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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2697 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. RINALDI DORANNA Parte 1
E
Controparte 1 - difesa e rappresentata dall'avv. RINALDI DORANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 13/08/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 11/07/1994 avevano contratto matrimonio in Martina Franca
(TA); dalla loro unione erano nati i figli Persona 1 il 26 febbraio 1999 e Per 2
il 23 agosto 2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
l'unione
[...]
era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 01/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 nato a
,
nata a [...] il [...], e Controparte_1
(TA) il 10/06/1972, uniti in matrimonio in Martina Franca il 11/07/1994 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Martina Franca dell'anno 1994, parte 2 , serie A,
numero 109;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte 1 e in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Controparte_1
nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data
29.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Martina Franca.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 01/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2697 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. RINALDI DORANNA Parte 1
E
Controparte 1 - difesa e rappresentata dall'avv. RINALDI DORANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 13/08/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 11/07/1994 avevano contratto matrimonio in Martina Franca
(TA); dalla loro unione erano nati i figli Persona 1 il 26 febbraio 1999 e Per 2
il 23 agosto 2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
l'unione
[...]
era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 01/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 nato a
,
nata a [...] il [...], e Controparte_1
(TA) il 10/06/1972, uniti in matrimonio in Martina Franca il 11/07/1994 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Martina Franca dell'anno 1994, parte 2 , serie A,
numero 109;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte 1 e in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Controparte_1
nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data
29.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Martina Franca.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 01/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)