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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4067/24 e n. 1695/2023 R.G. vertenti
TRA
, nata a [...] il20.12.1970, e residente a [...]
Piemonte
20, (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Flora La Spada, giusta C.F._1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via Lenzi n.3;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI CP_1
ALIVIERO, giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del 21.7.2015, Persona_1 elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità civile (L. 118/71)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 11.10.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 23.03.23 ai fini del riconoscimento dell' assegno di invalidità a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto a visita CP_ dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso del 24.07.24, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' assegno di invalidità (dal 74% al 99%). Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12.10.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e, pertanto può essere totalmente accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata. Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno di invalidità nella misura pari al 77% dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Il ricorso può in toto accogliersi.
********
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno di invalidità, sussistendone le condizioni sanitarie. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art 91 cpc. Pertanto, si dispone la condanna dell' , parte soccombente al CP_1
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva,
Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di merito e si dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese CP_1
di giudizio che si liquidano per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di ATP.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono CP_ definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 24.07.24 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno di Parte_1 invalidità civile, ai sensi della L. 118/1971 – dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1
liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di merito e dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per CP_1
intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, per il processo di ATP. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 16.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)