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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Sandra Moselli presidente
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 2682/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Sergio Cosmai;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Mariella Leone;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.5.2019, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.8.1979 con la coniuge _1
. Dall'unione dei coniugi erano nati due figli: e , alla attualità
[...] Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni e autonomi.
1 A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla giusta decreto di omologazione della separazione consensuale emesso da _1 questo Tribunale il 19.4.2011 e depositato il 26.5.2011. La separazione si era protratta ininterrottamente.
Allegava che dal 31.12.2018 era stato collocato in pensione e percepiva un rateo pensionistico mensile di poco più di mille euro al netto delle trattenute, diversamente la coniuge, che dopo la separazione aveva lavorato quale operaia e poi come impiegata per alcuni anni, si dedicava alla vendita di prodotti di artigianato e percepiva un canone mensile di € 370,00 dalla locazione a terzi di una sua unità immobiliare. Entrambi i coniugi sono proprietari e/o comproprietari di immobili;
la resistente avrebbe alienato negli ultimi anni un immobile e la quota di proprietà di altro bene.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedersi a proprio carico per il contributo al mantenimento dei figli, nulla prevedersi quale assegno divorzile per la coniuge o, in subordine, fissarsi l'importo in € 200,00 mensili (riducendo in tale misura l'importo concordato in sede di separazione di € 700,00 mensili).
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio ma avanzando domanda di assegno divorzile nella misura di € 800,00, perché disoccupata e perché assumeva che il ricorrente continuava a lavorare nella propria agenzia immobiliare, avrebbe alienato diversi propri immobili incamerando il corrispettivo della alienazione e percepirebbe il canone mensile di altri beni concessi in locazione. Non contestava la raggiunta economia economica dei figli.
A seguito della comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale con ordinanza del
9.7.2019, dato atto dell'infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, in via interinale confermava le statuizioni di cui alla separazione, salvo revocare la previsione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni;
quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio.
Nel corso della fase contenziosa, in sede di prima udienza le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status delle parti ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 898/1970. Così, all'udienza del 27.1.2020, il G.I. tratteneva la causa per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza la concessione dei termini di legge per il deposito della memoria conclusionale e di replica, in ragione dell'espressa rinuncia.
2 Con sentenza non definitiva n. 566/2020 pubblicata il 27.3.2020 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Con separata ordinanza, emessa in pari data, era disposta la prosecuzione della causa dinanzi al G.I. sulle altre questioni prospettate dalle parti.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Erano disposte anche indagini a mezzo della Guardia di Finanza sulla condizione economico - reddituale delle parti.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024, con provvedimento del 25.11.2024 il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 14.2.2025.
Motivi della decisione
Come risulta dalla narrativa che precede, con la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Unica questione ulteriore controversa tra le parti attiene alla domanda della resistente, proposta in via riconvenzionale, di assegno divorzile. La costituendosi in _1 giudizio non chiedeva a carico del anche un contributo al mantenimento dei figli Pt_1 maggiorenni, che riconosceva divenuti autonomi, tanto che con l'ordinanza interinale il
Presidente del Tribunale revocava l'obbligo a carico del padre previsto con la sentenza di separazione.
A sostegno della propria domanda riconvenzionale, la contestata la allegazione _1 avversa di contrazione dei redditi del , assumeva di aver ella subito una notevole Pt_1 contrazione economica, non potendo contare su alcuna fonte di reddito ed avendo anche cessato ogni attività lavorativa. Si era sempre dedicata al lavoro presso l'agenzia del marito ed alla famiglia. Lamentava, in relazione alla sua età e all'assoluta carenza di qualsivoglia titolo abilitante, la difficoltà oggettiva di reperire un'occupazione lavorativa.
Per di più non corrispondeva affatto a verità che commercializzava prodotti di artigianato, essendo, come dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego, disoccupata.
Il vincolo matrimoniale, sino alla separazione, era durato 32 anni e la aveva _1 contributo notevolmente alla costruzione del patrimonio familiare sia con il proprio lavoro sia con quello casalingo, di cura della casa, di crescita dei figli ed anche di supporto alla crescita della dimensione e realizzazione professionale dell'altro coniuge.
3 Orbene emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta che la
[...] avesse lavorato nella azienda del coniuge dal 1.1.1986 al 31.7.1994, poi presso la _1
Cooperativa Progresso fino al 31.7.2011, ma da detta cooperativa era stata licenziata per riduzione di personale.
Oggi, sessantacinquenne, risulta solo percepire una pensione di invalidità totale di poco più di euro trecento per una patologia da cui è affetta. Dalle risultanze della Guardia di
Finanza emergono, infatti, accrediti in data 1.8.2023 di € 941,73, 1.9.2023 di € 313,91,
2.10.2023 di € 313,91 e 2.11.2023 di € 313,91.
Non vi è prova a supporto delle allegazioni del ricorrente che abbia continuativamente svolto l'attività di vendita di prodotti di bigiotteria, collanine e bracciali da lei stessa fatti.
I testi escussi hanno riferito di aver saltuariamente visto la avendola _1 incontrata in una decina di anni tutti circa sei o sette volte. , escusso Persona_3 alla udienza del 15.5.2023, riportava che con la moglie, avvicinatosi alla bancarella della resistente, non avesse comprato ma “abbiamo però chiesto il prezzo, non erano pietre preziose era bigiotteria da circa € 15,00 il pezzo”. Valutativa è, invece, la dichiarazione della teste , escussa alla medesima udienza del 15.5.2023, che riportava Testimone_1
“mi sembravano di buona qualità”, affermando di non essersi invero effettivamente informata sul prezzo di vendita.
Allo stesso modo, però, l'istruttoria orale espletata non ha consentito di accertare la allegazione di parte resistente che il quasi sessantanovenne, di fatto abbia Pt_1 continuando a svolgere l'attività di agente immobiliare. Alla attualità il Pt_1 percepisce un introito mensile da pensione, a cui aggiungere il reddito medio mensile ritratto dagli immobili, con un reddito netto mensile di circa € 1.750,00 (superiore all'entrata della per invalidità). _1
Entrambe le parti non hanno oneri per l'abitazione in cui risiedono ed entrambi hanno proprietà immobiliari, anche se quelle del effettivamente economicamente più Pt_1 sfruttabili.
Ecco che sussiste, a conti fatti, il prerequisito prescritto dalla legge di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto agli altri elementi che l'art. 5 l.div. impone di valutare, occorre evidenziare che si sta discorrendo di una donna che aveva contratto matrimonio a 19 anni e si separava a
51 anni, per cui non può recriminarsi che dopo la cessazione del consortium vitae con il coniuge non fosse riuscita a conseguire una abilitazione, difficile da perseguire ultracinquantenne.
4 Il , proprio lamentando che dopo la separazione la coniuge non si fosse attivata Pt_1 per acquisire un imprecisato titolo abilitante, sostanzialmente non nega che la _1 si fosse dedicata alla famiglia e non avesse svolto lavori regolari, che le avrebbero assicurato una solidità lavorativa anche dopo la separazione.
La Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, in riferimento all'assegno ex art. 5, comma 6 della legge 898/1970, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni
Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
“In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (Cass. Sez. 1, 13.12.2024, n. 32354).
Significativamente si legge in motivazione che, “com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in
5 ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Come spiegato chiaramente dalle
Sezioni Unite del 2018, «… l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto … Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
6 economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). La funzione perequativo- compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del
28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le
Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). … sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al
7 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa). In sintesi, la funzione perequativo- compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. … La previsione dell'assegno divorzile, in presenza dei presupposti di legge, costituisce una deroga al principio di autoresponsabilità, perché costituisce lo strumento previsto dalla legge che consente di riparare agli squilibri patrimoniali ingenerati dalla vita di coppia, che avevano giustificazione nell'organizzazione della vita familiare e che tale giustificazione hanno perso per effetto del divorzio” (ibidem in motivazione).
Ciò posto, lo squilibrio reddituale tra le parti, alla luce degli indici di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. 898/1970, giustificava pienamente il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente, in ragione del contributo dato alla famiglia dalla
[...] con la propria attività domestica e di accudimento prevalente della prole (oltre che _1 con l'impegno profuso anche svolgendo attività lavorativa esterna), del fatto che questa condotta aveva consentito al marito di dedicarsi appieno e con soddisfazione economica alla propria attività lavorativa (non escludendosi per questo che anch'egli si fosse potuto interessare ai figli e alle attività domestiche) e della durata trentennale del matrimonio.
In merito alla quantificazione dell'assegno deve rammentarsi che la diversa natura giuridica dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, rispetto all'obbligo di mantenimento in sede di separazione, che presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
come ampiamente già esporto, al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere
8 quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa
(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28.2.2020). Ecco che si reputa di accogliere la domanda della nella misura di € 300,00, oltre adeguamenti annuali Istat. _1
Il ha domandato confermarsi la assegnazione a sé dell'abitazione come già Pt_1 concordato in sede di separazione (appartamento di comproprietà dei coniugi e sito al quinto piano dello stabile di Via M. Albrizio n.
3 - attuale n.3/B a Bisceglie). Per quanto la domanda non sia stata funditus contestata dalla resistente, nessun provvedimento di assegnazione può assumere il Collegio in assenza di figli minori e maggiorenni non autonomi da tutelare.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente, ma in importo sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto, meritano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13.5.2019, da nei confronti di Parte_1
, nonché sulla domanda riconvenzionale della resistente, consentito Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., vista la sentenza parziale n. 566/2020, ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettate ovvero rinunciate, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della resistente e pone a carico del l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Pt_1 assegno divorzile alla la somma di € 300,00, oltre adeguamenti annuali Istat, _1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, addì 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Sandra Moselli
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