Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato il [...] a [...], Minas Gerais, Parte_1
Brasile, residente in [...], città di Ilhabela, São Paulo (Brasile), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Persona_1
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, entrambi Persona_1
residenti in [...], città di Ilhabela, São Paulo (Brasile), rappresentata dal padre, ricorrente, ; Parte_1
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, Controparte_1
residente in [...], appartamento 35, Bloco A, città di Nova Odessa,
São Paulo (Brasile), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
Persona_2
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, residente Persona_2
in Via José de Paiva, numero 280, appartamento 35, Bloco A, città di Nova Odessa, São Paulo
(Brasile), rappresentata dalla madre, ricorrente, Controparte_1
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, residente in [...]
Treze de Maio, numero 55, appartamento 1402, città di Americana, São Paulo (Brasile), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su;
Persona_4
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, Persona_4
residente in [...], appartamento 1402, città di Americana, São Paulo
(Brasile), rappresentata dalla madre, ricorrente, Persona_3
, nato il [...] a [...], São Paulo, Brasile, residente in [...]
Tamoio, numero 40, appartamento 31, città di Americana, São Paulo (Brasile), in proprio e
; Persona_6
, nato il [...] a [...], São Paulo, Brasile, residente Persona_5
in Via Tamoio, numero 40, appartamento 31, città di Americana, São Paulo (Brasile), rappresentata dal padre Controparte_2
, nata il 24 maggio a 2016 a Americana, São Paulo Brasile, residente Persona_6
in Via Tamoio, numero 40, appartamento 31, città di Americana, São Paulo (Brasile), rappresentata dal padre Controparte_2
nato il [...] a [...], São Paulo, Brasile, residente Persona_7
in Via Domingos Simões, numero 226, città di São Paulo, São Paulo (Brasile), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su;
Persona_8
nato il [...] a [...], São Paulo, Brasile residente in Persona_8
Via Domingos Simões, numero 226, città di São Paulo, São Paulo (Brasile), rappresentato dal padre;
Persona_7
, nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile e residente Parte_2
in Via Benedito Mariano Leite, numero 802, città di Ilhabela, UF São Paulo (Brasile); rappresentati e difesi dall'avv. Niccolò Beccari, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni:
[…] accertare e dichiarare che le ricorrenti sono cittadine italiane per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_3 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica […]..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda. RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o , come da certificato negativo Persona_9 Persona_10
di naturalizzazione, doc. 32 fascicolo dei ricorrenti) nato a [...] il [...] (cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_3
nonostante la ritualità della notifica.
Ciò posto, si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati in ricorso
(cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
1. In data 20.08.1870, nasceva nel Villorba (TV) il IG. di nazionalità Persona_9
italiana (doc. 13).
2. Successivamente, il IG. emigrava in Brasile, ove in data 27.07.1899, Persona_9
dalla relazione con la IG.ra , nasceva il IG. (doc. 14). Parte_3 Persona_11
3.In data 03.03.1923 (nella traduzione erroneamente indicato l'anno 1963), in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la IG.ra , nasceva la IG.ra Persona_11 Parte_4 Persona_12
(doc. 15).
• In data 23.03.1952, in Brasile, dalla relazione tra la IG.ra ed il IG. Persona_12
, nasceva il IG. (doc. 16). Parte_5 Persona_13
• In data 11.08.1981, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e Persona_13
la IG.ra , nasceva la IG.ra Persona_14 Controparte_1
(doc. 17).
o In data 20.08.2017, in Brasile, dalla relazione tra la IG.ra Controparte_1
ed il IG. nasceva la IG.ra
[...] Persona_15 [...]
(doc. 18). Persona_2
• In data 04.12.1982, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e Persona_13
la IG.ra , nasceva il IG. (doc. 19). Persona_14 Per_14 Controparte_2
o In data 24.05.2016, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la Controparte_2
IG.ra , nasceva la IG.ra Parte_6 Persona_6
(doc. 20).
[...]
o In data 23.10.2023, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la Controparte_2
IG.ra , nasceva il IG. Parte_6 Persona_5
(doc. 21).
[...]
• In data 14.08.1954, in Brasile, dalla relazione tra la IG.ra ed il IG. Persona_12
, nasceva il IG. (doc. 22). Parte_5 Persona_16
•In data 27.10.1982, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la Persona_16
IG.ra nasceva la IG.ra (doc. 23). Parte_7 Persona_3
o In data 18.02.2017, in Brasile, dalla relazione tra la IG.ra Persona_3
ed il IG. , nasceva la IG.ra (doc. Persona_17 Persona_4
24).
4. In data 17.08.1927, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la IG.ra Persona_11 Parte_4
nasceva la IG.ra (doc. 25).
[...] Persona_18 •In data 03.11.1954, in Brasile, dalla relazione tra la IG.ra ed il IG. Persona_18
nasceva il IG. (doc. 26). Parte_8 Persona_19
•In 09.12.1978, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la IG.ra Persona_19
, nasceva il IG. (doc. 27). Parte_9 Parte_1
o In data 01.10.2000, in Brasile, dalla relazione tra il IG.
[...]
e la IG.ra nasceva la IG.ra Parte_1 Parte_10 [...]
(doc. 28). Firmato Da: CC BE Emesso Da: TI Parte_2
TRUST TECHNOLOGIES QTSP CA 1 Serial#: 5b13db
o In 03.01.2008, in Brasile, dalla relazione tra il IG. Parte_1
e la IG.ra nasceva la IG.ra
[...] Parte_10 Persona_20
(doc. 29).
[...]
• In 22.05.1985, in Brasile, dalla relazione tra il IG. e la IG.ra Persona_19
, nasceva il IG. (doc. 30). Parte_9 Persona_7
o In 26.08.2019, in Brasile, dalla relazione tra il IG. Persona_7
e la IG.ra , nasceva il IG. Persona_21 Persona_8
(doc. 31)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da (cfr. Persona_12
doc. 15 fascicolo dei ricorrenti), la quale, unitasi con in data 3.9.49 ha avuto Parte_5
un figlio , nato nel 1952 (cfr. doc. 16 fascicolo dei ricorrenti). Persona_13
La linea di discendenza subisce collateralmente un secondo passaggio in linea femminile per discendenza materna da che ha sposato in 26.12.1953 (cfr. Persona_18 Parte_8
doc. 53 fscicolo ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
Villorba (TV) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad ottobre 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6338/2025, promossa da Parte_1
Persona_1 Controparte_1 Persona_2 [...]
Per_3 Controparte_2 Persona_5 Persona_6 [...]
contro il Persona_7 Persona_8 Parte_2 [...]
con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: CP_3
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita -Villorba (TV) – del capostipite Pinese di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni Persona_9
di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa . CP_4 Testimone_1
Venezia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo