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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI composta dai sigg. Magistrati: dott. Tilocca Alberto Presidente relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 3316/2024 riservato in decisione alla udienza cartolare del 12-6-2025 vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Gauttieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Timavo n. 3, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9-6-2025 – appellante. E
, nata a [...] l'[...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Ghezzi e Giulia Tomassini, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via A. Depretis n. 86, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 9-4- 2025 – appellata. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto e diritto Con ricorso depositato il 20-6-2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 8606/2024, depositata e notificata il 21-5-2024, con cui il Tribunale ordinario di Roma, adito dalla coniuge , ha dichiarato la CP_1 separazione personale dei predetti coniugi che avevano contratto matrimonio in Tokio (Giappone) il 14-8-1965, rinviando la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Il Tribunale ha motivato la decisione affermando che “l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gli interessi della prole”. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con atto in data 31-5-2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 12-6-2025 tenuta con modalità cartolari;
le parti hanno preventivamente depositato note scritte. Va innanzitutto rilevato che non sussistono le condizioni per sospendere il procedimento, come chiesto dall'appellante con il primo motivo di appello, in attesa della pronuncia del Giudice penale sulla sua denuncia querela verso la propria figlia (nata nel 1966) Per_1 per circonvenzione di incapace della madre, moglie dell'appellante, , odierna CP_1 appellata, attesa la diversità dei due procedimenti e conseguenti effetti processuali. Sostiene l'appellante “che la volontà della moglie – seppur espressa in udienza davanti al Giudice della fase Presidenziale – non sia libera ma gravemente condizionata dalla figlia che mirerebbe ad altri fini”. Al riguardo va però riscontrato che la appellata si è Per_1 costituita nel presente giudizio di impugnazione, contrastando la domanda dell'appellante, di cui ha chiesto il rigetto, con ciò dimostrando, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e con riferimento
R.G. 3316/2024 2
anche al secondo motivo di appello con cui l'appellante si duole che la richiesta di separazione “apparirebbe non nascere da una volontà piena e cosciente” di , CP_1 la libera determinazione della volontà processuale nell'avere instaurato il giudizio di separazione. Ciò posto si osserva che se pure con motivazione concisa e succinta il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il fatto che dagli atti processuali si era evidenziata una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi. Avverso questa statuizione l'appellante non muove specifica censura, poiché si è limitato a sostenere, con il terzo motivo di appello, che il Tribunale, laddove ha motivato che la situazione di contrasto pregiudica gravemente gli interessi della prole, è incorso in vizio motivazionale per avere “utilizzato argomenti assolutamente scollegati dalla realtà dei fatti rispetto anche ai soggetti coinvolti nella questione decisa”. Infatti, il Tribunale ha dato conto sufficientemente del percorso motivazionale, sul presupposto che era provata una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, incompatibile con la comunione matrimoniale, ed il fatto che tale situazione pregiudichi gli interessi della prole (le figlie , nata nel 1966, e , nata nel 1969), risulta essere, nell'economia della Per_1 Per_2 motivazione della sentenza, constatazione meramente consequenziale e non decisiva. Pertanto l'appello deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per la domanda di danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla appellata. Le spese del grado di appello devono essere regolate sulla base del principio di soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'appellante ; tali spese Parte_1 sono liquidate sulla base del d.m. n. 55/2014 (Tabella 12, 4° scaglione in ragione del valore indeterminabile della causa), esclusa la fase istruttoria non svolta, in euro 4.400,00, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello deve darsi atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1 Roma n. 8606/2024 del 21-5-2024;
-rigetta la domanda di di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 grado di appello, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
-ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'impugnazione, se dovuto. Roma 3-7-2025
Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 3316/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI composta dai sigg. Magistrati: dott. Tilocca Alberto Presidente relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 3316/2024 riservato in decisione alla udienza cartolare del 12-6-2025 vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Gauttieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Timavo n. 3, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9-6-2025 – appellante. E
, nata a [...] l'[...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Ghezzi e Giulia Tomassini, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via A. Depretis n. 86, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 9-4- 2025 – appellata. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto e diritto Con ricorso depositato il 20-6-2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 8606/2024, depositata e notificata il 21-5-2024, con cui il Tribunale ordinario di Roma, adito dalla coniuge , ha dichiarato la CP_1 separazione personale dei predetti coniugi che avevano contratto matrimonio in Tokio (Giappone) il 14-8-1965, rinviando la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Il Tribunale ha motivato la decisione affermando che “l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gli interessi della prole”. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con atto in data 31-5-2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 12-6-2025 tenuta con modalità cartolari;
le parti hanno preventivamente depositato note scritte. Va innanzitutto rilevato che non sussistono le condizioni per sospendere il procedimento, come chiesto dall'appellante con il primo motivo di appello, in attesa della pronuncia del Giudice penale sulla sua denuncia querela verso la propria figlia (nata nel 1966) Per_1 per circonvenzione di incapace della madre, moglie dell'appellante, , odierna CP_1 appellata, attesa la diversità dei due procedimenti e conseguenti effetti processuali. Sostiene l'appellante “che la volontà della moglie – seppur espressa in udienza davanti al Giudice della fase Presidenziale – non sia libera ma gravemente condizionata dalla figlia che mirerebbe ad altri fini”. Al riguardo va però riscontrato che la appellata si è Per_1 costituita nel presente giudizio di impugnazione, contrastando la domanda dell'appellante, di cui ha chiesto il rigetto, con ciò dimostrando, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e con riferimento
R.G. 3316/2024 2
anche al secondo motivo di appello con cui l'appellante si duole che la richiesta di separazione “apparirebbe non nascere da una volontà piena e cosciente” di , CP_1 la libera determinazione della volontà processuale nell'avere instaurato il giudizio di separazione. Ciò posto si osserva che se pure con motivazione concisa e succinta il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il fatto che dagli atti processuali si era evidenziata una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi. Avverso questa statuizione l'appellante non muove specifica censura, poiché si è limitato a sostenere, con il terzo motivo di appello, che il Tribunale, laddove ha motivato che la situazione di contrasto pregiudica gravemente gli interessi della prole, è incorso in vizio motivazionale per avere “utilizzato argomenti assolutamente scollegati dalla realtà dei fatti rispetto anche ai soggetti coinvolti nella questione decisa”. Infatti, il Tribunale ha dato conto sufficientemente del percorso motivazionale, sul presupposto che era provata una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, incompatibile con la comunione matrimoniale, ed il fatto che tale situazione pregiudichi gli interessi della prole (le figlie , nata nel 1966, e , nata nel 1969), risulta essere, nell'economia della Per_1 Per_2 motivazione della sentenza, constatazione meramente consequenziale e non decisiva. Pertanto l'appello deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per la domanda di danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla appellata. Le spese del grado di appello devono essere regolate sulla base del principio di soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'appellante ; tali spese Parte_1 sono liquidate sulla base del d.m. n. 55/2014 (Tabella 12, 4° scaglione in ragione del valore indeterminabile della causa), esclusa la fase istruttoria non svolta, in euro 4.400,00, oltre accessori. Stante il rigetto dell'appello deve darsi atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1 Roma n. 8606/2024 del 21-5-2024;
-rigetta la domanda di di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 grado di appello, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
-ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'impugnazione, se dovuto. Roma 3-7-2025
Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 3316/2024