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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3055/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 OR E Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400038109 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL UNIPERSONALE rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1 Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
RE OR & AN s.p.a., concessionaria per il comune di IC , ricorre avverso l' intimazione di pagamento n. 202400038109 del 24/06/2024 notificata con raccomandata plus da Società_2 in data 12/07/2024, di importo complessivo pari ad € 3.209,15 comprensiva di interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, con la quale si accerta il mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno 2014.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. Inesistenza della pretesa tributaria;
2. Illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla podestà accertativa da parte dell'ente impositore;
3. Abuso di diritto rilevabile negli artt. 1175 e 1375 c.c;
4. Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000;
5. Nullità dell'ingiunzione impugnata per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento sottostante;
6. Prescrizione degli interessi in ambito tributario, chiedendo alla Corte di voler dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata con la condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a carico dell'Ente che ha emesso l'atto;
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, la società RE OR & AN S.p.A , rilevando che a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta e del successivo riesame dell'atto impositivo oggi impugnato, sono emersi i necessari elementi per procedere alla revoca del provvedimento n. 202400038109, producendo:
il provvedimento di rettifica/annullamento di ingiunzioner/accertamento n. 01-14102024 del 14.10.2024 chiedendo alla Corte di dichiarare la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese per la parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado in composizione monocratica preso atto del provvedimento di annullamento e la richiesta della cessata materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3055/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 OR E Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400038109 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL UNIPERSONALE rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1 Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
RE OR & AN s.p.a., concessionaria per il comune di IC , ricorre avverso l' intimazione di pagamento n. 202400038109 del 24/06/2024 notificata con raccomandata plus da Società_2 in data 12/07/2024, di importo complessivo pari ad € 3.209,15 comprensiva di interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, con la quale si accerta il mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno 2014.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. Inesistenza della pretesa tributaria;
2. Illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla podestà accertativa da parte dell'ente impositore;
3. Abuso di diritto rilevabile negli artt. 1175 e 1375 c.c;
4. Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000;
5. Nullità dell'ingiunzione impugnata per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento sottostante;
6. Prescrizione degli interessi in ambito tributario, chiedendo alla Corte di voler dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata con la condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a carico dell'Ente che ha emesso l'atto;
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, la società RE OR & AN S.p.A , rilevando che a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta e del successivo riesame dell'atto impositivo oggi impugnato, sono emersi i necessari elementi per procedere alla revoca del provvedimento n. 202400038109, producendo:
il provvedimento di rettifica/annullamento di ingiunzioner/accertamento n. 01-14102024 del 14.10.2024 chiedendo alla Corte di dichiarare la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese per la parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado in composizione monocratica preso atto del provvedimento di annullamento e la richiesta della cessata materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico