Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1421
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Unico Dott. Gianfranco Di Rago del Tribunale Ordinario di Genova, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta per la fornitura di energia elettrica. L'attrice, opponente, ha contestato la legittimazione passiva, sostenendo che il contratto di fornitura fosse stato stipulato da un mandatario, e ha messo in discussione l'ammontare dei consumi fatturati, senza però coinvolgere il soggetto distributore, ritenuto l'unico competente per le letture del contatore. La convenuta, opposta, ha difeso la validità delle fatture, evidenziando che l'opponente non poteva contestare i consumi senza citare il distributore.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, affermando che l'eccezione di difetto di legittimazione era infondata, in quanto il mandante risponde delle obbligazioni contratte dal mandatario. Inoltre, ha sottolineato che la misurazione dei consumi, effettuata dal distributore, vincola sia il fornitore che l'utente finale. La contestazione dei consumi, quindi, richiedeva l'azione anche nei confronti del distributore. Infine, il Giudice ha confermato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme civilistiche e della giurisprudenza in materia di contratti di fornitura di energia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1421
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 1421
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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