Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3762/2020 R.G., avente ad oggetto “somministrazione” e
PROMOSSA DA
in persona del proprio rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Marra e Marisa Olga Meroni
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1
dall'avv. Ottavio Carparelli
CONVENUTO
_____________________
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
*******
premettendo di essere cessionaria di alcuni crediti - già sorti, ovvero Parte_1
anche futuri - vantati da ed Hera Comm s.r.l. nei confronti Controparte_2 Controparte_3
del per sorte capitale ed interessi dovuti in conseguenza del mancato pagamento Controparte_1
di fatture emesse dalle predette società nei confronti della citata amministrazione per somministrazione di energia elettrica, nonché di ulteriori importi alle stesse dovuti a titolo di interessi per ritardato pagamento di altre fatture, ha convenuto tale ente in giudizio per sentirlo condannare,
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito: il difetto di titolarità, dal lato attivo, Controparte_1
dei rapporti obbligatori de quibus per l'inefficacia delle cessioni stipulate tra l'attrice e le menzionate società somministranti, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2240/1923, in quanto da esso non accettate;
l'infondatezza della domanda attorea per assenza della certificazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità delle somme, ad opera delle amministrazioni debitrici, attraverso la piattaforma elettronica statale di cui agli artt. art. 7 D.L. n. 35/2013 e art. 37, D.L. n. 66/2014;
l'invalidità dei contratti di somministrazione posti a fondamento dell'avversa pretesa in quanto non stipulati nelle forme previste dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2240/1923; l'errata quantificazione delle somme dovute;
la non debenza degli interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e l'illegittimità della loro capitalizzazione.
Andrebbe in primo luogo esaminata, in via preliminare, l'eccezione con cui il convenuto ha contestato la sussistenza, in capo all'attrice, della titolarità dal lato attivo dei rapporti giuridici controversi.
Tuttavia, sulla scorta del principio della ragione più liquida, verrà affrontata la questione relativa all'invalidità, per difetto di forma, dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti, che attesa la sua fondatezza, impone il rigetto della domanda attorea.
Invero, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato la copiosa documentazione prodotta dall'attrice, ha affermato, nella relazione depositata in atti, che solo con riferimento alla somministrazione di energia elettrica effettuata da in favore del sono CP_3 Controparte_1
rinvenibili due richieste di fornitura dirette alla predetta società e, segnatamente:
- una richiesta di fornitura di energia elettrica “in data 18 giugno 2009, sottoscritta da tal
[...]
, riguardante il contatore di Contrada Carbonelli, via Delfaro, via Bertani, via Teano, via Per_1
Morandi Rodolfo, via Galizia, via Dei Bali, via Gramsci, via Fogazzaro, via Nazionale dei trulli, via delle Grazie, piazza Ciaia, Corso Nazionale, via del Porto, via Lagravinese, Via F.lli Rosselli, via Rosato, Corso Vittorio Emanuele, C.da Laureto, C.da Ricci (vedi allegato n. 284 allegato alla citazione)”;
- un modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica “in data 7 luglio 2017, sottoscritta da tal
Dott. riguardante il contatore di Viale del Minareto (vedi allegato n. 285 Persona_2
allegato alla citazione)”.
Ebbene, la predetta richiesta ed il predetto modulo, in difetto, rispettivamente,
dell'accettazione e della proposta della società somministrante, appaiono inidonei ad integrare il requisito della forma scritta necessario per la validità del contratto.
Come noto, infatti, l'art. 16 co. 1 del R.D. n. 2440/1923 dispone che i contratti conclusi dalle pubbliche amministrazione “sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento”.
Il successivo art. 17 prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Muovendo dal contenuto della predetta disposizione, la più recente giurisprudenza ha,
peraltro, chiarito che i contratti con le imprese commerciali “possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio, non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale” (Cass. n. 5263/2015), in quanto “occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass. n. 12316/2015).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi” (Cass. n. 26826/2006).
Acclarata, dunque, l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico del CP_1
in conseguenza dell'invalidità dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti all'attrice (cfr.
[...]
Cass. n. 7422/2002), va rilevato che l'azione di ingiustificato arricchimento da quest'ultima esperita in via subordinata è inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo va rilevato che la locupletazione dell'ente e l'impoverimento dell'attrice derivano da fatti generatori distinti: la prima, dalla circostanza di aver fruito dell'energia elettrica somministrata dalle richiamate società, senza pagarne, in tutto o in parte, il relativo costo;
il secondo,
non già dall'aver eseguito direttamente la prestazione di cui ha beneficiato l'amministrazione convenuta, bensì dall'aver acquistato, contro corrispettivo, i crediti vantato nei confronti di quest'ultima dalle predette società. In secondo luogo l'actio de in rem verso è inammissibile per difetto del necessario requisito della sussidiarietà.
Al riguardo la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo CP_1
1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa)” (Cass. n. 29988/2018).
Occorre, infatti, osservare che, “in virtù del combinato disposto degli artt. 191, comma 4,
e 194, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 267/2000, se la richiesta di prestazioni o servizi provenienti da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non è ricompresa nello schema di spesa tipizzato dal primo degli articoli citati, non nascono obbligazioni a carico dell'ente, ma dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione della possibilità di proporre l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente per difetto del requisito di sussidiarietà che soggiace all'esperibilità della stessa. Quanto espresso non esclude tuttavia la facoltà dell'ente di riconoscere successivamente il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare. Qualora tale riconoscimento non venisse effettuato, il rapporto contrattuale risulterà in modo definitivo intercorrente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali saranno soggetti alla azione diretta e risponderanno delle obbligazioni irregolarmente assunte” (Cass. n. 12014/2018). Successivamente il Giudice di legittimità, nel suo massimo consesso, ha riconosciuto la possibilità, per il privato, in siffatte ipotesi, di agire ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo nei confronti dell'ente locale per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio da questo serbato e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità
e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati;
pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n. 29178/2020).
In epoca più recente, tuttavia, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che
“la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il CP_1
destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito,
non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di
Pa contratti da parte della né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam” (Cass. n.
25122/2023). Residua, dunque, al contraente privato, quale unico strumento di tutela da poter esperire nei confronti dell'ente, la possibilità di agire nei suoi confronti surrogandosi al funzionario che ha consentito illegittimamente l'acquisizione della fornitura di beni o servizi nell'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento che a questi compete nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
Invero, “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 ,
e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.
(contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. n. 5665/2021).
Va rilevato che l'ipotesi di assunzione di obbligazioni senza il rispetto della procedura contabile prevista dall'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e quella di nullità del contratto di forma sono equiparate dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “in tema di contratti tra il privato e la p.a.,
il principio secondo il quale il disposto dell'art. 23 della legge n. 144 del 1989 (a mente del quale il privato può esperire azione di responsabilità diretta contro amministratori e funzionari pubblici per servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità) esclude l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente pubblico si applica tanto nel caso in cui manchi del tutto una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'ente stesso, sia in quello in cui, pur esistendo tale delibera, il contratto stipulato con il privato sia nullo per altra causa (nella specie, per difetto di forma)” (Cass. n. 2832/2002).
Nella fattispecie per cui è causa l'attrice ha esperito l'azione di arricchimento nei confronti del non in via surrogatoria, ma in via diretta, ragione per cui la relativa domanda Controparte_1
è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3762/2020 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda proposta in via principale dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda dalla stessa proposta in via subordinata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
[...]
Così deciso, in Brindisi, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino