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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7880/2023,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Verri e
Biagio Martella, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alberto
Giovanardi, per procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.11.2023 la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1783/2023, emesso in data
[...]
1.10.2023 dal Tribunale di Lecce, con cui la aveva ottenuto nei suoi confronti Controparte_1 ingiunzione per il pagamento della somma di € 65.902,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo delle fatture n. 4350/V1 del 31.01.2023; n. 6804/V1 del 16.02.2023 e n. 14243/V1 del 31.03.2023 emesse dalla Parte_3
, il cui credito era stato ceduto all'odierna opposta, secondo l'accordo del 13.9.2022,
[...]
con cui la aveva ceduto alla tutti i crediti derivanti dalle Parte_3 CP_1
forniture di beni e/o servizi a decorrere dal 1° agosto 2022 nei confronti di diversi clienti tra cui
La società opponente, in particolare, deduceva di aver sempre pagato in Parte_1
modo puntuale le forniture ricevute nel corso degli anni dalla , senza mai Parte_3
ricevere alcuna contestazione, mentre, invece, evidenziava che, con riferimento alle forniture oggetto di causa, vi erano stati numerosi ritardi nelle consegne e varie forniture contenevano merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini effettuati.
Peraltro, aggiungeva che, dopo che aveva sollevato queste contestazioni, con la controparte era stato raggiunto un accordo per la sospensione del pagamento di quanto dovuto, precisando, inoltre, come la merce di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio non fosse stata tutta consegnata.
Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque l'accertamento che non esisteva alcun debito nei confronti della , con vittoria delle spese di lite, da CP_1
distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio la n qualità di creditrice cessionaria a far data dal 1° Controparte_1
agosto 2022 di tutti i crediti vantati dalla e, in particolare, di quelli di cui Parte_3
alle fatture n. 4350/V1 del 31.01.2023; n. 6804/V1 del 16.02.2023 e n. 14243/V1 del 31.03.2023 emesse dalla cedente nei confronti della contestando la fondatezza Parte_1 dell'opposizione in ragione della circostanza che le fatture poste a base del ricorso monitorio erano state emesse dalla società cedente solo dopo la consegna della merce, come provato dai documenti di trasporto, sui quali erano presenti la firma e il timbro del per ricezione Parte_1
della merce. Pertanto, evidenziando, altresì, la pretestuosità e genericità delle contestazioni mosse dalla società opponente, concludeva per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande, con vittoria delle spese di lite.
Dopo che, con ordinanza del 10.9.2024, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.2.2025 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'opposizione è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito esposti.
2 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: il debitore ingiunto, per quanto attore in senso formale, nel giudizio di opposizione assume le vesti sostanziali di convenuto, mentre il creditore ingiungente per quanto convenuto nel giudizio di opposizione, da un punto di vista sostanziale riveste la posizione di attore, essendo, dunque, tenuto a provare il credito azionato in via monitoria. A tale proposito si deve rilevare che la ha prodotto in CP_1
giudizio le fatture emesse dalla cedente nei confronti del debitore ceduto, Parte_3
unitamente ai documenti di trasporto, che consentono di rilevare come i prodotti caseari venduti dalla al siano stati effettivamente consegnati a Parte_3 Parte_1 quest'ultimo, atteso che è dato rinvenire su tutti i DDT allegati alle fatture in atti il timbro del e la sottoscrizione del destinatario per ricezione, avverso cui non è stato Parte_1
proposto alcun disconoscimento dalla società opponente.
Peraltro, la a sostenuto, da un lato, che la merce consegnata da Parte_1 Parte_3
, spesso in ritardo, risultasse deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non
[...] sempre conforme agli ordini effettuati e, dall'altro, che sia stato raggiunto un accordo con la fornitrice perché fossero effettuati controlli sulla merce consegnata, con conseguente sospensione dei pagamenti. Tuttavia, tali assunti non sono risultati supportati da alcun riscontro probatorio, anche considerando che nella nota PEC del 12.5.2023 -unico documento prodotto al riguardo dalla società opponente- nulla viene detto circa eventuali ritardi o la qualità, in tesi, scadente della merce consegnata nel periodo tra il 1.1.2023 e il 31.3.2023, che interessa le fatture oggetto del presente giudizio, mentre invece viene in definitiva formulata soltanto una generica contestazione, cui fa seguito una richiesta di valutare la possibilità di definire un eventuale piano di dilazionamento del debito. D'altro canto, però la società opponente non ha fornito alcuna prova che sia stato effettivamente raggiunto un accordo in tal senso, né comunque per una sospensione dei pagamenti.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, sulla base del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., alla cui stregua chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, non può che conseguire il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto opposto, già provvisoriamente esecutivo, atteso che, da un lato, risulta adeguatamente provato l'ammontare del credito vantato dalla mentre, d'altro canto, la società opponente non ha fornito alcun riscontro CP_1
probatorio alle sue contestazioni.
A fronte del rigetto dell'opposizione si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1783/2023, emesso il 1.10.2023 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna il al pagamento in favore della Parte_1 elle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1
rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 27 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Dott. Pierandrea Fulgenzi Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce
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