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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 6360/2023 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1
SAVA;
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MICHELA MOSELE;
CP_1
APPELLATA
in punto: appello avverso la sentenza n. 1375/2023 depositata in data 15.05.2023 dal
Giudice di Pace di Verona.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Conclusioni di parte appellante:
“si chiede che il Tribunale voglia accogliere integralmente il presente gravame e, per
l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis:
1 voglia rigettare nel merito la domanda proposta da controparte essendo stata dimostrata la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali opposte nonché della notifica dei successivi atti di intimazione e conseguentemente accertare la mancata maturazione della prescrizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Conclusioni di parte appellata:
“NEL MERITO:
rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1375/2023 del Giudice di Pace di Verona, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti
i motivi esposti in narrativa;
in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza di n.
1375/2023 del Giudice di Pace di Verona nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze legali;
condannare l'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, per
l'evidente temerarietà della lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione ex CP_1
art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 12220229005153263000, notificata il
18/10/2022, contestando l'esistenza del diritto di credito vantato dalla controparte e conseguentemente il diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito e, di conseguenza, l'inesigibilità del pagamento in relazione a n. 2 cartelle esattoriali: 12220120010404420000 per €. 7.416,15 e 12220140022083057000 per €.
2 142,12 in quanto afferenti a violazioni contestate rispettivamente nel 2003 e nel 2013 e,
come tali, prescritte per il superamento del termine quinquennale, ex art. 28 della L.
689/81.
Si costituiva l' chiedendo la declaratoria di Parte_1
inammissibilità dell'opposizione stessa o comunque il rigetto della stessa per infondatezza.
Con sentenza pubblicata in data 15.05.2023, il Giudice di Pace di Verona accoglieva l'opposizione e annullava le cartelle esattoriali n. 12220120010404420000 per €. 7.416,15
e n. 12220140022083057000 per €. 142,12, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza, l' ha proposto appello Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado avesse omesso l'esame delle intimazioni di pagamento notificate successivamente alle cartelle di pagamento con i quali era stato interrotto il termine di prescrizione;
segnatamente, trattasi dell'intimazione n. 122/2016/9007531345/000 notificata in data 5 dicembre 2016 e dell'intimazione n.
122/2019/900370696/000 notificata in data 12 settembre 2019.
Si è costituito in questa sede chiedendo nel merito il rigetto CP_1
dell'impugnazione ed ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, con richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate.
2) In ordine al capo della sentenza relativo all'accoglimento dell'opposizione da parte del Giudice di Pace, l'appellante si duole dell'errore del Giudicante per non aver esaminato l'avviso di intimazione n. 122/2016/9007531345/000 notificato in data 5
3 dicembre 2016 e l'avviso di intimazione n. 122/2019/900370696/000 notificato in data 12
settembre 2019 con i quali è stato interrotto il termine di prescrizione.
Tale doglianza è fondata.
Pacifica è la notifica della cartella di pagamento n. 12220120010404420000 in data
3.07.2012 e della n. 12220140022083057000 in data 1.02.2015.
Quanto alla cartella di pagamento n. 12220120010404420000 va premesso che nell'ipotesi in esame, ove è stata eccepita la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della 689/81
per la riscossione delle somme dovute, essendo stata notificata in precedenza la cartella esattoriale ed essendo - secondo l'allegazione dell'appellato-tale notifica avvenuta quando il termine di detta prescrizione si era già consumato, non è consentito recuperare in sede di opposizione all'intimazione di pagamento la possibilità di assolvere a tale onere che ben poteva e doveva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale (v. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 7968 del 1999; richiamata anche da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 02/08/2016).
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento n. 122/2016/9007531345/000 risulta essere stata notificata a mezzo pec all'indirizzo in data 8.11.2016 con esito di Email_1
“avviso di mancata consegna” per “indirizzo non valido” (v. doc. 12 appellante).
L'indirizzo pec risulta essere quello in uso all'appellato, tratto dal registro Ini-Pec, alla luce dell'avvenuta notifica al medesimo indirizzo pec dell'intimazione di pagamento n.
12220229005153263000 (v. doc. 11 appellante).
In ogni caso, va evidenziato che l'art. 60 ter DPR 600/73, richiamato dall'art. 26, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce quanto segue:
4 “3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere
notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio
effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se
anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di
recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è
stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
[…]
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante
deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo
avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico”.
L'odierno appellante ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3,
comma terzo, lett.b) dell'art. 60 ter DPR 600/73 e di aver spedito la raccomandata con cui è
stata data notizia al dell'avvenuta notificazione in data 25.11.2016; notifica CP_1
perfezionata per compiuta giacenza in data 5.12.2016 (v. docc. 13 e 14 appellante).
L'intimazione di pagamento n. 122/2019/900370696/000 è stata notificata ai sensi degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DRP 600/73 e 140 c.p.c. e la notificazione si è perfezionata,
decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, per compiuta giacenza, in data
12.09.2019 (v. doc. 15-19 appellante).
5 Alla luce dell'avvenuta documentata notifica delle intimazione di pagamento n.
122/2016/9007531345/000 e n. 122/2019/900370696/000 consegue l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della 689/81.
Ritiene, pertanto, il giudicante che erroneamente il giudice di prime cure ha omesso di esaminare – in quanto non ne viene fatta menzione nella sentenza gravata - i documenti versati nel fascicolo di primo grado da attestanti la Controparte_2
notifica delle summenzionate intimazioni che hanno interrotto il termine di prescrizione.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello principale, l'appello incidentale svolto dall'appellato va rigettato.
3) La sentenza gravata, pertanto, in accoglimento dell'appello principale, deve essere riformata e, per l'effetto:
- deve essere rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta in primo grado da
CP_1
Alla riforma della sentenza di primo grado segue anche la regolazione delle spese di lite relative. Le spese di lite del primo grado, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi ex D.M. 55/2014 (con esclusione della fase trattazione-istruttoria non svolta), seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Analogamente, le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi ex D.M. 55/2014 (con esclusione della fase trattazione-istruttoria non svolta ed il dimezzamento di quella decisionale atteso il mancato deposito di note conclusive),
seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata così dispone:
1) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta da CP_1
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado che si liquidano in € 1.523,00 per
[...]
competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 2.547,00 per
[...]
competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Verona, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 6360/2023 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1
SAVA;
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MICHELA MOSELE;
CP_1
APPELLATA
in punto: appello avverso la sentenza n. 1375/2023 depositata in data 15.05.2023 dal
Giudice di Pace di Verona.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Conclusioni di parte appellante:
“si chiede che il Tribunale voglia accogliere integralmente il presente gravame e, per
l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis:
1 voglia rigettare nel merito la domanda proposta da controparte essendo stata dimostrata la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali opposte nonché della notifica dei successivi atti di intimazione e conseguentemente accertare la mancata maturazione della prescrizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Conclusioni di parte appellata:
“NEL MERITO:
rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1375/2023 del Giudice di Pace di Verona, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti
i motivi esposti in narrativa;
in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza di n.
1375/2023 del Giudice di Pace di Verona nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze legali;
condannare l'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, per
l'evidente temerarietà della lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione ex CP_1
art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 12220229005153263000, notificata il
18/10/2022, contestando l'esistenza del diritto di credito vantato dalla controparte e conseguentemente il diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito e, di conseguenza, l'inesigibilità del pagamento in relazione a n. 2 cartelle esattoriali: 12220120010404420000 per €. 7.416,15 e 12220140022083057000 per €.
2 142,12 in quanto afferenti a violazioni contestate rispettivamente nel 2003 e nel 2013 e,
come tali, prescritte per il superamento del termine quinquennale, ex art. 28 della L.
689/81.
Si costituiva l' chiedendo la declaratoria di Parte_1
inammissibilità dell'opposizione stessa o comunque il rigetto della stessa per infondatezza.
Con sentenza pubblicata in data 15.05.2023, il Giudice di Pace di Verona accoglieva l'opposizione e annullava le cartelle esattoriali n. 12220120010404420000 per €. 7.416,15
e n. 12220140022083057000 per €. 142,12, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza, l' ha proposto appello Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado avesse omesso l'esame delle intimazioni di pagamento notificate successivamente alle cartelle di pagamento con i quali era stato interrotto il termine di prescrizione;
segnatamente, trattasi dell'intimazione n. 122/2016/9007531345/000 notificata in data 5 dicembre 2016 e dell'intimazione n.
122/2019/900370696/000 notificata in data 12 settembre 2019.
Si è costituito in questa sede chiedendo nel merito il rigetto CP_1
dell'impugnazione ed ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, con richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate.
2) In ordine al capo della sentenza relativo all'accoglimento dell'opposizione da parte del Giudice di Pace, l'appellante si duole dell'errore del Giudicante per non aver esaminato l'avviso di intimazione n. 122/2016/9007531345/000 notificato in data 5
3 dicembre 2016 e l'avviso di intimazione n. 122/2019/900370696/000 notificato in data 12
settembre 2019 con i quali è stato interrotto il termine di prescrizione.
Tale doglianza è fondata.
Pacifica è la notifica della cartella di pagamento n. 12220120010404420000 in data
3.07.2012 e della n. 12220140022083057000 in data 1.02.2015.
Quanto alla cartella di pagamento n. 12220120010404420000 va premesso che nell'ipotesi in esame, ove è stata eccepita la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della 689/81
per la riscossione delle somme dovute, essendo stata notificata in precedenza la cartella esattoriale ed essendo - secondo l'allegazione dell'appellato-tale notifica avvenuta quando il termine di detta prescrizione si era già consumato, non è consentito recuperare in sede di opposizione all'intimazione di pagamento la possibilità di assolvere a tale onere che ben poteva e doveva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale (v. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 7968 del 1999; richiamata anche da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 02/08/2016).
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento n. 122/2016/9007531345/000 risulta essere stata notificata a mezzo pec all'indirizzo in data 8.11.2016 con esito di Email_1
“avviso di mancata consegna” per “indirizzo non valido” (v. doc. 12 appellante).
L'indirizzo pec risulta essere quello in uso all'appellato, tratto dal registro Ini-Pec, alla luce dell'avvenuta notifica al medesimo indirizzo pec dell'intimazione di pagamento n.
12220229005153263000 (v. doc. 11 appellante).
In ogni caso, va evidenziato che l'art. 60 ter DPR 600/73, richiamato dall'art. 26, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce quanto segue:
4 “3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere
notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio
effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se
anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di
recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è
stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
[…]
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante
deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo
avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico”.
L'odierno appellante ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3,
comma terzo, lett.b) dell'art. 60 ter DPR 600/73 e di aver spedito la raccomandata con cui è
stata data notizia al dell'avvenuta notificazione in data 25.11.2016; notifica CP_1
perfezionata per compiuta giacenza in data 5.12.2016 (v. docc. 13 e 14 appellante).
L'intimazione di pagamento n. 122/2019/900370696/000 è stata notificata ai sensi degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DRP 600/73 e 140 c.p.c. e la notificazione si è perfezionata,
decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, per compiuta giacenza, in data
12.09.2019 (v. doc. 15-19 appellante).
5 Alla luce dell'avvenuta documentata notifica delle intimazione di pagamento n.
122/2016/9007531345/000 e n. 122/2019/900370696/000 consegue l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della 689/81.
Ritiene, pertanto, il giudicante che erroneamente il giudice di prime cure ha omesso di esaminare – in quanto non ne viene fatta menzione nella sentenza gravata - i documenti versati nel fascicolo di primo grado da attestanti la Controparte_2
notifica delle summenzionate intimazioni che hanno interrotto il termine di prescrizione.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello principale, l'appello incidentale svolto dall'appellato va rigettato.
3) La sentenza gravata, pertanto, in accoglimento dell'appello principale, deve essere riformata e, per l'effetto:
- deve essere rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta in primo grado da
CP_1
Alla riforma della sentenza di primo grado segue anche la regolazione delle spese di lite relative. Le spese di lite del primo grado, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi ex D.M. 55/2014 (con esclusione della fase trattazione-istruttoria non svolta), seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Analogamente, le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi ex D.M. 55/2014 (con esclusione della fase trattazione-istruttoria non svolta ed il dimezzamento di quella decisionale atteso il mancato deposito di note conclusive),
seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata così dispone:
1) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta da CP_1
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado che si liquidano in € 1.523,00 per
[...]
competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 2.547,00 per
[...]
competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Verona, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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