Ordinanza 31 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/05/2018, n. 13839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13839 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13400-2017 proposto da: OR NI SE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n.6, presso lo studio dell'avvocato BELLINO ELIO PANZA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PICA;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN);
- intimato -
avverso la sentenza n. 10643/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata 11 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Don. LUCA SOLAINI. R.G. 13400/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l'ente impositore non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso d'accertamento ICI per il 2008. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, e conseguente omessa pronuncia e, comunque, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto, erroneamente i giudici d'appello, avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, solo perché erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni "spese" nel corso del primo grado di giudizio, che erano state ritenute dall'appellante idonee al conseguimento della pretesa impositiva. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. La censura è fondata. Secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, la ripro posizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito"(Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 2814/16, 18307/15, secondo Cass. ord. n. 1461/17 per integrare il requisito della specificità è richiesto un minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma che attraverso una censura espressa e motivata miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, v. anche Cass. sez. un. 27199/17). Nel caso di specie, la CTR afferma: "nel suo appello, il contribuente lamenta falsa interpretazione dei primi giudici circa i motivi di ricorso che ripropone a questo giudice per un ulteriore esame e chiede la riforma dell'impugnata sentenza (e) l'annullamento della pretesa impositiva, con vittoria di spese". Inoltre, è possibile confrontare i motivi del ricorso introduttivo (riportati nella parte narrativa della sentenza impugnata) e la rubrica dei motivi d'appello, riportata in ricorso, da cui può desumersi un minimo di critica specifica alla decisione impugnata che consentiva al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, di talché il motivo può essere accolto. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 5.4.2018 I r ente Dot tore Cirillo Ric. 2017 n. 13400 sez. MT - ud. 05-04-2018 -2- DEPOSITAT