Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 300 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] e residente in[...]4 95041 Parte_1
CALTAGIRONE [CT] LI , CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'avv. CULTRERA ADRIANA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Parte_2
PORTOSALVO 35 95041 CALTAGIRONE LI CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv CULTRERA ADRIANA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 24.4.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 e Parte_1 Parte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/07/2002 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALTAGIRONE al n. 100 anno 2002 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 15.5.2023 il Tribunale di Caltagirone aveva la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero,il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 15.5.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 30/07/2002 annotato nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del comune di CALTAGIRONE al n. 100 anno 2002 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 24.4.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo