Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 16112 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SPOTORNO CLAUDIA e dall'avv. Carmelo Butticè
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE
resistente –
Avente ad oggetto: indennizzo o rendita
All'udienza del 09/01/2025, alle ore 15.15 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1 nella misura del 8% nonché alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00, oltre CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. SPOTORNO
CLAUDIA e dell'avv. Carmelo Butticè , antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare CP_1 che la malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto ed IPA, già riconosciuta dall' dà CP_1 luogo ad una menomazione pari o superiore 6 punti e conseguentemente condannare l' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU medico legale.
Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio e discussa all'odierna udienza la controversia viene decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame sussiste il requisito di carattere sanitario per ottenere la prestazione richiesta.
La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio ha, infatti, accertato che “La patologia asbestosica di cui è affetto il signor è chiaramente di natura professionale come già Pt_1 riconosciuto dallo stesso;
per gli esiti oggi a carico CP_2 dell'apparato respiratorio e riconducibili alla condizione asbestosica, visti anche gli ultimi accertamenti clinico-strumentali, con riferimento alla voce tabellata al codice n. 332 e 333 di cui al DM 12 luglio 2000, un danno biologico pari all'8% (otto percento) a decorrere dal mese di settembre 2023 epoca della visita pneumologica Cont del 12.9.23 eseguita presso l' di Palermo che attesta sia la presenza della malattia asbestosica che la natura ed entità del deficit ventilatorio”.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1 rapportato al grado della menomazione accertata, con interessi maturati.
In ossequio al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 09/01/2025 .
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio