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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 34 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 10.04.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva Parte_1
l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Gabicce Mare (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente non esercita attività di impresa in qualità di imprenditore o socio illimitatamente responsabile (la sua impresa individuale è stata cancellata nel
1 2016) sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 2 milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 90 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) appaiono inutili le misure protettive richieste sia perché il richiamo all'art. 70 co. 4 cod. crisi (pag. 21 ricorso) non è conferente, sia perché la domanda in proprio consente la celere pronuncia senza l'attesa dell'udienza, sia perché comunque trattasi di misure dirette a contrastare azioni (esecuzioni in corso) che non sono in grado di ledere irrimediabilmente il patrimonio posto che l'apertura della liquidazione controllata produce l'arresto delle esecuzioni in corso (e dei pagamenti in seguito alle assegnazioni) e l'incameramento di tutto l'attivo (eventualmente anche dopo l'approvazione del progetto distributivo se il ricavato non è stato ancora distribuito) e anche grazie alla possibilità di percorrere la strada delle azioni giudiziali recuperatorie ai sensi dell'art. 274 cod. crisi;
(-) non vi sono, infine, sbarramenti all'apertura del procedimento, mentre altro discorso attiene all'esdebitazione;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PU) alla via G. Marconi;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. Veronica Cirioni, già
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – se tenute - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
2 trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati a cura del liquidatore;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr n. 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 11.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 34 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 10.04.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva Parte_1
l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Gabicce Mare (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente non esercita attività di impresa in qualità di imprenditore o socio illimitatamente responsabile (la sua impresa individuale è stata cancellata nel
1 2016) sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 2 milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 90 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) appaiono inutili le misure protettive richieste sia perché il richiamo all'art. 70 co. 4 cod. crisi (pag. 21 ricorso) non è conferente, sia perché la domanda in proprio consente la celere pronuncia senza l'attesa dell'udienza, sia perché comunque trattasi di misure dirette a contrastare azioni (esecuzioni in corso) che non sono in grado di ledere irrimediabilmente il patrimonio posto che l'apertura della liquidazione controllata produce l'arresto delle esecuzioni in corso (e dei pagamenti in seguito alle assegnazioni) e l'incameramento di tutto l'attivo (eventualmente anche dopo l'approvazione del progetto distributivo se il ricavato non è stato ancora distribuito) e anche grazie alla possibilità di percorrere la strada delle azioni giudiziali recuperatorie ai sensi dell'art. 274 cod. crisi;
(-) non vi sono, infine, sbarramenti all'apertura del procedimento, mentre altro discorso attiene all'esdebitazione;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PU) alla via G. Marconi;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. Veronica Cirioni, già
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – se tenute - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
2 trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati a cura del liquidatore;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr n. 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 11.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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