Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Dmg Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Golini, Rubinia Antognoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via Gino Capponi, n. 26;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Turri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
Regione CA, Provincia di Lucca, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 63 del 26 novembre 2019, pubblicata sul B.U.R.T. l’11 dicembre 2019, con cui il Consiglio comunale di Forte dei Marmi ha approvato la “ variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano strutturale per l’individuazione di un’area nella quale realizzare una scuola primaria e una rotatoria per migliorare la circolazione veicolare dell’ambito interessato ” e di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresa la deliberazione n. 56 del 14 ottobre 2019, avente ad oggetto “ Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale per l’individuazione di un’area nella quale realizzare una scuola primaria e una rotatoria per migliorare la circolazione veicolare dell’ambito interessato – Adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 e s.m. e i. – Variante semplificata ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 agosto 2024:
- della deliberazione n. 51 del 16 febbraio 2023, conosciuta dalla ricorrente il 31 maggio 2024, con cui la Giunta comunale di Forte dei Marmi ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità del “ Nuovo plesso scolastico in via Padre Ignazio da Carrara. Lotto N. 1: Realizzazione Scuola Primaria; Lotto N. 2: Realizzazione palestra e sistemazioni esterne – Perizia 58/17 ”;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso principale si riferisce che l’ing. Carlo Iuculano è Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società DM Consulting srl (d’ora in avanti, “DM”) e che la DM è proprietaria di un edificio situato in Forte dei Marmi, località Vittoria Apuana, in via Francesco Carrara, individuato al Catasto fabbricati al foglio 5, part. 732 e al Catasto terreni al foglio 5, part. 703.
Nel ricorso si afferma che l’immobile è stato acquistato dalla DM in corso di costruzione, con atto del 23 luglio 2010, dalla Società Edilforte 99 srl. e che quest’ultima - proprietaria di una più vasta area situata in Vittoria Apuana, via Padre Ignazio da Carrara – via Francesco Donati, contraddistinta al catasto al foglio 2, mapp. 147, di mq 6.330 – aveva acquistato i diritti edificatori in forza di una convenzione urbanistica nel 2004.
Nel ricorso si precisa che l’area di proprietà della Edilforte 99 srl era ubicata all’interno dell’Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) A17 di Vittoria Apuana e che il piano strutturale vigente all’epoca prevedeva, nell’UTOE A17, “ la possibilità di realizzare quote di edificazione privata solo se realizzate contestualmente ad interventi aventi finalità sociale e collettiva di interesse pubblico ”, attraverso l’approvazione di un programma integrato di intervento (P.I.I.).
In attuazione della previsione del Piano strutturale, con deliberazione n. 105 del 6 ottobre 2003, il Consiglio comunale di Forte dei Marmi approvava il P.I.I. di Vittoria Apuana e contestualmente la variante all’allora vigente Regolamento urbanistico.
Nelle premesse della deliberazione si legge che i soggetti attuatori del P.I.I. si impegnavano a stipulare una convenzione e si dichiaravano “ disponibili alla cessione di aree per la realizzazione di standard urbanistici ”.
Il 3 luglio 2004, i soggetti attuatori (tra i quali Edilforte 99 srl) ed il Comune stipulavano la Convenzione “ per la realizzazione di un parco pubblico e per la costruzione di edifici di civile abitazione in località Vittoria Apuana in attuazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) della Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) A17 di Vittoria Apuana approvato con deliberazione C.C. n. 105 del 06/10/03 ai sensi degli artt. 29 e 30 della L. Reg. Tosc. N. 5/95 ”.
Con deliberazione n. 56 del 14 ottobre 2019, il Consiglio comunale di Forte dei Marmi ha adottato la “ variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano strutturale per l’individuazione di un’area nella quale realizzare una scuola primaria e una rotatoria per migliorare la circolazione veicolare dell’ambito interessato ”.
Nel ricorso si precisa che l’area nella quale saranno realizzate la scuola e la rotatoria era situata in località Vittoria Apuana, via Padre Ignazio da Carrara, all’incrocio tra via Padre Ignazio da Carrara e via Giovanni XXIII, distinta catastalmente al foglio 5, mapp. 1184, 1213, 1518 e che si trattava di quell’area nella quale l’Amministrazione aveva realizzato gli standards urbanistici, ai sensi dell’art. 3 della convenzione del 2004, collegata al P.I.I. del 2003.
Con deliberazione n. 63 del 26 novembre 2019, il Consiglio comunale di Forte dei Marmi ha approvato la “ variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano strutturale per l’individuazione di un’area nella quale realizzare una scuola primaria e una rotatoria per migliorare la circolazione veicolare dell’ambito interessato ”.
Nel ricorso si precisa che al fine di realizzare la scuola e la rotatoria, si era reso necessario modificare il piano strutturale ed il regolamento urbanistico vigenti. In particolare, le modifiche al piano strutturale sono le seguenti: “ riperimetrazione dell’area oggetto dell’intervento stralciandola dalle aree boscate ”; “ integrare l’art. 14 delle NTA del P.S. così da ricomprendere all’interno delle norme anche la nuova scuola ”; “ realizzare una nuova rotatoria all’incrocio tra Via Padre Ignazio da Carrara con Via Giovanni XXIII, così da consentire un traffico fluido in quest’ambito interessato da varie attività pubbliche e residenze private ” (Relazione – Quadro conoscitivo sulla variante semplificata al Piano strutturale, pagina 4). Le modifiche al Regolamento urbanistico, invece, sono le seguenti: “ trasformare la destinazione dell’area citata - attualmente ricadente all’interno della Sottozona G2 “Aree destinate a verde attrezzato (parco pubblico)” ex art. 15, comma 3 - nella “Sottozona G3, Zona per aree scolastiche” ex art. 15, comma 3 ”; “ integrare l’art. 15, comma 3, delle N..T.A. con nuove disposizioni conformi e conseguenti agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni stabilite dal P.I.T. nelle Schede relative ai beni di notevole interesse pubblico...perché l’ambito oggetto della presente è vincolato dal punto di vista paesaggistico ”; “ realizzare una nuova rotatoria all’incrocio tra Via Padre Ignazio da Carrara con Via Giovanni XXIII, così da consentire un traffico fluido in quest’ambito interessato da varie attività pubbliche e residenze private ” (Relazione – Quadro conoscitivo sul Regolamento urbanistico, pagina 3).
Con il ricorso indicato in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione n. 63 del 26 novembre 2019, pubblicata sul B.U.R.T. l’11 dicembre 2019, con cui il consiglio comunale di Forte dei Marmi ha approvato la “ variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano strutturale per l’individuazione di un’area nella quale realizzare una scuola primaria e una rotatoria per migliorare la circolazione veicolare dell’ambito interessato ” e tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresa la deliberazione n. 56 del 14 ottobre 2019, avente ad oggetto “ Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale per l’individuazione di un’area nella quale realizzare una scuola primaria e una rotatoria per migliorare la circolazione veicolare dell’ambito interessato – Adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 e s.m. e i. – Variante semplificata ”.
Avverso la deliberazione impugnata, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I: Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione della convenzione del 2004, eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione e sviamento di potere; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, violazione della convenzione del 2004, eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto della motivazione e della irragionevolezza manifesta; III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione della convenzione del 2004, eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione e violazione del principio del legittimo affidamento.
All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024, il difensore di parte ricorrente ha annunciato la proposizione di motivi aggiunti e, per tale ragione, ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica. Il Presidente ha dunque disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
Con i motivi aggiunti depositati il 9 agosto 2024, la società ricorrente ha impugnato altresì la deliberazione n. 51 del 16 febbraio 2023, che la ricorrente dichiara aver conosciuto solo il 31 maggio 2024, con cui la giunta comunale di Forte dei Marmi ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità del “ Nuovo plesso scolastico in via Padre Ignazio da Carrara. Lotto N. 1: Realizzazione Scuola Primaria; Lotto N. 2: Realizzazione palestra e sistemazioni esterne – Perizia 58/17 ”.
Avverso la deliberazione n. 51 del 16 febbraio 2023, la ricorrente ha dedotto l’illegittima per illegittimità derivata dalla deliberazione n. 63 del 26 novembre 2019, deducendo pertanto le stesse censure dedotte nei confronti della deliberazione n. 63 del 26 novembre 2019.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare le eccezioni di improcedibilità/inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune di Forte dei Marmi, considerata l’infondatezza dello stesso.
2. – Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente, in sintesi, sostiene che l’Amministrazione comunale avrebbe violato gli impegni assunti con la convenzione del 2004, laddove si prevedeva che l’Amministrazione avrebbe realizzato, nelle aree cedute dai privati, standards e, in particolare, viabilità pubblica, parco pubblico didattico, verde sportivo e parcheggi pubblici (art. 3 e 4 della convenzione). Secondo la ricorrente i soggetti attuatori avrebbe regolarmente adempiuto agli obblighi nascenti dalla convenzione, mentre il Comune si sarebbe reso inadempiente e, i provvedimenti impugnati concretizzerebbero tale inadempimento.
3. – Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente, in sintesi, sostiene che gli standars previsti nella Convenzione, anche se definiti aggiuntivi, una volta previsti nella convenzione e ritenuti pertanto necessari, dovevano essere rispettati.
La scelta effettuata con la variante impugnata, di attribuire la possibilità di realizzare volumi edilizi in un’area alla quale esplicitamente era stata sottratta proprio in forza dell’esigenza di garantire, alla collettività, la fruizione di un adeguato spazio verde, apparirebbe in aperto contrasto con la necessità di dotare il territorio di quegli standards che erano stati ritenuti necessari per un armonico equilibrio nello sviluppo della crescita urbana. Si tratterebbe, quindi, di privare il territorio di standards che invece erano stati ritenuti necessari al fine di garantire adeguate dotazioni da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali, in violazione del d.m. 1444/1968 e di quanto precedentemente previsto dal Comune stesso.
Nel caso di specie, la realizzazione della scuola in un’area destinata a standards parco pubblico didattico, parco pubblico, verde sportivo e parcheggi pubblici contrasterebbe con le finalità perseguite dal d.m. 1444/1968 e, quindi, proprio con quelle finalità per le quali era stata ceduta al Comune in forza della convenzione del 2004.
Si ritiene di poter esaminare congiuntamente le due censure poiché risultano essere strettamente connesse.
Il Collegio, nel caso di specie, non ritiene si possa parlare di “inadempimento” degli obblighi nascenti dalla convenzione, perché, in attuazione del piano integrato d’intervento di Vittoria Apuana, la convenzione aveva previsto il trasferimento di “diritti edificatori” dietro cessione compensativa di aree per standards (Acs) e tali obblighi risultano essere stati adempiuti.
La convenzione “ per la realizzazione di un parco pubblico e per la costruzione di edifici di civile abitazione in località Vittoria Apuana in attuazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) della Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) A17 di Vittoria Apuana approvato con deliberazione C.C. n. 105 del 06/10/03 ai sensi degli artt. 29 e 30 della L. Reg. Tosc. N. 5/95 ”, al di là del “titolo” va letta nel suo complesso: la volontà dei privati era quella di edificare, mentre la volontà del Comune era quella di ricevere aree per realizzare “ standards urbanistici aggiuntivi ”.
A pagina 10 della convenzione, invero, si legge: “… che il P.I.I. approvato...ha previsto nella Utoe A17 di Vittoria Apuana una serie di Sub Comparti edificatori con destinazione d’uso residenziale da realizzare contestualmente alle aree da destinare all’uso pubblico ”, che “… il P.I.I. si compone di un complesso di elaborati attraverso il quale sono indicati:…e) le aree di cessione compensativa per realizzare standards urbanistici aggiuntivi destinati all’uso pubblico…”, che “… l’attuazione del P.I.I. avviene attraverso Comparti edificatori ai sensi dell’art. 23 L. 17/08/1942 n° 1150, per ognuno dei quali è prevista la realizzazione di quote di edificazione privata a fronte della cessione al Comune di aree per le urbanizzazioni e/o l’uso pubblico, comprensive degli standards urbanistici aggiuntivi come previsto dal Piano Strutturale per l’Utoe A17 di Vittoria Apuana ” e che “… i soggetti attuatori hanno provveduto ad eseguire il frazionamento dei propri terreni, individuando i lotti nei quali realizzare le quote di edificazione privata, quelli da cedere gratuitamente al Comune per realizzare la viabilità pubblica e gli standards urbanistici (verde pubblico e verde sportivo)… ”.
Rilevante è l’art. 2, rubricato “ oggetto della convenzione ”, il quale è chiaro nel prevedere che l’atto convenzionale disciplina l’attuazione del P.I.I. “ relativo alla costruzione di edifici per civile abitazione e alla contestuale realizzazione di aree da destinarsi all’uso pubblico ”.
Inoltre, all’art. 3, rubricato “ Aree di cessione compensativa per standards (Acs) ” era previsto quanto segue: “ i soggetti attuatori, in relazione alle previsioni urbanistiche e ambientali dei diversi Sub Comparti…cedono gratuitamente con tutte le più ampie garanzie di legge al Comune di Forte dei Marmi...le aree dei predetti Sub Comparti indicate nell’elaborato progettuale “Zoonizzazione Urbanistica” (ALLEGATO A) quali Aree di cessione compensativa per standards (Acs) per realizzare viabilità pubblica e standards urbanistici aggiuntivi (parco pubblico didattico, parco pubblico, verde sportivo e parcheggi pubblici) ”, indicando di seguito per ogni sub comparto i metri quadrati di aree di cessione compensativa (Acs) da cedere al Comune senza alcuna indicazione delle specifiche opere pubbliche che il Comune avrebbe realizzato su dette aree (pagine 18, 19 e 20 della convenzione).
All’art. 4, rubricato “ Aree di cessione compensativa (Ac) ”, inoltre, era stabilito che “ i soggetti attuatori, in relazione alle previsioni urbanistiche e ambientali dei diversi sub comparti...trasferiscono gratuitamente le aree dei predetti sub comparti…previste nell’elaborato progettuale “Zoonizzazione Urbanistica” (ALLEGATO A) quali Aree di cessione compensativa (Ac), ai fini del trasferimento dei diritti edificatori ”, precisando che “ il trasferimento gratuito delle predette aree di cessione compensativa (Ac) è in stretta funzione del trasferimento dei diritti edificatori nella quantità assegnata a ciascun soggetto attuatore e non altera l’estensione della superficie edificabile residenziale spettante a ciascuno dei predetti soggetti attuatori, né la quantità di area ceduta al Comune per realizzare standards urbanistici… ”.
Fondamentale è infine l’Allegato A alla convenzione denominato “ Zonizzazione Urbanistica ” che individua nella legenda e nella cartografia (con una sorta di puntini) tutte le aree di cessione compensativa per standards senza specificare quali opere pubbliche realizzare.
Per ogni sub-comparto ogni soggetto attuatore cedeva dunque al Comune un’area di cessione compensativa (Acs) per complessivi tot metri quadrati per realizzare standards aggiuntivi.
La causa della convenzione era pertanto quella di ottenere uno ius edificandi da parte dei privati cedendo delle aree al Comune per standards urbanistici aggiuntivi, così come previsto nell’Utoe A17 all’interno della quale era possibile realizzare “ civili abitazioni contestualmente ad interventi aventi finalità sociale e collettiva di interesse pubblico ”.
Anche l’ulteriore documentazione depositata dal Comune in data 9 dicembre 2024 conferma quanto sopra evidenziato.
Invero, a pagina 3 dell’allegato B alla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 2003 di approvazione del P.I.I. di Vittoria Apuana, si legge che la strategia urbanistica era quella che si basava sul principio perequativo, per mezzo del quale viene assegnata a tutte le proprietà presenti nel comparto di attuazione una quota di diritti edificatori proporzionale alla dimensione dell’area, chiedendo in compensazione quote di aree aggiuntive di standards urbanistici da utilizzare per servizi pubblici e verde; a pagina 16 si legge: “ le aree di cessione compensativa (Acs) per realizzare standard urbanistici aggiuntivi da vincolare all’uso pubblico ”; a pagina 21, sotto la voce “ piano finanziario ”, si legge: “ Il piano finanziario prevede oneri a carico dei privati e del Comune. I primi, in cambio delle quote di edificazione previste, dovranno cedere al Comune le aree per gli standards e quelle relative alla viabilità pubblica ”; a pagina 23, si legge: “ Le aree pubbliche dovranno garantire il potenziamento del polo scolastico attraverso la costruzione di un’area sportiva (piscina, atletica, ecc.) e a parco, mentre le rimanenti superfici (slavo quelle già vincolate dal PS su Via Gorizia e Via Venezia per le quali viene confermata la destinazione a parco pubblico) saranno destinate a verde pubblico per costituire, lungo la previsione della nuova strada posta sul prolungamento di Via Pisa, un asse di verde attrezzato che dovrà rappresentare un centro di attrazione polivalente per l’intero territorio: aree a parco, aree per il gioco dei bambini e degli anziani, percorsi di vita ”.
Anche nella parte dell’allegato B dedicata al progetto definitivo si ribadisce, a pagina 38, che la zonizzazione urbanistica prevedrà aree di cessione compensativa per standards (Acs) che i soggetti attuatori cederanno gratuitamente al Comune per realizzare standard urbanistici aggiuntivi.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio non ravvisa alcun inadempimento alla convezione di che trattasi.
Invero, come evidenziato dalla stessa ricorrente nel gravame, i diritti edificatori oggetto della convenzione erano stati utilizzati; infatti, nel ricorso si precisa che la Società Edilforte aveva realizzato l’edificio, poi acquistato da DM, situato in Forte dei Marmi, località Vittoria Apuana, in via Francesco Carrara, individuato al Catasto fabbricati al foglio 5, part. 732 e al Catasto terreni al foglio 5, part. 703.
Inoltre, da quanto risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione comunale, anche le opere di urbanizzazione, le aree verdi, i parcheggi e il parco naturalistico sono stati realizzati e la ricorrente non contesta tali circostanze; anzi, a pagina 4 del ricorso introduttivo e a pagina 5 del ricorso per motivi aggiunti, si evidenzia che “ le aree cedute al Comune sono attualmente destinate a viabilità pubblica, parco pubblico didattico, parco pubblico, verde sportivo e parcheggi pubblici ”.
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire la particolare natura delle convenzioni urbanistiche, mettendo in evidenza la loro differenza rispetto ai contratti sinallagmatici.
La Cassazione, invero, ha chiarito che “… l'accordo amministrativo, anche in materia urbanistica, non sarebbe riconducibile tout court al contratto. Oltre alla diversità di situazione soggettiva esercitata dalla parte pubblica e di ruolo assolto dalla dinamica del consenso tra le parti, sarebbe proprio l'elemento finalistico dell'accordo-regolamento di interessi raggiunto nell'ambito dell'azione amministrativa a rendere manifeste le differenze esistenti rispetto al contratto. In confronto a quest'ultimo, che vede normalmente contrapposte tra loro due tipologie di interessi omogenei, individuali ed egoistici, nell'accordo de quo entrambe le "prestazioni", infatti, sarebbero, per definizione, preordinate alla realizzazione di un unico interesse, quello della pubblica amministrazione. Pertanto, se il concetto di sinallagma negoziale presuppone la contrapposizione e non già la comunanza tra gli interessi delle parti, ne deriva che la sostanziale coincidenza di interessi o meglio l'unicità del fine cui tende l'accordo esclude la nozione di corrispettività…la cessione a titolo gratuito da un privato ad un Comune di aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità con la compensazione di diritti edificatori (ancora "in decollo") su aree da individuare (a seguito di "atterraggio") in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta ad imposta di registro in misura fissa L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex art. 20 (e non ad imposta di registro in misura proporzionale il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata tariffa - parte prima, ex art. 1), atteso che non si delinea alcun vincolo di sinallagmaticità e corrispettività tra le contrapposte prestazioni delle parti, che, invece, si integrano e si compongono nella realizzazione di una più complessa funzione di pianificazione urbanistica e di trasformazione edilizia del territorio comunale ” (Cass., sez. VI, 26 ottobre 2021, n. 30088).
Il Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che “ Le convenzioni urbanistiche, in ragione della possibile sopravvenienza di interessi pubblici, vanno sempre considerate rebus sic stantibus, fermo restando che il potere di variazione dello strumento generale richiede una adeguata motivazione sulla necessità di sacrificare le eventuali legittime aspettative maturate in capo ai privati” (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068).
Il fatto che, dopo quindici anni dalla stipulazione della convenzione, il Comune, per ragioni di interesse pubblico, tutte chiaramente evidenziate nelle relazioni al quadro conoscitivo e al quadro progettuale (sul punto, si rimanda a quanto più dettagliatamente riportato al punto 4 di questa sentenza), abbia deciso di approvare la variante semplificata al piano strutturale e al regolamento urbanistico oggetto della presente controversia, avente ad oggetto le aree ad esso cedute dai privati con la convenzione del 2004 (quindi in sua proprietà), non integra pertanto inadempimento alla convezione, ma costituisce esercizio del proprio potere pianificatorio.
Sul punto, si ricorda che le scelte pianificatorie anche di dettaglio dell’amministrazione sono caratterizzate da ampia discrezionalità, sindacabili soltanto in presenza di vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1769; Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024; più di recente, T.A.R. CA, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1476), e la scelta di realizzare un polo scolastico non è né illogica, né irrazionale.
Peraltro, nel caso in esame, il Comune di Forte dei Marmi, con la variante di che trattasi, si è limitato a modificare la destinazione urbanistica di parte dell’area di sua proprietà, mantenendola sempre di interesse pubblico (zona G per servizi pubblici), ma passando dalla sottozona G2 (verde attrezzato) alla sottozona G3 (aree scolastiche), senza trascurare il fatto che il progetto definitivo rappresenta la realizzazione di una scuola con un ampio parco verde.
Le censure pertanto non colgono nel segno.
4. – Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, in sintesi sostiene che il Comune avrebbe trasformato la destinazione dell’area in questione, da G2 “ Aree destinate a verde attrezzato ”, di cui all’art. 15 delle NTA del Regolamento urbanistico del Comune di Forte dei Marmi, a G3 “ Zona per aree scolastiche ”, senza fornire una specifica motivazione che tenga conto dell’affidamento qualificato dei privati. La variante sarebbe carente di motivazione anche sotto il profilo della necessità di rispettare gli standards urbanistici.
Il Collegio, sotto questo profilo, si limita a riportare quanto espressamente evidenziato nella relazione al quadro conoscitivo della variante semplificata al piano strutturale: “ A tale proposito è opportuno precisare che nell'agosto 2012 è stato commissionato allo Studio di Ingegneria Lucchesi - Zambonini di valutare la vulnerabilità sismica della Scuola Primaria Carducci, sita in Via Melato. Dalle indagini svolte è merso che il corpo principale di questa scuola veniva definito ad alta vulnerabilità mentre la palestra pertinenziale veniva definita a media vulnerabilità e i servizi della stessa venivano definiti a bassa vulnerabilità sismica. L'Amministrazione comunale ha richiesto pertanto una quotazione dei costi per l'adeguamento sismico di tali strutture (sempre nell'agosto 2012), stimato in € 1.860.000,00 (unmilioneottocentosessantamila). La Giunta Comunale, alla luce di tali valutazioni, ritenendo non conveniente investire un importo così rilevante per la sola messa in sicurezza sismica di edifici per i quali dovrebbero essere investite ulteriori risorse quantomeno per adeguamento acustico ed adeguamento termico, pur rimanendo con una scuola "vecchia" e superata dal punto di vista della nuova didattica, ha ritenuto più conveniente prevedere la costruzione di un nuovo polo scolastico, dismettendo la scuola Carducci e prevedendo un nuovo plesso nell'ambito di cui si è detto, di proprietà comunale…Da evidenziare che l'area prescelta è limitrofa alla Scuola Media "Ugo Guidi" ed alla scuola primaria "Giovanni Pascoli" così da creare un importante polo scolastico, con evidenti ritorni nei campi del trasporto, dei servizi e della mobilità di sistema…Il progetto costituisce certamente un intervento pubblico qualificante; la nuova struttura sarà definita in modo tale da costituire un punto di riferimento per la funzione svolta, per l'architettura rappresentata, che per l'azione di possibile partecipazione sociale…Per perseguire le finalità di cui sopra è, appunto, necessario modificare contestualmente sia il Piano Strutturale (P.S.) che il Regolamento Urbanistico (R.U.) vigenti…Più precisamente — secondo gli intendimenti della Amministrazione del Comune di Forte dei Marmi — risulta necessario apportare le seguenti modifiche al P.S.:- riperimetrazione dell'area oggetto dell'intervento stralciandola dalle aree boscate (vedi Tav. 3, Q.C.), sulla base della relazione del Dott. Agronomo Lamberto Tosi (allegata al Q.C. della presente variante) che ha certificato l'assenza del bosco, cosi come è anche riportato nella cartografia del PIT che non indica la presenza del vincolo ai sensi del D.Igs 42/2004, art. 142, c.1, lettera g); - integrare l'art. 14 delle NTA del P.S. così da ricomprendere all'interno delle norme anche la nuova scuola; - realizzare una nuova rotatoria all'incrocio tra Via Padre Ignazio da Carrara con Via Giovanni XXIII, così da consentire un traffico fluido in quest'ambito interessato da varie attività pubbliche e residenze private.” e nella relazione al quadro progettuale della variante semplificata al regolamento urbanistico “ Come precisato nel Q.C., la variante di cui trattasi ha come obiettivo la realizzazione della nuova Scuola primaria, conformemente all'Atto di indirizzo n. 155 del 11/4/2019, in un area sita in Loc. Vittoria Apuana, all'incrocio tra Via Padre Ignazio da Carrara con Via Giovanni XXIII, ed è distinta catastalmente al Foglio 5, Mapp. 1184, 1213, 1518. Come precisato più dettagliatamente nella relazione di cui al Q.C., la nuova Scuola Primaria sarà composta da due sezioni, pari a n. 250 alunni, oltre agli spazi per attività integrative, spazi connettivi, servizi, spazi per gli insegnanti, per la refezione, con palestra area pertinenziale esterna, parcheggi di servizio. Da evidenziare che l'area prescelta è limitrofa alla Scuola Media "Ugo Guidi" ed alla scuola primaria "Giovanni Pascoli" così da creare un importante polo scolastico, con evidenti ritorni nei campi del trasporto, dei servizi e della mobilità di sistema. Concretamente la nuova scuola si articolerà in 10 aule, oltre aule speciali (Lotto 1), e successivamente in una palestra scolastica inserita nel parco attrezzato (Lotto 2), che di fatto assume la funzione di spazio pubblico relazionale sia delle funzioni e dei servizi esistenti e di progetto sia della vita sociale di quartiere. Il progetto costituisce certamente un intervento pubblico qualificante; la nuova struttura è collocata e sarà definita in modo tale da costituire un punto di riferimento per la funzione svolta, per l'architettura rappresentata, che per l'azione di possibile partecipazione sociale…Esattamente con la presente variante: - si intende trasformare la destinazione dell'area citata — attualmente ricadente all'interno della Sottozona G2, Aree destinate a verde attrezzato (parco pubblico) ex art. 15, comma 3, N.T.A. - nella Sottozona G3, Zona per aree scolastiche, ex art. 15, comma 3; - sarà necessario integrare l'art. 15, comma 3 delle N.T.A. con nuove disposizioni conformi e conseguenti agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni stabilite dal P.I.T. nelle Schede relative ai beni di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice), perché l'ambito oggetto della presente è vincolato dal punto di vista paesaggistico (ex lege 1497/1939); - realizzare una nuova rotatoria all'incrocio tra Via Padre Ignazio da Carrara con Via Giovanni XXIII, così da consentire un traffico fluido in quest'ambito interessato da varie attività pubbliche e residenze private ”.
L’Amministrazione comunale ha pertanto ben motivato la scelta di trasformato la destinazione dell’area in questione, da G2 “ Aree destinate a verde attrezzato ”, di cui all’art. 15 delle NTA del Regolamento urbanistico del Comune di Forte dei Marmi, a G3 “ Zona per aree scolastiche ”, evidenziando la finalità di interesse pubblico rilevante di realizzare un nuovo polo scolastico, giustificato dal rischio sismico della scuola esistente, con evidenti ritorni nei campi del trasporto, dei servizi e della mobilità di sistema, integrante un “ intervento pubblico qualificante ”, anche sotto il profilo dell’ “ azione di possibile partecipazione sociale ”.
L’Amministrazione, tenuto conto del potere pianificatorio di cui è titolare e della finalità pubblica chiaramente evidenziata nelle relazioni di che trattasi, non era tenuta ad aggiungere ulteriori motivazioni in merito.
Si evidenzia, invero, che, fatta eccezione per i limiti che provengono dalla legge, la discrezionalità del pianificatore è molto ampia. Per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, l'amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree, con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione. Tale regola non è d'altronde che un'applicazione della norma che non prevede l'obbligo di motivazione negli atti generali (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024).
Anche la censura di difetto di motivazione, pertanto, non coglie nel segno.
5. – In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.
6. – Alla luce dell’esito del ricorso introduttivo, e prescindendo dall’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune, si devono ritenere infondati anche i motivi aggiunti con i quali la ricorrente si limita a estendere, per illegittimità derivata, le censure dedotte nel ricorso introduttivo avverso la deliberazione n. 51 del 16 febbraio 2023, con cui la Giunta comunale di Forte dei Marmi ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità del “ Nuovo plesso scolastico in via Padre Ignazio da Carrara. Lotto N. 1: Realizzazione Scuola Primaria; Lotto N. 2: Realizzazione palestra e sistemazioni esterne – Perizia 58/17 ”.
7. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei confronti del Comune di Forte dei Marmi. Le spese si compensano con le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Forte dei Marmi, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), più accessori di legge. Compensa con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO