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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5411/2022, avverso la sentenza n. 4317/2022 del 2/5/2022, non notificata, pronunziata dal
Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il RT C.F._1
17.03.57, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Loparco (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del
9.1.2024;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p. t., , con sede in Parete (CE) alla via Banfi, 2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Falco (C.F.:
); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto d'appalto; vizi e difetti delle lavorazioni e domanda di risarcimento del danno.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
13.2.2025, l'appellante così concludeva: “- disporre un'integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio volta ad individuare e quantificare le lavorazioni occorrenti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni tuttora in corso nei cespiti di parte appellante;
in subordine, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ed in riforma della sentenza appellata, - accertare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni subiti dai cespiti di proprietà
e l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte della RT
e per l'effetto - accertare e dichiarare fondata Controparte_1
la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Dr. per euro RT
7.458,93 oltre iva ed interessi a far data dal 15.5.2019 (data di iscrizione
a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale) nei confronti della per i lavori Controparte_1
di ripristino interni alle u.i.i. sub 16 e17, nonché per euro 10.747,17, così precisata con le note di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. n. 2, per le lavorazioni occorrenti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni tuttora in corso nei cespiti di parte appellante;
-condannare, in ogni caso, la società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”;
pag. 2/36 la nelle note depositate in data 13.02.2025 ex Controparte_1
art. 127 ter c.p.c., così concludeva: “- rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- confermare le statuizioni tutte contenute nella sentenza di primo grado oggetto di gravame;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di accertare e dichiarare che la
[...]
ha eseguito lavori edili nell'esclusivo vantaggio delle Controparte_1
unità immobiliari del sig. , come descritti in premessa e RT
quantificati in euro 2.600,00 (iva esclusa) ovvero nella diversa somma
(maggiore e/o minore) che risulterà dalle risultanze di causa. Pertanto, si chiede di detrarre per compensazione il detto importo di euro 2.600,00 ovvero quanto emergerà all'esito del giudizio, dalla somma chiesta o che sarà eventualmente riconosciuta all'appellante all'esito di questo giudizio;
- condannare il sig. alle spese diritti ed onorari RT
del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore dello scrivente difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 s.s. c.p.c., la premesso Controparte_1
di avere eseguito lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne e delle scale interne dello stabile del Condominio Via Loggia di
Genova, 31 in Napoli, approvati con delibera assembleare del
19.04.2016, rispetto ai quali era titolare del credito residuo di euro
13.478,72, chiedeva al Tribunale di Napoli di volere ingiungere a Pt_1
pag. 3/36 condomino moroso per la somma di euro 10.394,43, come RT
risultante dall'elenco trasmesso dall'amministratore, il pagamento del corrispondente importo.
L'adito Tribunale, accogliendo il ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2079/2019, con il quale ordinava al il pagamento RT
dell'importo richiesto dalla ricorrente.
Con citazione notificata in data 9.5.2019, proponeva RT
opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatogli il 28.3.2019, deducendo, preliminarmente, che fosse ammissibile la sua opposizione tardiva, essendo incorso in decadenza dal termine perentorio ex art. 641 c.p.c., a causa di un disservizio non preannunciato, occorso al gestore dell'indirizzo di posta elettronica in uso al difensore, che aveva impedito di perfezionare tempestivamente la notifica telematica dell'atto.
Nel merito eccepiva che il numero di partita iva indicato nel ricorso non corrispondeva a quello riferibile alla società Controparte_1
ed invocava l'illegittimità della domanda perché non preceduta da regolare messa in mora. Inoltre, l'opponente contestava l'ammontare della somma richiesta e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del nesso di causalità tra i lavori eseguiti non a regola d'arte ed i danni subiti dagli appartamenti di proprietà esclusiva dello stesso e da altre porzioni in comproprietà dello stesso con altri soggetti, con condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni patiti e dell'indennità per il mancato godimento degli immobili.
La nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_1
fondatezza delle avverse doglianze e, per il caso in cui le stesse fossero pag. 4/36 state ritenute fondate, spiegava domanda riconvenzionale, intesa ad ottenere che, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere nell'esclusivo interesse delle unità immobiliari di proprietà dell'opponente per un controvalore di euro 2.600,00, venisse disposta la compensazione di tale importo con quello oggetto della domanda spiegata dalla controparte.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutività del d.i. oggetto di opposizione, accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti, pronunciava, all'esito, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva:
“1) rigetta l'opposizione; 2) condanna al pagamento, in RT
favore della delle spese di giudizio che liquida Controparte_1
in € 1,928,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Pasquale Falco, dichiaratosi antistatario.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva RT
appello, con atto tempestivamente notificato in data 4.12.2022, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludeva nei termini dinanzi trascritti.
La costituendosi in giudizio, riproponeva Controparte_1
l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione a decreto pag. 5/36 ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., già sollevata in primo grado, e l'eccezione di compensazione tra l'importo delle opere eseguite ad esclusivo vantaggio dei beni del e RT
quanto da questi richiesto a titolo di risarcimento dei danni. Nel merito resisteva all'avverso gravame, sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 14.4.2023, la Corte disponeva CTU, nominando quale proprio ausiliare l'arch. ed ammetteva la prova Persona_1
testimoniale richiesta dall'appellante.
All'udienza del 6.10.2023 venivano escussi i testi e Testimone_1
. Testimone_2
Depositato dal CTU l'elaborato peritale, la causa, disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni mediante la concessione alle parti del termine perentorio, fino alle ore
09.30 del giorno 14.2.2025, per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.02.2025 era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini, ai sensi dell'art. 190, comma
1, c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memoria di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione, reiterata dall'appellata, di inammissibilità, per difetto dei presupposti ex art.
pag. 6/36 650 c.p.c., dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo spiegata dal
Pentimalli.
Al riguardo, la deduceva che, in primo grado, Controparte_1
l'opponente non aveva fornito alcun riscontro (scritto o orale) in grado di provare il disservizio e/o un malfunzionamento tecnico della addotto a giustificazione della lamentata impossibilità di effettuare la notifica dell'atto di opposizione entro la scadenza, maturata in data
07.05.2019, del termine ex art. 641 c.p.c. per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2079/2019.
Sul punto, la Corte osserva che la questione sottesa alla ridetta eccezione debba ritenersi coperta dal giudicato per effetto della mancata formulazione, ad opera della di appello Controparte_1
incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il
Giudice, testualmente, disponeva “Nella prima udienza lo scrivente dichiarava l'ammissibilità, prima facie, dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
(cfr. verbale di udienza del 20.1.2020 e docc. 21, 22 prod. parte opponente)” e per avere lo stesso Giudice esaminato, nel merito,
l'opposizione proposta dal rigettandola perché ritenuta RT
infondata.
Infatti, deve ritenersi che, così procedendo, il Giudice di primo grado abbia rigettato, quantomeno implicitamente, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In tal senso deve, invero, interpretarsi il riferimento, contenuto in sentenza, al verbale di udienza del 20.1.2020, nel quale si legge che il G.I. “osservata
pag. 7/36 l'ammissibilità, prima facie, dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.”, rinviava la causa in prosieguo di prima udienza.
Ad abundantiam deve osservarsi che la sentenza contenga, certamente, una decisione di rigetto implicito di detta eccezione, per avere il
Giudice esaminato il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudicandola infondata.
Tanto premesso, deve, allora, ritenersi che la disamina della questione afferente all'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per l'eccepita carenza dei presupposti ex art. 650 c.p.c., imponeva la formulazione di un appello incidentale sul punto, ad opera della Controparte_1
non essendo sufficiente la riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
A conforto di quanto dinanzi affermato depone l'orientamento giurisprudenziale, espresso in relazione ad una fattispecie in cui il
Giudice di primo grado aveva trattando direttamente - e solamente - il merito della causa, senza affrontare dapprima la questione preliminare in rito, secondo cui “.. poiché l'eccezione di rito doveva essere esaminata prima del merito e ne condizionava l'esame, il silenzio del giudice si è risolto però (ancorché la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa, in ipotesi, essere espressione di scelta della soluzione "più liquida") in un error in procedendo, cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito;
- la violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esigeva allora una reazione con
l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito, perché
pag. 8/36 è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito;
e circa il modo in cui il giudice
d'appello doveva esser investito, esso doveva consistere nella denuncia dell'esistenza del vizio della sentenza per l'eccezione di rito di cui trattasi
(In ogni caso, quindi, nella presente fattispecie la devoluzione al giudice
d'appello dell'eccezione andava necessariamente veicolata dall'appello: tutte le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del primo giudice debbono essere infatti manifestate con l'impugnazione ridetta e ciò anche rispetto a quanto quel giudice non ha deciso affatto, nei termini sopra intesi. Il referente normativo dell'art. 342 cod. proc. civ. lo conferma;
- la valutazione del primo giudice sull'eccezione è infatti consacrata in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa, la posizione di chi risulti nel merito vittorioso convenuto non può che essere omologa a quella dell'attore appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell'appello; diversamente, altro contenuto concettuale e normativo assume la mera riproposizione delle difese ed eccezioni;
- come la Corte ha ritenuto (Cass. n. 7700 del 2016)
"al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata [...] e, quindi, di ciò che
è connaturato al concetto di impugnazione» e che con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere, invece, alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che possano essere appunto soltanto
«riproposte», cioè proposte come lo erano state al primo giudice"; - con riferimento quindi alle eccezioni di rito .. qualora esse siano state
pag. 9/36 disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su dì esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite .. si trovi, dunque, in posizione di soccombenza. Ne deriva che, se essa vuole ottenere che l'eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; .. si deve concludere ritenendo che l'impugnazione incidentale costituisce l'unico rimedio per ovviare al rigetto (espresso oppure implicito) nonché all'omesso esame (ricomprendendosi in quest'ultima espressione tanto l'ipotesi di illegittima pretermissìone quanto la violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte) di una domanda e/o di un'eccezione; dunque, la riproposizione entra in gioco nei soli casi in cui non vi è la necessità di spiegare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento, nelle quali la parte può limitarsi - mancando una decisione sulla domanda e/o sull'eccezione avanzata - a proporre nuovamente (per l'appunto, ri-proporre) l'istanza non esaminata, cioè non accolta in quanto ritualmente assorbita;
..” (cfr.
Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 20315 del 2021).
§ 4.
Venendo al merito, giova rilevare che, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale riteneva che i lavori di impermeabilizzazione dei solai di copertura, corrispondenti ai vani abitazione di proprietà del posti sul lastrico solare dello RT
stabile , erano stati regolarmente eseguiti. In tal senso CP_3
pag. 10/36 militavano, ad avviso del Giudice, la mail del direttore dei lavori datata
22.9.2017 e l'avvenuta approvazione all'unanimità, da parte dell'assemblea condominiale del 20.2.2018, con la presenza dello stesso del “computo finale dei lavori straordinari al RT
fabbricato, (n.d.r.: del) consuntivo finale e (n.d.r.: del) relativo riparto allegati alla convocazione della presente assemblea”.
Il primo Giudice evidenziava, altresì, che, solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, “l'amministratore p.t. del condominio tramite comunicazione via p.e.c. diffidava la ditta opposta per vedersi eliminare vizi e difetti riscontrati nel fabbricato (vedi p.e.c del 6.9.2019); diffida che riceveva pronta risposta dalla società appaltatrice, la quale forniva puntuali spiegazioni in merito alle denunce anzidette (vedi p.e.c. del
7.9.2019)” e che l'assemblea condominiale, tenutasi in data 19.11.2019 con la partecipazione del condomino non contestava RT
espressamente quanto sostenuto dall'impresa esecutrice delle opere, dovendosi da tale contegno desumere “un'indiretta adesione” a quanto dichiarato dall'impresa.
§ 5.
Con un unico motivo d'appello, censurava la sentenza RT
lamentando che il Tribunale, senza tenere conto di quanto da esso istante sostenuto in primo grado, fondava la propria decisione sull'erronea valutazione della delibera assembleare del 19.11.2019.
In particolare, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva malamente interpretato la volontà assembleare, consacrata in siffatta pag. 11/36 delibera, assegnandole il significato di una tacita acquiescenza alla giustificazione dell'appaltatrice, di supposta riconducibilità eziologica dei lamentati vizi delle opere alle avverse condizioni climatiche.
Così procedendo, peraltro, il Giudice di prime cure aveva omesso di tenere conto della parte del medesimo verbale del 19.11.2019, con cui l'assemblea del condominio di Via Loggia di Genova “all'unanimità
(n.d.r.: autorizzava) l'amministratore a nominare un tecnico di propria fiducia che proceda a valutare ed indicare i lavori necessari per risolvere definitivamente le problematiche afferenti all'androne del fabbricato e la copertura dei due vani presenti sul lastrico solare”, circostanza da cui, ad avviso dell'istante, emergeva inequivocabilmente la dimostrazione dell'assenza di un'implicita adesione a quanto affermato dalla
[...]
Controparte_1
L'appellante richiamava, inoltre, la consulenza tecnica di parte, da esso depositata nel giudizio di primo grado, per sostenere l'assunto che le unità immobiliari di cui era proprietario erano state interessate da fenomeni infiltrativi e che questi erano stati causati da “una cattiva posa in opera della guaina impermeabile sulle coperture”.
Sul punto, l'istante evidenziava che il Tribunale aveva errato nel rigettare le istanze istruttorie, da esso articolate, tenuto conto che i vizi erano stati segnalati dall'inquilino di uno degli appartamenti di sua proprietà, , sin dal marzo del 2018, come si poteva Testimone_1
desumere dai messaggi via whatsapp con lo stesso intercorsi, nonché da una successiva sua missiva del 06/12/2019.
pag. 12/36 Inoltre, l'appellante deduceva che le lavorazioni riguardanti l'impermeabilizzazione delle unità immobiliari di sua proprietà erano state oggetto del contratto di appalto, come dimostrato dal fatto che erano state indicate ad integrazione del computo metrico redatto dal
D.L. in data 26/07/2015, confermato in sede sopralluogo del
21/07/2017 ed indicate anche nel computo metrico finale approvato dall'assemblea condominiale.
§ 6.
L'appello è fondato, sia pure solo per quanto di ragione.
Non è, invero, condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo cui l'assemblea condominiale tenutasi il 19.11.2019 aderiva alle giustificazioni addotte da nella missiva del Controparte_1
7.9.2019, con la quale la ditta, in risposta alla comunicazione dell'Amministratore del Condominio del 6.9.2019, addebitava a fenomeni metereologici di rilevante gravità la causa dei contestati distacchi di guaina e delle tavolette di ardesia posti sul terrazzo di copertura (cfr. verbale assembleare del 19.11.2019 e comunicazione del 7.9.2019 all. alla memoria del 20.01.2020 di parte opponente).
Infatti, nel discutere il punto 2 all'ordine del giorno, concernente, appunto, la lettera di risposta inoltrata dalla ditta alla contestazione del Condominio, l'assemblea si limitava a prendere atto del tenore della missiva, senza assumere ulteriori determinazioni al riguardo.
Peraltro, il silenzio serbato in proposito non può affatto qualificarsi alla stregua di una tacita adesione alle giustificazioni addotte dall'impresa,
pag. 13/36 specie se si ha riguardo al tenore della pregressa missiva dell'Amministratore del 6.9.2019, che aveva chiaramente manifestato la volontà del Condominio di esternare all'appaltatrice il proprio disappunto per la non corretta esecuzione dei lavori.
Inoltre, non meno rilevante è il dato per cui, con la medesima delibera assembleare, il Condominio, nel provvedere in merito al punto 3 dell'ordine del giorno (con all'oggetto “lavori da eseguire all'androne del fabbricato. Delibere consequenziali”), autorizzava l'amministratore alla nomina di un tecnico di propria fiducia onde “valutare ed indicare i lavori necessari per risolvere definitivamente le problematiche afferenti all'androne del fabbricato e la copertura dei due vani presenti sul lastrico solare” di proprietà di . RT
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il documento in esame, lungi dall'esprimere l'intenzione dei condomini di assecondare le giustificazioni della ditta, dimostra, con evidenza,
l'intendimento dell'assemblea di ottenere da un tecnico chiarimenti definitivi in merito all'insoddisfacente esito degli interventi di manutenzione del lastrico solare.
Inoltre, l'ulteriore circostanza, pure valorizzata dal primo Giudice, secondo cui il condominio provvedeva a denunciare i vizi, solo successivamente alla proposizione del ricorso monitorio da parte dell'impresa appaltatrice, è irrilevante ove si tenga conto che tale possibilità, non solo non è preclusa dalla specifica disposizione in materia di appalto dettata dall'art. 1667, ultimo comma, secondo pag. 14/36 periodo c.c., ma è espressamente contemplata, quale facoltà spettante al debitore convenuto, dall'art. 1460 c.c..
Sul punto giova, invero, richiamare l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7041 del 9 marzo 2023).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, pur essendo intervenuta, in data 20.2.2018, l'accettazione tacita dell'opera da parte del condominio, potendo la decisione dell'assemblea condominiale di accettare il consuntivo e di autorizzare il pagamento dirsi condotta sostanzialmente equipollente ad un'accettazione tacita e senza riserve dell'opera, i vizi riscontrati dal conduttore dell'appartamento del a partire dal marzo del 2018, sono stati successivamente RT
riconosciuti dall'appaltatrice, proprio mediante la missiva del 7.9.2019.
Quanto appena osservato riveste, peraltro, valenza dirimente dal momento che, pur essendo costantemente affermato in giurisprudenza pag. 15/36 il principio secondo cui “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 19146 del 09/08/2013), lo stesso subisce un'evidente deroga proprio nel caso in cui la presenza dei vizi sia una circostanza acquisita agli atti di causa, come accade quando l'appaltatore ne riconosca l'esistenza.
Invero nella stessa sentenza appena citata, la Suprema Corte ha affermato che il riparto dell'onere della prova così delineato non fa venir meno il principio secondo cui “una volta raggiunta la prova dell'esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta
a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), non solo dimostrare di avere adoperato la
pag. 16/36 diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”.
Inoltre, merita di esser segnalato il principio secondo cui “In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo
l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere”
(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008; conf. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013).
Tanto chiarito, il complessivo contegno che la ha Controparte_1
assunto nel corso del giudizio di primo grado, consistito nel non sollevare l'eccezione di decadenza, per omessa denuncia dei vizi entro il termine previsto dall'art. 1667, II comma c.c., è sostanzialmente rappresentativo di un riconoscimento tacito di tali vizi o, quantomeno, della rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c., la quale, giova precisare, non è rilevabile d'ufficio.
In particolare, giova rimarcare che, con la comparsa di costituzione in primo grado, la non sollevava alcuna specifica Controparte_1
eccezione di decadenza, per assunta tardività della relativa denuncia, in relazione ai vizi afferenti alle opere realizzate sui solai di copertura del fabbricato, corrispondenti ai vani abitazione di proprietà del
RT
pag. 17/36 Discende da quanto osservato che sia palesemente tardiva e, come tale, inammissibile la deduzione, operata dall'appellata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, con la quale si invocava la decadenza dalla “garanzia ex art. 1667 c.c. per avere la controparte accettato incondizionatamente l'opera e/o per mancata denuncia nel termine di decadenza prescritto ex art. 1667 c.c.”.
In conclusione, avendo l'impresa appaltatrice, con la citata comunicazione del 7.9.2019, di riscontro alla pec di denuncia inviatale dal Condominio il 6.9.2019, riconosciuto l'esistenza dei vizi ed avendo, altresì, la medesima, in primo grado, omesso di sollevare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, incombeva sulla stessa dimostrare di avere eseguito l'appalto con la diligenza e la perizia esigibili da un soggetto che svolge professionalmente la medesima attività, nonché la circostanza che i vizi stessi erano derivati da un fattore causale autonomo e del tutto estraneo alla sua condotta.
§ 7.
Nondimeno, ad avviso della Corte, la suddetta prova liberatoria non può considerarsi raggiunta.
Al riguardo, si deve, in fatto, osservare che, come rilevato anche dal
Giudice di primo grado, in data 20.7.2017, si svolgeva un sopralluogo congiunto, cui partecipavano l'amministratore del condominio, il consulente tecnico del il D.L., il responsabile dell'impresa RT
opposta, per la verifica del “completamento dei lavori previsti per la
pag. 18/36 impermeabilizzazione dei solai di copertura corrispondenti ai vani abitazione, posti al piano terrazzo di proprietà . RT
Nella circostanza, le parti, in primo luogo, concordavano circa la fondatezza della doglianza del concernente la mancata RT
esecuzione dell'impermeabilizzazione del tetto di copertura dell'abitazione posta al piano terrazzo in corrispondenza dell'angolo nord-est del fabbricato.
Quindi, le parti indicavano gli interventi da eseguire per il completamento delle opere.
Ciò premesso, le risultanze istruttorie acquisite al giudizio depongono, in maniera univoca, nel senso della non corretta esecuzione, ad opera dell'appaltatrice, degli interventi concordati in occasione del menzionato sopralluogo del 20.7.2017.
Sul punto, dirimente risulta, invero, l'esito della CTU disposta in questo grado di giudizio.
Ed invero, l'ausiliare officiato dal Collegio, premetteva che, nel corso del menzionato sopralluogo del 20.7.2017, le parti decidevano “di intervenire sulla copertura delle unità immobiliari di proprietà evitando di rimuovere la guaina esistente, procedendo alla RT
posa in opera di una nuova guaina in sovrapposizione a quella in opera”.
Quindi, il CTU, dopo avere esternato le proprie perplessità in ordine alla potenziale efficacia di un simile intervento, rispetto a quello più radicale (e, ovviamente, più costoso) di rimozione integrale e sostituzione della guaina, dava conto del fatto che, comunque, l'opera pag. 19/36 non fosse stata eseguita a regola d'arte. In particolare, il CTU riferiva che “la guaina, alla data dei sopralluoghi effettuati dallo scrivente, appare in pessime condizioni di manutenzione, con i rotoli che non appaiono perfettamente saldati tra loro, come si evince dalla documentazione fotografica allegata, a circa cinque anni dalla sua posa in opera, in particolare sul corpo di fabbrica posto a nord-est del terrazzo, dove, inoltre, si rileva come gli stessi rotoli di guaina siano stati posati in maniera errata, ovvero nel senso ortogonale rispetto il verso di pendenza della copertura, cosa che non facilita il deflusso delle acque e potrebbe creare ristagni delle stesse… Per quanto riguarda l'altro corpo di fabbrica, la guaina, sulla quale inspiegabilmente non è stata passata la vernice protettiva acrilica, cosa che senz'altro favorisce ed accelera i fenomeni di deterioramento della stessa, appare in condizioni leggermente migliori rispetto l'altro corpo di fabbrica, con i rialzi e i distacchi nei punti di sovrapposizione tra un rotolo e l'altro che risultano meno frequenti e meno accentuati… In merito alla fornitura e posa in opera di lastre di ardesia aggettanti almeno 15 cm sulle parti perimetrali del vano isolato al terrazzo di copertura, si rileva la presenza di due file di lastre di ardesia sovrapposte, la prima aggettante per cm.
6.5, la seconda posta in opera sulla parte superiore aggettante per cm.
15,00 come da contratto;
le lastre appaiono, alla data odierna, in alcuni punti danneggiate o addirittura mancanti e non posate in maniera uniforme e continua tra loro, ovvero tra una lastra e l'altra vi è luce nella quale penetra l'acqua piovana e defluisce sulla muratura perimetrale.”.
pag. 20/36 Invece, quanto alle lavorazioni riguardanti la rettifica delle pendenze del canale di gronda e l'intervento di prolungamento del tubo di pluviale per l'imbocco diretto al cono di raccolta esterno, l'ausiliare nominato dal Collegio evidenziava che i lavori erano stati eseguiti correttamente, sebbene, rispetto al primo dei suddetti interventi, il
CTU soggiungeva che “la posa in opera delle lastre di ardesia sul tratto di cornicione sovrastante non appare effettuata secondo le regole dell'arte, non essendoci perfetta adesione tra una lastra e l'altra, favorendo così il deflusso delle acque meteoriche sul muro perimetrale, come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente”.
Nel dare, poi, compiuta risposta al rilievo formulato dal CT dell'originaria parte opposta, il quale aveva sostenuto che la causa delle infiltrazioni andava ravvisata in un difetto di manutenzione della guaina, ascrivibile al condominio, reo di non avere provveduto a passarvi sopra la vernice protettiva ogni due anni, il CTU confermava, con argomentazione immune da vizi e congruamente motivata, che l'opera era stata male eseguita. Infatti, l'ausiliare asseriva che le condizioni in cui versava la guaina non potevano essere ricondotte alla mancanza di manutenzione, tanto più che sul corpo di fabbrica di maggiori dimensioni l'impresa aveva finanche omesso di passare la vernice protettiva acrilica nel corso dei lavori (foto da n. 15 a 18) e che le lastre di ardesia apparivano, alla data dei sopralluoghi eseguiti dallo stesso CTU, in alcuni punti danneggiate o addirittura mancanti e non posate in maniera uniforme e continua tra loro, lasciando penetrare l'acqua piovana e provocandone il deflusso sulla muratura perimetrale.
pag. 21/36 Il CTU, pertanto, concludeva riconoscendo che, alla data di espletamento del mandato, all'interno delle unità abitative del ubicate al sesto piano, erano ancora in essere i fenomeni RT
infiltrativi e che i lavori eseguiti dalla ditta sulle Controparte_1
coperture di tali immobili non erano conformi alle regole dell'arte e non avevano permesso di ottenere i risultati previsti.
§ 8.
Né, in contrario, al fine di escludere la responsabilità dell'impresa, giova obiettare che, come pure affermato dal CTU, le infiltrazioni sui tetti del ed il deterioramento della guaina erano preesistenti RT
già da diversi anni prima rispetto all'intervento della e che CP_1
l'impresa si era limitata ad eseguire le opere, concordate nel corso del sopralluogo del 20.7.2017, di per sé non risolutive e scelte dal condominio solo al fine di un contenimento dei costi.
Invero, riguardo al primo profilo, mediante il quale si è inteso, in sostanza, negare il nesso causale tra le persistenti infiltrazioni e l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, giova, in diritto, rammentare che, per consolidata giurisprudenza, “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
pag. 22/36 Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017; conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3779 del 08/02/2019).
Orbene, nell'ipotesi in esame, è vero che il CTU ha affermato che, già da alcuni anni prima dei lavori eseguiti dalla Controparte_1
nell'estate del 2017, le coperture delle unità abitative di proprietà del e le relative impermeabilizzazioni erano oggetto di un RT
fenomeno infiltrativo, come comprovato dallo stato di avanzato degrado dei ferri di armatura del solaio.
Nondimeno, non va sottaciuto che il medesimo ausiliare, in altro punto del suo elaborato, aveva cura di chiarire che l'intervento edilizio, eseguito dalla non avendo rimosso la causa delle Controparte_1
infiltrazioni a tempo debito, aveva portato ad un peggioramento dei fenomeni infiltrativi riscontrati all'interno delle due unità immobiliari.
Tale affermazione del CTU risulta, del resto, pienamente coerente con l'esito delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al giudizio e, in specie, delle prove testimoniali.
In particolare, giova rimarcare che i testi, ed ing. Testimone_1
, entrambi escussi all'udienza del 6.10.2023, Testimone_2
affermavano, con dichiarazioni concordanti, che, dopo l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata, si verificavano infiltrazioni di acqua nelle unità immobiliari del RT
In particolare, , il quale all'epoca dei fatti era Testimone_1
conduttore di uno degli immobili di proprietà dell'appellante, affermava che l'immobile gli veniva locato in buono stato manutentivo pag. 23/36 e che le infiltrazioni di umidità si manifestavano “successivamente alla fine dei lavori condominiali appaltati all'odierna appellata, precisamente verso ottobre-novembre” del 2017 ed erano localizzate sulla controsoffittatura in cartongesso apposta al solaio dell'appartamento, nonché sulla parete ad essa prospiciente.
Inoltre, il teste riferiva che, a seguito del verificarsi delle prime infiltrazioni, dopo avere segnalato l'accaduto all'amministratore,
l'impresa esecutrice delle opere provvedeva alla “sistemazione della guaina”, ma ciononostante si verificavano “tra la fine del 2017 e il 2018, altre infiltrazioni, sempre provenienti dal tetto dell'edificio condominiale”.
L'esistenza delle infiltrazioni, peraltro, emerge nitidamente dalle riproduzioni fotografiche delle schermate contenenti i messaggi (cd. screenshot), corredati a loro volta da fotografie, che il teste Tes_1
inviava all'amministratore p.t. del condominio al fine di sollecitare l'impresa, la quale era erroneamente indicata con la denominazione di
“ piuttosto che ad intervenire per eliminare la Pt_3 CP_1
causa del fenomeno infiltrativo. Tali documenti, mostrati al in Tes_1
sede di escussione, venivano dallo stesso riconosciuti, avendo il teste dichiarato che le fotografie da lui trasmesse all'amministratore raffiguravano “le condizioni del soffitto e delle pareti della casa, nonché quelle del ballatoio antistanti la porta di ingresso”.
Inoltre, il , al quale venivano mostrate le riproduzioni Tes_1
fotografiche dell'appartamento da lui condotto in locazione allegate alla lettera del 6.12.2019, con la quale lo stesso intimava pag. 24/36 all'amministratore ed al locatore la rimessione in pristino dell'appartamento (allegato n. 5 alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma secondo termine dell'odierno appellante), affermava che le stesse raffiguravano “i danni prodotti dalle infiltrazioni alle pareti dell'appartamento che io detenevo e che era stato da me in parte abbellito con pitture e decori alle pareti appena ebbe inizio la locazione”,
e precisava che le stesse erano state scattate successivamente all'esecuzione delle lavorazioni da parte della Controparte_1
Anche il teste , tecnico incaricato dal di Testimone_2 RT
redigere la consulenza di parte allegata alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., affermava che, allorquando si recava nell'immobile condotto in locazione dal per effettuare un Tes_1
sopralluogo, nel dicembre del 2020, le infiltrazioni erano ancora in atto e venivano descritte nella perizia a sua firma come caratterizzate da
“un copioso gocciolamento all'interno delle stanze dell'appartamento”
(cfr. pg. 2 dell'all. 1 alla memoria suddetta).
Del resto, dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, emerge chiaramente che i fenomeni infiltrativi erano ancora in essere al momento degli accessi del 20 giugno 2023 e del 5 settembre 2023 eseguiti dall'ausiliare, arch. in contraddittorio con le parti in causa, Per_1
come reso, peraltro, evidente dal confronto tra le riproduzioni fotografiche prodotte in giudizio dall'odierno appellante e quelle allegate alla relazione di CTU da cui risultava un evidente peggioramento dello stato dei luoghi.
pag. 25/36 Infatti, le unità immobiliari di proprietà dell'appellante, secondo quanto riconosciuto dal CTU, “presentano evidenti i segni delle infiltrazioni lamentate: in particolare i segni delle infiltrazioni risultano più evidenti nell'unità immobiliare contraddistinta con il sub 17, nella quale, per quanto riguarda il corpo di fabbrica posizionato nell'angolo nord-est del terrazzo, non sono presenti controsoffittature, pertanto le risultanze dei fenomeni infiltrativi sono chiaramente visibili all'intradosso del solaio, sia della camera che del bagno, realizzato, in questo caso con travi in legno, mentre per quanto riguarda l'altro corpo di fabbrica, confinante con il sub 16, la controsoffittatura è stata rimossa in una zona dove le infiltrazioni si sono maggiormente manifestate in maniera tale da visionare l'intradosso del solaio, i cui ferri di armatura risultano essere in uno stato di degrado piuttosto avanzato. In tutti i vani del sub 17 i segni dell'acqua penetrata sono evidenti anche su tutte le pareti perimetrali, tanto da rendere i locali praticamente inagibili”.
Alla luce di quanto sin qui osservato deve, allora, asserirsi che la non corretta esecuzione, da parte della delle opere di Controparte_1
sistemazione delle coperture delle unità abitative di proprietà dell'odierno appellante rappresenti, senza dubbio, una concausa dell'evento dannoso lamentato dal RT
Ne segue che, non emergendo in atti la prova dell'esclusiva efficienza causale dei fenomeni di deterioramento delle impermeabilizzazioni preesistenti all'intervento realizzato, nel corso del 2017, dall'odierna appellata, quest'ultima debba rispondere interamente del danno oggetto di causa.
pag. 26/36 Infatti, deve ribadirsi, essendo stata accertata, con ragionevole certezza, l'idoneità dell'inadempimento contrattuale nel quale è incorsa l'appaltatrice a causare l'aggravamento del fenomeno infiltrativo già in essere, il debitore inadempiente deve rispondere interamente del danno, irrilevante risultando, ai fini in esame, che ad esso abbia concorso anche il pregresso stato manutentivo del manto impermeabile.
Sotto tale profilo soccorre, del resto, il principio secondo cui “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; conf. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024).
Quanto, poi, alla pretesa inadeguatezza, dell'intervento di riparazione concordato dalle parti in occasione del sopralluogo del luglio 2017, a porre rimedio alla causa delle infiltrazioni, giova, anzitutto, obiettare pag. 27/36 che il CTU, pur avendo manifestato le proprie perplessità in merito all'astratta convenienza sul piano tecnico dell'opera affidata alla non ne abbia affatto escluso, in radice, l'utilità. In Controparte_1
alcun punto della relazione di consulenza, infatti, si legge che, anche se l'opera fosse stata correttamente eseguita, le infiltrazioni si sarebbero ulteriormente aggravate.
Del resto, ove pure volesse, in astratto, prestarsi adesione ad una simile prospettazione difensiva, non per questo la responsabilità dell'appaltatrice verrebbe meno.
Ed invero, secondo una consolidata giurisprudenza, “L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo”
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024).
Nella specie, dalla lettura del verbale di sopralluogo del 20.7.2017, dinanzi citato, non emerge che l'odierna appellata, nell'accettare di dare esecuzione agli interventi concordati con la DL e con il
Condominio, abbia manifestato il proprio dissenso e palesato l'inidoneità dei previsti lavori a porre rimedio ai danni lamentati dal
RT
In conclusione, dalle risultanze probatorie dinanzi richiamate, emerge che la nell'esecuzione delle lavorazioni Controparte_1
pag. 28/36 oggetto del verbale di sopralluogo eseguito il 20.7.2017, non abbia agito nel rispetto delle regole tecniche, posando la guaina impermeabilizzante in maniera errata, omettendo di passare la vernice protettiva acrilica sulla guaina di una delle due unità immobiliari e ponendo in opera in maniera errata le lastre di ardesia. Risulta, inoltre, che l'imperfetta esecuzione di tali lavorazioni abbia concorso ad aggravare il già esistente fenomeno infiltrativo, causando, all'interno dei cespiti del i danni accertati e descritti dal CTU. RT
§ 9.
Si deve, a questo punto, procedere ad esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, proposta dal ed RT
erroneamente disattesa dal primo Giudice.
Al riguardo, giova, anzitutto, premettere che l'odierno appellante, nell'opporsi al decreto ingiuntivo, non aveva specificamente eccepito l'inadempimento della ditta al fine di ottenere la reiezione della domanda, proposta dalla di pagamento del Controparte_1
corrispettivo dell'appalto.
Invero, con il motivo di opposizione sviluppato al punto 5 dell'originario atto di citazione, il aveva invocato la non RT
corretta esecuzione delle opere, da parte dell'appaltatrice, solo al fine di conseguire la condanna della medesima al risarcimento dei danni sofferti dalle unità abitative di sua proprietà, oggetto della domanda riconvenzionale all'uopo spiegata.
pag. 29/36 Viceversa, in alcun punto del medesimo atto, si legge che, a causa della non corretta esecuzione dei lavori, l'impresa non aveva diritto di esigere il pagamento del corrispettivo e che, quindi, per tale motivo, il decreto ingiuntivo andava revocato. Infatti, la revoca del provvedimento monitorio era stata chiesta dall'opponente come auspicata conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di opposizione, di cui ai punti da 1 a 4 della citazione, peraltro non riproposti in appello, concernenti, tuttavia, profili diversi dall'inadempimento dell'impresa e, in specie, la presunta carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la mancanza di regolare messa in mora, la pretesa erroneità della somma oggetto di domanda in ragione della non rispondenza di essa alle quantità di lavorazioni eseguite.
Discende da quanto osservato che la statuizione di condanna consacrata nel decreto ingiuntivo non venga meno in ragione dell'accertato inadempimento dell'impresa, dovendosi, invece, procedere ad una compensazione atecnica tra il credito dell'appaltatrice e quello oggetto della riconvenzionale di danni proposta in primo grado dal e ritenuta, in questa sede, RT
fondata.
Tanto premesso, i danni sofferti dall'appellante, corrispondenti al costo delle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno delle unità immobiliari di proprietà della medesima parte, secondo la valutazione svolta dal CTU, non contrastata da risultanze di segno diverso ed adeguatamente motivata, ammontano a complessivi euro
7.458,93 (oltre iva come per Legge).
pag. 30/36 Quindi, tenuto conto dell'aliquota di legge di siffatta imposta, che, per i lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili residenziali, ammonta pacificamente al 10%, il danno de quo ascende ad euro 8.204,82.
In difetto di specifica richiesta da parte dell'originario opponente (cfr. pag. 7 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), su tale importo non sono dovuti interessi.
A questo punto, procedendosi a compensare euro 8.204,82 con l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad euro 10.394,43, estintesi le rispettive ragioni di credito sino alla concorrenza di quella di minore entità, residua un credito dell'appaltatrice di euro 2.189,61.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, che ovviamente si impone in ragione dell'accertata debenza di una somma inferiore a quella in esso riconosciuta, l'odierno appellante deve essere condannato a pagare, in favore della la minore Controparte_1
somma di euro 2.189,61, sulla quale computare (come già ritenuto dal
Giudice del monitorio) gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co.
4 c.c. dal 15.3.2019 al soddisfo
§ 10.
Ciò posto, giova, poi, rilevare che, con l'atto di appello, l'istante aveva, altresì, chiesto il risarcimento dei danni per “rifacimento impermeabilizzazione coperture delle u.i.i. sub 16 e 17”, danni da esso quantificati nella misura di euro 10.747,17.
pag. 31/36 Tale domanda deve ritenersi nuova e, come tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c., per l'assorbente ragione che la stessa non era stata proposta né con la citazione di primo grado, - in cui, come dinanzi detto, l'istante si era limitato a chiedere il ristoro dei danni sofferti dalle singole unità immobiliari, oltre a quelli per il mancato godimento dei medesimi cespiti -, né, tantomeno, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., mediante cui l'opponente aveva reiterato la domanda originaria, senza in alcun modo emendarla.
§ 11.
Con la comparsa di costituzione in appello, la Controparte_1
riproponeva l'eccezione riconvenzionale, già proposta in primo grado, con la quale aveva chiesto che, nel caso in cui la domanda risarcitoria dell'opponente fosse stata accolta, dal credito del dovesse RT
detrarsi, a titolo di compensazione, l'importo di euro 2.600,00, corrispondente al costo delle opere edili, asseritamente realizzate nell'esclusivo vantaggio delle unità immobiliari di proprietà di
. RT
Tale eccezione, che il Giudice di prime cure ometteva di esaminare e che, comunque, risultava implicitamente assorbita, siccome proposta in via subordinata per il solo caso in cui fosse stata accolta la riconvenzionale dell'opponente, è infondata.
Secondo l'assunto in esame, invero, l'importo dinanzi indicato rappresenta il corrispettivo dei lavori che l'impresa aveva eseguito, a suo dire nell'esclusivo interesse del in esecuzione di quanto RT
pag. 32/36 concordato tra le parti (appaltatrice, Amministratore del Parte_4
, nel corso del più volte menzionato verbale di sopralluogo
[...]
congiunto del 20.7.2017 (cfr. quanto al riguardo si legge alle pagine 4,
5 della comparsa di costituzione di primo grado dell'opposta).
Tanto premesso la richiesta è infondata, in primo luogo, perché non risponde al vero che, quelle indicate dall'impresa, siano opere realizzate nell'esclusivo interesse delle unità abitative del RT
Sul punto è sufficiente rilevare, in senso contrario, che gli interventi di cui si discorre siano stati concordati, come detto, con la DL e, soprattutto, con l'Amministratore del Condominio, a dimostrazione della loro inerenza alla manutenzione di parti comuni dell'edificio. Del resto, per quanto le opere in esame abbiano interessato anche le porzioni abitative di proprietà del è evidente che si trattava RT
di interventi di manutenzione che venivano disposti dall'amministratore nell'interesse dell'intero condominio. Ciò, chiaramente, perché le suddette unità abitative risultano collocate sul lastrico dell'edificio e, quindi, la copertura di esse funge, ad un tempo, anche da copertura dell'intero stabile.
Sotto altro profilo, dall'esame del menzionato verbale di sopralluogo congiunto del 20.7.2017, non emerge affatto la prova di una previsione negoziale che poneva il costo degli interventi in questione a carico esclusivo del RT
Discende da quanto osservato che, essendo il credito dell'impresa verso l'opponente documentato dalle risultanze istruttorie poste a pag. 33/36 base del ricorso monitorio (in cui, come detto, la pretesa era stata cristallizzata dal ricorrente nella cifra liquidata nel decreto ingiuntivo)
e non emergendo la dimostrazione che, a quella somma, debba aggiungersene una ulteriore, per le lavorazioni eseguite in ottemperanza al verbale di sopralluogo congiunto del 20.7.2017,
l'eccezione riconvenzionale reiterata dall'appellata vada disattesa.
§ 9.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Ciò posto, rileva la Corte che, nella specie, ricorra una situazione di soccombenza reciproca integrale, avuto riguardo all'accoglimento delle contrapposte domande delle parti (quella posta a base del ricorso monitorio e la riconvenzionale di danni dell'originaria opponente), che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
Sempre in ragione della reciproca soccombenza, le spese relative alla
CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il
5.12.2023, debbono porsi a definitivo carico del e della RT
nella rispettiva misura del 50% ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto notificato alla in data
[...] Controparte_1
4.12.2022, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 34/36 a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e in RT
riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
2079/2019 del Tribunale di Napoli e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente proposta da
[...]
condanna a pagare, in favore Controparte_1 RT
della l'importo di euro 2.189,61, oltre Controparte_1
gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal
15.3.2019 al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
c) pone le spese di CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico di e di RT
ella misura del 50% ciascuno. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione Cont dell'addetta all dott. ). Persona_2
pag. 35/36 pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5411/2022, avverso la sentenza n. 4317/2022 del 2/5/2022, non notificata, pronunziata dal
Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il RT C.F._1
17.03.57, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Loparco (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del
9.1.2024;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p. t., , con sede in Parete (CE) alla via Banfi, 2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Falco (C.F.:
); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto d'appalto; vizi e difetti delle lavorazioni e domanda di risarcimento del danno.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
13.2.2025, l'appellante così concludeva: “- disporre un'integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio volta ad individuare e quantificare le lavorazioni occorrenti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni tuttora in corso nei cespiti di parte appellante;
in subordine, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ed in riforma della sentenza appellata, - accertare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni subiti dai cespiti di proprietà
e l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte della RT
e per l'effetto - accertare e dichiarare fondata Controparte_1
la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Dr. per euro RT
7.458,93 oltre iva ed interessi a far data dal 15.5.2019 (data di iscrizione
a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale) nei confronti della per i lavori Controparte_1
di ripristino interni alle u.i.i. sub 16 e17, nonché per euro 10.747,17, così precisata con le note di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. n. 2, per le lavorazioni occorrenti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni tuttora in corso nei cespiti di parte appellante;
-condannare, in ogni caso, la società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”;
pag. 2/36 la nelle note depositate in data 13.02.2025 ex Controparte_1
art. 127 ter c.p.c., così concludeva: “- rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- confermare le statuizioni tutte contenute nella sentenza di primo grado oggetto di gravame;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di accertare e dichiarare che la
[...]
ha eseguito lavori edili nell'esclusivo vantaggio delle Controparte_1
unità immobiliari del sig. , come descritti in premessa e RT
quantificati in euro 2.600,00 (iva esclusa) ovvero nella diversa somma
(maggiore e/o minore) che risulterà dalle risultanze di causa. Pertanto, si chiede di detrarre per compensazione il detto importo di euro 2.600,00 ovvero quanto emergerà all'esito del giudizio, dalla somma chiesta o che sarà eventualmente riconosciuta all'appellante all'esito di questo giudizio;
- condannare il sig. alle spese diritti ed onorari RT
del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore dello scrivente difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 s.s. c.p.c., la premesso Controparte_1
di avere eseguito lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne e delle scale interne dello stabile del Condominio Via Loggia di
Genova, 31 in Napoli, approvati con delibera assembleare del
19.04.2016, rispetto ai quali era titolare del credito residuo di euro
13.478,72, chiedeva al Tribunale di Napoli di volere ingiungere a Pt_1
pag. 3/36 condomino moroso per la somma di euro 10.394,43, come RT
risultante dall'elenco trasmesso dall'amministratore, il pagamento del corrispondente importo.
L'adito Tribunale, accogliendo il ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2079/2019, con il quale ordinava al il pagamento RT
dell'importo richiesto dalla ricorrente.
Con citazione notificata in data 9.5.2019, proponeva RT
opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatogli il 28.3.2019, deducendo, preliminarmente, che fosse ammissibile la sua opposizione tardiva, essendo incorso in decadenza dal termine perentorio ex art. 641 c.p.c., a causa di un disservizio non preannunciato, occorso al gestore dell'indirizzo di posta elettronica in uso al difensore, che aveva impedito di perfezionare tempestivamente la notifica telematica dell'atto.
Nel merito eccepiva che il numero di partita iva indicato nel ricorso non corrispondeva a quello riferibile alla società Controparte_1
ed invocava l'illegittimità della domanda perché non preceduta da regolare messa in mora. Inoltre, l'opponente contestava l'ammontare della somma richiesta e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del nesso di causalità tra i lavori eseguiti non a regola d'arte ed i danni subiti dagli appartamenti di proprietà esclusiva dello stesso e da altre porzioni in comproprietà dello stesso con altri soggetti, con condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni patiti e dell'indennità per il mancato godimento degli immobili.
La nel costituirsi in giudizio, contestava la Controparte_1
fondatezza delle avverse doglianze e, per il caso in cui le stesse fossero pag. 4/36 state ritenute fondate, spiegava domanda riconvenzionale, intesa ad ottenere che, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere nell'esclusivo interesse delle unità immobiliari di proprietà dell'opponente per un controvalore di euro 2.600,00, venisse disposta la compensazione di tale importo con quello oggetto della domanda spiegata dalla controparte.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutività del d.i. oggetto di opposizione, accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti, pronunciava, all'esito, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva:
“1) rigetta l'opposizione; 2) condanna al pagamento, in RT
favore della delle spese di giudizio che liquida Controparte_1
in € 1,928,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Pasquale Falco, dichiaratosi antistatario.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva RT
appello, con atto tempestivamente notificato in data 4.12.2022, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludeva nei termini dinanzi trascritti.
La costituendosi in giudizio, riproponeva Controparte_1
l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione a decreto pag. 5/36 ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., già sollevata in primo grado, e l'eccezione di compensazione tra l'importo delle opere eseguite ad esclusivo vantaggio dei beni del e RT
quanto da questi richiesto a titolo di risarcimento dei danni. Nel merito resisteva all'avverso gravame, sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 14.4.2023, la Corte disponeva CTU, nominando quale proprio ausiliare l'arch. ed ammetteva la prova Persona_1
testimoniale richiesta dall'appellante.
All'udienza del 6.10.2023 venivano escussi i testi e Testimone_1
. Testimone_2
Depositato dal CTU l'elaborato peritale, la causa, disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni mediante la concessione alle parti del termine perentorio, fino alle ore
09.30 del giorno 14.2.2025, per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.02.2025 era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini, ai sensi dell'art. 190, comma
1, c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memoria di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione, reiterata dall'appellata, di inammissibilità, per difetto dei presupposti ex art.
pag. 6/36 650 c.p.c., dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo spiegata dal
Pentimalli.
Al riguardo, la deduceva che, in primo grado, Controparte_1
l'opponente non aveva fornito alcun riscontro (scritto o orale) in grado di provare il disservizio e/o un malfunzionamento tecnico della addotto a giustificazione della lamentata impossibilità di effettuare la notifica dell'atto di opposizione entro la scadenza, maturata in data
07.05.2019, del termine ex art. 641 c.p.c. per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2079/2019.
Sul punto, la Corte osserva che la questione sottesa alla ridetta eccezione debba ritenersi coperta dal giudicato per effetto della mancata formulazione, ad opera della di appello Controparte_1
incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il
Giudice, testualmente, disponeva “Nella prima udienza lo scrivente dichiarava l'ammissibilità, prima facie, dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
(cfr. verbale di udienza del 20.1.2020 e docc. 21, 22 prod. parte opponente)” e per avere lo stesso Giudice esaminato, nel merito,
l'opposizione proposta dal rigettandola perché ritenuta RT
infondata.
Infatti, deve ritenersi che, così procedendo, il Giudice di primo grado abbia rigettato, quantomeno implicitamente, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In tal senso deve, invero, interpretarsi il riferimento, contenuto in sentenza, al verbale di udienza del 20.1.2020, nel quale si legge che il G.I. “osservata
pag. 7/36 l'ammissibilità, prima facie, dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.”, rinviava la causa in prosieguo di prima udienza.
Ad abundantiam deve osservarsi che la sentenza contenga, certamente, una decisione di rigetto implicito di detta eccezione, per avere il
Giudice esaminato il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudicandola infondata.
Tanto premesso, deve, allora, ritenersi che la disamina della questione afferente all'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per l'eccepita carenza dei presupposti ex art. 650 c.p.c., imponeva la formulazione di un appello incidentale sul punto, ad opera della Controparte_1
non essendo sufficiente la riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
A conforto di quanto dinanzi affermato depone l'orientamento giurisprudenziale, espresso in relazione ad una fattispecie in cui il
Giudice di primo grado aveva trattando direttamente - e solamente - il merito della causa, senza affrontare dapprima la questione preliminare in rito, secondo cui “.. poiché l'eccezione di rito doveva essere esaminata prima del merito e ne condizionava l'esame, il silenzio del giudice si è risolto però (ancorché la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa, in ipotesi, essere espressione di scelta della soluzione "più liquida") in un error in procedendo, cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito;
- la violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esigeva allora una reazione con
l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito, perché
pag. 8/36 è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito;
e circa il modo in cui il giudice
d'appello doveva esser investito, esso doveva consistere nella denuncia dell'esistenza del vizio della sentenza per l'eccezione di rito di cui trattasi
(In ogni caso, quindi, nella presente fattispecie la devoluzione al giudice
d'appello dell'eccezione andava necessariamente veicolata dall'appello: tutte le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del primo giudice debbono essere infatti manifestate con l'impugnazione ridetta e ciò anche rispetto a quanto quel giudice non ha deciso affatto, nei termini sopra intesi. Il referente normativo dell'art. 342 cod. proc. civ. lo conferma;
- la valutazione del primo giudice sull'eccezione è infatti consacrata in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa, la posizione di chi risulti nel merito vittorioso convenuto non può che essere omologa a quella dell'attore appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell'appello; diversamente, altro contenuto concettuale e normativo assume la mera riproposizione delle difese ed eccezioni;
- come la Corte ha ritenuto (Cass. n. 7700 del 2016)
"al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata [...] e, quindi, di ciò che
è connaturato al concetto di impugnazione» e che con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere, invece, alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che possano essere appunto soltanto
«riproposte», cioè proposte come lo erano state al primo giudice"; - con riferimento quindi alle eccezioni di rito .. qualora esse siano state
pag. 9/36 disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su dì esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite .. si trovi, dunque, in posizione di soccombenza. Ne deriva che, se essa vuole ottenere che l'eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; .. si deve concludere ritenendo che l'impugnazione incidentale costituisce l'unico rimedio per ovviare al rigetto (espresso oppure implicito) nonché all'omesso esame (ricomprendendosi in quest'ultima espressione tanto l'ipotesi di illegittima pretermissìone quanto la violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte) di una domanda e/o di un'eccezione; dunque, la riproposizione entra in gioco nei soli casi in cui non vi è la necessità di spiegare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento, nelle quali la parte può limitarsi - mancando una decisione sulla domanda e/o sull'eccezione avanzata - a proporre nuovamente (per l'appunto, ri-proporre) l'istanza non esaminata, cioè non accolta in quanto ritualmente assorbita;
..” (cfr.
Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 20315 del 2021).
§ 4.
Venendo al merito, giova rilevare che, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale riteneva che i lavori di impermeabilizzazione dei solai di copertura, corrispondenti ai vani abitazione di proprietà del posti sul lastrico solare dello RT
stabile , erano stati regolarmente eseguiti. In tal senso CP_3
pag. 10/36 militavano, ad avviso del Giudice, la mail del direttore dei lavori datata
22.9.2017 e l'avvenuta approvazione all'unanimità, da parte dell'assemblea condominiale del 20.2.2018, con la presenza dello stesso del “computo finale dei lavori straordinari al RT
fabbricato, (n.d.r.: del) consuntivo finale e (n.d.r.: del) relativo riparto allegati alla convocazione della presente assemblea”.
Il primo Giudice evidenziava, altresì, che, solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, “l'amministratore p.t. del condominio tramite comunicazione via p.e.c. diffidava la ditta opposta per vedersi eliminare vizi e difetti riscontrati nel fabbricato (vedi p.e.c del 6.9.2019); diffida che riceveva pronta risposta dalla società appaltatrice, la quale forniva puntuali spiegazioni in merito alle denunce anzidette (vedi p.e.c. del
7.9.2019)” e che l'assemblea condominiale, tenutasi in data 19.11.2019 con la partecipazione del condomino non contestava RT
espressamente quanto sostenuto dall'impresa esecutrice delle opere, dovendosi da tale contegno desumere “un'indiretta adesione” a quanto dichiarato dall'impresa.
§ 5.
Con un unico motivo d'appello, censurava la sentenza RT
lamentando che il Tribunale, senza tenere conto di quanto da esso istante sostenuto in primo grado, fondava la propria decisione sull'erronea valutazione della delibera assembleare del 19.11.2019.
In particolare, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva malamente interpretato la volontà assembleare, consacrata in siffatta pag. 11/36 delibera, assegnandole il significato di una tacita acquiescenza alla giustificazione dell'appaltatrice, di supposta riconducibilità eziologica dei lamentati vizi delle opere alle avverse condizioni climatiche.
Così procedendo, peraltro, il Giudice di prime cure aveva omesso di tenere conto della parte del medesimo verbale del 19.11.2019, con cui l'assemblea del condominio di Via Loggia di Genova “all'unanimità
(n.d.r.: autorizzava) l'amministratore a nominare un tecnico di propria fiducia che proceda a valutare ed indicare i lavori necessari per risolvere definitivamente le problematiche afferenti all'androne del fabbricato e la copertura dei due vani presenti sul lastrico solare”, circostanza da cui, ad avviso dell'istante, emergeva inequivocabilmente la dimostrazione dell'assenza di un'implicita adesione a quanto affermato dalla
[...]
Controparte_1
L'appellante richiamava, inoltre, la consulenza tecnica di parte, da esso depositata nel giudizio di primo grado, per sostenere l'assunto che le unità immobiliari di cui era proprietario erano state interessate da fenomeni infiltrativi e che questi erano stati causati da “una cattiva posa in opera della guaina impermeabile sulle coperture”.
Sul punto, l'istante evidenziava che il Tribunale aveva errato nel rigettare le istanze istruttorie, da esso articolate, tenuto conto che i vizi erano stati segnalati dall'inquilino di uno degli appartamenti di sua proprietà, , sin dal marzo del 2018, come si poteva Testimone_1
desumere dai messaggi via whatsapp con lo stesso intercorsi, nonché da una successiva sua missiva del 06/12/2019.
pag. 12/36 Inoltre, l'appellante deduceva che le lavorazioni riguardanti l'impermeabilizzazione delle unità immobiliari di sua proprietà erano state oggetto del contratto di appalto, come dimostrato dal fatto che erano state indicate ad integrazione del computo metrico redatto dal
D.L. in data 26/07/2015, confermato in sede sopralluogo del
21/07/2017 ed indicate anche nel computo metrico finale approvato dall'assemblea condominiale.
§ 6.
L'appello è fondato, sia pure solo per quanto di ragione.
Non è, invero, condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo cui l'assemblea condominiale tenutasi il 19.11.2019 aderiva alle giustificazioni addotte da nella missiva del Controparte_1
7.9.2019, con la quale la ditta, in risposta alla comunicazione dell'Amministratore del Condominio del 6.9.2019, addebitava a fenomeni metereologici di rilevante gravità la causa dei contestati distacchi di guaina e delle tavolette di ardesia posti sul terrazzo di copertura (cfr. verbale assembleare del 19.11.2019 e comunicazione del 7.9.2019 all. alla memoria del 20.01.2020 di parte opponente).
Infatti, nel discutere il punto 2 all'ordine del giorno, concernente, appunto, la lettera di risposta inoltrata dalla ditta alla contestazione del Condominio, l'assemblea si limitava a prendere atto del tenore della missiva, senza assumere ulteriori determinazioni al riguardo.
Peraltro, il silenzio serbato in proposito non può affatto qualificarsi alla stregua di una tacita adesione alle giustificazioni addotte dall'impresa,
pag. 13/36 specie se si ha riguardo al tenore della pregressa missiva dell'Amministratore del 6.9.2019, che aveva chiaramente manifestato la volontà del Condominio di esternare all'appaltatrice il proprio disappunto per la non corretta esecuzione dei lavori.
Inoltre, non meno rilevante è il dato per cui, con la medesima delibera assembleare, il Condominio, nel provvedere in merito al punto 3 dell'ordine del giorno (con all'oggetto “lavori da eseguire all'androne del fabbricato. Delibere consequenziali”), autorizzava l'amministratore alla nomina di un tecnico di propria fiducia onde “valutare ed indicare i lavori necessari per risolvere definitivamente le problematiche afferenti all'androne del fabbricato e la copertura dei due vani presenti sul lastrico solare” di proprietà di . RT
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il documento in esame, lungi dall'esprimere l'intenzione dei condomini di assecondare le giustificazioni della ditta, dimostra, con evidenza,
l'intendimento dell'assemblea di ottenere da un tecnico chiarimenti definitivi in merito all'insoddisfacente esito degli interventi di manutenzione del lastrico solare.
Inoltre, l'ulteriore circostanza, pure valorizzata dal primo Giudice, secondo cui il condominio provvedeva a denunciare i vizi, solo successivamente alla proposizione del ricorso monitorio da parte dell'impresa appaltatrice, è irrilevante ove si tenga conto che tale possibilità, non solo non è preclusa dalla specifica disposizione in materia di appalto dettata dall'art. 1667, ultimo comma, secondo pag. 14/36 periodo c.c., ma è espressamente contemplata, quale facoltà spettante al debitore convenuto, dall'art. 1460 c.c..
Sul punto giova, invero, richiamare l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7041 del 9 marzo 2023).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, pur essendo intervenuta, in data 20.2.2018, l'accettazione tacita dell'opera da parte del condominio, potendo la decisione dell'assemblea condominiale di accettare il consuntivo e di autorizzare il pagamento dirsi condotta sostanzialmente equipollente ad un'accettazione tacita e senza riserve dell'opera, i vizi riscontrati dal conduttore dell'appartamento del a partire dal marzo del 2018, sono stati successivamente RT
riconosciuti dall'appaltatrice, proprio mediante la missiva del 7.9.2019.
Quanto appena osservato riveste, peraltro, valenza dirimente dal momento che, pur essendo costantemente affermato in giurisprudenza pag. 15/36 il principio secondo cui “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 19146 del 09/08/2013), lo stesso subisce un'evidente deroga proprio nel caso in cui la presenza dei vizi sia una circostanza acquisita agli atti di causa, come accade quando l'appaltatore ne riconosca l'esistenza.
Invero nella stessa sentenza appena citata, la Suprema Corte ha affermato che il riparto dell'onere della prova così delineato non fa venir meno il principio secondo cui “una volta raggiunta la prova dell'esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta
a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), non solo dimostrare di avere adoperato la
pag. 16/36 diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”.
Inoltre, merita di esser segnalato il principio secondo cui “In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo
l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere”
(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008; conf. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013).
Tanto chiarito, il complessivo contegno che la ha Controparte_1
assunto nel corso del giudizio di primo grado, consistito nel non sollevare l'eccezione di decadenza, per omessa denuncia dei vizi entro il termine previsto dall'art. 1667, II comma c.c., è sostanzialmente rappresentativo di un riconoscimento tacito di tali vizi o, quantomeno, della rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c., la quale, giova precisare, non è rilevabile d'ufficio.
In particolare, giova rimarcare che, con la comparsa di costituzione in primo grado, la non sollevava alcuna specifica Controparte_1
eccezione di decadenza, per assunta tardività della relativa denuncia, in relazione ai vizi afferenti alle opere realizzate sui solai di copertura del fabbricato, corrispondenti ai vani abitazione di proprietà del
RT
pag. 17/36 Discende da quanto osservato che sia palesemente tardiva e, come tale, inammissibile la deduzione, operata dall'appellata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, con la quale si invocava la decadenza dalla “garanzia ex art. 1667 c.c. per avere la controparte accettato incondizionatamente l'opera e/o per mancata denuncia nel termine di decadenza prescritto ex art. 1667 c.c.”.
In conclusione, avendo l'impresa appaltatrice, con la citata comunicazione del 7.9.2019, di riscontro alla pec di denuncia inviatale dal Condominio il 6.9.2019, riconosciuto l'esistenza dei vizi ed avendo, altresì, la medesima, in primo grado, omesso di sollevare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, incombeva sulla stessa dimostrare di avere eseguito l'appalto con la diligenza e la perizia esigibili da un soggetto che svolge professionalmente la medesima attività, nonché la circostanza che i vizi stessi erano derivati da un fattore causale autonomo e del tutto estraneo alla sua condotta.
§ 7.
Nondimeno, ad avviso della Corte, la suddetta prova liberatoria non può considerarsi raggiunta.
Al riguardo, si deve, in fatto, osservare che, come rilevato anche dal
Giudice di primo grado, in data 20.7.2017, si svolgeva un sopralluogo congiunto, cui partecipavano l'amministratore del condominio, il consulente tecnico del il D.L., il responsabile dell'impresa RT
opposta, per la verifica del “completamento dei lavori previsti per la
pag. 18/36 impermeabilizzazione dei solai di copertura corrispondenti ai vani abitazione, posti al piano terrazzo di proprietà . RT
Nella circostanza, le parti, in primo luogo, concordavano circa la fondatezza della doglianza del concernente la mancata RT
esecuzione dell'impermeabilizzazione del tetto di copertura dell'abitazione posta al piano terrazzo in corrispondenza dell'angolo nord-est del fabbricato.
Quindi, le parti indicavano gli interventi da eseguire per il completamento delle opere.
Ciò premesso, le risultanze istruttorie acquisite al giudizio depongono, in maniera univoca, nel senso della non corretta esecuzione, ad opera dell'appaltatrice, degli interventi concordati in occasione del menzionato sopralluogo del 20.7.2017.
Sul punto, dirimente risulta, invero, l'esito della CTU disposta in questo grado di giudizio.
Ed invero, l'ausiliare officiato dal Collegio, premetteva che, nel corso del menzionato sopralluogo del 20.7.2017, le parti decidevano “di intervenire sulla copertura delle unità immobiliari di proprietà evitando di rimuovere la guaina esistente, procedendo alla RT
posa in opera di una nuova guaina in sovrapposizione a quella in opera”.
Quindi, il CTU, dopo avere esternato le proprie perplessità in ordine alla potenziale efficacia di un simile intervento, rispetto a quello più radicale (e, ovviamente, più costoso) di rimozione integrale e sostituzione della guaina, dava conto del fatto che, comunque, l'opera pag. 19/36 non fosse stata eseguita a regola d'arte. In particolare, il CTU riferiva che “la guaina, alla data dei sopralluoghi effettuati dallo scrivente, appare in pessime condizioni di manutenzione, con i rotoli che non appaiono perfettamente saldati tra loro, come si evince dalla documentazione fotografica allegata, a circa cinque anni dalla sua posa in opera, in particolare sul corpo di fabbrica posto a nord-est del terrazzo, dove, inoltre, si rileva come gli stessi rotoli di guaina siano stati posati in maniera errata, ovvero nel senso ortogonale rispetto il verso di pendenza della copertura, cosa che non facilita il deflusso delle acque e potrebbe creare ristagni delle stesse… Per quanto riguarda l'altro corpo di fabbrica, la guaina, sulla quale inspiegabilmente non è stata passata la vernice protettiva acrilica, cosa che senz'altro favorisce ed accelera i fenomeni di deterioramento della stessa, appare in condizioni leggermente migliori rispetto l'altro corpo di fabbrica, con i rialzi e i distacchi nei punti di sovrapposizione tra un rotolo e l'altro che risultano meno frequenti e meno accentuati… In merito alla fornitura e posa in opera di lastre di ardesia aggettanti almeno 15 cm sulle parti perimetrali del vano isolato al terrazzo di copertura, si rileva la presenza di due file di lastre di ardesia sovrapposte, la prima aggettante per cm.
6.5, la seconda posta in opera sulla parte superiore aggettante per cm.
15,00 come da contratto;
le lastre appaiono, alla data odierna, in alcuni punti danneggiate o addirittura mancanti e non posate in maniera uniforme e continua tra loro, ovvero tra una lastra e l'altra vi è luce nella quale penetra l'acqua piovana e defluisce sulla muratura perimetrale.”.
pag. 20/36 Invece, quanto alle lavorazioni riguardanti la rettifica delle pendenze del canale di gronda e l'intervento di prolungamento del tubo di pluviale per l'imbocco diretto al cono di raccolta esterno, l'ausiliare nominato dal Collegio evidenziava che i lavori erano stati eseguiti correttamente, sebbene, rispetto al primo dei suddetti interventi, il
CTU soggiungeva che “la posa in opera delle lastre di ardesia sul tratto di cornicione sovrastante non appare effettuata secondo le regole dell'arte, non essendoci perfetta adesione tra una lastra e l'altra, favorendo così il deflusso delle acque meteoriche sul muro perimetrale, come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente”.
Nel dare, poi, compiuta risposta al rilievo formulato dal CT dell'originaria parte opposta, il quale aveva sostenuto che la causa delle infiltrazioni andava ravvisata in un difetto di manutenzione della guaina, ascrivibile al condominio, reo di non avere provveduto a passarvi sopra la vernice protettiva ogni due anni, il CTU confermava, con argomentazione immune da vizi e congruamente motivata, che l'opera era stata male eseguita. Infatti, l'ausiliare asseriva che le condizioni in cui versava la guaina non potevano essere ricondotte alla mancanza di manutenzione, tanto più che sul corpo di fabbrica di maggiori dimensioni l'impresa aveva finanche omesso di passare la vernice protettiva acrilica nel corso dei lavori (foto da n. 15 a 18) e che le lastre di ardesia apparivano, alla data dei sopralluoghi eseguiti dallo stesso CTU, in alcuni punti danneggiate o addirittura mancanti e non posate in maniera uniforme e continua tra loro, lasciando penetrare l'acqua piovana e provocandone il deflusso sulla muratura perimetrale.
pag. 21/36 Il CTU, pertanto, concludeva riconoscendo che, alla data di espletamento del mandato, all'interno delle unità abitative del ubicate al sesto piano, erano ancora in essere i fenomeni RT
infiltrativi e che i lavori eseguiti dalla ditta sulle Controparte_1
coperture di tali immobili non erano conformi alle regole dell'arte e non avevano permesso di ottenere i risultati previsti.
§ 8.
Né, in contrario, al fine di escludere la responsabilità dell'impresa, giova obiettare che, come pure affermato dal CTU, le infiltrazioni sui tetti del ed il deterioramento della guaina erano preesistenti RT
già da diversi anni prima rispetto all'intervento della e che CP_1
l'impresa si era limitata ad eseguire le opere, concordate nel corso del sopralluogo del 20.7.2017, di per sé non risolutive e scelte dal condominio solo al fine di un contenimento dei costi.
Invero, riguardo al primo profilo, mediante il quale si è inteso, in sostanza, negare il nesso causale tra le persistenti infiltrazioni e l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, giova, in diritto, rammentare che, per consolidata giurisprudenza, “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
pag. 22/36 Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017; conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3779 del 08/02/2019).
Orbene, nell'ipotesi in esame, è vero che il CTU ha affermato che, già da alcuni anni prima dei lavori eseguiti dalla Controparte_1
nell'estate del 2017, le coperture delle unità abitative di proprietà del e le relative impermeabilizzazioni erano oggetto di un RT
fenomeno infiltrativo, come comprovato dallo stato di avanzato degrado dei ferri di armatura del solaio.
Nondimeno, non va sottaciuto che il medesimo ausiliare, in altro punto del suo elaborato, aveva cura di chiarire che l'intervento edilizio, eseguito dalla non avendo rimosso la causa delle Controparte_1
infiltrazioni a tempo debito, aveva portato ad un peggioramento dei fenomeni infiltrativi riscontrati all'interno delle due unità immobiliari.
Tale affermazione del CTU risulta, del resto, pienamente coerente con l'esito delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al giudizio e, in specie, delle prove testimoniali.
In particolare, giova rimarcare che i testi, ed ing. Testimone_1
, entrambi escussi all'udienza del 6.10.2023, Testimone_2
affermavano, con dichiarazioni concordanti, che, dopo l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata, si verificavano infiltrazioni di acqua nelle unità immobiliari del RT
In particolare, , il quale all'epoca dei fatti era Testimone_1
conduttore di uno degli immobili di proprietà dell'appellante, affermava che l'immobile gli veniva locato in buono stato manutentivo pag. 23/36 e che le infiltrazioni di umidità si manifestavano “successivamente alla fine dei lavori condominiali appaltati all'odierna appellata, precisamente verso ottobre-novembre” del 2017 ed erano localizzate sulla controsoffittatura in cartongesso apposta al solaio dell'appartamento, nonché sulla parete ad essa prospiciente.
Inoltre, il teste riferiva che, a seguito del verificarsi delle prime infiltrazioni, dopo avere segnalato l'accaduto all'amministratore,
l'impresa esecutrice delle opere provvedeva alla “sistemazione della guaina”, ma ciononostante si verificavano “tra la fine del 2017 e il 2018, altre infiltrazioni, sempre provenienti dal tetto dell'edificio condominiale”.
L'esistenza delle infiltrazioni, peraltro, emerge nitidamente dalle riproduzioni fotografiche delle schermate contenenti i messaggi (cd. screenshot), corredati a loro volta da fotografie, che il teste Tes_1
inviava all'amministratore p.t. del condominio al fine di sollecitare l'impresa, la quale era erroneamente indicata con la denominazione di
“ piuttosto che ad intervenire per eliminare la Pt_3 CP_1
causa del fenomeno infiltrativo. Tali documenti, mostrati al in Tes_1
sede di escussione, venivano dallo stesso riconosciuti, avendo il teste dichiarato che le fotografie da lui trasmesse all'amministratore raffiguravano “le condizioni del soffitto e delle pareti della casa, nonché quelle del ballatoio antistanti la porta di ingresso”.
Inoltre, il , al quale venivano mostrate le riproduzioni Tes_1
fotografiche dell'appartamento da lui condotto in locazione allegate alla lettera del 6.12.2019, con la quale lo stesso intimava pag. 24/36 all'amministratore ed al locatore la rimessione in pristino dell'appartamento (allegato n. 5 alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma secondo termine dell'odierno appellante), affermava che le stesse raffiguravano “i danni prodotti dalle infiltrazioni alle pareti dell'appartamento che io detenevo e che era stato da me in parte abbellito con pitture e decori alle pareti appena ebbe inizio la locazione”,
e precisava che le stesse erano state scattate successivamente all'esecuzione delle lavorazioni da parte della Controparte_1
Anche il teste , tecnico incaricato dal di Testimone_2 RT
redigere la consulenza di parte allegata alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., affermava che, allorquando si recava nell'immobile condotto in locazione dal per effettuare un Tes_1
sopralluogo, nel dicembre del 2020, le infiltrazioni erano ancora in atto e venivano descritte nella perizia a sua firma come caratterizzate da
“un copioso gocciolamento all'interno delle stanze dell'appartamento”
(cfr. pg. 2 dell'all. 1 alla memoria suddetta).
Del resto, dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, emerge chiaramente che i fenomeni infiltrativi erano ancora in essere al momento degli accessi del 20 giugno 2023 e del 5 settembre 2023 eseguiti dall'ausiliare, arch. in contraddittorio con le parti in causa, Per_1
come reso, peraltro, evidente dal confronto tra le riproduzioni fotografiche prodotte in giudizio dall'odierno appellante e quelle allegate alla relazione di CTU da cui risultava un evidente peggioramento dello stato dei luoghi.
pag. 25/36 Infatti, le unità immobiliari di proprietà dell'appellante, secondo quanto riconosciuto dal CTU, “presentano evidenti i segni delle infiltrazioni lamentate: in particolare i segni delle infiltrazioni risultano più evidenti nell'unità immobiliare contraddistinta con il sub 17, nella quale, per quanto riguarda il corpo di fabbrica posizionato nell'angolo nord-est del terrazzo, non sono presenti controsoffittature, pertanto le risultanze dei fenomeni infiltrativi sono chiaramente visibili all'intradosso del solaio, sia della camera che del bagno, realizzato, in questo caso con travi in legno, mentre per quanto riguarda l'altro corpo di fabbrica, confinante con il sub 16, la controsoffittatura è stata rimossa in una zona dove le infiltrazioni si sono maggiormente manifestate in maniera tale da visionare l'intradosso del solaio, i cui ferri di armatura risultano essere in uno stato di degrado piuttosto avanzato. In tutti i vani del sub 17 i segni dell'acqua penetrata sono evidenti anche su tutte le pareti perimetrali, tanto da rendere i locali praticamente inagibili”.
Alla luce di quanto sin qui osservato deve, allora, asserirsi che la non corretta esecuzione, da parte della delle opere di Controparte_1
sistemazione delle coperture delle unità abitative di proprietà dell'odierno appellante rappresenti, senza dubbio, una concausa dell'evento dannoso lamentato dal RT
Ne segue che, non emergendo in atti la prova dell'esclusiva efficienza causale dei fenomeni di deterioramento delle impermeabilizzazioni preesistenti all'intervento realizzato, nel corso del 2017, dall'odierna appellata, quest'ultima debba rispondere interamente del danno oggetto di causa.
pag. 26/36 Infatti, deve ribadirsi, essendo stata accertata, con ragionevole certezza, l'idoneità dell'inadempimento contrattuale nel quale è incorsa l'appaltatrice a causare l'aggravamento del fenomeno infiltrativo già in essere, il debitore inadempiente deve rispondere interamente del danno, irrilevante risultando, ai fini in esame, che ad esso abbia concorso anche il pregresso stato manutentivo del manto impermeabile.
Sotto tale profilo soccorre, del resto, il principio secondo cui “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; conf. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024).
Quanto, poi, alla pretesa inadeguatezza, dell'intervento di riparazione concordato dalle parti in occasione del sopralluogo del luglio 2017, a porre rimedio alla causa delle infiltrazioni, giova, anzitutto, obiettare pag. 27/36 che il CTU, pur avendo manifestato le proprie perplessità in merito all'astratta convenienza sul piano tecnico dell'opera affidata alla non ne abbia affatto escluso, in radice, l'utilità. In Controparte_1
alcun punto della relazione di consulenza, infatti, si legge che, anche se l'opera fosse stata correttamente eseguita, le infiltrazioni si sarebbero ulteriormente aggravate.
Del resto, ove pure volesse, in astratto, prestarsi adesione ad una simile prospettazione difensiva, non per questo la responsabilità dell'appaltatrice verrebbe meno.
Ed invero, secondo una consolidata giurisprudenza, “L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo”
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024).
Nella specie, dalla lettura del verbale di sopralluogo del 20.7.2017, dinanzi citato, non emerge che l'odierna appellata, nell'accettare di dare esecuzione agli interventi concordati con la DL e con il
Condominio, abbia manifestato il proprio dissenso e palesato l'inidoneità dei previsti lavori a porre rimedio ai danni lamentati dal
RT
In conclusione, dalle risultanze probatorie dinanzi richiamate, emerge che la nell'esecuzione delle lavorazioni Controparte_1
pag. 28/36 oggetto del verbale di sopralluogo eseguito il 20.7.2017, non abbia agito nel rispetto delle regole tecniche, posando la guaina impermeabilizzante in maniera errata, omettendo di passare la vernice protettiva acrilica sulla guaina di una delle due unità immobiliari e ponendo in opera in maniera errata le lastre di ardesia. Risulta, inoltre, che l'imperfetta esecuzione di tali lavorazioni abbia concorso ad aggravare il già esistente fenomeno infiltrativo, causando, all'interno dei cespiti del i danni accertati e descritti dal CTU. RT
§ 9.
Si deve, a questo punto, procedere ad esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, proposta dal ed RT
erroneamente disattesa dal primo Giudice.
Al riguardo, giova, anzitutto, premettere che l'odierno appellante, nell'opporsi al decreto ingiuntivo, non aveva specificamente eccepito l'inadempimento della ditta al fine di ottenere la reiezione della domanda, proposta dalla di pagamento del Controparte_1
corrispettivo dell'appalto.
Invero, con il motivo di opposizione sviluppato al punto 5 dell'originario atto di citazione, il aveva invocato la non RT
corretta esecuzione delle opere, da parte dell'appaltatrice, solo al fine di conseguire la condanna della medesima al risarcimento dei danni sofferti dalle unità abitative di sua proprietà, oggetto della domanda riconvenzionale all'uopo spiegata.
pag. 29/36 Viceversa, in alcun punto del medesimo atto, si legge che, a causa della non corretta esecuzione dei lavori, l'impresa non aveva diritto di esigere il pagamento del corrispettivo e che, quindi, per tale motivo, il decreto ingiuntivo andava revocato. Infatti, la revoca del provvedimento monitorio era stata chiesta dall'opponente come auspicata conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di opposizione, di cui ai punti da 1 a 4 della citazione, peraltro non riproposti in appello, concernenti, tuttavia, profili diversi dall'inadempimento dell'impresa e, in specie, la presunta carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la mancanza di regolare messa in mora, la pretesa erroneità della somma oggetto di domanda in ragione della non rispondenza di essa alle quantità di lavorazioni eseguite.
Discende da quanto osservato che la statuizione di condanna consacrata nel decreto ingiuntivo non venga meno in ragione dell'accertato inadempimento dell'impresa, dovendosi, invece, procedere ad una compensazione atecnica tra il credito dell'appaltatrice e quello oggetto della riconvenzionale di danni proposta in primo grado dal e ritenuta, in questa sede, RT
fondata.
Tanto premesso, i danni sofferti dall'appellante, corrispondenti al costo delle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno delle unità immobiliari di proprietà della medesima parte, secondo la valutazione svolta dal CTU, non contrastata da risultanze di segno diverso ed adeguatamente motivata, ammontano a complessivi euro
7.458,93 (oltre iva come per Legge).
pag. 30/36 Quindi, tenuto conto dell'aliquota di legge di siffatta imposta, che, per i lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili residenziali, ammonta pacificamente al 10%, il danno de quo ascende ad euro 8.204,82.
In difetto di specifica richiesta da parte dell'originario opponente (cfr. pag. 7 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), su tale importo non sono dovuti interessi.
A questo punto, procedendosi a compensare euro 8.204,82 con l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad euro 10.394,43, estintesi le rispettive ragioni di credito sino alla concorrenza di quella di minore entità, residua un credito dell'appaltatrice di euro 2.189,61.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, che ovviamente si impone in ragione dell'accertata debenza di una somma inferiore a quella in esso riconosciuta, l'odierno appellante deve essere condannato a pagare, in favore della la minore Controparte_1
somma di euro 2.189,61, sulla quale computare (come già ritenuto dal
Giudice del monitorio) gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co.
4 c.c. dal 15.3.2019 al soddisfo
§ 10.
Ciò posto, giova, poi, rilevare che, con l'atto di appello, l'istante aveva, altresì, chiesto il risarcimento dei danni per “rifacimento impermeabilizzazione coperture delle u.i.i. sub 16 e 17”, danni da esso quantificati nella misura di euro 10.747,17.
pag. 31/36 Tale domanda deve ritenersi nuova e, come tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c., per l'assorbente ragione che la stessa non era stata proposta né con la citazione di primo grado, - in cui, come dinanzi detto, l'istante si era limitato a chiedere il ristoro dei danni sofferti dalle singole unità immobiliari, oltre a quelli per il mancato godimento dei medesimi cespiti -, né, tantomeno, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., mediante cui l'opponente aveva reiterato la domanda originaria, senza in alcun modo emendarla.
§ 11.
Con la comparsa di costituzione in appello, la Controparte_1
riproponeva l'eccezione riconvenzionale, già proposta in primo grado, con la quale aveva chiesto che, nel caso in cui la domanda risarcitoria dell'opponente fosse stata accolta, dal credito del dovesse RT
detrarsi, a titolo di compensazione, l'importo di euro 2.600,00, corrispondente al costo delle opere edili, asseritamente realizzate nell'esclusivo vantaggio delle unità immobiliari di proprietà di
. RT
Tale eccezione, che il Giudice di prime cure ometteva di esaminare e che, comunque, risultava implicitamente assorbita, siccome proposta in via subordinata per il solo caso in cui fosse stata accolta la riconvenzionale dell'opponente, è infondata.
Secondo l'assunto in esame, invero, l'importo dinanzi indicato rappresenta il corrispettivo dei lavori che l'impresa aveva eseguito, a suo dire nell'esclusivo interesse del in esecuzione di quanto RT
pag. 32/36 concordato tra le parti (appaltatrice, Amministratore del Parte_4
, nel corso del più volte menzionato verbale di sopralluogo
[...]
congiunto del 20.7.2017 (cfr. quanto al riguardo si legge alle pagine 4,
5 della comparsa di costituzione di primo grado dell'opposta).
Tanto premesso la richiesta è infondata, in primo luogo, perché non risponde al vero che, quelle indicate dall'impresa, siano opere realizzate nell'esclusivo interesse delle unità abitative del RT
Sul punto è sufficiente rilevare, in senso contrario, che gli interventi di cui si discorre siano stati concordati, come detto, con la DL e, soprattutto, con l'Amministratore del Condominio, a dimostrazione della loro inerenza alla manutenzione di parti comuni dell'edificio. Del resto, per quanto le opere in esame abbiano interessato anche le porzioni abitative di proprietà del è evidente che si trattava RT
di interventi di manutenzione che venivano disposti dall'amministratore nell'interesse dell'intero condominio. Ciò, chiaramente, perché le suddette unità abitative risultano collocate sul lastrico dell'edificio e, quindi, la copertura di esse funge, ad un tempo, anche da copertura dell'intero stabile.
Sotto altro profilo, dall'esame del menzionato verbale di sopralluogo congiunto del 20.7.2017, non emerge affatto la prova di una previsione negoziale che poneva il costo degli interventi in questione a carico esclusivo del RT
Discende da quanto osservato che, essendo il credito dell'impresa verso l'opponente documentato dalle risultanze istruttorie poste a pag. 33/36 base del ricorso monitorio (in cui, come detto, la pretesa era stata cristallizzata dal ricorrente nella cifra liquidata nel decreto ingiuntivo)
e non emergendo la dimostrazione che, a quella somma, debba aggiungersene una ulteriore, per le lavorazioni eseguite in ottemperanza al verbale di sopralluogo congiunto del 20.7.2017,
l'eccezione riconvenzionale reiterata dall'appellata vada disattesa.
§ 9.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Ciò posto, rileva la Corte che, nella specie, ricorra una situazione di soccombenza reciproca integrale, avuto riguardo all'accoglimento delle contrapposte domande delle parti (quella posta a base del ricorso monitorio e la riconvenzionale di danni dell'originaria opponente), che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
Sempre in ragione della reciproca soccombenza, le spese relative alla
CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il
5.12.2023, debbono porsi a definitivo carico del e della RT
nella rispettiva misura del 50% ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto notificato alla in data
[...] Controparte_1
4.12.2022, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 34/36 a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e in RT
riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
2079/2019 del Tribunale di Napoli e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente proposta da
[...]
condanna a pagare, in favore Controparte_1 RT
della l'importo di euro 2.189,61, oltre Controparte_1
gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal
15.3.2019 al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
c) pone le spese di CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico di e di RT
ella misura del 50% ciascuno. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione Cont dell'addetta all dott. ). Persona_2
pag. 35/36 pag. 36/36