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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11689/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Alessandro Andreucci, domicilio eletto in Milano, via Serviliano Lattuada
n. 16,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: NASPI, anticipazione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, formulando le seguenti domande:
“Nel merito
DICHIARARE ILLEGITTIMA E/O INAMMISSIBILE E/O REVOCARE E/O
ANNULLARE la delibera n. 2421155 emessa in data 12.06.2024 dal Comitato Provinciale dell' sede di Milano Centro, in atti, per le ragioni esposte nel presente ricorso e per CP_1
l'effetto
ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 8 DL n. 22/2015, il diritto della ricorrente
di percepire l'assegno NASPI, dedotti gli acconti medio tempore già percepiti nel periodo
decorrente dalla domanda di NaSPI sino alla data di presentazione della prestazione unica;
CONDANNARE l' resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_1
alla relativa corresponsione in un'unica soluzione, per l'importo allo stato quantificato nella
somma di € 15.000,00, ovvero la maggior o minore somma accertanda in corso di causa, oltre
agli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di corresponsione (20/02/2024)
sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente procedimento, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La ricorrente, premesso di essere stata licenziata in data 12 ottobre 2023 da PRS
Contro Events s.r.l., per ha dedotto che, in data 7.11.2023, presentava domanda di
NASPI che veniva accolta (doc. 1a ric.).
Nel mese di febbraio 2024 la ricorrente decideva di avviare un'attività
imprenditoriale autonoma, in qualità di socio unico e amministratore di CP_4
(C.F. e P. IVA ), società che iniziò la propria attività n data
[...] P.IVA_1
1/2/2024, con l'apertura dell'unità locale sita in Gorizia, Via Pocarini, 12. Il 20/2/2024,
la ricorrente inviava telematicamente a – sede di Milano Centro, domanda di CP_1
anticipo della NASPI, come previsto dall'art. 8 D.L. n. 22 4 marzo 2015 (doc. 2).
Detta disposizione consente di ottenere l'assegno NASPI in un'unica soluzione per i contribuenti che, in regime di disoccupazione involontaria, decidono di avviare un'attività lavorativa autonoma, o un'impresa individuale, ovvero sviluppare l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASPI.
2 L'istanza, protocollata al nr. n. 4923.20/02/2024.0049886, veniva però respinta in CP_1
data 18/4/2024 dall'Istituto, a seguito di istruttoria in prima istanza, poiché ritenuta tardiva (doc. 2).
In data 23/4/2024 la ricorrente presentava telefonicamente all' richiesta di CP_1
riesame del provvedimento (doc. 3), venendo a conoscenza della motivazione addotta dall' a sostegno della reiezione dell'istanza: “valutata la documentazione, CP_1
inviata, risulta che l'attività per la quale verrebbe richiesta l'anticipazione naspi sarebbe
iniziata nell'anno 2021. In caso di attività preesistenti alla domanda di Naspi, la richiesta di
anticipo deve essere presentata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di Naspi
medesima. Si conferma la reiezione della domanda con motivazione tardiva presentazione
domanda di anticipazione”.
La ricorrente precisava a che la società era stata solo formalmente CP_1 CP_4
costituita nell'anno 2021, avendo invece iniziato la propria attività solo dal 1/2/2024.
Ne derivava che la richiesta era stata regolarmente presentata (20 febbraio 2024)
entro il termine di 30 giorni dalla data d'inizio effettivo dell'attività (1° febbraio
2024).
tuttavia, confermava la reiezione della domanda, precisando che il sistema CP_1
informativo non contemplava la possibilità di riesame e invitando quindi l'esponente a presentare il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
Con successivo ricorso amministrativo depositato in data 17/5/2024 (doc. 9), la ricorrente impugnava quindi il provvedimento con cui l' rigettava la domanda CP_1
presentata in data: 20/02/2024 - numero protocollo 4903.20/02/2024.0049886. CP_1
Con successivo provvedimento dell' datato 12/6/2024 (doc. 11), l' ha CP_1 CP_5
rigettato il ricorso ribadendo la tardività della domanda, sul presupposto che
[...]
sarebbe risultata attiva anche in epoca antecedente alla presentazione della CP_4
domanda di anticipazione NASPI.
3 La ricorrente ritiene che il provvedimento di rigetto sia infondato e richiama a supporto della sua tesi i documenti da 4 a 8 dai quali si rinverrebbe l'operatività della società solo dal febbraio 2024, con conseguente tempestività della domanda finalizzata a ottenere l'assegno unico NASPI.
L' ha indicato anche una seconda ragione di diniego, rappresentata dalla CP_5
formale iscrizione della ricorrente nella gestione separata, a decorrere dall'1/2/2020,
con la formale qualifica di “collaboratrice coordinata e continuativa””.
La ricorrente afferma al riguardo che, in assenza di un progetto specifico, ma soprattutto in ragione del fatto che l'attività di amministratore unico deve essere svolta dalla ricorrente senza la coordinazione di alcuno (non essendovi altri soci o preposti della società, all'infuori appunto della ricorrente), risulterebbe evidente come la suddetta qualifica fosse meramente strumentale all'iscrizione della ricorrente nella Gestione Separata (in luogo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti), CP_1
iscrizione che è obbligatoria per la carica di amministratore e aocio Unico di CP_4
ricoperto dalla ricorrente.
[...]
Altro elemento fondamentale, che porterebbe ad escludere de plano la sussistenza, nel caso di specie, di un effettivo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è
rappresentato dal fatto che la ricorrente è chiamata a svolgere la propria attività in forma del tutto autonoma, assumendosi integralmente, quale socio unico di CP_4
il rischio di impresa.
[...]
Dunque, la qualifica formale di collaboratore coordinato e continuativo indicata dalla ricorrente nell' inviato in data 1/2/2024 sarebbe solo formale, non inficiando Pt_2
in alcun modo il ruolo di soggetto titolare di un'attività professionale.
La ricorrente afferma infine che, sino ad oggi, non ha ancora percepito alcun utile né
dividendo dall'attività imprenditoriale intrapresa.
4 Tutto ciò premesso, la ricorrente, rivendicando il riconoscimento delle condizioni utili all'accesso alla prestazione in oggetto, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito ritualmente contrastando in fatto e in diritto la pretesa avversaria CP_1
di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La causa, vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 4.3.2015, n. 22, la NASpI è
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi pagina 9 di 14 dell'art. 1, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 21.4.2000, n. 181 e successive modifiche;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta a seguito di procedura di cui all'art. 7 della L. 604/66, come modificato dall'art. 1, co. 40, L.
92/2012.
L'art. 8, rubricato “incentivo all'autoimprenditorialità” prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di un'attività lavorativa da parte del socio.
Al comma 4 dell'art. 8 è stato previsto che il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la
5 liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Per quanto interessa in questa sede, deve farsi menzione dell'art. 9 che, sotto la rubrica “compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato”, ai primi tre commi, ha disposto come segue: “l. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito
minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata
del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa
d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di
sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al minimo escluso da imposizione
conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'art. 10, a condizione che
comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo (..) CP_1
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi
da uno di detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale convenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15.7.1966, n. 604
(..) e il cui reddito corrisponda a pagina 11 di 14 un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al dpr
22.12.1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI,
ridotta nei termini di cui all'art. 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni CP_1
dalla domanda di prestazione il reddito previsto”.
All'art. 10 è previsto che la NASpI sia ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività
e la data in cui termina il periodo di godimento dell'attività o, se antecedente, la fine dell'anno.
6 In base a tali disposizioni, si può agevolmente comprendere come il legislatore sia intervenuto per dare un sostegno alla disoccupazione involontaria e, nell'introdurre la NASpI, per attribuire una nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, quale sussidio di disoccupazione universale, al fine di sostituire l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla c.d. Riforma Fornero.
La NASpI, cone noto, vale a testimoniare il progressivo favor legislativo verso forme di sostegno commisurate al differenziale economico tra sussidio di disoccupazione e reddito percepito, piuttosto che di mantenimento di sussidi commisurati a singole unità di tempo (giorni, settimane, mesi) di inattività.
Così delineato l'ambito normativo di riferimento, il ricorso va respinto.
Invero, da un lato, non risultano adeguatamente contrastati in causa gli assunti difensivi di secondo cui, a fronte dell'allegazione attorea di avere iniziato non CP_1
prima del febbraio 2024 un'attività autonoma per conto della – società Controparte_4
che, che costituita nel 2021, sarebbe rimasta inattiva sino al febbraio 2004 – l'Istituto
ha invece accertato che la società era titolare di partita IVA attivata dal 2021 e che vi erano state, tra il 2021 e il 2022, operazioni fiscali, come si evince dalla relazione del competente ufficio amministrativo al Comitato Provinciale (doc. 1).
La circostanza ha trovato conferma da parte della ricorrente in sede di discussione ove pure è stata proposta una giustificazione di ciò; giustificazione che, tuttavia, oltre a non apparire assistita da sufficiente plausibilità, è risultata non sorretta da riscontro documentale (rif. verbale di udienza).
La domanda di anticipazione della NASPI risulta dunque effettivamente tardiva.
Peraltro, è parimenti documentale che la società, per il febbraio 2024, ha presentato un modello “Unilav” (doc. 2) in cui ha denunciato un rapporto di “collaborazione
continuata e continuativa” tra la stessa società e la sig.ra Parte_1
7 La ricorrente ha giustificato la – peraltro pacifica – circostanza sul presupposto che tale soluzione le sarebbe stata suggerita da consulente di fiducia in quanto di prassi,
in casi analoghi.
L'assunto è privo di consistenza posto che nulla avrebbe impedito alla ricorrente di percepire un emolumento, quale amministratrice unica della società, a maggior ragione tenuto conto che, come evidenziato dalla difesa di in sede di CP_1
discussione, l'attività prestata dalla ricorrente in seno alla società non aveva nulla a che vedere con il ruolo di amministratrice unica bensì con le sue specifiche competenze professionali.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate in CP_1
euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 22/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11689/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Alessandro Andreucci, domicilio eletto in Milano, via Serviliano Lattuada
n. 16,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: NASPI, anticipazione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, formulando le seguenti domande:
“Nel merito
DICHIARARE ILLEGITTIMA E/O INAMMISSIBILE E/O REVOCARE E/O
ANNULLARE la delibera n. 2421155 emessa in data 12.06.2024 dal Comitato Provinciale dell' sede di Milano Centro, in atti, per le ragioni esposte nel presente ricorso e per CP_1
l'effetto
ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 8 DL n. 22/2015, il diritto della ricorrente
di percepire l'assegno NASPI, dedotti gli acconti medio tempore già percepiti nel periodo
decorrente dalla domanda di NaSPI sino alla data di presentazione della prestazione unica;
CONDANNARE l' resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_1
alla relativa corresponsione in un'unica soluzione, per l'importo allo stato quantificato nella
somma di € 15.000,00, ovvero la maggior o minore somma accertanda in corso di causa, oltre
agli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di corresponsione (20/02/2024)
sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente procedimento, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La ricorrente, premesso di essere stata licenziata in data 12 ottobre 2023 da PRS
Contro Events s.r.l., per ha dedotto che, in data 7.11.2023, presentava domanda di
NASPI che veniva accolta (doc. 1a ric.).
Nel mese di febbraio 2024 la ricorrente decideva di avviare un'attività
imprenditoriale autonoma, in qualità di socio unico e amministratore di CP_4
(C.F. e P. IVA ), società che iniziò la propria attività n data
[...] P.IVA_1
1/2/2024, con l'apertura dell'unità locale sita in Gorizia, Via Pocarini, 12. Il 20/2/2024,
la ricorrente inviava telematicamente a – sede di Milano Centro, domanda di CP_1
anticipo della NASPI, come previsto dall'art. 8 D.L. n. 22 4 marzo 2015 (doc. 2).
Detta disposizione consente di ottenere l'assegno NASPI in un'unica soluzione per i contribuenti che, in regime di disoccupazione involontaria, decidono di avviare un'attività lavorativa autonoma, o un'impresa individuale, ovvero sviluppare l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASPI.
2 L'istanza, protocollata al nr. n. 4923.20/02/2024.0049886, veniva però respinta in CP_1
data 18/4/2024 dall'Istituto, a seguito di istruttoria in prima istanza, poiché ritenuta tardiva (doc. 2).
In data 23/4/2024 la ricorrente presentava telefonicamente all' richiesta di CP_1
riesame del provvedimento (doc. 3), venendo a conoscenza della motivazione addotta dall' a sostegno della reiezione dell'istanza: “valutata la documentazione, CP_1
inviata, risulta che l'attività per la quale verrebbe richiesta l'anticipazione naspi sarebbe
iniziata nell'anno 2021. In caso di attività preesistenti alla domanda di Naspi, la richiesta di
anticipo deve essere presentata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di Naspi
medesima. Si conferma la reiezione della domanda con motivazione tardiva presentazione
domanda di anticipazione”.
La ricorrente precisava a che la società era stata solo formalmente CP_1 CP_4
costituita nell'anno 2021, avendo invece iniziato la propria attività solo dal 1/2/2024.
Ne derivava che la richiesta era stata regolarmente presentata (20 febbraio 2024)
entro il termine di 30 giorni dalla data d'inizio effettivo dell'attività (1° febbraio
2024).
tuttavia, confermava la reiezione della domanda, precisando che il sistema CP_1
informativo non contemplava la possibilità di riesame e invitando quindi l'esponente a presentare il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
Con successivo ricorso amministrativo depositato in data 17/5/2024 (doc. 9), la ricorrente impugnava quindi il provvedimento con cui l' rigettava la domanda CP_1
presentata in data: 20/02/2024 - numero protocollo 4903.20/02/2024.0049886. CP_1
Con successivo provvedimento dell' datato 12/6/2024 (doc. 11), l' ha CP_1 CP_5
rigettato il ricorso ribadendo la tardività della domanda, sul presupposto che
[...]
sarebbe risultata attiva anche in epoca antecedente alla presentazione della CP_4
domanda di anticipazione NASPI.
3 La ricorrente ritiene che il provvedimento di rigetto sia infondato e richiama a supporto della sua tesi i documenti da 4 a 8 dai quali si rinverrebbe l'operatività della società solo dal febbraio 2024, con conseguente tempestività della domanda finalizzata a ottenere l'assegno unico NASPI.
L' ha indicato anche una seconda ragione di diniego, rappresentata dalla CP_5
formale iscrizione della ricorrente nella gestione separata, a decorrere dall'1/2/2020,
con la formale qualifica di “collaboratrice coordinata e continuativa””.
La ricorrente afferma al riguardo che, in assenza di un progetto specifico, ma soprattutto in ragione del fatto che l'attività di amministratore unico deve essere svolta dalla ricorrente senza la coordinazione di alcuno (non essendovi altri soci o preposti della società, all'infuori appunto della ricorrente), risulterebbe evidente come la suddetta qualifica fosse meramente strumentale all'iscrizione della ricorrente nella Gestione Separata (in luogo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti), CP_1
iscrizione che è obbligatoria per la carica di amministratore e aocio Unico di CP_4
ricoperto dalla ricorrente.
[...]
Altro elemento fondamentale, che porterebbe ad escludere de plano la sussistenza, nel caso di specie, di un effettivo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è
rappresentato dal fatto che la ricorrente è chiamata a svolgere la propria attività in forma del tutto autonoma, assumendosi integralmente, quale socio unico di CP_4
il rischio di impresa.
[...]
Dunque, la qualifica formale di collaboratore coordinato e continuativo indicata dalla ricorrente nell' inviato in data 1/2/2024 sarebbe solo formale, non inficiando Pt_2
in alcun modo il ruolo di soggetto titolare di un'attività professionale.
La ricorrente afferma infine che, sino ad oggi, non ha ancora percepito alcun utile né
dividendo dall'attività imprenditoriale intrapresa.
4 Tutto ciò premesso, la ricorrente, rivendicando il riconoscimento delle condizioni utili all'accesso alla prestazione in oggetto, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito ritualmente contrastando in fatto e in diritto la pretesa avversaria CP_1
di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La causa, vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 4.3.2015, n. 22, la NASpI è
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi pagina 9 di 14 dell'art. 1, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 21.4.2000, n. 181 e successive modifiche;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta a seguito di procedura di cui all'art. 7 della L. 604/66, come modificato dall'art. 1, co. 40, L.
92/2012.
L'art. 8, rubricato “incentivo all'autoimprenditorialità” prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di un'attività lavorativa da parte del socio.
Al comma 4 dell'art. 8 è stato previsto che il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la
5 liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Per quanto interessa in questa sede, deve farsi menzione dell'art. 9 che, sotto la rubrica “compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato”, ai primi tre commi, ha disposto come segue: “l. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito
minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata
del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa
d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di
sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al minimo escluso da imposizione
conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'art. 10, a condizione che
comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo (..) CP_1
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi
da uno di detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale convenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15.7.1966, n. 604
(..) e il cui reddito corrisponda a pagina 11 di 14 un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al dpr
22.12.1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI,
ridotta nei termini di cui all'art. 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni CP_1
dalla domanda di prestazione il reddito previsto”.
All'art. 10 è previsto che la NASpI sia ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività
e la data in cui termina il periodo di godimento dell'attività o, se antecedente, la fine dell'anno.
6 In base a tali disposizioni, si può agevolmente comprendere come il legislatore sia intervenuto per dare un sostegno alla disoccupazione involontaria e, nell'introdurre la NASpI, per attribuire una nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, quale sussidio di disoccupazione universale, al fine di sostituire l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla c.d. Riforma Fornero.
La NASpI, cone noto, vale a testimoniare il progressivo favor legislativo verso forme di sostegno commisurate al differenziale economico tra sussidio di disoccupazione e reddito percepito, piuttosto che di mantenimento di sussidi commisurati a singole unità di tempo (giorni, settimane, mesi) di inattività.
Così delineato l'ambito normativo di riferimento, il ricorso va respinto.
Invero, da un lato, non risultano adeguatamente contrastati in causa gli assunti difensivi di secondo cui, a fronte dell'allegazione attorea di avere iniziato non CP_1
prima del febbraio 2024 un'attività autonoma per conto della – società Controparte_4
che, che costituita nel 2021, sarebbe rimasta inattiva sino al febbraio 2004 – l'Istituto
ha invece accertato che la società era titolare di partita IVA attivata dal 2021 e che vi erano state, tra il 2021 e il 2022, operazioni fiscali, come si evince dalla relazione del competente ufficio amministrativo al Comitato Provinciale (doc. 1).
La circostanza ha trovato conferma da parte della ricorrente in sede di discussione ove pure è stata proposta una giustificazione di ciò; giustificazione che, tuttavia, oltre a non apparire assistita da sufficiente plausibilità, è risultata non sorretta da riscontro documentale (rif. verbale di udienza).
La domanda di anticipazione della NASPI risulta dunque effettivamente tardiva.
Peraltro, è parimenti documentale che la società, per il febbraio 2024, ha presentato un modello “Unilav” (doc. 2) in cui ha denunciato un rapporto di “collaborazione
continuata e continuativa” tra la stessa società e la sig.ra Parte_1
7 La ricorrente ha giustificato la – peraltro pacifica – circostanza sul presupposto che tale soluzione le sarebbe stata suggerita da consulente di fiducia in quanto di prassi,
in casi analoghi.
L'assunto è privo di consistenza posto che nulla avrebbe impedito alla ricorrente di percepire un emolumento, quale amministratrice unica della società, a maggior ragione tenuto conto che, come evidenziato dalla difesa di in sede di CP_1
discussione, l'attività prestata dalla ricorrente in seno alla società non aveva nulla a che vedere con il ruolo di amministratrice unica bensì con le sue specifiche competenze professionali.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate in CP_1
euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 22/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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