifano e Annamaria Goglia ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla via dei Principati, n. 78, presso lo studio di quest'ultimo; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gustavo Birio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. Rocco, n. 4; appellata-opposta
NONCHE'
, con Controparte_3
sede legale in Salerno, alla via degli Uffici Finanziari, n. 7, cod. fisc. in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
1 appellata-opposta contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1080/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “riformare la sentenza n.
1080/2024 resa dal Tribunale di Salerno … pronunciata nella causa iscritta al ruolo n.
7794/2016, pubblicata in data 27/02/2024 e non notificata e per l'effetto: 1) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto provocherebbe gravi ed irreparabili danni all'appellante sig. 2) in via Parte_1
principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità delle intimazioni di pagamento e delle rispettive cartelle di pagamento: per l'intimazione
N.10020129021664287000, cartella di pagamento N.10020110042192549000, per l'intimazione di pagamento n. 10020129021663075000, cartella di pagamento
N.10020070069644508000, per l'intimazione di pagamento N. 10020129021663378/000, cartella di pagamento N. 10020080058956460000, per l'intimazione di pagamento
N.10020129021663681/000, cartella di pagamento N.10020100004601360000, per l'intimazione di pagamento N. N.10020129021663984/000, cartella di pagamento N.
10020100076434863000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021664085/000, cartella di pagamento N.10020110016957912000, per l'intimazione di pagamento
N.10020129021663580/000, cartella di pagamento N. 10020090084298438000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021662974/000, cartella di pagamento N.
10020070066640002000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021662570/000, cartella di pagamento N. 100200500533531164000, per l'intimazione di pagamento
N.10020129021662671/000, cartella di pagamento N. 10020060026712283000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021663277/000, cartella di pagamento N.
10020080051645347000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021662267/000, cartella di pagamento N. 10020020007535254000, per tutti i motivi su esposti;
3) condannare l' e l' di Salerno, al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari”; per gli appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3107/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5968/2013 R.G., promosso da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_3 dell' , così provvedeva: 1) rigettava l'impugnazione avverso Controparte_4
l'intimazione ad adempiere n. 10020129021663075000, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine alle intimazioni ad adempiere n.
10020129021664287000, n. 10020129021663378000, n. 10020129021663681000, n.
10020129021663984000, n. 10020129021664085000, n. 10020129021663580000, n.
10020129021662974000, n. 10020129021662570000, n. 10020129021662671000, n.
10020129021663277000 e n. 10020129021662267000; 2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
3) fissava il termine di legge per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale di Salerno in relazione alle predette intimazioni ad adempiere.
Con sentenza n. 1894/2016, il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, dinnanzi alla quale il in data 22 ottobre 2014, aveva depositato il ricorso in riassunzione, dichiarava la Pt_1 propria incompetenza per materia, fissando il termine di legge per l'ulteriore riassunzione del giudizio dinnanzi alle sezioni ordinarie.
Con sentenza n. 1080/2024, il Tribunale di Salerno – III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proseguito dal con comparsa di riassunzione consegnata Pt_1
per la notifica il 21 luglio 2016, così provvedeva: 1) dichiarava la contumacia dell' Salerno e dell' Controparte_3 Controparte_1
(già ); 2) rigettava i motivi di opposizione
[...] Controparte_4 all'esecuzione; 3) dichiarava inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
4) dichiarava irripetibili le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato il Pt_1
27 settembre 2024, assumendo che: - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente era idonea a dimostrare l'eccepita prescrizione dei crediti previdenziali azionati dall'allora CP_4
, attestando che le impugnate intimazioni di pagamento erano state notificate
[...]
in data 27 agosto 2013 e, dunque, oltre i cinque anni dalla formazione e dalla notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, risalenti agli anni 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008; - il giudice di prime cure aveva errato nel dichiarare inammissibile per tardiva proposizione la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti alle intimazioni di pagamento, atteso che tale censura integrava un motivo di opposizione all'esecuzione per
3 inesistenza dei titoli;
- l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto della notifica degli atti presupposti alle intimazioni ad adempiere, oltre ad essere ammissibile, era meritevole di accoglimento, non avendo l' “Equitalia Sud s.p.s.” assolto l'onere di comprovare la sussistenza del predetto adempimento.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 gennaio 2025, l'
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per l'inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, l' Controparte_3
è rimasta contumace, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi
[...]
degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono essere proposti un volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che si intende impugnare.
A norma dell'art. 1, comma 1, legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio nel periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 742/1969, in materia civile, la sospensione del decorso dei termini processuali non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (vale a dire del r.d. n. 12/1941), nonché alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c..
Le controversie civili contemplate dall'art. 92, comma 1, r.d. n. 92/1941 sono quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti e, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali sancita dall'art. 1 legge n. 742/1969 non riguarda le cause di opposizione all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., dovendosi intendere, con tale espressione, anche quelle di opposizione agli atti esecutivi e di
4 opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 617 e 619 (cfr., ex plurimis, Cass. 26 aprile 1979, n. 2410; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1135; Cass. 26 settembre 1996, n. 8490).
Tale esclusione non è posta nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di garantire la celere conclusione delle cause di opposizione e, dunque, la rapida realizzazione dei crediti, restando irrilevante, di conseguenza, ai fini dell'inapplicabilità della sospensione, che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, giacché la protrazione di tali controversie costituisce fattore di ritardo nella definizione del procedimento esecutivo (cfr., ex plurimis, Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 marzo
2006, n. 6103; Cass. 3 marzo 2009, n. 5059).
Anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra le controversie cui non si applica, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, neanche con riguardo alle fasi di impugnazione, la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. ord. 3 luglio 2018, n. 17328).
In particolare, l'opposizione all'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2,
D.P.R. n. 602/1973 costituisce un'opposizione pre-esecutiva, ai sensi dell'art. 615, comma
1, e/o dell'art. 617, comma 2, c.p.c., in rapporto alla natura delle contestazioni articolate, atteso che tale atto, con il quale l' preannuncia al Controparte_1 destinatario inadempiente l'esercizio dell'azione espropriativa, ove non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, è funzionalmente equiparabile ad un precetto in rinnovazione (cfr. Cass. 11 marzo 2021, n. 6833), sicché il rimedio processuale in oggetto non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali (cfr. Cass. 22 dicembre 2021, n. 41234; Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30113).
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 1080/2024 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato definito un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi, tale essendo quello introdotto dal avverso le intimazioni di pagamento Pt_1
notificategli il 27 agosto 2013, come, del resto, correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, che ha qualificato le doglianze sollevate dal debitore come motivi in parte riconducibili nell'alveo normativo dell'art. 615, comma 1, e, in parte, in quello dell'art. 617, comma 1, c.p.c., è stata pubblicata il 27 febbraio 2024, con la conseguenza che, proprio in ragione dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742/1969, il dies ad quem per la sua tempestiva impugnazione
5 (limitatamente ai motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere la decisione di prime cure solo ricorribile per cassazione in relazione al motivi sussunti nell'ambito dell'art. 617, comma 1, c.p.c., a norma dell'art. 618, comma 3, c.p.c.) spirava non il 27 settembre 2024, ma il 27 agosto 2024, data entro la quale il soccombente avrebbe dovuto provvedere a notificare l'atto di citazione in appello.
In realtà, il sull'erroneo presupposto dell'operatività della sospensione dei termini Pt_1 di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, ha notificato l'atto di appello, ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto il 27 settembre 2024, in tal modo determinando la sua inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del Pt_1 ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito per il quale è stato preannunciato l'esercizio dell'azione espropriativa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' Controparte_1
, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la
[...]
fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
6 contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1080/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione notificato il 27 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 26 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1032/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, al viale dei Romani, n. Parte_1
1, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine C.F._1
dell'atto di appello, dagli avv.ti Carmelo Bifano e Annamaria Goglia ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla via dei Principati, n. 78, presso lo studio di quest'ultimo; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gustavo Birio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. Rocco, n. 4; appellata-opposta
NONCHE'
, con Controparte_3
sede legale in Salerno, alla via degli Uffici Finanziari, n. 7, cod. fisc. in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
1 appellata-opposta contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1080/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “riformare la sentenza n.
1080/2024 resa dal Tribunale di Salerno … pronunciata nella causa iscritta al ruolo n.
7794/2016, pubblicata in data 27/02/2024 e non notificata e per l'effetto: 1) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto provocherebbe gravi ed irreparabili danni all'appellante sig. 2) in via Parte_1
principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità delle intimazioni di pagamento e delle rispettive cartelle di pagamento: per l'intimazione
N.10020129021664287000, cartella di pagamento N.10020110042192549000, per l'intimazione di pagamento n. 10020129021663075000, cartella di pagamento
N.10020070069644508000, per l'intimazione di pagamento N. 10020129021663378/000, cartella di pagamento N. 10020080058956460000, per l'intimazione di pagamento
N.10020129021663681/000, cartella di pagamento N.10020100004601360000, per l'intimazione di pagamento N. N.10020129021663984/000, cartella di pagamento N.
10020100076434863000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021664085/000, cartella di pagamento N.10020110016957912000, per l'intimazione di pagamento
N.10020129021663580/000, cartella di pagamento N. 10020090084298438000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021662974/000, cartella di pagamento N.
10020070066640002000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021662570/000, cartella di pagamento N. 100200500533531164000, per l'intimazione di pagamento
N.10020129021662671/000, cartella di pagamento N. 10020060026712283000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021663277/000, cartella di pagamento N.
10020080051645347000, per l'intimazione di pagamento N.10020129021662267/000, cartella di pagamento N. 10020020007535254000, per tutti i motivi su esposti;
3) condannare l' e l' di Salerno, al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari”; per gli appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3107/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5968/2013 R.G., promosso da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_3 dell' , così provvedeva: 1) rigettava l'impugnazione avverso Controparte_4
l'intimazione ad adempiere n. 10020129021663075000, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine alle intimazioni ad adempiere n.
10020129021664287000, n. 10020129021663378000, n. 10020129021663681000, n.
10020129021663984000, n. 10020129021664085000, n. 10020129021663580000, n.
10020129021662974000, n. 10020129021662570000, n. 10020129021662671000, n.
10020129021663277000 e n. 10020129021662267000; 2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
3) fissava il termine di legge per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale di Salerno in relazione alle predette intimazioni ad adempiere.
Con sentenza n. 1894/2016, il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, dinnanzi alla quale il in data 22 ottobre 2014, aveva depositato il ricorso in riassunzione, dichiarava la Pt_1 propria incompetenza per materia, fissando il termine di legge per l'ulteriore riassunzione del giudizio dinnanzi alle sezioni ordinarie.
Con sentenza n. 1080/2024, il Tribunale di Salerno – III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proseguito dal con comparsa di riassunzione consegnata Pt_1
per la notifica il 21 luglio 2016, così provvedeva: 1) dichiarava la contumacia dell' Salerno e dell' Controparte_3 Controparte_1
(già ); 2) rigettava i motivi di opposizione
[...] Controparte_4 all'esecuzione; 3) dichiarava inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
4) dichiarava irripetibili le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato il Pt_1
27 settembre 2024, assumendo che: - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente era idonea a dimostrare l'eccepita prescrizione dei crediti previdenziali azionati dall'allora CP_4
, attestando che le impugnate intimazioni di pagamento erano state notificate
[...]
in data 27 agosto 2013 e, dunque, oltre i cinque anni dalla formazione e dalla notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, risalenti agli anni 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008; - il giudice di prime cure aveva errato nel dichiarare inammissibile per tardiva proposizione la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti alle intimazioni di pagamento, atteso che tale censura integrava un motivo di opposizione all'esecuzione per
3 inesistenza dei titoli;
- l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto della notifica degli atti presupposti alle intimazioni ad adempiere, oltre ad essere ammissibile, era meritevole di accoglimento, non avendo l' “Equitalia Sud s.p.s.” assolto l'onere di comprovare la sussistenza del predetto adempimento.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 gennaio 2025, l'
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per l'inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, l' Controparte_3
è rimasta contumace, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi
[...]
degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono essere proposti un volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che si intende impugnare.
A norma dell'art. 1, comma 1, legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio nel periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 742/1969, in materia civile, la sospensione del decorso dei termini processuali non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (vale a dire del r.d. n. 12/1941), nonché alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c..
Le controversie civili contemplate dall'art. 92, comma 1, r.d. n. 92/1941 sono quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti e, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali sancita dall'art. 1 legge n. 742/1969 non riguarda le cause di opposizione all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., dovendosi intendere, con tale espressione, anche quelle di opposizione agli atti esecutivi e di
4 opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 617 e 619 (cfr., ex plurimis, Cass. 26 aprile 1979, n. 2410; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1135; Cass. 26 settembre 1996, n. 8490).
Tale esclusione non è posta nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di garantire la celere conclusione delle cause di opposizione e, dunque, la rapida realizzazione dei crediti, restando irrilevante, di conseguenza, ai fini dell'inapplicabilità della sospensione, che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, giacché la protrazione di tali controversie costituisce fattore di ritardo nella definizione del procedimento esecutivo (cfr., ex plurimis, Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 marzo
2006, n. 6103; Cass. 3 marzo 2009, n. 5059).
Anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra le controversie cui non si applica, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, neanche con riguardo alle fasi di impugnazione, la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. ord. 3 luglio 2018, n. 17328).
In particolare, l'opposizione all'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2,
D.P.R. n. 602/1973 costituisce un'opposizione pre-esecutiva, ai sensi dell'art. 615, comma
1, e/o dell'art. 617, comma 2, c.p.c., in rapporto alla natura delle contestazioni articolate, atteso che tale atto, con il quale l' preannuncia al Controparte_1 destinatario inadempiente l'esercizio dell'azione espropriativa, ove non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, è funzionalmente equiparabile ad un precetto in rinnovazione (cfr. Cass. 11 marzo 2021, n. 6833), sicché il rimedio processuale in oggetto non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali (cfr. Cass. 22 dicembre 2021, n. 41234; Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30113).
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 1080/2024 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato definito un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi, tale essendo quello introdotto dal avverso le intimazioni di pagamento Pt_1
notificategli il 27 agosto 2013, come, del resto, correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, che ha qualificato le doglianze sollevate dal debitore come motivi in parte riconducibili nell'alveo normativo dell'art. 615, comma 1, e, in parte, in quello dell'art. 617, comma 1, c.p.c., è stata pubblicata il 27 febbraio 2024, con la conseguenza che, proprio in ragione dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742/1969, il dies ad quem per la sua tempestiva impugnazione
5 (limitatamente ai motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere la decisione di prime cure solo ricorribile per cassazione in relazione al motivi sussunti nell'ambito dell'art. 617, comma 1, c.p.c., a norma dell'art. 618, comma 3, c.p.c.) spirava non il 27 settembre 2024, ma il 27 agosto 2024, data entro la quale il soccombente avrebbe dovuto provvedere a notificare l'atto di citazione in appello.
In realtà, il sull'erroneo presupposto dell'operatività della sospensione dei termini Pt_1 di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, ha notificato l'atto di appello, ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto il 27 settembre 2024, in tal modo determinando la sua inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del Pt_1 ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito per il quale è stato preannunciato l'esercizio dell'azione espropriativa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' Controparte_1
, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la
[...]
fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
6 contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1080/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione notificato il 27 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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