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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15179 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57791 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Currà, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti Virginia Iannuzzi e Sara Polito, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento figlia minore. CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva avuto una relazione Parte_1 more uxorio con il sig. dal 2016 sino al 2022, dalla quale era nata la figlia CP_1
(04.07.2021), riconosciuta da entrambi i genitori;
la residenza familiare Persona_1 era stabilita in un immobile acquistato da entrambi al 50% sito in Roma, Via Torricella sicura 24, accendendo un mutuo la cui rata ammontava a € 700 mensili;
a causa di incompatibilità caratteriali e condotte aggressive poste in essere dal sig. nel maggio CP_1
2022, questi si allontanava dalla casa familiare, ponendo fine alla loro relazione;
in data
20.12.2022 ella si trovava costretta a depositare denuncia querela per minacce e lesioni.
Tanto premesso, la signora chiedeva, in via principale, l'affido esclusivo della Pt_1 figlia minore in subordine l'affido condiviso della minore, il suo Per_1 collocamento presso di sé nella ex casa familiare, di cui chiedeva l'assegnazione, nonché un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 800 mensili e la metà delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando tutto quanto dedotto, prodotto CP_1 ed eccepito dalla ex compagna, rappresentava di contro che tutte le condotte ascrittegli rientravano in un contesto particolarmente conflittuale tra le parti (così come rilevato dal
PM Dott. Spagnolo, proc. penale n. RG NR 48239/22, che richiedeva l'archiviazione in data 18.08.2023); che, nonostante il rapporto conflittuale con la aveva sempre Pt_1 profuso ogni sforzo, anche dopo la fine della loro relazione, per garantire alla figlia una vita serena, non facendole mancare nulla e mantenendo con la stessa un buon rapporto;
che corrispondeva alla un importo mensile di € 350, consegnandole inoltre i Pt_1 propri buoni pasto, e facendosi carico della metà delle spese straordinarie per la figlia.
Tanto premesso, chiedeva l'affido condiviso della figlia minore, confermandone il collocamento presso la madre alla quale sarebbe assegnata la casa familiare, e si dichiara disponibile ad un contributo per il mantenimento della figlia di € 350 mensili, oltre buoni pasto e 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 20 settembre 2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 17.09.2024, sentite le parti, rilevato che la crisi di coppia, risalente nel tempo, aveva portato ad un inasprirsi delle relazioni familiari, evidenziava che all'udienza di prima comparizione le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini: affido condiviso della figlia minore e suo collocamento presso la madre alla quale Per_1 sarebbe stata assegnata la casa familiare, contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno Unico in favore della sig.ra inoltre il sig. si era impegnato a trasferire il 50% di sua proprietà Pt_1 CP_1 della casa familiare alla figlia, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il GD evidenziava tuttavia che permaneva tra le parti disaccordo in merito alle modalità di frequentazione padre figlia, e, pertanto, affidava ad entrambi i genitori, Per_1 collocandola presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, determinava un contributo paterno per il suo mantenimento di € 400 oltre al 50% le spese straordinarie, disponeva che il padre avrebbe tenuto con sé la figlia “un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 1830; il sabato di ogni settimana dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 18.00; in merito alle festività natalizie, i genitori terranno la figlia alternandosi nei giorni del 24 dicembre, del 25 dicembre, del 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1gennaio e del 6 gennaio senza pernotto il pernotto andrà inserito in via progressiva, all'esito del monitoraggio di questa prima fase, fatta salva ogni valutazione in ordine alla nomina di un esperto ex art. 473 bis. 26 cpc”; infine, invitava le parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
Con le memorie conclusionali parte ricorrente rappresentava che gli incontri padre figlia si erano svolti regolarmente e in tranquillità raggiungendo un equilibrio, si opponeva alla domanda del sig. di ridurre il mantenimento da € 400 a € 300, evidenziando di aver CP_1 subito una contrazione dei propri redditi a causa della cessazione dell'attività lavorativa notturna (riduzione della propria retribuzione mensile di circa € 100); di contro, invece, il sig. evidenziando un miglioramento delle relazioni con la ex compagna chiedeva CP_1 un ampliamento della frequentazione con la figlia e l'introduzione progressiva dei pernotti, una rideterminazione del contributo per il mantenimento alla somma di € 350 mensili.
In data 15.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Le parti sono genitori di (4 anni), convivente con la madre nella ex casa Per_1 familiare, sita in Roma, Via Torricella sicura 24.
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle stesse dichiarazioni delle parti che hanno concordato sul regime di affidamento e collocamento, non sono emersi elementi tali da derogare dal regime di affido condiviso. Invero, entrambe le parti dall'allontanamento del sig. dalla casa familiare nel 2022, dopo un iniziale fase di CP_1 conflittualità, hanno comunque mantenuto un rapporto di collaborazione per il superiore interesse di cercando sempre di raggiungere un compromesso e individuando Per_1 una soluzione condivisa, in modo particolare dopo aver intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità (Centro di Coordinazione Genitoriale Roma del Dipartimento di
Psicologia Dinamica, Clinica e Salute “Sapienza”, dr.sse e Persona_2 [...]
. Persona_3
Il miglioramento delle relazioni è stato attestato da entrambi (ne è esempio la circostanza dedotta da parte resistente che riaccompagna la bambina a casa ove si tratteneva con la madre a bere un caffè, oppure accompagnava entrambe ad un concerto).
Sulla scorta delle sopra dedotte considerazioni, il Collegio conferma l'affido condiviso della figlia, il cui collocamento potrà essere mantenuto presso la madre, in linea con la situazione attuale. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la figlia - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Con riguardo ai tempi di permanenza della minore con il padre il Tribunale dispone che lo stesso veda e tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità: fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10 alla domenica sera ore 19,00 con un pernotto;
un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola alle 18.30; in merito alle festività natalizie, i genitori terranno la figlia alternandosi nei giorni del 24 dicembre, del 25 dicembre, del 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1 gennaio e del 6 gennaio con pernotto, le festività pasquali ad anni alternati;
ponti e festività alternate;
compleanno della figlia possibilmente condivisi, altrimenti alternati;
compleanno dei genitori e festa del papà e della mamma, con il genitore di riferimento. due settimane, non consecutive ma divise in periodi concordati tra le parti durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
Le parti potranno concordare una rimodulazione della frequentazione, che accompagni progressivamente l'età della figlia, all'interno del percorso di coordinazione genitoriale. La casa familiare deve essere assegnata alla signora quale genitore collocatario Pt_1 prevalente della figlia
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia e i tempi di permanenza e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale è emerso che la signora svolge Pt_1
l'impiego di commessa presso il Supermercato ESSELUNGA, percependo un reddito mensile netto di € 1.400 circa, mentre il sig. risulta impiegato presso l'azienda Cotral, CP_1 percependo un reddito mensile netto di euro 1.650 circa. Entrambe le parti sono comproprietarie della casa familiare, gravata da mutuo la cui rata ammonta a € 700 mensili.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collegio, avuto riguardo della capacità economica di entrambi i genitori, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza di cura e accudimento della figlia minore presso ciascuno, prevalenti quelle della madre, considerate le esigenze connesse alla tenera età, dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento di la somma complessiva di € 380 Per_1 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Assegno unico interamente alla madre.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento RGAC 57791/2023, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé, confermando il suo collocamento presso il domicilio materno;
- assegna la casa familiare alla signora ove risiederà unitamente alla figlia;
Pt_1
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento di CP_1 Pt_1 la somma di € 380 mensili, entro il giorno 5, a far data dal mese successivo Per_1 alla pubblicazione della presente sentenza;
assegno unico interamente alla madre.
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi