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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di
Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 4979/2023 promossa da:
(P.I. ) con sede legale in Bassano del Grappa, Largo Parte_1 P.IVA_1
Corona d'Italia 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Greco, del Foro di VI (C.F. C.F._1
, in virtù di mandato in atti,
[...]
- Attrice opponente -
CONTRO
, (Cod. Fisc. / P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
00187 Roma, Via Quattro Novembre 149, in persona del Procuratore Speciale, Dott. in forza di atto a rogito Notaio di Genova, Controparte_2 Persona_1
Rep 65440, Racc. 20426 del 19.07.2010, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Catia Tartaglia (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. C.F._2
Giovanna Moscatiello (Cod. Fisc. ) entrambe del Foro di C.F._3
Milano,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come da conclusioni in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposto.
Come da conclusioni in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1122/2023 – R.G. 3513/2023 emesso dal Tribunale di Genova nei suoi confronti in data 5/04/2023 per il pagamento della somma di euro 20.105,86, oltre interessi, spese della procedura e compensi professionali, in favore della società opposta, a fronte dell'erogazione di energia elettrica.
Avvenuta la rituale costituzione delle parti in giudizio e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di conclusionali e repliche, in quanto di natura documentale.
Parte opponente ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il contratto di fornitura sulla base del quale sono state emesse le fatture azionate in sede monitoria è stato sottoscritto dal CP_3 Parte opponente ha quindi prodotto in giudizio il sottostante
[...]
contratto con il quale la stessa, unitamente ad altre imprese, ha fornito al predetto un mandato con rappresentanza alla stipula di contratti di fornitura di CP_3
energia elettrica e/o gas. In forza di tale mandato detto ha stipulato con CP_3
la società odierna opposta il contratto di fornitura di energia elettrica per cui è causa e quest'ultima ha erogato il servizio in favore dell'opponente, fatturando alla medesima i corrispettivi maturati. L'eccezione sollevata dall'opponente è quindi infondata, in quanto, per il combinato disposto di cui agli artt. 1704 e 1388 c.c., il mandante risponde delle obbligazioni contratte dal mandatario.
Nelle fatture azionate in via monitoria viene quindi richiesto alla società opponente il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto a fronte dei consumi registrati e comunicati alla società opposta dal soggetto terzo distributore. Parte opponente ha contestato la debenza di tali importi e l'erroneità dei consumi indicati in fattura, senza peraltro chiamare in causa il soggetto terzo distributore, che è l'unico soggetto deputato dalla normativa di settore a effettuare le letture del contatore. Proprio per tale motivo il soggetto che vende l'energia all'utente finale, in caso di contestazione dei consumi, è tenuto soltanto a dimostrare di avere operato sulla base delle misurazioni rilevate e comunicate dal soggetto distributore.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione del Tribunale, la predetta misurazione dei consumi vincola sia il soggetto fornitore sia l'utente finale e se quest'ultimo intende contestare i consumi indicati in fattura è tenuto a procedere giudizialmente anche nei confronti del soggetto distributore (si veda Tribunale
Genova, Sez. VI, sentenza 3 Febbraio 2014). In caso contrario, rimanendo il giudizio confinato al rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore, nella valutazione di quest'ultimo non si può prescindere dalle misurazioni condotte dal soggetto distributore, ovviamente purché vi sia corrispondenza tra i consumi comunicati al fornitore e quelli da quest'ultimo fatturati, circostanza che nella specie risulta confermata documentalmente.
Soltanto in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente ha poi allegato di avere ricevuto una richiesta di pagamento a titolo di CMOR da parte del fornitore subentrante, tra l'altro senza nemmeno allegare e provare di aver provveduto al pagamento di tale importo. La società odierna opposta ha contestato che l'importo indicato da controparte corrisponda al CMOR, trattandosi invece di consumi successivi, e ha dichiarato di non avere esposto alcun
CMOR. Al di là della tardività di tale eccezione, la stessa è comunque parimenti infondata.
Il CMOR (acronimo di “corrispettivo di morosità”) si colloca nell'ambito del
“Sistema indennitario” introdotto dall'Authority di settore a tutela del fornitore di energia che, a seguito del passaggio del cliente ad altro fornitore, conservi un credito a titolo di fatture non pagate per il servizio prestato. La finalità perseguita con l'introduzione di tale sistema è stata quella di scongiurare il rischio che la pratica del c.d. “turismo energetico”, ossia il passaggio di clienti morosi ad altro fornitore di energia allo scopo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, si risolva in un danno per il fornitore uscente, il quale non è più nella condizione di tutelare efficacemente il proprio credito tramite, ad esempio, la sospensione dell'erogazione. Il CMOR, secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera
ARERA n. 593/2017, costituisce un indennizzo volto a ristorare, almeno parzialmente, il fornitore uscente del pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla scarsa convenienza economica di recuperare dal cliente le somme non pagate.
Pertanto, sebbene l'importo del CMOR sia determinato in misura percentuale sull'ammontare delle forniture non pagate, esso riveste natura essenzialmente indennitaria, dal momento che trova titolo non nell'esecuzione della fornitura, bensì nell'inadempimento contrattuale e nel cambio di fornitore da parte del cliente. L'importo del CMOR non corrisponde poi esattamente all'ammontare della morosità accumulata dal cliente nei confronti del fornitore uscente.
Detto sistema indennitario, è come detto disciplinato dall'allegato A della Delibera
ARERA n. 593/2017, la quale indica in maniera specifica il meccanismo di indennizzo a tutela del gestore uscente in caso di morosità del cliente che ha scelto di passare ad altro fornitore: a) il fornitore uscente fa richiesta al Gestore del
Sistema Indennitario di ricevere il CMOR, indicando nella richiesta il punto di prelievo (cioè il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di fornitura, c.d. “POD”) e l'importo delle fatture non pagate;
b) il Gestore verifica se sussistono tutte le condizioni per corrispondere il CMOR richiesto;
c) se sussistono tali condizioni, il Gestore accetta la richiesta di CMOR e ne dà comunicazione al fornitore uscente, al fornitore entrante e all'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo (POD) oggetto della richiesta;
d) a seguito della comunicazione di cui al predetto punto c), l'impresa distributrice versa a il CMOR nell'importo che gli viene comunicato dal Gestore e, nello stesso tempo, addebita tale importo al fornitore entrante;
e) nella prima fattura successiva, il fornitore entrante addebita al cliente il CMOR e lo versa all'impresa distributrice;
f) infine, il fornitore entrante versa al fornitore uscente il
CMOR ricevuto dal cliente.
Da quanto sopra emerge chiaramente che il fornitore uscente, fino al momento in cui non gli pervenga il versamento del CMOR da parte del fornitore entrante, non perde il diritto a svolgere la domanda di condanna al pagamento della somma capitale e degli interessi da parte del cliente finale e mantiene comunque, anche dopo tale momento, il diritto al pagamento dell'eventuale capitale residuo non oggetto di indennizzo e degli interessi, il ristoro dei quali ultimi non è contemplato dal meccanismo indennitario. Quanto al fatto che dal meccanismo sopra descritto possa derivare il rischio di una duplicazione di richieste di pagamento nei confronti del cliente finale, giova osservare come sia la stessa Delibera n. 593/2017 ad aver strutturato il “Sistema indennitario” in modo da escludere una simile eventualità. L'art. 13, infatti, stabilisce espressamente che il fornitore uscente è tenuto a presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva.
Gli importi richiesti in via monitoria, per i quali è già stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, risultano pertanto interamente dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice opponente, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1122/2023 – R.G. 3513/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 5/04/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, come in
[...]
motivazione, nella misura di € 2.540,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 28 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di
Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 4979/2023 promossa da:
(P.I. ) con sede legale in Bassano del Grappa, Largo Parte_1 P.IVA_1
Corona d'Italia 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Greco, del Foro di VI (C.F. C.F._1
, in virtù di mandato in atti,
[...]
- Attrice opponente -
CONTRO
, (Cod. Fisc. / P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
00187 Roma, Via Quattro Novembre 149, in persona del Procuratore Speciale, Dott. in forza di atto a rogito Notaio di Genova, Controparte_2 Persona_1
Rep 65440, Racc. 20426 del 19.07.2010, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Catia Tartaglia (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. C.F._2
Giovanna Moscatiello (Cod. Fisc. ) entrambe del Foro di C.F._3
Milano,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come da conclusioni in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposto.
Come da conclusioni in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1122/2023 – R.G. 3513/2023 emesso dal Tribunale di Genova nei suoi confronti in data 5/04/2023 per il pagamento della somma di euro 20.105,86, oltre interessi, spese della procedura e compensi professionali, in favore della società opposta, a fronte dell'erogazione di energia elettrica.
Avvenuta la rituale costituzione delle parti in giudizio e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di conclusionali e repliche, in quanto di natura documentale.
Parte opponente ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il contratto di fornitura sulla base del quale sono state emesse le fatture azionate in sede monitoria è stato sottoscritto dal CP_3 Parte opponente ha quindi prodotto in giudizio il sottostante
[...]
contratto con il quale la stessa, unitamente ad altre imprese, ha fornito al predetto un mandato con rappresentanza alla stipula di contratti di fornitura di CP_3
energia elettrica e/o gas. In forza di tale mandato detto ha stipulato con CP_3
la società odierna opposta il contratto di fornitura di energia elettrica per cui è causa e quest'ultima ha erogato il servizio in favore dell'opponente, fatturando alla medesima i corrispettivi maturati. L'eccezione sollevata dall'opponente è quindi infondata, in quanto, per il combinato disposto di cui agli artt. 1704 e 1388 c.c., il mandante risponde delle obbligazioni contratte dal mandatario.
Nelle fatture azionate in via monitoria viene quindi richiesto alla società opponente il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto a fronte dei consumi registrati e comunicati alla società opposta dal soggetto terzo distributore. Parte opponente ha contestato la debenza di tali importi e l'erroneità dei consumi indicati in fattura, senza peraltro chiamare in causa il soggetto terzo distributore, che è l'unico soggetto deputato dalla normativa di settore a effettuare le letture del contatore. Proprio per tale motivo il soggetto che vende l'energia all'utente finale, in caso di contestazione dei consumi, è tenuto soltanto a dimostrare di avere operato sulla base delle misurazioni rilevate e comunicate dal soggetto distributore.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione del Tribunale, la predetta misurazione dei consumi vincola sia il soggetto fornitore sia l'utente finale e se quest'ultimo intende contestare i consumi indicati in fattura è tenuto a procedere giudizialmente anche nei confronti del soggetto distributore (si veda Tribunale
Genova, Sez. VI, sentenza 3 Febbraio 2014). In caso contrario, rimanendo il giudizio confinato al rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore, nella valutazione di quest'ultimo non si può prescindere dalle misurazioni condotte dal soggetto distributore, ovviamente purché vi sia corrispondenza tra i consumi comunicati al fornitore e quelli da quest'ultimo fatturati, circostanza che nella specie risulta confermata documentalmente.
Soltanto in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente ha poi allegato di avere ricevuto una richiesta di pagamento a titolo di CMOR da parte del fornitore subentrante, tra l'altro senza nemmeno allegare e provare di aver provveduto al pagamento di tale importo. La società odierna opposta ha contestato che l'importo indicato da controparte corrisponda al CMOR, trattandosi invece di consumi successivi, e ha dichiarato di non avere esposto alcun
CMOR. Al di là della tardività di tale eccezione, la stessa è comunque parimenti infondata.
Il CMOR (acronimo di “corrispettivo di morosità”) si colloca nell'ambito del
“Sistema indennitario” introdotto dall'Authority di settore a tutela del fornitore di energia che, a seguito del passaggio del cliente ad altro fornitore, conservi un credito a titolo di fatture non pagate per il servizio prestato. La finalità perseguita con l'introduzione di tale sistema è stata quella di scongiurare il rischio che la pratica del c.d. “turismo energetico”, ossia il passaggio di clienti morosi ad altro fornitore di energia allo scopo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, si risolva in un danno per il fornitore uscente, il quale non è più nella condizione di tutelare efficacemente il proprio credito tramite, ad esempio, la sospensione dell'erogazione. Il CMOR, secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera
ARERA n. 593/2017, costituisce un indennizzo volto a ristorare, almeno parzialmente, il fornitore uscente del pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla scarsa convenienza economica di recuperare dal cliente le somme non pagate.
Pertanto, sebbene l'importo del CMOR sia determinato in misura percentuale sull'ammontare delle forniture non pagate, esso riveste natura essenzialmente indennitaria, dal momento che trova titolo non nell'esecuzione della fornitura, bensì nell'inadempimento contrattuale e nel cambio di fornitore da parte del cliente. L'importo del CMOR non corrisponde poi esattamente all'ammontare della morosità accumulata dal cliente nei confronti del fornitore uscente.
Detto sistema indennitario, è come detto disciplinato dall'allegato A della Delibera
ARERA n. 593/2017, la quale indica in maniera specifica il meccanismo di indennizzo a tutela del gestore uscente in caso di morosità del cliente che ha scelto di passare ad altro fornitore: a) il fornitore uscente fa richiesta al Gestore del
Sistema Indennitario di ricevere il CMOR, indicando nella richiesta il punto di prelievo (cioè il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di fornitura, c.d. “POD”) e l'importo delle fatture non pagate;
b) il Gestore verifica se sussistono tutte le condizioni per corrispondere il CMOR richiesto;
c) se sussistono tali condizioni, il Gestore accetta la richiesta di CMOR e ne dà comunicazione al fornitore uscente, al fornitore entrante e all'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo (POD) oggetto della richiesta;
d) a seguito della comunicazione di cui al predetto punto c), l'impresa distributrice versa a il CMOR nell'importo che gli viene comunicato dal Gestore e, nello stesso tempo, addebita tale importo al fornitore entrante;
e) nella prima fattura successiva, il fornitore entrante addebita al cliente il CMOR e lo versa all'impresa distributrice;
f) infine, il fornitore entrante versa al fornitore uscente il
CMOR ricevuto dal cliente.
Da quanto sopra emerge chiaramente che il fornitore uscente, fino al momento in cui non gli pervenga il versamento del CMOR da parte del fornitore entrante, non perde il diritto a svolgere la domanda di condanna al pagamento della somma capitale e degli interessi da parte del cliente finale e mantiene comunque, anche dopo tale momento, il diritto al pagamento dell'eventuale capitale residuo non oggetto di indennizzo e degli interessi, il ristoro dei quali ultimi non è contemplato dal meccanismo indennitario. Quanto al fatto che dal meccanismo sopra descritto possa derivare il rischio di una duplicazione di richieste di pagamento nei confronti del cliente finale, giova osservare come sia la stessa Delibera n. 593/2017 ad aver strutturato il “Sistema indennitario” in modo da escludere una simile eventualità. L'art. 13, infatti, stabilisce espressamente che il fornitore uscente è tenuto a presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva.
Gli importi richiesti in via monitoria, per i quali è già stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, risultano pertanto interamente dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice opponente, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1122/2023 – R.G. 3513/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 5/04/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, come in
[...]
motivazione, nella misura di € 2.540,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 28 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago