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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 19.9.2022 al n. 1600 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
elettivamente domiciliato in Prato, Parte_1 presso e nello studio delle avv. Alessia Alessi e Maria
Chiara Mereu, che lo rappresentano e difendono, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, presso CP_1
e nello studio dell'avv. Nicola Pasquale Balistreri, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza dell'8-10.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in totale riforma della sentenza di primo grado:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della modifica della situazione sostanziale avvenuta in corso di causa, con condanna della banca al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e nel procedimento di opposizione, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da distrarsi entrambe a favore del procuratore antistatario;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte del decreto che condanna controparte alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'On.le Corte adìta
Rigettare l'appello proposto dal Sig. in Pt_1 quanto infondato in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 135/2022 del Tribunale di
Pistoia, sezione unica civile resa 108 febbraio 2022 nel giudizio iscritto al n. di R.G. 3481/2020;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la legittimità e correttezza dell'operato della CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1600/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello
2 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 135 dell'8 febbraio 2022; parti: c. Parte_1 [...]
, esperiti gli Controparte_1 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8-10.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca MPS s.p.a. in persona del l.r.p.t. (d'ora in poi ha CP_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1219/2020 (R.G. n°2866/2020) emesso dal Tribunale Civile di Pistoia il 23/11/20120 e depositato telematicamente il successivo 24/11/2020, notificato unitamente al precetto il 10 dicembre 2020, con il quale le è stato ingiunto di consegnare al Sig. “1) Pt_1 copia del contratto di apertura di conto corrente n° 11971.75; 2) Copia del documento di sintesi;
3) Copia delle condizioni generali e particolari di contratto.” oltre le spese legali liquidate in ricorso” chiedendo “In via preliminare e per tutti i motivi sopra spiegati sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito: - Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1219/2020 (R.G. n° 2866/2020) emesso dal Tribunale Civile di Pistoia in quanto la richiesta di consegna documentale è infondata in fatto ed in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione;
- Ritenere e dichiarare la legittimità dell'operato della
[...]
- A norma dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 condannare Parte Opposta al risarcimento del danno in favore della convenuta della somma di €. 5.000,00 o a quella CP_1 maggiore o minore che il Decidente riterrà congrua;
- Con vittoria di spese e compensi di causa”. A sostegno dell'opposizione l'istituto di credito ha documentato e dedotto di aver già consegnato la documentazione in parola all'odierno opponente atteso che in virtù del contratto in parola (contratto di conto corrente n° 11971.75 e della ulteriore documentazione) aveva ottenuto il d.i. n° 1766/2011 del Tribunale di Prato divenuto definitivo per mancata opposizione, a fronte del quale aveva altresì ha, dapprima, iscritto ipoteca e, successivamente, era intervenuta nell'esecuzione sui beni oggetto di garanzia (Tribunale di Lucca, sezione esecuzioni immobiliari – R.G.Es. n° 97/2012), ove l'odierno opposta era peraltro costituito. Si è costituito che ha contestato tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiesto “affinché l'Ill.mo Tribunale di Pistoia Voglia rigettare l'opposizione
3 proposta perché infondata in fatto ed in diritto e confermare definitivamente il decreto ingiuntivo opposto con il presente procedimento e la provvisoria esecuzione dello stesso. Vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente procedimento da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Concessi i termini di cui all'art. 183 c 6 c.p.c., la causa documentalmente istruita è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in modalità cartolare per il persistere della c.d. emergenza covid 19 e decisa con la presente statuzione. L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si esporrà. In via preliminare va rilevato che parte opposta ha nelle note conclusive così chiesto “insiste nel chiedere la cessazione della materia del contendere per effetto della modifica della situazione sostanziale avvenuta in corso di causa, con condanna della banca al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e del procedimento di opposizione, secondo il criterio di soccombenza virtuale, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Parte opponente ha invece insistito nelle conclusioni dianzi trascritte. Deve rilevarsi che la cessazione della materia del contendere può e deve essere pronunciata anche d'ufficio allorquando sia venuto meno l'interesse ad agire di una o entrambe le parti nel corso del giudizio. Nel caso in esame così non è posto che la parte opponente ha dimostrato e documentato che il aveva nella sua disponibilità (o Pt_1 avrebbe dovuto avere) la documentazione per la quale ha agito in via monitoria posto che la medesima era stata posta a fondamento di un d.i. emesso nei suoi confronti e per sua stessa ammissione da lui non opposto e quindi divenuto definitivo. Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che “in un rapporto di conto corrente bancario, la produzione del contratto e degli estratti conto in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c. ” (ex multis, Tribunale di Napoli sentenza n° 14417 del 17 novembre 2015). Ne vale a superare tale considerazione la circostanza che il non abbia opposto il predetto d.i. e quindi Pt_1 non abbia mai preso visione della documentazione posta a suo fondamento dalla tenuto conto che, se da un lato è vero CP_1 che il d.i. è procedimento a contraddittorio c.d. differito, egli non contesta di aver avuto notizia del ridetto provvedimento giudiziale e di aver optato per la mancata introduzione della fase contenziosa che ne avrebbe potuto seguire. Ne discende che egli avrebbe potuto con la normale diligenza accedere al fascicolo processuale (ed è probabile che possa anche averlo fatto) e prendere visione dei documenti dei quali ha chiesto l'ostensione con il ricorso per d.i. poi introdotto dinnanzi al Tribunale di Pistoia. A ciò va aggiunto che quandanche così non fosse stato egli è stato parte del procedimento esecutivo nel quale quel titolo giudiziale è stato prodotto e avrebbe potuto o dovuto anche in quella sede prendere visione della relativa documentazione, ove avesse voluto contestarne la validità. Ne discende che non avendolo
4 fatto egli non aveva interesse neppure a formulare la richiesta di esibizione di detta documentazione in sede monitoria, posto peraltro che la documentazione in parola doveva essere già nella sua disponibilità. Detta condotta processuale assume quindi valore non solo ai fini della revoca del d.i. opposto per difetto di interesse ad agire ma anche sotto il profilo delle spese legali e della condanna per responsabilità aggravata come formulata dalla parte opponente di cui infra. Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione va accolta e il d.i. opposto va revocato in quanto emesso in carenza di interesse. Va altresì accolta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opponente atteso che avendo il la Pt_1 disponibilità della documentazione per cui è causa sin dall'introduzione della domanda monitoria (ovvero potendola avere usando la normale diligenza) per quanto innanzi rappresentato non aveva sin dall'inizio alcun interesse non solo a intraprendere il procedimento monitorio ma anche a continuare a resistere nella presente sede. A ciò va aggiunto che chiedendo la cessazione della materia del contendere con gli scritti conclusivi lo stesso ha aderito alle Pt_1 posizioni dell'opponente almeno nella parte in cui ha reputato che la documentazione fosse o dovesse essere nella sua disponibilità, ancorché abbia continuato a chiedere il pagamento delle spese tanto della fase monitoria che del presente giudizio asserendo la soccombenza virtuale della Banca, in ciò evidenziando un inutile dispendio di attività processuale ed una sicura negligenza e violazione dell'obbligo di buona fede processuale. Orbene venendo alla quantificazione la giurisprudenza in un recente arresto ha avuto modo di chiarire che l'onere di prova an e quantum della richiesta incombe sull'istante (cfr. Cass., sez. III, 04/07/2019, (ud. 09/01/2019, dep.04/07/2019), n. 17902), ancorché possa ricorrersi al criterio dell'equità. Reputa in tribunale che sia equo condannare l'opposto al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. da rapportarsi in termini processuali ad un terzo dei compensi professionali riconosciuti a titolo di spese legali, come di seguito liquidate, di cui al presente giudizio e quindi in euro 1.686,64 oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'opponente nei valori medi dello scaglione indicato in atto introduttivo (causa di valore indeterminato di media complessità) con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta e dimidiando quella decisoria attesa la natura semplificata della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione revoca il d.i. opposto;
2. In accoglimento della domanda formulata ex art. 96 c.p.c., condanna l'opposto a pagare all'opponente la somma di euro 1.686,64 per i titoli e le causali di cui in motivazione
5 con interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.079,00 per compensi professionali, CUF e marche, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della proposta Parte_1 impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della modifica della situazione sostanziale avvenuta in corso di causa, con condanna della banca al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e del procedimento di opposizione, secondo il criterio di soccombenza virtuale, da distrarsi entrambe a favore del procuratore antistatario
- confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte del decreto che condanna controparte alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza, col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, con cui, in sintesi,
l'appellante denunzia la violazione del principio di disponibilità delle prove di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c. e l'errata valutazione delle risultanze processuali, in particolare per non essere mai stato posto nelle condizioni di accedere agli atti del
6 fascicolo monitorio n.r.g. 4436/2011 del Tribunale di
Prato e alla conseguente procedura esecutiva n.r.g.e.
97/2012 presso il Tribunale di Lucca, è infondato.
È documentato come al ricorso per decreto ingiuntivo di cui al n.r.g. 4436/2011, fondato proprio sulle risultanze del rapporto di conto corrente costituito con il contratto la consegna del cui testo è stata fatta oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado della presente controversia, sia stata fatta allegazione di detto contratto. Il ricorso e il decreto sono stati a loro tempo notificati all'odierno appellante ed ogni documento allegato al ricorso gli era pertanto pienamente accessibile.
È altresì documentato come l'odierno appellante abbia proposto opposizione alla summenzionata esecuzione instaurata a seguito sia della provvisoria esecutività sia della sopravvenuta irrevocabilità del suddetto decreto ingiuntivo (opposizione verosimilmente proposta in data 2.12.2014, allorquando il decorso del termine triennale di cui all'art. 2961 c.c. invocato dall'odierno appellante non era ancora maturato).
Di conseguenza l'appellante non può sostenere di non essere mai stato posto in condizione di accedere alla documentazione di cui è causa.
Conseguentemente sono infondati anche i connessi terzo e quarto motivo di appello (rispettivamente incentrati sull'avvenuta maturazione in ogni caso del termine di prescrizione di cui all'art. 2961 c.c. e sull'avvenuta violazione del principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.).
Il secondo motivo di appello, in sintesi incentrato sulla denunciata errata interpretazione degli artt. 119 e
117 D.Lgs. 385/1993 e degli artt. 1366 e 1375 c.c. e art. 2 Cost., è fondato nei termini che seguono.
7 Risulta che il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione introdotta con il giudizio di primo grado della presente controversia è stato preceduto da due richieste ex art. 119 D.Lgs. 385/1993 recapitate alla rispettivamente il 29.7.2016 e il 30.1.2020. CP_1
Il contratto costitutivo del rapporto di conto corrente di cui è causa reca la data del 17.5.2007.
Alla data del 29.7.2016 e ancora per circa dieci mesi non era quindi decorso il termine decennale di cui all'art. 119 D.Lgs. 385/1995, laddove ritenuto applicabile anche al testo degli accordi contrattuali in senso stretto.
Alla stessa data del 29.7.2016 non può altresì sostenersi che l'odierno appellante fosse in grado di procurarsi aliunde copia del suddetto contratto costitutivo, atteso che dalla produzione effettuata nella presente controversia del solo cronologico della procedura esecutiva n.r.g.e. 97/2012 non emerge prova che detto contratto sia stato altresì in detta procedura prodotto, essendo per la stessa sufficiente la produzione del solo titolo esecutivo in ragione di detto contratto formatosi (nella specie il d.i. n. 1766/2011 del
Tribunale di Prato reso all'esito del citato procedimento monitorio n.r.g. 4436/2011).
Deve in proposito rilevarsi come l'avvenuta consegna, in sede di conclusione degli accordi, di esemplare del testo contrattuale e l'avvenuto recapito, nel corso del rapporto, degli estratti conto e della documentazione di singole operazioni non costituiscono di per sé causa ostativa all'accoglimento della richiesta ex art. 119
D.Lgs. 385/1995.
Si può semmai discutere se, essendo per il cliente percorribile un diverso canale informativo, l'interpello
8 della ai sensi del citato art. 119 costituisca o CP_1 meno atto emulativo.
La risposta che questa Corte intende dare è sul punto negativa.
Ciò sia in linea generale perché nulla il legislatore precisa al riguardo (diversa sarebbe ad es. l'ipotesi una pura e semplice, ancor più se ripetuta, reiterazione della richiesta ex art. 119 già in precedenza soddisfatta ed avanzata al solo scopo di creare disagio all'interlocutore bancario, che, va precisato, in ogni caso ha dal canto suo diritto a reimporre i costi di produzione previsti dall'ult. comma art. cit.), sia con riguardo al caso di specie, atteso che l'unico termine prescrizionale triennale ex art. 2961 c.c. di cui poteva ritenersi certa la maturazione era quello rapportabile all'avvenuta irrevocabile definizione del procedimento monitorio n.r.g. 4436/2011, il cui atto conclusivo, il d.i. n. 1766/2011 del Tribunale di Prato, recava quale sua ultima data di notifica il 25.1.2012 mediante deposito presso l'Ufficio Postale, cui erano da aggiungersi dieci giorni di giacenza e ulteriori sessanta giorni per l'eventuale opposizione ex art. 641 c.p.c.
(l'atto, pur non avendola come destinataria, risulta essere stato altresì notificato ad una società estera di cui non si conosce la sede).
Non vi è inoltre prova che l'odierno appellante, o chi per lui, abbia in concreto estratto copia degli atti del suddetto procedimento monitorio n.r.g. 4436/2011.
Di conseguenza alla data del 29.7.2016 il professionista che ha inoltrato l'istanza ex art. 119
D.Lgs. 385/1995 non era in grado di percorrere alcun canale informativo alternativo rispetto a quello bancario, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 2961 c.c.
9 Nemmeno alla successiva data, di reinvio della richiesta ex art. 119 cit., del 30.1.2020, la CP_1 avrebbe potuto in totale buona fede giustificare il suo rifiuto con l'avvenuto decorso del termine decennale previsto da detta norma, avendo nei fatti, nel corso del giudizio di opposizione in primo grado, la stessa CP_1 provveduto a rimettere la documentazione contrattuale ex adverso richiesta.
Ne segue pertanto che la condotta dell'odierno appellante non può considerarsi connotata da intento emulativo o malafede. Circostanza che sicuramente è idonea a determinare la revoca della disposta e qui impugnata condanna ex art. 96 c.p.c., oggetto del sesto motivo di appello.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, da rapportarsi all'avvenuta cessazione della materia del contendere (solo rappresentata nella motivazione della sentenza impugnata e che deve essere pertanto in questa sede formalizzata anche in dispositivo), ritiene questa
Corte come sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase monitoria, atteso da un lato che l'odierna parte appellante avrebbe potuto (e dovuto) rappresentare con le stesse richieste ex art. 119 D.Lgs. 385/1995 la necessarietà del ricorso al canale informativo bancario e dall'altro che la CP_1 appellata avrebbe potuto del pari rendere comunque una formale risposta nella medesima sede stragiudiziale, con ciò consentendo una più opportuna valutazione in merito alla fondatezza della poi proposta domanda giudiziale.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
10 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 135 Pt_1 dell'8 febbraio 2022, in parziale accoglimento della proposta impugnazione e in parziale riforma dell'appellata sentenza
1. dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado e della fase monitoria;
3. revoca la disposta condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata a carico dell'odierno appellante;
4. conferma per il resto l'appellata sentenza;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze il 7 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 19.9.2022 al n. 1600 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
elettivamente domiciliato in Prato, Parte_1 presso e nello studio delle avv. Alessia Alessi e Maria
Chiara Mereu, che lo rappresentano e difendono, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, presso CP_1
e nello studio dell'avv. Nicola Pasquale Balistreri, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza dell'8-10.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in totale riforma della sentenza di primo grado:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della modifica della situazione sostanziale avvenuta in corso di causa, con condanna della banca al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e nel procedimento di opposizione, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da distrarsi entrambe a favore del procuratore antistatario;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte del decreto che condanna controparte alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'On.le Corte adìta
Rigettare l'appello proposto dal Sig. in Pt_1 quanto infondato in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 135/2022 del Tribunale di
Pistoia, sezione unica civile resa 108 febbraio 2022 nel giudizio iscritto al n. di R.G. 3481/2020;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la legittimità e correttezza dell'operato della CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1600/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello
2 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 135 dell'8 febbraio 2022; parti: c. Parte_1 [...]
, esperiti gli Controparte_1 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8-10.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca MPS s.p.a. in persona del l.r.p.t. (d'ora in poi ha CP_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1219/2020 (R.G. n°2866/2020) emesso dal Tribunale Civile di Pistoia il 23/11/20120 e depositato telematicamente il successivo 24/11/2020, notificato unitamente al precetto il 10 dicembre 2020, con il quale le è stato ingiunto di consegnare al Sig. “1) Pt_1 copia del contratto di apertura di conto corrente n° 11971.75; 2) Copia del documento di sintesi;
3) Copia delle condizioni generali e particolari di contratto.” oltre le spese legali liquidate in ricorso” chiedendo “In via preliminare e per tutti i motivi sopra spiegati sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito: - Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1219/2020 (R.G. n° 2866/2020) emesso dal Tribunale Civile di Pistoia in quanto la richiesta di consegna documentale è infondata in fatto ed in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione;
- Ritenere e dichiarare la legittimità dell'operato della
[...]
- A norma dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 condannare Parte Opposta al risarcimento del danno in favore della convenuta della somma di €. 5.000,00 o a quella CP_1 maggiore o minore che il Decidente riterrà congrua;
- Con vittoria di spese e compensi di causa”. A sostegno dell'opposizione l'istituto di credito ha documentato e dedotto di aver già consegnato la documentazione in parola all'odierno opponente atteso che in virtù del contratto in parola (contratto di conto corrente n° 11971.75 e della ulteriore documentazione) aveva ottenuto il d.i. n° 1766/2011 del Tribunale di Prato divenuto definitivo per mancata opposizione, a fronte del quale aveva altresì ha, dapprima, iscritto ipoteca e, successivamente, era intervenuta nell'esecuzione sui beni oggetto di garanzia (Tribunale di Lucca, sezione esecuzioni immobiliari – R.G.Es. n° 97/2012), ove l'odierno opposta era peraltro costituito. Si è costituito che ha contestato tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiesto “affinché l'Ill.mo Tribunale di Pistoia Voglia rigettare l'opposizione
3 proposta perché infondata in fatto ed in diritto e confermare definitivamente il decreto ingiuntivo opposto con il presente procedimento e la provvisoria esecuzione dello stesso. Vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente procedimento da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Concessi i termini di cui all'art. 183 c 6 c.p.c., la causa documentalmente istruita è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in modalità cartolare per il persistere della c.d. emergenza covid 19 e decisa con la presente statuzione. L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si esporrà. In via preliminare va rilevato che parte opposta ha nelle note conclusive così chiesto “insiste nel chiedere la cessazione della materia del contendere per effetto della modifica della situazione sostanziale avvenuta in corso di causa, con condanna della banca al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e del procedimento di opposizione, secondo il criterio di soccombenza virtuale, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Parte opponente ha invece insistito nelle conclusioni dianzi trascritte. Deve rilevarsi che la cessazione della materia del contendere può e deve essere pronunciata anche d'ufficio allorquando sia venuto meno l'interesse ad agire di una o entrambe le parti nel corso del giudizio. Nel caso in esame così non è posto che la parte opponente ha dimostrato e documentato che il aveva nella sua disponibilità (o Pt_1 avrebbe dovuto avere) la documentazione per la quale ha agito in via monitoria posto che la medesima era stata posta a fondamento di un d.i. emesso nei suoi confronti e per sua stessa ammissione da lui non opposto e quindi divenuto definitivo. Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che “in un rapporto di conto corrente bancario, la produzione del contratto e degli estratti conto in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c. ” (ex multis, Tribunale di Napoli sentenza n° 14417 del 17 novembre 2015). Ne vale a superare tale considerazione la circostanza che il non abbia opposto il predetto d.i. e quindi Pt_1 non abbia mai preso visione della documentazione posta a suo fondamento dalla tenuto conto che, se da un lato è vero CP_1 che il d.i. è procedimento a contraddittorio c.d. differito, egli non contesta di aver avuto notizia del ridetto provvedimento giudiziale e di aver optato per la mancata introduzione della fase contenziosa che ne avrebbe potuto seguire. Ne discende che egli avrebbe potuto con la normale diligenza accedere al fascicolo processuale (ed è probabile che possa anche averlo fatto) e prendere visione dei documenti dei quali ha chiesto l'ostensione con il ricorso per d.i. poi introdotto dinnanzi al Tribunale di Pistoia. A ciò va aggiunto che quandanche così non fosse stato egli è stato parte del procedimento esecutivo nel quale quel titolo giudiziale è stato prodotto e avrebbe potuto o dovuto anche in quella sede prendere visione della relativa documentazione, ove avesse voluto contestarne la validità. Ne discende che non avendolo
4 fatto egli non aveva interesse neppure a formulare la richiesta di esibizione di detta documentazione in sede monitoria, posto peraltro che la documentazione in parola doveva essere già nella sua disponibilità. Detta condotta processuale assume quindi valore non solo ai fini della revoca del d.i. opposto per difetto di interesse ad agire ma anche sotto il profilo delle spese legali e della condanna per responsabilità aggravata come formulata dalla parte opponente di cui infra. Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione va accolta e il d.i. opposto va revocato in quanto emesso in carenza di interesse. Va altresì accolta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opponente atteso che avendo il la Pt_1 disponibilità della documentazione per cui è causa sin dall'introduzione della domanda monitoria (ovvero potendola avere usando la normale diligenza) per quanto innanzi rappresentato non aveva sin dall'inizio alcun interesse non solo a intraprendere il procedimento monitorio ma anche a continuare a resistere nella presente sede. A ciò va aggiunto che chiedendo la cessazione della materia del contendere con gli scritti conclusivi lo stesso ha aderito alle Pt_1 posizioni dell'opponente almeno nella parte in cui ha reputato che la documentazione fosse o dovesse essere nella sua disponibilità, ancorché abbia continuato a chiedere il pagamento delle spese tanto della fase monitoria che del presente giudizio asserendo la soccombenza virtuale della Banca, in ciò evidenziando un inutile dispendio di attività processuale ed una sicura negligenza e violazione dell'obbligo di buona fede processuale. Orbene venendo alla quantificazione la giurisprudenza in un recente arresto ha avuto modo di chiarire che l'onere di prova an e quantum della richiesta incombe sull'istante (cfr. Cass., sez. III, 04/07/2019, (ud. 09/01/2019, dep.04/07/2019), n. 17902), ancorché possa ricorrersi al criterio dell'equità. Reputa in tribunale che sia equo condannare l'opposto al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. da rapportarsi in termini processuali ad un terzo dei compensi professionali riconosciuti a titolo di spese legali, come di seguito liquidate, di cui al presente giudizio e quindi in euro 1.686,64 oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'opponente nei valori medi dello scaglione indicato in atto introduttivo (causa di valore indeterminato di media complessità) con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta e dimidiando quella decisoria attesa la natura semplificata della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione revoca il d.i. opposto;
2. In accoglimento della domanda formulata ex art. 96 c.p.c., condanna l'opposto a pagare all'opponente la somma di euro 1.686,64 per i titoli e le causali di cui in motivazione
5 con interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.079,00 per compensi professionali, CUF e marche, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della proposta Parte_1 impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della modifica della situazione sostanziale avvenuta in corso di causa, con condanna della banca al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e del procedimento di opposizione, secondo il criterio di soccombenza virtuale, da distrarsi entrambe a favore del procuratore antistatario
- confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte del decreto che condanna controparte alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza, col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, con cui, in sintesi,
l'appellante denunzia la violazione del principio di disponibilità delle prove di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c. e l'errata valutazione delle risultanze processuali, in particolare per non essere mai stato posto nelle condizioni di accedere agli atti del
6 fascicolo monitorio n.r.g. 4436/2011 del Tribunale di
Prato e alla conseguente procedura esecutiva n.r.g.e.
97/2012 presso il Tribunale di Lucca, è infondato.
È documentato come al ricorso per decreto ingiuntivo di cui al n.r.g. 4436/2011, fondato proprio sulle risultanze del rapporto di conto corrente costituito con il contratto la consegna del cui testo è stata fatta oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado della presente controversia, sia stata fatta allegazione di detto contratto. Il ricorso e il decreto sono stati a loro tempo notificati all'odierno appellante ed ogni documento allegato al ricorso gli era pertanto pienamente accessibile.
È altresì documentato come l'odierno appellante abbia proposto opposizione alla summenzionata esecuzione instaurata a seguito sia della provvisoria esecutività sia della sopravvenuta irrevocabilità del suddetto decreto ingiuntivo (opposizione verosimilmente proposta in data 2.12.2014, allorquando il decorso del termine triennale di cui all'art. 2961 c.c. invocato dall'odierno appellante non era ancora maturato).
Di conseguenza l'appellante non può sostenere di non essere mai stato posto in condizione di accedere alla documentazione di cui è causa.
Conseguentemente sono infondati anche i connessi terzo e quarto motivo di appello (rispettivamente incentrati sull'avvenuta maturazione in ogni caso del termine di prescrizione di cui all'art. 2961 c.c. e sull'avvenuta violazione del principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.).
Il secondo motivo di appello, in sintesi incentrato sulla denunciata errata interpretazione degli artt. 119 e
117 D.Lgs. 385/1993 e degli artt. 1366 e 1375 c.c. e art. 2 Cost., è fondato nei termini che seguono.
7 Risulta che il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione introdotta con il giudizio di primo grado della presente controversia è stato preceduto da due richieste ex art. 119 D.Lgs. 385/1993 recapitate alla rispettivamente il 29.7.2016 e il 30.1.2020. CP_1
Il contratto costitutivo del rapporto di conto corrente di cui è causa reca la data del 17.5.2007.
Alla data del 29.7.2016 e ancora per circa dieci mesi non era quindi decorso il termine decennale di cui all'art. 119 D.Lgs. 385/1995, laddove ritenuto applicabile anche al testo degli accordi contrattuali in senso stretto.
Alla stessa data del 29.7.2016 non può altresì sostenersi che l'odierno appellante fosse in grado di procurarsi aliunde copia del suddetto contratto costitutivo, atteso che dalla produzione effettuata nella presente controversia del solo cronologico della procedura esecutiva n.r.g.e. 97/2012 non emerge prova che detto contratto sia stato altresì in detta procedura prodotto, essendo per la stessa sufficiente la produzione del solo titolo esecutivo in ragione di detto contratto formatosi (nella specie il d.i. n. 1766/2011 del
Tribunale di Prato reso all'esito del citato procedimento monitorio n.r.g. 4436/2011).
Deve in proposito rilevarsi come l'avvenuta consegna, in sede di conclusione degli accordi, di esemplare del testo contrattuale e l'avvenuto recapito, nel corso del rapporto, degli estratti conto e della documentazione di singole operazioni non costituiscono di per sé causa ostativa all'accoglimento della richiesta ex art. 119
D.Lgs. 385/1995.
Si può semmai discutere se, essendo per il cliente percorribile un diverso canale informativo, l'interpello
8 della ai sensi del citato art. 119 costituisca o CP_1 meno atto emulativo.
La risposta che questa Corte intende dare è sul punto negativa.
Ciò sia in linea generale perché nulla il legislatore precisa al riguardo (diversa sarebbe ad es. l'ipotesi una pura e semplice, ancor più se ripetuta, reiterazione della richiesta ex art. 119 già in precedenza soddisfatta ed avanzata al solo scopo di creare disagio all'interlocutore bancario, che, va precisato, in ogni caso ha dal canto suo diritto a reimporre i costi di produzione previsti dall'ult. comma art. cit.), sia con riguardo al caso di specie, atteso che l'unico termine prescrizionale triennale ex art. 2961 c.c. di cui poteva ritenersi certa la maturazione era quello rapportabile all'avvenuta irrevocabile definizione del procedimento monitorio n.r.g. 4436/2011, il cui atto conclusivo, il d.i. n. 1766/2011 del Tribunale di Prato, recava quale sua ultima data di notifica il 25.1.2012 mediante deposito presso l'Ufficio Postale, cui erano da aggiungersi dieci giorni di giacenza e ulteriori sessanta giorni per l'eventuale opposizione ex art. 641 c.p.c.
(l'atto, pur non avendola come destinataria, risulta essere stato altresì notificato ad una società estera di cui non si conosce la sede).
Non vi è inoltre prova che l'odierno appellante, o chi per lui, abbia in concreto estratto copia degli atti del suddetto procedimento monitorio n.r.g. 4436/2011.
Di conseguenza alla data del 29.7.2016 il professionista che ha inoltrato l'istanza ex art. 119
D.Lgs. 385/1995 non era in grado di percorrere alcun canale informativo alternativo rispetto a quello bancario, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 2961 c.c.
9 Nemmeno alla successiva data, di reinvio della richiesta ex art. 119 cit., del 30.1.2020, la CP_1 avrebbe potuto in totale buona fede giustificare il suo rifiuto con l'avvenuto decorso del termine decennale previsto da detta norma, avendo nei fatti, nel corso del giudizio di opposizione in primo grado, la stessa CP_1 provveduto a rimettere la documentazione contrattuale ex adverso richiesta.
Ne segue pertanto che la condotta dell'odierno appellante non può considerarsi connotata da intento emulativo o malafede. Circostanza che sicuramente è idonea a determinare la revoca della disposta e qui impugnata condanna ex art. 96 c.p.c., oggetto del sesto motivo di appello.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, da rapportarsi all'avvenuta cessazione della materia del contendere (solo rappresentata nella motivazione della sentenza impugnata e che deve essere pertanto in questa sede formalizzata anche in dispositivo), ritiene questa
Corte come sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase monitoria, atteso da un lato che l'odierna parte appellante avrebbe potuto (e dovuto) rappresentare con le stesse richieste ex art. 119 D.Lgs. 385/1995 la necessarietà del ricorso al canale informativo bancario e dall'altro che la CP_1 appellata avrebbe potuto del pari rendere comunque una formale risposta nella medesima sede stragiudiziale, con ciò consentendo una più opportuna valutazione in merito alla fondatezza della poi proposta domanda giudiziale.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
10 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 135 Pt_1 dell'8 febbraio 2022, in parziale accoglimento della proposta impugnazione e in parziale riforma dell'appellata sentenza
1. dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado e della fase monitoria;
3. revoca la disposta condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata a carico dell'odierno appellante;
4. conferma per il resto l'appellata sentenza;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze il 7 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
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